PERMESSI DI SOGGIORNO

(con riferimento alla Legge 39/1990)

Art.1,co.5

Osservazioni:

- L'impossibilita' di lavorare regolarmente determina, nel richiedente asilo, un'abitudine all'assistenzialismo o, peggio, lo espone allo sfruttamento da parte di datori di lavoro in nero e al rischio di coinvolgimento in attivita' criminali.

Non esistono controindicazioni riguardo alla concessione di una autorizzazione temporanea al lavoro.

Emendamento proposto:

- Al comma 5 sono aggiunte le parole:

"Detto permesso puo' essere utilizzato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e studio."

Art.4

Osservazioni:

- L'articolo prevede, evidentemente, che cittadini stranieri entrati in Italia per motivi diversi da quelli di lavoro, siano autorizzati a svolgere attivita' lavorativa, qualora se ne presenti l'occasione. Viene, cioe', lasciato al mercato del lavoro il compito di determinare, di fatto, l'ammontare dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro. Nello stesso spirito, all'articolo 2, comma 4, vengono annoverate, tra gli elementi di cui tener conto nella determinazione dei flussi annuali, le esigenze dell'economia nazionale e le richieste di permesso di soggiorno per lavoro avanzate da titolari di permesso di soggiorno per altri motivi.

Attualmente, la grande maggioranza degli stranieri irregolarmente presenti in Italia, deve la propria condizione di irregolarita' all'aver prolungato la permanenza oltre i limiti di scadenza di un permesso di soggiorno per turismo.

L'inserimento nel mondo del lavoro di questa moltitudine di irregolari e', peraltro, pressocche' completo, come testimoniato dal numero relativamente esiguo di stranieri in condizione di totale indigenza.

L'aspetto realmente deleterio di questa situazione e' costituito pertanto dal prosperare del lavoro nero, con le condizioni di sfruttamento e di evasione contributiva e fiscale che lo accompagnano.

Per disattivare questo meccanismo e' necessario consentire la trasformazione del permesso per turismo in permesso per lavoro, non appena si presenti l'opportunita' di un lavoro regolare. Inoltre, nello spirito della Circolare del Ministero dell'Interno 64/1991 del 2/12/1991, allo scopo di combattere il fenomeno del lavoro nero si deve prevedere la possibilita' di autocertificazione, da parte del cittadino straniero, di rapporti di lavoro in nero.

Emendamenti proposti:

- Dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma:

"5-bis. Il titolare di un permesso di soggiorno concesso per motivi diversi da quelli di cui al comma precedente ha diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, qualora produca documentazione attestante la disponibilita' nel territorio nazionale di un'occupazione regolarmente retribuita, ovvero autocertificazione relativa allo svolgimento di attivita' di lavoro irregolari. Tale permesso di soggiorno per motivi di lavoro ha durata di due anni e puo' essere rinnovato o prorogato ai sensi del comma 6 del presente articolo. In caso di autocertificazione, il permesso di soggiorno viene concesso contestualmente alla presentazione della stessa."

- Il comma 2 e' sostituito da

"2. Il permesso di soggiorno per gli stranieri che entrano in Italia a scopo di turismo ha durata di tre mesi."

Art.7

Osservazioni:

- Le procedure di esame del ricorso contro il provvedimento di espulsione e i procedimenti penali richiedono tempi irragionevolmente lunghi perche' lo straniero possa provvedere al proprio sostentamento senza far ricorso a forme di assistenzialismo, di lavoro nero o, molto peggio, di attivita' criminale.

E' necessaria la concessione di un permesso di soggiorno utilizzabile per motivi di lavoro fino alla definizione del procedimento.

- L'articolo 4 della Legge 943/1986 sancisce il diritto al ricongiungimento familiare. Di fatto, gli ostacoli interposti dalla burocrazia, non di rado mirati a rinforzare meccanismi di concussione, portano ad una intollerabile dilatazione dei tempi. Si verifica spesso, cosi', il caso di ricongiungimenti avvenuti al di fuori delle procedure regolari.

E' necessario sanare, sul piano formale, queste situazioni, senza che il nucleo familiare abbia a patirne inutili aggravi.

- E', inoltre, priva di senso la restrizione circa l'autorizzazione al lavoro per i familiari ricongiunti, contenuta nell'articolo 4, comma 2 della Legge 943/1986.

