Date: 9:57 AM 1/4/01 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: minori stranieri
Cari amici,
vi mando
a) copia di un messaggio inviatomi, con
preghiera di diffusione, da Daniela Ferrari, della CGIL di Parma. Si segnala un
caso di stallo amministrativo: un tipico caso di competenza del
"coordinamento interministeriale". Invito quindi Luca Einaudi a
prenderlo in esame.
b) copia del messaggio inviato da Elena Rozzi
(che ringrazio) in relazione alla circolare del Ministero dell'interno sui
minori stranieri non accompagnati. Ho messo il testo della circolare anche sul
mio sito, alla pagina http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/2001/gennaio/
Cordiali saluti
sergio briguglio
------------
Subject: richiesta informazioni ex-art.29 c.6
To: briguglio@frascati.enea.it
From: Daniela_Ferrari@er.cgil.it
Date: Thu, 4 Jan 2001 09:08:04 +0100
Status:
...
Vorrei approfittare della Sua rete per porre
il seguente quesito circa una
tipologia particolare di ric. familiare.
Mi riferisco all'art. 29 c. 6 del Testo Unico
che prevede la possibilitˆ,
per il genitore naturale , di ricongiungersi
con il figlio minore
regolarmente residente in Italia e sempre per
lo stesso genitore di
dimostrare, entro un anno dal suo ingresso, i
requisiti di cui al comma 3
dell'art. 29 (casa e reddito).
Il caso riguarda dei cittadnini tunisini,
l'Ambasciata Italiana di Tunisi
risponde che, per rilasciare questo tipo di
visto, vuole prima un
nullaosta della Questura. La Questura locale
dice che non sa su quali
presupposti deve rilasciare un nullaosta e che
la pratica parte
dall'Ambasciata,. Cos“ siamo bloccati.
Grazie per darci l'occasione di trovare forse
una risposta.
P. Ufficio Immigrati CGIL Parma
Danieal Ferrari
------------------
Carissime/i,
vi inviamo la circolare del Ministero
dellâInterno sui permessi di
soggiorno per minore etˆ per i minori
stranieri non accompagnati, su cui
giˆ da alcune settimane circolavano voci e
notizie.
Il contenuto della circolare � gravissimo:
1) Il permesso di soggiorno per minore etˆ a)
non consente al minore in
etˆ da lavoro di esercitare unâattivitˆ
lavorativa e b) non pu˜ essere
convertito in altro permesso di soggiorno al
compimento dei 18 anni. Il
minore, quindi, non potendo lavorare
regolarmente, si trova di fatto
costretto a lavorare in nero ed esposto allo
sfruttamento; una volta
compiuti i 18 anni, poi, anche se ha
unâofferta di lavoro o sta
frequentando la scuola o un corso di
formazione, gli viene revocato il
permesso di soggiorno e diventa
improvvisamente passibile in ogni
momento di espulsione.
2) Anche i minori per i quali il Giudice
Tutelare abbia disposto un
provvedimento di tutela, che finora ottenevano
un permesso di soggiorno
per motivi di giustizia o per motivi
familiari, permessi che consentono
di lavorare e possono essere convertiti ai 18
anni, riceveranno solo un
permesso di soggiorno per minore etˆ. Nelle
condizioni sopra descritte i
percorsi di inserimento (scuola, formazione
professionale, lavoro)
finora sperimentati con successo (come il
Progetto "Tutele civili" a
Torino) diventano inattuabili e perdono
completamente di credibilitˆ
agli occhi dei minori, con la conseguenza che
essi si allontaneranno dal
sistema di accoglienza costruito dal Comune,
dalla scuola, dal
volontariato e si troveranno ancor pi�
gravemente esposti allo
sfruttamento ed al rischio di devianza.
3) Non � chiaro se il Ministero dellâInterno
consideri lâistituto del
rimpatrio come una soluzione tendenzialmente
generale, a seguito della
mera individuazione dei familiari nel Paese
dâorigine: non viene fatto
cenno, infatti, nŽ alla valutazione "caso
per caso" se il rimpatrio
risponda al superiore interesse del singolo
minore, nŽ alla
considerazione della volontˆ del minore e
della famiglia dâorigine; il
permesso di soggiorno per minore etˆ, inoltre,
viene definito come un
titolo di soggiorno rilasciato "nelle
more dellâadozione dei
provvedimenti pi� adeguati ai fini del
reinserimento nella sua famiglia
dâorigine".
