Emendamento

(Disposizioni in materia di lavoratori stranieri extracomunitari)

1. Il permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale, previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, puo' essere attribuito ai cittadini stranieri extracomunitari residenti all'estero o presenti sul territorio nazionale che ne avanzano apposita richiesta.

2. Il permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale ha durata di sei mesi; da' diritto di precedenza per l'autorizzazione all'ingresso in Italia nell'anno successivo a quello del rilascio e puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in presenza di offerta di lavoro a tempo indeterminato.

3. Con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, adottato di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, viene determinato il numero di permessi di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale, da attribuirsi nell'anno solare di riferimento. Per la determinazione di cui sopra ci si avvale delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera, formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale.

4. Per l'anno 1993 i cittadini stranieri extracomunitari, presenti a qualunque titolo sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che intendono richiedere il permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale devono presentare, entro centoventi giorni dalla medesima data, apposita richiesta agli uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, i quali contestualmente rilasciano il permesso ai sensi del comma 2.

5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i cittadini stranieri extracomunitari, presenti alla medesima data e a qualunque titolo sul territorio nazionale, per i quali il datore di lavoro dichiara la propria disponibilita' all'assunzione regolare, o che dichiarano di svolgere attivita' di lavoro subordinato alle dipendenze di cittadini italiani, oppure di aver svolto attivita' di lavoro subordinato per una durata complessiva non inferiore a novanta giornate lavorative, devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, i quali contestualmente rilasciano un permesso per motivi di lavoro subordinato valido per due anni e rinnovabile ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39.

6. I datori di lavoro che denunciano i rapporti di lavoro irregolari di cui al comma precedente non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, nonche' per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri compiute in relazione all'occupazione di lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Gli stessi datori di lavoro non sono altresi' tenuti, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione, al versamento dei contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale e non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni contributive. Dette disposizioni si applicano a coloro che effettuano la denuncia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. I cittadini stranieri extracomunitari che procedono alla regolarizzazione di cui ai commi 4 e 5 non sono punibili per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono fatti decadere i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seuito di dette violazioni.

8. I lavoratori stranieri extracomunitari che regolarizzano la loro posizione ai sensi del presente decreto hanno diritto al ricongiungimento con il coniuge e con i figli a carico non coniugati, considerati minori dalla legislazione italiana, compresi coloro che gia' si trovano a qualunque titolo sul territorio nazionale, i quali saranno autorizzati al soggiorno per lo stesso periodo per il quale e' ammesso il lavoratore.