S.Briguglio, R.Sansa, C.Hein, A.Dupre' - 8/4/1993

PROPOSTA DI LEGGE

"DISPOSIZIONI RELATIVE AL SOGGIORNO E AL LAVORO

DEI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI"

 

Art.1. (Ingresso e uscita dal territorio nazionale)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, le parole: "di ingresso" sono sostituite dalle seguenti: "di ingresso e di uscita"; le parole: "che entrino a qualsiasi titolo" sono sostituite dalle seguenti: "che entrino a qualsiasi titolo o che lascino il territorio dello Stato"; le parole: "cittadini extracomunitari in ingresso" sono sostituite dalle seguenti: "cittadini extracomunitari in ingresso o in uscita".

Art.2. (Permesso di soggiorno per motivi di ricerca di lavoro subordinato)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, dopo le parole "lavoro autonomo," sono aggiunte le seguenti parole: "ricerca di lavoro subordinato,".

2. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, dopo le parole "per ragioni di lavoro" sono aggiunte le seguenti parole: "o di ricerca di lavoro subordinato".

3. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, dopo le parole "turismo, studio," sono aggiunte le seguenti parole: "ricerca di lavoro subordinato,".

4. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, sono aggiunte le seguenti parole:

"e) del numero e del tipo di domande di lavoro rimaste inevase presso gli uffici di collocamento sul territorio nazionale.".

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, e' aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Il numero di ingressi consentiti per motivi di ricerca di lavoro subordinato non puo' essere inferiore al 50 per cento ne' superiore al 90 per cento del numero totale di domande di lavoro rimaste inevase presso gli uffici di collocamento sul territorio nazionale nei dodici mesi precedenti l'emanazione del decreto."

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, e' aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di ricerca di lavoro subordinato ha durata di quattro mesi. Detto permesso da' facolta' di iscrizione anagrafica, anche in assenza del requisito di abitualita' della dimora, e di iscrizione nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani a livello circoscrizionale, anche nelle more del rilascio del libretto di lavoro, con facolta' di stipulare qualsiasi tipo di contratto di lavoro, fatte salve le limitazioni previste nel caso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Se, alla data di scadenza del permesso, il cittadino straniero risulta regolarmente assunto per un periodo di prova, che comunque non puo' avere durata superiore a sei mesi, detto permesso e' prorogato fino alla conclusione del periodo di prova."

7. E' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato al titolare di un permesso di soggiorno, concesso per motivi di ricerca di lavoro subordinato, che produce documentazione attestante la disponibilita' nel territorio nazionale di un'occupazione regolarmente retribuita, ovvero autocertificazione relativa allo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato irregolare. Detto permesso di soggiorno e' rilasciato, contestualmente alla presentazione della richiesta, dal questore della provincia dove l'attivita' lavorativa ha luogo. Il permesso ha durata di due anni e puo' essere rinnovato o prorogato ai sensi del comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39.

8. Copia della documentazione di cui al comma precedente, presentata dal cittadino straniero, e' inviata dal questore all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'istituto nazionale della previdenza sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi adempimenti. Salvo che, in seguito a tali controlli, detta autocertificazione risulti non veritiera, al lavoratore extracomunitario e' assicurato, ai sensi dell'articolo 40 della legge 30 aprile 1969, n.153, l'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per il periodo di lavoro autocertificato. Se l'autocertificazione risulta non veritiera, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e' revocato. La falsa dichiarazione e' punita a norma dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15.

9. Al titolare di un permesso di soggiorno per motivi di ricerca di lavoro subordinato e' rilasciato, alla scadenza di detto permesso, e su apposita richiesta, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

10. Il titolare di un permesso di soggiorno per motivi di ricerca di lavoro subordinato ha diritto, alla scadenza di detto permesso, alla concessione del visto di reingresso nel territorio nazionale per motivi di ricerca di lavoro subordinato o per motivi di lavoro stagionale, valido per l'anno successivo a quello in cui il permesso in scadenza e' stato rilasciato.

