(Sergio Briguglio 31/10/1994)

EMENDAMENTI

DELL'ARTICOLATO RELATIVO ALLA

DISCIPLINA DELLA CONDIZIONE GIURIDICA DELLO

STRANIERO NELLA REPUBBLICA ITALIANA

PRESENTATO IL 14-4-1994 DALLA

COMMISSIONE DI STUDIO PER UNA LEGGE ORGANICA SULLA

CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO IN ITALIA

 

 

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art.4

Emendamenti:

- Al comma 5, le parole

"in inglese, francese, spagnolo o arabo"

sono sostituite dalle parole

"in una lingua a sua scelta, tra inglese, francese, spagnolo e arabo".

Art.5

Emendamenti:

- Al comma 10, le parole

"ia corrispondenza"

sono sostituite dalle parole

"ia corrispondenza e i colloqui telefonici".

Art.7

Emendamenti:

- Alla lettera b) del comma 2, le parole

"in corso di validita'"

sono sostituite dalle parole

"in corso di validita' o che non risultino scaduti da piu' di trenta giorni".

- Il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. Ai fini della seguente legge si intende clandestino lo straniero che, a seguito di ingresso irregolare nel territorio dello Stato, vi soggiorni irregolarmente. Si intende invece irregolare lo straniero che soggiorni irregolarmente nel territorio dello Stato avendovi fatto ingresso regolare."

Art.8

Emendamenti:

- Al comma 8, le parole

"in occasione di qualsiasi atto giuridico tra privati che debba essere stipulato con atto scritto"

sono sostituite dalle parole

"in occasione di qualsiasi atto giuridico tra privati, diverso dal matrimonio, che debba essere stipulato con atto scritto".

Art.9

Emendamenti:

- Al comma 1, le parole

"dimorare liberamente in qualsiasi comune della Repubblica Italiana,"

sono sostituite dalle parole

"dimorare liberamente in qualsiasi comune della Repubblica Italiana, salvo quanto previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 151 della presente legge,".

Art.10

Emendamenti:

- Al comma 1, le parole

"avente durata superiore a tre mesi"

sono sostituite dalle parole

"rilasciato o rinnovato con durata superiore a tre mesi".

- Al comma 4, le parole

"a condizione che sia provata la permanenza dello straniero per un periodo di almeno due mesi"

sono soppresse.

 

TITOLO III: CONDIZIONE GIURIDICA DEI CITTADINI DI UNO STATO NON MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA E DEGLI APOLIDI

 

Capo I: Disposizioni generali sull'ingresso, sul soggiorno

e sull'allontanamento dal territorio dello Stato.

Art.34

Emendamenti:

- Al comma 6, le parole

"entrati regolarmente in base alle norme della presente legge, che siano muniti di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno in corso di validita', rilasciati nei casi e nei modi previsti dalla presente legge,"

sono sostituite dalle parole

"che siano muniti di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno in corso di validita', ovvero che possano ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno, nei modi previsti dalla presente legge,".

- Al comma 8, le parole

"Il cittadino extracomunitario non puo' soggiornare in Italia in caso di diniego,"

sono sostituite dalle parole

"Fatti salvi i casi previsti dalla presente legge, il cittadino extracomunitario non puo' soggiornare in Italia in caso di diniego,".

- Al comma 9, le parole

"Il cittadino extracomunitario che entra o soggiorna illegalmente nel territorio dello Stato"

sono sostituite dalle parole

"Fatti salvi i casi previsti dalla presente legge, il cittadino extracomunitario che entra o soggiorna illegalmente nel territorio dello Stato".

Art.35

Emendamenti:

- Al comma 11, la lettera d) e' soppressa.

- Al comma 13, le parole

"novanta giorni dalla data in cui e' stata presentata la domanda completa di tutti i documenti prescritti dalla legge e dal relativo regolamento di attuazione."

sono sostituite dalle parole

"quindici giorni dalla data in cui e' stata presentata la domanda completa di tutti i documenti prescritti dalla legge e dal relativo regolamento di attuazione. Scaduto tale termine la Rappresentanza italiana e' tenuta a rilasciare immediatamente il visto di ingresso."

Art.36

Emendamenti:

- L'articolo 36 e' soppresso.

Art.37

Emendamenti:

- L'articolo 37 e' sostituito dal seguente:

"Art.37

Reingresso nel territorio dello Stato

1. Ai fini del reingresso nel territorio dello Stato del cittadino extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi in corso di validita' o scaduto da non piu' di trenta giorni, detto permesso e' considerato equipollente al visto di ingresso.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge e' comunque considerato regolarmente soggiornante il minore straniero di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 7, prescindendo dall'effettiva presenza del genitore nel territorio dello Stato."

Art.39

Emendamenti:

- Al comma 1, le parole

"qualora il cittadino extracomunitario sia privo di passaporto o di visto ovvero sia munito di passaporto privo di visto, se esso e' obbligatorio"

sono sostituite dalle parole

"qualora il cittadino extracomunitario sia privo di passaporto o di visto, se esso e' obbligatorio, ed il vettore ometta di darne informazione all'autorita' di pubblica sicurezza"

- Al comma 4, le parole

"il cittadino extracomunitario che esibisce documentazione"

sono sostituite dalle parole

"il cittadino extracomunitario munito di visto di ingresso per lavoro subordinato o per lavoro stagionale, ovvero che esibisce documentazione".

- Al comma 6, le parole

"del prescritto nulla-osta del Ministero dell'interno; in tal caso coloro che hanno accompagnato alla frontiera il minore hanno l'obbligo di provvedere a proprie spese al rimpatrio immediato del minore nel Paese di origine."

sono sostituite dalle parole

"del prescritto nulla-osta del Ministero dell'interno.

In ogni caso coloro che hanno accompagnato alla frontiera il minore hanno l'obbligo di provvedere a proprie spese al rimpatrio immediato e all'accompagnamento del minore nel Paese di origine."

Art.40

Emendamenti:

- Al comma 4, le parole

"ha l'obbligo di prenderlo immediatamente a carico"

sono sostituite dalle parole

"senza darne tempestiva comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza, ha l'obbligo di prenderlo immediatamente a carico"

- Al comma 4, le parole

"Tale disposizione si applica, ove possibile, anche agli altri casi in cui il cittadino extracomunitario deve essere respinto alla frontiera in base alle norme della presente legge."

sono soppresse.

- Al comma 5, le parole

"respinto a bordo del vettore che, nel modo piu' celere e piu' diretto"

sono sostituite dalle parole

"respinto a bordo del vettore di cui al comma 4 ovvero, in mancanza, del vettore che, nel modo piu' celere e piu' diretto"

- Al comma 5, le parole

"o in ogni altro Stato in cui e' consentito il suo ingresso"

sono sostituite dalle parole

"o, su richiesta dell'interessato, in altro Stato in cui sia consentito il suo ingresso".

- Al comma 6, le parole

"possa essere oggetto"

sono sostituite dalle parole

"possa essere o dichiari di poter essere oggetto".

- Al comma 7, le parole

"non vi provveda"

sono sostituite dalle parole

"non vi possa provvedere".

Art.41

Emendamenti:

- Al comma 1 sono aggiunte le parole

"c) il cittadino straniero richieda di essere rinviato verso un Paese diverso da quello di appartenenza o di provenienza, affermando che nei predetti Stati saranno in pericolo la sua vita o la sua incolumita' o la sua liberta' personale, a causa di eventi bellici o di epidemie, ovvero a causa di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero potra' rischiare di essere rinviato verso uno Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione."

