EMENDAMENTI AGGIUNTIVI

1) Al comma 5 dell'art.1 del decreto-legge 30/12/89, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/2/90, n.39, sono aggiunte le parole

"Detto permesso puo' essere utilizzato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e studio.".

2) Dopo il comma 12-bis dell'art.7 del decreto legge 30/12/89, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/2/90, n.39, e' aggiunto il comma seguente:

"12-ter. E' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di giustizia allo straniero, privo di permesso di soggiorno ad altro titolo, che si trovi sottoposto a procedimento penale o nei cui confronti sia sospesa l'esecuzione del decreto di espulsione. Il permesso, valido fino alla pronuncia della sentenza definitiva da parte della magistratura competente o della sentenza di merito del Tribunale Amministrativo Regionale, puo' essere utilizzato per motivi di lavoro subordinato e di lavoro autonomo."

3) Dopo il comma 5 dell'art.4 del decreto legge 30/12/89, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/2/90, n.39, e' aggiunto il comma seguente:

"5-bis. Il titolare di un permesso di soggiorno concesso per motivi diversi da quelli di cui al comma precedente ha diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, qualora esibisca documentazione attestante la disponibilita' in Italia di un'occupazione regolarmente retribuita. La durata di tale permesso per motivi di lavoro e' di due anni e puo' essere prorogata ai sensi del comma 6 del presente articolo."