S.Briguglio, R.Sansa, C.Hein, A.Dupre' - 12/3/1993

NOTE ESPLICATIVE

sulla proposta di legge "Disposizioni relative al soggiorno e al lavoro dei cittadini stranieri extracomunitari"

La presente proposta di legge intende dare, a tre anni dall'entrata in vigore della legge 39/1990, soluzione ad alcuni dei problemi piu' delicati evidenziatisi a riguardo della regolarita' del soggiorno e del lavoro dei cittadini extracomunitari soggiornanti in Italia.

E' necessario che un aggiornamento della normativa in proposito affronti in modo congiunto il tema dell'accesso al lavoro e quello della regolarizzazione di tutte le situazioni di irregolarita' venutesi a creare in seguito ad una applicazione restrittiva delle norme sulla programmazione sui flussi.

E' stato fatto rilevare come il limitare le possibilita' di accesso regolare al lavoro al meccanismo della chiamata nominativa dall'estero non costituisca una risposta adeguata all'esigenza di incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro. Tenendo conto del fatto che in Italia i lavoratori immigrati trovano tipicamente inserimento in settori del mercato del lavoro caratterizzati da basso livello di specializzazione, per i quali tale esigenza e' particolarmente viva, si comprende come la politica di programmazione dei flussi degli ultimi tre anni abbia contribuito non poco alla formazione di una diffusa condizione di irregolarita'. L'assenza di una normativa sul lavoro stagionale ha poi ulteriormente aggravato il problema, impedendo il realizzarsi di condizioni di mobilita' territoriale, anche nei numerosi casi in cui questo avrebbe coinciso con le aspettative dell'immigrato, e, quel che e' peggio, l'emersione delle situazioni di sfruttamento che spesso caratterizzano i rapporti di lavoro stagionale.

Con questa proposta si vuole, allora, principalmente

- dare nuovo assetto legislativo al problema dell'accesso regolare al lavoro;

- definire un quadro normativo per il lavoro stagionale;

- favorire l'emersione dall'irregolarita' riguardo al soggiorno e al lavoro.

 

 

L'articolo 1 intende completare il disposto del comma 2 dell'articolo 2 della legge 39/1990 circa l'apposizione del timbro con data sul passaporto del cittadino extracomunitario che entri a qualunque titolo nel territorio dello Stato e la trasmissione dei relativi dati al ministero dell'Interno. Viene prescritta una analoga procedura all'atto dell'uscita dal territorio dello Stato, allo scopo di avere contezza del prolungamento irregolare del soggiorno e di mettere in atto piu' efficaci meccanismi di dissuasione contro di esso.

 

L'articolo 2 include, tra i motivi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale, quello della ricerca di lavoro subordinato.

I commi 1, 2 e 3 modificano, rispettivamente, i commi 1, 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 39/1990 in modo da renderli compatibili con tale inclusione.

Il comma 4 aggiunge agli elementi di cui il governo deve tener conto nell'effettuare la programmazione dei flussi il numero e il tipo di domande di lavoro rimaste inevase presso gli uffici di collocamento.

Il comma 5 prescrive che il numero di ingressi per ricerca di lavoro subordinato previsto dal decreto annuale sui flussi sia strettamente collegato al numero di domande di lavoro inevase. Si intende, in tal modo, ridimensionare il livello di discrezionalita' nella programmazione dei flussi, introducendo al contempo un criterio oggettivo di valutazione delle esigenze dell'economia nazionale.

Il comma 6 definisce il permesso di soggiorno per ricerca di lavoro subordinato. La durata di tale permesso e' di quattro mesi. Si ritiene che tale periodo possa risultare sufficiente per un orientamento nel mercato del lavoro, essendo, allo stesso tempo, compatibile con una relativa autosufficienza economica dell'immigrato, ovvero con un sostegno da parte delle strutture assistenziali di prima accoglienza di portata tollerabile. Si e' inteso favorire massimamente l'accesso dell'immigrato al circuito dell'occupazione regolare, prevedendo facilitazioni riguardo all'iscrizione anagrafica nel comune di residenza e all'iscrizione nelle liste di collocamento. Si e' inteso anche tener conto delle giuste esigenze del datore di lavoro, consentendo l'assunzione in prova per un periodo che, pero', non puo' essere di durata superiore a sei mesi.

Il comma 7 prevede l'immediata concessione di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato della durata di due anni ai titolari di un permesso per motivi di ricerca di lavoro subordinato che dimostrino la disponibilita' di un'occupazione regolarmente retribuita, ovvero autocertifichino l'esistenza di un rapporto di lavoro irregolare. Con particolare riferimento al secondo caso, il rilascio contestuale del permesso di soggiorno di lunga durata mette il lavoratore immigrato al riparo, almeno per quanto concerne il diritto al soggiorno, da possibili ritorsioni di datori di lavoro disonesti.

