Date: 10:14 AM 4/13/01 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: documenti; programma; sentenza corte costituzionale

 

Cari amici,

 

1) Alla pagina di aprile 2001 del mio sito potrete trovare

 

a) il testo di un messaggio inviato da Elena Rozzi in relazione alla situazione dei minori non accompagnati, con particolare riferimento ai problemi posti dalla circolare del Ministero dell'interno del 13 novembre scorso.

 

b) il testo di un contributo di Africa Insieme al dibattito sul programma politico per l'immigrazione.

 

c) una nota di Dino Frisullo su "Piazza Vittorio".

 

 

2) Riguardo alle proposte per un programma di legislatura su immigrazione e asilo, fermo restando che la convergenza sui contenuti richiede tempo e riflessione, vorrei sommessamente sottolineare come il tacere in presenza di due poli che, in cerca di voti, dicono sciocchezze o banalita' in materia di immigrazione equivale a dar loro ragione. Il che va benissimo se si punta alle erogazioni di contributi da parte del prossimo governo. Meno bene se si tiene alla giustizia.

 

 

3) Ho letto la sentenza della Corte costituzionale sui CPT. Provo a darvene un breve resoconto da fisico - con possibilita' di svarioni che faranno inorridire i giuristi.

 

La questione sollevata dai giudici di Milano era riassumibile in questo modo:

 

a) L'accompagnamento immediato alla frontiera e' una misura che incide sulla liberta' personale (e non solo sulla liberta' di circolazione);

 

b) Il provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera e' sottratto alla convalida dell'autorita' giudiziaria, sia nei casi in cui esso venga immediatamente eseguito, sia in quelli in cui si dia luogo a trattenimento nel CPT. Anche in questi ultimi, infatti, la convalida del giudice dovrebbe fondarsi sulla verifica della semplice esistenza di un provvedimento di espulsione, e non sulla verifica della legittimita' di  questo; e la mancata convalida di un provvedimento di trattenimento lascerebbe in piedi il provvedimento di espulsione.

 

La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dai giudici, stabilendo che

 

a) La questione in esame non puo' vertere sul caso di provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera non seguito da trattenimento nel CPT, giacche', altrimenti, dovrebbe essere dichiarata inammissibile (non potrebbe essere sollevata dal gudice competente per la convalida del trattenimento).

 

b) La misura dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera incide effettivamente sulla liberta' personale.

 

c) La convalida del trattenimento nel CPT deve fondarsi sulla verifica dei presupposti del provvedimento di espulsione, e non solo su quella dei presupposti immediati per l'adozione del provvedimento di trattenimento. La mancata convalida, quindi, benche' la legge non lo preveda espressamente, puo' travolgere anche il provvedimento di espulsione (qualora questo sia apparso illegittimo).

 

La sentenza mi sembra interessantissima - se l'ho interpretata correttamente - per due ragioni:

 

a) Chiarisce che il giudice della convalida e' tenuto ad esaminare i presupposti del provvedimento di espulsione, anche - sottolineo io - in assenza di un ricorso dell'interessato contro questo provvedimento.

 

b) Non affronta - perche' avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la questione - il problema del provvedimento di accompagnamento non seguito da trattenimento. Ma chiarisce che il rischio di lesione della liberta' personale c'e'. Lascia quindi intendere che, laddove la questione di legittimita' costituzionale fosse sollevata dalle parti nel corso di un giudizio relativo a un provvedimento del genere, il giudice potrebbe ben considerarla non manifestamente infondata e rimetterla alla Corte costituzionale. La Corte non potrebbe - a mio parere, naturalmente - che concludere nel senso della caducazione delle disposizioni che consentono l'accompagnamento immediato alla frontiera senza trattenimento in un CPT e senza, quindi, alcuna convalida da parte dell'autorita' giudiziaria.

 

Nota: provvedimenti di questo genere (accompagnamento senza trattenimento) vengono - a quanto mi consta - comunemente adottati a carico di stranieri provenienti da paesi con i quali sia stato stipulato un accordo di riammissione (es.: Albania).

 

Chiedo ad ASGI ed esperti: e' corretta la mia lettura?

 

Buona Pasqua

sergio briguglio