Emendamenti proposti:

- Dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente comma:

"12-bis. E' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di tutela di diritti giudiziali allo straniero, privo di permesso di soggiorno ad altro titolo, che si trovi sottoposto a procedimento penale, o nei cui confronti sia sospesa l'esecuzione del decreto di espulsione. Il permesso, valido fino alla pronuncia della sentenza definitiva da parte della magistratura compentente, ovvero della sentenza di merito del Tribunale amministrativo regionale, puo' essere utilizzato per motivi di lavoro subordinato e di lavoro autonomo."

- Al comma 10 sono aggiunte le parole

"Non e' consentita l'espulsione per violazione delle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno dello straniero che abbia diritto al ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 30 Dicembre 1986, n.943."

Inoltre, l'articolo 4 della Legge 943/1986 e' cosi' emendato:

- Al comma 1, le parole

"i quali sono ammessi nel territorio nazionale"

sono sostituite dalle parole

"i quali sono ammessi o, se gia' vi si trovano, possono trattenersi nel territorio nazionale"

- Al comma 2, le parole

"dopo un anno di soggiorno regolare nello Stato"

sono soppresse.

LAVORO STAGIONALE

(con riferimento alla bozza di disegno di legge elaborata dai Ministeri dell'immigrazione, del lavoro e degli affari esteri e presentata all'incontro del 26/5/'92 presso il CNEL)

Art.1

Osservazioni:

- E' necessario salvare la possibilita' che il decreto annuale sui flussi apra un canale di regolarizzazione per gli irregolari attualmente presenti in Italia, eventualmente indirizzando la mano d'opera al lavoro stagionale.

Non sembra vantaggiosa la limitazione, per l'accesso al lavoro stagionale, ad accordi bilaterali fra governi, ferma restando la possibilita' di individuare, di anno in anno, aree prioritarie per sopravvenute condizioni ambientali particolarmente sfavorevoli.

E', piuttosto, da privilegiare la motivazione individuale, come pure la volonta' di integrazione del lavoratore: la formazione di graduatorie che tengano conto della data di presentazione della richiesta di ingresso e che diano precedenza a chi e' reduce da precedenti esperienze di lavoro stagionale in Italia sembra lo strumento piu' adeguato per dare risposta a queste esigenze.

Una rinnovabilita' "condizionata" del permesso stagionale costituisce inoltre un valido incentivo per far emergere le situazioni di lavoro nero, senza nocumento per il lavoratore.

Emendamento proposto:

- L'articolo 1 e' cosi' modificato:

"Art.1.

1. Nella programmazione annuale dei flussi, di cui all'articolo 2, comma 3 della Legge 39/1990, vengono indicate anche le possibilita' di ingresso per lavoratori stagionali extracomunitari, in relazione alle accertate disponibilita' raccolte tramite i compententi uffici provinciali del lavoro, ed alle richieste del permesso di soggiorno per i motivi di cui all'articolo 2 avanzate da cittadini extracomunitari gia' presenti sul territorio nazionale. Per accedere a tali possibilita' i cittadini extracomunitari presentano apposita richiesta presso le sedi diplomatiche o consolari italiane nei paesi di origine.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite la Commissione centrale per l'impiego e la Consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, fissa con propri decreti, di intesa con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, le direttive per la formazione di una graduatoria, da utilizzare per l'accoglimento delle richieste fino a completamento del contingente.

La graduatoria e' stilata

a) tenendo conto dei criteri eventualmente stabiliti dal decreto sulla programmazione annuale dei flussi;

b) accordando la precedenza ai cittadini extracomunitari che siano stati gia' in possesso di un permesso di soggiorno in Italia per motivi di lavoro stagionale, ottemperando agli obblighi di cui all'art. 2, e che abbiano inoltre presentato istanza di reingresso presso l'Ufficio provinciale del lavoro durante il precedente soggiorno;

c) prendendo in considerazione la data di presentazione della richiesta di cui al comma 1."

 

Art.2

Osservazioni:

- E' necessario che il permesso per lavoro stagionale si configuri in modo chiaramente distinto da quello per lavoro subordinato a carattere continuativo, e che sia, d'altra parte, concesso per un tempo sufficientemente lungo, in modo da risultare economicamente vantaggioso.

E' necessario, inoltre, che le condizioni poste per la vigenza di un diritto di precedenza siano tali da scoraggiare la permanenza irregolare in Italia a permesso scaduto e da colpire efficacemente il fenomeno del lavoro nero.

Il ricorso all'autocertificazione, positivamente sperimentato nell'operazione di rinnovo dei permessi di soggiorno del '92, consente al Ministero del lavoro di acquisire i dati necessari, senza porre il lavoratore in conflitto diretto con il datore di lavoro.

