L.
30 dicembre 1986, n. 943 (1)
COLLOCAMENTO DI LAVORATORI
Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari
immigrati e contro le immigrazioni clandestine.
TITOLO I: Principi generali.
Istituzione della
consulta per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie. Istituzione
del servizio per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.
1. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dellOIL n.
143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce
a tutti i lavoratori extracomunitari legalmente residenti nel suo territorio
e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti
rispetto ai lavoratori italiani. La Repubblica italiana garantisce inoltre i
diritti relativi alluso dei servizi sociali e sanitari, a norma dellarticolo
5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, al mantenimento dellidentità
culturale, alla scuola e alla disponibilità dellabitazione, nellambito
delle norme che ne disciplinano lesercizio.
1. Al fine di promuovere,
con la partecipazione dei diretti interessati, le iniziative idonee alla rimozione
degli ostacoli che impediscono leffettivo esercizio dei diritti di cui
allarticolo 1, È istituita, presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale entro tre mesi dallentrata in vigore della presente
legge, una consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro
famiglie.
Della consulta di cui al comma 1 sono chiamati a far parte, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale: a) sei rappresentanti dei lavoratori
extracomunitari, designati dalle associazioni più rappresentative operanti
in Italia; b) quattro rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali
nazionali dei lavoratori; c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni
sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici;
quattro esperti designati rispettivamente dai Ministeri della pubblica istruzione,
dellinterno, degli affari esteri e delle finanze;
e) quattro rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle
regioni, uno dallAssociazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed
uno dallUnione delle province italiane (UPI);
tre rappresentanti delle associazioni che operano nel campo dellassistenza
allimmigrazione.
Per ogni membro effettivo della consulta è nominato un supplente.
La consulta di cui al presente articolo è presieduta dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale. Presso il Ministero degli affari esteri è
istituita una commissione incaricata di promuovere e controllare lapplicazione
degli accordi bilaterali e multilaterali previsti dalla convenzione dellOIL
n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, stipulati
per disciplinare i flussi migratori, la repressione delle intermediazioni illegali
di manodopera anche nei Paesi di provenienza e la collaborazione reciproca al
fine di tutelare i diritti civili, sociali, economici e culturali dei lavoratori
immigrati e delle loro famiglie.
Della commissione di cui al comma 5 fanno parte il Ministro degli affari esteri,
il Ministro dellinterno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
o loro delegati, tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali
dei lavoratori e tre rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori
di lavoro, nominati con decreto ministeriale dintesa dai Ministri degli
affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.
Entro sei mesi dallentrata in vigore della presente legge, le regioni,
in analogia con quanto disposto ai commi 1 e 2, lettere a), b), c) e f), istituiscono,
con competenza nelle materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi
dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari
e delle loro famiglie.
La partecipazione a tutti gli organi pubblici, centrali e locali, di cui al
presente articolo, è gratuita, sia per i membri che per i supplenti,
con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che
non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nei comuni
nei quali hanno sede i predetti organi.
3. 1. E istituito, presso la Direzione generale del collocamento della
manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apposito servizio
per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie
il quale, sulla base delle direttive del Ministro e dei pareri espressi dalla
consulta di cui allarticolo 2 e dalla commissione centrale per limpiego,
promuove, direttamente o attraverso le amministrazioni o le istituzioni competenti
per materia, interventi o azioni per: linformazione dei lavoratori extracomunitari
e qualunque altra forma di attività volta a garantire parità di
diritti e doveri con i lavoratori italiani; b) la continuità dei flussi
di informazione verso i consolati italiani allestero e verso i consolati
stranieri in Italia in relazione ai problemi dei cittadini dei rispettivi Stati;
il censimento delle offerte di lavoro e le relative informazioni dei lavoratori
extracomunitari; linserimento dei lavoratori extracomunitari nella nuova
realtà sociale e la formazione professionale; il reperimento di alloggi;
la tutela della lingua e della cultura dei lavoratori extracomunitari e la loro
istruzione; la tutela dellassociazionismo; lassistenza sociale e
la tutela dei diritti sindacali, fiscali e previdenziali dei lavoratori extracomunitari;
la tutela dei diritti dei lavoratori extracomunitari in materia di invalidità
e infortunistica, anche al momento del loro rientro; l) lesame dei problemi
relativi alle rimesse valutarie.
