Date: 5:15 PM 12/21/00 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: pdl fini (testo approvato dalla
camera)
Cari amici,
vi mando il testo (non ufficiale, ovviamente,
e quindi non garantito) della pdl Fini (tanto per intenderci), come approvato
dalla Camera.
Cordiali saluti e i piu' fini auguri
sergio briguglio
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A.C. 5808 (come approvato dall'Assemblea;
testo non ufficiale)
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 2 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, di seguito denominato Çtesto unicoÈ, � inserito il seguente:
ÇArt. 2-bis. - (Comitato per il coordinamento
e il monitoraggio dell'attuazione) - 1. é istituito un Comitato per il
coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione del presente testo unico.
2. Il Comitato � presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro dell'interno, ed �
composto dai Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, della sanitˆ,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della giustizia, della
pubblica istruzione, dell'universitˆ e della ricerca scientifica e tecnologica,
per gli affari regionali e per la solidarietˆ sociale.
3. Per l'istruttoria delle questioni di
competenza del Comitato � istituito un gruppo tecnico coordinato da un esperto
designato dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto da
rappresentanti delle amministrazioni di cui al comma 2; alle riunioni, in
relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche
rappresentanti delle altre amministrazioni interessate all'attuazione del
presente testo unico. L'esperto coordinatore � nominato ai sensi dell'articolo
31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nell'ambito della dotazione organica di
cui alla tabella A, allegata alla medesima legge; i componenti del gruppo
tecnico e i rappresentanti delle amministrazioni sono scelti tra funzionari
pubblici, eventualmente collocati in posizione di comando o di distacco. Agli
oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento del gruppo tecnico si
provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio a disposizione
della Presidenza del Consiglio. Le funzioni di segreteria e supporto
amministrative sono svolte dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo
della Presidenza del Consiglio dei ministriÈ.
Art. 2.
1. Al comma 1 dell'articolo 3 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998 n.
286, di seguito denominato Çtesto unicoÈ, le parole Çpredispone ogni tre anni
il documento programmaticoÈ sono sostituite dalle seguenti: Çpredispone ogni
due anni il documento programmaticoÈ.
2. Al comma 4 dell'articolo 3 del testo unico,
dopo le parole: ÇCommissioni parlamentariÈ sono inserite le seguenti: Ç, nonchŽ
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e gli altri soggetti indicati al comma 1È.
Art. 2-bis.
All'articolo 4, comma 3, del TU, dopo le
parole: per la durata del soggiorno aggiungere le seguenti: in misura
proporzionalmente non inferiore all'importo dell'assegno sociale.
Successivamente nello stesso comma, sopprimere
le parole da: I mesi di sussistenza fino a: di cui all'articolo 3 comma 1.
Art. 3.
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del testo
unico � inserito il seguente:
Ç8-bis. Chiunque redige un permesso di
soggiorno o una carta di soggiorno falsi o ne altera di veri, ovvero redige
documenti falsi o ne altera di veri al fine di determinare il rilascio di un
permesso di soggiorno e/o di una carta di soggiorno, � punito con la reclusione
da uno a quattro anni e con la multa da 20 milioni a 50 milioni di lire. La
pena � aumentata se il fatto � commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio
delle sue funzioniÈ.
2. Al comma 9 dell'articolo 5 del testo unico,
� aggiunto, in fine, il seguente periodo: ÇL'esistenza di una richiesta di
autorizzazione al lavoro o della prestazione di garanzia di cui all'articolo 23
per il lavoratore straniero che rientri nell'ambitodelle quote fissate dai
decreti di cui al comma 4 dell'articolo 3, � considerata con
dizione sufficiente per la conversione di un
permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo, rispettivamente, in permesso
di soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, o per
inserimento nel mercato del lavoroÈ.
Art. 3-bis.
1. Al comma 4 dell'articolo 6 del testo unico,
le parole: Çpu˜ essereÈ sono sostituite dalle seguenti: Ç�È.
Art. 4.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 del testo
unico � inserito il seguente:
Ç1-bis. Il Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della difesa, sentiti il Capo della polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza e i Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri, della Guardia di finanza e del corpo delle Capitanerie di porto -
Guardia costiera, promuove le misure necessarie per il coordinamento unificato
dei controlli sulla frontiera marittima italiana. Il Ministro dell'interno
promuove altres“ apposite misure di coordinamento tra le autoritˆ italiane
competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autoritˆ europee
competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai sensi del Trattato di
Schengen. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio a disposizione delle amministrazioni
competenti.È.
Art. 5.
1. Al comma 5 dell'articolo 12 del testo
unico, � aggiunto, in fine, il seguente periodo: ÇSe il fatto riguarda persone
destinate alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, la pena �
della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta
milioni per ogni straniero di cui � stata favorita la permanenza in violazione
del presente testo unico. In questo caso � sempre consentito l'arresto in
flagranzaÈ.
Art. 6.