- Il prevedere la possibilita' per il lavoratore stagionale "assiduo" di ottenere un permesso per lavoro continuativo, in presenza di un'offerta regolare, tiene conto dell'esigenza di non disperdere il patrimonio di rapporti interculturali formatosi negli anni, come pure della giusta aspirazione del lavoratore all'inserimento stabile nel paese al cui sviluppo economico ha contribuito.

Emendamento proposto:

- L'articolo 2 e' cosi' modificato:

"Art.2.

1. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale viene concesso per un periodo di sei mesi, al termine del quale il lavoratore extracomunitario e' tenuto a lasciare il territorio dello Stato, dopo aver comunicato all'Ufficio provinciale del lavoro, mediante autocertificazione, le informazioni relavite all'attivita' lavorativa svolta, specificando, per ciascun rapporto di lavoro, la durata, il reddito maturato e gli elementi necessari all'identificazione del datore di lavoro. Di questi obblighi e del diritto di presentare la domanda di reingresso di cui all'articolo 1, viene data comunicazione scritta al lavoratore extracomunitario in lingua a lui comprensibile, da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, all'atto del rilascio del permesso di soggiorno.

2. Il lavoratore extracomunitario che in tre anni consecutivi ottenga un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale ha diritto ad ottenere un permesso per motivi di lavoro subordinato, qualora dimostri la disponibilita' nel territorio nazionale di un'occupazione regolarmente retribuita."

Art.3

Osservazioni:

- Non sembra opportuno che lo Stato si sobbarchi oneri relativi al viaggio di ritorno. Questo costituirebbe per la categoria dei lavoratori stagionali un'eccessiva protezione, capace di falsare le ragioni di esistenza della categoria stessa.

Emendamento proposto:

- L'articolo 3 e' soppresso.

 

Art.4

Osservazioni:

- L'articolo in questione introduce una deroga alle norme legislative in materia previdenziale per quanto riguarda la contribuzione da versare, a favore del lavoratore extracomunitario stagionale, all'Assicurazione Generale Obbligatoria. Si stabilisce, infatti, che la contribuzione obbligatoria versata dal datore di lavoro venga, per la parte relativa all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, trasferita all'ente previdenziale dello stato di provenienza del lavoratore o a questi rimborsata in assenza di detto ente.

Si crea, in tal modo, una disparita' di trattamento tra lavoratori stagionali italiani ed extracomunitari, giacche' questi ultimi non maturano alcun diritto a prestazioni pensionistiche italiane, ne' in regime autonomo (vale a dire, con tutti i requisiti stabiliti dalla legislazione italiana per ottenere le prestazioni), ne' in regime internazionale (cioe' con i requisiti stabiliti dagli accordi bilaterali di sicurezza sociale). Il meccanismo di trasferimento o rimborso, d'altra parte, non garantisce che il lavoratore possa accedere ad adeguate prestazioni pensionistiche nella propria patria, dal momento che in molti dei paesi in via di sviluppo il sistema assicurativo risulta essere estremamente carente.

Una simile esclusione dei lavoratori extracomunitari stagionali dal sistema previdenziale, oltre a contraddire i principi costitutivi del nostro sistema legislativo in materia, contrasta con i contenuti della Convenzione dell'Oil n.143 del giugno 1975, ratificata con la Legge 158/1981, e con quanto previsto agli articoli 27 e 59 della Convenzione ONU del Dicembre 1990 (sottoscritta, anche se non ancora ratificata dall'Italia).

E' necessario, allora, prevedere che eventuali trasferimenti di contribuzioni presso gli enti previdenziali esteri possano avvenire solo al verificarsi degli eventi pensionabili e su esplicita richiesta del lavoratore interessato.

Emendamento proposto:

- L'articolo 4 e' cosi' modificato:

"Art.4.

1. I contributi versati per il lavoratore extracomunitario stagionale all'assicurazione obbligatoria, limitatamente a quelli relativi all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, possono essere trasferiti all'istituto o ente assicuratore del paese di provenienza, su richiesta del lavoratore, all'atto del verificarsi di eventi pensionabili."

Art.5

Osservazioni:

- L'articolo in questione mira a disincentivare ogni forma di degradazione a condizioni di clandestinita'.

Con riferimento a quanto proposto in relazione all'articolo 2 e' necessario rinforzare l'efficacia del provvedimento, estendendo la sanzione di diniego del permesso di soggiorno per lavoro stagionale o permanente ai lavoratori che non abbiano ottemperato alle disposizioni in materia di soggiorno per lavoro stagionale.