2. Al servizio è preposto un dirigente superiore, designato fra quelli
attualmente in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
il quale è membro di diritto della consulta di cui allarticolo
2. Egli è coadiuvato da personale tecnico e dordine destinato al
servizio con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senza
altra modificazione n ampliamento della dotazione organica del Ministero.
4. 1.I lavoratori
extracomunitari legalmente residenti in Italia ed occupati hanno diritto al
ricongiungimento con il coniuge nonché con i figli a carico non coniugati,
considerati minori dalla legislazione italiana, i quali sono ammessi nel territorio
nazionale e possono soggiornarvi per lo stesso periodo per il quale ammesso
il lavoratore e sempre che questultimo sia in grado di assicurare a loro
normali condizioni di vita (1/cost).
Dopo un anno di soggiorno regolare nello Stato, ai familiari del lavoratore
indicati nel comma 1 è accordata lautorizzazione al lavoro, con
losservanza delle direttive e dei criteri di cui agli articoli 5 e 8,
commi 3 e 4. 3. Per motivi familiari è consentito lingresso ed
il soggiorno nello Stato, purché non a scopo di lavoro, dei genitori
a carico.
TITOLO
II
Programmazione delloccupazione dei lavoratori subordinati extracomunitari
in Italia.
5. 1. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per limpiego
e la consulta di cui allarticolo 2, fissa con propri decreti, di intesa
con i Ministri degli affari esteri e dellinterno, nel rispetto degli impegni
comunitari e internazionali, le direttive di carattere generale in materia di
impiego e di mobilità professionale di lavoratori subordinati extracomunitari
in Italia ed in particolare: per la presentazione e la raccolta delle domande
dei lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia e, ove opportuno,
di quelli dimoranti allestero, che chiedano di essere avviati al lavoro
alle dipendenze di una impresa operante sul territorio della Repubblica italiana;
per la tenuta delle speciali liste di collocamento dei lavoratori extracomunitari
e per la formazione delle relative graduatorie. Le liste predette devono essere
tenute in modo che i lavoratori stranieri gi legalmente residenti in Italia
precedano in graduatoria, nellordine: i lavoratori loro familiari, i lavoratori
extracomunitari, residenti allestero, in cerca di prima occupazione in
Italia, la cui domanda sia stata presentata ai sensi delle direttive relative
allattuazione della lettera a) per il censimento mensile delle offerte
di lavoro risultate inevase presso le competenti commissioni regionali per limpiego
e per la raccolta delle previsioni annuali riguardanti settori in cui landamento
del lavoro sia prevalentemente stagionale. I datori di lavoro e le organizzazioni
sindacali collaborano con le commissioni regionali per limpiego fornendo
ad esse tutte le informazioni relative alle variazioni dellofferta di
lavoro; per lavviamento al lavoro su richiesta numerica dei predetti lavoratori,
dopo che sia stata accertata, da almeno un mese, la indisponibilità di
lavoratori italiani e comunitari ad accettare le relative offerte di lavoro.
Trascorsi ventiquattro mesi dal primo avviamento al lavoro del lavoratore extracomunitario
in Italia questi, se disoccupato se in cerca di nuova occupazione, è
iscritto nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani.
La Repubblica italiana non subordina le graduatorie alla vigenza di accordi
di reciprocità, pur favorendone lattuazione ogni qualvolta essi
si rendano possibili.
Per lavviamento con chiamata nominativa e per il passaggio diretto si
applica la disciplina vigente per i lavoratori italiani.
2. Lassunzione di lavoratori extracomunitari da adibirsi ai servizi domestici
avviene con richiesta nominativa. Ai predetti lavoratori lautorizzazione
di cui allarticolo 8, comma 3, può essere rilasciata anche per
linstaurazione di una pluralità di rapporti che complessivamente
assicurino unoccupazione a tempo pieno, e comunque non inferiori a 24
ore settimanali (1/a). Gli studenti che frequentano gli istituti di istruzione
italiani pubblici e privati, di ogni ordine e grado, possono richiedere lautorizzazione
a prestare attività lavorativa a tempo determinato, durante i loro studi,
per un tempo non superiore alle cinquecento ore annuali. Essi vengono avviati
al lavoro dopo i lavoratori extracomunitari gi legalmente residenti in Italia
e i lavoratori di cui alla lettera d) dellarticolo 5 (1/b).
Le commissioni regionali per limpiego programmano lutilizzazione
della manodopera proveniente dallestero sulla base delle esigenze accertate
del mercato del lavoro.
