Date: 6:47 AM 1/15/99 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: documento ASGI, regolarizzazione e
altro...
Cari amici,
scusandomi (o rallegrandomi con voi) per il
mio silenzio di quest'ultima
settimana, riprendo i contatti per inviarvi un
messaggio di Gianfranco
Schiavone, dell'Associazione studi giuridici
sull'immigrazione, e il
documento prodotto dalla stessa associazione.
Riguardo alla regolarizzazione, sono a corto
di notizie ufficialmente
divulgabili. Posso solo dire che l'incontro
del 5 gennaio scorso con la
Jervolino, sta sortendo alcuni effetti
positivi. In particolare, sembra che
l'orientamento del Ministero sia quello di
accantonare tutte le posizioni
"dubbie", e di assumere, in merito,
una decisione solo a valle dell'intera
operazione. Questo evitera' il rischio di
comportamenti non uniformi sul
territorio nazionale e di decisioni affrettate
in relazione alle singole
domande. Per ora non posso dirvi altro, non
per darmi arie di depositario
dei segreti della Prima Repubblica, ma per
tener fede alle assicurazioni di
discrezione fatte.
Resta valida l'esortazione a segnalare
comportamenti anomali o discutibili
delle questure, perche' possano essere assunti
gli opportuni provvedimenti.
Finisco mettendovi a parte di una leggera
crisi personale riguardo
all'intera vicenda dell'immigrazione e del
collegamento tra associazioni.
Ho l'impressione che si sia esaurita la spinta
propulsiva. Oggi,
guardandomi allo specchio, ho notato una
impressionante somiglianza con
Breznev. Avverto pero' il rischio che questo comporti
la dissoluzione di
questa utile rete di informazione e di
discussione.
Puo' darsi che si tratti di una crisi di breve
durata; o che preluda ad una
opportuna ridefinizione degli obiettivi. In
ogni caso, mi sembra utile che
si ragioni un po' su come mettere lo strumento
del collegamento informatico
su immigrazione e asilo al riparo dalle
vicende personali di Tizio o di
Caio (delle vicende personali di Sempronio ce
ne infischiamo). Mi propongo
quindi di concentrare le mie residue energie
sui tre punti seguenti:
a) ragionare su un quadro (sommario) degli
obiettivi da conseguire nel
breve e nel medio periodo;
b) mettere a disposizione il mio archivio su
una pagina web (sono a buon
punto), auspicando che lo facciano,
sistematicamente, anche altri soggetti
(ASGI, Bonetti, Frisullo, FCEI, Migrantes,
Caritas, Comunita' di S. Egidio,
Sindacati, ARCI, ACLI, etc.);
c) stimolare la costituzione di un gruppettino
di lavoro che gestisca la
rete di informazione.
Suggerimenti sono benvenuti.
Cordiali saluti
Leonid
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Date: Thu, 14 Jan 1999 20:01:56 +0100
From: icsts@tin.it (ICS-Trieste)
Subject: documento ASGI sui centri di
detenzione per stranieri
X-Sender: icsts@box1.tin.it (Unverified)
To: briguglio@frascati.enea.it
MIME-version: 1.0
Caro Sergio, ti invio, con preghiera di
inserirlo nel tuo indirizzario, il
documento ufficiale prodotto gi da un po' di
tempo dall'ASGI (Associazione
per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) nel
quale si evidenziano in
maniera dettagliata le questioni di
illegittimit costituzionale legate ai
centri di detenzione amministrativa per
stranieri, cos come sono concepiti
dalla legge 40/98 ed ancor di pi dalla sua
applicazione pratica da parte
delle diverse prefetture locali. E' auspicio
dell'ASGI che, per quanto di
taglio tecnico, il documento che ti invio
possa costituire un utile base
per iniziare una seria riflessione (che
purtroppo ancora manca non solo nel
Governo e nel Parlamento, ma anche tra le
associazioni) che porti a
ripensare l'intera tematica dei centri di
permanenza per stranieri
espellendi e respingendi, in modo che essi
siano concepiti come misure da
utilizzare, con le massime cautele possibili
ed con un adeguato livello di
tutela giuridizionale, solo in casi gravi e
documentati, nel rispetto dei
principi costituzionali, e non, come purtroppo
sta avvenendo, come
generici e pericolosi strumenti di violenza
nei confronti degli stranieri
che si trovano nelle situazioni pi deboli.
Naturalmente l'ASGI disponibile a ricevere
opinioni, commenti e proposte
sulla propria posizione, utilizzando la mia
casella e-mail (icsts@tin.it)
o quella dell'associazione (asgi@etabeta.it)
Ti ringrazio.
per il direttivo ASGI
Gianfranco Schiavone
---------------------------
A.S.G.I.
