LEGGE 28 febbraio 1990, n. 39.
Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante
norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei
cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed
apolidi giý presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di
asilo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art.
1
1.
Il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di
asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi giý presenti nel
territorio dello Stato, Ë convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarý inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data
a Roma, addÏ 28 febbraio 1990
COSSIGA
ANDREOTTI,
Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTELLI,
Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto,
Il Guardasigilli VASSALLI
ALLEGATO
MODIFICAZIONI
APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE
30 DICEMBRE 1989, N. 416
L'art.
1 Ë sostituito dal seguente:
Art.
1 - (Rifugiati). - Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano
nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione
geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, poste
dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il Governo
provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro di tale limitazione e
di tali riserve.
2.
Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui al comma 1, il
Governo provvede ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a
riordinare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli organi e le procedure per l'esame delle richieste di riconoscimento
dello status di rifugiato, nel rispetto di quanto disposto nel comma 1.
3.
Agli stranieri extraeuropei "sotto mandato" dell'Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) alla data del 31 dicembre 1989 Ë
riconosciuto, su domanda da presentare, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministro
dell'interno, lo status di rifugiato. Tale riconoscimento non comporta
l'erogazione dell'assistenza.
4.
Non Ë consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che
intende chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato quando, da
riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera, risulti che il
richiedente:
a)
sia stato giý riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni caso non Ë
consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma
10;
b)
provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla
convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, non
considerandosi tale il tempo necessario per il transito del relativo territorio
sino alla frontiera italiana. In ogni caso non Ë consentito il respingimento
verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;
c)
si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della
convenzione di Ginevra;
d)
sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380,
commi I e 2, del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la
sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenente ad associazioni di tipo
mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni
terroristiche.
5.
Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che intende entrare nel
territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza
motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di
frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati, viene data
comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per territorio ai
fini della adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le
ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio nel territorio dello
Stato. Il questore territorialmente competente rilascia, dietro richiesta, un
permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di
riconoscimento.
6.
Avverso la decisione di respingimento presa in base ai commi 4 e 5 Ë ammesso
ricorso giurisdizionale.
7.
Fino alla emanazione della nuova disciplina dell'assistenza in materia di
rifugiati, in sostituzione di ogni altra forma di intervento di prima assistenza
prevista dalla normativa vigente, nei limiti delle disponibilitý iscritte per
lo scopo nel bilancio dello Stato, il Ministero dell'interno Ë autorizzato a
concedere, ai richiedenti lo status di rifugiato che abbia fatto ingresso in
Italia dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, un contributo di
prima assistenza per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. Tale
contributo viene corrisposto, a domanda, ai richiedenti di cui al comma 5 che
risultino privi di mezzi di sussistenza o di ospitalitý in Italia.
8.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro,
da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite la misura e le modalitý di
erogazione del contributo di cui al comma 7.
9.
All'onere derivante dall'attuazione -dei commi 2 e 7 valutato rispettivamente in
lire 3.000 milioni ed in lire 67.500 milioni in ragione di anno per ciascuno
degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 20.000 milioni, a
carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4239 dello stato di previsione
del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli
anni successivi e, quanto a lire 50.500 milioni, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore
dei lavoratori immigrati". All'eventuale maggiore onere si provvede sulla
base di una nuova specifica autorizzazione legislativa.
10.
Il Ministro del tesoro Ë autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
11.
I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle disposizioni previste per la
sanatoria dei lavoratori immigrati non perdono il diritto al riconoscimento
dello status di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo a interventi di
prima assistenza".
L'articolo
2 Ë sostituito dal seguente:
Art.
2. - (Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato). - 1. I
cittadini stranieri extracomunitari possono entrare in Italia per motivi di
turismo, studio, lavoro subordinato o lavoro autonomo, cura, familiari e di
culto.
2.
E' fatto obbligo a tutti gli operatori delle frontiere italiane di apporre il
timbro di ingresso, con data, sui passaporti dei cittadini stranieri
extracomunitari, che entrino a qualsiasi titolo. E' fatto altresÏ obbligo ai
posti di frontiera di rilevare i dati dei cittadini extracomunitari in ingresso
e trasmetterli al centro elaborazione del Ministero dell'interno.
3.
Con decreti adottati di concerto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno,
del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza
sociale, sentiti i Ministri di settore eventualmente interessati, il CNEL, le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la
conferenza Stato-regioni, vengono definite entro il 30 ottobre di ogni anno la
programmazione dei flussi di ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli
stranieri extracomunitari e del loro inserimento socio-culturale, nonchÈ le sue
modalitý, sperimentando l'individuazione di criteri omogenei anche in sede
comunitaria. Con gli stessi decreti viene altresÏ definito il programma degli
interventi sociali ed economici atti a favorire l'inserimento socio-culturale
degli stranieri, il mantenimento dell'identitý culturale ed il diritto allo
studio e alla casa.