4) Lâunico spiraglio che attualmente sembra
rimanere per lâaccoglienza
dei minori stranieri non accompagnati � quello
dellâaffidamento ex artt.
2 e 4 della legge 184/83, in quanto ai minori
affidati viene rilasciato
un permesso di soggiorno per affidamento, che
consente di lavorare e
pu˜ essere convertito ai 18 anni in permesso
per studio, accesso al
lavoro, lavoro subordinato o autonomo, per
esigenze sanitarie o di
cura. Sarˆ importante, in questo senso, capire
quale
sia lâorientamento dei diversi Tribunali per i
minorenni. Questo
comporterˆ, naturalmente, gravi disparitˆ di
trattamento: per fare solo
un esempio, mentre alcuni Tribunali per i
minorenni (come quello di
Venezia) hanno disposto affidamenti di minori
stranieri a parenti entro
il quarto grado, altri Tribunali (come il
Tribunale per i minorenni di
Torino) si dichiarano incompetenti a provvedere
e non dispongono
lâaffidamento. Inoltre, da parte di molti
Giudici câ� una forte
resistenza a disporre provvedimenti che
costituiscono il presupposto per
il rilascio del permesso di soggiorno, in
quanto affermano di non voler
essere "la fabbrica dei permessi di
soggiorno" e di non voler "far
saltare il sistema delle quote e di controllo
dellâimmigrazione".
Questa politica non � solo assolutamente
insensata dal punto di vista
sociale, ma � anche totalmente illegittima.
Essa, infatti, viola gravemente la Convenzione
di New York sui diritti
del fanciullo, ratificata e resa esecutiva
dallâItalia, secondo la quale
tutte le azioni concernenti i minori devono
tenere in preminente
considerazione il superiore interesse del
minore. Il principio del
superiore interesse del minore deve prevalere
anche sulle politiche di
controllo dellâimmigrazione clandestina: i
minori immigrati devono
essere trattati prima di tutto come minori,
titolari di tutti i diritti
sanciti dalla Convenzione, e solo in secondo
luogo come immigrati!
In questa circolare, invece, non si considera
affatto lâinteresse del
minore. Si cerca al contrario di impedire in
tutti i modi lâinserimento
del minore e di utilizzare il rimpatrio come
unâespulsione mascherata,
in modo da rendere la vita pi� difficile ai
minori immigrati
irregolarmente e, cos“ si pensa, scoraggiare
gli arrivi clandestini.
Ma lâesperienza delle politiche restrittive di
controllo
dellâimmigrazione ci insegna che lâeffetto non
sarˆ tanto quello di
ridurre gli arrivi quanto di aumentare
lâemarginazione, lo sfruttamento,
la devianza dei minori stranieri non
accompagnati presenti nel nostro
paese.
per la Rete dâurgenza contro il razzismo,
Elena Rozzi
N.B.: In un paio di punti il fax (gentilmente
inviatoci
dallâavv.Rogolino) era quasi illeggibile, e
abbiamo quindi indicato i
punti incerti con ??. Inviamo il testo della
circolare anche in
attachment, per fornirla anche in formato Word
e non solo in "solo
testo".
Circolare del Ministero dellâInterno - Dipartimento
della Pubblica
Sicurezza - Direzione centrale per la polizia
stradale, ferroviaria, di
frontiera e postale - 13.11.2000
N. 300/C/2000/785/P/12.229.28/1^DIV
OGGETTO: Permessi di soggiorno per minore etˆ,
rilasciati ai sensi
dellâart. 28, comma 1 lettera a) del D.P.R.
