Date: 11:57 AM 2/25/98 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: ddl asilo
Cari amici,
ecco il resoconto della seduta di ieri in
commissione aff. cost. sul ddl
asilo, e gli emendamenti presentati.
Cordiali saluti
sergio briguglio
----------------
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDí 24 FEBBRAIO 1998
223a Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE
Interviene il sottosegretario all'Interno
Vigneri.
La seduta inizia alle ore 15,50.
(2425) Norme in materia di protezione
umanitaria e di diritto di asilo
(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del
diritto d'asilo
(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del
diritto di asilo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto sospeso nella
seduta del 17 febbraio.
Il senatore PINGGERA fa presente che egli
intenderebbe ripresentare al testo
unificato del relatore gli emendamenti giˆ
predisposti al disegno di legge
n. 2425.
Il presidente VILLONE, rilevato che il termine
era scaduto il giorno
precedente, rinvia ogni decisione al riguardo
ad un momento successivo,
quando la Commissione avrˆ adottato un
orientamento sulla procedura da
seguire.
Il relatore GUERZONI manifesta la propria
sorpresa per il notevole numero di
emendamenti presentati al testo da lui
predisposto, considerato che buona
parte delle proposte emendative originarie
erano state da lui recepite in
questo ambito. Suggerisce comunque di
procedere all'illustrazione degli
emendamenti stessi e, quanto agli emendamenti
del senatore Pinggera, non ha
nulla in contrario alla loro trattazione.
Il senatore BESOSTRI nota che per una quota
degli emendamenti, i rispettivi
presentatori dovrebbero verificare la loro
opportunitˆ.
Il presidente VILLONE invita i senatori a
soffermarsi sulle questioni di
maggior rilievo e consente quindi alla
ripresentazione degli emendamenti del
senatore Pinggera.
Il senatore LUBRANO DI RICCO rinuncia ad
illustrare gli emendamenti da lui
sottoscritti.
Il senatore TABLADINI pone in rilievo
l'esigenza che il testo del relatore
venga precisato in alcuni punti onde evitare
che le varie autoritˆ
competenti si attengano a orientamenti
diversi. Illustra quindi gli
emendamenti 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1,
7.3, 7.4, 8.1, 13.1, 13.2,
14.1, 15.1, 16.1. Si sofferma in particolare
sull'emendamento 7.2,
insistendo sulla necessitˆ di adottare misure
idonee di vigilanza nei
confronti degli stranieri richiedenti asilo.
Il senatore SPERONI dˆ conto dell'emendamento
7.1 ed interviene inoltre
sull'emendamento 8.1, sostenendo l'equivocitˆ
dell'espressione
Çsocio-politicaÈ, la quale potrebbe alludere
anche a situazioni diverse
dalla persecuzione politica.
Il senatore PASTORE illustra l'emendamento
2.3, diretto a prescrivere la
contestualitˆ di tre requisiti quali gli atti
discriminatori e il rischio
attuale e concreto sia per la dignitˆ
personale che per l'integritˆ fisica;
l'emendamento propone anche una qualificazione
normativamente precisa del
rifugiato, da seguire eventualmente come
criterio interpretativo. Dato per
illustrato l'emendamento 3.1, espone il
contenuto dell'emendamento 3.5 e
successivamente dˆ per illustrati gli
emendamenti 5.2, 5.3, 7.5, 7.6, 7.7,
8.2 e 11.1. L'emendamento 11.2, inoltre, ha lo
scopo di sollecitare un
chiarimento sulla situazione cui rinvia la
disposizione in esame. Dˆ infine
per illustrato l'emendamento 18.1.
Il senatore MAGNALBñ rinuncia ad illustrare
gli emendamenti da lui
sottoscritti.
Il seguito dell'esame congiunto � quindi
rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente VILLONE avverte che nella seduta
convocata per domani,
mercoled“ 25 febbraio alle ore 15, la
Commissione esaminerˆ il disegno di
legge n. 3088 per la valutazione dei
presupposti costituzionali, proseguirˆ
la trattazione degli emendamenti al testo
unificato dei disegni di legge in
materia di diritto di asilo e procederˆ anche
all'esame del disegno di legge
n. 1388-bis, sulle elezioni degli enti locali.
Sarˆ eventualmente discusso
anche il disegno di legge n. 2944, in tema di
autenticazione delle firme
degli elettori.
La seduta termina alle ore 16,30.
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 2425, 203 E 554
Art. 1.
Al comma 1, sostituire le parole: Çlo Stato
italianoÈ, con le seguenti: ÇLa
RepubblicaÈ.
1.1
Lubrano di Ricco
Al comma 1, sopprimere le parole: Çsu base
individualeÈ.
1.3
Lubrano di Ricco
1.4 (Identico all'em. 1.3)
Diana Lino
Art. 2.
Sostituire l'articolo con il seguente:
ÇArt. 2.
1. Il diritto d'asilo � garantito:
a) allo straniero o all'apolide che,
trovandosi fuori dal paese del quale �
cittadino o, se apolide, nel quale aveva
residenza abituale, abbia il
fondato timore di essere perseguitato per
motivi di razza, di religione, di
sesso, di nazionalitˆ, di appartenenza a un
determinato gruppo sociale o
etnico ovvero per le sue opinioni politiche;
b) allo straniero o all'apolide che �
effettivamente impedito, nel paese del
quale � rispettivamente cittadino o residente
abituale, nell'esercizio delle
libertˆ democratiche garantite dalla
Costituzione italiana.
2. Allo straniero o apolide, di cui al comma 1
del presente articolo, �
riconosciuto, nei modi stabiliti dalla
presente legge, lo status di
rifugiato previsto dalla Convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951, resa
esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, di
seguito indicata come
Convenzione di Ginevra, e dal protocollo
relativo allo status dei rifugiati,
firmato a New York il 31 gennaio 1967 e reso
esecutivo con legge 14 febbraio
1970, n. 95È.
2.6
Marchetti
Al comma 1, sostituire le parole: ÇIl diritto
di asilo, nel territorio dello
Stato, � garantitoÈ con il seguente periodo:
ÇHa diritto di asilo, nel
territorio della RepubblicaÈ.
2.7
Lubrano di Ricco
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole
da: Çal quale � riconosciutoÈ,
fino a: Ç14 febbraio 1970, n. 95, eÈ,
aggiungere, alla fine della lettera
a), il periodo: ÇA detto straniero o apolide �
riconosciuto, nei modi
stabiliti dalla presente legge, lo status di
rifugiato previsto dalla
Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951,
resa esecutiva con legge 24
luglio 1954, n. 722, di seguito indicata come
Convenzione di Ginevra, e dal
protocollo relativo allo status dei rifugiati,
firmato a New York il 31
gennaio 1967, e reso esecutivo con legge 14
febbraio 1970, n. 95È.