TITOLO
III
Procedure per laccesso alloccupazione
8.1. Ai fini dellingresso
in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito
del visto rilasciato dalle competenti autorità consolari sulla base delle
autorizzazioni al lavoro concesse dai competenti uffici provinciali del lavoro
e della massima occupazione, in conformità alle direttive di cui allarticolo
5.
Il visto di cui al comma 1 può essere rilasciato dal consolato italiano
presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore qualora egli
sia in possesso dellautorizzazione al lavoro, corredata da nulla osta
provvisorio della competente autorità provinciale di pubblica sicurezza.
3.Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione provvedono al
rilascio dellautorizzazione previo accertamento di indisponibilità
di lavoratori italiani e comunitari aventi qualifiche professionali per le quali
è stata richiesta lautorizzazione al lavoro e previa verifica delle
condizioni offerte dal datore di lavoro al lavoratore extracomunitario. In ogni
caso, ai sensi dellarticolo 1, detto trattamento non potrà essere
inferiore a quello stabilito per i lavoratori italiani dai contratti collettivi
di categoria. Lautorizzazione al lavoro ha validità biennale e
riguarda le mansioni per le quali viene richiesta lassunzione. 5. In caso
di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali
e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla
vigenza di un accordo di reciprocità.
Gli enti locali di residenza provvederanno a facilitare attraverso i servizi
sociali ogni esigenza di inserimento nella comunità e la preventiva disponibilità
di idonei alloggi, eventualmente istituendo apposite consulte. La partecipazione
alle consulte di cui al comma 6 , anche per eventuali membri supplenti, gratuita,
senza pagamento di gettoni di presenza, né rimborso di spese. Le attribuzioni
degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni
ed integrazioni, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare
attività di lavoro in Italia.
9. 1. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento
di titoli di formazione professionale acquisiti allestero; in assenza
di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita
la commissione centrale per limpiego, dispone condizioni e modalità
di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
può inoltre partecipare, a norma dellarticolo 2, terzo comma, della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione
programmati nel territorio della Repubblica. 2. Al fine di favorire lintegrazione
nella comunità italiana dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie,
le regioni promuovono appositi corsi di lingua e cultura italiana. Le regioni
favoriscono inoltre la partecipazione dei lavoratori extracomunitari a corsi
di formazione e di inserimento al lavoro.
3. Il Ministro degli affari esteri, dintesa con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, nellambito dei programmi e convenzioni di
cui agli articoli 14, lettere g) ed h), e 16 della legge 9 febbraio 1979, n.
38, può predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori
extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano
fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero approva
domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti
anche per altri Paesi.
Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali
per i diversi gruppi nazionali, su proposta della consulta di cui allarticolo
2, che provvede a segnalare annualmente le iniziative idonee a raggiungere tali
scopi, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti
universitari.
Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i
figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici
insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.
In deroga a quanto
disposto dallarticolo 5, accordi bilaterali possono prevedere la utilizzazione
in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per
lesercizio di predeterminate opere o servizi limitati nel tempo; al termine
del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel Paese di provenienza.
Gli accordi di cui al comma 1 dovranno prevedere procedure e modalità
per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.
Qualora il lavoratore
extracomunitario, prima che trascorrano ventiquattro mesi dalla data di instaurazione
del primo rapporto di lavoro, dopo lavvenuta immigrazione sul territorio
nazionale, sia licenziato, ai sensi degli accordi vigenti in materia di licenziamenti
collettivi, limpresa che ha assunto il suddetto lavoratore, per consentirne
il collocamento e lassistenza economica, comunica lavvenuto licenziamento
al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che
ha rilasciato lautorizzazione al lavoro, per liscrizione nelle liste
di collocamento, il quale provvede affinché il lavoratore extracomunitario
licenziato sia iscritto nella lista di cui allarticolo 5, comma 1, lettera
b), con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari e con obbligo
di ricerca prioritaria della nuova offerta di lavoro nella località nella
quale dimori, ovvero in quelle viciniori.
In caso di licenziamento individuale, disposto ai sensi delle leggi vigenti
prima del termine di cui al comma 1, ovvero in caso di dimissioni, il datore
di lavoro ne da comunicazione, entro cinque giorni dallavvenuta cessazione
del rapporto di lavoro, allufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione che ha rilasciato lautorizzazione al lavoro e che provvede
alla iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento.
La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore
extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno.
