Date: 9:34 AM 11/25/98 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: legge immigrazione

 

Cari amici,

ricevo da Gianfranco Schiavone e trasmetto.

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

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Caro Sergio, ti invio la seguente  interessantissima ordinanza del Pretore

di Palermo che solleva tre eccezioni di  costituzionalitˆ avverso l'art, 11

l.40/98 (ora art. 13 TU 286/98) tutte  riguardanti l'effettivitˆ del

diritto alla Difesa da parte dello  straniero colpito da provvedimento

amministrativo di espulsione. Considero la  cosa estremamente importante

perch� finalmente sembra che si inizi a  ragionare seriamente all'interno

della Magistratura sulla inefficacia delle  misure di tutela

giurisdizionale cui lo straniero espulso pu˜ ricorrere  (insufficienza del

termine di cinque giorni per presentare il ricorso dinnanzi  al Pretore,

mancanza di effetto sospensivo, eccessiva brevitˆ del tempo,  previsto in

dieci giorni, nel quale il Pretore � chiamato a decidere nel  merito del

ricorso)

 

(...)

 

 

Il Pretore

 

letti gli atti dei giudizio n.6148/98 R,G. promosso da Kyereh  Kofi avverso

il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di  Palermo

il 24.9.1998 e notificato allo stesso il 2.10.1998, osserva quanto  segue:

 

con atto depositato in cancelleria il 7.10.1998 Kyereh Kofi,  cittadino

extracomunitario nato a Berkum ( Ghana ) il 21.2.1966 proponeva  ricorso

avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Palermo e  fondava

lo stesso su due motivi; il primo motivo di ricorso, afferente la  regolare

sottoscrizione del decreto di espulsione da parte dell'autoritˆ  decidente,

non veniva ritenuto fondato da questa decidente; il secondo motivo di

ricorso � pi� propriamente un'eccezione di  incostituzionalitˆ proposta

avverso 1'art. 11 L. 40/98 ora sostituito  dall'art. 13 decreto legislativo

25.7.1998 n.286 ( c.d. Testo Unico delle  disposizioni sullimmigrazione

)che ha in toto recepito la norma citata  della L. 40/98. 5econdo la

prospettazione del ricorrente, il termine di soli 5  giorni per presentare

il ricorso innanzi al Pretore � talmente breve da  menomare il diritto di

difesa dell'extracomunitario colpito dal decreto di  espulsione. In

particolare si fa rilevare che cinque giorni sono pochi per  consentire a

uno straniero, che presumibilmente versa in condizioni di disagio e

difficoltˆ - economico ma anche sociale, culturale - di approntare una

reazione efficace contro il provvedimento di espu1sione, considerando anche

le  difficoltˆ pratiche alle quali incorre chi intende adire  un'autoritˆ

giudiziaria. 1noltrc nell'ipotesi che qualora lo straniero(  nell'accezione

che ne dˆ la normativa richiamata e cio�  extracomunitario o apolide)