- Al comma 7 sono aggiunte le parole

"f) convalida i provvedimenti di respingimento e di custodia provvisoria, ma ordina all'ufficio di polizia di frontiera di consentire immediatamente l'ingresso del cittadino extracomunitario respinto all'interno del territorio dello Stato, al fine di consentire la presentazione di una domanda di asilo ai sensi del Titolo IV della presente legge, qualora i motivi di pericolo per la vita, l'incolumita' o la liberta' del cittadino extracomunitario appaiano non manifestamente infondati e non sia possibile avviare il cittadino extracomunitario verso altro Stato nel quale possa godere di effettiva protezione."

- Al comma 14, le parole

"Il cittadino extracomunitario respinto"

sono sostituite dalle seguenti parole

"Salvo che il giudice adotti uno dei provvedimenti di cui alle lettere c), d), e), f), il cittadino extracomunitario respinto".

Art.42

Emendamenti:

- Al comma 7, le parole

"per l'ingresso di cittadini extracomunitari"

sono sostituite dalle parole

"per l'ingresso di cittadini extracomunitari, salvi i casi di proscioglimento e di assoluzione"

- Al comma 7, le parole

"sono da considerarsi prive di effetto"

sono sostituite dalle parole

"sono da considerarsi sospese fino all'eventuale proscioglimento o assoluzione, e prive di effetto dopo eventuale sentenza di condanna passata in giudicato".

- Il comma 14 e' soppresso.

Art.43

Emendamenti:

- Al comma 6, sono aggiunte le parole

"comunita' civili o religiose, la dichiarazione di soggiorno puo' essere presentata"

sono sostituite dalle parole

"comunita' civili o religiose, e impossibilitati a presentare di persona la dichiarazione di soggiorno, questa e' presentata"

Art.44

Emendamenti:

- Al comma 7 sono aggiunte le parole

"Qualora il permesso di soggiorno sia rifiutato perche' le condizioni e i presupposti previsti dalla legge non sono soddisfatti in relazione al particolare titolo del permesso richiesto, il cittadino extracomunitario ha facolta' di presentare una seconda domanda di rilascio di soggiorno ad altro titolo."

- Al comma 12 le parole

"del motivo di soggiorno e della data di scadenza"

sono sostituite dalle parole

"del motivo di soggiorno, della data di scadenza, del luogo di dimora del titolare"

- Al comma 12 sono aggiunte le parole

"Il cittadino extracomunitario che trasferisca la propria dimora in una diversa Provincia, e' tenuto a darne comunicazione, entro otto giorni dall'avvenuto trasferimento, al Questore della Provincia in cui ha fissato la nuova dimora, il quale provvede ad annotare il trasferimento sul permesso di soggiorno. Dette disposizioni non si applicano al cittadino extracomunitario residente."

- Il comma 14 e' sostituito dal seguente

"14. Quando il cittadino extracomunitario non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili nel territorio di uno degli Stati contraenti dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione, il permesso di soggiorno e' rilasciato con validita' limitata al territorio nazionale. Di tale limitazione e' recata indicazione sul permesso di soggiorno."

- Il comma 15 e' sostituito dal seguente

"15. Quando il cittadino extracomunitario non soddisfi piu' le condizioni di soggiorno applicabili nel territorio di uno degli Stati contraenti dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione, il permesso di soggiorno e' da considerarsi valido limitatamente al territorio nazionale. Di tale limitazione e' apposta indicazione sul permesso di soggiorno."

- Al comma 17, le parole

"La presentazione dell'istanza cautelare di sospensione"

sono sostituite dalle parole

"La domanda incidentale di sospensione, qualora sia proposta e notificata entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento,"

- Al comma 18, le parole

"il giudice puo', a richiesta del cittadino extracomunitario interessato, ordinare"

sono sostituite dalle parole

"il giudice, su richiesta del cittadino extracomunitario interessato, ordina".

- Dopo il comma 19 e' aggiunto il seguente comma:

"20. In deroga alle disposizioni del presente articolo, nei casi previsti dalla presente legge il permesso di soggiorno puo' essere rilasciato, su richiesta, anche al cittadino extracomunitario irregolarmente soggiornante o clandestino."

Art.45

Emendamenti:

- Alla lettera d) del comma 5 le parole

"figlio di eta' non superiore a 14 anni"

sono sostituite dalle parole

"figlio minore di eta' superiore a 14 anni".

- Alla lettera d) del comma 5 le parole

"genitore titolare di carta di soggiorno"

sono sostituite dalle parole

"genitore cittadino italiano o titolare di carta di soggiorno".

- Alla lettera f) del comma 5 le parole

"cittadino italiano"

sono sostituite dalle parole

"cittadino italiano o comunitario".

- Al comma 6 le parole

"puo' ottenere il rilascio o il rinnovo"

sono sostituite dalle parole

"puo' ottenere il rilascio".

- Al comma 6 sono aggiunte le parole

"Il cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno puo' ottenere il rinnovo della carta di soggiorno a condizione che dimostri di non avere pendenti procedimenti penali, ne' di aver riportato condanne per detti reati."

- Al comma 7 le parole

"che dimostrino la sussistenza di uno dei requisiti indicati al comma 5, nonche' delle condizioni previste dal comma 6"

sono sostituite dalle parole

"che dimostrino la sussistenza delle condizioni previste dal presente articolo".

- Al comma 8 le parole

"e comunque non oltre i trenta giorni precedenti la data della scadenza"

sono sostituite dalle parole

"o comunque non oltre i trenta giorni successivi alla data della scadenza".

- Al comma 11 le parole

"la sussistenza dei presupposti previsti dai commi 5 e 6"

sono sostituite dalle parole

"la sussistenza delle condizioni previste dal presente articolo".

- Al comma 12 le parole

"della data di scadenza"

sono sostituite dalle parole

"della data di scadenza, del luogo di dimora del titolare"

- Al comma 12 sono aggiunte le parole

"Il cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno che trasferisca la propria dimora in una diversa Provincia, e' tenuto a darne comunicazione, entro otto giorni dall'avvenuto trasferimento, al Questore della Provincia in cui ha fissato la nuova dimora, il quale provvede ad annotare il trasferimento sulla carta di soggiorno. Dette disposizioni non si applicano al cittadino extracomunitario residente."

- Il comma 13 e' sostituito dal seguente

"13. La carta di soggiorno e' rinnovata con durata illimitata."

- Al comma 17 le parole

"motivi giudiziari"

sono sostituite dalle parole

"motivi di giustizia".

- Al comma 19, le parole

"il giudice puo', a richiesta del cittadino extracomunitario, ordinare"

sono sostituite dalle parole

"il giudice, su richiesta del cittadino extracomunitario interessato, ordina".

- Al comma 20, le parole

"domanda di rilascio della carta di rinnovo"

sono sostituite dalle parole

"domanda di rinnovo della carta di soggiorno".

Art.46

Emendamenti:

- Al comma 1 le parole

"di uno o di entrambi i genitori"

sono sostituite dalle parole

"dei genitori soggiornanti in Italia".

- Al comma 4 le parole

"entro otto giorni dalla nascita o dalla data di regolare ingresso"

sono sostituite dalle parole

"entro otto giorni dalla data di regolare ingresso, ovvero entro trenta giorni dalla nascita".

