S.Briguglio, R.Sansa, C.Hein, A.Dupre' - 12/3/1993

NOTE ESPLICATIVE

sul testo riguardante "DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO STAGIONALE"

L'articolo 1 intende completare il disposto del comma 2 dell'articolo 2 della legge 39/1990 circa l'apposizione del timbro con data sul passaporto del cittadino extracomunitario che entri a qualunque titolo nel territorio dello Stato e la trasmissione dei relativi dati al ministero dell'Interno. Viene prescritta una analoga procedura all'atto dell'uscita dal territorio dello Stato, allo scopo di avere contezza del prolungamento irregolare del soggiorno e di mettere in atto piu' efficaci meccanismi di dissuasione contro di esso.

L'articolo 2, in particolare, prevede, al comma 1, che nella programmazione annuale dei flussi debba essere dedicata specifica attenzione alla categoria dei lavoratori stagionali.

Ai commi 2 e 3 sono stabilite le modalita' per la presentazione delle richieste di ingresso dall'estero e per la loro accettazione. La precedenza, fatta salva la possibilita', per il governo, di stabilire contingentemente criteri diversi in relazione a particolari accadimenti internazionali, e' assegnata, per gli anni di applicazione successivi al primo, ai lavoratori che abbiano gia' usufruito di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale rispettando gli obblighi ad esso collegati. Successivamente, e fino a completamento del contingente, si tiene conto della data di presentazione della richiesta. L'articolo e' formulato in modo tale da non escludere la possibilita' di concessione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale a cittadini extracomunitari gia' presenti in Italia ad altro titolo.

L'articolo 3 definisce il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale.

Il comma 1 stabilisce che la durata del permesso e' di sei mesi e, allo scopo di contrastare il fenomeno del lavoro nero, prevede che il lavoratore, alla scadenza del permesso, comunichi all'ufficio provinciale del lavoro i dati salienti relativi all'attivita' lavorativa svolta.

Tali dati sono trasmessi, secondo quanto indicato dal comma 2, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'istituto nazionale della previdenza sociale per i controlli di competenza e i relativi adempimenti. E' assicurato al lavoratore l'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per il periodo autocertificato, salvo che l'autocertificazione risulti non veritiera.

Il comma 3 prevede che il lavoratore stagionale abbia diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato della durata di due anni, qualora dimostri la disponibilita' nel territorio nazionale di un'occupazione regolarmente retribuita.

L'articolo 4 stabilisce le sanzioni da applicare a carico dei trasgressori delle norme sul lavoro stagionale.

Il comma 1 prescrive che all'atto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, sia data informazione, al lavoratore, relativamente agli obblighi, stabiliti dagli articoli precedenti, che lo riguardano.

Il comma 2 prevede che il lavoratore stagionale che prolunghi irregolarmente la sua permanenza dopo la scadenza del permesso di soggiorno sia espulso dal territorio nazionale.

Il comma 3 stabilisce che il lavoratore che si sia reso responsabile di violazioni delle norme riguardo al soggiorno per motivi di lavoro stagionale non possa ottenere un nuovo visto di ingresso per gli stessi motivi, nei due anni successivi a quello in cui la violazione ha avuto luogo. Tale norma che, per quanto disposto dall'articolo 1, puo' prescindere dal fatto che a carico del lavoratore sia stato adottato un provvedimento di espulsione, intende costituire un elemento di dissuasione contro tali violazioni.

Il comma 4 prevede sanzioni a carico del datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze un lavoratore stagionale oltre la data di scadenza del permesso di soggiorno.