Il comma 8 prescrive che copia della documentazione presentata dal lavoratore immigrato sia inviata all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'istituto nazionale della previdenza sociale per i controlli di competenza. E' assicurato al lavoratore l'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per il periodo autocertificato, salvo che l'autocertificazione risulti non veritiera. Si e' inteso cosi' collegare, per il caso di autocertificazione, l'accertamento della veridicita' di questa con una efficace azione di regolarizzazione del lavoro sommerso e di repressione del fenomeno dello sfruttamento. Si e' poi inteso scoraggiare il ricorso abusivo all'autocertificazione stabilendo che la falsa dichiarazione sia punita ai sensi dell'articolo 26 della legge 15/1968.

I commi 9, 10 e 11 prevedono altrettanti meccanismi di incentivazione all'uscita, immediata o differita, dal territorio nazionale a conclusione di un soggiorno per ricerca di lavoro subordinato che non abbia dato buon esito: la concessione di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, la concessione di un visto di reingresso per ricerca di lavoro subordinato o per lavoro stagionale valido per l'anno successivo, il reinserimento lavorativo nel paese di provenienza ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge 943/1986.

Il comma 12 prevede sanzioni a carico del lavoratore immigrato che prolunghi irregolarmente il soggiorno, e, avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 1, puo' prescindere dal fatto che la violazione abbia dato origine ad un provvedimento di espulsione. Si intende cosi' scoraggiare una degenerazione del fenomeno che finirebbe con il vanificare gli aspetti innovativi della presente proposta.

 

Gli articoli 3-5 riguardano la disciplina del lavoro stagionale.

L'articolo 3, in particolare, prevede, al comma 1, che nella programmazione annuale dei flussi debba essere dedicata specifica attenzione alla categoria dei lavoratori stagionali.

Ai commi 2 e 3 sono stabilite le modalita' per la presentazione delle richieste di ingresso dall'estero e per la loro accettazione. La precedenza, fatta salva la possibilita', per il governo, di stabilire contingentemente criteri diversi in relazione a particolari accadimenti internazionali, e' assegnata, per gli anni di applicazione successivi al primo, ai lavoratori che abbiano gia' usufruito di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale rispettando gli obblighi ad esso collegati. Successivamente, e fino a completamento del contingente, si tiene conto della data di presentazione della richiesta. L'articolo e' formulato in modo tale da non escludere la possibilita' di concessione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale a cittadini extracomunitari gia' presenti in Italia ad altro titolo.

 

L'articolo 4 definisce il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale.

Il comma 1 stabilisce che la durata del permesso e' di sei mesi e, allo scopo di contrastare il fenomeno del lavoro nero, prevede che il lavoratore, alla scadenza del permesso, comunichi all'ufficio provinciale del lavoro i dati salienti relativi all'attivita' lavorativa svolta.

Tali dati sono trasmessi, secondo quanto indicato dal comma 2, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'istituto nazionale della previdenza sociale per i controlli di competenza e i relativi adempimenti. E' assicurato al lavoratore l'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per il periodo autocertificato, salvo che l'autocertificazione risulti non veritiera.

Il comma 3 prevede che il lavoratore stagionale abbia diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato della durata di due anni, qualora dimostri la disponibilita' nel territorio nazionale di un'occupazione regolarmente retribuita.

L'articolo 5 stabilisce le sanzioni da applicare a carico dei trasgressori delle norme sul lavoro stagionale.

Il comma 1 prescrive che all'atto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, sia data informazione, al lavoratore, relativamente agli obblighi, stabiliti dagli articoli precedenti, che lo riguardano.

Il comma 2 prevede che il lavoratore stagionale che prolunghi irregolarmente la sua permanenza dopo la scadenza del permesso di soggiorno sia espulso dal territorio nazionale.

Il comma 3 stabilisce che il lavoratore che si sia reso responsabile di violazioni delle norme riguardo al soggiorno per motivi di lavoro stagionale non possa ottenere un nuovo visto di ingresso per gli stessi motivi, nei due anni successivi a quello in cui la violazione ha avuto luogo. Tale norma che, per quanto disposto dall'articolo 1, puo' prescindere dal fatto che a carico del lavoratore sia stato adottato un provvedimento di espulsione, intende costituire un elemento di dissuasione contro tali violazioni.