1. Dopo l'articolo 12 del testo unico, e
successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
ÇArt. 12-bis. (Accertamento dell'identitˆ
personale o della nazionalitˆ) 1. Se vi � ragionevole dubbio sulla identitˆ
personale o sulla nazionalitˆ dell'imputato, anche ai fini degli articoli 133 e
164 del codice penale, il giudice dispone gli accertamenti anche a mezzo della
polizia giudiziaria. L'esito degli stessi, se difforme dalla documentazione
esistente, � comunicato dalla stessa polizia giudiziaria al casellario
giudiziale e all'autoritˆ competente per il rilascio dei documenti di identitˆ.
La sentenza che accerta l'identitˆ della persona condannata � comunicata
all'ufficio dello stato civile per le conseguenti rettifiche.
Art. 12-ter. (Operazioni simulate) 1. Fermo
quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli
ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la
repressione dei delitti indicati nel presente testo unico e di quelle istituite
per il contrasto dei delitti di criminalitˆ organizzata che, nell'ambito delle
operazioni specificamente disposte e nei limiti delle autorizzazioni ricevute,
nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3, al solo fine di evitare che
l'attivitˆ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o di acquisire
elementi di prova in ordine ai medesimi delitti, si intromettono nelle attivitˆ
criminose dirette a favorire l'immigrazione clandestina.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono
disposte, anche ai fini del coordinamento, d'intesa con il competente ufficio
del Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo l'appartenenza degli
ufficiali di polizia giudiziaria, dai responsabili dei servizi centrali di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e, per il personale
dipendente, con riferimento agli specifici ambiti di competenza, dal direttore
della Direzione investigativa antimafia.
3. Delle operazioni previste dal comma 1 �
data tempestiva comunicazione al pubblico ministero.
Art. 12-quater. (Ritardo od omissione degli
atti di cattura, di arresto o di sequestro) 1. Gli ufficiali di polizia
giudiziaria, quando � necessario per acquisire rilevanti elementi probatori
ovvero per individuare o catturare i responsabili dei delitti indicati
nell'articolo 12-ter, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva
competenza dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente
per le indagini al quale, entro quarantotto ore, devono trasmettere una
motivata relazione. Se il ritardo o l'omissione pu˜ arrecare pregiudizio alle
indagini in corso, il pubblico ministero dispone diversamente.
2. Per gli stessi motivi indicati nel comma 1,
il pubblico ministero pu˜, con decreto motivato, ritardare l'emissione o
disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una
misura cautelare, dell'arresto, del fermo di indiziato di delitto o del
sequestro. Nei casi d'urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei citati
provvedimenti pu˜ essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve
essere emesso entro le successive quarantotto oreÈ.
Art. 7.
1. Al comma 9 dell'articolo 13 del testo
unico, e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti periodi: ÇSalvo che
nel caso di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, di cui al
comma 4, in tutti i casi in cui sia stato presentato ricorso avverso il
provvedimento di espulsione, l'allontanamento dello straniero dal territorio
dello Stato non pu˜ avere luogo prima che il giudice abbia adottato la
decisione sul ricorso. In tutti i casi in cui sia adottata, a carico dello
straniero espulso, la misura in cui al comma 1 dell'articolo 14,
l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato non pu˜ avere luogo
prima che il giudice abbia convalidato detta misura. Dall'applicazione delle
disposizioni di cui ai due precedenti periodi non deve conseguire l'aumento dei
periodi di trattenimento presso i centri di permanenza temporanea previsti
dalle disposizioni vigenti.È.
Art. 7-bis. - Dopo il comma 13 dell'articolo
13 del testo unico � inserito il seguente:
Ç13-bis. Con esclusione dell'ipotesi prevista
dal comma 13, nel caso in cui l'espulsione � stata disposta dal giudice penale,
ovvero ai sensi dell'articolo 15, il trasgressore del divieto di reingresso �
punito con la reclusione da uno a quattro anniÈ.
Art. 8.
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 del testo
unico sono inseriti i seguenti:
Ç6-bis. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di intesa con il Ministro dell'interno e con il Ministro
dell'ambiente, promuove la predisposizione di progetti integrati per
l'inserimento dei lavoratori extracomunitari in Italia, quali, in particolare,
progetti che prevedano l'utilizzo dei lavoratori extracomunitari per finalitˆ
di tutela ecologica del territorio italiano.
6-ter. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentite le regioni e gli enti locali interessati, pu˜
altres“ approvare domande di enti pubblici o privati, anche consorziati tra
loro, che richiedano di predisporre progetti analoghi a quelli indicati dal
comma 6-bisÈ.
Art. 9.
1. Al comma 10 dell'articolo 22 del testo
unico, le parole: Çcon l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire
due milioni a lire sei milioniÈ sono sostituite dalle seguenti: Çcon la
reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 50
milioni. é altres“ disposto il sequestro temporaneo per quindici giorni
dell'esercizio di impresaÈ.
Art. 10.
1. Al comma 5 dell'articolo 30 del testo unico
le parole: Çpu˜ essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per
lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di etˆ per lo
svolgimento di attivitˆ di lavoroÈ con le seguenti: Çpu˜ essere convertito,
entro la scadenza, in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o
per studio, fermi i requisiti minimi di etˆ per lo svolgimento di attivitˆ di
lavoro, anche in mancanza degli altri requisiti previsti dal presente testo
unico e dal regolamento di attuazioneÈ.