Art.9-ter. (Disposizioni in materia di lavoratori stranieri extracomunitari)

1. Nella programmazione annuale dei flussi di ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri extracomunitari, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, devono essere indicate anche le possibilita' di ingresso per lavoratori stagionali extracomunitari, in relazione alle richieste di permesso di soggiorno per i motivi di cui al comma 4 avanzate da cittadini stranieri extracomunitari gia' presenti sul territorio nazionale, ed alle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera per i settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali.

2. I cittadini stranieri extracomunitari residenti all'estero presentano la richiesta d'ingresso per i motivi di cui al comma 4 presso le sedi diplomatiche o consolari italiane nel paese di residenza.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, fissa, con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le direttive per la formazione di una graduatoria, da utilizzare per l'accoglimento delle richieste fino a completamento del contingente determinato in base alla programmazione di cui al comma 1.

La graduatoria e' formata, entro il 31 ottobre di ogni anno,

a) accordando la precedenza ai cittadini stranieri extracomunitari che sono stati gia' in possesso di un permesso di soggiorno in Italia per motivi di lavoro stagionale, che abbiano ottemperato agli obblighi di cui al comma 4, e che abbiano presentato istanza di reingresso presso l'ufficio provinciale del lavoro durante il precedente soggiorno;

b) prendendo in considerazione la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2.

4. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale e' concesso per un periodo di sei mesi, al termine del quale il lavoratore extracomunitario e' tenuto a lasciare il territorio dello Stato, dopo aver comunicato all'ufficio provinciale del lavoro le informazioni relative all'attivita' lavorativa svolta, specificando, per ciascun rapporto di lavoro, la durata, il reddito maturato e gli elementi necessari all'identificazione del datore di lavoro. Il lavoratore che puo' dimostrare di aver effettuato, nei sei mesi di validita' del permesso di soggiorno, un numero complessivo di giornate lavorative non inferiore a cinquanta ha diritto alla concessione del visto di reingresso nel territorio nazionale per motivi di lavoro stagionale, valido per l'anno successivo a quello in cui il permesso in scadenza e' stato rilasciato.

5. Il lavoratore extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale ha diritto al rilascio di un permesso per motivi di lavoro subordinato, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, se dimostra la disponibilita' nel territorio nazionale di un'occupazione regolarmente retribuita.

6. Riguardo agli obblighi ed ai diritti di cui al comma 4, e' data informazione scritta al lavoratore extracomunitario in lingua a lui comprensibile, da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, all'atto del rilascio del permesso di soggiorno.

7. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, dopo le parole "privo di denaro sufficiente," sono aggiunte le parole: "chi fa ingresso in Italia per motivi di lavoro stagionale,".

8. I cittadini stranieri extracomunitari, presenti sul territorio italiano a qualunque titolo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno. A tal fine, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interessati devono presentare richiesta agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti.

9. E' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ai cittadini stranieri extracomunitari, che procedono alla regolarizzazione di cui al comma precedente e per i quali la richiesta di regolarizzazione e' accompagnata dalla dichiarazione resa da un datore di lavoro, attestante la disponibilita' alla regolare assunzione del cittadino straniero per un periodo di almeno un anno. Il permesso di soggiorno e' valido per due anni, ovvero per il periodo di assunzione se questo ha durata superiore ai due anni, ed e' rinnovabile ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39.

10. Ai cittadini stranieri extracomunitari che procedono alla regolarizzazione di cui al comma 8 e che dichiarano di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo alla data di presentazione della richiesta di regolarizzazione, ovvero di aver effettuato dette prestazioni per un complessivo numero di giornate lavorative non inferiore a novanta nel corso dei dodici mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' rilasciato, contestualmente alla presentazione di detta richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato valido per due anni e rinnovabile ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39. Nella dichiarazione, eventualmente accompagnata da dichiarazioni aggiuntive rese da persone incensurate aventi cittadinanza italiana o regolarmente soggiornanti in Italia, devono essere indicati, per ciascun rapporto di lavoro, il periodo in cui esso ha avuto luogo, il numero di giornate lavorative effettuate, la retribuzione percepita e dati sufficienti all'identificazione del datore di lavoro.

11. Copia della dichiarazione di cui al comma precedente e' trasmessa nei tempi stabiliti a norma del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'istituto nazionale della previdenza sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi adempimenti. La falsa dichiarazione e' punita a norma dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15; alla condanna dello straniero per falsa dichiarazione consegue l'espulsione dal territorio dello Stato.

12. E' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai cittadini stranieri extracomunitari che procedono alla regolarizzazione di cui al comma 8 e che dimostrano di aver diritto, ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n.943, al ricongiungimento familiare con un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia.

13. Ai cittadini stranieri extracomunitari che procedono alla regolarizzazione di cui al comma 8 e per i quali non ricorrano le condizioni di cui ai commi 9 o 10 per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, ne' quelle di cui al comma 12 per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, e' rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido fino allo scadere dei centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Allo scadere di detto permesso il cittadino straniero deve lasciare il territorio nazionale, salvo che sia autorizzato a rimanervi per altri motivi, quali quelli di lavoro stagionale.

[ In alternativa:

13. Ai cittadini stranieri extracomunitari che procedono alla regolarizzazione di cui al comma 8 e per i quali non ricorrano le condizioni di cui ai commi 9 o 10 per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, ne' quelle di cui al comma 12 per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale ai sensi del comma 4. ]

14. I cittadini stranieri extracomunitari che procedono alla regolarizzazione di cui al commi 8 non sono punibili per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono fatti decadere i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni.

15. Chiunque, in relazione a cittadini stranieri extracomunitari, ha contravvenuto alle disposizioni legislative in materia di ospitalita' a cittadini stranieri, di cui all'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n.152, non e' soggetto a sanzioni penali o amministrative, se adempie agli obblighi imposti dalle disposizioni medesime entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

16. I datori di lavoro che provvedono a denunciare i rapporti di lavoro di cui al comma 10, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, di quelle stabilite dalla legge 30 Dicembre 1986, n.943, e successive modificazioni e integrazioni, di quelle stabilite dal decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, nonche' per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri di cui al testo unico di pubblica sicurazza e relativo regolamento di esecuzione, compiute in relazione all'occupazione di lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato. Gli stessi datori di lavoro, per quanto concerne i rapporti di lavoro pregressi o in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono tenuti, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione, al versamento dei contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale e non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni contributive e per i relativi adempimenti amministrativi.