Date: 9:51 AM 2/27/01 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: assistenza minori; lavoro saltuario;
decreto-flussi
Cari amici,
1) recentemente mi e' stato posto il seguente
quesito: una donna incinta in posizione illegale ottiene un permesso di
soggiorno ex art.19 Testo Unico (art. 28 Regolamento). Il permesso e' di durata
inferiore all'anno. La donna non rientra quindi nelle previsioni dell'art. 41
del Testo Unico, per quanto riguarda le misure di assistenza sociale. E'
possibile, per il Comune, far avere sussidi di qualche forma (a parte
l'assistenza sanitaria, ovviamente) direttamente al bambino sulla base - per
esempio - della Convenzione sui diritti del fanciullo (ratificata dall'Italia
con legge 176/91)?
Ho girato il quesito ad Elena Rozzi.
Sembrandomi la cosa interessante, diffondo la risposta di Elena (vedi sotto).
2) vi mando il testo di due messaggi di Maria
Grazia Tarulli relativi al rinnovo del permesso di soggiorno di un operaio
specializzato impegnato in attivita' saltuarie.
3) Oggi le Commissioni Affari costituzionali
di Camera e Senato dovrebbero formulare il parere sul decreto-flussi.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Date: Sat, 24 Feb 2001 19:02:26 +0100
From: Elena Rozzi
<elena.rozzi@libero.it>
To: briguglio@frascati.enea.it
...
Penso che il Comune si possa richiamare
direttamente alla Convenzione di
New York (ratificata con l. 176/91), e in
particolare:
Articolo 26
1. Gli Stati Parti riconoscono ad ogni
fanciullo il diritto di
beneficiare della sicurezza sociale, compresa
la previdenza sociale, ed
adottano le misure necessarie per garantire
una completa attuazione di
questo diritto in conformit con la loro
legislazione nazionale.
2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno
essere concesse in
considerazione delle risorse e della
situazione del minore e delle
persone responsabili del suo mantenimento e
tenendo conto di ogni altra
considerazione relativa ad una domanda di
prestazione effettuata dal
fanciullo o per suo conto.
Articolo 27
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto di
ogni fanciullo ad un
livello di vita sufficiente per consentire il
suo sviluppo fisico,
mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che
hanno l'affidamento del
fanciullo la responsabilit fondamentale di
assicurare, entro i limiti
delle loro possibilit e dei loro mezzi
finanziari, le condizioni di
vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati Parti adottano adeguati provvedimenti,
in considerazione
delle condizioni nazionali e compatibilmente
con i loro mezzi, per
aiutare i genitori ed altre persone aventi la
custodia del fanciullo di
attuare questo diritto ed offrono, se del
caso, una assistenza
materiale e programmi di sostegno, in
particolare per quanto riguarda
l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.
... oltre naturalmente agli artt. generali su
diritto alla non
discriminazioen e superiore interesse del
minore:
Articolo 2
1. Gli Stati Parti si impegnano a rispettare i
diritti enunciati nella
presente Convenzione ed a garantirli ad ogni
fanciullo che dipende dalla
loro giurisdizione, senza distinzione di sorta
ed a prescindere da ogni
considerazione di razza, di colore, di sesso,
di lingua, di
religione, di opinione politica o altra del
fanciullo o dei suoi
genitori o rappresentanti legali, dalla loro
origine nazionale, etnica o
sociale, dalla loro situazione finanziaria,
dalla loro incapacit, dalla
loro nascita o da ogni altra circostanza;
2. Gli Stati Parti adottano tutti i
provvedimenti appropriati affinch
il fanciullo sia effettivamente tutelato
contro ogni forma di
discriminazione o di sanzione motivate dalla
condizione sociale, dalle
attivit, opinioni professate o convinzioni
dei suoi genitori, dei suoi
rappresentanti legali o dei suoi familiari.
Articolo 3
1. In tutte le decisioni relative ai
fanciulli, di competenza sia delle
istituzioni pubbliche o private di assistenza
sociale, dei tribunali,
delle autorit amministrative o degli organi
legislativi, l'interesse
superiore del fanciullo deve essere una
considerazione preminente.
2. Gli Stati Parti si impegnano ad assicurare
al fanciullo la protezione
e le cure necessarie al suo benessere, in
considerazione dei diritti e
dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori
o di altre persone che
hanno la sua responsabilit legale, ed a tal
fine essi adottano tutti i
provvedimenti legislativi ed amministrativi
appropriati.
3. Gli Stati Parti vigilano affinch il
funzionamento delle istituzioni,
servizi ed istituti che hanno la
responsabilit dei fanciulli e che
provvedono alla loro protezione sia conforme
alle norme stabilite dalle
autorit competenti in particolare nell'ambito
della sicurezza e della
salute e per quanto riguarda il numero e la
competenza del loro
personale nonch l'esistenza di un adeguato
controllo.
...
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From: "info.stranieri"
<sportello1@infostranieriba.org>
To: "Sergio Briguglio"
<briguglio@frascati.enea.it>
Cc: <avv_pastore@libero.it>
Subject: A che tipo di permesso da luogo il
lavoro temporaneo
Date: Thu, 15 Feb 2001 20:21:09 +0100
X-Priority: 3
Status:
Vi invio questo caso perch sono certa che la
Questura di Bari non sapr
come affrontarlo e rischiamo il diniego per
una persona che vive qui con
moglie e figlia ed ha un reddito certamente
superiore a quello di molti
italiani, me compresa.
Si tratta di un signore bosniaco, operaio
specializzato.
Lavora per un'agenzia di lavoro temporaneo che
lo assume per pochi giorni
per volta, rilasciandogli cos 4, 5 buste paga
al mese. La sua ultima
dichiarazione dei redditi datata 1999 ammonta
a circa . 3.500.000 ma sulla
sua ultima busta paga risulta un imponibile
fiscale per il 2000 di
20.000.000. All'ultimo rinnovo ha ottenuto un
permesso di soggiorno per
attesa occupazione con scadenza 25/02/2001,
poich la Questura non sapeva
come trattare una persona che lavora
regolarmente con questo tipo di
agenzie. Attualmente la Questura di Bari sta
emettendo decreto di rigetto di
rinnovo del permesso di soggiorno a coloro che
a scadenza non possono
dimostrare un'assunzione "regolare".
Il signore iscritto al collocamento
dal 20/03/1995 ed arrivato in Italia con
protezione umanitaria per la
guerra in Bosnia.
Suppongo che nel Nord Italia un caso del
genere sia pi comune: gradirei
conoscere come si comportano altre Questure.
Vi ringrazio
Maria Grazia Tarulli
-----------
In riferimento al caso che vi ho sottoposto e
che sembrava senza uscita
improvvisamente l'ufficio di collocamento ha
rilasciato una dichiarazione in
cui si
indica che il cittadino basniaco lavora presso questa agenzia. Si
tratta di una novit, non so se dovuta alla
rivoluzione attualmente in corso
presso i collocamento. Comunque la Questura ha
ritenuto questo documento,
insieme alla copia del libretto di lavoro,
sufficienti per un permesso per
lavoro, che spero evolva al pi presto in
carta di soggiorno. Vi invio
queste notizie per un eventuale caso similare.
Grazie per l'interessamento.
Maria Grazia Tarulli