- Al comma 5 le parole

"ogni altra documentazione indicata dal documento di attuazione della presente legge al fine di dimostrare la paternita' o la maternita'"

sono sostituite dalle parole

"altra documentazione che dimostri la paternita' o la maternita'".

- Al comma 5 le parole

"il proprio passaporto"

sono sostituite dalle parole

"il proprio passaporto o documento equipollente".

- Il comma 10 e' sostituito dal seguente

"10. Ai fini dell'iscrizione di minori cittadini extracomunitari sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno dei genitori, ovvero del rilascio a detti minori del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, qualora non sussistano i requisiti previsti dalla presente legge o sussista obiettiva incertezza sulla paternita' o sulla maternita' del richiedente il diniego dell'iscrizione o del rilascio puo' essere adottato, su richiesta del Questore, solo dal competente Tribunale per i minorenni e deve essere comunicato al richiedente con provvedimento scritto e motivato, indicante anche i termini e le modalita' di impugnazione. Il Tribunale per i minorenni rigetta la richiesta di diniego qualora non siano soddisfatti i requisiti di legge per l'adozione del provvedimento ovvero qualora siano ritenuti prevalenti gli interessi alla tutela del minore. In questo caso il Tribunale per i minorenni ordina al Questore di procedere all'iscrizione del minore sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno dei genitori, o al rilascio del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno al minore."

- Al comma 11 le parole

"ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dal genitore dell'interessato e, in mancanza, di colui che esercita la tutela o l'affidamento del minore"

sono sostituite dalle parole

"ricorso per Cassazione".

- Al comma 11 sono aggiunte le parole

"Il ricorso ha effetto sopensivo immediato".

- Al comma 13 sono aggiunte le parole

"Contro il provvedimento di espulsione e' ammesso ricorso per Cassazione. Il ricorso ha effetto sopensivo immediato. Fino alla decisione del Tribunale per i minorenni e, in caso di ricorso, fino alla sentenza della Cassazione, resta sospeso anche l'eventuale provvedimento di espulsione a carico dei genitori del minore o di chi esercita la tutela o l'affidamento sul minore. In questo caso, il Questore rilascia ai genitori o a chi esercita la tutela o l'affidamento sul minore un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.".

Art.47

Emendamenti:

- Al comma 3 le parole

"risulta che, nel Paese cui appartiene il cittadino extracomunitario, e' consentito al cittadino italiano"

sono sostituite dalle parole

"non risulti che, nel Paese cui appartiene il cittadino extracomunitario, sia impedito al cittadino italiano"

Art.48

Emendamenti:

- Al comma 3 sono aggiunte le parole

"Il cittadino extracomunitario espulso ha diritto ad essere assistito da persona di sua fiducia."

Art.49

Emendamenti:

- Il comma 1 e' sostituito dal seguente

"1. Il cittadino extracomunitario che si trovi sul territorio dello Stato in condizione di clandestinita', di cui all'articolo 7, e' espulso dal territorio dello Stato, salvo che richieda il rilascio di un permesso di soggiorno per coesione familiare per il quale possegga i requisiti previsti dalla presente legge, o presenti domanda di asilo ai sensi dell'articolo 140, ovvero ricorrano le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno straordinario ai sensi dell'articolo 101."

- Il comma 2 e' sostituito dal seguente

"2. Il cittadino extracomunitario che si trovi sul territorio dello Stato in condizione di irregolarita', di cui all'articolo 7, deve essere espulso dal territorio dello Stato, salvo che richieda il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno per i quali possegga i requisiti previsti dalla presente legge, o presenti domanda di asilo ai sensi dell'articolo 140, ovvero ricorrano le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno straordinario ai sensi dell'articolo 101."

- Al comma 4 le parole

"motivi giudiziari"

sono sostituite dalle parole

"motivi di giustizia".

- Al comma 7 le parole

"L'espulsione e' disposta"

sono sostituite dalle parole

"L'espulsione puo' essere disposta".

- Al comma 7 le parole

"condizioni di clandestinita'"

sono sostituite dalle parole

"condizioni di clandestinita' o di irregolarita'".

- Al comma 7 sono aggiunte le parole

"Tali disposizioni si applicano, fatte salve le disposizioni del comma 15 dell'articolo 5, solo se la condizione di clandestinita' o di irregolarita' e' sopravvenuta prima dell'applicazione della misura restrittiva nei confronti del cittadino extracomunitario."

- Al comma 8 le parole

"motivi giudiziari"

sono sostituite dalle parole

"motivi di giustizia".

Art.50

Emendamenti:

- Al comma 10 le parole

"motivi giudiziari"

sono sostituite dalle parole

"motivi di giustizia".

Art.52

Emendamenti:

- Al comma 9 le parole

"in ogni caso di rientro del cittadino extracomunitario espulso nel territorio dello Stato"

sono sostituite dalle parole

"in ogni caso in cui il cittadino extracomunitario espulso rientri nel territorio dello Stato prima che sia trascorso un periodo di tempo di durata pari alla pena in alternativa alla quale il cittadino stesso e' stato espulso".

- Al comma 10 le parole

"non puo' fare rientro nel territorio dello Stato"

sono sostituite dalle parole

"non puo' fare rientro nel territorio dello Stato prima che sia trascorso un periodo di tempo di durata pari alla pena in alternativa alla quale il cittadino stesso e' stato espulso".

- Il comma 11 e' soppresso.

Art.54

Emendamenti:

- Al comma 1 sono aggiunte le parole

"In ogni caso, al cittadino extracomunitario espulso deve essere data facolta'

a) di prendere contatto con le autorita' del proprio Paese, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6;

b) di prendere contatto con familiari o, in mancanza, con altra persona soggiornante in Italia;

c) di procedere al recupero del denaro e degli oggetti di sua legittima proprieta';

d) di procedere al recupero delle somme di denaro che gli sono dovute sulla base di rapporti di lavoro pregressi o in corso, anche irregolari.

Il cittadino extracomunitario espulso ha altresi' diritto ad ottenere il temporaneo differimento dell'espulsione per effettuare una delle azioni previste alle lettere a), b), c), d), nonche' per presentare ricorso contro il provvedimento di espulsione nei limiti previsti dalla presente legge. Qualora si debba procedere a detto differimento, si da' luogo al provvedimento giurisdizionale previsto dall'articolo 55. Di tali facolta' e diritti e' data comunicazione al cittadino extracomunitario espulso per iscritto e in lingua a lui comprensibile. E' fatto obbligo di garantire la presenza di un interprete e del difensore del cittadino extracomunitario espulso, provvedendo eventualmente alla nomina del difensore di ufficio. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla nomina del difensore di ufficio e dell'interprete previste all'articolo 41, commi 3 e 4."

- Al comma 4 le parole

"salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, il giudice o l'autorita' di pubblica sicurezza gli accordi una diversa destinazione, qualora possa essere in pericolo"

sono sostituite dalle parole

"salvo che, su sua segnalazione o in base ad informazioni altrimenti note, risulti che possa essere in pericolo"

- Al comma 4 sono aggiunte le parole

"In tutti questi casi si da' luogo al provvedimento giurisdizionale previsto dall'articolo 55."