4.
A tale scopo il Governo tiene conto:
a)
delle esigenze dell'economia nazionale;
b)
delle disponibilitý finanziarie e delle strutture amministrative
volte
ad assicurare adeguata accoglienza ai cittadini stranieri extracomunitari
secondo quanto dispongono le convenzioni internazionali sottoscritte
dall'Italia, nonchÈ secondo quanto richiede la possibilitý di reale
integrazione dei cittadini stranieri extracomunitari nella societý italiana;
c)
delle richieste di permesso di soggiorno per motivi di lavoro avanzate da
cittadini stranieri extracomunitari giý presenti sul territorio nazionale con
permesso di soggiorno per motivi diversi, quali turismo, studio, nonchÈ del
numero di cittadini stranieri extracomunitari giý in possesso di permesso di
soggiorno per motivi di lavoro iscritti nelle liste di collocamento ai sensi
dell'articolo I 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
d)
dello stato delle relazioni e degli obblighi internazionali, nonchÈ della
concertazione in sede comunitaria.
5.
Lo schema di decreto di cui al comma 3 viene trasmesso alle competenti
Commissioni parlamentari permanenti e, decorsi quarantacinque giorni, viene
definitivamente adottato, esaminando le osservazioni pervenute dalle
stesse".
L'articolo
3 Ë sostituito dal seguente,-
Art.
3. - (Documenti richiesti per l'ingresso dei cittadini extracomunitari nel
territorio dello Stato. Respingimento alla frontiera). - 1. Possono entrare nel
territorio dello Stato gli stranieri che si presentano ai controlli di frontiera
forniti di passaporto valido o documento equipollente, riconosciuto dalle
autoritý italiane, nonchÈ di visto ove prescritto, che siano in regola con le
vigenti disposizioni, anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria e
assicurativa e che osservino le formalitý richieste.
2.
Il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'interno, entro il 30
giugno 1990 ridefinisce con propri decreti i paesi dai quali Ë richiesto il
visto. A tal fine, si terrý anche conto, nel contesto delle relazioni
bilaterali e multilaterali esistenti e di quelle da definire, della provenienza
dei flussi pi˜ rilevanti, nonchÈ della provenienza degli stranieri
extracomunitari entrati in Italia, che sono stati condannati per traffico di
stupefacenti negli ultimi tre anni.
3.
Il visto di ingresso Ë rilasciato dalle autoritý diplomatiche o consolari
competenti in relazione ai motivi del viaggio. Nel visto sono specificati il
motivo, la durata e, se del caso, il numero di ingressi consentiti nel
territorio dello Stato. Esso puÚ essere limitato alla utilizzazione di
determinati valichi di frontiera.
4.
Salvo quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante norme sulla
disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, gli uffici di polizia di
frontiera devono respingere dalla frontiera stessa gli stranieri che non
ottemperano agli obblighi di cui al comma 1.
5.
Gli uffici' predetti devono, altresÏ, respingere dalla frontiera gli stranieri,
anche se muniti di visto, che risulti siano stati espulsi o segnalati come
persone pericolose per la sicurezza dello Stato, ovvero come appartenenti ad
organizzazioni di tipo mafioso o dedite al traffico illecito di stupefacenti o
ad organizzazioni terroristiche, nonchÈ gli stranieri che risultino
manifestamente sprovvisti di mezzi di sostentamento in Italia. Il provvedimento
di respingimento deve essere motivato per iscritto.
6.
Non Ë considerato manifestamente sprovvisto di mezzi, anche se privo di denaro
sufficiente, chi esibisce documentazione attestante la disponibilitý in Italia
di beni o di una occupazione regolarmente retribuita, ovvero l'impegno di un
ente o di un'associazione, individuati con decreto del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro per gli affari sociali, o di un privato, che diano
idonea garanzia, ad assumersi l'onere del suo alloggio e sostentamento, nonchÈ
del suo rientro in patria.
7.
Il Governo, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, stabilisce i criteri e le modalitý per l'attuazione del comma 6.
8.
Salvo che il fatto costituisca pi˜ grave reato, chiunque compie attivitý
dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in
violazione delle disposizioni del presente decreto Ë punito con la reclusione
fino a due anni o con la multa fino a lire due milioni. Se il fatto Ë commesso
a fine di lucro, ovvero da tre o pi˜ persone in concorso tra loro, la pena Ë
della reclusione da due a sei anni e della multa da lire dieci milioni a lire
cinquanta milioni.
9.
Gli agenti marittimi raccomandataci ed i vettori aerei che omettano di riferire
all'autoritý di pubblica sicurezza della presenza, a bordo di navi o di
aeromobili, di stranieri in posizione irregolare, secondo le disposizioni di cui
al comma 1, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 200.000 a lire 500.000, determinata dal prefetto. Si applicano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale.
