Art.9-ter. (Disposizioni in materia di lavoratori stranieri extracomunitari)

1. Nella programmazione annuale dei flussi di ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri extracomunitari, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, devono essere indicate anche le possibilita' di ingresso per lavoratori stagionali extracomunitari, in relazione alle richieste di permesso di soggiorno per i motivi di cui al comma 4 avanzate da cittadini stranieri extracomunitari gia' presenti sul territorio nazionale, ed alle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera per i settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali.

2. I cittadini stranieri extracomunitari residenti all'estero presentano la richiesta d'ingresso per i motivi di cui al comma 4 presso le sedi diplomatiche o consolari italiane nel paese di residenza.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, fissa, con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le direttive per la formazione di una graduatoria, da utilizzare per l'accoglimento delle richieste fino a completamento del contingente determinato in base alla programmazione di cui al comma 1.

La graduatoria e' formata, entro il 31 ottobre di ogni anno,

a) accordando la precedenza ai cittadini stranieri extracomunitari che sono stati gia' in possesso di un permesso di soggiorno in Italia per motivi di lavoro stagionale, che abbiano ottemperato agli obblighi di cui al comma 4, e che abbiano presentato istanza di reingresso presso l'ufficio provinciale del lavoro durante il precedente soggiorno;

b) prendendo in considerazione la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2.

4. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale e' concesso per un periodo di nove mesi, al termine del quale il lavoratore extracomunitario e' tenuto a lasciare il territorio dello Stato, dopo aver comunicato all'ufficio provinciale del lavoro, mediante autocertificazione, le informazioni relative all'attivita' lavorativa svolta, specificando, per ciascun rapporto di lavoro, la durata, il reddito maturato e gli elementi necessari all'identificazione del datore di lavoro. Il lavoratore ha diritto alla concessione del visto di reingresso nel territorio nazionale per motivi di lavoro stagionale, valido per l'anno successivo a quello in cui il permesso in scadenza e' stato rilasciato.

5. Il lavoratore extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale ha diritto al rilascio di un permesso per motivi di lavoro subordinato, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, se dimostra la disponibilita' nel territorio nazionale di un'occupazione regolarmente retribuita.

6. Riguardo agli obblighi ed ai diritti di cui al comma 4, e' data informazione scritta al lavoratore extracomunitario in lingua a lui comprensibile, da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, all'atto del rilascio del permesso di soggiorno.

7. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, dopo le parole "privo di denaro sufficiente," sono aggiunte le parole: "chi fa ingresso in Italia per motivi di lavoro stagionale,".

8. I cittadini stranieri extracomunitari, presenti sul territorio italiano a qualunque titolo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno.

9. A tal fine, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interessati devono presentare richiesta agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti. La richiesta deve essere corredata da dichiarazione attestante lo svolgimento di rapporti di lavoro di cui al comma precedente, resa dall'interessato, ed eventualmente accompagnata da dichiarazioni aggiuntive rese da persone incensurate aventi la cittadinanza italiana, o regolarmente soggiornanti in Italia. Nella dichiarazione devono essere indicati il periodo in cui ciascun rapporto di lavoro ha avuto luogo, il numero di giornate lavorative effettuate, il datore di lavoro e la retribuzione percepita.

10. Al cittadino straniero extracomunitario che presenta la richiesta a norma del comma precedente e' rilasciato, contestualmente alla presentazione di detta richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato valido per due anni e rinnovabile ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39.

11. Copia della dichiarazione di cui al commi 4, 9 e' trasmessa nei tempi stabiliti a norma del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'istituto nazionale della previdenza sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi adempimenti. Salvo che detta autocertificazione risulti non veritiera, al lavoratore extracomunitario e' assicurato, ai sensi dell'articolo 40 della legge 30 aprile 1969, n.153, l'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per il periodo di lavoro autocertificato. La falsa dichiarazione e' punita a norma dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15; alla condanna dello straniero per falsa dichiarazione consegue l'espulsione dal territorio dello Stato.

12. E' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ai cittadini stranieri extracomunitari, presenti sul territorio italiano a qualunque titolo, per i quali un datore di lavoro presenta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso gli appositi uffici della questura o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, dichiarazione attestante la propria disponibilita' all'assunzione regolare per un periodo di almeno un anno. Il permesso di soggiorno e' valido per due anni, ovvero per il periodo di assunzione se questo ha durata superiore ai due anni, ed e' rinnovabile ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39.

13. E' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, ai cittadini stranieri extracomunitari, presenti sul territorio italiano a qualunque titolo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che ne fanno richiesta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso gli appositi uffici della questura o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti.

14. I richiedenti asilo che procedono alla regolarizzazione di cui ai commi 10, 12 o 13 non perdono il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo agli interventi di prima assistenza di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39.

15. Se, alla data di scadenza di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dgli commi 10, 12 o 13, non sussistono i requisiti per il rinnovo, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, al cittadino straniero avente diritto al ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 Dicembre 1986, n.943, e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

16. I cittadini stranieri extracomunitari che procedono alla regolarizzazione di cui ai commi 10, 12 o 13 non sono punibili per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono fatti decadere i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni.

17. Chiunque, in relazione a cittadini stranieri extracomunitari di cui al comma precedente, ha contravvenuto alle disposizioni legislative in materia di ospitalita' a cittadini stranieri, di cui all'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n.152, non e' soggetto a sanzioni penali o amministrative, se adempie agli obblighi imposti dalle disposizioni medesime entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

18. I datori di lavoro che provvedono a denunciare i rapporti di lavoro di cui ai commi 5 e 8, entro centoventi giorni dalla data di presentazione della relativa autocertificazione da parte del lavoratore, non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, di quelle stabilite dalla legge 30 Dicembre 1986, n.943, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' di quelle stabilite dal decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39.