- Il comma 9 e' sostituito dal seguente

"9. Quando, ai fini del provvedimento di espulsione, e' necessario procedere ad accertamenti supplementari in ordine all'identita' a alla nazionalita' dello straniero da espellere, ovvero all'acquisizione di documenti o visti per il medesimo, si da' luogo al provvedimento giurisdizionale previsto dall'articolo 55."

- Al comma 10 le parole

"ovvero se nel Paese in cui deve essere inviato il cittadino extracomunitario siano in corso eventi bellici o epidemie"

sono soppresse.

- Al comma 10 sono aggiunte le parole

"In questi casi si da' luogo al provvedimento giurisdizionale previsto dall'articolo 55."

Art.55

Emendamenti:

- Alla lettera a) del comma 2 le parole

"per qualsiasi motivo"

sono sostituite dalle parole

"per uno qualsiasi dei motivi previsti dall'articolo 54 o per qualsiasi altro motivo".

- La lettera b) del comma 2 e' sostituita dalla seguente

"b) in tutti i casi in cui il cittadino extracomunitario espulso richieda di non essere espulso dal territorio dello Stato, affermando che l'espulsione lederebbe in modo grave il diritto al rispetto della sua vita familiare con coniuge o figli minori o genitori a carico, soggiornanti in Italia ovvero a carico dei quali sia stato adottato un provvedimento di espulsione che non sia immediatamente eseguibile."

- Alla lettera b) del comma 3 le parole

"quando si tratti di minore di eta'"

sono sostituite dalle parole

"quando si tratti di minore di eta' ovvero quando sia presente in Italia figlio, minore di eta', del cittadino extracomunitario espulso".

- Il comma 4 e' soppresso.

- Alla lettera c) del comma 6 le parole

"nei casi indicati alla lettera a) del comma 2,"

sono soppresse.

- Alla lettera d) del comma 6 le parole

"nei casi indicati alla lettera b) del comma 2"

sono sostituite dalle parole

"ove appropriato".

- Alla lettera a) del comma 8 le parole

"dispone la continuazione della custodia del cittadino extracomunitario che deve essere espulso"

sono sostituite dalle parole

"dispone la continuazione della custodia del cittadino extracomunitario che deve essere espulso e l'eventuale espletamento degli atti, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'articolo 54, che ha reso necessario il differimento dell'espulsione"

- Alla lettera b) del comma 8 le parole

"motivi giudiziari"

sono sostituite dalle parole

"motivi di giustizia".

- Alla lettera c) del comma 8 le parole

"al fine di attuare il ricongiungimento familiare secondo le norme della presente legge"

sono sostituite dalle parole

"al fine di tutelare la vita familiare del cittadino extracomunitario espulso".

- Alla lettera c) del comma 8 le parole

"dopo il sessantesimo"

sono sostituite dalle parole

"dopo il trentesimo".

- Alla lettera c) del comma 8 sono aggiunte le parole

"Qualora allo scadere del trentesimo giorno risulti pendente uno di questi procedimenti e qualora il cittadino straniero extracomunitario non abbia titolo per ottenere il rilascio di altro permesso di soggiorno, il Questore rilascia a detto cittadino extracomunitario un permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Nei casi in cui non sia possibile procedere al ricongiungimento familiare ai sensi della presente legge, il giudice, se ritiene comunque prevalente l'interesse alla tutela della vita familiare del cittadino extracomunitario espulso, ordina al Questore di rilasciare a detto cittadino extracomunitario un permesso di soggiorno per i motivi e per la durata ritenuti appropriati e indicati nell'ordinanza."

Art.56

Emendamenti:

- Al comma 9 le parole

"Una volta venuta meno"

sono sostituite dalle parole

"Qualora il rientro del cittadino extracomunitario sia stato autorizzato per consentirne la partecipazione ad atti processuali, una volta venuta meno"

- Al comma 10 le parole

"Il cittadino extracomunitario espulso"

sono sostituite dalle parole

"Fatte salve le disposizioni del comma 9 dell'articolo 53, il cittadino extracomunitario espulso".

Art.57

Emendamenti:

- La lettera c) del comma 1 e' soppressa.

 

Capo II: Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato.

Art.58

Emendamenti:

- Al comma 3 le parole

"numero massimo"

sono sostituite dalle parole

"numero".

- Al comma 4 le parole

"In ogni caso tale numero massimo non puo' essere inferiore al 50 per cento, ne' superiore al 50 per cento del numero di domande di lavoro"

sono sostituite dalle parole

"Di norma tale numero non deve essere inferiore al 50 per cento del numero di domande di lavoro".

Art.59

Emendamenti:

- Il comma 3 e' sostituito dal seguente

"L'iscrizione nelle liste ha validita' annuale e puo' essere rinnovata alla scadenza, con semplice conferma o aggiornamento dei dati della domanda inserita nelle liste per l'anno precedente."

- Il comma 4 e' sostituito dal seguente

"L'anzianita' di iscrizione nelle liste non e' interrotta da eventuali aggiornamenti dei dati di cui al comma 3."

- Al comma 6 le parole

"la conoscenza della lingua italiana"

sono sostituite dalle parole

"l'eventuale conoscenza della lingua italiana".

- Al comma 6 le parole

"malattie infettive o contagiose"

sono sostituite dalle parole

"gravi malattie infettive o contagiose".

- Al comma 6 le parole

"Nella domanda puo' essere altresi' indicata la preferenza di familiari, fino al secondo grado di parentela o di affinita', italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per motivi non turistici, che garantiscano di mettergli a disposizione in Italia un alloggio adeguato."

sono sostituite dalle parole

"Nella domanda puo' essere altresi' indicata la preferenza per uno o piu' settori, qualifiche o mansioni tra quelle indicate nella programmazione dei flussi d'ingresso."

- Al comma 8 sono aggiunte le parole

"Il cittadino extracomunitario e' iscritto nelle liste relative a tutti i settori, le qualifiche o le mansioni per i quali ha espresso preferenza o, in mancanza, per i quali abbia titolo."

- Al comma 9 le parole

"disciplina la graduatoria, tenendo conto delle preferenze espresse nelle domande e dando priorita', a parita' di altri requisiti, alla persona che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia che possano mettergli a disposizione un alloggio. In ogni caso non sono consentiti raggruppamenti e graduatorie basati sulla nazionalita'"

sono sostituite dalle parole

"disciplina la graduatoria, tenendo conto delle preferenze espresse nelle domande e dando priorita', a parita' di altri requisiti, alla persona con maggior anzianita' di iscrizione nelle liste. In ogni caso non sono consentiti raggruppamenti e graduatorie basati, sullo Stato di provenienza o di origine, sulla nazionalita'".

- Al comma 11 sono aggiunte le parole

"I cittadini extracomunitari iscritti nelle liste relative ai settori, alle qualifiche o alle mansioni per i quali la legge consente l'assunzione di cittadini italiani con chiamata nominativa possono richiedere il visto di ingresso per lavoro subordinato. Le domande di rilascio di visto di ingresso sono accolte, nell'ordine corrispondente alla graduatoria di cui al comma 9, fino a raggiungimento del numero complessivo stabilito dalla programmazione dei flussi di ingresso e secondo gli eventuali contingenti ivi indicati."

- Il comma 18 e' soppresso.

Art.60

Emendamenti:

- Il comma 4 e' soppresso.

