CONSIDERAZIONI SUI PROBLEMI DELL'IMMIGRAZIONE

La legge 39/90, se recepita nella sua interezza e integrata alla luce dell'esperienza maturata nei primi due anni di applicazione, e' potenzialmente in grado di porre le basi per una efficace politica dell'immigrazione. Che lo faccia effettivamente dipende, naturalmente, dalla corrispondenza tra la prassi applicativa e la visione strategica che informa la legge stessa. Cardine di tale visione e' dato dal riconoscere come irrinunciabili

a) l'emersione dalla clandestinita' della popolazione immigrata;

b) l'istituzione di un canale di ingresso regolare nel nostro Paese (mediante il decreto annuale sui flussi);

c) l'introduzione di una piu' moderna normativa sui rifugiati.

Vi e' da dire che, a tutt'oggi, l'attuazione della politica dei flussi e l'adeguamento della normativa sui rifugiati alle sopravvenute emergenze internazionali, hanno palesato gravi carenze (si pensi ai decreti sui flussi, di chiusura pressocche' totale, per gli anni '91 e '92; si pensi al numero irrisorio, se confrontato con quello di altri paesi europei, di ammissioni alla procedura di richiesta di asilo e, ancor piu', alla percentuale modestissima di richieste accolte).

Questo fatto ha finito col vanificare gran parte degli effetti positivi sortiti dalla 39/90 a riguardo dell'emersione dalla clandestinita': si sono, cioe', riformate imponenti sacche di irregolarita', costituite tanto da coloro che sono entrati clandestinamente nel nostro paese successivamente alla sanatoria del '90, quanto da coloro che, entrati regolarmente e ottenuto un permesso di soggiorno per turismo o presentata richiesta di asilo, si sono trattenuti irregolarmente dopo la scadenza del permesso o il respingimento della richiesta.

E' importante riconoscere che, se e' vero che tali condizioni di irregolarita' favoriscono l'insorgere di fenomeni di devianza criminale, e' ancor piu' vero che esse

a) alimentano il fenomeno del lavoro nero e dello sfruttamento che spesso lo accompagna,

b) relegano un'intera fascia di popolazione ai margini del tessuto sociale,

c) privano una moltitudine di individui di diritti fondamentali nel campo della sanita', della previdenza, della difesa delle strutture familiari...

Il rischio evidente e' che l'intera societa' rifletta sull'esistenza di questa fascia di popolazione solo in occasione di episodi di cronaca nera, assimilando l'immigrato a mera fonte di disordine pubblico, piuttosto che a prima vittima di questo.

Val la pena di sottolineare come a pagare il prezzo piu' alto di questo processo di emarginazione siano, sul versante della popolazione immigrata, le donne e i bambini (si considerino, ad esempio, le condizioni in cui versano attualmente i profughi somali ovvero ci si interroghi sui problemi connessi con la maternita' per una donna priva di uno status di regolarita') e, sul versante della popolazione italiana, gli abitanti dei quartieri piu' poveri, dove gli immigrati irregolari riescono a trovare con maggior facilita' sistemazioni di fortuna.

D'altra parte, pensare di risolvere il problema con un inasprimento dei controlli alla frontiera risulta improponibile per la morfologia del nostro paese e, molto di piu', per la necessita' di salvaguardare il ruolo di raccordo, tra l'Europa e i paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, che spetta all'Italia e che si avvantaggerebbe dello stemperamento di tensioni culturali beneficamente apportato da processi migratori correttamente gestiti.

Si rende necessaria, invece, una riflessione mirata al potenziamento degli strumenti legislativi concernenti i problemi dell'immigrazione, che limiti il ricorso all'istituto del decreto-legge ai soli casi di assoluta emergenza.

Un simile potenziamento dovrebbe essere improntato alle seguenti linee-guida (da intendersi elencate in ordine di urgenza).

