CONSIDERAZIONI RIASSUNTIVE SUL D.L.323

ART.2

- Modifica l'art.5, co.4 della L.39/90 (sospensione del provvedimento di espulsione)

- Sono esclusi i casi di espulsione 'urgente' contemplati dall'art.7,co.5 (ordine pubblico e sicurezza nazionale), 5-bis e 5-ter (reati gravissimi) e 5-quater (ingresso clandestino) della L.39/90 modificata.

- Essendo esclusi i casi relativi a motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale, la modifica introdotta e, in misura minore, il testo precedente dell'art.5,co.4 della L.39/90 contrastano, per gli stranieri legalmente presenti sul territorio italiano, con

a) l'art.13 del "Patto internazionale sui diritti civili e politici" (ratificato con L.881/77, in vigore dal 15/12/78)

b) l'art.1 del Protocollo 7 alla "Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali", detta "Convenzione europea dei diritti dell'uomo" (ratificato con L.98/90, in vigore dal 1/2/92)

da valutarsi entrambi in combinato disposto con l'art.13 della "Convenzione europea dei diritti dell'uomo" che sancisce il diritto al ricorso effettivo.

Il diritto al ricorso contro l'espulsione, sancito dagli articoli di cui ai punti a) e b), non puo' essere tutelato dalla semplice previsione di un effetto sospensivo automatico che si esaurisca con la decisione su un'autonoma istanza cautelare.

- Il contrasto evidenziato rende la disposizione in esame costituzionalmente illegittima per violazione dell'art.10,co.2 della Costituzione (condizione giuridica dello straniero).

- Emendamento proposto:

1) L'art.2 viene cosi' riformulato:

"Il comma 4 dell'art.5 del decreto-legge 30/12/89, n.416, convertito con modificazioni dalla Legge 28/2/90, n.39, e' sostituito dal seguente:

<<4. Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'art.7, commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater, l'esecuzione del provvedimento di espulsione adottato dal prefetto nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti resta sospesa fino alla decisione sul merito da parte del Tribunale Amministrativo Regionale. L'esecuzione del provvedimento di espulsione adottato nei confronti degli stranieri non regolarmente soggiornanti resta sospesa fino alla decisione del Tribunale Amministrativo Regionale sulla domanda incidentale di sospensione, purche' questa venga notificata entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento.>>"

 

ART.3

- Modifica l'art.7,co.1 della L.39/90 (espulsione in caso di condanna per alcuni reati gravi).

- Viene ampliato il novero dei reati gravi contemplati, aggiungendo a quelli gia' previsti i reati considerati nei nuovi commi 5-bis e 5-ter dello stesso art.7. E' richiesta la semplice sentenza di primo grado.

- Quest'ultimo fatto pone l'Articolo in contrasto con

a) l'art.24,co.2 della Costituzione (diritto alla difesa in ogni stato e grado del procedimento)

b) l'art.27,co.2 della Costituzione (presunzione di innocenza sino alla condanna definitiva)

c) l'art.6,co.1 della "Convenzione europea dei diritti dell'uomo" (diritto a un equo processo), alla luce dell'art.2 del Protocollo 7 alla stessa "Convenzione" (diritto al giudizio di secondo grado)

d) l'art.6,co.2 della suddetta "Convenzione" (presunzione di innocenza), alla luce del citato art.2 del Protocollo 7

e) l'art.14,co.1 del "Patto internazionale sui diritti civili e politici" (diritto a un equo processo), alla luce del comma 5 dello stesso articolo (diritto al giudizio di secondo grado)

f) l'art.14,co.2 del suddetto "Patto" (presunzione di innocenza) alla luce del citato comma 5 del suddetto articolo

- La violazione di cui ai punti c), d), e) e f) porta anche ad un contrasto con l'art.10,co.2 della Costituzione (condizione giuridica dello straniero)

- Il contrasto di cui al punto a) non e' sanato dal nuovo comma 12-bis dell'art.7, introdotto dal presente decreto (art.5,co.3), giacche' tale comma non prevede il rientro dell'imputato per la fase di raccolta delle prove per il giudizio di secondo grado (fase contemplata dall'art.585,co.4 del Codice di Procedura Penale)

- L'articolo in questione non prevede il rientro ne' l'indennizzo dello straniero nel caso questi sia assolto nel giudizio di secondo grado o che la condanna passata in giudicato sia successivamente annullata per l'evidenziarsi di un errore giudiziario. Contrasta pertanto con

g) l'art.14,co.6 del "Patto" (diritto all'indennizzo in caso di condanna annullata)

e, quindi, ancora con l'art.10,co.2 della Costituzione.

- Emendamenti proposti:

1) Le parole "condanna anche non definitiva"

devono essere sostituite dalle parole

"condanna con sentenza passata in giudicato".