11. Il titolare di un permesso di soggiorno per motivi di ricerca di lavoro subordinato puo' richiedere di essere ammesso ai progetti per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei paesi di origine, di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 30 dicembre 1986, n.943. Al cittadino straniero ammesso a detti progetti il permesso di soggiorno e' prorogato per il periodo necessario al completamento della formazione e delle procedure finalizzate al reinserimento lavorativo nel paese di origine. Non si applicano, in questo caso, le disposizioni di cui al comma precedente.

12. Al titolare di un permesso di soggiorno per motivi di ricerca di lavoro subordinato che viola le disposizioni in materia di soggiorno non possono essere concessi visti di ingresso in Italia per motivi di turismo, di lavoro stagionale, di lavoro autonomo o di ricerca di lavoro subordinato, per i cinque anni successivi a quello in cui la violazione ha avuto luogo.

Art.3. (Ingresso per lavoro stagionale)

1. Nella programmazione annuale dei flussi, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, devono essere indicate anche le possibilita' di ingresso per lavoratori stagionali extracomunitari, in relazione alle accertate disponibilita' raccolte tramite i compententi uffici provinciali del lavoro, ed alle richieste del permesso di soggiorno per i motivi di cui all'articolo 4 della presente legge avanzate da cittadini stranieri extracomunitari gia' presenti sul territorio nazionale.

2. I cittadini stranieri extracomunitari residenti all'estero presentano la richiesta d'ingresso per motivi di lavoro stagionale presso le sedi diplomatiche o consolari italiane nel paese di residenza.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, fissa, con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le direttive per la formazione di una graduatoria, da utilizzare per l'accoglimento delle richieste di ingresso dall'estero fino a completamento del contingente determinato in base alla programmazione di cui al comma 1.

La graduatoria e' formata, entro il 31 ottobre di ogni anno,

a) accordando la precedenza ai cittadini stranieri extracomunitari che sono stati gia' in possesso di un permesso di soggiorno in Italia per motivi di lavoro stagionale, che abbiano ottemperato agli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, e che abbiano presentato istanza di reingresso presso l'ufficio provinciale del lavoro durante il precedente soggiorno;

b) prendendo in considerazione la data di presentazione della richiesta di cui al comma 1.

Art.4. (Permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale)

1. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale e' concesso per un periodo di sei mesi, al termine del quale il lavoratore extracomunitario e' tenuto a lasciare il territorio dello Stato, dopo aver comunicato all'ufficio provinciale del lavoro, mediante autocertificazione, le informazioni relative all'attivita' lavorativa svolta, specificando, per ciascun rapporto di lavoro, la durata, il reddito maturato e gli elementi necessari all'identificazione del datore di lavoro. Il lavoratore che ne fa richiesta ha diritto alla concessione del visto di reingresso nel territorio nazionale per motivi di lavoro stagionale, valido per l'anno successivo a quello in cui il permesso in scadenza e' stato rilasciato.

2. L'autocertificazione di cui al comma precedente e' trasmessa nei tempi stabiliti a norma del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'istituto nazionale della previdenza sociale per gli adempimenti di competenza. Salvo che detta autocertificazione risulti non veritiera, al lavoratore extracomunitario e' assicurato, ai sensi dell'articolo 40 della legge 30 aprile 1969, n.153, l'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per il periodo di lavoro autocertificato.

3. Il lavoratore extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale ha diritto al rilascio di un permesso per motivi di lavoro subordinato valido per due anni, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, se prima della data di scadenza del permesso di soggiorno un datore di lavoro presenta richiesta di autorizzazione al lavoro presso il competente ufficio provinciale del lavoro, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 dicembre 1986, n.943.

Art.5. (Sanzioni a carico dei trasgressori delle norme sul lavoro stagionale)

1. Riguardo agli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge e' data informazione scritta al lavoratore extracomunitario in lingua a lui comprensibile, da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, all'atto del rilascio del permesso di soggiorno.

2. Al lavoratore extracomunitario a carico del quale risultano violazioni delle disposizioni in materia di soggiorno per lavoro stagionale non puo' essere rilasciato il visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro stagionale nei due anni successivi a quello in cui la violazione ha avuto luogo.

3. Al datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze il lavoratore extracomunitario oltre la data di scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le sanzioni previste dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n.943.