Associazione per gli Studi Giuridici
sull'Immigrazione
v. Gerdil n. 7 - TORINO
tel/fax: 011/43.10.287
Perch i centri di temporanea permanenza (o
detenzione amministrativa)
per stranieri debbono essere interamente ripensati?
Le ragioni del Diritto
o 1.
Il trattenimento coatto dello straniero
colpito da un provvedimento di
respingimento o di espulsione presso uno dei
centri istituiti ai sensi
dell'art. 12 della stessa L. 40/98 (ora
sostituito dall'art. 14 del decreto
legislativo 25.7.98 n. 286, cosiddetto Testo
Unico, di identico contenuto
normativo) un provvedimento che si configura
come "misura di
trattenimento provvisorio" o "
detenzione amministrativa". Tale misura,
adottabile dall'autorit di P.S., per essere
conforme al dettato di cui
all'art. 13 comma 3, della Costituzione, deve
essere informata ai seguenti
criteri:: o eccezionalit, o tassativit, o
necessit, o urgenza, o
comunicazione del provvedimento all'autorit
giudiziaria entro quarantotto
ore e valutazione di questa entro il termine
successivo di quarantotto ore
pena l'immediata cessazione e perdita di
effetti dello stesso
provvedimento.
2
Si deve quindi verificare se l'art. 14 T.U.
286/93 (art. 12 L. 40/98)
risponda ai criteri costituzionali sopra
richiamati:
2.1.
Al comma. 4 si dispone in modo chiaro il rispetto del
requisito della necessaria comunicazione e
successiva convalida da parte
all'autorit giudiziaria nei termini previsti,
senza la quale il
trattenimento deve considerarsi privo di ogni
effetto. Tuttavia, a
differenza di quanto previsto per lo straniero
espellendo, la norma prevede
una irragionevole limitazione al potere di
verifica da parte del Pretore
che pu verificare la sussistenza dei
presupposti previsti per l'espulsione
e i respingimento dall'art. 10, L. 40/98,
nonch alla verifica della
insussistenza delle cause ostative
all'espulsione previste dall'art. 19
co.1. Inoltre nel breve tempo necessario per
la convalida, il Pretore non
in grado oggettivamente di entrare nel merito
della legittimit o meno del
provvedimento espulsivo, pur essendogli
attribuita tale competenza anche in
merito a tale giudizio (ex art. 14, co. 4,
T.U.) n la legge chiarisce se
il pretore abbia il potere di sospendere
l'efficacia del provvedimento
espulsivo al fine di addivenire ad un giudizio
effettivo in ordine alla
legittimit dell'espulsione medesima. In tale
modo si rende la posizione
dello straniero trattenuto in un centro di
permanenza temporanea molto pi
sfavorevole di quella dello straniero
sottoposto ad un provvedimento di
espulsione da eseguire con l'intimazione a
lasciare l'Italia entro quindici
giorni. Questa circostanza contrasta con il
principio di parit formale e
sostanziale affermato dall'art. 3 co. 1 della
Costituzione, principio che
dovrebbe valere anche tra stranieri trattenuti
nei centri e stranieri
sottoposti a procedura di espulsione, atteso
che anche questi ultimi
possono risultare destinatari di un
provvedimento di trattenimento negli
stessi centri.
2.2.
Altri aspetti appaiono ancora pi rilevanti sotto il profilo
della legittimit costituzionale: in forza
all'art.13 Cost. il
trattenimento dello straniero da parte
dell'autorit di P.S. potrebbe
essere ammesso solo ove ricorrano casi
eccezionali di necessit ed urgenza.
L'articolato normativo del T.U. non indica
invece, neppure in modo
incidentale quali siano le circostanze nelle
quali ricorrano i succitati
presupposti di eccezionalit che
consentirebbero l'adozione del
provvedimento di trattenimento in oggetto.
Diversamente, l'adozione del
provvedimento di trattenimento viene a
configurarsi come una misura del
tutto ordinaria, che pu venire assunta in un
numero estesissimo di casi.
Va sottolineato come il trattenimento, come
misura ordinaria, potrebbe
essere legittimamente adottato solamente da
parte di un'autorit
giudiziaria, con provvedimento motivato, e non
gi da un'autorit di P.S.