Emendamento proposto:

- Le parole

"espulso ai sensi dell'articolo 7"

sono sostituite dalle parole

"che sia stato espulso ai sensi dell'articolo 7, o a carico del quale risultino violazioni delle disposizioni in materia di soggiorno per lavoro stagionale".

Inoltre, allo scopo di consentire il rilevamento di tali violazioni, l'articolo 2, comma 2, della Legge 39/1990 e' cosi' emendato:

- Le parole

"di ingresso"

sono sostituite dalle parole

"di ingresso e di uscita".

- Le parole

"che entrino a qualsiasi titolo"

sono sostituite dalle parole

"che entrino a qualsiasi titolo o che lascino il territorio dello Stato".

- Le parole

"cittadini extracomunitari in ingresso"

sono sostituite dalle parole

"cittadini extracomunitari in ingresso o in uscita".

 

SANITA'

(con riferimento al Disegno di Legge 5353/1990)

Art.5, co.1

Osservazioni:

- Il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia ha diritto all'iscrizione anagrafica (Legge 39/1990, art.6). Questa e' pero' difficilmente ottenibile nei fatti, stante l'impossibilita' per molti lavoratori immigrati di dimostrare l'avvenuto stabilimento del domicilio nel comune di elezione.

E' opportuno prevedere che l'equiparazione ai cittadini italiani sia prevista per tutti gli stranieri regolarmente e stabilmente soggiornanti. In questo senso andrebbero esclusi i titolari di un permesso per turismo (con l'eccezione di coloro, tra questi, che ottengono la residenza ai sensi della circolare 13/1991 del Ministero dell'interno).

Emendamento proposto:

- Le parole

"residenti in Italia ed in regola con le norme che disciplinano il soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale"

sono sostituite dalle parole

"residenti in Italia o in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato".

Art.5, co.2.

Osservazioni:

- E' pressocche' impossibile fare previsioni sul reddito di un cittadino extracomunitario. Inoltre, il versamento anticipato puo' costituire un aggravio insostenibile per chi proviene da paesi in via di sviluppo.

Emendamento proposto:

- Il comma 2 e' cosi' modificato:

"2. I cittadini stranieri di cui al comma 1 sono tenuti a versare il contributo dovuto entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui il contributo si riferisce e, comunque, prima di lasciare definitivamente il territorio nazionale. Per il primo anno di iscrizione e' dovuto un contributo per ogni mese, o frazione di mese, di iscrizione pari a un dodicesimo del contributo per l'intero anno."

Art. 7, co.2

Osservazioni:

- Risultano ingiustamente penalizzati gli studenti privi di borsa di studio. Almeno quelli meritevoli dovrebbero essere esonerati.

Emendamento proposto:

- Al termine del comma 2 vengono aggiunte le parole:

"sono altresi' esonerati gli studenti che posseggano i requisiti di merito definiti dal regolamento previsto dall'art. 31."

Art. 9, co.2

Osservazioni:

- L'articolo sembra prevedere, a carico dello straniero indigente, il pagamento delle rette ospedaliere (diaria da L.185.000 a L.265.000) e delle tariffe previste per le altre prestazioni. Richiede inoltre il riconoscimento preventivo dello stato di indigenza.

La prima circostanza rende il provvedimento non realistico, la seconda allontana di fatto dal servizio sanitario i soggetti piu' deboli; vale a dire, coloro che sono entrati in Italia con un permesso per turismo ma che, in realta', cercano inserimento lavorativo. Il discriminarli negativamente rispetto agli stranieri irregolari (art.12) incentiva la clandestinita'.

Emendamenti proposti:

- Le parole

"sono assicurate"

sono sostituite dalle parole

"sono assicurate gratuitamente".

- Al termine del comma 2 sono aggiunte le parole

"La certificazione attestante lo stato di indigenza puo' essere rilasciata d'ufficio, anche successivamente all'erogazione delle prestazioni, su richiesta della USL."

Art.12, co.1

Osservazioni:

- La semplificazione burocratica relativa agli stranieri non regolari va estesa alle cure urgenti anche non ospedaliere ed alle prestazioni di prevenzione.

- La comunicazione alle autorita' di Pubblica Sicurezza non deve disincentivare l'accostamento alle strutture sanitarie.

Emendamenti proposti:

- Le parole

"in caso di cure ospedaliere urgenti'

sono sostituite dalla parole

"in caso di cure urgenti e delle prestazioni di cui all'articolo 9, comma 3".