10.
E' comunque a carico del vettore il rimpatrio del cittadino straniero
extracomunitario presentatosi alla frontiera e respinto per mancanza dei
documenti prescritti".
L'articolo
4 Ë sostituito dal seguente:
Art.
4. - (Soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato). - 1.
Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell'articolo 3 che siano muniti di permesso di soggiorno,
secondo le disposizioni del presente decreto.
2.
li permesso di soggiorno per gli stranieri che entrano in Italia a scopo di
turismo ha la durata prevista dal visto, ovvero, se il visto non Ë prescritto,
ha durata non superiore a tre mesi dalla presentazione ai controlli di
frontiera.
3.
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, entro otto giorni dalla data
d'ingresso, al questore della provincia in cui gli stranieri si trovino ed Ë
rilasciato per i motivi indicati nel visto, ove questo sia prescritto. Il
questore rilascia allo straniero idonea ricevuta comprovante l'avvenuta
richiesta del permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno Ë rilasciato, se
sussistenti i requisiti di legge, entro otto giorni dalla presentazione della
richiesta.
4.
Il permesso di soggiorno ha durata di due anni, fatti salvi pi˜ brevi periodi
stabiliti dal presente decreto e dalle altre disposizioni vigenti o indicati nel
visto di ingresso. Anche per lavori di carattere stagionale e per visite a
familiari di primo grado il permesso di soggiorno puÚ avere durata inferiore a
due anni. Il permesso deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed
agenti di pubblica sicurezza.
5.
Il permesso di soggiorno puÚ essere validamente utilizzato anche per motivi
differenti da quelli per cui Ë stato inizialmente concesso, qualora sia stato
concesso per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o famiglia.
6.
Il permesso di soggiorno Ë prorogabile. Il rinnovo o la proroga successivi alla
prima volta hanno di norma durata doppia rispetto al periodo concesso.
Competente alla proroga o al rinnovo Ë il questore della provincia in cui lo
straniero risiede o abitualmente dimora. Il permesso di soggiorno per motivi di
studio non puÚ essere rinnovato per pi˜ di due anni oltre la durata legale del
corso di studi cui lo studente Ë iscritto.
7.
Per gli stranieri extracomunitari coniugati col cittadino italiano e residenti,
in stato di coniugio, da pi˜ di tre anni in Italia, la durata del permesso di
soggiorno Ë a tempo illimitato.
8.
Il rilascio del primo rinnovo del permesso di soggiorno conseguito ai sensi del
presente articolo Ë subordinato all'accertamento che lo straniero disponga di
un reddito minimo pari all'importo della pensione sociale. Tale reddito puÚ
provenire da lavoro dipendente anche a tempo parziale, da lavoro autonomo,
oppure da altra fonte legittima.
9.
Gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno devono dichiarare ogni
trasferimento della dimora abituale, entro quindici giorni dal trasferimento
stesso, all'autoritý di cui al comma 3, salvo che abbiano richiesto ed ottenuto
l'iscrizione anagrafica di cui all'articolo 6.
10.
Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivitý sportive e ricreative
a carattere temporaneo, gli stranieri che richiedano alle pubbliche
amministrazioni licenze, iscrizioni in appositi albi o registri, approvazioni ed
atti similari sono tenuti ad esibire, al momento della richiesta, il permesso di
soggiorno in corso di validitý. Si osservano le disposizioni che, per lo
svolgimento di determinate attivitý, richiedono il possesso di specifico visto
o permesso di soggiorno.
11.
Non puÚ soggiornare in Italia lo straniero il cui permesso di soggiorno sia
scaduto, revocato o annullato.
12.
Il permesso di soggiorno puÚ essere rifiutato se non sono soddisfatti le
condizioni ed i requisiti previsti dalla legge ed ove ostino motivate ragioni
attinenti alla sicurezza dello Stato e all'ordine pubblico o di carattere
sanitario. Il rifiuto del permesso di soggiorno o del suo rinnovo o la revoca
dello stesso sono adottati con provvedimento scritto e motivato.
13.
Per gli stranieri minori di anni diciotto, ospitati in istituti di istruzione,
il permesso di soggiorno puÚ essere richiesto alla questura competente da chi
presiede gli istituti, ovvero dai loro tutori.
14.
Per gli stranieri ricoverati in case o istituti di cura e di pena, ovvero
ospitati in comunitý civili o religiose, il permesso di soggiorno puÚ essere
richiesto alla questura competente da chi presiede le case, gli istituti o le
comunitý sopraindicati, per delega degli stranieri medesimi.
15.