La norma del T.U. in oggetto non solo non
appare rispettare pertanto il
requisito della eccezionalit, ma prospetta
una sfera di applicabilit
talmente ampia da porsi addirittura agli
antipodi di ci che debba
intendersi come requisito costituzionale di
eccezionalit. Non si prevede
infatti di colpire con la misura del
trattenimento quegli stranieri che
abbiano commesso violazioni amministrative o
penali di particolare gravit
o nei cui confronti risultino sussistere
concreti elementi di pericolosit
sociale; diversamente l'articolato manca di
ogni principio di
proporzionalit e di ragionevolezza prevedendo
esplicitamente la
possibilit di adottare la misura del
trattenimento per colpire anche lo
straniero che, per le pi varie ragioni, si
trovi in semplice condizione di
irregolarit di soggiorno. Tale mancanza di
rispetto di ogni principio di
proporzionalit e di ragionevolezza non pu
che venire a colpire le
situazioni pi deboli e non gi quelle pi
pericolose. La violazione del
principio di uguaglianza (art. 3 Costituzione)
deriva inoltre dal fatto che
questa misura per lo straniero molto pi
pesante delle altre misure
custodiali previste dall'ordinamento, le
quali, infatti, sono limitate ai
delitti puniti con pene superiori ai tre anni
di reclusione.
2.3.
Colpisce infine la vaghezza di alcune delle ipotesi previste
dalla legge come requisiti legittimanti il
trattenimento, quali la
necessit di "procedere al soccorso dello
straniero", o ad "accertamenti
supplementari" in merito alla sua
posizione. La vaghezza delle disposizioni
relative al trattenimento nei centri rendono
evidente la mancanza del
requisito della tassativit che secondo la
giurisprudenza della Corte
Costituzionale requisito per tutte le misure
restrittive della libert
personale.
2.4.
Diretta conseguenza di tale situazione l'estendersi e il
codificarsi di un meccanismo di arbitrariet
nell'operato delle forze di
P.S. Infatti la mancanza di criteri che
individuino i casi, limitati e
chiari, nei quali eseguire il trattenimento e
l'espulsione coatta, lascia
una discrezionalit pressoch assoluta alle
forze di P.S. nel decidere
l'adozione o meno di un provvedimento coattivo
di invio e trattenimento
temporaneo. La discrezionalit amministrativa
appare cos ampia ed
incontrollata da palesare la violazione
sostanziale della riserva di legge
in materia di condizione giuridica dello
straniero stabilita dall'art. 10
co. 2 della Costituzione.
3.
3.1.
Uno degli aspetti che a parere dell'A.S.G.I. desta maggiori
preoccupazioni la possibilit di garantire
al cittadino straniero
trattenuto nei centri di permanenza temporanea
una effettiva e piena tutela
giurisdizionale. Le ragioni di tale
preoccupazioni sono molteplici: anche
se appare positiva la previsione, contenuta al
co. 2 art. 14 T.U. che, in
sede di convalida del provvedimento di
trattenimento lo straniero venga
ascoltato dal Pretore competente, la mancata
previsione della presenza
obbligatoria di un difensore nelle fasi del
procedimento di trattenimento e
di convalida della misura di trattenimento si
pone in contrasto radicale
non solo con il diritto di difesa sancito
dall'art. 24 della Costituzione,
ma con la tutela della libert personale
accordata dagli art. 13 e 111
della Costituzione, che anche nei casi in cui
questa venga limitata,
richiedono che venga rispettato "il
diritto, in relazione ai procedimenti
che alla libert si riferiscono, ad una
effettiva integrale difesa di
questo supremo interesse" (Cfr.. Cort
Cost. 53/68).
L'art. 14 co. 2 del T.U.286/98 prevede
certamente che lo straniero possa
godere di un'adeguata assistenza che non
assolutamente da intendersi come
riferita alle sole condizioni di accoglienza
materiale, che non debbono
comunque offendere la dignit umana, ma anche
e soprattutto da intendersi
come possibilit di accedere ad una effettiva
tutela giurisdizionale.
Tuttavia le previsioni dell'art. 14 co. 2
appaiono del tutto generiche e
tali da lasciare un amplissimo spazio a
provvedimenti di carattere
regolamentare che possono svuotare di
contenuto l'effettivit della difesa.
Ben difficilmente si pu pertanto sostenere che nella normativa
risultino
pienamente rispettati il precetto
costituzionale di cui all'art. 24 nonch
lo stesso precetto di cui all' art. 113 che
impone l'obbligo di prevedere
una piena ed effettiva tutela giurisdizionale
dei diritti e degli interessi
legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione
ordinaria o amministrativa.
3.2.