- Le parole

"sara' comunicata"

sono sostituite dalle parole

"sara' comunicata, a prestazione erogata,".

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE

(con riferimento al Disegno di Legge 5353/1990)

Osservazioni:

- E' importante tenere in considerazione, nella programmazione degli interventi mirati alla formazione professionale, la possibilita' di un reinserimento lavorativo qualificato dell'immigrato extracomunitario nel paese di provenienza.

- Fatta salva la necessita' di corsi propedeutici o di sostegno per l'apprendimento della lingua italiana, si deve evitare, per quanto possibile, che la formazione professionale per italiani ed extracomunitari avvenga su binari differenziati. Questo da' luogo, nei fatti, ad una discriminazione tra le due categorie all'atto dell'inserimento nel mercato del lavoro.

- Uno dei principali impedimenti rispetto ad una efficace fruizione dei corsi di formazione per i lavoratori extracomunitari e' dato dalla difficile conciliabilita' tra assiduita' ai corsi e acquisizione di autosufficienza economica. E' necessario prevedere adeguate forme di sostegno, condizionandole alla effettiva frequenza alle attivita' di formazione.

Art.21

Emendamenti proposti:

- Nel comma 1, le parole

"l'integrazione"

sono sostituite dalle parole

"l'integrazione o il reinserimento lavorativo nei paesi di provenienza"

- Al termine del comma 1 sono aggiunte le parole

"f) garantire la parita' nella qualificazione della formazione professionale tra cittadini italiani e cittadini stranieri extracomunitari."

Art.22

Emendamenti proposti:

- Nel comma 1, le parole

"mercati locali del lavoro"

sono sostituite dalle parole

"mercati del lavoro locali o dei paesi in via di sviluppo"

- E' aggiunto il seguente comma:

" 4. Gli enti di cui al comma 1 prevedono forme di sussidio economico per gli immigrati extracomunitari che prendono parte alle attivita' di formazione. L'erogazione di detti sussidi e' subordinata alla frequenza ai corsi di formazione."

 

 

LIBERE PROFESSIONI

(con riferimento al Disegno di Legge 5353/1990)

Art.24

Osservazioni:

- Il requisito di esistenza di una condizione di reciprocita' costituisce un'inutile limitazione dell'efficacia della disposizione.

- La restrizione ai cittadini extracomunitari presenti sul territorio italiano alla data del 31 dicembre 1989 esclude, senza alcuna valida ragione, tutti coloro che hanno fatto ingresso regolarmente in Italia dopo la sanatoria, ivi compresi i rifugiati e i cittadini entrati per ricongiungimento familiare.

Emendamenti proposti:

- Le parole

"A condizione di reciprocita'"

sono soppresse.

- Le parole

"presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989"

sono sostituite dalle parole

"regolarmente soggiornanti in Italia".

 

 

STUDENTI UNIVERSITARI

(con riferimento al Disegno di Legge 5353/1990)

 

Art.26

Osservazioni:

- Molti paesi in via di sviluppo adottano, per le limitate possibilita' di accoglienza nelle loro universita', criteri di ammissione molto restrittivi. Il vincolo imposto dal comma 1 puo' essere rilassato, dal momento che, in base al comma 3, e' lasciato comunque alle universita' italiane il compito di accertare il possesso, da parte del candidato, del bagaglio culturale necessario per il corso di studi prescelto.

- E' opportuno prevedere esplicitamente che la domanda di ammissione possa essere presentata direttamente presso la sede universitaria da coloro che soggiornano regolarmente in Italia. Molti studenti, infatti, vengono nel nostro paese per procurarsi, lavorando, i mezzi di sostentamento minimi richiesti per la concessione del permesso di soggiorno. E' del tutto privo di utilita' che, in queste condizioni, lo studente sia costretto a tornare nel proprio paese e a passare per il tramite delle sedi diplomatiche.

Emendamenti proposti:

- Al comma 2, le parole

"In mancanza del titolo di studio di cui al comma 1, le facolta' valutano i requisiti scolastici"

sono sostituite dalle parole

"In mancanza dei requisiti di cui al comma 1, le facolta' valutano i curricoli scolastici"

- Al comma 4, le parole

"Le modalita' e i termini di presentazione delle domande di immatricolazione e della relativa documentazione sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 31"

sono sostituite dalle parole

"Le domande di immatricolazione e la relativa documentazione possono essere presentate presso le sedi diplomatiche o consolari italiane ovvero, per coloro che soggiornano regolarmente in Italia, presso le sedi universitarie. Le modalita' e i termini di presentazione di detta documentazione sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 31"

Art.27

Osservazioni:

- I soli corsi di lingua organizzati nei paesi di provenienza rischiano di essere insufficienti, non uniformi e privi di un sufficiente contenuto di informazioni a riguardo del sistema universitario nazionale. E' importante che si sopperisca a queste carenze con corsi organizzati presso le universita' italiane, prevedendo l'obbligo di frequenza per gli studenti che, all'atto dell'ammissione, palesino livelli di conoscenza della lingua italiana inadeguati.