I soggetti di cui ai commi 13 e 14 sono tenuti a comunicare entro otto giorni
alla questura competente per territorio i nomi degli stranieri che lasciano
l'istituto o la comunitý con l'indicazione, ove possibile, della localitý dove
sono diretti. Nel caso di stranieri ristretti in istituti di pena, la
comunicazione Ë fatta all'atto della scarcerazione.
16.
Degli adempimenti di cui al comma 13, nonchÈ di quelli di cui al comma 15
quando riguardino minori, viene data comunicazione al tribunale dei minori
competente per territorio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di
competenza".
L'articolo
5 Ë sostituito dal seguente:
Art.
5. - (Comunicazioni agli interessati e norme in materia di tutela
giurisdizionale). - 1. L'autoritý emanante i provvedimenti concernenti
l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri deve comunicare o
notificare all'interessato l'atto che lo riguarda unicamente all'indicazione
delle modalitý di impugnazione e ad una traduzione in lingua da lui conosciuta,
ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese e spagnola.
2.
Contro i provvedimenti di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato
Ë ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio
eletto dall'interessato.
3.
Contro i provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato e contro il
diniego e la revoca del permesso di soggiorno Ë ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dallo straniero.
4.
Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'articolo 7,
comma 5, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, qualora venga
proposta, e notificata entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento,
la domanda incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento di
espulsione adottato dal prefetto resta sospesa fino alla definitiva decisione
sulla domanda cautelare.
5.
I termini stabiliti all'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907,
n.
642, nonchÈ quelli stabiliti agli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, sono ridotti alla metý per i ricorsi previsti ai commi 2 e 3 del
presente articolo.
6.
Il provvedimento di espulsione del cittadino straniero extracomunitario giý
espulso e rientrato nel territorio dello Stato Ë immediatamente esecutivo anche
in presenza di domanda di sospensione".
Art.
6 - Iscrizione anagrafica
1.
Gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno hanno diritto all'iscrizione
anagrafica presso il comune di residenza secondo le norme in vigore per i
cittadini italiani.
2.
I sindaci annotano l'iscrizione o la variazione anagrafica sul permesso di
soggiorno e ne danno comunicazione, entro dieci giorni, alla questura della
provincia.
3.
La carta d'identitý, di validitý limitata al territorio nazionale e alla
durata del permesso di soggiorno, Ë rilasciata agli stranieri che hanno
ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui al comma I su apposito modello approvato
con decreto del Ministro dell'interno.
L'articolo
7 Ë sostituito dal seguente:
Art.
7. - (Espulsione dal territorio dello Stato). - 1. Fermo restando quanto
previsto dal codice penale, dalle norme in materia di stupefacenti,
dall'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a
tutela dell'ordine pubblico, e quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del
presente decreto, gli stranieri che abbiano riportato condanna con sentenza
passata in giudicato per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi I e
2, del codice di procedura penale sono espulsi dal territorio dello Stato.
2.
Sono altresÏ espulsi dal territorio nazionale gli stranieri che violino le
disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, oppure che si siano resi
responsabili, direttamente o per interposta persona, in Italia o all'estero, di
una violazione grave di norme valutarie, doganali o, in genere, di disposizioni
fiscali italiane o delle norme sulla tutela del patrimonio artistico, o in
materia di intermediazione di manodopera nonchÈ di sfruttamento della
prostituzione o del reato di violenza carnale e comunque dei delitti contro la
libertý sessuale.
3.
Lo stesso provvedimento puÚ applicarsi nei confronti degli stranieri che
appartengono ad una delle categorie di cui all'articolo I della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, recante norme in materia di misure di prevenzione, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, nonchÈ nei
confronti degli stranieri che si trovano in una delle condizioni di cui
all'articolo I della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro
la mafia, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n.
646.
4.
L'espulsione Ë disposta dal prefetto con decreto motivato e, ove lo straniero
risulti sottoposto a procedimento penale, previo nulla osta dell'autoritý
giudiziaria. Dell'adozione del decreto viene informato immediatamente il
Ministero dell'interno.
5.
Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, puÚ disporre per motivi di
ordine pubblico o di sicurezza dello Stato l'espulsione e l'accompagnamento alla
frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato,
previo nulla osta dell'autoritý giudiziaria ove lo straniero risulti sottoposto
a procedimento penale. Del decreto viene data preventiva notizia al Presidente
del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.
6.
Lo straniero espulso Ë rinviato allo Stato di appartenenza ovvero, quando ciÚ
non sia possibile, allo Stato di provenienza, salvo che, a sua richiesta e per
giustificati motivi, l'autoritý di pubblica sicurezza ritenga di accordagli una
diversa destinazione, qualora possano essere in pericolo la sua vita o la sua
libertý personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
7.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il questore esegue l'espulsione
mediante intimazione allo straniero ad abbandonare entro il termine di quindici
giorni il territorio dello Stato secondo le modalitý di viaggio prefissato o a
presentarsi in questura per l'accompagnamento alla frontiera entro lo stesso
termine.