4. E' escluso dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente il datore di lavoro che, prima della scadenza del permesso di soggiorno del lavoratore extracomunitario occupato alle sue dipendenze, presenta richiesta di autorizzazione al lavoro per detto lavoratore ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 dicembre 1986, n.943. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale e' prorogato in questo caso fino all'esito della richiesta.

Art.6. (Permesso di soggiorno temporaneo per i richiedenti asilo)

1. Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, sono aggiunte le seguenti parole: "Detto permesso puo' essere utilizzato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e studio."

Art.7. (Permesso di soggiorno per motivi di difesa giudiziaria)

1. Dopo il comma 12 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, e' aggiunto il seguente comma:

"12-bis. E' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di difesa giudiziaria allo straniero, privo di permesso di soggiorno ad altro titolo, sottoposto a procedimento penale, o nei cui confronti e' sospesa l'esecuzione del decreto di espulsione. Il permesso, valido fino al passaggio in giudicato della sentenza penale, ovvero alla emanazione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale, puo' essere utilizzato per motivi di lavoro subordinato e di lavoro autonomo."

Art.8. (Ricongiungimento familiare)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n.943, le parole: "i quali sono ammessi nel territorio nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "i quali sono ammessi o, se gia' vi si trovano, possono trattenersi nel territorio nazionale".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n.943, e' aggiunto il seguente comma:

"1-bis. A tal fine gli interessati presentano apposita richiesta alle autorita' diplomatiche o consolari competenti ovvero, se gia' si trovano nel territorio nazionale, al questore della provincia dove il familiare cui intendono ricongiungersi ha fissato la dimora abituale."

3. Il cittadino straniero extracomunitario che ha conseguito lo status di rifugiato ha diritto al ricongiungimento familiare, indipendentemente dal requisito, di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n.943, riguardante la capacita' di assicurare ai familiari normali condizioni di vita.

4. Al comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, sono aggiunte le seguenti parole: "Non e' consentita l'espulsione per violazione delle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno dello straniero che abbia diritto al ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 30 Dicembre 1986, n.943."

5. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n.943, le parole: "dopo un anno di soggiorno regolare nello Stato" sono soppresse.

6. Se, alla data di scadenza di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi da quelli di famiglia, non sussistono i requisiti per il rinnovo, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, al cittadino straniero che presenta richiesta di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 4 della Legge 30 Dicembre 1986, n.943, e' rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo per motivi di famiglia. Detto permesso, valido fino all'esito della richiesta, puo' essere utilizzato per motivi di lavoro subordinato e di lavoro autonomo.

Art.9. (Respingimento alla frontiera)

1. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, sono aggiunte le seguenti parole: "Il provvedimento di respingimento deve essere preceduto da comunicazione scritta allo straniero interessato, in lingua a lui comprensibile o in presenza di un traduttore, dei diritti in materia di richiesta di asilo. Detto provvedimento non puo' essere assunto se lo straniero interessato inoltra istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della presente legge."

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, e' inserito il seguente comma:

"5-bis.E' considerato provvisto di mezzi di sostentamento lo straniero che dimostra di disporre di una somma di denaro equivalente all'importo mensile della pensione sociale e di poter sostenere l'onere del rientro in patria o nel paese di provenienza."

3. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, dopo le parole "privo di denaro sufficiente," sono aggiunte le parole: "chi inoltra istanza per il riconoscimento dello status di rifugiato, chi fa ingresso in Italia per motivi di lavoro stagionale o di ricerca di lavoro subordinato,".

Art.10. (Regolarizzazione di cittadini extracomunitari gia' impiegati in attivita' di lavoro subordinato)

1. I cittadini stranieri extracomunitari, presenti sul territorio italiano a qualunque titolo anteriormente alla data del 31 dicembre 1992, e in grado di dimostrare di aver svolto o di svolgere attivita' di lavoro subordinato sul territorio nazionale, alle dipendenze di cittadini italiani o di cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia, devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno.

2. A tal fine, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli interessati devono presentare richiesta agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti. La richiesta deve essere corredata dalla dichiarazione, attestante lo svolgimento di rapporti di lavoro di cui al comma precedente, resa dall'interessato, ed eventualmente accompagnata da dichiarazioni aggiuntive rese da persone incensurate aventi la cittadinanza italiana, o regolarmente soggiornanti in Italia. Nella dichiarazione devono essere indicati il periodo in cui ciascun rapporto di lavoro ha avuto luogo, il datore di lavoro e la retribuzione percepita.

