Date: 10:14 AM 4/13/01 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: documenti; programma; sentenza corte
costituzionale
Cari amici,
1) Alla pagina di aprile 2001 del mio sito
potrete trovare
a) il testo di un messaggio inviato da Elena
Rozzi in relazione alla situazione dei minori non accompagnati, con particolare
riferimento ai problemi posti dalla circolare del Ministero dell'interno del 13
novembre scorso.
b) il testo di un contributo di Africa Insieme
al dibattito sul programma politico per l'immigrazione.
c) una nota di Dino Frisullo su "Piazza
Vittorio".
2) Riguardo alle proposte per un programma di
legislatura su immigrazione e asilo, fermo restando che la convergenza sui
contenuti richiede tempo e riflessione, vorrei sommessamente sottolineare come
il tacere in presenza di due poli che, in cerca di voti, dicono sciocchezze o
banalita' in materia di immigrazione equivale a dar loro ragione. Il che va
benissimo se si punta alle erogazioni di contributi da parte del prossimo
governo. Meno bene se si tiene alla giustizia.
3) Ho letto la sentenza della Corte
costituzionale sui CPT. Provo a darvene un breve resoconto da fisico - con
possibilita' di svarioni che faranno inorridire i giuristi.
La questione sollevata dai giudici di Milano
era riassumibile in questo modo:
a) L'accompagnamento immediato alla frontiera
e' una misura che incide sulla liberta' personale (e non solo sulla liberta' di
circolazione);
b) Il provvedimento di espulsione con
accompagnamento immediato alla frontiera e' sottratto alla convalida
dell'autorita' giudiziaria, sia nei casi in cui esso venga immediatamente
eseguito, sia in quelli in cui si dia luogo a trattenimento nel CPT. Anche in
questi ultimi, infatti, la convalida del giudice dovrebbe fondarsi sulla
verifica della semplice esistenza di un provvedimento di espulsione, e non
sulla verifica della legittimita' di
questo; e la mancata convalida di un provvedimento di trattenimento
lascerebbe in piedi il provvedimento di espulsione.
La Corte costituzionale ha dichiarato
infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dai giudici,
stabilendo che
a) La questione in esame non puo' vertere sul
caso di provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla
frontiera non seguito da trattenimento nel CPT, giacche', altrimenti, dovrebbe
essere dichiarata inammissibile (non potrebbe essere sollevata dal gudice
competente per la convalida del trattenimento).
b) La misura dell'espulsione con
accompagnamento alla frontiera incide effettivamente sulla liberta' personale.
c) La convalida del trattenimento nel CPT deve
fondarsi sulla verifica dei presupposti del provvedimento di espulsione, e non
solo su quella dei presupposti immediati per l'adozione del provvedimento di
trattenimento. La mancata convalida, quindi, benche' la legge non lo preveda
espressamente, puo' travolgere anche il provvedimento di espulsione (qualora
questo sia apparso illegittimo).
La sentenza mi sembra interessantissima - se
l'ho interpretata correttamente - per due ragioni:
a) Chiarisce che il giudice della convalida e'
tenuto ad esaminare i presupposti del provvedimento di espulsione, anche -
sottolineo io - in assenza di un ricorso dell'interessato contro questo
provvedimento.
b) Non affronta - perche' avrebbe dovuto
dichiarare inammissibile la questione - il problema del provvedimento di
accompagnamento non seguito da trattenimento. Ma chiarisce che il rischio di
lesione della liberta' personale c'e'. Lascia quindi intendere che, laddove la
questione di legittimita' costituzionale fosse sollevata dalle parti nel corso
di un giudizio relativo a un provvedimento del genere, il giudice potrebbe ben
considerarla non manifestamente infondata e rimetterla alla Corte
costituzionale. La Corte non potrebbe - a mio parere, naturalmente - che
concludere nel senso della caducazione delle disposizioni che consentono
l'accompagnamento immediato alla frontiera senza trattenimento in un CPT e
senza, quindi, alcuna convalida da parte dell'autorita' giudiziaria.
Nota: provvedimenti di questo genere
(accompagnamento senza trattenimento) vengono - a quanto mi consta -
comunemente adottati a carico di stranieri provenienti da paesi con i quali sia
stato stipulato un accordo di riammissione (es.: Albania).
Chiedo ad ASGI ed esperti: e' corretta la mia
lettura?
Buona Pasqua
sergio briguglio