´DISPOSIZIONI RELATIVE AI RIFUGIATI E AGLI STRANIERI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATOª

Disposizioni concernenti il permesso di soggiorno

Art.1.

1. Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, sono aggiunte le seguenti parole:

"Detto permesso puo' essere utilizzato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e studio."

Art.2.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, e' sostituito dal seguente comma:

"2. Il permesso di soggiorno per gli stranieri che entrano in Italia a scopo di turismo ha durata di tre mesi."

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, e' aggiunto il seguente comma:

"5-bis. Il titolare di un permesso di soggiorno concesso per motivi diversi da quelli di cui al comma precedente ha diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, qualora produca documentazione attestante la disponibilita' nel territorio nazionale di un'occupazione regolarmente retribuita, ovvero autocertificazione relativa allo svolgimento di attivita' di lavoro irregolari. Tale permesso di soggiorno per motivi di lavoro ha durata di due anni e puo' essere rinnovato o prorogato ai sensi del comma 6 del presente articolo. In caso di autocertificazione, il permesso di soggiorno viene concesso contestualmente alla presentazione della stessa."

Art.3.

1. Al comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, sono aggiunte le seguenti parole:

"Non e' consentita l'espulsione per violazione delle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno dello straniero che abbia diritto al ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 30 Dicembre 1986, n.943."

2. Dopo il comma 12 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, e' aggiunto il seguente comma:

"12-bis. E' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di tutela di diritti giudiziali allo straniero, privo di permesso di soggiorno ad altro titolo, che si trovi sottoposto a procedimento penale, o nei cui confronti sia sospesa l'esecuzione del decreto di espulsione. Il permesso, valido fino alla pronuncia della sentenza definitiva da parte della magistratura compentente, ovvero della sentenza di merito del Tribunale amministrativo regionale, puo' essere utilizzato per motivi di lavoro subordinato e di lavoro autonomo."

Art.4.

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del legge 30 dicembre 1986, n.943, le parole:

"i quali sono ammessi nel territorio nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "i quali sono ammessi o, se gia' vi si trovano, possono trattenersi nel territorio nazionale".

2. Al comma 2 dell'articolo 4 del legge 30 dicembre 1986, n.943, le parole:

"dopo un anno di soggiorno regolare nello Stato" sono soppresse.

Disposizioni concernenti il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale

Art.1.

1. Nella programmazione annuale dei flussi, di cui all'articolo 2, comma 3 della Legge 39/1990, vengono indicate anche le possibilita' di ingresso per lavoratori stagionali extracomunitari, in relazione alle accertate disponibilita' raccolte tramite i compententi uffici provinciali del lavoro, ed alle richieste del permesso di soggiorno per i motivi di cui all'articolo 2 avanzate da cittadini extracomunitari gia' presenti sul territorio nazionale. Per accedere a tali possibilita' i cittadini extracomunitari presentano apposita richiesta presso le sedi diplomatiche o consolari italiane nei paesi di origine.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite la Commissione centrale per l'impiego e la Consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, fissa con propri decreti, di intesa con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, le direttive per la formazione di una graduatoria, da utilizzare per l'accoglimento delle richieste fino a completamento del contingente.

La graduatoria e' stilata

a) tenendo conto dei criteri eventualmente stabiliti dal decreto sulla programmazione annuale dei flussi;

b) accordando la precedenza ai cittadini extracomunitari che siano stati gia' in possesso di un permesso di soggiorno in Italia per motivi di lavoro stagionale, ottemperando agli obblighi di cui all'art. 2, e che abbiano inoltre presentato istanza di reingresso presso l'Ufficio provinciale del lavoro durante il precedente soggiorno;

c) prendendo in considerazione la data di presentazione della richiesta di cui al comma 1.

Art.2.

1. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale viene concesso per un periodo di sei mesi, al termine del quale il lavoratore extracomunitario e' tenuto a lasciare il territorio dello Stato, dopo aver comunicato all'Ufficio provinciale del lavoro, mediante autocertificazione, le informazioni relavite all'attivita' lavorativa svolta, specificando, per ciascun rapporto di lavoro, la durata, il reddito maturato e gli elementi necessari all'identificazione del datore di lavoro. Di questi obblighi e del diritto di presentare la domanda di reingresso di cui all'articolo 1, viene data comunicazione scritta al lavoratore extracomunitario in lingua a lui comprensibile, da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, all'atto del rilascio del permesso di soggiorno.

2. Il lavoratore extracomunitario che in tre anni consecutivi ottenga un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale ha diritto ad ottenere un permesso per motivi di lavoro subordinato, qualora dimostri la disponibilita' nel territorio nazionale di un'occupazione regolarmente retribuita.

 

Art.3.

1. I contributi versati per il lavoratore extracomunitario stagionale all'assicurazione obbligatoria, limitatamente a quelli relativi all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, possono essere trasferiti all'istituto o ente assicuratore del paese di provenienza, su richiesta del lavoratore, all'atto del verificarsi di eventi pensionabili.

Art.4.

1. Ai lavoratori extracomunitari che violino l'obbligo di cui all'art.2 si applica quanto disposto dall'art.7 della Legge 28 febbraio 1990 n.39.

2. Il lavoratore extracomunitario che sia stato espulso ai sensi dell'articolo 7, o a carico del quale risultino violazioni delle disposizioni in materia di soggiorno per lavoro stagionale, non potra' ottenere un visto di ingresso per lavoro in Italia nei due anni successivi.

3. Al datore di lavoro che occupi alle sue dipendenze il lavoratore extracomunitario oltre la data di scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le sanzioni previste dall'art.12 della legge 943/1986.

Art.5.

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, le parole: "di ingresso" sono sostituite dalle seguenti: "di ingresso e di uscita"; le parole: "che entrino a qualsiasi titolo" sono sostituite dalle seguenti: "che entrino a qualsiasi titolo o che lascino il territorio dello Stato"; le parole: "cittadini extracomunitari in ingresso" sono sostituite dalle seguenti: "cittadini extracomunitari in ingresso o in uscita".

Disposizioni concernenti i rifugiati presenti nel

territorio dello stato

Art. 1

(Diritti dei rifugiati)

1. Lo straniero che abbia conseguito lo status di rifugiato ha diritto, secondo quanto previsto dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dalle altre disposizioni vigenti, di soggiornare nel territorio nazionale dello Stato e di godere dello stesso trattamento del cittadino italiano per quanto riguarda il lavoro dipendente e autonomo; egli ha altresi diritto all'istruzione, alla previdenza, all'assistenza sociale e sanitaria e al ricongiungimento familiare con il coniuge, con i figli a carico non coniugati considerati minori dalla legge italiana, nonche con i genitori a carico .

Art. 2

(Prestazioni assistenziali)

1. Gli interventi assistenziali a favore di coloro ai quali sia stata riconosciuta la qualifica di rifugiato competono alle amministrazioni comunali.