2.11
Lubrano di Ricco
2.12 (Identico all'em. 2.11)
Diana Lino
2.15 (Identico all'em. 2.11)
Pasquali, Magnalb˜, Siliquini
Al comma 1, lettera b), primo rigo, sopprimere
le parole Ço non vogliaÈ.
2.1
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole:
Çimpedito nell'esercizio delle
libertˆ democratiche garantite dalla
Costituzione italiana edÈ.
2.2
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 1, lettera b), dopo le parole:
ÇCostituzione italianaÈ, sostituire
la parola: ÇedÈ, con la seguente: ÇovveroÈ.
2.4
Besostri
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:
Çed espostoÈ, con le seguenti:
Ço espostoÈ.
2.7
Lubrano di Ricco
2.13 (Identico all'em. 2.7)
Diana Lino
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ÇCostituzione
italianaÈ, sostituire
le parole da: Çed espostoÈ, fino alla fine,
con le seguenti: Çe il mancato
riconoscimento dei diritti democratici
comporti limitazioni persistenti alla
libertˆ personale ovvero costituisca concreto
pericolo per la vita propria o
di familiari e parentiÈ.
2.5
Besostri
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine,
le seguenti parole: Ç, a causa
di situazioni di guerra o guerra civile o di
aggressione esterna o di
occupazione o di dominio straniero o di
violenza generalizzata o di gravi,
persistenti e generalizzati turbamenti
dell'ordine pubblicoÈ.
2.9
Lubrano di Ricco
2.15 (Identico all'em. 2.9)
Diana Lino
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine,
le seguenti parole: Çovvero ad
atti discriminatori di tale gravitˆ da mettere
a repentaglio la sua dignitˆ
personale e la sua integritˆ fisica. Nella
presente legge, con il termine di
ÈrifugiatoÇ si intende qualsiasi straniero o
apolide cui sia stato
riconosciuto il diritto di asilo, salvo che
sia diversamente dispostoÈ.
2.3
Pastore, Maggiore
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente
lettera:
Çb-bis) Lo straniero che, non avendo i
requisiti per ottenere il
riconoscimento dello status di rifugiato, �
stato obbligato a lasciare il
paese d'origine o, se apolide, il paese di
residenza abituale, a causa di
conflitti bellici, gravissimi disordini di
natura politica, etnica o
religiosa o violazioni estese dei diritti
umaniÈ.
2.10
Lubrano di Ricco
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente
lettera:
Çb-bis) allo straniero o all'apolide che non
voglia avvalersi della
protezione del paese del quale �
rispettivamente cittadino o residente
abituale, non essendogli assicurati in detto
paese i diritti e le libertˆ
riconosciuti nella |Convenzione quadro per la
protezione delle minoranze
nazionali|, adottata dal Comitato dei Ministri
del Consiglio d'Europa del 1o
febbraio 1995 ed autorizzata alla ratifica
dalla legge n. 302 del 28 agosto
1997, in vigore dal 1o marzo 1998È.
2.8
Lubrano di Ricco
2.14 (Identico all'em. 2.8)
Diana Lino
Art. 3.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: Ç, sulla permanenza o
cessazione dell'asilo e su ogni altra
funzione, anche consultiva, in materia
di asilo conferitale dalla presente legge e
dal suo regolamento di
attuazione.È.
3.5
Lubrano di Ricco
3.15 (Identico all'em. 3.5)
Diana Lino
Al comma 2, sostituire le parole: Çé
presieduta da un prefettoÈ con le
seguenti: � presieduta da un magistrato nel
grado di consigliere di
cassazioneÈ.
3.25
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz,
Meloni
Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:
Ç3. La commissione si articola in tre sezioni,
ciascuna delle quali �
composta da:
a) un magistrato di Cassazione designato dal
Consiglio superiore della
magistratura tra quelli di riconosciuta
competenza ed esperienza nei
procedimenti in materia di tutela dei diritti
fondamentali della persona
umana e di applicazione delle convenzioni internazionali,
con funzioni di
presidente;
b) un prefetto o un dirigente generale in
servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, designato tra le
persone di riconosciuta competenza
ed esperienza in materia di applicazione di
accordi internazionali e di
tutela dei diritti fondamentali della persona,
con funzioni di
vicepresidente;
c) un funzionario del Ministero dell'interno,
con qualifica non inferiore a
dirigente o equiparata, designato dal Ministro
dell'interno tra i funzionari
della polizia di Stato esperti nella polizia
dell'immigrazione o
nell'applicazione degli accordi
internazionali;
d) un funzionario del Ministero degli affari
esteri, con qualifica non
inferiore a consigliere di legazione,
designato dal Ministro degli affari
esteri tra le persone esperte
nell'applicazione degli accordi internazionali
e nella conoscenza delle situazioni
socio-politiche straniere;
e) un docente universitario o ricercatore
qualificato, designato dal
Consiglio universitario nazionale tra le
persone di riconosciuta competenza
in materia di protezione dei diritti dell'uomo
e di disciplina della
condizione giuridica dello straniero;
f) un qualificato esperto in materia di tutela
dei diritti umani designato
dall'Alto commissario delle Nazioni unite per
i rifugiati tra gli
appartenenti ad organizzazioni non governative
di tutela dei diritti
fondamentali della persona umana o dei diritti
dello stranieroÈ.
3.6
Lubrano di Ricco
3.16 (Identico all'em. 3.6)
Diana Lino
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: ÇLe disposizioni del
regolamento emanato ai sensi del presente
comma devono comunque tenere conto
degli atti adottati dall'Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i
rifugiati, dal Consiglio d'Europa e
dall'Unione europea, con particolare
riguardo ai criteri e alle procedure per la
determinazione e per la
cessazione dello status di rifugiato e alle
esigenze minime che devono
essere assicurate nell'ambito delle stesseÈ.
3.12
Lubrano di Ricco
3.22 (Identico all'em. 3.12)
Diana Lino
Al comma 4, sostituire le parole: Çdesignato
dal Ministro dell'internoÈ con
le seguenti: Çdesignato dal Presidente del
Consiglio dei ministriÈ.
3.7
Lubrano di Ricco
3.17 (Identico all'em. 3.7)
Diana Lino
Al comma 4, dopo le parole: Çsupplente per
ogni componente della
CommissioneÈ, aggiungere il seguente periodo:
ÇIl Presidente del Consiglio
dei ministri designa un supplente per
l'esperto in materia di diritti civili
ed umaniÈ.