8.
Copia del verbale di intimazione Ë consegnata allo straniero, che Ë tenuto ad
esibirla agli uffici di polizia di frontiera prima di lasciare il territorio
dello Stato e ad ogni richiesta dell'autoritý.
9.
Lo straniero che non osserva l'intimazione o che comunque si trattiene nel
territorio dello Stato oltre il termine prefissato Ë immediatamente
accompagnato alla frontiera.
10.
In ogni caso non Ë consentita l'espulsione nÈ il respingimento alla frontiera
dello straniero verso uno Stato ove possa essere oggetto di persecuzione per
motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere
rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
11.
Quando a seguito di provvedimento di espulsione Ë necessario procedere ad
accertamenti supplementari in ordine all'identitý ed alla nazionalitý dello
straniero da espellere, ovvero all'acquisizione di documenti o visti per il
medesimo e in ogni altro caso in cui non si puÚ procedere immediatamente
all'esecuzione dell'espulsione, il questore del luogo in cui lo straniero si
trova puÚ richiedere, senza altre formalitý, al tribunale l'applicazione, nei
confronti della persona da espellere, della sorveglianza speciale della pubblica
sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata localitý.
12.
Nei casi di particolare urgenza, il questore puÚ richiedere al presidente del
tribunale l'applicazione provvisoria della misura di cui al comma Il anche prima
dell'inizio del procedimento. In caso di violazione degli obblighi derivanti
dalle misure di sorveglianza speciale lo straniero Ë arrestato e punito con la
reclusione fino a due anni".
L'articolo
8 Ë soppresso.
L'articolo
9 Ë sostituito dal seguente:
Art.
9. - (Regolarizzazione dei cittadini extracomunitari giý presenti nel
territorio dello Stato). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti
in Italia alla data del 31 dicembre 1989 devono regolarizzare la loro posizione
relativa all'ingresso e soggiorno, richiedendo, anche nei modi di cui
all'articolo 4, comma 14, all'autoritý di pubblica sicurezza il permesso di
soggiorno di cui all'articolo 4 anche in assenza dei prescritti visti di
ingresso, salvo che siano stati condannati in Italia con sentenza passata in
giudicato per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi I e 2, del
codice di procedura penale o risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
2.
A tal fine, gli interessati sono tenuti a presentarsi agli appositi uffici delle
questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti,
muniti di passaporto o di altro documento equi-' pollente o, in mancanza, di
dichiarazione resa al comune di dimora abituale dall'interessato e della
contestuale attestazione dell'identitý personale dello straniero, resa da due
persone incensurate, aventi la cittadinanza italiana ovvero appartenenti allo
stesso Stato dell'interessato o, se apolide, allo Stato di ultima residenza
abituale dell'interessato e regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un
anno. La falsa dichiarazione o attestazione Ë punita a norma del primo e terzo
comma dell'articolo 495 del codice penale, ma la pena Ë aumentata fino ad un
terzo; alla condanna dello straniero per falsa dichiarazione o attestazione
consegue l'espulsione dal territorio dello Stato. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Copia della
dichiarazione e della attestazione di identitý Ë trasmessa al Ministero
dell'interno unicamente, qualora necessario, ad ulteriori elementi certi di
identificazione. Presso tale Ministero Ë istituito un casellario all'esclusivo
fine dell'accertamento di eventuali diverse identificazioni degli interessati.
3.
Nel caso in cui il soggiorno Ë richiesto per motivi di studio, il rilascio del
relativo permesso ed i rinnovi sono disciplinati dalle specifiche disposizioni
che regolano la materia e sono subordinati alla presentazione di apposita
certificazione da cui risulti che l'interessato sia stato iscritto all'universitý
o ad altro istituto di istruzione italiano in data precedente a quella di
entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui il soggiorno Ë
richiesto per motivi di lavoro, il rilascio del relativo permesso dý facoltý
di iscrizione nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani
a livello circoscrizionale, anche nelle more del rilascio del libretto di
lavoro, con facoltý di stipulare qualsiasi tipo di contratto di lavoro, ivi
compreso quello di formazione e lavoro, secondo le norme in vigore per i
lavoratori nazionali, escluso soltanto il pubblico impiego, salvo i casi di cui
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Nel caso in cui il
soggiorno Ë richiesto per l'esercizio di attivitý di lavoro autonomo, nonchÈ
delle libere professioni, si osservano le disposizioni vigenti in materia.
L'iscrizione nelle liste di collocamento puÚ essere richiesta anche dai
cittadini extracomunitari e dagli apolidi i quali, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, hanno ottenuto il permesso di soggiorno per motivi
diversi dallo svolgimento di lavoro subordinato. t comunque abolito per gli
studenti il limite delle cinquecento ore annuali previsto dal comma 3
dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.