394/99
Alle Questure di Varese (Rif. 16.8.2000),
Genova (Rif. 15.9.2000), Pisa
(Rif. 11.7.2000)
e p.c. Alle Questure della Repubblica
Si fa riferimento alle note sopraindicate con
le quali viene variamente
posta in luce la problematica connessa
allâingresso nel territorio
nazionale di stranieri minorenni e alla
conseguente difficoltˆ di
individuazione della tipologia di permesso di
soggiorno da rilasciare a
detti soggetti, in virt� di quanto disposto
dallâart. 19, comma 2
lettera a) del D.L.vo 286/98, nonchŽ dallâart.
28, comma 1 lett.a) del
D.P.R. 394/99.
Al riguardo, si premette che la definizione
del titolo di soggiorno da
attribuire, in virt� della sua condizione di
inespellibilitˆ, al minore
presente sul territorio nazionale in stato di
clandestinitˆ �
determinabile solo dopo che sia stata
puntualmente individuata
lâeffettiva situazione familiare in cui il
medesimo versa. In tale
ottica, il permesso di soggiorno per minore
etˆ, disciplinato dal citato
art. 28 assume carattere residuale rispetto ai
casi in cui possa essere
rilasciato altro titolo di soggiorno, come
peraltro illustrato alla
pagina 12 della circolare n.
300/C/227729/12/207/1^Div del 23 dicembre
1999.
Pertanto, in linea generale (art. 31, comma 1
D.L.vo 286/98), il minore
infraquattordicenne dovrˆ essere iscritto sul
permesso di soggiorno di
cui � titolare il genitore o lâaffidatario
straniero, fatto salvo il
rilascio di un autonomo permesso di soggiorno
per motivi familiari al
compimento del quattordicesimo anno di etˆ.
Analogamente, al minore ultraquattordicenne,
la cui posizione debba
essere valutata per la prima volta, dovrˆ
essere rilasciato un autonomo
permesso di soggiorno per motivi familiari,
solo qualora convivente con
il proprio genitore regolarmente soggiornante.
Da quanto illustrato, sembra evidente che il
minore straniero
accompagnato, pur se entrato irregolarmente,
non potrˆ essere, nella
generalitˆ dei casi, beneficiario di un
permesso di soggiorno per minore
etˆ. Tale titolo dovrˆ essere riservato ai
minori stranieri non
accompagnati, come definiti dal D.P.R. 9
dicembre 1999, n. 535, per i
quali la legge stessa preveda [o: prevede??:
non � chiaro nel fax] la
possibilitˆ di un loro rimpatrio assistito a
seguito dellâindividuazione
dei familiari nel Paese di origine, ovvero
nellâipotesi in cui il
Tribunale per i minorenni, sia pure
tempestivamente informato, non
determini formalmente lâaffidamento dei
soggetti interessati, ai sensi
dellâart.2 della L.184/83. Si ritiene di dover
ricorrere al permesso di
soggiorno per minore etˆ, inoltre, anche
qualora, in assenza di detto
provvedimento di affidamento, il competente
Giudice Tutelare abbia
semplicemente nominato un tutore ai sensi del
Codice Civile.
In quanto preordinato alla immediata tutela
del minore non accompagnato
nelle more dellâadozione dei provvedimenti pi�
adeguati ai fini del
reinserimento nella sua famiglia dâorigine, si
reputa che detto titolo
non consenta lo svolgimento di attivitˆ
lavorativa, in ragione della
provvisorietˆ dellâautorizzazione che non �
finalizzata a tutelare un
diritto di ??stabilimento?? [parola quasi
illeggibile nel fax
trasmessoci].
Eâ escluso, pertanto, che nella situazione de
qua possa applicarsi la
disposizione di cui allâart. 32 del D.L.vo
286/98 che disciplina la
possibilitˆ di rilascio di un ulteriore
permesso di soggiorno, al
compimento della maggiore etˆ, allo straniero
cui, in applicazione
dellâart. 31, sia stato rilasciato un permesso
di soggiorno per motivi
familiari o sia stato iscritto in quello del
genitore o dello straniero
affidatario ovvero, a seguito dellâemanazione
di un provvedimento ex
art. 4 L. 184/83 sia titolare di un permesso
di soggiorno per
affidamento.
Il Direttore Centrale