3.8
Lubrano di Ricco
3.18 (Identico all'em. 3.8)
Diana Lino
Al comma 4, quinto rigo, dopo la parola:
ÇespertoÈ, inserire la seguente:
Çdi chiara famaÈ.
3.1
Pastore, Maggiore
Al comma 4, sostituire la parola: ÇdesignatoÈ,
con le seguenti: Çsu
designazione del consiglio italiano per i
rifugiatiÈ.
3.3
Lubrano di Ricco
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: ÇPartecipa al consiglio
di presidenza un rappresentante dell'Alto
Commissariato delle Nazioni unite
per i rifugiati, con funzioni consultiveÈ.
3.2
Marchetti
3.5 (Identico all'em. 3.2)
Lubrano di Ricco
3.24 (Identico all'em. 3.2)
Pasquali, Magnalb˜, Siliquini
Sostituire il comma 7 (soppresso) con il
seguente:
Ç7. La Commissione opera in piena autonomia e
con indipendenza di giudizio e
di valutazione. Alla Commissione � assicurata
autonomia organizzativa,
gestionale e contabile. La Commissione ha
diritto di corrispondere con tutte
le pubbliche amministrazioni e di chiedere ed
ottenere da esse notizie,
informazioni e ogni collaborazione necessaria
per un corretto svolgimento
delle sue funzioni. La Commissione ha sede in
Roma, ma per gravi motivi le
sue sezioni possono riunirsi altrove per
l'audizione dei richiedenti asilo.
La Commissione ha personalitˆ giuridica e la
sua gestione finanziaria �
sottoposta al controllo consultivo della Corte
dei conti. Le spese per il
funzionamento della Commissione sono poste a
carico di un fondo da
iscriversi in un apposito capitolo dello stato
di previsione della spesa
della Presidenza del Consiglio dei ministriÈ.
3.11
Lubrano di Ricco
3.21 (Identico all'em. 3.11)
Diana Lino
Sostituire il comma 10 con il seguente:
Ç10. I membri della Commissione non sono
revocabili e, per tutta la durata
del loro incarico, sono collocati fuori ruolo,
se dipendenti dello Stato,
ovvero in aspettativa, se docenti universitari
o ricercatori e, a pena di
decadenza, non possono esercitare alcuna
attivitˆ professionale, n�
ricoprire cariche elettive o altri uffici
pubblici. Essi ricevono una
retribuzione pari a quella spettante ai
magistrati di CassazioneÈ.
3.14
Lubrano di Ricco
3.23 (Identico all'em. 3.14)
Diana Lino
Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire
il seguente: ÇPartecipano al
consiglio di presidenza anche uno degli
esperti in materia di diritti civili
ed umani di cui al comma 4, a turno e, con
funzione consultiva, un
rappresentante dell'Alto Commissariato delle
Nazioni unite per i
rifugiati.È.
3.10
Lubrano di Ricco
3.20 (Identico all'em. 3.10)
Diana Lino
Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: Çassiste ai lavori un
rappresentante del Consiglio italiano per i
rifugiatiÈ.
3.4
Lubrano di Ricco
Al comma 11-bis premettere le seguenti parole:
ÇI componenti di ciascuna
sezione sono delegati ad effettuare il
pre-esame della domanda di asilo di
cui all'articolo 7. In via eccezionale,È.
3.9
Lubrano di Ricco
3.19 (Identico all'em. 3.9)
Diana Lino
Art. 4.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la
seguente:
Ça) al rappresentante diplomatico o consolare
italiano nel paese di
cittadinanza o di residenza abituale;È
4.8
Lubrano di Ricco
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole:
Çprima dell'ingresso nel
territorio dello StatoÈ con le seguenti: Çin
occasione dell'ingresso nel
territorio dello StatoÈ.
4.28
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz,
Meloni
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la
seguente:
Ça-bis) al posto di frontiera, prima
dell'ingresso nel territorio dello
Stato, ovvero al comandante di nave o
aeromobile italiana in navigazione;È.
4.9
Lubrano di Ricco
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole
Çalla questura del luogo di
dimoraÈ con le seguenti: Çeccezionalmente,
qualora l'ingresso temporaneo sul
territorio nazionale sia stato autorizzato per
altra ragione, alla questura
del luogo di provvisoria dimoraÈ.
4.1
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere il
seguente periodo: ÇQualora la
domanda si asilo sia notificata anche
verbalmente dall'interessato al
comandante di vettore aereo o navale diretto
in Italia, sia italiano sia
straniero, e questi ne dia tempestiva
comunicazione alle autoritˆ italiane,
il vettore � esentato dalle sanzioni previste
dalla legislazione in vigore
per il trasporto di persone prive della
documentazione prescrittaÈ.
4.15
Lubrano di Ricco
4.22 (Identico all'em. 4.15)
Diana Lino
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le
seguenti:
Çb-bis) alla rappresentanza diplomatica o
consolare italiana dello Stato di
cittadinanza o di dimora;
b-ter) al comandante di nave o aeromobile
italiana in navigazioneÈ.
4.6
Marchetti
4.13 (Identico all'em. 4.6)
Lubrano di Ricco
4.20 (Identico all'em. 4.6)
Diana Lino
4.26 (Identico all'em. 4.6)
Pasquali, Magnalb˜, Siliquini
Al comma 2, dopo la parola: ÇorganizzazioniÈ
aggiungere le seguenti: Ço il
cui intervento viene richiesto o sollecitato
dal richiedente asiloÈ.
4.29
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz,
Meloni
Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il
seguente: ÇLo straniero ha
comunque diritto di ricevere ogni assistenza
utile per una corretta e
completa presentazione della domanda e per la
completa esposizione dei
motivi soggettivi e oggettivi posti a base
della domanda, ha il diritto di
produrre o indicare ogni documentazione utile
a confermare le circostanze da
lui affermate o indicate nella domanda e ha il
diritto di essere posto in
condizioni di scrivere liberamente nella
propria lingua e di ottenere
informazioni in lingua a lui comprensibile
sullo svolgimento della procedura
e sui diritti e facoltˆ di cui pu˜ disporreÈ.
4.16
Lubrano di Ricco
4.23 (Identico all'em. 4.16)
Diana Lino
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
4.5
Pastore, Maggiore
Al comma 2, dopo le parole: Çagli stessi fini
sono ammesseÈ, inserire le
seguenti: Çgli avvocati di fiducia dello
straniero, nonch�È.
