(Versione n.3 - 22/2/1993: in grassetto le modifiche apportate alla versione precedente)

SCHEMA DI DECRETO SUL LAVORO STAGIONALE E SULLA

REGOLARIZZAZIONE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI

Art.1. (Ingresso per lavoro stagionale)

1. Nella programmazione annuale dei flussi, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, sono indicate anche le possibilita' di ingresso per lavoratori stagionali extracomunitari, in relazione alle accertate disponibilita' raccolte tramite i compententi uffici provinciali del lavoro, ed alle richieste del permesso di soggiorno per i motivi di cui all'articolo 2 avanzate da cittadini stranieri extracomunitari gia' presenti sul territorio nazionale.

2. I cittadini stranieri extracomunitari residenti all'estero presentano la richiesta d'ingresso presso le sedi diplomatiche o consolari italiane nel paese di residenza.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite la Commissione centrale per l'impiego e la Consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, di intesa con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, fissa con decreto le direttive per la formazione di una graduatoria, da utilizzare per l'accoglimento delle richieste fino a completamento del contingente.

La graduatoria e' formata:

a) tenendo conto dei criteri eventualmente stabiliti dal decreto sulla programmazione annuale dei flussi;

b) accordando la precedenza ai cittadini stranieri extracomunitari che sono stati gia' in possesso di un permesso di soggiorno in Italia per motivi di lavoro stagionale, che abbiano ottemperato agli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 2, e che abbiano presentato istanza di reingresso presso l'Ufficio provinciale del lavoro durante il precedente soggiorno;

c) prendendo in considerazione la data di presentazione della richiesta di cui al comma 1.

Art.2. (Permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale)

1. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale e' concesso per un periodo di sei mesi, al termine del quale il lavoratore extracomunitario e' tenuto a lasciare il territorio dello Stato, dopo aver comunicato all'ufficio provinciale del lavoro, mediante autocertificazione, le informazioni relavite all'attivita' lavorativa svolta, specificando, per ciascun rapporto di lavoro, la durata, il reddito maturato e gli elementi necessari all'identificazione del datore di lavoro.

2. L'autocertificazione di cui al comma precedente e' trasmessa nei tempi stabiliti dal comma 3 dell'articolo 2 della legge ... 1990, n.241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'istituto nazionale della previdenza sociale per gli adempimenti di competenza. Salvo che detta autocertificazione risulti non veritiera, e' assicurato al lavoratore extracomunitario l'accredito contributivo relativo al periodo di lavoro autocertificato, ai sensi dell'articolo ... della legge 30 aprile 1969, n.153.

3. Il lavoratore extracomunitario che nel corso di tre anni consecutivi ottenga permessi di soggiorno per motivi di lavoro stagionale ha diritto ad ottenere un permesso per motivi di lavoro subordinato, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, se dimostra la disponibilita' nel territorio nazionale di un'occupazione regolarmente retribuita.

Art.3. (Contributi previdenziali)

1. I contributi versati per il lavoratore extracomunitario stagionale all'assicurazione obbligatoria, limitatamente a quelli relativi all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, possono essere trasferiti all'istituto o ente assicuratore del paese di provenienza, su richiesta del lavoratore, al momento del verificarsi di eventi pensionabili.

Art.4. (Ingresso e uscita dal territorio nazionale)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, le parole: "di ingresso" sono sostituite dalle seguenti: "di ingresso e di uscita"; le parole: "che entrino a qualsiasi titolo" sono sostituite dalle seguenti: "che entrino a qualsiasi titolo o che lascino il territorio dello Stato"; le parole: "cittadini extracomunitari in ingresso" sono sostituite dalle seguenti: "cittadini extracomunitari in ingresso o in uscita".

Art.5. (Sanzioni a carico dei trasgressori delle norme sul lavoro stagionale)

1. Riguardo agli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto, ed al diritto di presentare la domanda di reingresso di cui all'articolo 1, e' data informazione scritta al lavoratore extracomunitario in lingua a lui comprensibile, da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, all'atto del rilascio del permesso di soggiorno.

2. Ai lavoratori extracomunitari che violano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 si applica il disposto dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39.

3. Il lavoratore extracomunitario espulso ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, o a carico del quale risultano violazioni delle disposizioni in materia di soggiorno per lavoro stagionale, non potra' ottenere un visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro stagionale nei due anni successivi alla presentazione della richiesta di detto visto.

4. Al datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze il lavoratore extracomunitario oltre la data di scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le sanzioni previste dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n.943.