Il comma 4 prevede sanzioni a carico del datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze un lavoratore stagionale oltre la data di scadenza del permesso di soggiorno.

 

Gli articoli 6-8 intendono contrastare il ricorso al lavoro nero, ovvero facilitare le procedure di accesso al permesso di soggiorno, con riferimento a particolari categorie di cittadini extracomunitari.

L'articolo 6, in particolare, modifica il disposto del comma 5 dell'articolo 1 della legge 39/1990 consentendo ai richiedenti asilo di utilizzare il permesso di soggiorno temporaneo anche per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e studio.

L'articolo 7 modifica l'articolo 7 della legge 39/1990 prescrivendo il rilascio di un permesso temporaneo per motivi di difesa giudiziaria, utilizzabile per lavoro subordinato o autonomo, ai cittadini extracomunitari soggetti a procedimento penale, o nei cui confronti sia sospeso un provvedimento di espulsione.

L'articolo 8 apporta rilevanti modificazioni alla disciplina del ricongiungimento familiare.

Il comma 1 e il comma 2 modificano il disposto del comma 1 dell'articolo 4 della legge 943/1986 in modo da consentire l'accesso alla procedura di ricongiungimento familiare anche dall'interno del territorio nazionale. Viene cosi' semplificato l'iter burocratico per quanti hanno dato luogo al cosiddetto "ricongiungimento familiare di fatto".

Il comma 3 stabilisce che quanti abbiano conseguito lo status di rifugiato hanno diritto al ricongiungimento familiare, anche in assenza del requisito, imposto dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 943/1986, a riguardo della capacita' di garantire ai familiari normali condizioni di vita.

Il comma 4 modifica il disposto del comma 10 dell'articolo 7 della legge 39/1990 cosi' da escludere l'adozione di un provvedimento di espulsione a carico di quanti, ai sensi dell'articolo 4 della legge 943/1986, abbiano diritto al ricongiungimento familiare.

Il comma 5 cancella il divieto di accesso al lavoro, imposto dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 943/1986, per il primo anno di permanenza in Italia per quanti abbiano usufruito del ricongiungimento familiare.

Il comma 6 intende semplificare la concessione del permesso di soggiorno per motivi di famiglia a quanti, presenti in Italia ad altro titolo, non siano in grado di ottenere il rinnovo del precedente permesso: si vuole evitare, in altri termini, di disperdere inutilmente gruppi familiari che possano gia' vantare diritto al ricongiungimento.

 

L'articolo 9 modifica alcune disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 39/1990 riguardanti il respingimento alla frontiera.

Il comma 1 intende evitare che il provvedimento di respingimento colpisca cittadini extracomunitari aventi diritto al riconoscimento dello status di rifugiato, prima che essi abbiano avuto modo di presentarne richiesta.

Il comma 2, precisando cosa debba intendersi per "straniero provvisto di mezzi di sostentamento", mira a ripianare una disparita' di trattamento tra il caso degli stranieri extracomunitari che si presentano ai controlli di frontiera per fare ingresso in Italia e quello degli stranieri che chiedono il rinnovo del permesso di soggiorno a norma dell'articolo 4 della legge 39/1990.

Il comma 3 intende escludere dall'applicazione del provvedimento di respingimento per manifesta mancanza di mezzi di sostentamento quanti inoltrino istanza di riconoscimento dello status di rifugiato o facciano regolare ingresso in Italia per motivi di ricerca di lavoro subordinato.

Gli articoli 10-15 riguardano la regolarizzazione del soggiorno e dei rapporti di lavoro per i cittadini extracomunitari irregolarmente presenti sul territorio nazionale.

L'articolo 10, in particolare, consente la regolarizzazione di quanti, presenti in Italia prima di una fissata data, possano certificare di essere stati o di essere impiegati in attivita' di lavoro subordinato. L'indicazione di una data limite sensibilmente anteriore alla data di entrata in vigore della legge mira a ridurre il rischio che l'eventuale dibattito sulla proposta di legge sortisca un indesiderato effetto di richiamo su cittadini extracomunitari residenti all'estero.

Al comma 1 si specifica che tale attivita' lavorativa debba svolgersi, o essersi svolta, alle dipendenze di cittadini italiani o di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

Il comma 2 stabilisce i limiti per la presentazione della richiesta di regolarizzazione e della corrispondente autocertificazione.

Il comma 3 prescrive, a somiglianza del comma 7 del precedente articolo 2, che il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato sia rilasciato contestualmente alla presentazione dell'autocertificazione.

Il comma 4 impone la trasmissione all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'istituto nazionale della previdenza sociale di copia della documentazione presentata, per i controlli di competenza. Il comma contempla anche le sanzioni da applicarsi in caso di falsa dichiarazione.