4.17
Lubrano di Ricco
4.24 (Identico all'em. 4.17)
Diana Lino
Al comma 2, quinto periodo, sopprimere le
parole da: Çse autorizzatiÈ, fino
a: ÇorganizzazioniÈ.
4.11
Lubrano di Ricco
Al comma 3, terzo rigo, sostituire le parole:
Çinvita lo straniero ad
eleggere domicilioÈ, con le seguenti:
Çautorizza lo straniero a
soggiornareÈ.
4.2
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 3, dopo le parole: Çeleggere
domicilio nel territorio dello StatoÈ,
inserire le seguenti: Çai soli fini della
notifica degli atti dei
procedimenti di cui alla presente leggeÈ.
4.12
Lubrano di Ricco
4.19 (Identico all'em. 4.12)
Diana Lino
Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti
periodi: ÇNell'ipotesi indicata
al comma 1, lettera b-bis) l'autoritˆ che
riceve la domanda provvede
all'audizione del richiedente l'asilo e
successivamente trasmette verbale
alla Commissione centrale per la decisione.
Qualora la Commissione ritenga
che sussistano motivi per il riconoscimento
del diritto d'asilo, richiede al
Ministero degli affari esteri il rilascio
della documentazione necessaria
per il trasferimento del richiedente nel
territorio della Repubblica.
Nell'ipotesi indicata al comma 4, lettera
b-ter), e qualora si tratti di
vettore aereo, il comandante invia la domanda
alla Commissione centrale per
il tramite dell'ufficio di polizia del primo
scalo nel territorio della
Repubblica, ovvero, qualora si tratti di
vettore marittimo, la trasmette
alla rappresentanza diplomatica o consolare
italiana presso lo Stato di
primo scalo, per gli adempimenti previsti dal
presente commaÈ.
4.7
Marchetti
4.14 (Identico all'em. 4.7)
Lubrano di Ricco
4.21 (Identico all'em. 4.7)
Diana Lino
4.27 (Identico all'em. 4.7)
Pasquali, Magnalb˜, Siliquini
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: ÇL'autoritˆ di Pubblica
sicurezza dispone i controlli necessari a
verificare la veridicitˆ delle
informazioni fornite dal richiedente asiloÈ.
4.3
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: Çcon facoltˆ di
adeguare l'elezione di domicilio alla dimora
effettiva con lettera
raccomandata all'autoritˆ che ha ricevuto la
domanda d'asiloÈ.
4.30
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz,
Meloni
Al comma 6, aggiungere, in fne, le seguenti
parole: Çarticoli 7 e 11È,
inserire le seguenti: ÇL'Autoritˆ di Pubblica
sicurezza adotta le misure
opportune ad assicurare la reperibilitˆ del
richiedente asilo fino allo
spirare del predetto termineÈ.
4.4
Tabladini, Speroni, Tirelli
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
Ç8-bis. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente
legge, il Presidente del Consiglio dei
ministri adotta, di concerto con i
Ministri competenti ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n.
400 un regolamento inteso a definire le misure
con le quali le donne
richiedenti asilo possano avvalersi di una
assistenza adeguata e specifica
per la presentazione e la verbalizzazione
della richiesta d'asiloÈ.
4.31
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz,
Meloni
Art. 5.
Al comma 1, sostituire la parola:
ÇmaggiorenneÈ, con le seguenti: Çdi etˆ
non inferiore agli anni 18È.
5.2
Pastore, Maggiore
Al comma 1, terzo rigo, sostituire le parole:
Çentro il quarto gradoÈ, con
le seguenti: Çentro il terzo gradoÈ.
5.1
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 2, sostituire le parole:
Çterritorialmente competenteÈ, con le
seguenti: Çdel luogo di presentazione della
domandaÈ.
5.3
Pastore, Maggiore
Art. 7.
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il
seguente: ÇNelle more del
pre-esame, il richiedente asilo � trattenuto e
vigilato in apposito centro
di accoglienza stabilito in prossimitˆ del
posto di frontiera o della
questuraÈ.
7.2
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le
parole da: Ço, su indicazioneÈ,
fino a: Çdi cui all'articolo 4, comma 2È.
7.1
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: Ç, nonch� l'avvocato di
fiducia dello straniero. Il pre-esame si
svolge secondo i principi del
contraddittorio e mediante domande che possono
essere poste anche da
ciascuno degli intervenutiÈ.
7.30
Lubrano di Ricco
7.49 (Identico all'em. 7.30)
Diana Lino
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: ÇIl pre-esame della
domanda � svolto, ove esistano, presso i
centri di informazione e tutela
alla frontieraÈ.
7.12
Lubrano di Ricco
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
Ç1-bis. Fino allo svolgimento del pre esame il
richiedente l'asilo �
sottoposto a vigilanza da parte dell'autoritˆ
di frontiera o della questura,
tenuto conto delle circostanze del casoÈ.
7.5
Pastore, Maggiore
Al comma 2-bis, lettera b) sostituire le
parole: Çabbia trascorso un periodo
di soggiorno, non considerandosi tale il tempo
necessario per il transito
attraverso il territorio di quello stato sino
alla frontiera italianaÈ, con
le seguenti parole: Çnel quale abbia trascorso
pi� di tre mesi, durante i
quali, tenuto conto delle specifiche
circostanze del caso, avrebbe potuto
richiedere asilo alle autoritˆ di quello Stato
in base alla legislazione
vigente e alla prassi amministrativa ivi
praticataÈ.
7.34
Lubrano di Ricco
7.51 (Identico all'em. 7.34)
Diana Lino
Al comma 2-bis, lettera a), aggiungere, in
fine, le seguenti parole: Ç, se
risulta, sulla base di elementi concreti ed
attuali, che nel territorio di
tale Stato egli sarˆ di nuovo ammesso in
condizioni di sicurezza e nel
rispetto dei suoi fondamentali diritti, sarˆ
protetto contro il rischio di
invio in uno Stato rischioso per la sua vita,
sicurezza e incolumitˆ, potrˆ
regolarmente soggiornare e riceverˆ un
trattamento conforme alle norme
internazionali sulla protezione dei diritti
inviolabili della persona umana
e sulla protezione dei rifugiatiÈ.
7.33
Lubrano di Ricco
7.50 (Identico all'em. 7.33)
Diana Lino
Dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:
Ç2-quater: é fatto salvo, in ogni caso,
l'obbligo della Commissione centrale
di esaminare direttamente una domanda di asilo
presentata ai sensi
dell'articolo 10 della Costituzione della
Repubblica come attuato dalla
presente legge, qualora la legislazione
vigente nello Stato responsabile
dell'esame della domanda, ai sensi delle
convenzioni internazionali di cui
al comma 2-ter, non preveda alcuna forma di
protezione per la specifica
situazione dichiarata dal richiedenteÈ.
