(Disposizioni in materia di lavoratori stranieri extracomunitari)

1. Il permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale, previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, puo' essere attribuito ai cittadini stranieri extracomunitari residenti all'estero o presenti sul territorio nazionale che ne avanzano apposita richiesta.

2. Il permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale ha durata di sei mesi, al termine dei quali il lavoratore extracomunitario e' tenuto a lasciare il territorio dello Stato. Il lavoratore che ne avanza richiesta ha diritto alla concessione del visto di reingresso nel territorio nazionale per lavori a carattere stagionale, valido per l'anno successivo a quello in cui il permesso in scadenza e' stato rilasciato. Il lavoratore ha altresi' diritto, in presenza di un'offerta di lavoro a tempo indeterminato, al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39.

3. Con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, adottato di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, viene determinato il numero di permessi di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale, da attribuirsi nell'anno seguente. Per la determinazione di detto numero, che non puo' essere comunque inferiore al numero di visti di reingresso rilasciati ai sensi del comma 2, ci si avvale delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera, formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale.

4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i cittadini stranieri extracomunitari, presenti alla medesima data e a qualunque titolo sul territorio nazionale, per i quali un datore di lavoro dichiara la propria disponibilita' all'assunzione regolare, o che dichiarano di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini italiani, oppure di aver effettuato prestazioni di lavoro subordinato per una durata complessiva non inferiore a novanta giornate lavorative, devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, i quali contestualmente rilasciano un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato valido per due anni e rinnovabile ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39. Ai cittadini stranieri extracomunitari che richiedono la regolarizzazione e per i quali non ricorrono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, puo' tuttavia essere rilasciato su richiesta un permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale a norma del comma 2.

5. I datori di lavoro che denunciano i rapporti di lavoro irregolari di cui al comma 4 non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, nonche' per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri compiute in relazione all'occupazione di lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Gli stessi datori di lavoro non sono altresi' tenuti, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione, al versamento dei contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale e non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni contributive. Dette disposizioni si applicano a coloro che effettuano la denuncia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. I cittadini stranieri extracomunitari che avanzano richiesta di regolarizzazione ai sensi del comma 4 non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono fatti decadere i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni.

7. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero, di cui al comma 4, e' trasmessa nei tempi stabiliti a norma del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'istituto nazionale della previdenza sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi adempimenti. La falsa dichiarazione e' punita a norma dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15; alla condanna dello straniero per falsa dichiarazione consegue la revoca del permesso di soggiorno.