4.
E' consentito l'utilizzo di cittadini stranieri per l'esercizio dei profili
professionali infermieristici nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; a
tal fine possono essere stipulati dalle unitý sanitarie locali e da enti e case
di cura private convenzionate contratti biennali rinnovabili di diritto privato.
Con decreto del Ministro della sanitý di concerto con il Ministro del tesoro e
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono fissati i contingenti
per regioni in misura proporzionale rispetto alle carenze di organico esistenti,
i criteri di valutazione dei titoli e di verifica delle professionalitý per
l'effettivo esercizio della professione ai fini dell'accesso ai contratti di cui
al presente comma nonchÈ le modalitý retributive e previdenziali.
5.
I cittadini extracomunitari e gli apolidi che procedono alla regolarizzazione di
cui al presente articolo non sono punibili per le contravvenzioni alle norme
vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri.
6.
I cittadini extracomunitari e gli apolidi regolarmente autorizzati a soggiornare
nel territorio nazionale hanno la facoltý di costituire societý cooperative,
ovvero esserne soci, in conformitý alle norme di cui agli articoli 2511 e
seguenti del codice civile e alle disposizioni vigenti in materia, anche se
cittadini di Paesi per i quali non sussiste la condizione di reciprocitý.
7.
Non Ë assoggettabile a sanzioni penali o amministrative chiunque abbia
contravvenuto alle disposizioni legislative o regolamentari in materia di
ospitalitý a cittadini stranieri qualora, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, adempia agli obblighi imposti dalle
disposizioni medesime.
8.
I datori di lavoro che denunciano rapporti di lavoro irregolari, progressi o in
atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono punibili per
le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, di
quelle stabilite dalla legge 30 dicembre 1986, n. 943, e successive modifiche ed
integrazioni, nonchÈ per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli
stranieri di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo
regolamento di esecuzione, compiute in relazione all'occupazione dei lavoratori
stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato. Gli stessi datori di lavoro, per quanto concerne i rapporti di lavoro
progressi o in atto fino alla data di entrata in vigore del presente decreto,
non sono altresÏ tenuti, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione, al
versamento dei contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale e
non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni contributive e per i
relativi adempimenti amministrativi. Dette disposizioni si applicano a coloro
che effettuano la denuncia entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
9.
Per i lavoratori assunti irregolarmente, i periodi relativi ai rapporti di
lavoro progressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto,
per i quali i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui al comma 8, non
assumono rilevanza ai fini previdenziali ed assistenziali, salvo che i datori di
lavoro medesimi provvedano al versamento dei relativi contributi e premi. Per i
periodi di lavoro progressi o in atto alla data di entrata in vigore del
presente decreto, il lavoratore, previa documentazione dell'esistenza del
rapporto di lavoro, ha facoltý di sostituirsi al datore di lavoro per il
versamento dei contributi relativi all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invaliditý, la vecchiaia e i superstiti.
10.
E' fatta salva comunque la facoltý dei lavoratori che abbiano adempiuto alle
procedure di regolarizzazione di richiedere il versamento dei relativi
contributi e premi ai datori di lavoro che non abbiano proceduto alla denuncia
dei rapporti di lavoro irregolari progressi o in atto ai sensi del comma 8.
11.
A carico dei datori di lavoro che, a far data dall'entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, si rendono. responsabili ai danni di
cittadini extracomunitari delle violazioni di cui all'articolo 27 della legge 29
aprile 1949, n. 264, sono triplicate le
relative
sanzioni.
12.
I cittadini extracomunitari e gli apolidi, che chiedono di regolarizzare la loro
posizione ai sensi del comma 1 e che non hanno diritto all'assistenza sanitaria
ad altro titolo, sono, a domanda, assicurati presso il Servizio sanitario
nazionale ed iscritti alla unitý sanitaria locale del comune di effettiva
dimora. Limitatamente all'anno 1990, i predetti cittadini sono esonerati dal
versamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33.
13.
Per i fini di cui al comma 12, il Fondo sanitario nazionale Ë incrementato per
l'anno 1990 di lire 22.880 milioni. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei
lavoratori immigrati".
14.
Il Ministro del tesoro Ë autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio".
L'articolo
10 Ë sostituito dal seguente:
Art.
10. - (Regolarizzazione del lavoro autonomo svolto dai cittadini extracomunitari
presenti nel territorio dello Stato. Norme sulle libere professioni). - 1. I
cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti in Italia alla data del 31
dicembre 1989 che procedono alla regolarizzazione della loro posizione relativa
all'ingresso e al soggiorno, qualora intendano iniziare un'attivitý lavorativa
nel settore dell'artigianato o del commercio debbono iscriversi nell'albo di cui
alla legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro di cui alla legge I I giugno
1971, n. 426, e sono autorizzati all'esercizio delle attivitý commerciali
prescindendo dalla sussistenza delle condizioni di reciprocitý.