Al comma 5 sono stabiliti i limiti di tempo per la denuncia, da parte del datore di lavoro che intenda evitare sanzioni, dei rapporti di lavoro, pregressi o in corso, oggetto di autocertificazione da parte del lavoratore. L'esclusione dall'applicazione di sanzioni e' prevista nella forma indicata dal comma 8 dell'articolo 9 della legge 39/1990.

Il comma 6 completa la sanatoria per i datori di lavoro, escludendoli dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 11 dell'articolo 9 della legge 39/1990.

Il comma 7 fa invece salva l'applicazione di sanzioni contro chi si sia reso responsabile di attivita' di intermediazione di movimenti clandestini di lavoratori immigrati a fini di occupazione o ne abbia favorito lo sfruttamento. Tale disposizione intende, tra l'altro, mettere il provvedimento di regolarizzazione a riparo dall'uso improprio che potrebbero altrimenti farne gruppi numerosi di cittadini stranieri che, avvalendosi del comma 1 e dei commi 5 e 6, facessero perno su un falso datore di lavoro compiacente. In altri termini: l'esclusione dalle sanzioni relative ai traffici di mano d'opera ed allo sfruttamento di essa agevolerebbe, ad esempio, la regolarizzazione di "cordate" di cittadini stranieri per i quali il "capo-cordata", regolarmente presente in Italia, potrebbe giocare, pur non avendone titolo, il ruolo di datore di lavoro comune.

Il comma 8 stabilisce, in analogia a quanto previsto dagli articoli 2 e 4, che, salvo che l'autocertificazione presentata risulti non veritiera, al lavoratore e' assicurato l'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per il periodo autocertificato.

Il comma 9 prevede un inasprimento delle sanzioni a carico dei datori di lavoro che non provvedano a denunciare, secondo quanto stabilito dal comma 5, i rapporti di lavoro oggetto di autocertificazione da parte del lavoratore, ovvero che, successivamente all'entrata in vigore della legge, violino le disposizioni di legge a riguardo dell'occupazione di lavoratori extracomunitari.

L'articolo 11 consente la regolarizzazione dei cittadini extracomunitari per i quali esista una effettiva possibilita' di regolare assunzione. Per via della maggior solidita' della posizione lavorativa di tali cittadini rispetto a quella considerata dall'articolo precedente, la data limite anteriormente alla quale lo straniero deve trovarsi in Italia per poter usufruire di tale regolarizzazione viene fatta coincidere, in questo caso, con la data di entrata in vigore della legge. Il carattere estremamente stringente del requisito per la regolarizzazione esclude, infatti, la possibilita' che abbia luogo l'effetto di richiamo di cui si e' detto.

L'articolo 12 intende estendere la possibilita' di regolarizzazione, attraverso la concessione di un permesso di soggiorno per motivi di ricerca di lavoro subordinato, ovvero per motivi di lavoro stagionale, anche ai cittadini extracomunitari che non siano in grado di rientrare nelle categorie definite dai due articoli precedenti. Stante la genericita' del requisito, e' richiesta una presenza in Italia anteriormente ad una data limite, fissata con criterio analogo a quello utilizzato per l'articolo 10.

L'articolo 13 prevede, nello spirito del precedente articolo 8, la possibilita' di regolarizzare, i cosiddetti "ricongiungimenti familiari di fatto".

L'articolo 14 intende favorire l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari intrapresi da cittadini che abbiano presentato istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, stabilendo che chiunque faccia ricorso alla regolarizzazione definita negli articoli precedenti non perda l'eventuale diritto al riconoscimento suddetto.

L'articolo 15 esclude, al comma 1, i cittadini extracomunitari che procedano alla regolarizzazione a norma degli articoli 10-13 dall'applicazione di sanzioni per le pregresse violazioni delle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno. E' stabilito inoltre che siano fatti decadere i provvedimenti di espulsione eventualmente adottati a loro carico in seguito a tali violazioni.

Il comma 2 esclude dall'applicazione di sanzioni chiunque, in relazione a cittadini extracomunitari che procedano alla regolarizzazione, abbia contravvenuto alle disposizioni in materia di ospitalita' a cittadini stranieri, a condizione che adempia, nei tempi stabiliti, agli obblighi imposti da tali disposizioni.

 

L'articolo 16 abroga, al comma 1, l'articolo 13 della legge 943/1986, abolendo cosi' il Fondo per il Rimpatrio.

Il comma 2 prevede che, con decreto emanato dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro, sia definita la destinazione delle somme accantonate in tale fondo.