- Al comma 6, le parole

"Il rifiuto di essere avviato comporta la cancellazione del cittadino extracomunitario dalle liste per l'anno solare in corso."

sono sostituite dalle parole

"In caso di rifiuto di avviamento a seguito di chiamata numerica, il nominativo del lavoratore extracomunitario viene inserito all'ultimo posto della graduatoria nella lista di appartenenza. Il rifiuto di avviamento a seguito di chiamata nominativa non comporta modificazioni della graduatoria."

- Al comma 10, le parole

"il cittadino extracomunitario"

sono sostituite dalle parole

"il cittadino extracomunitario per il quale e' stata rilasciata l'autorizzazione al lavoro".

- Al comma 10, le parole

"quindici giorni"

sono sostituite dalle parole

"trenta giorni".

- Al comma 11 sono aggiunte le parole

"Queste disposizioni si applicano anche al caso delle domande di visto presentate in base al comma 11 dell'articolo 59."

- Al comma 12, le parole

"sessanta giorni"

sono sostituite dalle parole

"trenta giorni".

- Al comma 12, le parole

"e deve contenere espressa menzione"

sono sostituite dalle parole

"e, se e' stato rilasciato in seguito a domanda presentata ai sensi del comma 10, deve contenere espressa menzione".

- Al comma 13, le parole

"Tali cittadini non possono piu' ottenere"

sono sostituite dalle parole

"Per i due anni successivi, tali cittadini non possono ottenere".

Art.61

Emendamenti:

- Al comma 3, le parole

"nonche' i profili infermieristici nel Servizio sanitario nazionale"

sono sostituite dalle parole

"nonche' i profili infermieristici nel Servizio sanitario nazionale o in strutture estranee al Servizio sanitario nazionale".

- Il comma 6 e' soppresso.

- Al comma 7, le parole

"del reddito minimo indicato al comma 6"

sono sostituite dalle parole

"di un reddito annuo minimo pari all'importo annuale della pensione sociale previsto dalla legge alla data di presentazione della domanda, derivante da lavoro subordinato, da lavoro autonomo o da altra fonte di reddito riconosciuta come legittima dalle vigenti leggi sulle imposte sui redditi,".

- Al comma 7, le parole

"rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato"

sono sostituite dalle parole

"rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato".

- Al comma 8, le parole

"se il cittadino extracomunitario dimostra"

sono sostituite dalle parole

"se il cittadino extracomunitario, non rientrando nelle previsioni del comma 7, dimostra"

- Alla lettera a) del comma 8, le parole

"ma che dimostra di essere stato ininterrottamente iscritto nelle liste di collocamento e che autocertifica di essere stato impiegato in tutto o in parte negli anni precedenti in condizioni illegali"

sono sostituite dalle parole

"ma dimostra di essere stato ininterrottamente iscritto nelle liste di collocamento, autocertifica di essere stato impiegato in tutto o in parte negli anni precedenti in condizioni illegali e dimostra che la somma del reddito derivante da fonti legittime e di quello corrispondente, in base ai minimi salariali previsti dalla legge, alle prestazioni di lavoro illegalmente effettuate non e' inferiore al minimo indicato nel comma 7."

- Alla lettera a) del comma 8, le parole

"e, qualora non abbia titolo per ottenere un altro permesso di soggiorno, la conseguente espulsione del cittadino extracomunitario dal territorio dello Stato per soggiorno illegale"

sono soppresse.

- La lettera b) del comma 8 e' soppressa.

- Alla lettera e) del comma 8, le parole

"reddito minimo indicato nel comma 6"

sono sostituite dalle parole

"reddito minimo indicato nel comma 7".

Art.62

Emendamenti:

- L'articolo e' sostituito dal seguente

"Art. 62

Ingresso per lavoro stagionale

1. Nell'ambito della programmazione annuale dei flussi di ingresso, di cui all'articolo 58, e' indicato anche il numero massimo di visti di ingresso per lavoro stagionale rilasciabili nell'anno solare al quale la programmazione si riferisce. Detto numero non puo' essere inferiore al numero complessivo di certificati rilasciati, ai sensi del comma 4 dell'articolo 63, nel corso dei dodici mesi precedenti la programmazione. Per la sua determinazione si tiene conto delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera, formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale. Si tiene altresi' conto della possibilita' che, in ottemperanza a decreti emanati ai sensi del comma 9 dell'articolo 63, si debba procedere al rilascio di permessi di soggiorno per lavoro stagionale al di fuori della programmazione dei flussi di ingresso.

2. Il cittadino extracomunitario residente all'estero che intende fare ingresso in Italia per lavoro stagionale deve presentare alla Rappresentanza diplomatica o consolari italiana nel Paese di origine o di stabile residenza domanda di iscrizione nelle apposite liste, tenute dalle Rappresentane in modo analogo a quanto previsto dall'articolo 59. Dette liste sono utilizzate per l'accoglimento graduale delle richieste, con conseguente rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale, fino a completamento del contingente indicato, ai sensi del comma 1, nella programmazione annuale dei flussi. La graduatoria e' costituita

a) accordando la precedenza ai cittadini stranieri extracomunitari che presentano la documentazione di cui al comma 4 dell'articolo 63 entro sessanta giorni dalla data di scadenza del precedente permesso di soggiorno per lavoro stagionale;

b) prendendo in considerazione la data di presentazione della domanda di iscrizione.

3. Per la definizione e l'utilizzazione delle liste relative al lavoro stagionale si applicano, ove possibile, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 dell'articolo 59.

4. Il visto di ingresso per lavoro stagionale deve essere utilizzato nel corso dell'anno solare in cui e' stato rilasciato."

Art.63

Emendamenti:

- L'articolo e' sostituito dal seguente

"Art. 63

Permesso di soggiorno per lavoro stagionale

1. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale ha durata di sei mesi e consente il rilascio del libretto di lavoro, nonche' l'iscrizione nelle liste di collocamento e l'instaurazione di rapporti di lavoro a carattere stagionale, anche nelle more di detto rilascio.

2. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' rilasciato al cittadino straniero extracomunitario che ha fatto regolarmente ingresso nel territorio dello Stato, munito di visto di ingresso per lavoro stagionale, e che ne avanza richiesta entro otto giorni dalla data di ingresso. Detto permesso e' altresi' rilasciato, su richiesta, al cittadino straniero extracomunitario che possegga i requisiti stabiliti da eventuale decreto emanato ai sensi del comma 9.

3. Salvo che abbia titolo al rilascio di altro permesso di soggiorno, il titolare del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' tenuto, entro quindici giorni dalla data di scadenza del permesso, a lasciare il territorio dello Stato, dopo aver comunicato, con apposita dichiarazione, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione le informazioni relative all'attivita' lavorativa svolta, specificando, per ciascun rapporto di lavoro, la durata, il reddito maturato e gli elementi necessari all'identificazione del datore di lavoro. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero e' trasmessa nei tempi stabiliti a norma del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'istituto nazionale della previdenza sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi adempimenti. Salvo che detta dichiarazione risulti non veritiera, al lavoratore straniero extracomunitario e' assicurato, ai sensi dell'articolo 40 della legge 30 aprile 1969, n.153, l'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per il periodo di lavoro dichiarato.