2. Ai richiedenti lo status di rifugiato, privi di mezzi di sussistenza e di ospitalita, e corrisposta l'indennità di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Tale indennità, che viene corrisposta per un periodo massimo di 45 giorni, e determinata annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, ove non siano ancora definite le procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato, il richiedente ha comunque diritto alla concessione di visti di uscita e al reingresso nel territorio nazionale.

4. I comuni provvederanno a fornire sia ai richiedenti lo status che ai rifugiati, le informazioni e gli orientamenti loro necessari.

5. L'onere per prestazioni assistenziali derivante dall'attuazione del presente articolo e dell'articolo 1 e valutato, quanto alle pensioni sociali a carico dell'INPS in lire 61 milioni per l'anno 1991, in lire 288 milioni per l'anno 1992 e in lire 470 milioni per l'anno 1993; quanto alle prestazioni di invalidità civile a carico del Ministero dell'interno, in lire 121 milioni per l'anno 1991, in lire 576 milioni per l'anno 1992 e in lire 943 milioni per l'anno 1993; quanto all'assistenza di base fornita dai comuni ai rifugiati, in lire 1.534 milioni per l'anno 1991, in lire 4.447 milioni per l'anno 1992 e in lire 4.723 milioni per l'anno 1993.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno disciplinati criteri e modalità per l'erogazione ai comuni delle somme di cui al comma 5.

Art. 3

(Assistenza sanitaria)

1. Ai cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale, che siano in attesa di riconoscimento dello status di rifugiato e si trovino in stato di indigenza, sono assicurate gratuitamente, previo accertamento del sindaco, tutte le prestazioni sanitarie necessarie da parte del Servizio sanitario nazionale (SSN).

2. L'onere per il SSN, derivante dall'attuazione

del presente articolo, e valutato in lire 2.428 milioni per l'anno 1991, in lire 7.424 milioni per l'anno 1992 e in lire 8.275 milioni per l'anno 1993.

Art. 4

(Espulsione o rimpatrio)

1. Lo straniero che non ha ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che abbia titolo a soggiornarvi per altri motivi.

2. Lo straniero che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1 e che non abbandoni volontariamente il territorio della Repubblica e espulso o rimpatriato con provvedimento motivato del prefetto della provincia di dimora abituale, con spesa a carico dello Stato allorché indigente.

3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e valutato in lire 70 milioni per l'anno 1991 e in lire 175 milioni a decorrere dall'anno 1992.

Capo II

Norme in materia di assistenza sanitaria

agli stranieri residenti

nel territorio dello Stato

Art. 5

(Stranieri residenti in Italia)

1. A partire dall'1 gennaio 1992 i cittadini stranieri, residenti in Italia o in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato, sono equiparati ai cittadini italiani per quanto attiene all'assicurazione obbligatoria contro le malattie presso il SSN e al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni. L'assicurazione da diritto all'assistenza sanitaria erogata dal SSN in Italia e presso i centri di altissima specializzazione all'estero ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595.

2. I cittadini stranieri di cui al comma 1 sono tenuti a versare il contributo dovuto entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui il contributo si riferisce e, comunque, prima di lasciare definitivamente il territorio nazionale. Per il primo anno di iscrizione e' dovuto un contributo per ogni mese, o frazione di mese, di iscrizione pari a un dodicesimo del contributo per l'intero anno.

3. Alla formazione del reddito complessivo soggetto a contribuzione concorrono tutti i redditi conseguiti in Italia e all'estero; i redditi in valuta estera sono convertiti in lire italiane in base al tasso di cambio vigente alla data del versamento .

4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, i cittadini italiani e stranieri, residenti o con sede di lavoro in Italia, dipendenti a status internazionale da enti e organismi internazionali o da Stati esteri, sono equiparati ai fini contributivi ai lavoratori dipendenti del settore privato. La contribuzione complessiva dovuta dai predetti cittadini sui salari, emolumenti e indennità, percetti dai predetti enti, organismi o Stati esteri ed esentati, in esecuzione di trattati ed accordi internazionali bilaterali o multilaterali stipulati dall'Italia, da imposizione fiscale, e quella di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 11 marzo 1988, n. 67. La contribuzione e a carico del dipendente ed e versata dal dipendente stesso, o per suo conto dal datore di lavoro, mensilmente, con le procedure che saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. I salari, emolumenti e indennità di cui al comma 4 concorrono alla formazione del reddito complessivo, riferito al nucleo familiare, ai fini della esenzione dalla partecipazione alla spesa sulle prestazioni erogate dal SSN.

6. L'ammontare dei contributi dell'assistenza sanitaria eventualmente versato durante l'anno dagli stranieri individuati nel comma 1, in conseguenza di attività lavorativa prestata in Italia, e portato in detrazione all'ammontare del contributo da versare entro il 30 giugno dell'anno successivo ai sensi del comma 2.

Art. 6

(Stranieri già assicurati obbligatoriamente presso istituti esteri)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 non si applicano ai cittadini stranieri che usufruiscono in Italia dell'assistenza sanitaria da parte di enti e istituti esteri in base ad assicurazione contro le malattie contratta secondo gli ordinamenti degli Stati di provenienza.

2. I cittadini di cui al comma 1, a partire dal 1° gennaio 1992 sono tenuti al versamento, secondo le modalità di cui all'articolo 5, di un contributo di solidarietà nella misura pari ad un quinto del contributo determinato ai sensi dello stesso articolo 5. A tali cittadini sono assicurate gratuitamente, a partire dalla predetta data, le prestazioni di prevenzione delle forme morbose di particolare interesse per la tutela della salute pubblica nonché, con oneri a loro carico, le altre prestazioni sanitarie erogate dalle strutture a gestione diretta del SSN.

Art. 7

(Stranieri con permesso di soggiorno per motivi di studio)

1. A partire dal 1° gennaio 1992 i cittadini stranieri, presenti o residenti in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, sono assicurati obbligatoriamente presso il SSN. L'assicurazione ha validità annuale con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico.

2. In deroga a quanto previsto dagli articoli 5 e 6, i cittadini di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti, per ogni anno scolastico, al versamento, all'atto dell'iscrizione, di un contributo forfettario determinato annualmente con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, tenuto conto del costo medio pro capite dell'assistenza sanitaria nell'anno precedente. Gli studenti provenienti dai Paesi in via di sviluppo, vincitori di borse di studio conferite dal Ministero degli affari esteri italiano, sono esonerati dalla contribuzione. Sono altresi' esonerati gli studenti che posseggano i requisiti di merito definiti dal regolamento previsto dall'art. 31.