decida di farsi assistere da un Procuratore,  avendone la possibilitˆ anche

economica (considerando le  difficoltˆ di accedere al patrocinio a spese

dello Stato previsto dalla  legge richiamata) la ristrettezza dei termini

impedisce ovvero rende oltremodo  difficoltosa 1'eventuale ricerca, ana1isi

o indagine su altri possibili motivi  di ricorso che richiedano

acquisizione di documentazione ( si pensi ad esempio  alla possibilitˆ di

chiedere il permesso per motivi politici adombrato  dal Kyereh); allo

stesso modo la prospettiva per esempio del ricongiungimento  familiare

prevista dalla legge pu˜ essere vanificata dall'eventuale  emissione del

decreto di espulsione e dalla conseguente impossibilitˆ di  articolare una

difesa in attesa che l'iter burocratico per il suddetto  ricongiungimento

sia esaurito. L'odierno ricorrente, in definitiva, anche se ha  proposto

nei brevi termini il ricorso, ha per˜ lamentato le  difficoltˆ di

articolare una difesa completa e pi� ampia anche in  termini di ulteriori

motivi da proporre. La predetta situazione, a parere della  difesa del

ricorrente, contrasta con la previsione dell'art. 24 della  Costituente che

attribuisce a tutti, e dunque non solo ai cittadini italiani, il  diritto

di agire a tutela di diritti o interessi legittimi e  1'inviolabilitˆ del

diritto di difesa. La norma va infatti interpretata  non solo nel senso di

consentire in astratto l'accesso alla giurisdizione e alla  relativa

tutela, ma anche nel senso di rendere in concreto sempre possibile  questo

accesso, anche permettendo a chi intende agire di preparare nel miglior

modo possibile le difese a tutela della proprie situazioni giuridiche

soggettive. L'art. 24 Cost. in sostanza sancisce il diritto ad avere il

giusto  processo che non pu˜ andare disgiunto all'effettivitˆ della

difesa. Orbene non sembra sussistere questa possibilitˆ se, pur

riconoscendo allo straniero il diritto di adire l'autoritˆ giudiziaria

italiana, non lo si metta poi nelle condizioni di meglio articolare le

proprie  difese in vista della tute1a delle proprie situazioni giuridiche

soggettive.  Accanto a questa eccezione sollevata dal ricorrente,

sussistono altri profili di  incostituzionalitˆ della norma che, a parere

di questo giudice, motivano  la proposizione d'ufficio della questione di

1egittimitˆ costituzionale.  In primo luogo, il termine breve di dieci

giorni a decorrere dalla proposizione  del ricorso, assegnato al Pretore

per decidere sullo stesso, pu˜  significativamente menomare il diritto di

difesa e il diritto al giusto  processo. La brevitˆ del termine per

decidere infatti, non consente al  Pretore adito di svolgere, in dipendenza

delle difese del ricorrente o  d'ufficio, un'adeguata istruttoria ai fini

della giusta decisione; si pensi al  caso in cui si renda necessario

1'acquislzlone di documentazione o di  informazioni presso una pubblica

amministrazione. Questo Pretore ritiene  pertanto che la questione di

incostituzionalitˆ sia rilevante rispetto al  caso in esame, e altres“, non

manifestamente infondata.

 

 

 

Questo decidente ritiene di sollevare d'ufficio ulteriore  questione di

incostituzionalitˆ, peraltro collegata con le precedenti. Va  rilevato che

nŽ la normativa in esame, nŽ altre normative  consentono al Pretore di

sospendere l'efficacia (ovvero l'esecuzione o  l'esecutivitˆ) del decreto

di espulsione. In via generale si pu˜  osservare che la mancanza della

previsione di un potere di sospensione nuoce  alla difesa del ricorrente e

al giusto processo: il Pretore infatti dovendo  decidere nei tempi brevi

giˆ esaminati, pu˜ non essere, in grado  di svolgere un'adeguata

istruttoria se questa comporti il superamento dei  termini, perchŽ comunque

dopo quindici giorni dalla comunicazione allo  straniero il decreto di

espulsione pu˜ essere posto in esecuz1one. Ma  questa preclusione risulta

particolarmente problematica proprio nel caso  all'esame di questo Pretore

che, proponendo alla Corte Costituzionale  leccezione e la questione di

incostituzionalitˆ, non pu˜  pero, nelle more della decisione della Corte

Costituzionale, sospendere  l'efficacia del decreto di espulsione, con il

conseguente rischio che pur in  mancanza di una decisione nel merito, il

decreto di espulsione contro l'odierno  ricorrente venga comunque eseguito.

Di contro, la previsione di un potere di  sospendere il decreto di

espulsione, o una previsione di carattere generale che  attribuisca al

Pretore di sospendere il provvedimento amministrativo nelle more  di un

ricorso di carattere giurisdizionale, sarebbe necessaria; la sospensione

del provvedimento amministrativo(o della sua esecutivitˆ) nelle more del

giudizio innanzi all'autoritˆ giudiziaria costituisce una interferenza  del

potere giudiziario nell'attivitˆ amministrativa ed evidentemente che  solo

una espressa previsione di legge pu˜ consentire. Questa mancata  previsione

comprime sia il diritto dl difesa sia il diritto al giusto processo,

laddove rende inutile il ricorso allautoritˆ giudiziaria per  opporsi al

decreto di espulsione e si rischia che il decreto sia eseguito anche  se il

Pretore non sia pervenuto al1a decisione nel merito. Si deve dunque

ritenere che la questione di incostituzionalitˆ sia rilevante rispetto al

giudizio in corso c non manifestamente infondata.

 

 

 

PQM

 

 

 

visto 1'art. 23 L 1l.3.1953 n. 87 rimette gli atti del presente  giudizio

alla Corte Costituzionale per la decisione sulla legittimitˆ

costituzionale dell'art. l3 del Decreto Legis1aiivo 25.7.1998 n.286 commi

8,9 e  10, con riferimento all'art. 24 de1la Costituzione commi 1 e 2,

nella parte in  cui:

 

 

 

 

 

     1. fissa il termine di cinque giorni dalla notifica del decreto di

espulsione dello straniero per la proposizione del ricorso avverso il

predetto decreto innanzi al Pretore;

 

 

 

 

 

     2. fissa il temine di dieci giorni dal deposito del ricorso suddetto

per la      decisione del Pretore su1 ricorso;

 

 

 

 

 

     3. C) non prevede il potere del Pretore decidente sul ricorso di

sospendere      1'efficacia ( l'esecutivitˆ o 1'esecuzione ) del decreto di

espulsione impugnato. 4.      5.

 

 

6.

 

 

 

Dispone la sospensione del presente giudizio sino all'esito  della

decisione della Corte Costituzionale sull'eccezione e sulla questione di

legittimitˆ costituzionale suddetta; manda alla Cancelleria di notificare

la presente ordinanza al ricorrente, alla Prefettura di Palermo, nonchŽ  al

Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

 

 

manda alla Cancelleria di provvedere altres“ alla  comunicazione della

presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei Deputati e  al Presidente

del Senato.

 

 

 

Palermo 17.10.1998

 

 

 

Il Pretore