4. Al titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale che ottempera agli obblighi di cui al comma 3 e' rilasciato un certificato attestante l'avvenuto adempimento e recante gli estremi del permesso di soggiorno. La presentazione di detto certificato e del timbro apposto sul passaporto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 38 della presente legge, all'atto della regolare uscita dal territorio dello Stato costituisce, al momento della domanda di iscrizione nelle liste di cui al comma 2 dell'articolo 62, titolo di precedenza rispetto ai lavoratori stranieri extracomunitari privi di tale documentazione.

5. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in corso di validita' e' convertito, su richiesta del titolare e in presenza di una documentata offerta di lavoro a tempo indeterminato per la quale vi sia l'autorizzazione al lavoro rilasciata dagli Uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in un permesso per motivi di lavoro subordinato della durata di due anni.

6. Riguardo agli obblighi ed ai diritti di cui ai commi 3, 4 e 5, e' data informazione scritta al lavoratore straniero extracomunitario in lingua a lui comprensibile, da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, all'atto del rilascio del permesso di soggiorno.

7. Il lavoratore extracomunitario a carico del quale risultano violazioni delle disposizioni in materia di soggiorno per lavoro stagionale non potra' ottenere un visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro stagionale nei due anni successivi a quello in cui la violazione ha avuto luogo.

8. In caso di rimpatrio, il cittadino extracomunitario, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati. Tuttavia, su richiesta del cittadino extracomunitario, le somme corrispondenti a tutti i contributi versati per l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti sono liquidate al cittadino extracomunitario, secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione della presente legge, anche qualora non sussistano i requisiti minimi previsti dalla legge per l'ottenimento della pensione.

9. In considerazione del verificarsi di particolari condizioni di emergenza e per motivi di carattere umanitario o di tutela dell'ordine pubblico o della sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, puo' stabilire, con apposito decreto, di consentire l'eventuale ingresso e il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale a cittadini stranieri extracomunitari che per qualsiasi motivo non abbiano titolo per ottenere il rilascio o il rinnovo di un altro tipo di permesso di soggiorno. Nel decreto sono stabiliti i requisiti necessari per il rilascio del permesso e, ove gli interessati non si trovino gia' nel territorio dello Stato, del visto di ingresso."

Art.64

Emendamenti:

- I commi 7 e 8 sono soppressi.

 

Capo III: Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo.

Art.67

Emendamenti:

- Al comma 1, le parole

"[e se risulta verificata la condizione di reciprocita' eventualmente richiesta]"

sono sostituite dalle parole

"salvo che si tratti di cittadini extracomunitari in possesso di laurea o di diploma conseguiti in Italia e relativi all'attivita' di lavoro autonomo per la quale e' stato richiesto l'ingresso, ovvero in possesso di analogo titolo di studio conseguito all'estero e che abbiano ottenuto in Italia il riconoscimento di detto titolo e l'abilitazione all'esercizio dell'attivita' di lavoro autonomo per la quale e' stato richiesto l'ingresso".

- Al comma 2, le parole

"di disporre in Italia di un alloggio ad uso di abitazione [in proprieta' ovvero in locazione, uso o usufrutto]"

sono soppresse.

 

Capo IV: Ingresso e soggiorno per motivi familiari.

Art.70

Emendamenti:

- Il comma 2 e' sostituito dal seguente

"2. Nel caso in cui il cittadino extracomunitario ha contratto matrimonio poligamico e' riconosciuto il diritto al ricongiungimento con tutti i coniugi non separati legalmente. Ai fini degli effetti civili del matrimonio la Repubblica riconosce solo il coniuge che per primo ha contratto matrimonio con il cittadino extracomunitario."

- Al comma 3, le parole

"i minori il cui matrimonio sia stato sciolto secondo la legge nazionale"

sono sostituite dalle parole

"i minori il cui matrimonio sia stato sciolto secondo la legge nazionale ovvero legalmente separati".

- Al comma 14, le parole

"all'articolo 39, comma 5"

sono sostituite dalle parole

"all'articolo 39, comma 5, lettere b), c), d)".

Art.71

Emendamenti:

- Al comma 1, le parole

"o per lavoro autonomo"

sono sostituite dalle parole

"o per lavoro autonomo o per studio".

- Alla lettera a) del comma 3, le parole

"ovvero godano di rendita di inabilita' permanente"

sono sostituite dalle parole

"ovvero siano titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva ovvero godano di rendita di inabilita' permanente".

Art.72

Emendamenti:

- Al comma 1, le parole

"i cittadini italiani"

sono sostituite dalle parole

"i cittadini italiani, i rifugiati".

- Al comma 2, le parole

"cittadino extracomunitario espulso dal territorio dello Stato"

sono sostituite dalle parole

"cittadino extracomunitario per il quale sussista una delle circostanze indicate all'articolo 39, comma 5, lettere b), c), d),".

Art.73

Emendamenti:

- Al comma 3, le parole

"del familiare cittadino extracomunitario che ha presentato domanda per il ricongiungimento. Qualora non sia prevista una data di scadenza della carta di soggiorno, ovvero in mancanza di questo"

sono sostituite dalle parole

"del familiare che ha presentato domanda per il ricongiungimento. Qualora non sia prevista una data di scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno del familiare, ovvero in mancanza di questi".

- Al comma 4, le parole

"ventiseiesimo anno"

sono sostituite dalle parole

"diciottesimo anno".

- Al comma 5, le parole

"ovvero in caso di annullamento"

sono sostituite dalle parole

"ovvero in caso di separazione legale, ovvero in caso di annullamento"

- Al comma 6, sono aggiunte le parole

"Quest'ultima condizione non si applica ai casi previsti nel comma 3."

- Al comma 10, le parole

"salvo che si tratti di minore o di genitore a carico"

sono soppresse.

- Al comma 10, sono aggiunte le parole

"Nei casi previsti nel comma 5 il permesso di soggiorno per coesione familiare puo' essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, anche in assenza dei requisiti di legge."

Art.74

Emendamenti:

- Al comma 1, le parole

"per la durata di almeno un anno"

sono sostituite dalle parole

"per la durata di almeno un anno ovvero rilasciato per cure mediche".

- Il comma 7 e' sostituito dal seguente:

"7. Il permesso di soggiorno per visita a familiari puo' essere convertito in un permesso di soggiorno per coesione familiare in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge per il ricongiungimento familiare."

- Il comma 8 e' soppresso.

 

Capo V: Ingresso e soggiorno per motivi di studio.

Art.75

Emendamenti:

- La lettera c) del comma 2 e' soppressa.

Art.76

Emendamenti:

- Alla lettera c) del comma 3 sono aggiunte le parole

"Detta condizione non si applica qualora il cittadino extracomunitario dimostri con idonea certificazione che gravi ragioni di salute hanno impedito il regolare svolgimento del corso di studi."

- Al comma 4, le parole

"ma per non piu' di tre anni oltre la durata legale del corso di studi."

sono sostituite dalle parole

"ma per non piu' di tre anni oltre la durata legale del corso di studi. Nel caso di studi universitari, il permesso e' rinnovato anche oltre detto limite su indicazione del Consiglio di Facolta', nonche' allo studente che dimostri con idonea certificazione che gravi ragioni di salute hanno impedito il regolare svolgimento del corso di studi."

- Al comma 6, le parole

"Il permesso di soggiorno per studio puo' essere convertito in un permesso di soggiorno per coesione familiare"

sono sostituite dalle parole

"In presenza dei requisiti di specifici previsti dalla presente legge, il permesso di soggiorno per studio puo' essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per coesione familiare"

 

Capo VI: Ingresso e soggiorno per turismo.