Emendamento proposto:

- Al termine del comma 1 sono aggiunte le parole

"Analoghi corsi, finalizzati anche all'orientamento nel sistema universitario nazionale, della durata di sei mesi, debbono essere organizzati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica presso le sedi universitarie. Sulla base dei risultati conseguiti nelle prove di accertamento della conoscenza della lingua italiana, l'immatricolazione dello studente straniero extracomunitario puo' essere subordinata alla frequenza di detti corsi."

Art.29

Osservazioni:

- E' importante che alle borse di studio, come pure all'esonero dalle tasse, abbiano possibilita' di accesso anche gli studenti meritevoli entrati in Italia senza borsa. Condizionare l'assegnazione alla proposizione da parte delle rappresentanze diplomatiche e, quel che e' peggio, all'approvazione da parte delle autorita' locali puo' favorire i candidati politicamente omogenei al governo del paese di provenienza rispetto ad eventuali oppositori e, a piu' forte ragione, rispetto ai rifugiati politici.

- La formulazione attuale dell'articolo sembra escludere, inoltre, la possibilita' di assegnazione di borse di studio in anni successivi a quello di immatricolazione, essendo prevista solo la possibilita' di rinnovo di borse precedentemente assegnate. Tenendo conto dei vincoli imposti, a riguardo delle condizioni economiche, per il rinnovo del permesso di soggiorno, appare indispensabile rimuovere questa limitazione, allo scopo di tutelare gli studenti meritevoli.

Emendamenti proposti:

- Al comma 2, le parole

"anche tenendo conto degli accordi e intese internazionali"

sono sostituite dalle parole

"anche tenendo conto degli accordi e intese internazionali e della possibilita' di accesso all'assegnazione di dette borse per studenti che gia' si trovino sul territorio dello Stato".

- Al comma 3, le parole

"possono essere confermate negli anni successivi"

sono sostituite dalle parole

"possono essere assegnate o confermate anche negli anni successivi a quello di immatricolazione"

- Al termine del comma 6 sono aggiunte le parole

"Detto esonero e' concesso anche agli studenti stranieri extracomunitari che abbiano acquisito i requisiti di merito stabiliti dal regolamento previsto dall'articolo 31".

Art.31

Osservazioni:

- Molte delle considerazioni di principio enunciate in precedenza devono trovare riscontro nel regolamento di attuazione. E' importante che nella fase di elaborazione di questo vengano tenuti nella dovuta considerazione i suggerimenti forniti dalle associazioni che piu' attivamente operano a sostegno degli studenti extracomunitari.

Emendamento proposto:

- Le parole

"Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disposte le necessarie norme di attuazione"

sono sostituite dalle parole

"Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni che operano nel campo dell'assistenza agli studenti stranieri extracomunitari, sono disposte le necessarie norme di attuazione"

ESPULSIONI

(con riferimento al Decreto Legge 323/1992)

Art.2

Osservazioni:

- Modifica l'art.5,co.4 della L.39/90 (sospensione del provvedimento di espulsione)

- Sono esclusi i casi di espulsione 'urgente' contemplati dall'art.7,co.5 (ordine pubblico e sicurezza nazionale), 5-bis e 5-ter (reati gravissimi) e 5-quater (ingresso clandestino) della L.39/90 modificata.

- Essendo esclusi i casi relativi a motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale, la modifica introdotta e, in misura minore, il testo precedente dell'art.5,co.4 della L.39/90 contrastano, per gli stranieri legalmente presenti sul territorio italiano, con

a) l'art.13 del "Patto internazionale sui diritti civili e politici" (ratificato con L.881/77, in vigore dal 15/12/78);

b) l'art.1 del Protocollo 7 alla "Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali", detta "Convenzione europea dei diritti dell'uomo" (ratificato con L.98/90, in vigore dal 1/2/92);

da valutarsi entrambi in combinato disposto con l'art.13 della "Convenzione europea dei diritti dell'uomo" che sancisce il diritto al ricorso effettivo.