Per la tutela di diritti derivanti dal rapporto di lavoro, il lavoratore extracomunitario
può presentare ricorso innanzi al pretore in funzione di giudice del
lavoro, a norma degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
Chiunque compia, in violazione della presente legge, attività di intermediazione
di movimenti illeciti o comunque clandestini di lavoratori migranti ai fini
delloccupazione in provenienza, o a destinazione del proprio territorio
o in transito attraverso lo stesso, ovvero impieghi lavoratori immigrati extracomunitari
in condizioni illegali al fine di favorirne lo sfruttamento, è punito
con la reclusione da uno a cinque anni e, per ogni lavoratore reclutato, con
la multa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.
Il datore di lavoro che occupi alle sue dipendenze lavoratori immigrati extracomunitari
sprovvisti dellautorizzazione al lavoro prevista dalla presente legge
è punito con unammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni e, nei
casi più gravi, con larresto da tre mesi ad un anno.
E istituito presso lINPS un fondo con lo scopo di assicurare i necessari
mezzi economici per il rimpatrio del lavoratore extracomunitario che ne sia
privo.
2.Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità
separata nella gestione dellassicurazione obbligatoria contro la disoccupazione,
è alimentato con un contributo, a carico del lavoratore extracomunitario,
pari allo 0,50 per cento della retribuzione di cui allarticolo 12 della
legge 30 aprile 1969, n. 153. Per tale contributo, al cui versamento è
tenuto il datore di lavoro, si osservano le disposizioni vigenti per laccertamento
e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
3. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, laliquota contributiva
di cui al comma 2 può essere modificata con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dellinterno
e del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dellINPS, sulla
base delle risultanze del bilancio consuntivo del Fondo medesimo.
1.Sono esclusi dallapplicazione della presente legge, salvo quanto previsto
dal comma 2: i lavoratori frontalieri; gli stranieri ospiti per motivi di studio
o di formazione professionale; gli stranieri occupati da organizzazioni o imprese
operanti nel territorio della Repubblica italiana, che siano state ammesse temporaneamente,
su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici,
per un periodo limitato e determinato, e che siano tenute a lasciare il Paese
quando tali funzioni o compiti siano terminati; d) gli stranieri occupati in
istituzioni di diritto internazionale; gli artisti e i lavoratori dello spettacolo;
i marittimi.
2. In deroga alle disposizioni della presente legge i lavoratori extracomunitari
dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro
per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita
autorizzazione rilasciata dallufficio speciale per il collocamento dei
lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito
il Ministero del turismo e dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dellautorità
provinciale di pubblica sicurezza. Lautorizzazione È rilasciata,
salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare
per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario
entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere
attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono
cambiare settore di attività n la qualifica di assunzione. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del turismo e
dello spettacolo, determina le procedure e le modalità per il rilascio
dellautorizzazione prevista dal presente comma.
La presente legge non si applica altresì ai cittadini degli Stati membri
della CEE ed ai lavoratori extracomunitari per i quali sono previste norme particolari
più favorevoli anche in attuazione di accordi internazionali.
Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza
italiana per lo svolgimento di determinate attività.
Sono fatte salve le disposizioni concernenti lingresso ed il soggiorno
degli stranieri in Italia.
TITOLO IV
Regolarizzazione delle situazioni pregresse Copertura finanziaria
Entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori extracomunitari
che, a qualsiasi titolo, a tale data risiedevano o dimoravano in Italia, nonché
i datori di lavoro che, alla stessa data, impiegavano irregolarmente lavoratori
stranieri, sono tenuti a darne comunicazione allufficio provinciale del
lavoro competente per territorio, al fine della regolarizzazione della loro
posizione.
2. Il servizio di cui allarticolo 3 tramite gli uffici periferici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché i patronati
e le istituzioni o fondazioni con finalità sociale, provvedono a dare
la massima pubblicità alle disposizioni di cui al presente articolo,
al fine di promuovere la regolarizzazione della posizione dei lavoratori extracomunitari
presenti sul territorio. Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli
interessati possono avvalersi dellopera degli enti di patronato di cui
al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804,
e successive modificazioni ed integrazioni.
3. A seguito della comunicazione di cui al comma 1, lufficio provinciale
del lavoro rilascia la autorizzazione al lavoro ai lavoratori irregolarmente
occupati e provvede ad iscrivere i lavoratori extracomunitari disoccupati nelle
liste di collocamento.
