Date: 11:20 AM 11/9/98 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: regolarizzazione
Cari amici,
vi mando la lista di problemi segnalati oggi
al Ministero dell'interno. Vi
invito a considerare con la massima attenzione
il primo punto riportato.
In coda riporto la lista dei problemi
segnalati nei giorni scorsi.
Cordiali saluti,
sergio briguglio
1) Deve essere chiarito che, ai sensi
dell'art. 4 del decreto-flussi e
delle vigenti norme su lavoro autonomo e IVA,
lo straniero che intende
offrire piccoli servizi (il
giardiniere-scaricatore-imbianchino-etc.) puo'
ottenere il permesso per lavoro autonomo
previa dichiarazione, all'Ufficio
IVA, di inizio attivita' e, se richiesto dalla
particolare attivita',
apertura della Partita IVA. Si deve
prescindere, in questo caso,
dall'acquisizione di altri nulla-osta, come
pure dalla certificazione di
disponibilita' di risorse (evidentemente non
necessarie per il tipo di
attivita' considerata). Si deve prescindere
altresi' dalla dimostrazione di
disponibilita' di reddito, priva di senso per
chi si accinga a
intraprendere l'attivita', potendosi invece
richiedere l'iscrizione al
Servizio sanitario nazionale, con le modalita'
previste dalla bozza di
regolamento (prima, cioe', che abbia luogo il
rilascio del permesso).
2) Alcuni commissariati richiedono, quale
requisito per la prenotazione, la
dimostrazione di qualche requisito
(disponibilita' di alloggio, prova della
presenza, disponibilita' di lavoro). Deve
essere chiarito che l'unico
requisito per prenotarsi, in attesa di
completamento della documentazione,
deve essere l'esibizione del documento di
identita'.
3) Deve essere consentita l'autocertificazione
della disponibilita' di
alloggio. Si tratta infatti di un dato verificabile
dalla polizia. Si
supererebbe cosi' il problema dei proprietari
di immobili non disponibili
ad effettuare la dichiarazione di ospitalita'.
Sarebbe anche opportuno
chiarire che l'ospitalita' a stranieri
irregolari non comporta sanzioni.
4) Dovrebbe essere considerata specificamente
la posizione dei dipendenti e
dei soci di cooperative. I primi dovrebbero
accedere a un permesso per
lavoro subordinato, i secondi per lavoro
autonomo.
5) Deve essere chiarito che l'esibizione di
una raccomandata ricevuta dallo
straniero e' da considerarsi prova certa di
presenza (la raccomandata e'
consegnata solo al destinatario, previa
esibizione di un documento).
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Problemi precedentemente segnalati:
1) Lavoro autonomo.
A tutt'oggi le camere di commercio si
rifiutano di rilasciare nulla-osta,
perche' non sanno cosa esaminare. Manca
inoltre l'indicazione delle risorse
necessarie (dovrebbe essere fornita dal
Ministero dell'industria). Urge un
intervento del Ministero dell'interno che
stimoli il Ministero
dell'industria o che, in mancanza di
indicazioni, decida di andare a buon
senso. Per buon senso si intende qui
considerare come requisito sufficiente
per la regolarizzazione l'avvio delle
procedure di iscrizione ad albi e
registri (ove previsti), eventualmente in
attesa dei corsi di qualficazione.
2) Lavoro subordinato a tempo determinato e
lavoro atipico.
Non esistono disposizioni precise, ma
l'orientamento naturale dovrebbe
essere quello di rilasciare permessi della
durata di un anno (come previsto
dalla bozza di regolamento). Questo darebbe
senso alla faccenda dei lavori
atipici (il contratto atipico che un
lavoratore puo' esibire al momento
della regolarizzazione sara' tipicamente di
durata limitatissima, e sarebbe
insensato fargli corrispondere un permesso
della stessa durata).
3) Familiari.
