Art.9-quater. (Disposizioni in materia di ingresso e soggiorno di cittadini stranieri extracomunitari)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, dopo le parole "lavoro autonomo," sono aggiunte le seguenti parole: "ricerca di lavoro subordinato,".

2. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, dopo le parole "per ragioni di lavoro" sono aggiunte le seguenti parole: "o di ricerca di lavoro subordinato".

3. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, dopo le parole "turismo, studio," sono aggiunte le seguenti parole: "ricerca di lavoro subordinato,".

4. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, sono aggiunte le seguenti parole:

"e) del numero e del tipo di domande di lavoro rimaste inevase presso gli uffici di collocamento sul territorio nazionale.".

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, e' aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Il numero di ingressi consentiti per motivi di ricerca di lavoro subordinato non puo' essere inferiore al 50 per cento ne' superiore al 90 per cento del numero totale di domande di lavoro rimaste inevase presso gli uffici di collocamento sul territorio nazionale nei dodici mesi precedenti l'emanazione del decreto."

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, e' aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di ricerca di lavoro subordinato ha durata di quattro mesi. Detto permesso da' facolta' di iscrizione anagrafica, anche in assenza del requisito di abitualita' della dimora, e di iscrizione nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani a livello circoscrizionale, anche nelle more del rilascio del libretto di lavoro, con facolta' di stipulare qualsiasi tipo di contratto di lavoro, fatte salve le limitazioni previste nel caso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Se, alla data di scadenza del permesso, il cittadino straniero risulta regolarmente assunto per un periodo di prova, che comunque non puo' avere durata superiore a sei mesi, detto permesso e' prorogato fino alla conclusione del periodo di prova."

7. E' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato al titolare di un permesso di soggiorno, concesso per motivi di ricerca di lavoro subordinato, che produce documentazione attestante la disponibilita' nel territorio nazionale di un'occupazione regolarmente retribuita, ovvero autocertificazione relativa allo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato irregolare. Detto permesso di soggiorno e' rilasciato, contestualmente alla presentazione della richiesta, dal questore della provincia dove l'attivita' lavorativa ha luogo. Il permesso ha durata di due anni e puo' essere rinnovato o prorogato ai sensi del comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39.

8. Copia della documentazione di cui al comma precedente, presentata dal cittadino straniero, e' inviata dal questore all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'istituto nazionale della previdenza sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi adempimenti. Salvo che, in seguito a tali controlli, detta autocertificazione risulti non veritiera, al lavoratore extracomunitario e' assicurato, ai sensi dell'articolo 40 della legge 30 aprile 1969, n.153, l'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per il periodo di lavoro autocertificato. Se l'autocertificazione risulta non veritiera, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e' revocato. La falsa dichiarazione e' punita a norma dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15.

9. Al titolare di un permesso di soggiorno per motivi di ricerca di lavoro subordinato e' rilasciato, alla scadenza di detto permesso, e su apposita richiesta, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, ai sensi dell'articolo 9-bis del presente decreto.

10. Il titolare di un permesso di soggiorno per motivi di ricerca di lavoro subordinato ha diritto, alla scadenza di detto permesso, alla concessione del visto di reingresso nel territorio nazionale per motivi di ricerca di lavoro subordinato o per motivi di lavoro stagionale, valido per l'anno successivo a quello in cui il permesso in scadenza e' stato rilasciato.

11. Il titolare di un permesso di soggiorno per motivi di ricerca di lavoro subordinato puo' richiedere di essere ammesso ai progetti per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei paesi di origine, di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 30 dicembre 1986, n.943. Al cittadino straniero ammesso a detti progetti il permesso di soggiorno e' prorogato per il periodo necessario al completamento della formazione e delle procedure finalizzate al reinserimento lavorativo nel paese di origine. Non si applicano, in questo caso, le disposizioni di cui al comma precedente.

12. Al titolare di un permesso di soggiorno per motivi di ricerca di lavoro subordinato che viola le disposizioni in materia di soggiorno non possono essere concessi visti di ingresso in Italia per motivi di turismo, di lavoro stagionale, di lavoro autonomo o di ricerca di lavoro subordinato, per i cinque anni successivi a quello in cui la violazione ha avuto luogo.

13. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, le parole: "di ingresso" sono sostituite dalle seguenti: "di ingresso e di uscita"; le parole: "che entrino a qualsiasi titolo" sono sostituite dalle seguenti: "che entrino a qualsiasi titolo o che lascino il territorio dello Stato"; le parole: "cittadini extracomunitari in ingresso" sono sostituite dalle seguenti: "cittadini extracomunitari in ingresso o in uscita".

14. Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, sono aggiunte le seguenti parole: "Detto permesso puo' essere utilizzato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e studio."

15. Dopo il comma 12 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, e' aggiunto il seguente comma:

"12-bis. E' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di difesa giudiziaria allo straniero, privo di permesso di soggiorno ad altro titolo, sottoposto a procedimento penale, o nei cui confronti e' sospesa l'esecuzione del decreto di espulsione. Il permesso, valido fino al passaggio in giudicato della sentenza penale, ovvero alla emanazione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale, puo' essere utilizzato per motivi di lavoro subordinato e di lavoro autonomo."

16. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n.943, le parole: "i quali sono ammessi nel territorio nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "i quali sono ammessi o, se gia' vi si trovano, possono trattenersi nel territorio nazionale".

17. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n.943, e' aggiunto il seguente comma:

"1-bis. A tal fine gli interessati presentano apposita richiesta alle autorita' diplomatiche o consolari competenti ovvero, se gia' si trovano nel territorio nazionale, al questore della provincia dove il familiare cui intendono ricongiungersi ha fissato la dimora abituale."

18. Il cittadino straniero extracomunitario che ha conseguito lo status di rifugiato ha diritto al ricongiungimento familiare, indipendentemente dal requisito, di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n.943, riguardante la capacita' di assicurare ai familiari normali condizioni di vita.

19. Al comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, sono aggiunte le seguenti parole: "Non e' consentita l'espulsione per violazione delle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno dello straniero che abbia diritto al ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 Dicembre 1986, n.943."

20. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n.943, le parole: "dopo un anno di soggiorno regolare nello Stato" sono soppresse.

21. Se, alla data di scadenza di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi da quelli di famiglia, non sussistono i requisiti per il rinnovo, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, al cittadino straniero avente diritto al ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 4 della Legge 30 Dicembre 1986, n.943, e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

22. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, sono aggiunte le seguenti parole: "Il provvedimento di respingimento deve essere preceduto da comunicazione scritta allo straniero interessato, in lingua a lui comprensibile o in presenza di un traduttore, dei diritti in materia di richiesta di asilo. Detto provvedimento non puo' essere assunto se lo straniero interessato inoltra istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della presente legge."

23. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, e' inserito il seguente comma:

"5-bis.E' considerato provvisto di mezzi di sostentamento lo straniero che dimostra di disporre di una somma di denaro equivalente all'importo mensile della pensione sociale e di poter sostenere l'onere del rientro in patria o nel paese di provenienza."

24. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, dopo le parole "privo di denaro sufficiente," sono aggiunte le parole: "chi inoltra istanza per il riconoscimento dello status di rifugiato, chi fa ingresso in Italia per motivi di ricerca di lavoro subordinato,".