3. Se per l'iscrizione alle università o ad altre istituzioni scolastiche e richiesto il superamento di una prova di idoneità o la frequenza di un corso propedeutico, lo studente che ottiene a tali fini il permesso provvisorio di soggiorno, deve versare, entro dieci giorni dall'ingresso in Italia, una quota in dodicesimi del contributo di cui al comma 2, commisurata al numero di mesi, o frazione di mese, di validità del permesso di soggiorno; la quota del contributo non può, comunque, essere inferiore a tre dodicesimi del contributo annuale. In caso di iscrizione, la quota di contributo già versata e detratta dall'importo del contributo dovuto ai sensi del comma 2.

4. Dopo il primo anno scolastico, allo studente che intende proseguire gli studi, il sindaco, tenuto anche conto dei risultati degli studi già svolti, può concedere, in relazione alle sopravvenute condizioni di indigenza dell'interessato, nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, l'esonero dal versamento del contributo.

5. I cittadini stranieri con permesso di soggiorno in Italia per svolgere, in base ad accordi scientifici e culturali stipulati dal Governo italiano o ad accordi e convenzioni autorizzate dai Ministeri competenti, di concerto con il Ministero degli affari esteri, attività didattiche, scientifiche, di studio, di ricerca, nonché scambio di esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici, presso università, istituti e enti di ricerca e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici italiani, sono assicurati obbligatoriamente al SSN per tutto il periodo della loro permanenza in Italia connesso alle predette attività. Il contributo per l'assicurazione al SSN e pari ad una quota in dodicesimi del contributo forfettario di cui al comma 2, commisurata al numero di mesi, o frazione di mese, di validità del permesso di soggiorno. Il contributo e versato, entro dieci giorni dall'ingresso in Italia, dall'interessato, ovvero dall'ente pubblico italiano cui, per legge o accordo, fa carico l'onere dell'assistenza sanitaria.

6. L'onere per il SSN, derivante dall'attuazione del presente articolo e degli articoli 5 e 6, e valutato in lire 147.082 milioni per l'anno 1992 e il lire ] 54.454 milioni a decorrere dal 1993.

Art. 8

(Stranieri, privi di reddito, che sono a carico di cittadini residenti all'estero)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, ai cittadini stranieri residenti in Italia, che non abbiano redditi propri e siano a carico, secondo le disposizioni di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di cittadini stranieri residenti all'estero, si applicano le disposizioni sul contributo forfettario di cui all'articolo 7, comma 2, della presente legge.

Art. 9

(Stranieri soggiornanti temporaneamente nel territorio nazionale)

1. Ai cittadini stranieri soggiornanti temporaneamente nel territorio nazionale sono assicurate, con oneri a loro carico, nei presidi pubblici e convenzionati le cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternità. Le tariffe delle predette prestazioni sono annualmente stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Ai cittadini stranieri soggiornanti temporaneamente nel territorio nazionale, ai quali sia stato riconosciuto, dal sindaco del comune in cui si trovano ed in relazione a circostanze sopravvenute, lo stato di indigenza, sono assicurate gratuitamente, a partire dal 1° gennaio 1992, oltre alle cure urgenti ospedaliere ai sensi del comma 1, anche le altre prestazioni sanitarie necessarie, salvo il recupero, a cura delle USL, delle relative spese dalle rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi di appartenenza. La certificazione attestante lo stato di indigenza puo' essere rilasciata d'ufficio, anche successivamente all'erogazione delle prestazioni, su richiesta della USL.

3. Ai cittadini di cui al comma 2 sono assicurate gratuitamente le prestazioni di prevenzione delle forme morbose di particolare interesse per la tutela della salute pubblica, nonché le prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 22 maggio 1978, n. 194.

4. L'onere per il SSN derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 e valutato in lire 1.574 milioni per l'anno 1992 e in lire 1.699 milioni per l'anno I993.

Art. 10

(Ingresso per cure in Italia dei cittadini extracomunitari)

1. Ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale per cure in strutture sanitarie pubbliche e convenzionate con il SSN, il cittadino extracomunitario, non residente in Italia, deve essere munito di idonea garanzia al pagamento delle cure stesse, vistata, se rilasciata all'estero, dalle competenti autorità diplomatiche o consolari italiane.

Art. 11

(Norme contenute in trattati, accordi e in regolamenti della CEE)

1. Restano salve, ove più favorevoli, le norme dei trattati e accordi internazionali bilaterali e multilaterali stipulati dall'Italia e dei regolamenti della Comunità economica europea che disciplinano l'assicurazione di malattia e l'assistenza sanita-

ria.

Art. 12

(Certificazione attestante lo stato di indigenza)

1. Ai fini della fruizione delle prestazioni, i cittadini indigenti di cui all'articolo 9 devono produrre apposita certificazione rilasciata, con validità quadrimestrale, dal comune in cui si trovano, previ accertamenti da eseguire secondo le vigenti disposizioni per l'accertamento del diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. In caso di cure urgenti e delle prestazioni di cui all'articolo 9, comma 3 e quando si tratti di cittadini non regolarizzati la certificazione e rilasciata d'ufficio, anche successivamente all'erogazione delle prestazioni, su richiesta della USL. La USL deve preventivamente avvisare i cittadini, non in regola con le disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno, che la loro presenza sara' comunicata, a prestazione erogata, all'autorita provinciale di pubblica sicurezza del luogo ove dimorano.

2. La nazionalità degli stranieri va documentata con un attestato di cittadinanza rilasciato dal console dello Stato cui lo straniero appartiene e, in mancanza, con altro documento equipollente. In via subordinata, la nazionalità può essere dichiarata con le procedure previste all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, integrato con l'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45.

Art. 13

(Prestazioni sanitarie ai soggetti non iscritti al SSN)

1. Le modalità per l'erogazione delle prestazioni ai soggetti non iscritti al SSN: sono stabilite con decreto del Ministro della sanità, sentito il CSN. Fino all'emanazione del predetto decreto si applicano, in quanto compatibili, le modalità stabilite per l'erogazione dell'assistenza ai cittadini a carico di istituzioni estere dal decreto del Ministro della sanità 25 novembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 24 gennaio 1983.

Art. 14

(Disposizioni transitorie)

1. Il contributo dovuto per gli anni 1987, 1988 e 1989 dai cittadini stranieri iscritti al SSN ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e stabilito nella misura prevista dai commi 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Per la determinazione del reddito complessivo soggetto a contribuzione Bi applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 5 della presente legge. Il contributo relativo agli anni 1987 e 1988 e quello relativo all'anno 1989 devono essere versati, in unica soluzione, rispettivamente entro il 30 giugno 1991, 31 dicembre 1991 e 30 giugno 1992. Le somme già versate a tale titolo sono portate in detrazione al contributo dovuto per ciascun anno; dette somme, se eccedenti il contributo dovuto, restano acquisite allo Stato.