Riguardo ai familiari entrati dopo il 27
marzo, i minori sono
regolarizzabili a regime (anche fuoi dalle
previsioni del decreto). L'altro
genitore, pero', non lo e'. Sarebbe opportuno
che si interpretasse la
particolarita' della regolarizzazione per
famiglia (che risponde a un
diritto, non ad una aspirazione, e che quindi
e' sottratta a quote) come
capace di superare anche il requisito della
data di ingresso; la legge
stabilisce infatti che il diritto del minore
all'unita' familiare e' da
considerarsi prevalente (art. 28, comma 3,
Testo Unico).
Riguardo alla disponibilita' di alloggio, i
requisiti previsti dal Testo
unico ai fini del ricongiungimento sono piu'
restrittivi di quelli previsti
dal decreto ai fini della regolarizzazione per
lavoro. Sarebbe opportuno
che venissero transitoriamente rilassati anche
i primi (per evitare che lo
stesso alloggio sia considerato adeguato per
regolarizzarmi per lavoro, ma
non per regolarizzare i miei familiari).
4) Espulsioni pregresse.
In caso di espulsione ad opera del prefetto
della stessa provincia in cui
si presenta la domanda di regolarizzazione, la
richiesta di revoca puo'
essere istruita d'ufficio dal responsabile
dell'ufficio stranieri (cosi' si
comporta la Questura di Roma). Resta il
problema delle richieste da
indirizzare a prefetti di altre province.
5) Prove di presenza.
Riguardo alle prove "remote",
occorrerebbe evitare di richiedere allo
straniero di produrre ulteriori prove.
Riguardo alle interruzioni di presenza, i
motivi gravi dovrebbero poter
essere autocertificati
6) Richiedenti asilo in pendenza di ricorso.
Queste persone sono tipicamente prive di
passaporto e non possono chiedere
- per ovvi motivi - la dichiarazione
sostitutiva all'ambasciata. A rigore,
sulla base della circolare, non possono
accedere alla regolarizzazione.
Urge un intervento del Ministero dell'interno.
7) Conversioni di permessi di soggiorno.
Occorre chiarire che non vi e' alcun
impedimento alla conversione di un
qualnque permesso di soggiorno in corso di
validita' in uno dei permessi
previsti dal decreto, previa dimostrazione dei
requisiti.
8) Lavoro alle dipendenze da piu' datori di
lavoro.
La situazione e' confusa. Quanti datori di
lavoro devono sottoscrivere i
contratti? Si presentano piu' contratti
part-time? Qual e' il minimo di ore
complessive settimanali per ottenere la
regolarizzazione? Non ci sono
risposte chiare. Urge un intervento
chiarificatore da parte del Ministero
del lavoro (per la faccenda dei datori di
lavoro) e di quello dell'interno
(per la questione del minimo di ore).
9) Lavoro pregresso.
La dichiarazione relativa a lavoro pregresso,
come sanno tutti, non e'
prevista tra i requisiti sufficienti per la
regolarizzazione. Ugualmente,
tutti sanno anche che il problema dei datori
di lavoro che si rifiutano di
regolarizzare i rapporti e' grave. E' stato
proposto che una vertenza
pendente sia considerata come possibile
anticamera di una reintegrazione
(la cosa pero' e' vera solo per ditte con piu'
di quindici dipendenti) e
valga ad ottenere una sospensione della
pratica di regolarizzazione, in
luogo di un rigetto. Urge un intervento del
Ministero dell'interno.
10) Permessi per studio.
La circolare dispone il rilascio di permessi
per studio a coloro che ne
abbiano i requisiti, anche nei casi in cui sia
stato precedentemente
opposto un rifiuto alla richiesta di rinnovo a
causa del superamento del
limite di due anni fuori corso (rimosso dalla
nuova legge).
L'interpretazione finora adottata limita il
beneficio ai soli stranieri
gia' regolari per motivi di studio (coloro ai
quali, cioe', il permesso sia
scaduto), e non a quanti, originariamente
irregolari o irregolari con altra
origine, vogliano intraprendere un percorso di
studio o formazione.
Un'interpretazione piu' ampia favorirebbe
l'emersione di un certo numero di
stranieri irregolari giovani.