24/11/1993

Nel seguito e' presentata una bozza di proposta di legge, in materia di cittadini extracomunitari, messa a punto, su mandato del Patto per un Parlamento Antirazzista, da S.Briguglio, R.Sansa e A.Dupre'. Tale bozza si avvale delle molte osservazioni critiche pervenute negli ultimi mesi ed ha carattere assolutamente provvisorio.

DISEGNO DI LEGGE

"DISPOSIZIONI RELATIVE AL SOGGIORNO E AL LAVORO

DEI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI"

Art.1. (Permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale)

1. Il permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale, previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, puo' essere attribuito ai cittadini stranieri extracomunitari residenti all'estero o presenti sul territorio nazionale che ne avanzano apposita richiesta.

2. Il permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale ha durata di sei mesi, al termine dei quali il lavoratore extracomunitario e' tenuto a lasciare il territorio dello Stato. Il lavoratore che ne avanza richiesta ha diritto alla concessione del visto di reingresso nel territorio nazionale per lavori a carattere stagionale, valido per l'anno successivo a quello in cui il permesso in scadenza e' stato rilasciato. Il lavoratore ha altresi' diritto, in presenza di un'offerta di lavoro a tempo indeterminato, a che gli sia rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, previa autorizzazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39.

3. Con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, adottato di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, viene determinato il numero di permessi di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale, da attribuirsi nell'anno seguente. Per la determinazione di detto numero, che non puo' essere comunque inferiore al numero di visti di reingresso rilasciati ai sensi del comma 2, ci si avvale delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera, formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale.

Art.2. (Permesso di soggiorno per motivi di ricerca di lavoro subordinato)

1. Il permesso di soggiorno per motivi di ricerca di lavoro subordinato ha durata di quattro mesi. Detto permesso da' facolta' di iscrizione nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani a livello circoscrizionale, anche nelle more del rilascio del libretto di lavoro, con facolta' di stipulare, previa autorizzazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, qualsiasi tipo di contratto di lavoro, fatte salve le limitazioni previste nel caso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Se, alla data di scadenza del permesso, il cittadino straniero risulta regolarmente assunto per un periodo di prova, che comunque non puo' avere durata superiore a sei mesi, detto permesso e' prorogato fino alla conclusione del periodo di prova.

2. Con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, adottato di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, viene determinato il numero di permessi di soggiorno per motivi di ricerca di lavoro subordinato, da attribuirsi nell'anno seguente. Il numero di ingressi consentiti per motivi di ricerca di lavoro subordinato non puo' essere inferiore al cinquanta per cento ne' superiore al novanta per cento del numero totale di domande di lavoro rimaste inevase presso gli uffici di collocamento sul territorio nazionale nei dodici mesi precedenti l'emanazione del decreto.

3. Al titolare di un permesso di soggiorno concesso per motivi di ricerca di lavoro subordinato che e' avviato al lavoro secondo le forme di avviamento previste per i lavoratori italiani, su richiesta numerica o nominativa, e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato della durata di due anni. Detto permesso puo' essere rinnovato o prorogato ai sensi del comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39.

4. Al titolare di un permesso di soggiorno concesso per motivi di ricerca di lavoro subordinato per il quale un datore di lavoro dichiara la propria disponibilita' all'assunzione regolare, o che dichiara di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di un cittadino regolarmente residente in Italia, e' rilasciato, contestualmente alla presentazione della richiesta, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato dal questore della provincia dove l'attivita' lavorativa ha luogo. Il permesso ha durata di due anni e puo' essere rinnovato o prorogato ai sensi del comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39.

5. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero, di cui al comma precedente, e' trasmessa nei tempi stabiliti a norma del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'istituto nazionale della previdenza sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi adempimenti. Salvo che, in seguito a tali controlli, detta dichiarazione risulti non veritiera, al lavoratore extracomunitario e' assicurato, ai sensi dell'articolo 40 della legge 30 aprile 1969, n.153, l'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per il periodo di lavoro indicato nella dichiarazione. La falsa dichiarazione e' punita a norma dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15; alla condanna dello straniero per falsa dichiarazione consegue la revoca del permesso di soggiorno.

6. Al titolare di un permesso di soggiorno per motivi di ricerca di lavoro subordinato e' rilasciato, alla scadenza di detto permesso, e su apposita richiesta, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

7. Il titolare di un permesso di soggiorno per motivi di ricerca di lavoro subordinato ha diritto, alla scadenza di detto permesso, alla concessione del visto di reingresso nel territorio nazionale per motivi di ricerca di lavoro subordinato o per motivi di lavoro stagionale, valido per l'anno successivo a quello in cui il permesso in scadenza e' stato rilasciato.

8. Il titolare di un permesso di soggiorno per motivi di ricerca di lavoro subordinato puo' richiedere di essere ammesso ai progetti per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei paesi di origine, di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 30 dicembre 1986, n.943. Al cittadino straniero ammesso a detti progetti il permesso di soggiorno e' prorogato per il periodo necessario al completamento della formazione e delle procedure finalizzate al reinserimento lavorativo nel paese di origine. Non si applicano, in questo caso, le disposizioni di cui al comma precedente.

9. Al titolare di un permesso di soggiorno per motivi di ricerca di lavoro subordinato che viola le disposizioni in materia di soggiorno non possono essere concessi visti di ingresso in Italia per lavori a carattere stagionale, ne' per motivi di turismo, di lavoro autonomo o di ricerca di lavoro subordinato, per i tre anni successivi a quello in cui la violazione ha avuto luogo.

Art.3. (Ingresso e uscita dal territorio nazionale)

1. E' fatto obbligo a tutti gli operatori delle frontiere italiane di apporre il timbro in uscita, con data, sui passaporti dei cittadini stranieri extracomunitari, che escono dal territorio nazionale. E' fatto altresi' obbligo ai posti di frontiera di rilevare i dati di detti cittadini e trasmetterli al centro elaborazione dati del ministero dell'Interno.

Art.4. (Respingimento alla frontiera)

1. Del provvedimento di respingimento alla frontiera, di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, deve essere data motivazione scritta allo straniero interessato, in lingua a lui comprensibile o in presenza di un traduttore. Detto provvedimento deve essere inoltre preceduto da analoga comunicazione scritta nella quale siano specificati i diritti in materia di richiesta di asilo, e non puo' essere assunto se lo straniero interessato inoltra istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1 dello stesso decreto-legge.

2. Ai fini del provvedimento di respingimento alla frontiera e' considerato provvisto di mezzi di sostentamento lo straniero che dimostra di disporre di una somma di denaro equivalente all'importo mensile della pensione sociale e di poter sostenere l'onere del rientro in patria o nel paese di provenienza. Anche in assenza di detti requisiti, non e' tuttavia considerato sprovvisto di mezzi lo straniero che fa ingresso in Italia per motivi di lavoro stagionale o di ricerca di lavoro subordinato.

Art.5. (Ricongiungimento familiare)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n.943, le parole: "i quali sono ammessi nel territorio nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "i quali sono ammessi o, se gia' vi si trovano, possono trattenersi nel territorio nazionale".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n.943, e' aggiunto il seguente comma:

"1-bis. A tal fine gli interessati presentano apposita richiesta alle autorita' diplomatiche o consolari competenti ovvero, se gia' si trovano nel territorio nazionale, al questore della provincia dove il familiare cui intendono ricongiungersi ha fissato la dimora abituale."

3. Il cittadino straniero extracomunitario che ha conseguito lo status di rifugiato ha diritto al ricongiungimento familiare, indipendentemente dal requisito, di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n.943, riguardante la capacita' di assicurare ai familiari normali condizioni di vita.

4. Al comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, sono aggiunte le seguenti parole: "Non e' consentita l'espulsione per violazione delle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno dello straniero che abbia diritto al ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 30 Dicembre 1986, n.943."

5. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n.943, le parole: "dopo un anno di soggiorno regolare nello Stato" sono soppresse.

6. Se, alla data di scadenza di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi da quelli di famiglia, non sussistono i requisiti per il rinnovo, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, al cittadino straniero che presenta richiesta di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 4 della Legge 30 Dicembre 1986, n.943, e' rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo per motivi di famiglia. Detto permesso, valido fino all'esito della richiesta, puo' essere utilizzato per motivi di studio, di lavoro subordinato e di lavoro autonomo.

Art.6. (Permesso di soggiorno temporaneo per i richiedenti asilo)

1. Il permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, puo' essere utilizzato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e studio, e da' facolta' di iscrizione nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani a livello circoscrizionale, anche nelle more del rilascio del libretto di lavoro, con facolta' di stipulare, previa autorizzazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, qualsiasi tipo di contratto di lavoro, fatte salve le limitazioni previste nel caso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. In caso di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato la validita' di detto permesso e' automaticamente prorogata fino alla scadenza dei termini per la presentazione del ricorso giurisdizionale di cui al comma 2 dell'articolo 5 dello stesso decreto-legge, ovvero, in caso di presentazione del ricorso, fino al passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale amministrativo regionale.

Art.7. (Permesso di soggiorno per motivi di difesa giudiziaria)

1. E' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di difesa giudiziaria allo straniero, privo di permesso di soggiorno ad altro titolo, sottoposto a procedimento penale, o nei cui confronti e' sospesa l'esecuzione del decreto di espulsione. Detto permesso, valido fino al passaggio in giudicato della sentenza penale ovvero della sentenza del Tribunale amministrativo regionale, puo' essere utilizzato per motivi di studio, di lavoro subordinato e di lavoro autonomo, e da' facolta' di iscrizione nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani a livello circoscrizionale, anche nelle more del rilascio del libretto di lavoro, con facolta' di stipulare, previa autorizzazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, qualsiasi tipo di contratto di lavoro, fatte salve le limitazioni previste nel caso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Art.8. (Iscrizione anagrafica)

1. Il cittadino straniero extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno ha diritto all'iscrizione anagrafica presso il comune nel quale ha fissato il proprio domicilio, anche in assenza del requisito di abitualita' della dimora e indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno.

Art.9. (Lavoro autonomo)

1. I cittadini stranieri extracomunitari regolarmente residenti nel territorio nazionale hanno la facolta' di costituire societa' cooperative, ovvero esserne soci, in conformita' alle norme di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile e alle disposizioni vigenti in materia, anche se cittadini di paesi per i quali non sussiste la condizione di reciprocita'.

2. I cittadini stranieri extracomunitari regolarmente residenti nel territorio nazionale che abbiano conseguito in Italia il titolo richiesto, o che siano in possesso di titolo equipollente, hanno diritto, anche se cittadini di paesi per i quali non sussiste la condizione di reciprocita', all'iscrizione agli albi professionali ai fini dell'esercizio delle relative professioni non riservate a cittadini italiani, quando sussistano tutti gli altri requisiti e condizioni di legge.

3. I cittadini stranieri extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, ovvero di un permesso di soggiorno ad altro titolo validamente utilizzabile per motivi di lavoro autonomo ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, qualora intendano iniziare un'attivita' lavorativa nel settore dell'artigianato o del commercio debbono iscriversi nell'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n.443, o nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n.426, e sono autorizzati all'esercizio delle attivita' commerciali, prescindendo dalla sussistenza delle condizioni di reciprocita'.

Art.10. (Abolizione del Fondo per il Rimpatrio)

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n.943, e' abrogato.

2. Le somme accantonate nel conto istituito presso la direzione generale dell'istituto della previdenza sociale, relativamente alla contribuzione obbligatoria di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n.943, sono destinate ad interventi in favore dei lavoratori immigrati, secondo le modalita' stabilite da un decreto emanato dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art.11. (Regolarizzazione del soggiorno)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cittadini stranieri extracomunitari, presenti alla medesima data e a qualunque titolo sul territorio nazionale, per i quali un datore di lavoro dichiara la propria disponibilita' all'assunzione regolare, o che dichiarano di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini regolarmente residenti in Italia, oppure di aver effettuato prestazioni di lavoro subordinato per una durata complessiva non inferiore a novanta giornate lavorative, devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, i quali contestualmente rilasciano un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato valido per due anni e rinnovabile ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39. Ai cittadini stranieri extracomunitari che richiedono la regolarizzazione e per i quali non ricorrono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, e' tuttavia rilasciato su richiesta un permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale a norma dell'articolo 1 della presente legge.

2. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero, di cui al comma 1, e' trasmessa nei tempi stabiliti a norma del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'istituto nazionale della previdenza sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi adempimenti. La falsa dichiarazione e' punita a norma dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15; alla condanna dello straniero per falsa dichiarazione consegue la revoca del permesso di soggiorno.

3. E' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai cittadini stranieri extracomunitari, presenti sul territorio italiano alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi diritto al ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n.943, e che ne facciano richiesta presso gli appositi uffici della questura o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I datori di lavoro che denunciano i rapporti di lavoro irregolari di cui al comma 1 non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, nonche' per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri compiute in relazione all'occupazione di lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Gli stessi datori di lavoro non sono altresi' tenuti, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione, al versamento dei contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale e non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni contributive. Dette disposizioni si applicano a coloro che effettuano la denuncia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I cittadini stranieri extracomunitari che avanzano richiesta di regolarizzazione ai sensi del comma 1 non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono fatti decadere i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni.

6. Chiunque, in relazione a cittadini stranieri extracomunitari di cui al comma precedente, ha contravvenuto alle disposizioni legislative in materia di ospitalita' a cittadini stranieri, di cui all'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n.152, non e' soggetto a sanzioni penali o amministrative, se adempie agli obblighi imposti dalle disposizioni medesime entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. I richiedenti asilo che invocano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 non perdono il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo agli interventi di prima assistenza di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39.

Art.12. (Sanita')

1. A completamento delle norme che regolano l'estensione ai cittadini stranieri della tutela del servizio sanitario nazionale, disposta dalla legge 23 dicembre 1978, n.833, e successive modifiche e integrazioni, e in attuazione dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1986, n.943, si dispone che i cittadini stranieri extracomunitari che abbiano ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di lavoro siano completamente equiparati ai cittadini italiani anche per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi e contributivi connessi con l'iscrizione al servizio.

2. Ai fini della immediata fruizione della tutela, il domicilio indicato nel permesso di soggiorno deve essere ritenuto sufficiente per individuare l'unita' sanitaria locale di appartenenza, salvo restando l'obbligo di procedere alla iscrizione anagrafica secondo le norme che regolano la materia.

3. L'equiparazione di cui al presente articolo comporta anche che i cittadini stranieri extracomunitari

a) possano essere riconosciuti invalidi civili ai soli fini dei benefici sanitari che ne possano derivare, non ostando la cittadinanza diversa da quella italiana;

b) abbiano diritto, in caso di affezione tubercolare, alle prestazioni economiche previste per i cittadini italiani sprovvisti del requisito assicurativo.

4. I richiedenti asilo, nella fase che precede la definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato, hanno diritto, dietro esibizione dello specifico permesso di soggiorno, all'iscrizione gratuita presso l'unita' sanitaria locale nel cui territorio sono domiciliati.

5. I cittadini stranieri extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno per motivi diversi dal lavoro, iscritti volontariamente al servizio sanitario nazionale, possono ottenere il frazionamento in sei rate bimestrali della relativa contribuzione rivolgendosi all'unita' sanitaria locale competente in base al loro domicilio.

6. Il ministero della sanita', nell'ambito della politica preventiva ed epidemiologica, stanzia annualmente la somma di lire cinque miliardi da utilizzare nelle aree a piu' forte concentrazione di cittadini stranieri extracomunitari, presenti in Italia a qualsiasi titolo, per la raccolta di dati utili ad una adeguata programmazione dell'intervento sanitario nei confronti dei cittadini stranieri extracomunitari. Detta somma e' ripartita tra i centri delle organizzazioni sociali, specializzati nell'area sanitaria, che presentino tramite le regioni di appartenenza programmi triennali di intervento e garantiscano una elaborazione dei dati statistici secondo i criteri fissati dal ministero della sanita'.

Art.13. (Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano, in quanto piu' favorevoli, anche ai cittadini di paesi comunitari e agli apolidi.