CONSIDERAZIONI SUL DECRETO LEGGE CONCERNENTE I LAVORATORI STAGIONALI EXTRACOMUNITARI

E' opportuno osservare come il Decreto Legge sui lavoratori stagionali extracomunitari non fornisca risposte adeguate alle istanze sollevate dall'emendamento apportato dalla Camera ad altro decreto (il cosiddetto articolo 9-ter), di recente riproposto in Commissione Lavoro al Senato.

Obiettivo principale di tale emendamento e' infatti quello di favorire al massimo grado l'emersione dalle condizioni di irregolarita' dei cittadini stranieri extracomunitari di fatto inseriti nel mercato del lavoro, allo scopo di evitare lo sfruttamento di tali lavoratori e di impedire il mantenimento di condizioni di concorrenza sleale ai danni dei lavoratori regolari. L'emendamento prevede cosi' la possibilita' di regolarizzazione con rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato della durata di due anni per quanti dimostrino la disponibilita' di un'offerta di lavoro, come pure per coloro che siano in grado di autocertificare lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato. E' previsto anche che quanti, avanzando richiesta di regolarizzazione, non rientrino nelle categorie per le quali e' contemplato il rilascio di un permesso di lunga durata, possano tuttavia ottenere un permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale della durata di sei mesi. Le modalita' di assegnazione e le caratteristiche di tale permesso, previsto dalla legge 39/1990, sono definite dall'emendamento in modo tale da dare al Governo anno per anno, in sede di programmazione dei flussi, uno strumento efficace per combattere la stagnazione delle sacche di irregolarita'.

Il Decreto Legge in questione, invece, trascura completamente il problema dell'immigrazione irregolare a carattere stanziale, non consentendo alcuna possibilita' di regolarizzazione del soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Una possibilita' di rientrare in un circuito di regolarita' sembra, invero, prevista al comma 2 dell'articolo 2, laddove si dispone che per l'assegnazione dei permessi per l'anno 1994 possano far valere un diritto di precedenza tutti coloro che siano usciti dal territorio italiano entro il 30 ottobre 1993 e che abbiano fatto ritorno nel paese di origine. Tale possibilita', che riguarda evidentemente solo l'immigrazione a carattere stagionale, e' comunque da considerarsi di improbabile attuazione, per le ragioni che seguono.

- Il permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale e' disciplinato, nel Decreto Legge, in modo tale da prevederne l'assegnazione solo nell'ambito di accordi bilaterali che il Governo Italiano e' autorizzato a stipulare con governi di paesi interessati. E' quindi da escludersi che la previsione di un diritto di precedenza per il rientro in Italia possa costituire un reale incentivo per quegli immigrati irregolari provenienti da paesi con i quali non sia stipulato, entro il 30 ottobre prossimo, un accordo bilaterale.

- Secondo quanto stabilito dal Decreto, il diritto di precedenza puo' essere fatto valere da chi sia in grado di dimostrare documentalmente di essere uscito dal territorio italiano entro la data fissata. Il Decreto pone cosi' gli stranieri di fronte a due esigenze contrastanti: quella di far emergere ufficialmente la loro presenza irregolare, e quella di non incorrere in sanzioni, da cui il Decreto stesso non li esclude, che ne precluderebbero il rientro in Italia. Sembra inverosimile, poi, che un cittadino straniero extracomunitario in posizione irregolare rispetto al soggiorno possa esigere dagli operatori di frontiera l'apposizione sul passaporto di un timbro di uscita, con data, che la legge non prescrive.

- Nel Decreto si afferma (art.2, co.2) che la precedenza e' realizzata rispetto ai connazionali mai entrati in Italia per motivi di lavoro. Nell'ipotesi che tale disposizione debba ritenersi applicata anche alla situazione transitoria relativa a coloro che ottemperano all'obbligo di uscita entro il 30 ottobre 1993, appare chiaro che, tra gli stranieri irregolarmente presenti in Italia, riuscirebbero a far valere il diritto di precedenza unicamente coloro che in passato hanno soggiornato regolarmente in Italia per motivi di lavoro. Restando esclusi tutti quelli che hanno fatto ingresso formalmente per motivi di turismo ovvero clandestinamente e che costituiscono la stragrande maggioranza degli stranieri in posizione irregolare, l'incentivo all'uscita rappresentato dalla norma in questione finirebbe col sortire un effetto irrilevante sulla realta' dell'immigrazione irregolare.

Si noti, d'altra parte, che l'ipotesi opposta - che non sia necessario, cioe', l'aver maturato un soggiorno regolare per motivi di lavoro - non sembra ammissibile, giacche' produrrebbe certamente un effetto di richiamo di portata ben piu' vasta di quello che un provvedimento di regolarizzazione nella forma prevista dall'emendamento puo' generare. Il cittadino straniero residente all'estero ricaverebbe infatti solo vantaggi dal fare ingresso nel territorio italiano, dal momento che il semplice uscirne entro il 30 ottobre potrebbe tradursi in una agevolazione delle procedure per l'ottenimento di un visto per lavori stagionali.