Il diritto al ricorso contro l'espulsione, sancito dagli articoli di cui ai punti a) e b), non puo' essere tutelato dalla semplice previsione di un effetto sospensivo automatico che si esaurisca con la decisione su un'autonoma istanza cautelare.

- Il contrasto evidenziato rende la disposizione in esame costituzionalmente illegittima per violazione dell'art.10,co.2 della Costituzione (condizione giuridica dello straniero).

Emendamento proposto:

- L'art.2 viene cosi' riformulato:

"Il comma 4 dell'art.5 del decreto-legge 30/12/89, n.416, convertito con modificazioni dalla Legge 28/2/90, n.39, e' sostituito dal seguente:

<<4. Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'art.7, commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater, l'esecuzione del provvedimento di espulsione adottato dal prefetto nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti resta sospesa fino alla decisione sul merito da parte del Tribunale Amministrativo Regionale. L'esecuzione del provvedimento di espulsione adottato nei confronti degli stranieri non regolarmente soggiornanti resta sospesa fino alla decisione del Tribunale Amministrativo Regionale sulla domanda incidentale di sospensione, purche' questa venga notificata entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento.>>"

 

Art.3

Osservazioni:

- Modifica l'art.7,co.1 della L.39/90 (espulsione in caso di condanna per alcuni reati gravi).

- Viene ampliato il novero dei reati gravi contemplati, aggiungendo a quelli gia' previsti i reati considerati nei nuovi commi 5-bis e 5-ter dello stesso art.7. E' richiesta la semplice sentenza di primo grado.

- Quest'ultimo fatto pone l'Articolo in contrasto con

a) l'art.24,co.2 della Costituzione (diritto alla difesa in ogni stato e grado del procedimento)

b) l'art.27,co.2 della Costituzione (presunzione di innocenza sino alla condanna definitiva)

c) l'art.6,co.1 della "Convenzione europea dei diritti dell'uomo" (diritto a un equo processo), alla luce dell'art.2 del Protocollo 7 alla stessa "Convenzione" (diritto al giudizio di secondo grado)

d) l'art.6,co.2 della suddetta "Convenzione" (presunzione di innocenza), alla luce del citato art.2 del Protocollo 7

e) l'art.14,co.1 del "Patto internazionale sui diritti civili e politici" (diritto a un equo processo), alla luce del comma 5 dello stesso articolo (diritto al giudizio di secondo grado)

f) l'art.14,co.2 del suddetto "Patto" (presunzione di innocenza) alla luce del citato comma 5 del suddetto articolo

- La violazione di cui ai punti c), d), e) e f) porta anche ad un contrasto con l'art.10,co.2 della Costituzione (condizione giuridica dello straniero)

- Il contrasto di cui al punto a) non e' sanato dal nuovo comma 12-bis dell'art.7, introdotto dal presente decreto (art.5,co.3), giacche' tale comma non prevede il rientro dell'imputato per la fase di raccolta delle prove per il giudizio di secondo grado (fase contemplata dall'art.585,co.4 del Codice di Procedura Penale)

- L'articolo in questione non prevede il rientro ne' l'indennizzo dello straniero nel caso questi sia assolto nel giudizio di secondo grado o che la condanna passata in giudicato sia successivamente annullata per l'evidenziarsi di un errore giudiziario.

Contrasta pertanto con

g) l'art.14,co.6 del "Patto" (diritto all'indennizzo in caso di condanna annullata)

e, quindi, ancora con l'art.10,co.2 della Costituzione.

Emendamenti proposti:

- Le parole "condanna anche non definitiva"

devono essere sostituite dalle parole

"condanna con sentenza passata in giudicato".

- Il comma 1 dell'art.3 (del presente decreto) viene prolungato come segue:

"Dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma:

<<1-bis. Nel caso in cui la condanna di cui al comma 1 venga revocata, lo straniero che ne faccia richiesta entro sei mesi dalla conoscenza della pronuncia di revocazione ha diritto a rientrare in Italia e ad ottenere, senza ulteriori condizioni, il permesso di soggiorno per gli stessi motivi per i quali questo gli era stato concesso prima del provvedimento di espulsione.>>"

Art.4

Osservazioni:

- Aggiunge alcuni commi all'art.7 della L.39/90, prevedendo cosi' l'espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera anche nei casi di arresto in flagranza per alcuni reati gravi (comma 5-bis), di procedimento pendente anche fuor di flagranza per altri reati (comma 5-ter) e di ingresso clandestino nel territorio italiano (comma 5-quater).

Il nuovo comma 5-bis

prevede che l'espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera sia disposta dal Prefetto, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria competente.

