Date: 5:41 PM 7/31/03 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: regolarizzazione; art. 700 per asilo;
licenziamento ind
Cari amici,
alla pagina di luglio 2003 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete, tra le altre cose,
a) un messaggio diramato dal Dipartimento
liberta' civili e immigrazione, in relazione ai casi di mancata presentazione
delle parti, nell'ambito del processo di regolarizzazione, alla convocazione in
prefettura;
b) un provvedimento ex art. 700, con il quale
il Tribunale di Roma
- dichiara illegittimo un provvedimento di
diniego di riconoscimento dello status di rifugiato,
- afferma che e' "indirizzo consolidato
che la procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato politico e la
domanda di asilo politico deve essere intesa conclusa solamente dopo
l'esaurimento delle procedure amministrative e giurisdizionali ordinarie e che,
fino a tale conclusione, i richiedenti hanno titolo al soggiorno temporaneo in
Italia",
- sospende il provvedimento di espulsione;
- dispone il rilascio al ricorrente del
permesso di soggiorno temporaneo fino alla definizione delle procedure
amministrative e a quelle giurisdizionali ordinarie.
c) una nota su alcune incongruenze della
disciplina relativa al licenziamento individuale.
Ringrazio Silvia Canciani e Alessia Montuori
per il primo documento, Giovanni Bonaccio per il secondo, me per il terzo.
Notate che il messaggio del Mininterno segnala
una situazione assai rischiosa per molti stranieri, e auspica la collaborazione,
a vantaggio di questi, delle associazioni ed enti impegnati nel settore. Mi
auguro che i sindacati - soprattutto - vogliano suggerire al Mininterno che in
caso di cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando lo sforzo della
questura per raggiungere il lavoratore, si proceda al pacifico rilascio del
permesso ex art. 22, piuttosto che all'emanazione del provvedimento di
espulsione.
Notate poi che il provvedimento del Tribunale
di Roma, oltre a riaffermare il diritto al ricorso effettivo per il richiedente
asilo (cosa di drammatica attualita' in questo momento di revisione della
normativa), "dispone il rilascio di un permesso di soggiorno". Mostra
cosi' come non sia affatto impensabile che l'attivita' del giudice interferisca
con quella della pubblica amministrazione, anche quando questo non e'
esplicitamente previsto dalla legge. Cosa che conforta molto un orecchiante
come me.
Notate infine che la nota sul licenziamento
individuale e' solo il frutto di un'incursione, da orecchiante, nel diritto del
lavoro, quasi nulla avendo da spartire con l'immigrazione.
Cordiali saluti
sergio briguglio