S.Briguglio, R.Sansa, C.Hein, A.Dupre' - 12/3/1993

"DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERMESSO DI SOGGIORNO

PER LAVORO STAGIONALE"

Art.1. (Ingresso e uscita dal territorio nazionale)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, le parole: "di ingresso" sono sostituite dalle seguenti: "di ingresso e di uscita"; le parole: "che entrino a qualsiasi titolo" sono sostituite dalle seguenti: "che entrino a qualsiasi titolo o che lascino il territorio dello Stato"; le parole: "cittadini extracomunitari in ingresso" sono sostituite dalle seguenti: "cittadini extracomunitari in ingresso o in uscita".

Art.2. (Ingresso per lavoro stagionale)

1. Nella programmazione annuale dei flussi, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, sono indicate anche le possibilita' di ingresso per lavoratori stagionali extracomunitari, in relazione alle accertate disponibilita' raccolte tramite i compententi uffici provinciali del lavoro, ed alle richieste del permesso di soggiorno per i motivi di cui all'articolo 3 della presente legge avanzate da cittadini stranieri extracomunitari gia' presenti sul territorio nazionale.

2. I cittadini stranieri extracomunitari residenti all'estero presentano la richiesta d'ingresso presso le sedi diplomatiche o consolari italiane nel paese di residenza.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite la Commissione centrale per l'impiego e la Consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, di intesa con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, fissa con decreto le direttive per la formazione di una graduatoria, da utilizzare per l'accoglimento delle richieste fino a completamento del contingente.

La graduatoria e' formata:

a) tenendo conto dei criteri eventualmente stabiliti dal decreto sulla programmazione annuale dei flussi;

b) accordando la precedenza ai cittadini stranieri extracomunitari che sono stati gia' in possesso di un permesso di soggiorno in Italia per motivi di lavoro stagionale, che abbiano ottemperato agli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, e che abbiano presentato istanza di reingresso presso l'ufficio provinciale del lavoro durante il precedente soggiorno;

c) prendendo in considerazione la data di presentazione della richiesta di cui al comma 1.

Art.3. (Permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale)

1. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale e' concesso per un periodo di sei mesi, al termine del quale il lavoratore extracomunitario e' tenuto a lasciare il territorio dello Stato, dopo aver comunicato all'ufficio provinciale del lavoro, mediante autocertificazione, le informazioni relative all'attivita' lavorativa svolta, specificando, per ciascun rapporto di lavoro, la durata, il reddito maturato e gli elementi necessari all'identificazione del datore di lavoro.

2. L'autocertificazione di cui al comma precedente e' trasmessa nei tempi stabiliti a norma del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'istituto nazionale della previdenza sociale per gli adempimenti di competenza. Salvo che detta autocertificazione risulti non veritiera, al lavoratore extracomunitario e' assicurato, ai sensi dell'articolo 40 della legge 30 aprile 1969, n.153, l'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per il periodo di lavoro autocertificato.

3. Il lavoratore extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale ha diritto al rilascio di un permesso per motivi di lavoro subordinato, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, se dimostra la disponibilita' nel territorio nazionale di un'occupazione regolarmente retribuita.

Art.4. (Sanzioni a carico dei trasgressori delle norme sul lavoro stagionale)

1. Riguardo agli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, ed al diritto di presentare la domanda di reingresso di cui all'articolo 2 della presente legge, e' data informazione scritta al lavoratore extracomunitario in lingua a lui comprensibile, da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, all'atto del rilascio del permesso di soggiorno.

2. Ai lavoratori extracomunitari che violano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge si applica il disposto dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39.

3. Il lavoratore extracomunitario espulso ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, o a carico del quale risultano violazioni delle disposizioni in materia di soggiorno per lavoro stagionale, non potra' ottenere un visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro stagionale nei due anni successivi a quello in cui la violazione ha avuto luogo.

4. Al datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze il lavoratore extracomunitario oltre la data di scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le sanzioni previste dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n.943.