2.
Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui alla legge I I giugno 1971,
n.
426, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le regioni organizzano appositi corsi professionali, avvalendosi delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o di altri enti
pubblici e di enti che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 della legge 21
dicembre 1978, n. 845 (legge-quadro in materia di formazione professionale), per
la qualificazione all'esercizio delle attivitý commerciali riservati ai
cittadini extracomunitari di cui al comma 1 e della durata di almeno centoventi
ore. Entro centoventi giorni dalla data predetta, le camere di commercio debbono
indire sessioni speciali per gli esami di cui agli articoli 5 e 6 della legge 11
giugno 1971, n. 426, riservate ai cittadini extracomunitari suddetti. I criteri
e le modalitý di svolgimento degli esami in tali sessioni sono stabiliti con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3.
Per l'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, si
prescinde per i cittadini extracomunitari di cui al comma 1 dall'adempimento
degli obblighi scolastici. I programmi dei corsi e degli esami di cui al comma 2
debbono comunque assicurare la conoscenza della lingua italiana ed un grado di
cultura generale equiparabile a quello derivante dal possesso della licenza
elementare.
4.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
pubblica istruzione, Ë disciplinato, in conformitý con la normativa
comunitaria, il riconoscimento dei titoli di studio e professionali, nonchÈ
delle qualifiche di mestiere acquisite nei paesi di origine, e sono istituiti
altresÏ gli eventuali corsi di adeguamento e di integrazione da svolgere presso
istituti scolastici o universitari italiani.
5.
I cittadini extracomunitari e gli apolidi che alla data di entrata in vigore del
presente decreto svolgono attivitý economiche in violazione delle norme
concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle stesse e l'iscrizione in
registri, albi e ruoli, sempre che entro un anno dalla data suddetta
regolarizzino la loro posizione, non sono punibili per le violazioni effettuate
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che si tratti di
attivitý concernenti armi, munizioni ed esplosivi.
6.
In deroga a quanto disposto dal primo e dal quarto comma dell'articolo I della
legge 19 maggio 1976, n. 398, i titolari di autorizzazioni amministrative per il
commercio ambulante possono assumere in qualitý di lavoratori dipendenti fino a
cinque cittadini extracomunitari ed apolidi presenti in Italia dalla data del 31
dicembre 1989 che abbiano regolarizzato la loro posizione relativa all'ingresso
e al soggiorno.
7.
Salvo quanto previsto al comma 5, i cittadini extracomunitari, in possesso di
laurea o di diploma, conseguiti in Italia, oppure che abbiano il riconoscimento
legale di analogo titolo, conseguito all'estero, possono sostenere gli esami di
abilitazione professionale e chiedere l'iscrizione agli albi professionali, in
deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana
per l'esercizio delle relative professioni".
L'articolo
il Ë sostituito dal seguente:
Art.
11. - -(Pubblicitý - Relazione al Parlamento - Contributi alle regioni). - 1.
La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del
Ministero dell'interno e delle regioni, nonchÈ i patronati e le istituzioni o
fondazioni con finalitý sociale, provvedono, anche avvalendosi di forme di
collaborazione con associazioni di immigrati e rifugiati e le organizzazioni di
volontariato, a dare la massima pubblicitý alle disposizioni di cui al presente
decreto al fine di promuovere la regolarizzazione della posizione dei lavoratori
extracomunitari presenti nel territorio. Per la regolarizzazione delle posizioni
pregresse gli interessati possono avvalersi dell'opera degli enti di patronato
di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947,
n.
804, e successive modificazioni ed integrazioni.
2.
Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una
relazione sull'attuazione del presente decreto, specificando il numero
complessivo degli stranieri extracomunitari residenti a vario titolo, che
abbiano ottenuto il permesso di soggiorno, che siano stati espulsi, che siano
stati avviati al lavoro o che frequentino scuole o universitý.
3.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla
erogazione di contributi alle regioni che predispongono, in collaborazione con i
comuni di maggiore insediamento, programmi per la realizzazione di centri di
prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati, gli esuli ed i loro
familiari.
4.
Per le finalitý di cui al comma 3 Ë autorizzata la spesa di lire 30 miliardi
per ciascuno degli esercizi finanziari 1990, 1991 e 1992. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati".
5.
I contributi di cui al comma 3 sono revocati con le stesse modalitý qualora gli
enti interessati non provvedano entro i successivi diciotto mesi alla
realizzazione dei programmi finanziati.
6.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto si provvede, con decreto del Ministro del tesoro di
concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali,
sentito il Ministro per gli affari sociali, alla emanazione delle necessarie
norme regolamentari".
