Disposizioni concernenti il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale
Art.1.
1. Nella programmazione annuale dei flussi, di cui all'articolo 2, comma 3 della Legge 39/1990, vengono indicate anche le possibilita' di ingresso per lavoratori stagionali extracomunitari, in relazione alle accertate disponibilita' raccolte tramite i compententi uffici provinciali del lavoro, ed alle richieste del permesso di soggiorno per i motivi di cui all'articolo 2 avanzate da cittadini extracomunitari gia' presenti sul territorio nazionale. Per accedere a tali possibilita' i cittadini extracomunitari presentano apposita richiesta presso le sedi diplomatiche o consolari italiane nei paesi di origine.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite la Commissione centrale per l'impiego e la Consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, fissa con propri decreti, di intesa con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, le direttive per la formazione di una graduatoria, da utilizzare per l'accoglimento delle richieste fino a completamento del contingente.
La graduatoria e' stilata
a) tenendo conto dei criteri eventualmente stabiliti dal decreto sulla programmazione annuale dei flussi;
b) accordando la precedenza ai cittadini extracomunitari che siano stati gia' in possesso di un permesso di soggiorno in Italia per motivi di lavoro stagionale, ottemperando agli obblighi di cui all'art. 2, e che abbiano inoltre presentato istanza di reingresso presso l'Ufficio provinciale del lavoro durante il precedente soggiorno;
c) prendendo in considerazione la data di presentazione della richiesta di cui al comma 1.
Art.2.
1. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale viene concesso per un periodo di sei mesi, al termine del quale il lavoratore extracomunitario e' tenuto a lasciare il territorio dello Stato, dopo aver comunicato all'Ufficio provinciale del lavoro, mediante autocertificazione, le informazioni relavite all'attivita' lavorativa svolta, specificando, per ciascun rapporto di lavoro, la durata, il reddito maturato e gli elementi necessari all'identificazione del datore di lavoro. Di questi obblighi e del diritto di presentare la domanda di reingresso di cui all'articolo 1, viene data comunicazione scritta al lavoratore extracomunitario in lingua a lui comprensibile, da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, all'atto del rilascio del permesso di soggiorno.
2. Il lavoratore extracomunitario che in tre anni consecutivi ottenga un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale ha diritto ad ottenere un permesso per motivi di lavoro subordinato, qualora dimostri la disponibilita' nel territorio nazionale di un'occupazione regolarmente retribuita.
Art.3.
1. I contributi versati per il lavoratore extracomunitario stagionale all'assicurazione obbligatoria, limitatamente a quelli relativi all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, possono essere trasferiti all'istituto o ente assicuratore del paese di provenienza, su richiesta del lavoratore, all'atto del verificarsi di eventi pensionabili.
Art.4.
1. Ai lavoratori extracomunitari che violino l'obbligo di cui all'art.2 si applica quanto disposto dall'art.7 della Legge 28 febbraio 1990 n.39.
2. Il lavoratore extracomunitario che sia stato espulso ai sensi dell'articolo 7, o a carico del quale risultino violazioni delle disposizioni in materia di soggiorno per lavoro stagionale, non potra' ottenere un visto di ingresso per lavoro in Italia nei due anni successivi.
3. Al datore di lavoro che occupi alle sue dipendenze il lavoratore extracomunitario oltre la data di scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le sanzioni previste dall'art.12 della legge 943/1986.