Date: 10:17 AM 9/16/99 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: circolare inps e ddl asilo

 

Cari amici,

vi mando il testo, inviatomi da Walter Citti, di una circolare INPS

(http:///www.inps.it) sui lavoratori stagionali.

 

Vi informo anche che il dibattito sul ddl asilo non e' ancora ripreso in

Commissione affari costituzionali.

 

ordiali saluti

sergio briguglio

 

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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

 

Circolare numero 123 del 3-6-1999.htm

 

Esclusione dal diritto alle prestazioni di disoccupazione e ai trattamenti

di famiglia dei lavoratori extracomunitari titolari di permesso di

soggiorno per lavoro stagionale. 

 

<../circolariZip/Circolare numero 123 del 3-6-1999.zip>

 

DIREZIONE CENTRALE

DELLE PRESTAZIONI

 

Ai

 

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

 

Coordinatori generali, centrali e

 

Roma, 3 Giugno 1999 

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

 

Coordinatore generale Medico legale 

 

e Dirigenti Medici  

 

Circolare n. 123

 

e, per conoscenza,   

 

Al

 

Presidente

 

Ai

 

Consiglieri di Amministrazione 

 

Al

 

Presidente e ai membri del Consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza

 

Ai

 

Presidenti dei Comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Ai

 

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

 

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

 

 

OGGETTO:

 

Previdenza e assistenza per i lavoratori extracomunitari: prestazioni di

disoccupazione e trattamenti di famiglia.

 

 

 

 

SOMMARIO:

 

Esclusione dal diritto alle prestazioni di disoccupazione e ai trattamenti

di famiglia dei lavoratori extracomunitari titolari di permesso di

soggiorno per lavoro stagionale.

 

 

            Lâarticolo 25 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998, dispone

espressamente ö confermando quanto giˆ disposto dallâarticolo 23 della

legge 6 marzo 1998 , n. 40 - che ai cittadini di Stati non appartenenti

allâUnione europea e agli apolidi si applicano soltanto le forme di

previdenza e assistenza obbligatoria "riguardanti lâassicurazione per

lâinvaliditˆ, la vecchiaia e i superstiti, lâassicurazione contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali, lâassicurazione contro le

malattie e lâassicurazione di maternitˆ".

 

 

 

 

            Per ci˜ che concerne invece lâassegno per il nucleo familiare e

lâassicurazione contro la disoccupazione involontaria il comma 2 del citato

articolo 25 stabilisce che "in sostituzione dei contributi per lâassegno

per il nucleo familiare e per lâassicurazione contro la disoccupazione

involontaria, il datore di lavoro eâ tenuto a versare allâINPS un

contributo in misura pari allâimporto dei medesimi contributi ed in base

alle condizioni e alle modalitˆ stabiliti per questi ultimi. Tali

contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a

favore dei lavoratori di cui allâarticolo 45".

 

 

 

 

            PoichŽ lâarticolo 45 stabilisce che le somme versate in misura pari

ai contributi dovuti a copertura delle due assicurazioni da ultimo citate

devono affluire al Fondo nazionale per le politiche migratorie, si

chiarisce che i lavoratori stranieri (e cio�: i cittadini di Stati non

appartenenti allâUnione europea e gli apolidi), titolari di permesso di

soggiorno per lavoro stagionale, non hanno diritto a nessuno dei

trattamenti di disoccupazione (agricola e non agricola) previsti dalle

disposizioni vigenti in materia nŽ ai trattamenti di famiglia.

 

 

 

 

 

            Per i trattamenti di famiglia a pagamento diretto e per tutte le

altre prestazioni di disoccupazione, pertanto, le Sedi, al fine di evitare

indebite erogazioni, dovranno accertare che i richiedenti non siano

lavoratori titolari di permesso di soggiorno stagionale, acquisendo a tal

fine ogni utile documentazione (permesso di soggiorno, passaporto, ecc.) e

facendone debita copia da allegare agli atti. Per i trattamenti di famiglia

a conguaglio i datori di lavoro non dovranno corrispondere la prestazione

pur continuando a versare i relativi contributi.

 

 

 

 

            Si ritiene utile sottolineare che lâesclusione di cui allâarticolo

25 del decreto legislativo n. 286/1998 riguarda soltanto gli stranieri con

permesso di soggiorno stagionale e non quelli titolari di permesso di

soggiorno di altro tipo ai quali competono  le prestazioni di

disoccupazione ed i trattamenti di famiglia stabiliti per i settori di

appartenenza, alle stesse condizioni dei cittadini italiani, anche ove i

medesimi abbiano conservato la residenza nel paese di origine.

 

 

 

 

            In tale ipotesi si precisa che i periodi, individuabili dai timbri

apposti sul passaporto, in cui gli interessati siano rientrati nel Paese

nel quale hanno conservato la residenza, non essendo possibile verificare

lo stato di disoccupazione, devono essere considerati non indennizzabili ai

fini del computo delle giornate spettanti a titolo di prestazione di

disoccupazione agricola e di disoccupazione agricola e non agricola con

requisiti ridotti

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

 

TRIZZINO