2) Il comma 1 dell'art.3 (del presente decreto) viene prolungato come segue:

"Dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma:

<<1-bis. Nel caso in cui la condanna di cui al comma 1 venga revocata, lo straniero che ne faccia richiesta entro sei mesi dalla conoscenza della pronuncia di revocazione ha diritto a rientrare in Italia e ad ottenere, senza ulteriori condizioni, il permesso di soggiorno per gli stessi motivi per i quali questo gli era stato concesso prima del provvedimento di espulsione.>>"

 

 

 

ART.4

- Aggiunge alcuni commi all'art.7 della L.39/90, prevedendo cosi' l'espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera anche nei casi di arresto in flagranza per alcuni reati gravi (comma 5-bis), di procedimento pendente anche fuor di flagranza per altri reati (comma 5-ter) e di ingresso clandestino nel territorio italiano (comma 5-quater).

- Il nuovo comma 5-bis prevede che l'espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera sia disposta dal Prefetto, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria competente.

- Tale disposizione contrasta con i citati

a) art.13 del "Patto"

b) art.1 del Protocollo 7 alla "Convenzione"

da valutarsi in combinato disposto con l'art.13 della "Convenzione" stessa, non essendo la concessione del nulla osta da parte dell'autorita' giudiziaria condizionata da un eventuale ricorso dello straniero contro il provvedimento di espulsione.

- Essa rischia anche di contrastare con i citati

c) art.24,co.2 della Costituzione

d) art.6,co.1 della "Convenzione"

e) art.14,co.1 del "Patto"

e, quindi, con l'art.10,co.2 della Costituzione, qualora il nuovo comma 12-bis dell'art.7 della L.39/90 (art.5,co.3 del presente decreto) si riveli, di fatto, inapplicabile.

- La norma in esame sembra, inoltre, prescindere dalla convalida dell'arresto da parte dell'autorita' giudiziaria.

- Emendamenti proposti:

1) Le parole "si procede all'arresto dello straniero"

devono essere sostituite dalle parole:

"si procede all'arresto dello straniero e alla successiva convalida di detto arresto da parte dell'autorita' giudiziaria competente".

2) Le parole "previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria competente"

devono essere sostituite dalle parole

"previa autorizzazione concessa, sentito lo straniero interessato assistito dal difensore di fiducia, dall'autorita' giudiziaria competente".

- Il nuovo comma 5-ter ricalca il comma precedente, per un diverso novero di reati, non richiedendo pero' il ricorrere dello stato di flagranza.

- La disposizione contrasta con tutti gli articoli della Costituzione, del "Patto", della "Convenzione" e del Protocollo 7 alla "Convenzione" stessa, fin qui citati.

 

- Emendamenti proposti:

1) Le parole "anche fuori dal caso di flagranza"

devono essere sostituite dalle parole

"ricorrendo lo stato di flagranza".

2) Le parole "previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria competente"

devono essere sostituite dalle parole

"Previa autorizzazione concessa, sentito lo straniero interessato assistito dal difensore di fiducia, dall'autorita' giudiziaria competente".

 

- Il nuovo comma 5-quater prevede che l'espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero entrato clandestinamente in Italia, sia disposta dal Prefetto, non richiedendosi alcuna forma di controllo sulla sussistenza dei presupposti per un simile provvedimento.

- Tale disposizione, potendo colpire potenziali aventi diritto all'asilo nel territorio della Repubblica, contrasta con

a) l'art.10,co.3 della Costituzione (diritto di asilo)

b) l'art.31 della "Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati" (non applicazione di sanzioni penali per ingresso o soggiorno irregolare)

c) l'art.33 della stessa "Convenzione di Ginevra" (divieto di espulsione o di respingimento)

- Il contrasto di cui ai punti b) e c) conduce anche ad un contrasto con l'art.10,co.2 della Costituzione.

- Emendamento proposto:

1) Le parole "in materia di ingresso"

devono essere sostituite dalle parole

"in materia di ingresso, previa comunicazione scritta allo straniero interessato, in lingua a lui comprensibile o in presenza di un traduttore, dei diritti in materia di richiesta di asilo, e fatto salvo che l'interessato non inoltri tale richiesta".

 

ART.5

- Modifica lievemente alcuni commi dell'art.7 della L.39/90 e aggiunge un comma (12-bis) relativo al reingresso dello straniero espulso sul quale penda un procedimento penale.

- Il nuovo comma 12-bis assoggetta il reingresso ad un provvedimento discrezionale quale l'autorizzazione da parte della Pubblica Amministrazione, e lo prevede unicamente per la partecipazione alle fasi in cui la presenza dell'imputato si renda necessaria.

- Tale disposizione contrasta quindi con tutti gli articoli della Costituzione, del "Patto", della "Convenzione" e del Protocollo 7 alla convenzione stessa, relativi al diritto alla difesa e all'equo processo, fin qui citati.

- Essa inoltre non contempla il caso dello straniero, sul quale gravi un procedimento penale, che si trovi all'estero senza essere stato espulso.

- Emendamenti proposti:

1) Le parole "ed espulso ai sensi del precedente articolo"

devono essere sostituite dalle parole

"che si trovi fuori dal territorio italiano e contro il cui reingresso in Italia non ostino motivi di ordine pubblico e di sicurezza nazionale"

2) Le parole "e' autorizzato"

devono essere sostituite dalle parole

"ha diritto"

3) La parola "necessaria"

deve essere sostituita dalla parola

"consentita"