7.19
Lubrano di Ricco
7.36 (Identico all'em. 7.19)
Diana Lino
Al comma 3, sostituire le parole: Çil delegato
della Commissione centraleÈ,
con le seguenti: Çil componente o il delegato
della Commissione centraleÈ.
7.20
Lubrano di Ricco
7.37 (Identico all'em. 7.20)
Diana Lino
Al comma 3, sopprimere le parole: Ço
dell'Organizzazione dallo stesso
indicataÈ.
7.3
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 3, sostituire le parole da: Çtenuto
contoÈ fino alla fine, con le
seguenti: Çnel rispetto dei criteri di cui
alla Risoluzione del Consiglio
dei ministri responsabili dell'immigrazione
del 1 dicembre 1992 e della
Risoluzione del Consiglio dei ministri
dell'Unione europea del 20 giugno
1995 sulle garanzie minime per le procedure
d'asilo, nonch� delle linee
direttive della Commissione centrale di cui
all'articolo 3, comma 11,
quando:
a) ha basato la sua domanda su una falsa
identitˆ o su documenti
contraffatti, se continua a sostenerne
l'autenticitˆ anche a seguito di
contestazioni;
b) ha fraudolentemente eluso gli obblighi
fondamentali imposti dalle
procedure nazionali in materia di richiesta
d'asilo;
c) ha fatto richiesta di asilo esclusivamente
al fine di bloccare
l'esecuzione di un provvedimento di
espulsione, se in precedenza ha avuto
ampia possibilitˆ, in condizioni di libertˆ,
di presentarlaÈ.
7.21
Lubrano di Ricco
7.38 (Identico all'em. 7.38)
Diana Lino
Al comma 3, sostituire il capoverso con il
seguente:
Ça) risulti, sulla base di elementi concreti
ed attuali, che lo straniero
dopo l'ingresso nel territorio italiano abbia
distrutto, alterato o
occultato il proprio passaporto o documento di
viaggio o, in mancanza, abbia
fornito generalitˆ che si rivelino
successivamente false o comunque si
rifiuti di fornire le proprie generalitˆ;
b) una domanda di asilo presentata in Italia
dalla medesima persona sia
stata in precedenza dichiarata infondata o inammissibile
o respinta, esclusi
i casi di annullamento delle precedenti
decisioni, e lo straniero non
alleghi alla nuova domanda nuovi elementi di
prova scoperti ovvero fatti
nuovi sopravvenuti dopo la data in cui ha
avuto conoscenza della decisione
definitiva relativa alla precedente domanda di
asilo;
c) i motivi addotti a sostegno della domanda
sono fondati soltanto su
circostanze prodotte fraudolentemente dopo
l'espatrio ovvero sono provate
soltanto mediante elementi di prova falsi o
contraffatti senza che comunque
risultino altri elementi che facciano ritenere
che nel paese di origine o di
provenienza sussista alcuna delle circostanze
indicate all'articolo 2;
d) la domanda di asilo � presentata dallo
straniero al solo fine di
sottrarsi all'esecuzione di un provvedimento
di espulsione dal territorio
dello Stato che sia stato comunicato
all'interessato in momento anteriore a
quello in cui � stata presentata la domanda
senza che comunque risultino
altri elementi che facciano ritenere che nel
paese di origine o di
provenienza sussista alcuna delle circostanze
indicate all'articolo 2È.
7.35
Lubrano di Ricco
7.52 (Identico all'em. 7.35)
Diana Lino
Al comma 3-bis, sostituire la parola: Çpu˜È,
con la seguente: ÇdeveÈ.
7.6
Pastore, Maggiore
Al comma 3-bis, sopprimere le parole: Çove
necessarioÈ.
7.8
Marchetti
7.23 (Identico all'em. 7.8)
Lubrano di Ricco
7.40 (Identico all'em. 7.8)
Diana Lino
Al comma 3-bis, sostituire le parole: Çqualora
il richiedenteÈ fino alla
fine del comma con le seguenti: Çqualora il
richiedente risulti pericoloso
per la sicurezza dello Stato. Nella decisione
di respingimento della domanda
deve essere ponderata l'attuale pericolositˆ
per la sicurezza dello Stato
del richiedente asilo e la gravitˆ delle
persecuzioni nelle quali potrebbe
incorrere, in caso di respingimentoÈ.
7.9
Marchetti
7.41 (Identico all'em. 7.9)
Diana Lino
Al comma 3-bis, sostituire le lettere a) e b)
con la seguente:
Ça) risulti pericoloso per la sicurezza dello
Stato. Nella decisione di
respingimento della domanda deve essere
ponderata l'attuale pericolositˆ per
la sicurezza dello Stato del richiedente asilo
e la gravitˆ delle
persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere,
in caso di respingimentoÈ.
7.54
Pasquali, Magnalb˜, Siliquini
7.24 (Identico all'em. 7.54)
Lubrano di Ricco
Al comma 3-bis, lettera a), sopprimere le
parole da: Ço un graveÈ, fino a:
Çall'esteroÈ.
7.14
Lubrano di Ricco
Al comma 3-bis, lettera a), dopo le parole:
Çl'Italia aderisceÈ aggiungere
le seguenti: Çai fini dell'applicazione della
presente legge, sono da
ritenersi gravi delitti di diritto comune
quelli per i quali l'ordinamento
italiano preveda una pena minima superiore ai
dodici mesiÈ.
7.4
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 3-bis, dopo la lettera a) inserire la
seguente:
Ça-bis) sia stato condannato all'estero con
sentenza passata in giudicato
per delitti contro la vita o connessi al
traffico di sostanze stupefacenti o
ad associazioni criminali equiparabili a
quelle mafioseÈ.
7.15
Lubrano di Ricco
Al comma 3-bis, lettera b), sostituire le
parole: Çcon sentenza anche non
definitiva, confermata in appello, per uno dei
delitti previsti
dall'articolo 380 del codice di procedura
penaleÈ, con le seguenti: Çcon
sentenza definitiva per uno dei delitti
previsti dall'articolo 407, comma 2,
del codice di procedura penaleÈ.
7.26
Lubrano di Ricco
7.42 (Identico all'em. 7.26)
Diana Lino
Al comma 3-bis, lettera b), sostituire le
parole da: Çovvero quando lo
stessoÈ, fino a: Ç19 marzo 1990, n. 55È, con
le seguenti: Çovvero quando lo
stesso risulti appartenere ad associazioni di
tipo mafioso o dedite al
traffico degli stupefacenti o ad
organizzazioni terroristiche che si siano
rese responsabili dei crimini di cui alla
lettera F a) dell'articolo 1 della
Convenzione di GinevraÈ.