Art.77

Emendamenti:

- La lettera c) del comma 1 e' soppressa.

Art.78

Emendamenti:

- L'articolo e' sostituito dal seguente:

"Art.78

Soggiorno per turismo

1. Il visto di ingresso per turismo, ove richiesto, costituisce documento equipollente al permesso di soggiorno per tutta la sua durata. In caso di esenzione dall'obbligo del visto, vale analoga esenzione dall'obbligo di munirsi di permesso di soggiorno per i primi novanta giorni.

2. Al termine dei novanta giorni o alla scadenza del visto, se richiesto, il cittadino extracomunitario che voglia prolungare il soggiorno per turismo deve chiedere un permesso di soggiorno per turismo. Il permesso e' rilasciato solo se il cittadino extracomunitario, oltre ad esibire il visto, ove previsto, dimostra la disponibilita' di mezzi finanziari adeguati al suo sostentamento in Italia nella misura di almeno il doppio, per ciascun giorno di permanenza, dell'importo giornaliero del trattamento minimo di pensione previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria. Il permesso e' rilasciato con durata commisurata a tale disponibilita' finanziaria e comunque non superiore a novanta giorni.

3. Il permesso di soggiorno per turismo non puo' essere rinnovato, ma puo' essere convertito in un permesso di soggiorno per cure mediche o per coesione familiare qualora sussistano i requisiti previsti dalla presente legge.

4. Il cittadino extracomunitario presente in Italia e munito di valido visto di ingresso per turismo o in regime di esenzione dal permesso di soggiorno per turismo puo' chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche o per coesione familiare qualora sia in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge."

 

Capo VII: Ingresso e soggiorno per cure mediche.

Art.79

Emendamenti:

- Al comma 4, le parole

"al familiare che accompagni il malato"

sono sostituite dalle parole

"al familiare che accompagni il malato nonche' ai figli minori del malato non coniugati".

Art.80

Emendamenti:

- Al comma 1, le parole

"e' rilasciato"

sono sostituite dalle parole

"puo' essere rilasciato".

- Al comma 2, le parole

"puo' essere rilasciato"

sono sostituite dalle parole

"e' rilasciato".

- Al comma 4, le parole

"e permanga la garanzia"

sono sostituite dalle parole

"e, ove richiesta per il rilascio, permanga la garanzia".

 

Capo VIII: Ingresso e soggiorno per motivi religiosi.

Art.81

Emendamenti:

- Al comma 4, le parole

"qualifica di ministri di culto o di religiosi"

sono sostituite dalle parole

"qualifica di ministri di culto o di religiosi o di seminaristi, o qualifica a queste assimilabile,".

- Al comma 4, le parole

"in permanenza"

sono soppresse.

- Alla lettera a) del comma 5, le parole

"qualifica di ministro di culto o di religioso"

sono sostituite dalle parole

"qualifica di ministro di culto o di religioso o di seminarista, o qualifica a queste assimilabile,".

- Il comma 7 e' soppresso.

Art.82

Emendamenti:

- Alla lettera b) del comma 1, le parole

"qualifica di ministro di culto o di religioso"

sono sostituite dalle parole

"qualifica di ministro di culto o di religioso o di seminarista, o qualifica a queste assimilabile,".

- Alla lettera b) del comma 1, le parole

"in permanenza"

sono soppresse.

- Al comma 6, le parole

"e limitatamente alle attivita' attinenti all'incarico religioso o pastorale"

sono soppresse.

 

Capo IX: Ingresso per adozione e affidamento.

Art.85

Emendamenti:

- Al comma 6, le parole

"per lavoro subordinato"

sono sostituite dalle parole

"per lavoro subordinato, per lavoro autonomo".

Art.86

Emendamenti:

- Al comma 6, le parole

"per lavoro subordinato"

sono sostituite dalle parole

"per lavoro subordinato, per lavoro autonomo".

 

Capo XI: Ingresso e soggiorno per missione.

Art.89

Emendamenti:

- Al comma 1, le parole

"personalita' o membri di delegazioni invitate a congressi"

sono sostituite dalle parole

"personalita' o membri di delegazioni iscritti a congressi".

Art.90

Emendamenti:

- Il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Il visto di ingresso per missione costituisce documento equipollente al permesso di soggiorno per tutta la sua durata. Il permesso di soggiorno per missione e' rilasciato, su richiesta al cittadino extracomunitario che, avendo fatto ingresso regolare in Italia in esenzione dal visto, debba soggiornare in Italia per piu' di otto giorni, ovvero che, avendo fatto ingresso regolare in Italia munito di visto per missione, debba prolungare la sua permanenza oltre la durata del visto."

- Al comma 3, le parole

"ha la durata pari a quella indicata nel visto di ingresso o, in mancanza, una durata"

sono sostituite dalle parole

"ha una durata".

- Il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. Il permesso di soggiorno per missione puo' essere rinnovato se sussistono i requisiti che ne hanno consentito il rilascio, o convertito in un permesso di soggiorno per cure mediche o per coesione familiare qualora sussistano i requisiti previsti dalla presente legge."

- Dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

"5. Il cittadino extracomunitario presente in Italia e munito di valido visto di ingresso per missione o in regime di esenzione dal permesso di soggiorno per missione puo' chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche o per coesione familiare qualora sia in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge."

 

Capo XII: Ingresso e soggiorno per attivita' sportive.

Art.91

Emendamenti:

- Al comma 1, le parole

"qualsiasi tipo di attivita' sportiva professionistica presso societa' sportive italiane"

sono sostituite dalle parole

"qualsiasi tipo di attivita' sportiva ufficialmente riconosciuta dalle competenti federazioni sportive internazionali".

Art.92

Emendamenti:

- Al comma 1, le parole

"il rapporto di lavoro sportivo in corso"

sono sostituite dalle parole

"lo svolgimento di un'attivita' sportiva ufficialmente riconosciuta dalle competenti federazioni sportive internazionali".

 

Capo XIII: Ingresso e soggiorno in attesa dell'acquisto, del riacquisto e del riconoscimento della cittadinanza italiana.

Art.94

Emendamenti:

- Al comma 2, le parole

"e di copia"

sono sostituite dalle parole

"o di copia".

- Al comma 7, le parole

"il permesso di soggiorno e' revocato"

sono sostituite dalle parole

"il permesso di soggiorno e' revocato, salvo che sia stato convertito in permesso ad altro titolo, ai sensi del comma 5. Al titolare del permesso revocato puo' essere rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo per il quale egli possegga i requisiti previsti dalla presente legge."

 

Capo XIV: Ingresso e soggiorno per residenza elettiva.

Art.95

Emendamenti:

- Alla lettera a) del comma 2, le parole

"proveniente da fonti lecite"

sono sostituite dalle parole

"proveniente da fonti lecite e che possa essere mantenuto anche successivamente all'ingresso in Italia".

 

 

Capo XV: Ingresso e soggiorno per motivi di transito.

Art.97

Emendamenti:

- Il comma 3 e' soppresso.

- Al comma 5, le parole

"i casi imprevedibili"

sono sostituite dalle parole

"i casi".

- Al comma 5, le parole

"o di disservizi, di qualsiasi tipo, dei mezzi di trasporto"

sono soppresse.