Art.6. (Regolarizzazione di cittadini extracomunitari gia' impiegati in attivita' di lavoro subordinato)

1. I cittadini stranieri extracomunitari, presenti sul territorio italiano a qualunque titolo anteriormente alla data del 31 dicembre 1992, e in grado di dimostrare di aver svolto o di svolgere attivita' di lavoro subordinato sul territorio nazionale, alle dipendenze di cittadini italiani o di cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia, devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno.

2. A tal fine, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, gli interessati devono presentare richiesta agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti. La richiesta deve essere corredata dalla dichiarazione, attestante lo svolgimento di rapporti di lavoro di cui al comma precedente, resa dall'interessato, ed eventualmente accompagnata da dichiarazioni aggiuntive rese da persone incensurate aventi la cittadinanza italiana, o regolarmente soggiornanti in Italia. Nella dichiarazione devono essere indicati il periodo in cui ciascun rapporto di lavoro ha avuto luogo, il datore di lavoro e la retribuzione percepita.

3. Al cittadino straniero extracomunitario che presenta la richiesta a norma del comma precedente e' rilasciato, contestualmente alla presentazione di detta richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato valido per due anni e rinnovabile ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39.

4. Copia della dichiarazione di cui al comma 2 e' trasmessa all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'istituto nazionale della previdenza sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi adempimenti. La falsa dichiarazione e' punita a norma dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15; alla condanna dello straniero per falsa dichiarazione consegue l'espulsione dal territorio dello Stato.

5. Ai datori di lavoro che provvedono a denunciare i rapporti di lavoro di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni contenute nel comma 8 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39.

6. Non si applicano a carico dei datori di lavoro di cui al comma precedente le disposizioni contenute nel comma 11 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39.

7. E' fatta salva l'applicazione del disposto del comma 1 dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n.943, alle attivita' di intermediazione di movimenti illeciti o comunque clandestini di lavoratori migranti ai fini dell'occupazione, ed all'impiego di lavoratori immigrati extracomunitari in condizioni illegali al fine di favorirne lo sfruttamento.

8. Al versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi ai rapporti di lavoro irregolari di cui all'articolo precedente, si applicano le disposizioni contenute nei commi 9 e 10 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39.

9. A carico dei datori di lavoro che non provvedono a denunciare i rapporti di lavoro irregolari di cui all'articolo precedente, o che, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, si rendono responsabili ai danni di cittadini stranieri extracomunitari delle violazioni di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n.943, sono triplicate le sanzioni ivi previste.

Art.7. (Regolarizzazione di cittadini extracomunitari per i quali esista disponibilita' di impiego regolare)

1. E' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ai cittadini stranieri extracomunitari, presenti sul territorio italiano a qualunque titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali un datore di lavoro presenta, presso gli appositi uffici della questura o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, dichiarazione attestante la propria disponibilita' all'assunzione regolare per un periodo di almeno un anno. Il permesso di soggiorno e' valido per due anni, ovvero per il periodo di assunzione se questo ha durata superiore ai due anni, ed e' rinnovabile ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39.

Art.8. (Concessione di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale a cittadini extracomunitari gia' presenti sul territorio nazionale)

1. E' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale ai cittadini stranieri extracomunitari, presenti sul territorio italiano a qualunque titolo alla data del 31 dicembre 1992, che ne fanno richiesta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso gli appositi uffici della questura o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti.

Art.9. (Regolarizzazione di ricongiungimenti familiari)

1. E' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai cittadini stranieri extracomunitari, presenti sul territorio italiano alla data di entrata in vigore del presente decreto, aventi diritto al ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n.943, e che ne facciano richiesta presso gli appositi uffici della questura o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Se, alla data di scadenza di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi da quelli di famiglia, non sussistono i requisiti per il rinnovo, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, al cittadino straniero extracomunitario avente diritto al ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n.943, e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari.

Art.10. (Diritti dei richiedenti riconoscimento dello status di rifugiato)

1. I richiedenti asilo che invocano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente decreto non perdono il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo agli interventi di prima assistenza di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39.

Art.11. (Esclusione dall'applicazione di sanzioni)

1. I cittadini stranieri extracomunitari che procedono alla regolarizzazione di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente decreto non sono punibili per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono fatti decadere i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni.

2. Chiunque, in relazione a cittadini stranieri extracomunitari di cui al comma precedente, ha contravvenuto alle disposizioni legislative o regolamentari in materia di ospitalita' a cittadini stranieri, di cui all'articolo 25 della legge ... 1975, n.152, non e' soggetto a sanzioni penali o amministrative, se adempie agli obblighi imposti dalle disposizioni medesime entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.