2. Per i cittadini stranieri con permesso di soggiorno per motivi di studio, già iscritti al SSN ai sensi del richiamato articolo 5 del decreto-legge n. 663 del 1979, l'entità del contributo forfettario per gli anni 1987,1988 e 1989 e i termini di versamento sono stabiliti con il provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 7 della presente legge. Il contributo dovuto per l'anno scolastico 19901991 dai cittadini stranieri iscritti al SSN per l'anno 1990 e stabilito tenendo conto della predetta copertura assicurativa.

3. Limitatamente all'anno scolastico 1990-1991, sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione presso il SSN gli studenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già in possesso di una copertura assicurativa almeno per l'assistenza ospedaliera presso istituti assicurativi italiani o stranieri; ai predetti studenti sono assicurate gratuitamente le prestazioni di prevenzione delle forme morbose di particolare interesse per la tutela della salute pubblica.

Capo III

Nuove norme in materia di collocamento e di trattamento di lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine

Art. 15

(Consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie)

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, sono sostituiti dai seguenti: ´2. Della Consulta di cui al comma 1 sono chiamati a far parte, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

a) dodici rappresentanti dei lavoratori extracomunitari, designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia;

b) quattro rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori;

c) quattro rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici;

d) nove esperti designati rispettivamente dai Ministeri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'interno, degli affari esteri, delle finanze, del tesoro, della sanità, del bilancio e della programmazione economica, nonché dal Ministro per gli affari sociali;

e) sette rappresentanti delle autonomie locali, di cui tre designati dalla conferenza dei presidenti delle regioni, tre dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed uno dall'Unione delle province d'Italia (UPI);

f) sette rappresentanti delle associazioni che operano nel campo dell'assistenza all'immigrazione;

g) tre esperti designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Limitatamente ai rappresentanti di cui alla lettera a) del comma 2 viene per ogni membro nominato un supplente ª.

2. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, sono aggiunte, in fine, le parole: ´o da un suo delegato, in qualità di vice presidente nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra gli esperti di cui alla lettera g) del comma 2 ª.

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, sono inseriti i seguenti:

4-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può istituire, su proposta della Consulta, un comitato esecutivo e sottocomitati dei quali determina la composizione e le funzioni.

4-ter. Le funzioni di segretario e di vicesegretario della Consulta sono svolte da funzionari dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, appartenenti al servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie, nominati con decreto del Ministro.

4-quater. La Consulta dura in carica tre anni ª.

4. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, sono inseriti i seguenti:

´7-bis. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non provvedano entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, invita le regioni a provvedere. Ove, entro i successivi due mesi, la regione non abbia provveduto, vengono costituite, presso gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, apposite commissioni con la partecipazione delle seguenti componenti:

a) sei rappresentanti dei lavoratori extracomunitari, designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia;

b) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori dei diversi settori economici;

c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici;

d) quattro rappresentanti delle associazioni che operano nel campo dell'assistenza all'immigrazione:

e) un rappresentante della regione;

f) tre rappresentanti degli enti locali.

7-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale verranno disciplinati la composizione, il funzionamento e le attribuzioni delle commissioni nell'ambito delle competenze statali.

Art. 16

(Programmi di utilizzazione dei lavoratori extracomunitari)

1. L'articolo 5 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e sostituito dal seguente:

´Art. 5. -1. Le commissioni regionali per l'impiego, anche sulla base delle proposte formulate in merito dalle rispettive agenzie per l'impiego, attuano programmi di utilizzazione di lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento, sulla base delle esigenze del mercato del lavoro locale, con le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. Le commissioni regionali per l'impiego trasmettono trimestralmente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione della loro attività, unitamente alle previsioni formulate per il periodo successivo fino ad un anno, in ordine alla utilizzazione di manodopera extracomunitaria. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale comunica immediatamente le relazioni alla commissione centrale per l'impiego, la quale, d'intesa con le regioni, propone, sulla base delle relazioni delle commissioni regionali per l'impiego, eventuali modifiche ed integrazioni.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite la commissione centrale per l'impiego e la consulta di cui all'articolo 2, impartisce, con propri decreti, nel rispetto degli impegni comunitari ed internazionali, le direttive di carattere generale in materia di impiego e di mobilita professionale di lavoratori subordinati extracomunitari in Italia ª.

Art. 17

1. All'articolo 3 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e aggiunto, infine, il seguente comma:

´2-bis. Il servizio svolge le funzioni della IV area degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e provvede all'iscrizione nelle liste di da quello per cui e stato autorizzato l'ingresso in collocamento, all'avviamento al lavoro e alla mobilita dei lavoratoriª.

Art. 18

(Accesso all'occupazione)

l. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, le parole: ´alle direttive di cui all'articolo 5ª sono sostituite dalle seguenti: ´in conformità ai decreti di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39ª.

 

Art. 19

(Programmi per il reinserimento nei paesi di origine)

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e sostituito dal seguente:

´3. Il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e nei limiti della programmazione annuale delle attività di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a), della stessa legge, puo contribuire, secondo le modalità da concordare con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e da stabilire in apposite convenzioni con le regioni, al finanziamento di programmi di attivita di formazione professionale, in Italia e in loco, finalizzati al reinserimento volontario dei lavoratori immigrati nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite garanzie di assorbimento dai Governi beneficiariª.

Art. 20

(Esclusione dall 'applicazione della presente legge)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e inserito il seguente:

´2-bis. Agli artisti ed ai lavoratori dello spettacolo, entrati in Italia con visto di ingresso per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo, e fatto divieto di accedere a rapporti di lavoro diversi da quello per cui e' stato autorizzato l'ingresso in Italia.

Capo IV

Disposizioni in materia di formazione professionale

Art. 21

(Atto di indirizzo e coordinamento)

1. Allo scopo di favorire l'integrazione o il reinserimento lavorativo nei paesi di provenienza degli immigrati extracomunitari residenti legalmente sul territorio nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano uniformano i propri programmi regionali di sviluppo e i programmi pluriennali, nonché i piani annuali per le attività di formazione professionale all'atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sulla base dei seguenti principi:

a) pervenire ad un'autosufficienza linguistica adeguata;

b) acquisire, sviluppare o consolidare le capacita professionali;

c) sostenere l'inserimento nel sistema della formazione professionale;

d) favorire l'inserimento nel mondo del lavoro;

e) preservare l'identità culturale.

f) garantire la parita' nella qualificazione della formazione professionale tra cittadini italiani e cittadini stranieri extracomunitari.

2. Qualora entro tre mesi dall'emanazione dell'atto di indirizzo e di coordinamento le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non includano nell'ambito dei propri strumenti di programmazione interventi finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 22, il Presidente del Consiglio dei ministri, 8U proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, invita le regioni e le province autonome a provvedere. Ove, nei successivi due mesi, la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta i necessari interventi sostitutivi.

