Date: 11:20 AM 11/9/98 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: regolarizzazione

 

Cari amici,

vi mando la lista di problemi segnalati oggi al Ministero dell'interno. Vi

invito a considerare con la massima attenzione il primo punto riportato.

 

In coda riporto la lista dei problemi segnalati nei giorni scorsi.

 

Cordiali saluti,

sergio briguglio

 

1) Deve essere chiarito che, ai sensi dell'art. 4 del decreto-flussi e

delle vigenti norme su lavoro autonomo e IVA, lo straniero che intende

offrire piccoli servizi (il giardiniere-scaricatore-imbianchino-etc.) puo'

ottenere il permesso per lavoro autonomo previa dichiarazione, all'Ufficio

IVA, di inizio attivita' e, se richiesto dalla particolare attivita',

apertura della Partita IVA. Si deve prescindere, in questo caso,

dall'acquisizione di altri nulla-osta, come pure dalla certificazione di

disponibilita' di risorse (evidentemente non necessarie per il tipo di

attivita' considerata). Si deve prescindere altresi' dalla dimostrazione di

disponibilita' di reddito, priva di senso per chi si accinga a

intraprendere l'attivita', potendosi invece richiedere l'iscrizione al

Servizio sanitario nazionale, con le modalita' previste dalla bozza di

regolamento (prima, cioe', che abbia luogo il rilascio del permesso).

 

2) Alcuni commissariati richiedono, quale requisito per la prenotazione, la

dimostrazione di qualche requisito (disponibilita' di alloggio, prova della

presenza, disponibilita' di lavoro). Deve essere chiarito che l'unico

requisito per prenotarsi, in attesa di completamento della documentazione,

deve essere l'esibizione del documento di identita'.

 

3) Deve essere consentita l'autocertificazione della disponibilita' di

alloggio. Si tratta infatti di un dato verificabile dalla polizia. Si

supererebbe cosi' il problema dei proprietari di immobili non disponibili

ad effettuare la dichiarazione di ospitalita'. Sarebbe anche opportuno

chiarire che l'ospitalita' a stranieri irregolari non comporta sanzioni.

 

4) Dovrebbe essere considerata specificamente la posizione dei dipendenti e

dei soci di cooperative. I primi dovrebbero accedere a un permesso per

lavoro subordinato, i secondi per lavoro autonomo.

 

5) Deve essere chiarito che l'esibizione di una raccomandata ricevuta dallo

straniero e' da considerarsi prova certa di presenza (la raccomandata e'

consegnata solo al destinatario, previa esibizione di un documento).

 

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Problemi precedentemente segnalati:

 

1) Lavoro autonomo.

 

A tutt'oggi le camere di commercio si rifiutano di rilasciare nulla-osta,

perche' non sanno cosa esaminare. Manca inoltre l'indicazione delle risorse

necessarie (dovrebbe essere fornita dal Ministero dell'industria). Urge un

intervento del Ministero dell'interno che stimoli il Ministero

dell'industria o che, in mancanza di indicazioni, decida di andare a buon

senso. Per buon senso si intende qui considerare come requisito sufficiente

per la regolarizzazione l'avvio delle procedure di iscrizione ad albi e

registri (ove previsti), eventualmente in attesa dei corsi di qualficazione.

 

2) Lavoro subordinato a tempo determinato e lavoro atipico.

 

Non esistono disposizioni precise, ma l'orientamento naturale dovrebbe

essere quello di rilasciare permessi della durata di un anno (come previsto

dalla bozza di regolamento). Questo darebbe senso alla faccenda dei lavori

atipici (il contratto atipico che un lavoratore puo' esibire al momento

della regolarizzazione sara' tipicamente di durata limitatissima, e sarebbe

insensato fargli corrispondere un permesso della stessa durata).

 

3) Familiari.