L'articolo
12 Ë sostituito dal seguente:
Art.
12. - (Assunzione di duecento assistenti sociali ed altri provvedimenti
concernenti la pubblica amministrazione). - 1. Per far fronte alle urgenti e
indilazionabili esigenze derivanti dai nuovi compiti di cui al presente decreto
e allo scopo di assicurare la migliore funzionalitý ed efficienza dei servizi
per i lavoratori immigrati, extracomunitari ed apolidi e per le loro famiglie,
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Ë autorizzato a bandire tre
concorsi pubblici per l'assunzione, nella settima qualifica funzionale,
rispettivamente, di duecento assistenti sociali, di ottanta laureati in
sociologia e di venti laureati in psicologia da destinare presso gli uffici del
lavoro e della massima occupazione, ivi compresi quelli delle regioni a statuto
speciale.
2.
I concorsi sono effettuati per titoli e colloquio su materie attinenti alle
mansioni da svolgere. Alla individuazione dei titoli da valutare e delle materie
oggetto del colloquio si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Le
procedure concorsuali devono concludersi entro novanta giorni dalla data di
insediamento della commissione esaminatrice.
3.
Al fine di poter assumere con immediatezza il personale di cui al comma 1, anche
in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989,
n. 413, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei
dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonchÈ in materia
di pubblico impiego, le dotazioni organiche delle qualifiche funzionari e dei
profili professionali del personale del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno
1987, sono rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro del tesoro, compensando, senza oneri finanziari
aggiuntivi, l'aumento dei trecento posti di cui al comma I con la riduzione di
posti relativi a profili professionali anche in qualifica funzionale diversa
dalla settima.
4.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri della sanitý, per gli affari
sociali e del lavoro e della previdenza sociale, sono istituite presso i valichi
di frontiera ferroviari, portuali ed aeroportuali strutture di accoglienza con
il compito di fornire la necessaria informazione e, se necessario, la prima
assistenza agli stranieri che fanno ingresso sul territorio italiano. Tali
uffici si avvolgono di almeno due assistenti sociali e di altro personale
distaccato dalle amministrazioni interessate, nonchÈ di operatori volontari.
5.
Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 4 si provvede,
entro il limite di 5 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari
1990, 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori
immigrati".
6.
Fatte salve le ulteriori esigenze della Polizia di Stato, dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza derivanti dai servizi di
controllo del territorio e di prevenzione e repressione dei reati, ai fini
dell'attuazione del presente decreto l'organico della Polizia di Stato Ë
aumentato di 700 unitý nel ruolo degli agenti e assistenti, di 260 unitý nel
ruolo dei sovrintendenti, di 30 unitý nel ruolo dei commissari e di 10 unitý
nel ruolo dei dirigenti, da destinare agli uffici di polizia di frontiera e
uffici stranieri.
7.
All'assunzione di 700 allievi agenti si provvede con la procedura di cui
all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della legge 19 aprile 1985, n. 150.
8.
Per la copertura dei posti risultanti dall'ampliamento degli organici di cui al
comma 6, le assunzioni avverranno in ragione di 300 unitý per il 1990 e di 350
unitý per ciascuno degli anni 1991 e 1992. 9. Per il completamente e il
potenziamento dei sistemi e delle procedure di collegamento degli uffici di
polizia di frontiera con il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della
legge 10 aprile 1981, n. 121, per le esigenze connesse all'attuazione del
presente decreto il Ministro dell'interno attua un piano di interventi
straordinari per il biennio 1990-1991 per il quale Ë autorizzata la spesa di
lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
10.
All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, valutato in lire
14.000 milioni per l'anno 1990, in lire 24.000 milioni per l'anno 1991 ed in
lire 29.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore
dei lavoratori immigrati".
11.
li Ministro del tesoro Ë autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio".
L'articolo
13 Ë sostituito dal seguente:
Art.
13 - (Disposizioni di coordinamento e abrogazioni. Entrata in vigore). - 1. Le
disposizioni del presente decreto si applicano anche ai cittadini dei paesi
comunitari e agli apolidi, in quanto pi˜ favorevoli, nonchÈ ai cittadini o ex
cittadini italiani o ai cittadini stranieri di origine italiana che rientrino
nel territorio nazionale.
2.
Gli articoli 142, 143, 145, 150 e 152 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonchÈ gli
articoli 262, 263, 264 e 267 del regolamento di esecuzione del citato testo
unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonchÈ il comma 2
dell'articolo 14 del regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,
sono abrogati.
3.
I riferimenti a istituti giý disciplinati dal titolo V del citato testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza o a disposizioni abrogate a norma del comma 2
contenuti in altre disposizioni di legge o di regolamento si intendono fatti
agli istituti ed alle disposizioni del presente decreto.
4.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarý
presentato alle Camere per la conversione in legge.