Art. 22

(Programmazione degli interventi).

1. Per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 21, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con il metodo della programmazione e della pianificazione agli interventi adeguati ai fabbisogni formativi relativi ai mercati del lavoro locali o dei paesi in via di sviluppo.

2. La realizzazione degli interventi può essere effettuata:

a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano;

b) mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del mondo cooperativo.

3. Gli enti di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo devono possedere, per essere ammessi al finanziamento, i requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

4. Gli enti di cui al comma 1 prevedono forme di sussidio economico per gli immigrati extracomunitari che prendono parte alle attivita' di formazione. L'erogazione di detti sussidi e' subordinata alla frequenza ai corsi di formazione.

Art. 23

(Copertura finanziaria)

1. Gli eventuali interventi sostitutivi di cui all'articolo 21, comma 2, della presente legge, sono finanziati con i fondi di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. Sono altresì finanziati con il fondo di cui al richiamato articolo 26 anche gli interventi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 18, primo comma, lettera e), della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

3. Ai finanziamenti delle attività individuate ai commi 1 e 2 del presente articolo ed a quelli necessari per l'attività della Consulta e del servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie, si provvede con utilizzo fino alla concorrenza del 15 per cento delle risorse attribuite per ciascun esercizio dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale (Inps), a norma di quanto stabilito dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, al relativo fondo integrativo. Gli importi riservati all'attività della consulta e del servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie sono versati in apposito capitolo delle entrate dello Stato per i corrispondenti anni, ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Capo V

Disposizioni in materia di libere professioni

Art. 24

(Iscrizione negli albi professionali)

1. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia che abbiano qui conseguito il titolo richiesto o siano in possesso di titolo equipollente hanno diritto, quando sussistano tutti gli altri requisiti e condizioni di legge, all'iscrizione negli albi professionali ai fini dell'esercizio di libere professioni non riservate a cittadini italiani.

Capo VI

Norme sull'ammissione e la frequenza degli studenti stranieri extracomunitari nelle Università italiane

Art. 25

(Finalità )

1. In attuazione dei principi internazionali del diritto allo studio, ai fini della crescita dei rapporti di cooperazione scientifica, culturale e tecnica in particolare con i Paesi in via di sviluppo, la presente legge ha lo scopo di favorire e assicurare la frequenza di studenti stranieri extracomunitari nelle università e negli istituti italiani di istruzione superiore di grado universitario, di seguito denominati università.

2. A tal fine il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina, con

decreto da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio universitario nazionale, il numero dei posti disponibili per gli studenti stranieri extracomunitari e la loro ripartizione tra sedi universitarie e singoli corsi di laurea o di diploma. Tale numero non può complessivamente essere inferiore al 5 per cento o superiore al 10 per cento del totale degli iscritti negli atenei italiani; una percentuale di tale contingente viene dal decreto riservata ai titolari di borse di studio. L'attribuzione dei posti alle singole sedi universitarie, che deve rispondere all'esigenza di una equilibrata distribuzione degli studenti stranieri extracomunitari sul territorio nazionale, non può superare il 10 per cento del numero degli iscritti in ciascuna di esse, ne il 5 per cento dei posti disponibili a livello nazionale.

3. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 2, le università indicano entro il 15 novembre di ogni anno, per ciascun corso di laurea o di diploma, il numero di posti che possono attribuire in base alla disponibilità delle rispettive strutture didattiche.

Art. 26

(Condizioni per l'ammissione)

1. Lo studente straniero extracomunitario, che aspira ad ottenere l'immatricolazione alle università italiane, deve risultare in possesso di un titolo di studio che sia accettato per l'immatricolazione universitaria nel Paese in cui e stato conseguito, purché rilasciato dopo un corso complessivo di studi di durata non inferiore a dodici anni, e deve aver superato, se previsto, l'esame di ammissione per l'accesso all'università. Qualora nei Paesi ove il titolo di studio e stato conseguito vengano richiesti punteggi minimi per il proseguimento degli studi nel livello universitario, sono richiesti analoghi punteggi per l'ammissione alle università italiane.

2. In mancanza dei requisiti di cui al comma 1, le facolta' valutano i curricoli scolastici degli aspiranti, ai fini dell'equiparazione a quelli richiesti per l'ammissione ai corsi universitari italiani, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri, su proposta del Consiglio universitario nazionale.

3. L'ammissione ai corsi di laurea o di diploma, nei limiti del contingente dei posti stabiliti con le modalità di cui all'articolo 25, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 2, per i beneficiari di borse di studio, richiede il superamento di una prova intesa ad accertare sia il grado di conoscenza della lingua italiana, che il possesso di nozioni culturali e scientifiche necessarie a seguire il corso di studi prescelto.

4. Le domande di immatricolazione e la relativa documentazione possono essere presentate presso le sedi diplomatiche o consolari italiane ovvero, per coloro che soggiornano regolarmente in Italia, presso le sedi universitarie. Le modalita' e i termini di presentazione di detta documentazione sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 31, in modo tale che le università possano tempestivamente provvedere agli adempimenti di loro competenza. Lo stesso regolamento disciplina le modalità e i termini di svolgimento delle prove, la composizione e la nomina delle commissioni di esame e i criteri di formazione delle graduatorie.

Art. 27

(Corsi di diffusione della lingua italiana)

1. Al fine di favorire l'accesso degli stranieri extracomunitari alle università italiane, il Ministero degli affari esteri, nel quadro della politica di diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero, promuove, per il tramite degli istituti di cultura, corsi di lingua italiana. Tali corsi debbono essere organizzati di preferenza nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito degli accordi di cooperazione tecnica, scientifica e culturale. Analoghi corsi, finalizzati anche all'orientamento nel sistema universitario nazionale, della durata di sei mesi, debbono essere organizzati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica presso le sedi universitarie. Sulla base dei risultati conseguiti nelle prove di accertamento della conoscenza della lingua italiana, l'immatricolazione dello studente straniero extracomunitario puo' essere subordinata alla frequenza di detti corsi.

Art. 28

(Abbreviazione di corso ed ammissione speciale)

1. Nell'ambito dei posti disponibili, previo il superamento della prova di cui all'articolo 26, comma 3, della presente legge, i consigli di facoltà o delle scuole dirette a fini speciali possono consentire abbreviazioni di corso a quegli studenti che risultino in possesso di idonei requisiti scolastici. E fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 29

(Borse di studio)

1. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, conferisce, nell'ambito della quota riservata ai borsisti con il decreto di cui all'articolo 25, comma 2, della presente legge, borse di studio ai sensi della legge 12 marzo 1977, n. 87, e della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in numero non inferiore a mille ed entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio, nel quadro di una politica volta a dare impulso alla cooperazione universitaria.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 31 sono stabiliti i requisiti per l'ottenimento delle borse di studio, comprese quelle finalizzate alla frequenza di corsi propedeutici, con riferimento sia alla conoscenza della lingua italiana, sia al possesso delle nozioni culturali necessarie al corso di studio prescelto e sono determinate le forme e le modalità di accertamento dei suddetti requisiti, anche tenendo conto degli accordi e intese internazionali e della possibilita' di accesso all'assegnazione di dette borse per studenti che gia' si trovino sul territorio dello Stato.