La regolarizzazione di cui al precedente comma comporta il riconoscimento dei
diritti di cui allarticolo 1. Nel caso in cui il lavoratore sia sprovvisto
di documenti, in possesso di documenti scaduti, il comune in cui il lavoratore
extracomunitario dimora potrà procedere al suo riconoscimento mediante
atto notorio attraverso lacquisizione contestuale di un congruo numero
di testimonianze di cittadini italiani o provenienti dallo stesso Stato del
lavoratore che ha inoltrato domanda di regolarizzazione.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i datori
di lavoro che intendano assumere con rapporto di lavoro subordinato lavoratori
extracomunitari, presenti in Italia alla stessa data, possono chiedere la prescritta
autorizzazione al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione anche se i predetti lavoratori non sono iscritti nelle liste.
I lavoratori extracomunitari che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, abbiano contravvenuto alle disposizioni sul soggiorno degli stranieri,
di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento
di esecuzione, non sono punibili qualora, entro tre mesi dalla data medesima,
si presentino allautorità provinciale di pubblica sicurezza del
luogo ove dimorano per rendere la dichiarazione di soggiorno e dichiarare la
propria situazione lavorativa. Lufficio provinciale del lavoro procede
alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari in possesso di permesso
di soggiorno.
Lattività lavorativa effettivamente prestata prima della comunicazione
di cui al comma 1 è riconosciuta, salvo avvenuta decorrenza della prescrizione,
oltre che ai sensi dellarticolo 2126 del codice civile, ai fini delle
assicurazioni generali obbligatorie per linvalidità, la vecchiaia
ed i superstiti e la disoccupazione involontaria. I contributi relativi sono
calcolati sulla base dei minimali della retribuzione valevole ai fini contributivi
e versati senza le maggiorazioni previste per il ritardato pagamento entro il
termine di cui al comma 1 limitatamente ai periodi anteriori al medesimo. Tali
disposizioni si applicano anche ai rapporti di lavoro cessati anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che dichiarati
ai sensi del comma 1 (2). Il datore di lavoro che abbia tempestivamente adempiuto
allobbligo di cui al comma 1 non è punibile per le violazioni delle
norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro nonché
per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri, di cui al
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione
compiute in relazione alloccupazione dei lavoratori stranieri e per le
quali non sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato. Le stesse
disposizioni si applicano ai datori di lavoro che, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, dichiarino lesistenza di rapporti
di lavoro pregressi cessati anteriormente a tale data. Il datore di lavoro che
non ottemperi allobbligo di cui al comma 1 è punito con le sanzioni
previste dallarticolo 12, comma 2. Il lavoratore straniero che non ottemperi
al medesimo obbligo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
della somma da lire 100.000 a lire 500.000 (3).
Contro ogni eventuale diniego relativo alla fase di regolarizzazione è
ammesso ricorso da parte dellinteressato innanzi alla magistratura amministrativa.
2. I lavoratori immigrati clandestinamente in Italia in data successiva a quella
dellentrata in vigore della presente legge sono immediatamente rimpatriati,
con il rispetto delle garanzie e procedure internazionali relative ai diritti
umani. Sono altresì rimpatriati con le stesse garanzie i lavoratori extracomunitari
i quali, entro i termini previsti dalla presente legge, non abbiano inoltrato
domanda di regolarizzazione della loro posizione a norma dellarticolo
16.
Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Governo comunica al Parlamento i dati relativi alle regolarizzazioni delle
situazioni pregresse, con riferimento al loro numero, alla categoria dei lavoratori
ed al Paese di provenienza.
1. Alla spesa necessaria per il funzionamento della consulta di cui allarticolo
2, nonché al funzionamento del servizio di cui allarticolo
3, valutata in lire 60 milioni annui, si fa fronte a carico del capitolo n.
1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 gennaio 1986, n. 8. (1/cost) La Corte costituzionale,
con sentenza 12 - 19 gennaio 1995, n. 28 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995, n. 4,
serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione,
la questione di legittimità costituzionale dellart. 4, primo comma,
in riferimento agli artt. 29 e 30 della Costituzione.
(1/a) Comma così modificato dallart. 2, L. 16 marzo 1988, n. 81,
riportata al n. A/VI.
(1/b) Lart. 9, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, riportato alla voce Sicurezza
pubblica, ha abolito per gli studenti il limite delle 500 ore annue.
Vedi, anche, lart. 6, D.L. dicembre 1987, n. 536, riportato alla voce
Previdenza sociale, nonché lart. 4, L. 16 marzo 1988, n. 81, riportata
al n. A/VI. Vedi, anche, lart. 1, L. 16 marzo 1988, n. 81, riportata al
n. A/VI.