 

a) Rafforzamento della Legge 39/90 circa i meccanismi di regolarizzazione

- Si consenta la trasformazione del permesso di soggiorno per turismo, o di un istituendo permesso di soggiorno per ricerca lavoro, in permesso di soggiorno per lavoro dipendente, quando l'immigrato sia in grado di dimostrare la disponibilita' di una occupazione regolarmente retribuita. Attualmente l'ingresso e il soggiorno per motivi di turismo preludono, di fatto, alla permanenza irregolare nel nostro paese. Si consideri pero' che, tipicamente, l'immigrato che fa uso di questa scappatoia trova inserimento lavorativo e alloggiativo nel giro di pochi mesi (due o tre, se coadiuvato). E' facile che diventi cosi', ad un tempo, vittima di sfruttamento e produttore di beni economici. Vi e', quindi, un interesse generale a che la posizione dell'immigrato sia regolarizzata nel modo piu' rapido possibile: da un canto questi acquista certezza di diritti, dall'altro lo Stato puo' garantirsi circa il rispetto dei doveri e rimuove gli aspetti di concorrenza sleale nei confronti del lavoratore regolare associati al lavoro nero.

- Si cerchi immediata, ancorche' provvisoria, soluzione al problema dei lavoratori stagionali. Essi sono, particolarmente nelle regioni maggiormente afflitte dal problema della criminalita' organizzata, i piu' esposti alle malversazioni da parte del caporalato. D'altronde, al di fuori della stagione lavorativa, la permanenza di tali lavoratori cessa di essere rilevante per l'economia locale e per la loro propria, e l'unico motivo che li spinge a trattenersi in Italia e' il timore di non potervi rientrare, una volta usciti. L'istituzione di un permesso stagionale, con garanzia di rinnovo automatico, appare come la soluzione piu' ovvia di questo problema. Non si dimentichi pero' che il carattere temporaneo del soggiorno dei lavoratori stagionali rende necessario un insieme di strutture agili di accoglienza, delle quali peraltro esistono validi esempi realizzati, negli anni scorsi, da organismi di volontariato.

- Si accolga nel nostro ordinamento una definizione dello status di rifugiato meno restrittiva di quella attualmente in vigore (auspicabile un adeguamento ai contenuti della Convenzione OUA). L'esitazione di fronte a una simile prospettiva trova oggi una parziale giustificazione nel fatto che la richiesta di asilo e' diventata l'escamotage piu' immediato per l'ottenimento di un permesso di soggiorno di lunga durata, ancorche' privo di sbocchi. Dando corso ai provvedimenti sopra invocati, pero', questa forma di degenerazione andrebbe via via perdendo rilevanza. All'opposto, potrebbero trovare giusta risposta alle loro basilari aspettative migliaia di individui che, pur non potendosi definire perseguitati politici, si trovano di fatto a fuggire condizioni di guerra o di poverta' tali da metterne a repentaglio la vita.

- Si istituiscano, secondo quanto disposto dall'Art.12,co.4 della legge 39/90, centri di orientamento e di prima accoglienza nei principali posti di frontiera, che garantiscano un'adeguata opera di informazione nei confronti degli immigrati circa il complesso di diritti e doveri che attiene alla loro presenza nel nostro paese.

 

b) Neutralizzazione degli stimoli al lavoro nero e all'emarginazione criminale

- Si prenda atto del fatto che le procedure di riconoscimento dello status di rifugiato, come pure quelle di esame del ricorso contro il provvedimento di espulsione e, a maggior ragione, i procedimenti penali richiedono tempi irragionevolmente lunghi perche' si possa ricorrere a forme di assistenza pubblica, peraltro solo parzialmente previste, nei confronti dell'immigrato. La concessione, conforme alle attuali disposizioni di legge, di un permesso di soggiorno, in relazione a pendenze del tipo citato, non valido per lavoro non puo' avere altro effetto che l'incentivazione del lavoro nero o, peggio, di attivita' delinquenziali. L'estensione della validita' del permesso di soggiorno ai motivi di lavoro si configura come una soluzione sostanzialmente priva di controindicazioni.

- Si snelliscano le procedure previste per il ricongiungimento familiare e si limiti per legge il tempo richiesto per il loro espletamento. Ostacolare o ritardare il ricongiungimento, contemplato quale diritto dall'Art.4,co.1 della legge 943/86, contrasta con qualunque tentativo di estendere i benefici di una politica della famiglia alla popolazione immigrata. Si regolarizzino, inoltre, i cosiddetti ricongiungimenti familiari "di fatto", quelli cioe' effettuati prescindendo da dette procedure. Si consideri, a questo proposito, che le violazioni in oggetto hanno carattere formale, piuttosto che sostanziale.