3. Le borse di studio sono annuali e possono essere assegnate o confermate anche negli anni successivi a quello di immatricolazione, sulla base dei requisiti di merito acquisiti dallo studente, in termini di profitto, nell'anno accademico cui e iscritto. I criteri e le modalità per l'erogazione e conferma delle borse stesse saranno stabilite con il regolamento previsto dall'articolo 31.

4. Le borse di studio di cui al presente articolo non possono essere cumulate con altre borse comunque godute, ne erogate per l'iscrizione a più di un corso di laurea o di diploma. A tal fine lo studente straniero deve produrre apposita dichiarazione; nel caso di dichiarazioni mendaci il beneficio viene revocato, salva l'applicazione delle norme penali.

5. Il Ministero degli affari esteri può predisporre, a favore degli studenti provenienti dai Paesi in via di sviluppo che si obbligano a ritornare in patria, opportune provvidenze finalizzate al loro reinserimento nei rispettivi Paesi. Con il regolamento di cui all'articolo 31 sono definiti le forme, i criteri e le modalità per l'erogazione delle suddette provvidenze.

6. Alle borse di studio e ai benefici previsti dal presente articolo si applicano le norme sull'esenzione fiscale di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Ai titolari delle borse di studio di cui al presente articolo, provenienti dai Paesi in via di sviluppo, ovvero, su base di reciprocità, da altri Paesi, e concesso l'esonero totale delle tasse, soprattasse e contributi per l'iscrizione alle università e agli istituti di istruzione superiore di grado universitario di cui all'articolo 25, comma 1, della presente legge. Detto esonero e' concesso anche agli studenti stranieri extracomunitari che abbiano acquisito i requisiti di merito stabiliti dal regolamento previsto dall'articolo 31.

7. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e valutato in lire 1.799 milioni per l'anno 1991 e in lire 3.598 milioni annui a decorrere dal 1992.

Art. 30

(Norme relative al soggiorno)

1. Il permesso di soggiorno per gli studenti stranieri extracomunitari, che non siano lavoratori, e concesso con riferimento all'anno accademico e può venire rinnovato solo ove lo studente abbia ottenuto la conferma della borsa di studio, ovvero possegga i requisiti di merito e di condizioni economiche stabiliti ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, degli affari esteri e dell'interno. Con lo stesso decreto sono individuate le particolari situazioni che consentono il proseguimento degli studi anche in condizione di sopravvenuta indigenza.

2. Agli studenti che hanno presentato la domanda di immatricolazione e la relativa documentazione, secondo le modalità previste dalla presente legge, e rilasciato il visto di ingresso e un conforme permesso di soggiorno valido fino al successivo 31 dicembre.

3. Il visto e un permesso di soggiorno provvisorio, valido per l'anno in corso, sono altresì rilasciati agli studenti stranieri extracomunitari che abbiano ottenuto una borsa di studio finalizzata alla frequenza di corsi propedeutici all'iscrizione all'università .

Art. 31

(Regolamento di attuazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni che operano nel campo dell'assistenza agli studenti stranieri extracomunitari, sono disposte le necessarie norme di attuazione, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 32

(Deroghe)

1. Sono fatte salve le norme relative agli studenti dell'Università per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena.

Capo VII

Norme in materia di inserimento e di accesso degli stranieri extracomunitari alla scuola italiana

Art. 33

(Integrazione scolastica)

1. Secondo quanto previsto dal presente capo, e agevolato l'inserimento nella scuola italiana dei figli dei lavoratori extracomunitari immigrati; e agevolato altresì l'accesso ai vari gradi d'istruzione ed al conseguimento dei relativi titoli di studio da parte dei lavoratori extracomunitari immigrati adulti.

Art. 34

(Iscrizione a classi della scuola dell'obbligo)

1. Gli alunni di cui all'articolo 33, provenienti da scuole straniere all'estero aventi riconoscimento legale secondo i rispettivi ordinamenti scolastici, che chiedono l'iscrizione ad una classe della scuola dell'obbligo, sono iscritti, indipendentemente dall'età, alla classe cui si viene iscritti nella scuola italiana dell'obbligo dopo un corrispondente numero di anni di scolarità frequentati con esito positivo.

2. Il carattere legale della scuola estera di provenienza e attestato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero.

3. La domanda d'iscrizione va presentata al provveditore agli studi territorialmente competente, che individua, possibilmente nell'ambito del distretto in cui e domiciliato l'alunno, la scuola più idonea a garantire, per disponibilità di strutture e di personale, anche in relazione a quanto previsto nell'articolo 35, il migliore inserimento.

4. L'iscrizione non e soggetta a ratifica da parte del Ministero della pubblica istruzione.

5. L'assegnazione alle classi e effettuata raggruppando, ove possibile, alunni dello stesso gruppo linguistico, i quali comunque non devono superare il numero di cinque per ogni classe.

Art. 35

(Attività di sostegno e di

integrazione scolastica)

1. Nelle scuole che accolgono i figli dei lavoratori extracomunitari immigrati la programmazione educativa deve comprendere apposite attività di sostegno e di integrazione intese:

a) ad adattare l'insegnamento della lingua italiana e delle altre materie di studio alle loro specifiche esigenze;

b) a promuovere l'insegnamento della lingua e della cultura del paese di origine, coordinandolo con l'insegnamento delle materie obbligatorie comprese nel piano di studi.

2. Per l'utilizzazione del personale docente nelle attività di cui al comma 1 non si applicano il disposto dell'articolo 14, nono comma, primo periodo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, ed il disposto dell'articolo 24, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

3. Per l'insegnamento della lingua e della cultura del paese di origine, ove queste non siano oggetto di insegnamento nella provincia di residenza dell'alunno, si provvede nel quadro di intese promosse dai Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione con la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui l'alunno medesimo abbia la cittadinanza.

4. Nel quadro delle intese di cui al comma 3 può essere previsto che l'insegnamento della lingua e della cultura del paese di origine sia affidato ad esperti, anche di cittadinanza straniera, che, in possesso dei necessari requisiti culturali, siano riconosciuti idonei da una commissione nominata dal provveditore agli studi.

5. Ai fini di cui al comma 4, si provvede a stipulare, sulla base di uno schema tipo da approvarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, un apposito contratto di collaborazione, la cui durata, per ogni anno scolastico, non può eccedere il periodo compreso tra l'inizio ed il termine delle lezioni. Con lo stesso decreto sono indicati i criteri per la determinazione del compenso da corrispondere per le attività previste dal contratto, nonché le modalità per la sua corresponsione.

6. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e valutato in lire 2.651 milioni per l'anno 1991, in lire 5.566 milioni per l'anno 1992 e in lire 5.844 milioni per l'anno 1993.

Art. 36

(Iscrizione a classi di istituti e scuole di

istruzione secondaria di secondo grado)

1. E' consentita l'iscrizione ad istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado dei figli dei lavoratori extracomunitari immigrati provenienti da scuole straniere all'estero aventi riconoscimento legale, secondo i rispettivi ordinamenti scolastici.

2. L'ammissione e subordinata al possesso di un'età non inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi nel territorio nazionale, a partire dai 13 anni, nonché all'accertamento di un'adeguata preparazione sul programma prescritto per la promozione o l'idoneità alla classe cui si riferisce l'ammissione stessa.

3. Ai fini di cui al comma 2, il consiglio di classe delibera sull'accoglimento della domanda e può sottoporre l'aspirante ad un esperimento nelle materie o prove da stabilirsi in base ad una complessiva valutazione dei programmi svolti nella scuola di provenienza, quando la comparabilità dei piani di studio sia parziale; qualora non sussista invece alcuna comparabilità, il grado di preparazione dell'alunno e accertato mediante apposito esame di idoneità su tutte le discipline.

4. Le modalità di espletamento dell'esperimento e dell'esame di idoneità debbono tener conto del grado di conoscenza della lingua italiana da parte del candidato. Qualora tale grado di conoscenza non assicuri al candidato una adeguata possibilità di espressione, e consentita, ove necessario, la presenza di un interprete, nel quadro delle intese con la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui l'alunno abbia la cittadinanza, secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3.

5. Il carattere legale della scuola straniera all'estero e attestato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana.

6. L'iscrizione non e soggetta a ratifica da parte del Ministero della pubblica istruzione.

7. Nel periodo che precede l'inizio delle lezioni sono organizzati corsi intensivi di lingua italiana, anche per gruppi di alunni iscritti a classi o istituti diversi, nel limite massimo per ciascun corso di 10 ore settimanali e per un periodo non superiore ai due mesi per ogni anno scolastico. Ai corsi sono assegnati, sulla base della dichiarata disponibilità, docenti d'italiano o di materie letterarie in servizio nell'istituto o scuola o, ove necessario, nel distretto o nella provincia. Le relative prestazioni, che costituiscono obbligo di servizio, sono retribuite nella misura prevista per le ore eccedenti l'orario d'insegnamento.

8. Nel primo anno dei corsi di studio l'assegnazione alle classi e effettuata raggruppando, ove possibile, alunni dello stesso gruppo linguistico, i quali comunque non debbono superare il numero di cinque per ogni classe.

9. L'onere derivante dall'attuazione del comma ~ e valutato in lire 192 milioni per l'anno 1991 e in lire 384 milioni a decorrere dal 1992.

Art. 37

(Corsi ed iniziative di istruzione degli adulti e corsi serali)

1. I lavoratori extracomunitari immigrati sono ammessi a frequentare, ai fini del conseguimento del titolo di studio, i corsi di istruzione per adulti ed i corsi serali istituiti presso le scuole e gli istituti di istruzione statali.

2. Per i corsi frequentati dai lavoratori di cui al comma 1 possono essere assunti, con le modalità di cui all'articolo 35, commi 4 e 5, esperti anche di cittadinanza straniera.

3. Ai fini di cui al comma 2 e assegnato al bilancio della scuola o dell'istituto interessati apposito contributo di funzionamento.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e valutato in lire 1.500 milioni per l'anno 1991, in lire 3.150 milioni per l'anno 1992 e in lire 3.300 milioni per l'anno 1993.

Art. 38

(Riconoscimento di titoli di studio stranieri)

1. I cittadini extracomunitari immigrati possono chiedere il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero secondo quanto previsto nell'articolo 10 comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

Art. 39

(Programmi di sperimentazione)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, sentita una commissione di esperti, provvede a definire un programma di sperimentazioni da attuare, secondo le procedure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, per la realizzazione di innovazioni metodologico-didattiche, o, rispettivamente, di ordinamenti e strutture, sulla base di progetti-pilota finalizzati alla formazione degli alunni nella prospettiva di una società multiculturale.

2. La commissione di cui al comma 1, presieduta dal Ministro della pubblica istruzione, e formata da non più di dieci esperti, scelti dallo stesso Ministro anche tra persone estranee all'amministrazione.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate la misura dei compensi spettanti agli esperti e le modalità per la loro corresponsione.

4. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1 e valutato in lire 1.150 milioni per l'anno 1991 e in lire 2.300 milioni a decorrere dal 1992; quello derivante dall'attuazione del comma 2 in lire 5 milioni per l'anno 1990 e in lire 10 milioni a decorrere dal 1992.

Art. 40

(Aggiornamento dei docenti)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, sentita la

commissione di esperti di cui all'articolo 39,

provvede a definire un programma di attività di aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, per fornire ad esso strumenti di informazione e comprensione dei problemi connessi all'accoglienza degli allievi provenienti da Paesi extracomunitari ed alle altre esigenze di una società multiculturale. Per la sostituzione del personale impegnato nella frequenza dei corsi predetti non si procede alla assunzione di personale supplente.

2. Il programma dara priorità all'aggiornamento del personale impegnato nelle sperimentazioni di cui all'articolo 39.

3. Alle attività di aggiornamento, di cui al presente articolo, sono destinati appositi fondi, previa integrazione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e valutato in lire 500 milioni per l'anno 1991 e in lire 1.000 milioni a decorrere dal 1992.

Art. 41

(Modalità e criteri organizzativi)

1. Il Ministro della pubblica istruzione definisce, con propria ordinanza, i criteri per la valutazione dei requisiti culturali di cui debbono essere in possesso gli esperti previsti dall'articolo 35 e le modalità per la formazione delle commissioni provinciali che ne debbono accertare l'idoneità. Egli determina altresì, con una o più ordinanze, le modalità ed i criteri organizzativi per l'attuazione degli articoli 34, 35, 36, 37, 39 e 40.

2. Per il migliore conseguimento del fine di cui all'articolo 33, nel quadro dell'elaborazione di progetti di intervento coordinati per il diritto allo studio, i provveditori agli studi possono promuovere appositi ´protocolli d'intesaª con gli enti e le amministrazioni interessati.

Art. 42

(Scuole straniere all'estero)

1. L'articolo 34, commi 1, 2 e 4, e l'articolo 36, commi 1, 2, 3, 5 e 7, si applicano anche nei confronti di altri alunni provenienti da scuole straniere all'estero aventi riconoscimento legale secondo i rispettivi ordinamenti scolastici.

