EMENDAMENTI RELATIVI AL DECRETO LEGGE

"NUOVE MISURE SUL TRATTAMENTO PENITENZIARIO E SULL"ESPULSIONE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI"

1) Il comma 1 dell'articolo 8 viene cosi' riformulato:

"Il comma 4 dell'art.5 del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, e' sostituito dal seguente:

<<4. Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'art.7, commi 5 e 5-bis, l'esecuzione del provvedimento di espulsione adottato dal prefetto nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti resta sospesa fino alla decisione sul merito da parte del Tribunale Amministrativo Regionale. L'esecuzione del provvedimento di espulsione adottato nei confronti degli stranieri non regolarmente soggiornanti resta sospesa fino alla decisione del Tribunale Amministrativo Regionale sulla domanda incidentale di sospensione, purche' questa venga notificata entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento.>>"

2) Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 8, le parole "sottoposti a custodia cautelare o detenuti per espiazione di pena"

devono essere sostituite dalle parole

"condannati, con sentenza passata in giudicato,".

3) Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 8, il comma aggiuntivo 12-ter e' cosi' riformulato:

<<12-ter. Nel caso in cui la condanna di cui al comma 5-bis venga revocata, lo straniero che ne faccia richiesta entro sei mesi dalla conoscenza della pronuncia di revocazione ha diritto a rientrare in Italia e ad ottenere, senza ulteriori condizioni, il permesso di soggiorno per gli stessi motivi per i quali questo gli era stato concesso prima del provvedimento di espulsione.>>"

4) Il comma 3 dell'articolo 8 e' cosi' riformulato:

"Dopo l'articolo 7 del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, e' inserito il seguente:

<<Articolo 7 bis.

1. Allo straniero che si sottrae volontariamente ai controlli di frontiera o ai provvedimenti di respingimento alla frontiera si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 7, previa comunicazione scritta all' interessato, in lingua a lui comprensibile o in presenza di un traduttore, dei diritti in materia di richiesta di asilo, e fatto salvo che lo stesso interessato non inoltri istanza di riconoscimento dello status di rifugiato.

previa comunicazione scritta allo straniero interessato, in lingua a lui comprensibile o in presenza di un traduttore, dei diritti in materia di richiesta di asilo,

2. Le medesime disposizioni si applicano allo straniero che non esibisce alla competente autorita' amministrativa i documenti di viaggio necessari per l'esecuzione dell'espulsione ovvero che, in mancanza di detti documenti, non comunica alla stessa autorita' le informazioni occorrenti per assicurarne l'esecuzione.