7.27
Lubrano di Ricco
7.43 (Identico all'em. 7.27)
Diana Lino
Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il
seguente: ÇQualora l'Italia
non sia lo Stato responsabile, ai sensi delle
convenzioni internazionali cui
aderisce, dell'esame di una domanda ritenuta
ammissibile, � avviata
immediatamente la procedura di richiesta di
ammissione, nel territorio dello
Stato responsabile, dello straniero
richiedente asilo, secondo quanto
previsto da dette convenzioniÈ.
7.28
Lubrano di Ricco
7.44 (Identico all'em. 7.28)
Diana Lino
Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il
seguente: ÇLa dichiarazione di
manifesta infondatezza diviene esecutiva solo
con provvedimento di conferma
emanato dalla competente sezione della
Commissione centrale. Avverso la
conferma della dichiarazione di manifesta
infondatezza pu˜ essere presentato
ricorso al giudice ordinario, entro cinque
giorni dalla comunicazione del
provvedimento. Il giudice, in caso di
accoglimento, concede autorizzazione
provvisoria a soggiornare sul territorio sino
alla conclusione del
procedimentoÈ.
7.22
Lubrano di Ricco
7.39 (Iientico all'em. 7.22)
Diana Lino
Al comma 4, sostituire le parole: ÇIn tutti
gli altri casiÈ, con le
seguenti: ÇSalvo che l'interessato abbia
comunque titolo a fare ingresso o a
soggiornare nel territorio dello Stato o che
siano verificate le condizioni
di cui all'articolo 10, in tutti gli altri
casiÈ.
7.29
Lubrano di Ricco
7.45 (Identico all'em. 7.29)
Diana Lino
Al comma 4, sostituire le parole da: Çil
funzionario di frontieraÈ, fino a:
Çprovvedimento stessoÈ, con le seguenti: Ç,
ovvero qualora il pre-esame,
presso il valico di frontiera, non possa
essere effettuato entro due giorni,
il funzionario della polizia di frontiera
dispone che il richiedente asilo
sia trattenuto per il tempo strettamente
necessario e con le procedure o
garanzie previste, presso il centro di
permanenza temporanea e assistenza
pi� vicino, di cui all'articolo 12, comma 1,
della legge Çdisciplina
dell'immigrazione e norme sulle condizioni
dello stranieroÈ.
4-bis. Il richiedente l'asilo � trattenuto nel
centro di cui al comma
precedente con modalitˆ tali da assicurare la
necessaria assistenza e il
pieno rispetto della sua dignitˆ.
4-ter. La polizia di frontiera trasmette copia
degli atti alla Questura
competente per territorio e al Pretore, senza
ritardo e comunque entro le
quarantotto ore dal provvedimento di trattenimento
presso il centro di cui
al precedente comma 4.
4-quater. Il pretore ove ritenga sussistenti i
presupposti di cui ai commi 3
e 3-bis convalida il provvedimento della
polizia di frontiera nei modi di
cui all'articolo 737 del codice di procedura
civile sentito l'interessato.
La polizia di frontiera procede allora al
respingimento dello straniero ove
sussista altro titolo per l'ammissione al
territorio. In ogni caso, il
provvedimento di trattenimento nel centro, di
cui al comma 4, cessa di avere
ogni effetto qualora non sia convalidato entro
le quarantotto ore
successive. Il pretore, ove non ritenga
sussistere tali presupposti, ordina
la Questura di ricevere la domanda d'asilo.
4-quinquies. La permanenza nel centro non
potrˆ protrarsi oltre un periodo
di complessivi 20 giorni. Su richiesta del
questore, il pretore pu˜
prorogare il termine fino ad un massimo di
ulteriori 10 giorni, qualora sia
imminente l'eliminazione dell'impedimento
all'esecuzione del respingimento.
4-sexies. Nel caso, invece, in cui il
pre-esame si compia presso una
Questura, il funzionario della Questura
provvede alla notifica del
provvedimento di inammissibilitˆ al
richiedente l'asilo, verso il quale �
ammesso ricorso ai sensi del comma 5 del
presente articoloÈ.
7.10
Marchetti
7.25 (Identico all'em. 7.10)
Lubrano di Ricco
7.46 (Identico all'em. 7.10)
Diana Lino
Al comma 4, dopo le parole: ÇIn tutti gli
altri casiÈ inserire le seguenti:
Çovvero qualora il pre-esame, presso il valico
di frontiera, non possa
essere effettuato entro due giorni, il
funzionario della polizia di
frontiera dispone che il richiedente asilo sia
trattenuto per il tempo
strettamente necessario e con le procedure o
garanzie previste, presso il
centro di permanenza temporanea e assistenza
pi� vicino, di cui all'articolo
12, comma 1, della legge |Disciplina
dell'immigrazione e norme sulle
condizioni dello straniero|È.
7.53
Pasquali, Magnalb˜, Siliquini
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: Çin lingua
comprensibile al destinatarioÈ.
7.16
Lubrano di Ricco
Sostituire il comma 5 con il seguente:
Ç5. Avverso il provvedimento di
inammissibilitˆ della domanda di asilo �
ammesso ricorso giurisdizionale al TAR
competente per territorio. La
presentazione del ricorso sospende l'efficacia
del provvedimento impugnato.
Il TAR decide con ordinanza entro e non oltre
quindici giorniÈ.
7.11
Marchetti
7.31 (Identico all'em. 7.11)
Lubrano di Ricco
7.47 (Identico all'em. 7.11)
Diana Lino
Sostituire il comma 5 con il seguente:
Ç5. Il TAR decide con ordinanza entro 10
giorni. Il ricorso � esente da
imposte di bollo e diritti di iscrizione a
ruolo. A tale ricorso si
applicano le disposizioni sul gratuito
patrocinio vigenti per i cittadini
italianiÈ.
7.18
Lubrano di Ricco
Al comma 5, dopo la parola: ÇrespingimentoÈ,
sopprimere la parola: ÇnonÈ.
7.17
Lubrano di Ricco
Al comma 5, sostituire le parole: Çnon
sospendeÈ, con le seguenti: Çnon pu˜
sospendereÈ.
7.7
Pastore, Maggiore
Art. 8.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole:
Çsocio-politicaÈ con la
seguente: ÇpoliticaÈ.
