Norme sull'ammissione e la frequenza degli studenti stranieri extracomunitari nelle Università italiane

Art. 25

(Finalità )

1. In attuazione dei principi internazionali del diritto allo studio, ai fini della crescita dei rapporti di cooperazione scientifica, culturale e tecnica in particolare con i Paesi in via di sviluppo, la presente legge ha lo scopo di favorire e assicurare la frequenza di studenti stranieri extracomunitari nelle università e negli istituti italiani di istruzione superiore di grado universitario, di seguito denominati università.

2. A tal fine il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina, con decreto da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio universitario nazionale, il numero dei posti disponibili per gli studenti stranieri extracomunitari e la loro ripartizione tra sedi universitarie e singoli corsi di laurea o di diploma. Tale numero non può complessivamente essere inferiore al 5 per cento o superiore al 10 per cento del totale degli iscritti negli atenei italiani; una percentuale di tale contingente viene dal decreto riservata ai titolari di borse di studio. L'attribuzione dei posti alle singole sedi universitarie, che deve rispondere all'esigenza di una equilibrata distribuzione degli studenti stranieri extracomunitari sul territorio nazionale, non può superare il 10 per cento del numero degli iscritti in ciascuna di esse, ne il 5 per cento dei posti disponibili a livello nazionale.

3. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 2, le università indicano entro il 15 novembre di ogni anno, per ciascun corso di laurea o di diploma, il numero di posti che possono attribuire in base alla disponibilità delle rispettive strutture didattiche.

Art. 26

(Condizioni per l'ammissione)

1. Lo studente straniero extracomunitario, che aspira ad ottenere l'immatricolazione alle università italiane, deve risultare in possesso di un titolo di studio che sia accettato per l'immatricolazione universitaria nel Paese in cui e stato conseguito, purché rilasciato dopo un corso complessivo di studi di durata non inferiore a dodici anni, e deve aver superato, se previsto, l'esame di ammissione per l'accesso all'università. Qualora nei Paesi ove il titolo di studio e stato conseguito vengano richiesti punteggi minimi per il proseguimento degli studi nel livello universitario, sono richiesti analoghi punteggi per l'ammissione alle università italiane.

2. In mancanza dei requisiti di cui al comma 1, le facolta' valutano i curricoli scolastici degli aspiranti, ai fini dell'equiparazione a quelli richiesti per l'ammissione ai corsi universitari italiani, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri, su proposta del Consiglio universitario nazionale.

3. L'ammissione ai corsi di laurea o di diploma, nei limiti del contingente dei posti stabiliti con le modalità di cui all'articolo 25, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 2, per i beneficiari di borse di studio, richiede il superamento di una prova intesa ad accertare sia il grado di conoscenza della lingua italiana, che il possesso di nozioni culturali e scientifiche necessarie a seguire il corso di studi prescelto.

4. Le domande di immatricolazione e la relativa documentazione possono essere presentate presso le sedi diplomatiche o consolari italiane ovvero, per coloro che soggiornano regolarmente in Italia, presso le sedi universitarie. Le modalita' e i termini di presentazione di detta documentazione sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 31, in modo tale che le università possano tempestivamente provvedere agli adempimenti di loro competenza. Lo stesso regolamento disciplina le modalità e i termini di svolgimento delle prove, la composizione e la nomina delle commissioni di esame e i criteri di formazione delle graduatorie.

Art. 27

(Corsi di diffusione della lingua italiana)

1. Al fine di favorire l'accesso degli stranieri extracomunitari alle università italiane, il Ministero degli affari esteri, nel quadro della politica di diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero, promuove, per il tramite degli istituti di cultura, corsi di lingua italiana. Tali corsi debbono essere organizzati di preferenza nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito degli accordi di cooperazione tecnica, scientifica e culturale. Analoghi corsi, finalizzati anche all'orientamento nel sistema universitario nazionale, della durata di sei mesi, debbono essere organizzati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica presso le sedi universitarie. Sulla base dei risultati conseguiti nelle prove di accertamento della conoscenza della lingua italiana, l'immatricolazione dello studente straniero extracomunitario puo' essere subordinata alla frequenza di detti corsi.