3. Al cittadino straniero extracomunitario che presenta la richiesta a norma del comma precedente e' rilasciato, contestualmente alla presentazione di detta richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato valido per due anni e rinnovabile ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39.

4. Copia della dichiarazione di cui al comma 2 e' trasmessa all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'istituto nazionale della previdenza sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi adempimenti. La falsa dichiarazione e' punita a norma dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15; alla condanna dello straniero per falsa dichiarazione consegue l'espulsione dal territorio dello Stato.

5. I datori di lavoro che provvedono a denunciare i rapporti di lavoro di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di presentazione della relativa autocertificazione da parte del lavoratore, non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, di quelle stabilite dalla legge 30 Dicembre 1986, n.943, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' di quelle stabilite dal decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39. E' fatta salva l'applicazione del disposto del comma 1 dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n.943, alle attivita' di intermediazione di movimenti illeciti o comunque clandestini di lavoratori migranti ai fini dell'occupazione, ed all'impiego di lavoratori immigrati extracomunitari in condizioni illegali al fine di favorirne lo sfruttamento.

6. Salvo che, in seguito ai controlli eseguiti dall'ispettorato provinciale del lavoro e dalla sede competente dell'istituto nazionale della previdenza sociale, la dichiarazione di cui al comma 2 risulti non veritiera, al lavoratore extracomunitario e' assicurato, ai sensi dell'articolo 40 della legge 30 aprile 1969, n.153, l'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per il periodo di lavoro autocertificato.

Art.11. (Regolarizzazione di cittadini extracomunitari per i quali esista disponibilita' di impiego regolare)

1. E' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ai cittadini stranieri extracomunitari, presenti sul territorio italiano a qualunque titolo alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali un datore di lavoro presenta, presso gli appositi uffici della questura o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, dichiarazione attestante la propria disponibilita' all'assunzione regolare per un periodo di almeno un anno. Il permesso di soggiorno e' valido per due anni, ovvero per il periodo di assunzione se questo ha durata superiore ai due anni, ed e' rinnovabile ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39.

Art.12. (Concessione di un permesso di soggiorno per motivi di ricerca di lavoro subordinato o per motivi di lavoro stagionale a cittadini extracomunitari gia' presenti sul territorio nazionale)

1. E' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di ricerca di lavoro subordinato, ovvero per motivi di lavoro stagionale, ai cittadini stranieri extracomunitari, presenti sul territorio italiano a qualunque titolo alla data del 31 dicembre 1992, che ne fanno richiesta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli appositi uffici della questura o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti.

Art.13. (Regolarizzazione di ricongiungimenti familiari)

1. E' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai cittadini stranieri extracomunitari, presenti sul territorio italiano alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi diritto al ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n.943, e che ne facciano richiesta presso gli appositi uffici della questura o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art.14. (Diritti dei richiedenti riconoscimento dello status di rifugiato)

1. I richiedenti asilo che invocano le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 13 della presente legge non perdono il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo agli interventi di prima assistenza di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39.

Art.15. (Esclusione dall'applicazione di sanzioni)

1. I cittadini stranieri extracomunitari che procedono alla regolarizzazione di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 della presente legge non sono punibili per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono fatti decadere i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni.

2. Chiunque, in relazione a cittadini stranieri extracomunitari di cui al comma precedente, ha contravvenuto alle disposizioni legislative in materia di ospitalita' a cittadini stranieri, di cui all'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n.152, non e' soggetto a sanzioni penali o amministrative, se adempie agli obblighi imposti dalle disposizioni medesime entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art.16. (Abolizione del Fondo per il Rimpatrio)

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n.943, e' abrogato.

2. Le somme accantonate nel conto istituito presso la direzione generale dell'istituto della previdenza sociale, relativamente alla contribuzione obbligatoria di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n.943, sono destinate ad interventi in favore dei lavoratori immigrati, secondo le modalita' stabilite da un decreto emanato dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.