8.1
Tabladini, Speroni, Tirelli
Sostituire il comma 3 con il seguente:
Ç3. L'esercente la potestˆ genitoriale o
tutoria deve essere presente in
ogni fase del procedimento di riconoscimento
del diritto di asilo cui debba
partecipare personalmente il minore
richiedenteÈ.
8.2
Pastore, Maggiore
Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: Çed ogni altro fatto
che l'imputato voglia esporreÈ.
8.5
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz,
Meloni
Al comma 9 , aggiungere, in fine, le seguenti
parole: Çnonch�, ove presenti,
del delegato dell'ACNUR e della persona che
assiste lo stranieroÈ.
8.3
Lubrano di Ricco
8.4 (Identico all'em. 8.3)
Diana Lino
Art. 9.
Al comma 1, dopo le parole: ÇLa commissione
centraleÈ inserire le seguenti:
Çintegrata con un rappresentante del Ministero
della solidarietˆ socialeÈ.
9.7
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz,
Meloni
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Çche non pu˜ protrarsi
comunque oltre sessanta giorni
dall'audizioneÈ.
9.2
Lubrano di Ricco
Al comma 4, sopprimere le parole: Çin forma
sinteticaÈ.
9.9
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz,
Meloni
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: ÇLa decisione �
comunicata, contestualmente alla notifica, con
lettera raccomandata
all'associazione umanitaria con sede pi�
vicina al luogo in cui si trova il
richiedenteÈ.
9.3
Lubrano di Ricco
Al comma 5, primo periodo, dopo la parola:
Çnotificazione,È inserire le
seguenti: Çsalvo che egli abbia titolo a
soggiornare nel territorio dello
Stato per altri motivi eÈ.
9.1
Marchetti
9.2 (Identico all'em. 9.1)
Lubrano di Ricco
9.4 (Identico all'em. 9.1)
Diana Lino
Al comma 6, sostituire le parole: Çai quali
sia stato rifiutato lo status di
rifugiatoÈ con le altre: Çai quali non sia
stato riconosciuto il diritto di
asiloÈ.
9.5
Lubrano di Ricco
9.7 (Identico all'em. 9.5)
Diana Lino
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
Ç6-bis. In ogni caso la Commissione nazionale
per il diritto d'asilo pu˜
rivedere la propria decisione di rigetto della
domanda di asilo sulla base
di fatti nuovi o di nuovi elementi probanti
prodotti o indicati dall'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati o dallo straniero o dalla
persona che l'assisteÈ.
9.3
Lubrano di Ricco
9.6 (Identico all'em. 9.3)
Diana Lino
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
Ç6-bis. é vietato in ogni caso l'invio dello straniero
verso un paese nel
quale egli fondamentalmente indica di essere
perseguitatoÈ.
9.8
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz,
Meloni
Art. 10.
Al comma 1, sopprimere le parole: Çin via
eccezionaleÈ.
10.1
Marchetti
10.2 (Identico all'em. 10.1)
Lubrano di Ricco
10.6 (Identico all'em. 10.1)
Diana Lino
Al comma 2, sostituire le parole: Çper il
medesimo motivoÈ con le altre:
Çper motivi umanitariÈ.
10.12
Lubrano di Ricco
10.8 (Identico all'em. 10.12)
Diana Lino
Al comma 2, aggiungere in fine il seguente
periodo: ÇTrascorsi cinque anni
dal rilascio del permesso di soggiorno di cui
al presente comma, il titolare
pu˜ ottenere il rilascio della carta di
soggiorno e gode degli stessi
diritti previsti all'articolo 16 per lo
straniero che abbia ottenuto il
riconoscimento del diritto d'asilo e delle
misure di assistenza e di
integrazione di cui all'articolo 17È.
10.13
Lubrano di Ricco
10.9 (Identico all'em. 10.9)
Diana Lino
Al comma 3, sostituire le parole da: Çin PaesiÈ
fino a: ÇbeneficiatoÈ con il
seguente periodo: Çnel Paese di provenienza
che non consentano il
rimpatrioÈ.
10.10
Lubrano di Ricco
Al comma 3, sopprimere le parole da: ÇA tal
fineÈ fino a: Çabbiano
ottenutoÈ.
10.3
Lubrano di Ricco
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le
parole: Çpu˜ essereÈ con : Ç�È.
10.4
Lubrano di Ricco
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Ç3-bis. Qualora, per gravi e fondati motivi di
carattere umanitario o sulla
base delle disposizioni di cui alla vigente
normativa in materia di
immigrazione, sia impossibile il rimpatrio di
un cittadino straniero e
all'interessato non possano essere applicate
disposizioni pi� favorevoli, �
adottato il provvedimento di impossibilitˆ
temporanea di rimpatrio previsto
dal comma 2È.
10.7
Lubrano di Ricco
10.11 (Identico all'em. 10.7)
Diana Lino
Art. 11.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le
parole: Çche ha competenza
esclusivaÈ.
11.1
Pastore, Maggiore
Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: Çper motivi di giustiziaÈ,
con le seguenti: Ça norma dell'articolo 10,
comma 2È.
11.2
Pastore, Maggiore
Al comma 3, sostituire le parole: Çin via
immediataÈ con le seguenti: Çentro
il termine indicato dalla sentenzaÈ.
11.3
Marchetti
Al comma 3, sostituire le parole: Çin via
immediataÈ con le seguenti: Çentro
quindici giorniÈ.
11.4
Lubrano di Ricco
11.11 (Identico all'em. 11.4)
Diana Lino
Al comma 4, dopo le parole: ÇIn caso di
mancato rispetto dell'obbligo di cui
al comma 3È inserire le seguenti: Ç, salvi i
casi di forza maggioreÈ.
11.5
Lubrano di Ricco
11.9 (Identico all'em. 11.5)
Diana Lino
Al comma 6, sopprimere le parole da: ÇQualora
il procedimentoÈ fino alle
parole: Çcommissione centraleÈ.
11.6
Lubrano di Ricco
11.10 (Identico all'em. 11.6)
Diana Lino
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: ÇIn caso di
annullamento della decisione della Commissione
la sentenza definitiva del
giudice che dichiara l'esistenza delle
circostanze indicate nell'articolo 2
per il riconoscimento dell'asilo sostituisce a
tutti gli effetti l'analoga
decisione della CommissioneÈ.
11.7
Lubrano di Ricco
11.12 (Identico all'em. 11.7)
Diana Lino
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Ç6-ter. Tutti gli atti concernenti i
procedimenti giurisdizionali previsti
nel presente comma sono esenti da ogni imposta
o tributoÈ.
11.8
Lubrano di Ricco
11.13 (Identico all'em. 11.8)
Diana Lino
Art. 12.