Art. 28

(Abbreviazione di corso ed ammissione speciale)

1. Nell'ambito dei posti disponibili, previo il superamento della prova di cui all'articolo 26, comma 3, della presente legge, i consigli di facoltà o delle scuole dirette a fini speciali possono consentire abbreviazioni di corso a quegli studenti che risultino in possesso di idonei requisiti scolastici. E fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 29

(Borse di studio)

1. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, conferisce, nell'ambito della quota riservata ai borsisti con il decreto di cui all'articolo 25, comma 2, della presente legge, borse di studio ai sensi della legge 12 marzo 1977, n. 87, e della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in numero non inferiore a mille ed entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio, nel quadro di una politica volta a dare impulso alla cooperazione universitaria.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 31 sono stabiliti i requisiti per l'ottenimento delle borse di studio, comprese quelle finalizzate alla frequenza di corsi propedeutici, con riferimento sia alla conoscenza della lingua italiana, sia al possesso delle nozioni culturali necessarie al corso di studio prescelto e sono determinate le forme e le modalità di accertamento dei suddetti requisiti, anche tenendo conto degli accordi e intese internazionali e della possibilita' di accesso all'assegnazione di dette borse per studenti che gia' si trovino sul territorio dello Stato.

3. Le borse di studio sono annuali e possono essere assegnate o confermate anche negli anni successivi a quello di immatricolazione, sulla base dei requisiti di merito acquisiti dallo studente, in termini di profitto, nell'anno accademico cui e iscritto. I criteri e le modalità per l'erogazione e conferma delle borse stesse saranno stabilite con il regolamento previsto dall'articolo 31.

4. Le borse di studio di cui al presente articolo non possono essere cumulate con altre borse comunque godute, ne erogate per l'iscrizione a più di un corso di laurea o di diploma. A tal fine lo studente straniero deve produrre apposita dichiarazione; nel caso di dichiarazioni mendaci il beneficio viene revocato, salva l'applicazione delle norme penali.

5. Il Ministero degli affari esteri può predisporre, a favore degli studenti provenienti dai Paesi in via di sviluppo che si obbligano a ritornare in patria, opportune provvidenze finalizzate al loro reinserimento nei rispettivi Paesi. Con il regolamento di cui all'articolo 31 sono definiti le forme, i criteri e le modalità per l'erogazione delle suddette provvidenze.

6. Alle borse di studio e ai benefici previsti dal presente articolo si applicano le norme sull'esenzione fiscale di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Ai titolari delle borse di studio di cui al presente articolo, provenienti dai Paesi in via di sviluppo, ovvero, su base di reciprocità, da altri Paesi, e concesso l'esonero totale delle tasse, soprattasse e contributi per l'iscrizione alle università e agli istituti di istruzione superiore di grado universitario di cui all'articolo 25, comma 1, della presente legge. Detto esonero e' concesso anche agli studenti stranieri extracomunitari che abbiano acquisito i requisiti di merito stabiliti dal regolamento previsto dall'articolo 31.

7. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e valutato in lire 1.799 milioni per l'anno 1991 e in lire 3.598 milioni annui a decorrere dal 1992.

Art. 30

(Norme relative al soggiorno)

1. Il permesso di soggiorno per gli studenti stranieri extracomunitari, che non siano lavoratori, e concesso con riferimento all'anno accademico e può venire rinnovato solo ove lo studente abbia ottenuto la conferma della borsa di studio, ovvero possegga i requisiti di merito e di condizioni economiche stabiliti ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, degli affari esteri e dell'interno. Con lo stesso decreto sono individuate le particolari situazioni che consentono il proseguimento degli studi anche in condizione di sopravvenuta indigenza.

2. Agli studenti che hanno presentato la domanda di immatricolazione e la relativa documentazione, secondo le modalità previste dalla presente legge, e rilasciato il visto di ingresso e un conforme permesso di soggiorno valido fino al successivo 31 dicembre.

3. Il visto e un permesso di soggiorno provvisorio, valido per l'anno in corso, sono altresì rilasciati agli studenti stranieri extracomunitari che abbiano ottenuto una borsa di studio finalizzata alla frequenza di corsi propedeutici all'iscrizione all'università .

Art. 31

(Regolamento di attuazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni che operano nel campo dell'assistenza agli studenti stranieri extracomunitari, sono disposte le necessarie norme di attuazione, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 32

(Deroghe)

1. Sono fatte salve le norme relative agli studenti dell'Università per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena.