Date: 11:57 AM 2/25/98 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: ddl asilo

 

Cari amici,

ecco il resoconto della seduta di ieri in commissione aff. cost. sul ddl

asilo, e gli emendamenti presentati.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

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AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

MARTEDí 24 FEBBRAIO 1998

 

223a Seduta

 

Presidenza del Presidente

VILLONE

 

Interviene il sottosegretario all'Interno Vigneri.

 

La seduta inizia alle ore 15,50.

 

(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo

(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 febbraio.

 

Il senatore PINGGERA fa presente che egli intenderebbe ripresentare al testo

unificato del relatore gli emendamenti giˆ predisposti al disegno di legge

n. 2425.

 

Il presidente VILLONE, rilevato che il termine era scaduto il giorno

precedente, rinvia ogni decisione al riguardo ad un momento successivo,

quando la Commissione avrˆ adottato un orientamento sulla procedura da

seguire.

 

Il relatore GUERZONI manifesta la propria sorpresa per il notevole numero di

emendamenti presentati al testo da lui predisposto, considerato che buona

parte delle proposte emendative originarie erano state da lui recepite in

questo ambito. Suggerisce comunque di procedere all'illustrazione degli

emendamenti stessi e, quanto agli emendamenti del senatore Pinggera, non ha

nulla in contrario alla loro trattazione.

 

Il senatore BESOSTRI nota che per una quota degli emendamenti, i rispettivi

presentatori dovrebbero verificare la loro opportunitˆ.

 

Il presidente VILLONE invita i senatori a soffermarsi sulle questioni di

maggior rilievo e consente quindi alla ripresentazione degli emendamenti del

senatore Pinggera.

 

Il senatore LUBRANO DI RICCO rinuncia ad illustrare gli emendamenti da lui

sottoscritti.

 

Il senatore TABLADINI pone in rilievo l'esigenza che il testo del relatore

venga precisato in alcuni punti onde evitare che le varie autoritˆ

competenti si attengano a orientamenti diversi. Illustra quindi gli

emendamenti 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 7.3, 7.4, 8.1, 13.1, 13.2,

14.1, 15.1, 16.1. Si sofferma in particolare sull'emendamento 7.2,

insistendo sulla necessitˆ di adottare misure idonee di vigilanza nei

confronti degli stranieri richiedenti asilo.

 

Il senatore SPERONI dˆ conto dell'emendamento 7.1 ed interviene inoltre

sull'emendamento 8.1, sostenendo l'equivocitˆ dell'espressione

Çsocio-politicaÈ, la quale potrebbe alludere anche a situazioni diverse

dalla persecuzione politica.

 

Il senatore PASTORE illustra l'emendamento 2.3, diretto a prescrivere la

contestualitˆ di tre requisiti quali gli atti discriminatori e il rischio

attuale e concreto sia per la dignitˆ personale che per l'integritˆ fisica;

l'emendamento propone anche una qualificazione normativamente precisa del

rifugiato, da seguire eventualmente come criterio interpretativo. Dato per

illustrato l'emendamento 3.1, espone il contenuto dell'emendamento 3.5 e

successivamente dˆ per illustrati gli emendamenti 5.2, 5.3, 7.5, 7.6, 7.7,

8.2 e 11.1. L'emendamento 11.2, inoltre, ha lo scopo di sollecitare un

chiarimento sulla situazione cui rinvia la disposizione in esame. Dˆ infine

per illustrato l'emendamento 18.1.

 

Il senatore MAGNALBñ rinuncia ad illustrare gli emendamenti da lui

sottoscritti.

 

Il seguito dell'esame congiunto � quindi rinviato.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

 

Il presidente VILLONE avverte che nella seduta convocata per domani,

mercoled“ 25 febbraio alle ore 15, la Commissione esaminerˆ il disegno di

legge n. 3088 per la valutazione dei presupposti costituzionali, proseguirˆ

la trattazione degli emendamenti al testo unificato dei disegni di legge in

materia di diritto di asilo e procederˆ anche all'esame del disegno di legge

n. 1388-bis, sulle elezioni degli enti locali. Sarˆ eventualmente discusso

anche il disegno di legge n. 2944, in tema di autenticazione delle firme

degli elettori.

 

La seduta termina alle ore 16,30.

 

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO

DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. 2425, 203 E 554

 

Art. 1.

 

Al comma 1, sostituire le parole: Çlo Stato italianoÈ, con le seguenti: ÇLa

RepubblicaÈ.

1.1

Lubrano di Ricco

 

Al comma 1, sopprimere le parole: Çsu base individualeÈ.

1.3

Lubrano di Ricco

 

1.4 (Identico all'em. 1.3)

Diana Lino

 

Art. 2.

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

ÇArt. 2.

 

1. Il diritto d'asilo � garantito:

 

a) allo straniero o all'apolide che, trovandosi fuori dal paese del quale �

cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, abbia il

fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di

sesso, di nazionalitˆ, di appartenenza a un determinato gruppo sociale o

etnico ovvero per le sue opinioni politiche;

b) allo straniero o all'apolide che � effettivamente impedito, nel paese del

quale � rispettivamente cittadino o residente abituale, nell'esercizio delle

libertˆ democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

 

2. Allo straniero o apolide, di cui al comma 1 del presente articolo, �

riconosciuto, nei modi stabiliti dalla presente legge, lo status di

rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa

esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito indicata come

Convenzione di Ginevra, e dal protocollo relativo allo status dei rifugiati,

firmato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo con legge 14 febbraio

1970, n. 95È.

2.6

Marchetti

 

Al comma 1, sostituire le parole: ÇIl diritto di asilo, nel territorio dello

Stato, � garantitoÈ con il seguente periodo: ÇHa diritto di asilo, nel

territorio della RepubblicaÈ.

2.7

Lubrano di Ricco

 

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: Çal quale � riconosciutoÈ,

fino a: Ç14 febbraio 1970, n. 95, eÈ, aggiungere, alla fine della lettera

a), il periodo: ÇA detto straniero o apolide � riconosciuto, nei modi

stabiliti dalla presente legge, lo status di rifugiato previsto dalla

Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa esecutiva con legge 24

luglio 1954, n. 722, di seguito indicata come Convenzione di Ginevra, e dal

protocollo relativo allo status dei rifugiati, firmato a New York il 31

gennaio 1967, e reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970, n. 95È.

2.11

Lubrano di Ricco

 

2.12 (Identico all'em. 2.11)

Diana Lino

 

2.15 (Identico all'em. 2.11)

Pasquali, Magnalb˜, Siliquini

 

Al comma 1, lettera b), primo rigo, sopprimere le parole Ço non vogliaÈ.

2.1

Tabladini, Speroni, Tirelli

 

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: Çimpedito nell'esercizio delle

libertˆ democratiche garantite dalla Costituzione italiana edÈ.

2.2

Tabladini, Speroni, Tirelli

 

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ÇCostituzione italianaÈ, sostituire

la parola: ÇedÈ, con la seguente: ÇovveroÈ.

2.4

Besostri

 

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: Çed espostoÈ, con le seguenti:

Ço espostoÈ.

2.7

Lubrano di Ricco

 

2.13 (Identico all'em. 2.7)

Diana Lino

 

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ÇCostituzione italianaÈ, sostituire

le parole da: Çed espostoÈ, fino alla fine, con le seguenti: Çe il mancato

riconoscimento dei diritti democratici comporti limitazioni persistenti alla

libertˆ personale ovvero costituisca concreto pericolo per la vita propria o

di familiari e parentiÈ.

2.5

Besostri

 

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Ç, a causa

di situazioni di guerra o guerra civile o di aggressione esterna o di

occupazione o di dominio straniero o di violenza generalizzata o di gravi,

persistenti e generalizzati turbamenti dell'ordine pubblicoÈ.

2.9

Lubrano di Ricco

 

2.15 (Identico all'em. 2.9)

Diana Lino

 

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Çovvero ad

atti discriminatori di tale gravitˆ da mettere a repentaglio la sua dignitˆ

personale e la sua integritˆ fisica. Nella presente legge, con il termine di

ÈrifugiatoÇ si intende qualsiasi straniero o apolide cui sia stato

riconosciuto il diritto di asilo, salvo che sia diversamente dispostoÈ.

2.3

Pastore, Maggiore

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

 

Çb-bis) Lo straniero che, non avendo i requisiti per ottenere il

riconoscimento dello status di rifugiato, � stato obbligato a lasciare il

paese d'origine o, se apolide, il paese di residenza abituale, a causa di

conflitti bellici, gravissimi disordini di natura politica, etnica o

religiosa o violazioni estese dei diritti umaniÈ.

2.10

Lubrano di Ricco

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

 

Çb-bis) allo straniero o all'apolide che non voglia avvalersi della

protezione del paese del quale � rispettivamente cittadino o residente

abituale, non essendogli assicurati in detto paese i diritti e le libertˆ

riconosciuti nella |Convenzione quadro per la protezione delle minoranze

nazionali|, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 1o

febbraio 1995 ed autorizzata alla ratifica dalla legge n. 302 del 28 agosto

1997, in vigore dal 1o marzo 1998È.

2.8

Lubrano di Ricco

 

2.14 (Identico all'em. 2.8)

Diana Lino

 

Art. 3.

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Ç, sulla permanenza o

cessazione dell'asilo e su ogni altra funzione, anche consultiva, in materia

di asilo conferitale dalla presente legge e dal suo regolamento di

attuazione.È.

3.5

Lubrano di Ricco

 

3.15 (Identico all'em. 3.5)

Diana Lino

 

Al comma 2, sostituire le parole: Çé presieduta da un prefettoÈ con le

seguenti: � presieduta da un magistrato nel grado di consigliere di

cassazioneÈ.

3.25

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni

 

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

 

Ç3. La commissione si articola in tre sezioni, ciascuna delle quali �

composta da:

 

a) un magistrato di Cassazione designato dal Consiglio superiore della

magistratura tra quelli di riconosciuta competenza ed esperienza nei

procedimenti in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona

umana e di applicazione delle convenzioni internazionali, con funzioni di

presidente;

b) un prefetto o un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del

Consiglio dei ministri, designato tra le persone di riconosciuta competenza

ed esperienza in materia di applicazione di accordi internazionali e di

tutela dei diritti fondamentali della persona, con funzioni di

vicepresidente;

c) un funzionario del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a

dirigente o equiparata, designato dal Ministro dell'interno tra i funzionari

della polizia di Stato esperti nella polizia dell'immigrazione o

nell'applicazione degli accordi internazionali;

d) un funzionario del Ministero degli affari esteri, con qualifica non

inferiore a consigliere di legazione, designato dal Ministro degli affari

esteri tra le persone esperte nell'applicazione degli accordi internazionali

e nella conoscenza delle situazioni socio-politiche straniere;

e) un docente universitario o ricercatore qualificato, designato dal

Consiglio universitario nazionale tra le persone di riconosciuta competenza

in materia di protezione dei diritti dell'uomo e di disciplina della

condizione giuridica dello straniero;

f) un qualificato esperto in materia di tutela dei diritti umani designato

dall'Alto commissario delle Nazioni unite per i rifugiati tra gli

appartenenti ad organizzazioni non governative di tutela dei diritti

fondamentali della persona umana o dei diritti dello stranieroÈ.

3.6

Lubrano di Ricco

 

3.16 (Identico all'em. 3.6)

Diana Lino

 

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ÇLe disposizioni del

regolamento emanato ai sensi del presente comma devono comunque tenere conto

degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i

rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare

riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la

cessazione dello status di rifugiato e alle esigenze minime che devono

essere assicurate nell'ambito delle stesseÈ.

3.12

Lubrano di Ricco

 

3.22 (Identico all'em. 3.12)

Diana Lino

 

Al comma 4, sostituire le parole: Çdesignato dal Ministro dell'internoÈ con

le seguenti: Çdesignato dal Presidente del Consiglio dei ministriÈ.

3.7

Lubrano di Ricco

 

3.17 (Identico all'em. 3.7)

Diana Lino

 

Al comma 4, dopo le parole: Çsupplente per ogni componente della

CommissioneÈ, aggiungere il seguente periodo: ÇIl Presidente del Consiglio

dei ministri designa un supplente per l'esperto in materia di diritti civili

ed umaniÈ.

3.8

Lubrano di Ricco

 

3.18 (Identico all'em. 3.8)

Diana Lino

 

Al comma 4, quinto rigo, dopo la parola: ÇespertoÈ, inserire la seguente:

Çdi chiara famaÈ.

3.1

Pastore, Maggiore

 

Al comma 4, sostituire la parola: ÇdesignatoÈ, con le seguenti: Çsu

designazione del consiglio italiano per i rifugiatiÈ.

3.3

Lubrano di Ricco

 

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ÇPartecipa al consiglio

di presidenza un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite

per i rifugiati, con funzioni consultiveÈ.

3.2

Marchetti

 

3.5 (Identico all'em. 3.2)

Lubrano di Ricco

 

3.24 (Identico all'em. 3.2)

Pasquali, Magnalb˜, Siliquini

 

Sostituire il comma 7 (soppresso) con il seguente:

 

Ç7. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e

di valutazione. Alla Commissione � assicurata autonomia organizzativa,

gestionale e contabile. La Commissione ha diritto di corrispondere con tutte

le pubbliche amministrazioni e di chiedere ed ottenere da esse notizie,

informazioni e ogni collaborazione necessaria per un corretto svolgimento

delle sue funzioni. La Commissione ha sede in Roma, ma per gravi motivi le

sue sezioni possono riunirsi altrove per l'audizione dei richiedenti asilo.

La Commissione ha personalitˆ giuridica e la sua gestione finanziaria �

sottoposta al controllo consultivo della Corte dei conti. Le spese per il

funzionamento della Commissione sono poste a carico di un fondo da

iscriversi in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa

della Presidenza del Consiglio dei ministriÈ.

3.11

Lubrano di Ricco

 

3.21 (Identico all'em. 3.11)

Diana Lino

 

Sostituire il comma 10 con il seguente:

 

Ç10. I membri della Commissione non sono revocabili e, per tutta la durata

del loro incarico, sono collocati fuori ruolo, se dipendenti dello Stato,

ovvero in aspettativa, se docenti universitari o ricercatori e, a pena di

decadenza, non possono esercitare alcuna attivitˆ professionale, n�

ricoprire cariche elettive o altri uffici pubblici. Essi ricevono una

retribuzione pari a quella spettante ai magistrati di CassazioneÈ.

3.14

Lubrano di Ricco

 

3.23 (Identico all'em. 3.14)

Diana Lino

 

Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: ÇPartecipano al

consiglio di presidenza anche uno degli esperti in materia di diritti civili

ed umani di cui al comma 4, a turno e, con funzione consultiva, un

rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i

rifugiati.È.

3.10

Lubrano di Ricco

 

3.20 (Identico all'em. 3.10)

Diana Lino

 

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Çassiste ai lavori un

rappresentante del Consiglio italiano per i rifugiatiÈ.

3.4

Lubrano di Ricco

 

Al comma 11-bis premettere le seguenti parole: ÇI componenti di ciascuna

sezione sono delegati ad effettuare il pre-esame della domanda di asilo di

cui all'articolo 7. In via eccezionale,È.

3.9

Lubrano di Ricco

 

3.19 (Identico all'em. 3.9)

Diana Lino

 

Art. 4.

 

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

 

Ça) al rappresentante diplomatico o consolare italiano nel paese di

cittadinanza o di residenza abituale;È

4.8

Lubrano di Ricco

 

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: Çprima dell'ingresso nel

territorio dello StatoÈ con le seguenti: Çin occasione dell'ingresso nel

territorio dello StatoÈ.

4.28

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni

 

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

 

Ça-bis) al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello

Stato, ovvero al comandante di nave o aeromobile italiana in navigazione;È.

4.9

Lubrano di Ricco

 

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole Çalla questura del luogo di

dimoraÈ con le seguenti: Çeccezionalmente, qualora l'ingresso temporaneo sul

territorio nazionale sia stato autorizzato per altra ragione, alla questura

del luogo di provvisoria dimoraÈ.

4.1

Tabladini, Speroni, Tirelli

 

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere il seguente periodo: ÇQualora la

domanda si asilo sia notificata anche verbalmente dall'interessato al

comandante di vettore aereo o navale diretto in Italia, sia italiano sia

straniero, e questi ne dia tempestiva comunicazione alle autoritˆ italiane,

il vettore � esentato dalle sanzioni previste dalla legislazione in vigore

per il trasporto di persone prive della documentazione prescrittaÈ.

4.15

Lubrano di Ricco

 

4.22 (Identico all'em. 4.15)

Diana Lino

 

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

 

Çb-bis) alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana dello Stato di

cittadinanza o di dimora;

b-ter) al comandante di nave o aeromobile italiana in navigazioneÈ.

4.6

Marchetti

 

4.13 (Identico all'em. 4.6)

Lubrano di Ricco

 

4.20 (Identico all'em. 4.6)

Diana Lino

 

4.26 (Identico all'em. 4.6)

Pasquali, Magnalb˜, Siliquini

 

Al comma 2, dopo la parola: ÇorganizzazioniÈ aggiungere le seguenti: Ço il

cui intervento viene richiesto o sollecitato dal richiedente asiloÈ.

4.29

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni

 

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: ÇLo straniero ha

comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e

completa presentazione della domanda e per la completa esposizione dei

motivi soggettivi e oggettivi posti a base della domanda, ha il diritto di

produrre o indicare ogni documentazione utile a confermare le circostanze da

lui affermate o indicate nella domanda e ha il diritto di essere posto in

condizioni di scrivere liberamente nella propria lingua e di ottenere

informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura

e sui diritti e facoltˆ di cui pu˜ disporreÈ.

4.16

Lubrano di Ricco

 

4.23 (Identico all'em. 4.16)

Diana Lino

 

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

4.5

Pastore, Maggiore

 

Al comma 2, dopo le parole: Çagli stessi fini sono ammesseÈ, inserire le

seguenti: Çgli avvocati di fiducia dello straniero, nonch�È.

4.17

Lubrano di Ricco

 

4.24 (Identico all'em. 4.17)

Diana Lino

 

Al comma 2, quinto periodo, sopprimere le parole da: Çse autorizzatiÈ, fino

a: ÇorganizzazioniÈ.

4.11

Lubrano di Ricco

 

Al comma 3, terzo rigo, sostituire le parole: Çinvita lo straniero ad

eleggere domicilioÈ, con le seguenti: Çautorizza lo straniero a

soggiornareÈ.

4.2

Tabladini, Speroni, Tirelli

 

Al comma 3, dopo le parole: Çeleggere domicilio nel territorio dello StatoÈ,

inserire le seguenti: Çai soli fini della notifica degli atti dei

procedimenti di cui alla presente leggeÈ.

4.12

Lubrano di Ricco

 

4.19 (Identico all'em. 4.12)

Diana Lino

 

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: ÇNell'ipotesi indicata

al comma 1, lettera b-bis) l'autoritˆ che riceve la domanda provvede

all'audizione del richiedente l'asilo e successivamente trasmette verbale

alla Commissione centrale per la decisione. Qualora la Commissione ritenga

che sussistano motivi per il riconoscimento del diritto d'asilo, richiede al

Ministero degli affari esteri il rilascio della documentazione necessaria

per il trasferimento del richiedente nel territorio della Repubblica.

Nell'ipotesi indicata al comma 4, lettera b-ter), e qualora si tratti di

vettore aereo, il comandante invia la domanda alla Commissione centrale per

il tramite dell'ufficio di polizia del primo scalo nel territorio della

Repubblica, ovvero, qualora si tratti di vettore marittimo, la trasmette

alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presso lo Stato di

primo scalo, per gli adempimenti previsti dal presente commaÈ.

4.7

Marchetti

 

4.14 (Identico all'em. 4.7)

Lubrano di Ricco

 

4.21 (Identico all'em. 4.7)

Diana Lino

 

4.27 (Identico all'em. 4.7)

Pasquali, Magnalb˜, Siliquini

 

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ÇL'autoritˆ di Pubblica

sicurezza dispone i controlli necessari a verificare la veridicitˆ delle

informazioni fornite dal richiedente asiloÈ.

4.3

Tabladini, Speroni, Tirelli

 

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Çcon facoltˆ di

adeguare l'elezione di domicilio alla dimora effettiva con lettera

raccomandata all'autoritˆ che ha ricevuto la domanda d'asiloÈ.

4.30

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni

 

Al comma 6, aggiungere, in fne, le seguenti parole: Çarticoli 7 e 11È,

inserire le seguenti: ÇL'Autoritˆ di Pubblica sicurezza adotta le misure

opportune ad assicurare la reperibilitˆ del richiedente asilo fino allo

spirare del predetto termineÈ.

4.4

Tabladini, Speroni, Tirelli

 

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

 

Ç8-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i

Ministri competenti ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.

400 un regolamento inteso a definire le misure con le quali le donne

richiedenti asilo possano avvalersi di una assistenza adeguata e specifica

per la presentazione e la verbalizzazione della richiesta d'asiloÈ.

4.31

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni

 

Art. 5.

 

Al comma 1, sostituire la parola: ÇmaggiorenneÈ, con le seguenti: Çdi etˆ

non inferiore agli anni 18È.

5.2

Pastore, Maggiore

 

Al comma 1, terzo rigo, sostituire le parole: Çentro il quarto gradoÈ, con

le seguenti: Çentro il terzo gradoÈ.

5.1

Tabladini, Speroni, Tirelli

 

Al comma 2, sostituire le parole: Çterritorialmente competenteÈ, con le

seguenti: Çdel luogo di presentazione della domandaÈ.

5.3

Pastore, Maggiore

 

Art. 7.

 

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: ÇNelle more del

pre-esame, il richiedente asilo � trattenuto e vigilato in apposito centro

di accoglienza stabilito in prossimitˆ del posto di frontiera o della

questuraÈ.

7.2

Tabladini, Speroni, Tirelli

 

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: Ço, su indicazioneÈ,

fino a: Çdi cui all'articolo 4, comma 2È.

7.1

Tabladini, Speroni, Tirelli

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Ç, nonch� l'avvocato di

fiducia dello straniero. Il pre-esame si svolge secondo i principi del

contraddittorio e mediante domande che possono essere poste anche da

ciascuno degli intervenutiÈ.

7.30

Lubrano di Ricco

 

7.49 (Identico all'em. 7.30)

Diana Lino

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ÇIl pre-esame della

domanda � svolto, ove esistano, presso i centri di informazione e tutela

alla frontieraÈ.

7.12

Lubrano di Ricco

 

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

 

Ç1-bis. Fino allo svolgimento del pre esame il richiedente l'asilo �

sottoposto a vigilanza da parte dell'autoritˆ di frontiera o della questura,

tenuto conto delle circostanze del casoÈ.

7.5

Pastore, Maggiore

 

Al comma 2-bis, lettera b) sostituire le parole: Çabbia trascorso un periodo

di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito

attraverso il territorio di quello stato sino alla frontiera italianaÈ, con

le seguenti parole: Çnel quale abbia trascorso pi� di tre mesi, durante i

quali, tenuto conto delle specifiche circostanze del caso, avrebbe potuto

richiedere asilo alle autoritˆ di quello Stato in base alla legislazione

vigente e alla prassi amministrativa ivi praticataÈ.

7.34

Lubrano di Ricco

 

7.51 (Identico all'em. 7.34)

Diana Lino

 

Al comma 2-bis, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Ç, se

risulta, sulla base di elementi concreti ed attuali, che nel territorio di

tale Stato egli sarˆ di nuovo ammesso in condizioni di sicurezza e nel

rispetto dei suoi fondamentali diritti, sarˆ protetto contro il rischio di

invio in uno Stato rischioso per la sua vita, sicurezza e incolumitˆ, potrˆ

regolarmente soggiornare e riceverˆ un trattamento conforme alle norme

internazionali sulla protezione dei diritti inviolabili della persona umana

e sulla protezione dei rifugiatiÈ.

7.33

Lubrano di Ricco

 

7.50 (Identico all'em. 7.33)

Diana Lino

 

Dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:

 

Ç2-quater: é fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo della Commissione centrale

di esaminare direttamente una domanda di asilo presentata ai sensi

dell'articolo 10 della Costituzione della Repubblica come attuato dalla

presente legge, qualora la legislazione vigente nello Stato responsabile

dell'esame della domanda, ai sensi delle convenzioni internazionali di cui

al comma 2-ter, non preveda alcuna forma di protezione per la specifica

situazione dichiarata dal richiedenteÈ.

7.19

Lubrano di Ricco

 

7.36 (Identico all'em. 7.19)

Diana Lino

 

Al comma 3, sostituire le parole: Çil delegato della Commissione centraleÈ,

con le seguenti: Çil componente o il delegato della Commissione centraleÈ.

7.20

Lubrano di Ricco

 

7.37 (Identico all'em. 7.20)

Diana Lino

 

Al comma 3, sopprimere le parole: Ço dell'Organizzazione dallo stesso

indicataÈ.

7.3

Tabladini, Speroni, Tirelli

 

Al comma 3, sostituire le parole da: Çtenuto contoÈ fino alla fine, con le

seguenti: Çnel rispetto dei criteri di cui alla Risoluzione del Consiglio

dei ministri responsabili dell'immigrazione del 1 dicembre 1992 e della

Risoluzione del Consiglio dei ministri dell'Unione europea del 20 giugno

1995 sulle garanzie minime per le procedure d'asilo, nonch� delle linee

direttive della Commissione centrale di cui all'articolo 3, comma 11,

quando:

 

a) ha basato la sua domanda su una falsa identitˆ o su documenti

contraffatti, se continua a sostenerne l'autenticitˆ anche a seguito di

contestazioni;

b) ha fraudolentemente eluso gli obblighi fondamentali imposti dalle

procedure nazionali in materia di richiesta d'asilo;

c) ha fatto richiesta di asilo esclusivamente al fine di bloccare

l'esecuzione di un provvedimento di espulsione, se in precedenza ha avuto

ampia possibilitˆ, in condizioni di libertˆ, di presentarlaÈ.

7.21

Lubrano di Ricco

 

7.38 (Identico all'em. 7.38)

Diana Lino

 

Al comma 3, sostituire il capoverso con il seguente:

 

Ça) risulti, sulla base di elementi concreti ed attuali, che lo straniero

dopo l'ingresso nel territorio italiano abbia distrutto, alterato o

occultato il proprio passaporto o documento di viaggio o, in mancanza, abbia

fornito generalitˆ che si rivelino successivamente false o comunque si

rifiuti di fornire le proprie generalitˆ;

b) una domanda di asilo presentata in Italia dalla medesima persona sia

stata in precedenza dichiarata infondata o inammissibile o respinta, esclusi

i casi di annullamento delle precedenti decisioni, e lo straniero non

alleghi alla nuova domanda nuovi elementi di prova scoperti ovvero fatti

nuovi sopravvenuti dopo la data in cui ha avuto conoscenza della decisione

definitiva relativa alla precedente domanda di asilo;

c) i motivi addotti a sostegno della domanda sono fondati soltanto su

circostanze prodotte fraudolentemente dopo l'espatrio ovvero sono provate

soltanto mediante elementi di prova falsi o contraffatti senza che comunque

risultino altri elementi che facciano ritenere che nel paese di origine o di

provenienza sussista alcuna delle circostanze indicate all'articolo 2;

d) la domanda di asilo � presentata dallo straniero al solo fine di

sottrarsi all'esecuzione di un provvedimento di espulsione dal territorio

dello Stato che sia stato comunicato all'interessato in momento anteriore a

quello in cui � stata presentata la domanda senza che comunque risultino

altri elementi che facciano ritenere che nel paese di origine o di

provenienza sussista alcuna delle circostanze indicate all'articolo 2È.

7.35

Lubrano di Ricco

 

7.52 (Identico all'em. 7.35)

Diana Lino

 

Al comma 3-bis, sostituire la parola: Çpu˜È, con la seguente: ÇdeveÈ.

7.6

Pastore, Maggiore

 

Al comma 3-bis, sopprimere le parole: Çove necessarioÈ.

7.8

Marchetti

 

7.23 (Identico all'em. 7.8)

Lubrano di Ricco

 

7.40 (Identico all'em. 7.8)

Diana Lino

 

Al comma 3-bis, sostituire le parole: Çqualora il richiedenteÈ fino alla

fine del comma con le seguenti: Çqualora il richiedente risulti pericoloso

per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di respingimento della domanda

deve essere ponderata l'attuale pericolositˆ per la sicurezza dello Stato

del richiedente asilo e la gravitˆ delle persecuzioni nelle quali potrebbe

incorrere, in caso di respingimentoÈ.

7.9

Marchetti

 

7.41 (Identico all'em. 7.9)

Diana Lino

 

Al comma 3-bis, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

 

Ça) risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di

respingimento della domanda deve essere ponderata l'attuale pericolositˆ per

la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravitˆ delle

persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere, in caso di respingimentoÈ.

7.54

Pasquali, Magnalb˜, Siliquini

 

7.24 (Identico all'em. 7.54)

Lubrano di Ricco

 

Al comma 3-bis, lettera a), sopprimere le parole da: Ço un graveÈ, fino a:

Çall'esteroÈ.

7.14

Lubrano di Ricco

 

Al comma 3-bis, lettera a), dopo le parole: Çl'Italia aderisceÈ aggiungere

le seguenti: Çai fini dell'applicazione della presente legge, sono da

ritenersi gravi delitti di diritto comune quelli per i quali l'ordinamento

italiano preveda una pena minima superiore ai dodici mesiÈ.

7.4

Tabladini, Speroni, Tirelli

 

Al comma 3-bis, dopo la lettera a) inserire la seguente:

 

Ça-bis) sia stato condannato all'estero con sentenza passata in giudicato

per delitti contro la vita o connessi al traffico di sostanze stupefacenti o

ad associazioni criminali equiparabili a quelle mafioseÈ.

7.15

Lubrano di Ricco

 

Al comma 3-bis, lettera b), sostituire le parole: Çcon sentenza anche non

definitiva, confermata in appello, per uno dei delitti previsti

dall'articolo 380 del codice di procedura penaleÈ, con le seguenti: Çcon

sentenza definitiva per uno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2,

del codice di procedura penaleÈ.

7.26

Lubrano di Ricco

 

7.42 (Identico all'em. 7.26)

Diana Lino

 

Al comma 3-bis, lettera b), sostituire le parole da: Çovvero quando lo

stessoÈ, fino a: Ç19 marzo 1990, n. 55È, con le seguenti: Çovvero quando lo

stesso risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al

traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche che si siano

rese responsabili dei crimini di cui alla lettera F a) dell'articolo 1 della

Convenzione di GinevraÈ.

7.27

Lubrano di Ricco

 

7.43 (Identico all'em. 7.27)

Diana Lino

 

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: ÇQualora l'Italia

non sia lo Stato responsabile, ai sensi delle convenzioni internazionali cui

aderisce, dell'esame di una domanda ritenuta ammissibile, � avviata

immediatamente la procedura di richiesta di ammissione, nel territorio dello

Stato responsabile, dello straniero richiedente asilo, secondo quanto

previsto da dette convenzioniÈ.

7.28

Lubrano di Ricco

 

7.44 (Identico all'em. 7.28)

Diana Lino

 

Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: ÇLa dichiarazione di

manifesta infondatezza diviene esecutiva solo con provvedimento di conferma

emanato dalla competente sezione della Commissione centrale. Avverso la

conferma della dichiarazione di manifesta infondatezza pu˜ essere presentato

ricorso al giudice ordinario, entro cinque giorni dalla comunicazione del

provvedimento. Il giudice, in caso di accoglimento, concede autorizzazione

provvisoria a soggiornare sul territorio sino alla conclusione del

procedimentoÈ.

7.22

Lubrano di Ricco

 

7.39 (Iientico all'em. 7.22)

Diana Lino

 

Al comma 4, sostituire le parole: ÇIn tutti gli altri casiÈ, con le

seguenti: ÇSalvo che l'interessato abbia comunque titolo a fare ingresso o a

soggiornare nel territorio dello Stato o che siano verificate le condizioni

di cui all'articolo 10, in tutti gli altri casiÈ.

7.29

Lubrano di Ricco

 

7.45 (Identico all'em. 7.29)

Diana Lino

 

Al comma 4, sostituire le parole da: Çil funzionario di frontieraÈ, fino a:

Çprovvedimento stessoÈ, con le seguenti: Ç, ovvero qualora il pre-esame,

presso il valico di frontiera, non possa essere effettuato entro due giorni,

il funzionario della polizia di frontiera dispone che il richiedente asilo

sia trattenuto per il tempo strettamente necessario e con le procedure o

garanzie previste, presso il centro di permanenza temporanea e assistenza

pi� vicino, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge Çdisciplina

dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello stranieroÈ.

4-bis. Il richiedente l'asilo � trattenuto nel centro di cui al comma

precedente con modalitˆ tali da assicurare la necessaria assistenza e il

pieno rispetto della sua dignitˆ.

4-ter. La polizia di frontiera trasmette copia degli atti alla Questura

competente per territorio e al Pretore, senza ritardo e comunque entro le

quarantotto ore dal provvedimento di trattenimento presso il centro di cui

al precedente comma 4.

4-quater. Il pretore ove ritenga sussistenti i presupposti di cui ai commi 3

e 3-bis convalida il provvedimento della polizia di frontiera nei modi di

cui all'articolo 737 del codice di procedura civile sentito l'interessato.

La polizia di frontiera procede allora al respingimento dello straniero ove

sussista altro titolo per l'ammissione al territorio. In ogni caso, il

provvedimento di trattenimento nel centro, di cui al comma 4, cessa di avere

ogni effetto qualora non sia convalidato entro le quarantotto ore

successive. Il pretore, ove non ritenga sussistere tali presupposti, ordina

la Questura di ricevere la domanda d'asilo.

4-quinquies. La permanenza nel centro non potrˆ protrarsi oltre un periodo

di complessivi 20 giorni. Su richiesta del questore, il pretore pu˜

prorogare il termine fino ad un massimo di ulteriori 10 giorni, qualora sia

imminente l'eliminazione dell'impedimento all'esecuzione del respingimento.

4-sexies. Nel caso, invece, in cui il pre-esame si compia presso una

Questura, il funzionario della Questura provvede alla notifica del

provvedimento di inammissibilitˆ al richiedente l'asilo, verso il quale �

ammesso ricorso ai sensi del comma 5 del presente articoloÈ.

7.10

Marchetti

 

7.25 (Identico all'em. 7.10)

Lubrano di Ricco

 

7.46 (Identico all'em. 7.10)

Diana Lino

 

Al comma 4, dopo le parole: ÇIn tutti gli altri casiÈ inserire le seguenti:

Çovvero qualora il pre-esame, presso il valico di frontiera, non possa

essere effettuato entro due giorni, il funzionario della polizia di

frontiera dispone che il richiedente asilo sia trattenuto per il tempo

strettamente necessario e con le procedure o garanzie previste, presso il

centro di permanenza temporanea e assistenza pi� vicino, di cui all'articolo

12, comma 1, della legge |Disciplina dell'immigrazione e norme sulle

condizioni dello straniero|È.

7.53

Pasquali, Magnalb˜, Siliquini

 

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Çin lingua

comprensibile al destinatarioÈ.

7.16

Lubrano di Ricco

 

Sostituire il comma 5 con il seguente:

 

Ç5. Avverso il provvedimento di inammissibilitˆ della domanda di asilo �

ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio. La

presentazione del ricorso sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

Il TAR decide con ordinanza entro e non oltre quindici giorniÈ.

7.11

Marchetti

 

7.31 (Identico all'em. 7.11)

Lubrano di Ricco

 

7.47 (Identico all'em. 7.11)

Diana Lino

 

Sostituire il comma 5 con il seguente:

 

Ç5. Il TAR decide con ordinanza entro 10 giorni. Il ricorso � esente da

imposte di bollo e diritti di iscrizione a ruolo. A tale ricorso si

applicano le disposizioni sul gratuito patrocinio vigenti per i cittadini

italianiÈ.

7.18

Lubrano di Ricco

 

Al comma 5, dopo la parola: ÇrespingimentoÈ, sopprimere la parola: ÇnonÈ.

7.17

Lubrano di Ricco

 

Al comma 5, sostituire le parole: Çnon sospendeÈ, con le seguenti: Çnon pu˜

sospendereÈ.

7.7

Pastore, Maggiore

 

Art. 8.

 

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: Çsocio-politicaÈ con la

seguente: ÇpoliticaÈ.

8.1

Tabladini, Speroni, Tirelli

 

Sostituire il comma 3 con il seguente:

 

Ç3. L'esercente la potestˆ genitoriale o tutoria deve essere presente in

ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba

partecipare personalmente il minore richiedenteÈ.

8.2

Pastore, Maggiore

 

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Çed ogni altro fatto

che l'imputato voglia esporreÈ.

8.5

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni

 

Al comma 9 , aggiungere, in fine, le seguenti parole: Çnonch�, ove presenti,

del delegato dell'ACNUR e della persona che assiste lo stranieroÈ.

8.3

Lubrano di Ricco

 

8.4 (Identico all'em. 8.3)

Diana Lino

 

Art. 9.

 

Al comma 1, dopo le parole: ÇLa commissione centraleÈ inserire le seguenti:

Çintegrata con un rappresentante del Ministero della solidarietˆ socialeÈ.

9.7

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni

 

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Çche non pu˜ protrarsi

comunque oltre sessanta giorni dall'audizioneÈ.

9.2

Lubrano di Ricco

 

Al comma 4, sopprimere le parole: Çin forma sinteticaÈ.

9.9

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni

 

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ÇLa decisione �

comunicata, contestualmente alla notifica, con lettera raccomandata

all'associazione umanitaria con sede pi� vicina al luogo in cui si trova il

richiedenteÈ.

9.3

Lubrano di Ricco

 

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: Çnotificazione,È inserire le

seguenti: Çsalvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello

Stato per altri motivi eÈ.

9.1

Marchetti

 

9.2 (Identico all'em. 9.1)

Lubrano di Ricco

 

9.4 (Identico all'em. 9.1)

Diana Lino

 

Al comma 6, sostituire le parole: Çai quali sia stato rifiutato lo status di

rifugiatoÈ con le altre: Çai quali non sia stato riconosciuto il diritto di

asiloÈ.

9.5

Lubrano di Ricco

 

9.7 (Identico all'em. 9.5)

Diana Lino

 

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

 

Ç6-bis. In ogni caso la Commissione nazionale per il diritto d'asilo pu˜

rivedere la propria decisione di rigetto della domanda di asilo sulla base

di fatti nuovi o di nuovi elementi probanti prodotti o indicati dall'Alto

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dallo straniero o dalla

persona che l'assisteÈ.

9.3

Lubrano di Ricco

 

9.6 (Identico all'em. 9.3)

Diana Lino

 

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

 

Ç6-bis. é vietato in ogni caso l'invio dello straniero verso un paese nel

quale egli fondamentalmente indica di essere perseguitatoÈ.

9.8

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni

 

Art. 10.

 

Al comma 1, sopprimere le parole: Çin via eccezionaleÈ.

10.1

Marchetti

 

10.2 (Identico all'em. 10.1)

Lubrano di Ricco

 

10.6 (Identico all'em. 10.1)

Diana Lino

 

Al comma 2, sostituire le parole: Çper il medesimo motivoÈ con le altre:

Çper motivi umanitariÈ.

10.12

Lubrano di Ricco

 

10.8 (Identico all'em. 10.12)

Diana Lino

 

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: ÇTrascorsi cinque anni

dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma, il titolare

pu˜ ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi

diritti previsti all'articolo 16 per lo straniero che abbia ottenuto il

riconoscimento del diritto d'asilo e delle misure di assistenza e di

integrazione di cui all'articolo 17È.

10.13

Lubrano di Ricco

 

10.9 (Identico all'em. 10.9)

Diana Lino

 

Al comma 3, sostituire le parole da: Çin PaesiÈ fino a: ÇbeneficiatoÈ con il

seguente periodo: Çnel Paese di provenienza che non consentano il

rimpatrioÈ.

10.10

Lubrano di Ricco

 

Al comma 3, sopprimere le parole da: ÇA tal fineÈ fino a: Çabbiano

ottenutoÈ.

10.3

Lubrano di Ricco

 

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: Çpu˜ essereÈ con : Ç�È.

10.4

Lubrano di Ricco

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

 

Ç3-bis. Qualora, per gravi e fondati motivi di carattere umanitario o sulla

base delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di

immigrazione, sia impossibile il rimpatrio di un cittadino straniero e

all'interessato non possano essere applicate disposizioni pi� favorevoli, �

adottato il provvedimento di impossibilitˆ temporanea di rimpatrio previsto

dal comma 2È.

10.7

Lubrano di Ricco

 

10.11 (Identico all'em. 10.7)

Diana Lino

 

Art. 11.

 

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: Çche ha competenza

esclusivaÈ.

11.1

Pastore, Maggiore

 

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Çper motivi di giustiziaÈ,

con le seguenti: Ça norma dell'articolo 10, comma 2È.

11.2

Pastore, Maggiore

 

Al comma 3, sostituire le parole: Çin via immediataÈ con le seguenti: Çentro

il termine indicato dalla sentenzaÈ.

11.3

Marchetti

 

Al comma 3, sostituire le parole: Çin via immediataÈ con le seguenti: Çentro

quindici giorniÈ.

11.4

Lubrano di Ricco

 

11.11 (Identico all'em. 11.4)

Diana Lino

 

Al comma 4, dopo le parole: ÇIn caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui

al comma 3È inserire le seguenti: Ç, salvi i casi di forza maggioreÈ.

11.5

Lubrano di Ricco

 

11.9 (Identico all'em. 11.5)

Diana Lino

 

Al comma 6, sopprimere le parole da: ÇQualora il procedimentoÈ fino alle

parole: Çcommissione centraleÈ.

11.6

Lubrano di Ricco

 

11.10 (Identico all'em. 11.6)

Diana Lino

 

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ÇIn caso di

annullamento della decisione della Commissione la sentenza definitiva del

giudice che dichiara l'esistenza delle circostanze indicate nell'articolo 2

per il riconoscimento dell'asilo sostituisce a tutti gli effetti l'analoga

decisione della CommissioneÈ.

11.7

Lubrano di Ricco

 

11.12 (Identico all'em. 11.7)

Diana Lino

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

 

Ç6-ter. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti

nel presente comma sono esenti da ogni imposta o tributoÈ.

11.8

Lubrano di Ricco

 

11.13 (Identico all'em. 11.8)

Diana Lino

 

Art. 12.

 

Al comma 2, sostituire le parole: ÇIl rifugiatoÈ con le altre: ÇLo straniero

cui sia stato riconosciuto il diritto di asiloÈ.

12.2

Lubrano di Ricco

 

12.3 (Identico all'em. 12.2)

Diana Lino

 

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

 

Ç2-bis. Il permesso di soggiorno � revocato nel caso in cui la commissione

centrale accerti la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni

per il riconoscimento del diritto di asiloÈ.

12.1

Pastore, Maggiore

 

Art. 13.

 

Al comma 1, sostituire le parole: Çprima di ogni scadenza quinquennaleÈ con

le altre: Çprima della scadenzaÈ.

13.3

Lubrano di Ricco

 

13.4 (Identico all'em. 13.3)

Diana Lino

 

Al comma, sopprimere il secondo periodo.

13.1

Tabladini, Speroni, Tirelli

 

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Çrilascia, su richiesta,

la carta di soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di

immigrazioneÈ, con le altre: Çconferma, su richiesta, il permesso di

soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione. Tale

permesso � rinnovabile periodicamente finch� sussistano le condizioni

presupposto del riconoscimento del diritto d'asiloÈ.

13.2

Tabladini, Speroni, Tirelli

 

Art. 14.

 

Sostituire il comma 1 con il seguente:

 

Ç1. Nei procedimenti di verifica ovvero di accertamento della permanenza

delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, si osservano,

in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 8, 9 e 11È.

14.2

Pastore, Maggiore

 

Al comma 2, primo rigo, sostituire le parole: Çqualora accerti che non

sussistono pi� le condizioniÈ con le altre: Çverifica periodicamente la

sussistenza delle condizioniÈ; sostituire le parole da: Çovvero qualora

ricorranoÈ fino a: ÇGinevraÈ, con le altre: Çe l'eventuale ricorrenza delle

condizioni previste dall'articolo 1 della Convenzione di GinevraÈ;

sostituire le parole: Çpu˜ dichiarareÈ con le altre: Çriscontrata la

cessazione delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento del

diritto d'asilo o l'eventuale verificarsi delle condizioni previste

dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, la Commissione centrale

dichiaraÈ.

14.1

Tabladini, Speroni, Tirelli

 

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo. ÇIn tal caso il

questore rilascia all'interessato il corrispondente permesso di soggiorno o

la carta di soggiornoÈ.

14.6

Lubrano di Ricco

 

14.7 (Identico all'em. 14.6)

Diana Lino

 

Sopprimere il comma 5.

14.4

Pastore, Maggiore

 

Sostituire il comma 5 con il seguente:

 

Ç5. Contro la decisione negativa di verifica e contro quella che accerta

l'estinzione del diritto di asilo � ammesso ricorso al TAR del luogo in cui

il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere notificato entro 30

giorni dalla notifica della decisioneÈ.

14.3

Pastore, Maggiore

 

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

14.5

Pastore, Maggiore

 

Art. 15.

 

Al comma 1, sopprimere, in fine, il seguente periodo: ÇI predetti punti di

accoglienza destinati ai richiedenti asilo non potranno essere messi a

disposizione degli stranieri giunti alla frontiera per motivi diversi da

quelli contemplati dalla presente leggeÈ.

15.1

Tabladini, Tirelli, Speroni

 

Al comma 3, sopprimere la parola: ÇamministrativoÈ e sostituire le parole:

Çcon esclusione del tempoÈ con le altre: Çincluso il tempoÈ.

15.2

Lubrano di Ricco

 

15.3 (Identico all'em. 15.2)

Diana Lino

 

15.4 (Identico all'em. 15.2)

Marchetti

 

Dopo il comma 3, inserire il seguente: Ç3-bis. Il comune ove il richiedente

ha fissato asilo, al fine di garantire l'assistenza e l'accoglienza di cui

al comma 3, pu˜ stipulare convenzioni con associazioni di volontariato o

organismi internazionali umanitari dotati di idonee struttureÈ.

15.4

Lubrano di Ricco

 

Art. 16.

 

Al comma 1, sostituire la parola: ÇrifugiatoÈ con le altre: Çtitolare del

diritto di asiloÈ. Conseguentemente, riformulare la rubrica dell'articolo.

16.2

Lubrano di Ricco

 

16.3 (Identico all'em. 16.2)

Diana Lino

 

Al comma 1, dopo la parola: ÇIl rifugiatoÈ aggiungere le seguenti: Çe lo

straniero al quale � riconosciuta la protezione umanitariaÈ.

16.5

Lubrano di Ricco

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ÇIn via eccezionale, e

qualora ci˜ risponda a inderogabili esigenze di equitˆ o ragioni umanitarie,

pu˜ essere autorizzato il ricongiungimento con familiari diversi da quelli

indicati nel presente commaÈ.

16.3

Lubrano di Ricco

 

16.4 (Identico all'em. 16.3)

Diana Lino

 

Al comma 4, dopo le parole: Çlavoro subordinatoÈ, inserire le seguenti

parole: Çivi compreso il diritto alle forme di assunzione obbligatoria

riservate agli invalidi riconosciutiÈ.

16.2

Lubrano di Ricco

 

Al comma 6, dopo le parole: Çfamiliari ricongiuntiÈ, inserire le seguenti:

Çentro il terzo gradoÈ.

16.1

Tabladini, Tirelli, Speroni

 

Art. 17.

 

Sopprimere il comma 4.

17.1

Pastore, Maggiore

 

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 

ÇArt. 17-bis.

 

1. Presso il Ministero dell'interno � istituito l'albo delle associazioni e

degli organismi umanitari. L'iscrizione all'Albo � disposta con decreto

ministeriale su istanza delle associazioni aventi i requisiti di cui agli

articoli 3 e 6 della legge n. 266 del 1991 o degli organismi internazionali

operanti in Italia, previa dimostrazione dell'attivitˆ svolta nel settore

negli ultimi tre anni.

2. Le associazioni e gli organismi internazionali di cui al precedente comma

possono esercitare le facoltˆ previste dagli articoli 7 e seguenti della

legge 241 del 1990, possono intervenire davanti alla giurisdizione

amministrativa nei giudizi per l'annullamento di atti amministrativi

adottati in violazione della presente leggeÈ.

17.0.1

Lubrano di Ricco

 

Art. 18.

 

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Çsempre che si tratti

di norme pi� favorevoli al richiedenteÈ.

18.1

Pastore, Maggiore