La stessa ubicazione e le modalit di gestione dei centri
finora istituiti suscitano le pi ampie
preoccupazioni per ci che riguarda
la difesa della dignit umana delle persone
trattenute, nonch la
possibilit che le persone ivi trattenute
possono agire nel migliore modo
possibile al fine di tutelare le proprie
posizioni giuridiche soggettive.
Il frapporsi di una serie di ostacoli, di
natura regolamentare, o di fatto,
alla possibilit, da parte dello straniero, di
comunicare con l'esterno, e
di agire, in concreto, per la difesa della
propria posizione giuridica
soggettiva, appaiono gi attualmente
contrastare efficacemente la
possibilit dello straniero di accedere ad una
effettiva tutela
giurisdizionale. Giusto sconcerto ha suscitato
ad esempio la creazione di
un centro di temporanea permanenza, ora
fortunatamente chiuso, nel porto di
Trieste all'interno di un'area doganale,
ovvero in un' area ove possibile
l'accesso solo a seguito di specifica autorizzazione
da parte dell'Autorit
portuale. In una situazione del genere appare
palese il tentativo operato
dall'Autorit che ha disposto la costruzione
del centro in tale area
doganale di limitare al massimo l'effettiva
possibilit da parte dello
straniero di godere dell'assistenza pure
prevista dalla Legge e di potere
comunicare con l'esterno.
E' un preoccupante dato di fatto che,
attraverso una serie di ostacoli di
natura amministrativa, quando non attraverso
arbitrari provvedimenti di
autorit, gli stessi centri di temporanea
permanenza siano rimasti spesso
preclusi all'intervento delle organizzazioni
umanitarie e di tutela dei
cittadini stranieri e che, pressoch ovunque,
venga ostacolato l'accesso ai
familiari delle persone trattenute, o persino
ai legali.
3.3.
Rispetto alle concrete modalit di applicazione della misura,
si rileva infine come la pratica che i
soggetti trattenuti presso i centri,
ai fini dell'accertamento dell'identit
personale, vengano interrogati
sistematicamente da personale delle rappresentanze
diplomatiche e consolari
dei paesi di provenienza, e la presenza di
interpreti non ufficiali, vicini
alle stesse, che hanno libero accesso ai
centri, impedisce di fatto
l'esercizio del diritto di asilo affermato
dall'art. 10 della Costituzione.
Lo straniero pu essere indotto anche da
questa circostanza a declinare
false generalit.
Al riguardo occorre anche considerare che in
base all'art. 2 del del T.U.
286/98 quando si tratti di stranieri che
abbiano presentato domanda di
asilo, le rappresentanze diplomatiche e
consolari dei paesi di provenienza
non dovrebbero essere informate dei
provvedimenti adottati nei confronti
dello straniero.
4.
4.1.
Pi volte l'ASGI, assieme ad autorevoli giuristi, e alle
associazioni di volontariato, ha segnalato il
rischio connesso all'utilizzo
delle misure espulsive coattive come strumenti
ordinari e generici di
gestione della presenza migratoria in Italia,
strumenti che in assenza di
adeguate e concrete possibilit di acquisire e
mantenere una regolarit di
presenza, non possono che indurre al
fallimento di ogni tentativo di
governare il fenomeno, consentendo, nel
contempo, il prodursi di
un'opposizione razzista alla presenza degli
stranieri, vissuta come
pericolosa invasione. Al contrario, solo
limitando le misure coattive a
pochi casi, gravi e ben definiti, sar
possibile, oltre che rispettare i
nostri principi costituzionali, anche dare
effettivit alle misure
adottate. L'idea dell'adozione di misure
generalizzate di trattenimento e
di espulsione coattiva che sta alla base dei
centri di cui all'art. 14 T.U.
286/98 nei fatti inattuabile (sia per i
costi che per le risorse
necessarie) con la sola conseguenza che gli
allontanamenti che vengono
eseguiti avvengono in maniera casuale e
perlopi nei confronti di chi
meno abile.
4.2.
L'ASGI ritiene in conclusione che si debba senza indugio
procedere alla chiusura degli attuali centri
di cui all'art. 14 T.U. 286/98
(art. 12 L. 40/98), la cui gestione si
rivelata nell'arco di pochissimo
tempo fonte di iniquit ed abusi, e procedere
con sollecitudine, anche con
l'introduzione di precise disposizioni nel
testo del regolamento di
attuazione del T.U. ,alla revisione della
materia relativa
all'allontanamento coatto degli stranieri che
vivono illegalmente in
Italia, ancorandola a criteri di chiara
ispirazione e fondamento
costituzionale.
novembre 1998