 

Riguardo ai familiari entrati dopo il 27 marzo, i minori sono

regolarizzabili a regime (anche fuoi dalle previsioni del decreto). L'altro

genitore, pero', non lo e'. Sarebbe opportuno che si interpretasse la

particolarita' della regolarizzazione per famiglia (che risponde a un

diritto, non ad una aspirazione, e che quindi e' sottratta a quote) come

capace di superare anche il requisito della data di ingresso; la legge

stabilisce infatti che il diritto del minore all'unita' familiare e' da

considerarsi prevalente (art. 28, comma 3, Testo Unico).

 

Riguardo alla disponibilita' di alloggio, i requisiti previsti dal Testo

unico ai fini del ricongiungimento sono piu' restrittivi di quelli previsti

dal decreto ai fini della regolarizzazione per lavoro. Sarebbe opportuno

che venissero transitoriamente rilassati anche i primi (per evitare che lo

stesso alloggio sia considerato adeguato per regolarizzarmi per lavoro, ma

non per regolarizzare i miei familiari).

 

4) Espulsioni pregresse.

 

In caso di espulsione ad opera del prefetto della stessa provincia in cui

si presenta la domanda di regolarizzazione, la richiesta di revoca puo'

essere istruita d'ufficio dal responsabile dell'ufficio stranieri (cosi' si

comporta la Questura di Roma). Resta il problema delle richieste da

indirizzare a prefetti di altre province.

 

5) Prove di presenza.

 

Riguardo alle prove "remote", occorrerebbe evitare di richiedere allo

straniero di produrre ulteriori prove.

 

Riguardo alle interruzioni di presenza, i motivi gravi dovrebbero poter

essere autocertificati

 

6) Richiedenti asilo in pendenza di ricorso.

 

Queste persone sono tipicamente prive di passaporto e non possono chiedere

- per ovvi motivi - la dichiarazione sostitutiva all'ambasciata. A rigore,

sulla base della circolare, non possono accedere alla regolarizzazione.

Urge un intervento del Ministero dell'interno.

 

7) Conversioni di permessi di soggiorno.

 

Occorre chiarire che non vi e' alcun impedimento alla conversione di un

qualnque permesso di soggiorno in corso di validita' in uno dei permessi

previsti dal decreto, previa dimostrazione dei requisiti.

 

8) Lavoro alle dipendenze da piu' datori di lavoro.

 

La situazione e' confusa. Quanti datori di lavoro devono sottoscrivere i

contratti? Si presentano piu' contratti part-time? Qual e' il minimo di ore

complessive settimanali per ottenere la regolarizzazione? Non ci sono

risposte chiare. Urge un intervento chiarificatore da parte del Ministero

del lavoro (per la faccenda dei datori di lavoro) e di quello dell'interno

(per la questione del minimo di ore).

 

9) Lavoro pregresso.

 

La dichiarazione relativa a lavoro pregresso, come sanno tutti, non e'

prevista tra i requisiti sufficienti per la regolarizzazione. Ugualmente,

tutti sanno anche che il problema dei datori di lavoro che si rifiutano di

regolarizzare i rapporti e' grave. E' stato proposto che una vertenza

pendente sia considerata come possibile anticamera di una reintegrazione

(la cosa pero' e' vera solo per ditte con piu' di quindici dipendenti) e

valga ad ottenere una sospensione della pratica di regolarizzazione, in

luogo di un rigetto. Urge un intervento del Ministero dell'interno.

 

10) Permessi per studio.

 

La circolare dispone il rilascio di permessi per studio a coloro che ne

abbiano i requisiti, anche nei casi in cui sia stato precedentemente

opposto un rifiuto alla richiesta di rinnovo a causa del superamento del

limite di due anni fuori corso (rimosso dalla nuova legge).

L'interpretazione finora adottata limita il beneficio ai soli stranieri

gia' regolari per motivi di studio (coloro ai quali, cioe', il permesso sia

scaduto), e non a quanti, originariamente irregolari o irregolari con altra

origine, vogliano intraprendere un percorso di studio o formazione.

Un'interpretazione piu' ampia favorirebbe l'emersione di un certo numero di

stranieri irregolari giovani.