NOTE IN MARGINE AL DECRETO-LEGGE
"NUOVE MISURE SUL TRATTAMENTO PENITENZIARIO E SULL'ESPULSIONE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI"
Con riferimento ai contenuti dell'articolo 8 del decreto legge, varato dal Governo in data 8 aprile 1993, conviene osservare quanto segue.
- Il comma 1 modifica il quarto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, riducendo l'effetto sospensivo della presentazione della domanda incidentale di sospensione: il provvedimento di espulsione e' infatti sospeso fino alla decisione su tale domanda da parte del Tribunale Amministrativo Regionale, anziche' fino alla decisione definitiva sulla stessa ad opera del Consiglio di Stato. La sospensione del provvedimento e' inoltre esclusa non solo nei casi di espulsione motivata da ragioni di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, ma anche nei casi di espulsione di stranieri in stato di detenzione per uno dei delitti indicati nel successivo comma 2.
Dette disposizioni sono incompatibili con la tutela del diritto al ricorso contro l'espulsione sancito da
a) l'articolo 13 del "Patto internazionale sui diritti civili e politici" (ratificato con L.881/77, in vigore dal 15/12/78)
b) l'articolo 1 del Protocollo 7 alla "Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali", detta "Convenzione europea dei diritti dell'uomo" (ratificato con L.98/90, in vigore dal 1/2/92)
da valutarsi entrambi in combinato disposto con l'articolo 13 della "Convenzione europea dei diritti dell'uomo" che sancisce il diritto al ricorso effettivo.
Il diritto al ricorso contro l'espulsione non puo' essere infatti tutelato dalla semplice previsione di un effetto sospensivo automatico che si esaurisca con la decisione su un'autonoma istanza cautelare.
L'incompatibilita' e' accentuata dall'esclusione dell'effetto sospensivo per i casi dei cittadini in stato di detenzione, espulsi ai sensi del comma 2, risultando evidente, dall'esplicita previsione, come tali casi non possano essere assimilati alla fattispecie di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, la quale sola consente di derogare alla tutela del diritto al ricorso.
Il contrasto evidenziato rende le disposizioni in esame costituzionalmente illegittime per violazione del comma 2 dell'articolo 10 della Costituzione (condizione giuridica dello straniero).
- Il comma 2 modifica l'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, con l'aggiunta di alcuni commi (5-bis, 12-bis e 12-ter) che prevedono l'espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera per gli stranieri in stato di detenzione per particolari reati, con possibilita' di rientro temporaneo in Italia per esigenze processuali.
Oltre alle gia' citate incompatibilita', e' da rilevare qui come la previsione di espulsione antecedente a una condanna con sentenza passata in giudicato violi
a) il comma 2 dell'articolo 24 della Costituzione (diritto alla difesa in ogni stato e grado del procedimento);
b) il comma 2 dell'articolo 27 della Costituzione (presunzione di innocenza sino alla condanna definitiva);
c) il comma 1 dell'articolo 6 della "Convenzione europea dei diritti dell'uomo", nonche' il comma 1 dell'articolo 14 del "Patto internazionale sui diritti civili e politici" (diritto a un equo processo), anche alla luce dell'articolo 2 del Protocollo 7 alla stessa "Convenzione", ovvero del comma 5 dell'articolo 14 del "Patto" (diritto al giudizio di secondo grado);
d) il comma 2 dell'articolo 6 della suddetta "Convenzione", nonche' il comma 2 dell'articolo 14 del suddetto "Patto" (presunzione di innocenza), anche alla luce dei citati articolo 2 del Protocollo 7 alla "Convenzione" e comma 5 dell'articolo 14 del "Patto";
E' da notare come il contrasto di cui al punto a) non e' sanato dal nuovo comma 12-ter dell'articolo 7, introdotto dal presente decreto, giacche' tale comma non prevede il rientro dell'imputato per la fase di raccolta delle prove.
Inoltre non sono previsti ne' il rientro ne' l'indennizzo dello straniero nel caso questi sia assolto, o che la condanna sia annullata per l'evidenziarsi di un errore giudiziario. Contrasta pertanto con
e) il comma 6 dell'articolo 14 del "Patto" (diritto all'indennizzo in caso di condanna annullata).