Art. 43 (Abrogazione)

1. L'articolo 14 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, e' abrogato.

Capo VIII

Norme transitorie e finali

Art. 44

(Compilazione di un testo coordinato delle norme vigenti)

1. Il Ministro dell'interno e autorizzato a provvedere, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'emanazione di un testo aggiornato delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate con le norme della presente legge le disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, le disposizioni non abrogate del titolo V del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché quelle del titolo V del regolamento di esecuzione del citato Testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, modificato in esecuzione delle disposizioni della presente legge, fermo restando, per quelle ultime, il disposto del secondo comma dell'articolo 221 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 45

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano, in quanto più favorevoli, anche ai cittadini dei paesi comunitari e agli apolidi.

Art. 46

(Copertura finanziaria)

1. Per il triennio 1991, 1992 e 1993 la complessi-

va autorizzazione di spesa di cui alla presente legge, ivi escludendo quella finanziata ai sensi dell'articolo 23, a pari a lire 12.011 milioni per l'anno 1991, a lire 177.574 milioni per l'anno 1992 e a lire 187.175 milioni per l'anno 1993, ed e così ripartita: a) lire 61 milioni per l'anno 1991, lire 288 milioni per l'anno 1992 e lire 470 milioni per l'anno 1993 per pensioni sociali; b) lire 121 milioni per l'anno 1991, lire 576 milioni per l'anno 1992 e lire 943 milioni per l'anno 1993 per prestazioni per inabilita civile; c) lire 1.534 milioni per l'anno 1991, lire 4.447 milioni per l'anno 1992 e lire 4.723 milioni per l'anno 1993 per assistenza sociale di base fornita ai rifugiati dai comuni; d) lire 70 milioni per l'anno 1991 e lire 175 milioni a decorrere dal 1992 per oneri relativi alle espulsioni; e) lire 146.082 milioni per l'anno 1992 e lire 153.454 milioni per l'anno 1993 per assistenza sanitaria agli stranieri residenti in Italia; f) lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 1992 per spese per prestazioni di prevenzione sanitaria agli stranieri già obbligatoriamente assicurati presso istituti esteri; g) lire 1.574 milioni per l'anno 1992 e lire 1.699 milioni per l'anno 1993 per prestazioni sanitarie necessarie agli stranieri presenti nel territorio nazionale; h) lire 2.428 milioni per l'anno 1991 lire 7.424 milioni per l'anno 1992 e lire 8.275 milioni per l'anno 1993 per assistenza sanitaria ai richiedenti lo status di rifugiato; i) lire 1.799 milioni per l'anno 1991 e lire 3.598 milioni a decorrere dall'anno 1992, la complessiva spesa di cui al capo VI per favorire l'ammissione e la frequenza degli studenti stranieri extracomunitari nelle università italiane; I) lire 5.998 milioni per l'anno 1991, lire 12.410 milioni per l'anno 1992 e lire 12.838 milioni per l'anno 1993, la complessiva spesa di cui al capo VII per favorire l'inserimento e l'accesso degli stranieri extracomunitari alla scuola italiana. 2. Al predetto onere di lire 12.011 milioni, lire 177.574 milioni e lire 187.175 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede, quanto a lire 12.011 milioni per l'anno 1991, lire 117.564 milioni per l'anno 1992 e lire 119.552 milioni per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento ´Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attivita' dei girovaghiª; quanto a lire 60.010 milioni per l'anno 1992 e lire 67.623 milioni per l'anno 1993, mediante corrispondente utilizzo del gettito contributivo derivante, per gli anni medesimi, dall'attuazione degli articoli 5, 6, 7 e 8 della presente legge.

3. Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Disposizioni concernenti i provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato (da completare con il testo del decreto 323/92)

Art.2

Emendamento proposto:

- L'art.2 viene cosi' riformulato:

"Il comma 4 dell'art.5 del decreto-legge 30/12/89, n.416, convertito con modificazioni dalla Legge 28/2/90, n.39, e' sostituito dal seguente:

<<4. Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'art.7, commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater, l'esecuzione del provvedimento di espulsione adottato dal prefetto nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti resta sospesa fino alla decisione sul merito da parte del Tribunale Amministrativo Regionale. L'esecuzione del provvedimento di espulsione adottato nei confronti degli stranieri non regolarmente soggiornanti resta sospesa fino alla decisione del Tribunale Amministrativo Regionale sulla domanda incidentale di sospensione, purche' questa venga notificata entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento.>>"

 

Art.3

Emendamenti proposti:

- Le parole "condanna anche non definitiva"

devono essere sostituite dalle parole

"condanna con sentenza passata in giudicato".

- Il comma 1 dell'art.3 (del presente decreto) viene prolungato come segue:

"Dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma:

<<1-bis. Nel caso in cui la condanna di cui al comma 1 venga revocata, lo straniero che ne faccia richiesta entro sei mesi dalla conoscenza della pronuncia di revocazione ha diritto a rientrare in Italia e ad ottenere, senza ulteriori condizioni, il permesso di soggiorno per gli stessi motivi per i quali questo gli era stato concesso prima del provvedimento di espulsione.>>"

Art.4

Il nuovo comma 5-bis

Emendamenti proposti:

- Le parole "si procede all'arresto dello straniero"

devono essere sostituite dalle parole:

"si procede all'arresto dello straniero e alla successiva convalida di detto arresto da parte dell'autorita' giudiziaria competente".

- Le parole "previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria competente"

devono essere sostituite dalle parole

"previa autorizzazione concessa, sentito lo straniero interessato assistito dal difensore di fiducia, dall'autorita' giudiziaria competente".

Il nuovo comma 5-ter

Emendamenti proposti:

- Le parole "anche fuori dal caso di flagranza"

devono essere sostituite dalle parole

"ricorrendo lo stato di flagranza".

- Le parole "previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria competente"

devono essere sostituite dalle parole

"Previa autorizzazione concessa, sentito lo straniero interessato assistito dal difensore di fiducia, dall'autorita' giudiziaria competente".

Il nuovo comma 5-quater

Emendamento proposto:

- Le parole "in materia di ingresso"

devono essere sostituite dalle parole

"in materia di ingresso, previa comunicazione scritta allo straniero interessato, in lingua a lui comprensibile o in presenza di un traduttore, dei diritti in materia di richiesta di asilo, e fatto salvo che l'interessato non inoltri tale richiesta".

Art.5

Emendamenti proposti:

- Le parole "ed espulso ai sensi del precedente articolo"

devono essere sostituite dalle parole

"che si trovi fuori dal territorio italiano e contro il cui reingresso in Italia non ostino motivi di ordine pubblico e di sicurezza nazionale"

- Le parole "e' autorizzato"

devono essere sostituite dalle parole

"ha diritto"

- La parola "necessaria"

deve essere sostituita dalla parola

"consentita"