Al comma 2, sostituire le parole: ÇIl
rifugiatoÈ con le altre: ÇLo straniero
cui sia stato riconosciuto il diritto di
asiloÈ.
12.2
Lubrano di Ricco
12.3 (Identico all'em. 12.2)
Diana Lino
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
Ç2-bis. Il permesso di soggiorno � revocato
nel caso in cui la commissione
centrale accerti la mancanza, originaria o
sopravvenuta, delle condizioni
per il riconoscimento del diritto di asiloÈ.
12.1
Pastore, Maggiore
Art. 13.
Al comma 1, sostituire le parole: Çprima di
ogni scadenza quinquennaleÈ con
le altre: Çprima della scadenzaÈ.
13.3
Lubrano di Ricco
13.4 (Identico all'em. 13.3)
Diana Lino
Al comma, sopprimere il secondo periodo.
13.1
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le
parole: Çrilascia, su richiesta,
la carta di soggiorno di cui alla vigente
normativa in materia di
immigrazioneÈ, con le altre: Çconferma, su
richiesta, il permesso di
soggiorno di cui alla vigente normativa in materia
di immigrazione. Tale
permesso � rinnovabile periodicamente finch�
sussistano le condizioni
presupposto del riconoscimento del diritto
d'asiloÈ.
13.2
Tabladini, Speroni, Tirelli
Art. 14.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Ç1. Nei procedimenti di verifica ovvero di
accertamento della permanenza
delle condizioni per il riconoscimento del
diritto di asilo, si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni
previste dagli articoli 8, 9 e 11È.
14.2
Pastore, Maggiore
Al comma 2, primo rigo, sostituire le parole:
Çqualora accerti che non
sussistono pi� le condizioniÈ con le altre:
Çverifica periodicamente la
sussistenza delle condizioniÈ; sostituire le
parole da: Çovvero qualora
ricorranoÈ fino a: ÇGinevraÈ, con le altre: Çe
l'eventuale ricorrenza delle
condizioni previste dall'articolo 1 della
Convenzione di GinevraÈ;
sostituire le parole: Çpu˜ dichiarareÈ con le
altre: Çriscontrata la
cessazione delle condizioni che hanno
determinato il riconoscimento del
diritto d'asilo o l'eventuale verificarsi delle
condizioni previste
dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra,
la Commissione centrale
dichiaraÈ.
14.1
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente
periodo. ÇIn tal caso il
questore rilascia all'interessato il
corrispondente permesso di soggiorno o
la carta di soggiornoÈ.
14.6
Lubrano di Ricco
14.7 (Identico all'em. 14.6)
Diana Lino
Sopprimere il comma 5.
14.4
Pastore, Maggiore
Sostituire il comma 5 con il seguente:
Ç5. Contro la decisione negativa di verifica e
contro quella che accerta
l'estinzione del diritto di asilo � ammesso
ricorso al TAR del luogo in cui
il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso
deve essere notificato entro 30
giorni dalla notifica della decisioneÈ.
14.3
Pastore, Maggiore
Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
14.5
Pastore, Maggiore
Art. 15.
Al comma 1, sopprimere, in fine, il seguente
periodo: ÇI predetti punti di
accoglienza destinati ai richiedenti asilo non
potranno essere messi a
disposizione degli stranieri giunti alla
frontiera per motivi diversi da
quelli contemplati dalla presente leggeÈ.
15.1
Tabladini, Tirelli, Speroni
Al comma 3, sopprimere la parola:
ÇamministrativoÈ e sostituire le parole:
Çcon esclusione del tempoÈ con le altre:
Çincluso il tempoÈ.
15.2
Lubrano di Ricco
15.3 (Identico all'em. 15.2)
Diana Lino
15.4 (Identico all'em. 15.2)
Marchetti
Dopo il comma 3, inserire il seguente: Ç3-bis.
Il comune ove il richiedente
ha fissato asilo, al fine di garantire
l'assistenza e l'accoglienza di cui
al comma 3, pu˜ stipulare convenzioni con
associazioni di volontariato o
organismi internazionali umanitari dotati di
idonee struttureÈ.
15.4
Lubrano di Ricco
Art. 16.
Al comma 1, sostituire la parola: ÇrifugiatoÈ
con le altre: Çtitolare del
diritto di asiloÈ. Conseguentemente,
riformulare la rubrica dell'articolo.
16.2
Lubrano di Ricco
16.3 (Identico all'em. 16.2)
Diana Lino
Al comma 1, dopo la parola: ÇIl rifugiatoÈ aggiungere
le seguenti: Çe lo
straniero al quale � riconosciuta la
protezione umanitariaÈ.
16.5
Lubrano di Ricco
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: ÇIn via eccezionale, e
qualora ci˜ risponda a inderogabili esigenze
di equitˆ o ragioni umanitarie,
pu˜ essere autorizzato il ricongiungimento con
familiari diversi da quelli
indicati nel presente commaÈ.
16.3
Lubrano di Ricco
16.4 (Identico all'em. 16.3)
Diana Lino
Al comma 4, dopo le parole: Çlavoro
subordinatoÈ, inserire le seguenti
parole: Çivi compreso il diritto alle forme di
assunzione obbligatoria
riservate agli invalidi riconosciutiÈ.
16.2
Lubrano di Ricco
Al comma 6, dopo le parole: Çfamiliari
ricongiuntiÈ, inserire le seguenti:
Çentro il terzo gradoÈ.
16.1
Tabladini, Tirelli, Speroni
Art. 17.
Sopprimere il comma 4.
17.1
Pastore, Maggiore
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
ÇArt. 17-bis.
1. Presso il Ministero dell'interno �
istituito l'albo delle associazioni e
degli organismi umanitari. L'iscrizione
all'Albo � disposta con decreto
ministeriale su istanza delle associazioni
aventi i requisiti di cui agli
articoli 3 e 6 della legge n. 266 del 1991 o
degli organismi internazionali
operanti in Italia, previa dimostrazione
dell'attivitˆ svolta nel settore
negli ultimi tre anni.
2. Le associazioni e gli organismi
internazionali di cui al precedente comma
possono esercitare le facoltˆ previste dagli
articoli 7 e seguenti della
legge 241 del 1990, possono intervenire
davanti alla giurisdizione
amministrativa nei giudizi per l'annullamento
di atti amministrativi
adottati in violazione della presente leggeÈ.
17.0.1
Lubrano di Ricco
Art. 18.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: Çsempre che si tratti
di norme pi� favorevoli al richiedenteÈ.
18.1
Pastore, Maggiore