- Tale disposizione contrasta con i citati

a) art.13 del "Patto";

b) art.1 del Protocollo 7 alla "Convenzione";

da valutarsi in combinato disposto con l'art.13 della "Convenzione" stessa, non essendo la concessione del nulla osta da parte dell'autorita' giudiziaria condizionata da un eventuale ricorso dello straniero contro il provvedimento di espulsione.

- Essa rischia anche di contrastare con i citati

c) art.24,co.2 della Costituzione

d) art.6,co.1 della "Convenzione"

e) art.14,co.1 del "Patto"

e, quindi, con l'art.10,co.2 della Costituzione, qualora il nuovo comma 12-bis dell'art.7 della L.39/90 (art.5,co.3 del presente decreto) si riveli, di fatto, inapplicabile.

- La norma in esame sembra, inoltre, prescindere dalla convalida dell'arresto da parte dell'autorita' giudiziaria.

Emendamenti proposti:

- Le parole "si procede all'arresto dello straniero"

devono essere sostituite dalle parole:

"si procede all'arresto dello straniero e alla successiva convalida di detto arresto da parte dell'autorita' giudiziaria competente".

- Le parole "previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria competente"

devono essere sostituite dalle parole

"previa autorizzazione concessa, sentito lo straniero interessato assistito dal difensore di fiducia, dall'autorita' giudiziaria competente".

Il nuovo comma 5-ter

ricalca il comma precedente, per un diverso novero di reati, non richiedendo pero' il ricorrere dello stato di flagranza.

- La disposizione contrasta con tutti gli articoli della Costituzione, del "Patto", della "Convenzione" e del Protocollo 7 alla "Convenzione" stessa, fin qui citati.

Emendamenti proposti:

- Le parole "anche fuori dal caso di flagranza"

devono essere sostituite dalle parole

"ricorrendo lo stato di flagranza".

- Le parole "previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria competente"

devono essere sostituite dalle parole

"Previa autorizzazione concessa, sentito lo straniero interessato assistito dal difensore di fiducia, dall'autorita' giudiziaria competente".

Il nuovo comma 5-quater

prevede che l'espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero entrato clandestinamente in Italia, sia disposta dal Prefetto, non richiedendosi alcuna forma di controllo sulla sussistenza dei presupposti per un simile provvedimento.

- Tale disposizione, potendo colpire potenziali aventi diritto all'asilo nel territorio della Repubblica, contrasta con

a) l'art.10,co.3 della Costituzione (diritto di asilo);

b) l'art.31 della "Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati" (non applicazione di sanzioni penali per ingresso o soggiorno irregolare);

c) l'art.33 della stessa "Convenzione di Ginevra" (divieto di espulsione o di respingimento).

- Il contrasto di cui ai punti b) e c) conduce anche ad un contrasto con l'art.10,co.2 della Costituzione.

 

Emendamento proposto:

- Le parole "in materia di ingresso"

devono essere sostituite dalle parole

"in materia di ingresso, previa comunicazione scritta allo straniero interessato, in lingua a lui comprensibile o in presenza di un traduttore, dei diritti in materia di richiesta di asilo, e fatto salvo che l'interessato non inoltri tale richiesta".

Art.5

Osservazioni:

- Modifica lievemente alcuni commi dell'art.7 della L.39/90 e aggiunge un comma (12-bis) relativo al reingresso dello straniero espulso sul quale penda un procedimento penale.

- Il nuovo comma 12-bis assoggetta il reingresso ad un provvedimento discrezionale quale l'autorizzazione da parte della Pubblica Amministrazione, e lo prevede unicamente per la partecipazione alle fasi in cui la presenza dell'imputato si renda necessaria.

- Tale disposizione contrasta quindi con tutti gli articoli della Costituzione, del "Patto", della "Convenzione" e del Protocollo 7 alla convenzione stessa, relativi al diritto alla difesa e all'equo processo, fin qui citati.

- Essa inoltre non contempla il caso dello straniero, sul quale gravi un procedimento penale, che si trovi all'estero senza essere stato espulso.

Emendamenti proposti:

- Le parole "ed espulso ai sensi del precedente articolo"

devono essere sostituite dalle parole

"che si trovi fuori dal territorio italiano e contro il cui reingresso in Italia non ostino motivi di ordine pubblico e di sicurezza nazionale"

- Le parole "e' autorizzato"

devono essere sostituite dalle parole

"ha diritto"

- La parola "necessaria"

deve essere sostituita dalla parola

"consentita"