 

c) Progressiva equiparazione dei diritti

- Si introducano norme che facilitino l'accesso degli immigrati alle strutture sanitarie. Le attuali disposizioni di legge si sono dimostrate carenti, come segnalato nella relazione introduttiva al disegno di legge 5353/90, avendo scoraggiato l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale di una larga parte della popolazione immigrata. In attesa di eliminare la piaga della clandestinita', si prevedano forme di assistenza sanitaria gratuita anche per gli immigrati irregolari in condizioni di indigenza, tenendo presente che la materia riguarda un diritto basilare di ogni individuo, a prescindere dalla sua posizione di fronte alla legge.

- Si disponga, con circolare ministeriale, che l'iscrizione anagrafica sia garantita a tutti coloro che siano in possesso di permesso di soggiorno a qualsiasi titolo, secondo quanto previsto dalla legge 39/90, e senza ulteriori condizioni, dando cosi' completamento a quanto stabilito dalla circolare del Ministero dell'Interno n.13/91 del 26/3/1991. L'iscrizione anagrafica e' necessaria per l'iscrizione al Servizio Sanitario e, secondariamente, per l'ottenimento del libretto sanitario, richiesto per molti dei lavori tipicamente accessibili agli immigrati. Per contro, l'iscrizione anagrafica e' resa attualmente problematica da un insieme di condizioni supplementari, lasciate di fatto alla discrezione delle singole amministrazioni comunali, che risultano di difficile soddisfacimento per quanti usufruiscono di sistemazioni alloggiative a carattere precario.

- Si dia definizione legislativa alle problematiche concernenti il diritto allo studio, riprendendo, anche in questo caso, i contenuti del d.d.l. 5353/90. E' cruciale, oggi, la questione del riconoscimento dei titoli di studio. Si presti particolare cura al problema della difficile conciliabilita' tra alto profitto negli studi ed autosufficienza economica (condizioni entrambe richieste, dal d.d.l. 5353/90, per il rinnovo del permesso di soggiorno per gli studenti): una disposizione rigida in questo senso consentirebbe lo studio in Italia ai soli esponenti delle classi che gia' detengono il potere nei paesi di origine, contrastando ulteriormente eventuali processi di democratizzazione.

- Si preveda il diritto di voto nelle elezioni amministrative per gli immigrati regolarmente soggiornanti in Italia da un lasso di tempo di durata sufficiente (in accordo con le previsioni della Convenzione del Consiglio d'Europa del dic.'91).

 

d) Inaugurazione di una politica di lungo respiro

- Si ratifichi la 'Convenzione ONU sui diritti dei lavoratori migranti e dei loro familiari' del dic.'90, alla cui stesura i rappresentanti del Governo italiano hanno dato rilevanti contributi.

- Si inauguri una seria politica dei flussi, dando vita ad un Osservatorio del mercato del lavoro (anch'esso previsto dal d.d.l.5353/90) e creando i necessari legami tra la politica dell'immigrazione e quella della cooperazione allo sviluppo.

 

In forma del tutto preliminare aggiungiamo alcuni possibili emendamenti alla 39/90 che consentirebbero di recepire alcuni dei suggerimenti dati sopra (ai punti a) e b)).

EMENDAMENTI AL TESTO DELLA LEGGE MARTELLI

1) Al comma 5 dell'art.1 del decreto-legge 30/12/89, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/2/90, n.39, sono aggiunte le parole

"Detto permesso puo' essere utilizzato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e studio.".

2) Dopo il comma 12-bis dell'art.7 del decreto legge 30/12/89, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/2/90, n.39, e' aggiunto il comma seguente:

"12-ter. E' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di giustizia allo straniero, privo di permesso di soggiorno ad altro titolo, che si trovi sottoposto a procedimento penale o nei cui confronti sia sospesa l'esecuzione del decreto di espulsione. Il permesso, valido fino alla pronuncia della sentenza definitiva da parte della magistratura competente o della sentenza di merito del Tribunale Amministrativo Regionale, puo' essere utilizzato per motivi di lavoro subordinato e di lavoro autonomo."

3) Dopo il comma 5 dell'art.4 del decreto legge 30/12/89, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/2/90, n.39, e' aggiunto il comma seguente:

"5-bis. Il titolare di un permesso di soggiorno concesso per motivi diversi da quelli di cui al comma precedente ha diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, qualora esibisca documentazione attestante la disponibilita' in Italia di un'occupazione regolarmente retribuita. La durata di tale permesso per motivi di lavoro e' di due anni e puo' essere prorogata ai sensi del comma 6 del presente articolo."