La violazione di cui ai punti c), d), e) porta ancora ad un contrasto con il comma 2 dell'articolo 10 della Costituzione (condizione giuridica dello straniero).
- Il comma 3 modifica il testo del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, con l'aggiunta di un articolo (7-bis). In esso si prevede, tra l'altro, ove lo straniero si sottragga volontariamente ai controlli di frontiera o ai provvedimenti di respingimento alla frontiera, o, una volta espulso, si trattenga indebitamente nel territorio nazionale o vi faccia rientro senza autorizzazione, sia punito con la reclusione da uno a tre anni. Si consente inoltre, in tali casi, l'arresto, anche quando non occorra lo stato di flagranza.
Destano perplessita', in proposito,
a) la mancata esclusione dalle sanzioni per chi presenti istanza di riconoscimento dello status di rifugiato;
b) l'entita' della pena e la previsione di arresto anche in assenza di flagranza (si puo' configurare cosi', il caso di cittadini espulsi, che abbiano lasciato l'Italia poco oltre i termini consentiti e che, rientrandovi con autorizzazione, siano comunque arrestati e condannati per la pregressa violazione);
c) il contrasto con il disposto del comma 6 dell'articolo 5 e del comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, che, non abrogati dal presente decreto, si limitano a prevedere l'accompagnamento immediato alla frontiera per lo straniero espulso che si trovi indebitamente in Italia.
EMENDAMENTI RELATIVI AL DECRETO LEGGE
"NUOVE MISURE SUL TRATTAMENTO PENITENZIARIO E SULL"ESPULSIONE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI"
1) Il comma 1 dell'articolo 8 viene cosi' riformulato:
"Il comma 4 dell'art.5 del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, e' sostituito dal seguente:
<<4. Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'art.7, commi 5 e 5-bis, l'esecuzione del provvedimento di espulsione adottato dal prefetto nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti resta sospesa fino alla decisione sul merito da parte del Tribunale Amministrativo Regionale. L'esecuzione del provvedimento di espulsione adottato nei confronti degli stranieri non regolarmente soggiornanti resta sospesa fino alla decisione del Tribunale Amministrativo Regionale sulla domanda incidentale di sospensione, purche' questa venga notificata entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento.>>"
2) Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 8, le parole "sottoposti a custodia cautelare o detenuti per espiazione di pena"
devono essere sostituite dalle parole
"condannati, con sentenza passata in giudicato,".
3) Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 8, il comma aggiuntivo 12-ter e' cosi' riformulato:
<<12-ter. Nel caso in cui la condanna di cui al comma 5-bis venga revocata, lo straniero che ne faccia richiesta entro sei mesi dalla conoscenza della pronuncia di revocazione ha diritto a rientrare in Italia e ad ottenere, senza ulteriori condizioni, il permesso di soggiorno per gli stessi motivi per i quali questo gli era stato concesso prima del provvedimento di espulsione.>>"
4) Il comma 3 dell'articolo 8 e' cosi' riformulato:
"Dopo l'articolo 7 del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, e' inserito il seguente:
<<Articolo 7 bis.
1. Allo straniero che si sottrae volontariamente ai controlli di frontiera o ai provvedimenti di respingimento alla frontiera si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 7, previa comunicazione scritta all' interessato, in lingua a lui comprensibile o in presenza di un traduttore, dei diritti in materia di richiesta di asilo, e fatto salvo che lo stesso interessato non inoltri istanza di riconoscimento dello status di rifugiato.
previa comunicazione scritta allo straniero interessato, in lingua a lui comprensibile o in presenza di un traduttore, dei diritti in materia di richiesta di asilo,
2. Le medesime disposizioni si applicano allo straniero che non esibisce alla competente autorita' amministrativa i documenti di viaggio necessari per l'esecuzione dell'espulsione ovvero che, in mancanza di detti documenti, non comunica alla stessa autorita' le informazioni occorrenti per assicurarne l'esecuzione.