- Al comma 5 sono aggiunte le parole

"In caso di disservizi, di qualsiasi tipo, dei mezzi di trasporto la durata del visto si considera automaticamente prorogata per tutto il periodo in cui permangono condizioni di disservizio. "

 

Capo XVI: Altri motivi di soggiorno.

Art.100

Emendamenti:

- Al comma 4, le parole

"l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e l'iscrizione temporanea nelle liste di collocamento"

sono sostituite dalle parole

"l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e l'iscrizione temporanea nelle liste di collocamento, l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo".

- Al comma 5, le parole

"l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo".

sono sostituite dalle parole

"l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e l'iscrizione temporanea nelle liste di collocamento o l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo".

Art.101

Emendamenti:

- Al comma 1, le parole

"il Ministro dell'interno o, su sua delega espressa, il Questore, hanno la facolta' di rilasciare"

sono sostituite dalle parole

"il Questore ha la facolta' di rilasciare".

 

Capo XVII: Disciplina dell'accesso al lavoro e del trattamento

dei lavoratori cittadini extracomunitari.

Art.102

Emendamenti:

- Al comma 2, le parole

"risiedendo in Italia"

sono sostituite dalle parole

"regolarmente soggiornante in Italia".

- Il comma 3 e' soppresso.

- Il comma 4 e' soppresso.

Art.103

Emendamenti:

- Al comma 1 e' aggiunta la seguente lettera:

"m) permesso di soggiorno per lavoro stagionale."

- Al comma 4 le parole

"Il cittadino extracomunitario"

sono sostituite dalle parole

"Fatte salve le limitazioni previste dalla presente legge, il cittadino extracomunitario".

Art.104

Emendamenti:

- Al comma 1 le parole

"salvo quanto prevede l'articolo 59, comma 16,"

sono soppresse.

- Al comma 1 le parole

"previa verifica delle condizioni di lavoro offerte e dell'indisponibilita' per il lavoro richiesto di altri lavoratori"

sono sostituite dalle parole

"previa verifica delle condizioni di lavoro offerte e, salve le previsioni degli articoli 59 e 60, dell'indisponibilita' per il lavoro richiesto di altri lavoratori".

- Alla lettera a) del comma 2 le parole

"e secondo le condizioni e le modalita' previste dalle disposizioni del decreto"

sono sostituite dalle parole

"e, salve le previsioni del comma 16 dell'articolo 59, secondo le condizioni e le modalita' previste dalle disposizioni del decreto".

- Al comma 13 le parole

"anche per l'esercizio di piu' rapporti di lavoro che complessivamente assicurino un'occupazione a tempo pieno, e comunque non inferiori a ventiquttro ore settimanale, anche se effettuati presso piu' datori di lavoro"

sono sostituite dalle parole

"anche per l'esercizio di rapporti di lavoro effettuati presso piu' datori di lavoro".

Art.105

Emendamenti:

- Al comma 3 sono aggiunte le parole

"Il regolamento di attuazione della presente legge stabilisce le modalita' per il rilascio del libretto di idoneita' sanitaria a cittadini extracomunitari non residenti."

Art.106

Emendamenti:

- Al comma 2 le parole

"previo rilascio di autorizzazione al lavoro"

sono soppresse.

- Al comma 4 le parole

"indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di reciprocita'"

sono confermate.

Art.108

Emendamenti:

- Al comma 3 le parole

"Sulla base di accordi bilaterali, le somme corrispondenti ai contributi versati per l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti sono comunque liquidate al cittadino extracomunitario su sua richiesta presentata prima del rientro definitivo e secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione della presente legge anche qualora non sussistano"

sono sostituite dalle parole

"Tuttavia, su richiesta del cittadino extracomunitario, le somme corrispondenti a tutti i contributi versati per l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti sono liquidate al cittadino extracomunitario, secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione della presente legge, anche qualora non sussistano".

Art.111

Emendamenti:

- Al comma 1 le parole

"e' punito con una pena da tre a cinque anni di reclusione e con la multa da tre a dieci milioni di lire per ogno lavoratore illegalmente occupato"

sono sostituite dalle parole

"e' punito con una ammenda da tre a dieci milioni di lire per ogno lavoratore illegalmente occupato".

- Il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Il datore di lavoro che, anche fuori dalle ipotesi indicate al comma 1, impieghi un cittadino extracomunitario per un orario di lavoro superiore a quello previsto dal contratto di lavoro corrispondente alla mansione per la quale il cittadino extracomunitario e' impiegato, o con una retribuzione inferiore a quella dovuta, ovvero impieghi il cittadino extracomunitario in condizioni illegali di altro tipo e' punito con una pena da tre a cinque anni di reclusione. La stessa pena si applica al datore di lavoro che impieghi un cittadino extracomunitario regolarmente assunto con omissione totale o parziale del versamento dei contributi previdenziali o assistenziali dovuti, ovvero, nel caso di cittadino extracomunitario assunto irregolarmente, con una retribuzione inferiore al totale di quella dovuta e dei contributi previdenziali o assistenziali dovuti."

- Al comma 3, le parole

"comma 1"

sono sostituite dalle parole

"comma 2".

- Al comma 4, le parole

"comma 1"

sono sostituite dalle parole

"comma 2".

- Il comma 5 e' soppresso.

- Al comma 7, le parole

"commi 1, 5 e 6"

sono sostituite dalle parole

"commi 1, 2 e 6".

- Al comma 8, le parole

"commi 1 e 6"

sono sostituite dalle parole

"commi 2 e 6".

Art.112

Emendamenti:

- Al comma 3, le parole

"salvo che si tratti di cittadino extracomunitario in possesso di laurea o di diploma conseguiti in Italia"

sono sostituite dalle parole

"salvo che si tratti di cittadino extracomunitario in possesso di laurea o di diploma conseguiti in Italia e relativi all'attivita' di lavoro autonomo alla quale intende accedere, ovvero in possesso di analogo titolo di studio conseguito all'estero e che abbia ottenuto in Italia il riconoscimento di detto titolo e l'abilitazione all'esercizio di detta attivita'".

 

Capo XVIII: Accesso all'istruzione.

Art.113

Emendamenti:

- Al comma 1, le parole

"Il cittadino extracomunitario presente nel territorio dello Stato ha diritto"

sono sostituite dalle parole

"Nei casi e nei modi previsti dalla presente legge, il cittadino extracomunitario presente nel territorio dello Stato ha diritto".

Art.115

Emendamenti:

- Al comma 1, le parole

"I cittadini extracomunitari presenti in Italia"

sono sostituite dalle parole

"I cittadini extracomunitari soggiornanti in Italia per periodi di durata superiore a novanta giorni".

Art.116

Emendamenti:

- Alla lettera b) del comma 3, le parole

"a promuovere l'insegnamento"

sono sostituite dalle parole

"a promuovere, ove possibile, l'insegnamento".

- Al comma 8, le parole

"il diritto di elettorato attivo e passivo"

sono sostituite dalle parole

"il diritto di elettorato attivo e, se sono titolari di carta o di permesso di soggiorno in corso di validita', di elettorato passivo".

- Al comma 8, le parole

"alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani, se sono titolari di carta o di permesso di soggiorno in corso di validita'."

sono sostituite dalle parole

"alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani."

- Il comma 9 e' soppresso.

Art.118

Emendamenti:

- Al comma 9, le parole

"In tali casi la frequenza ai predetti corsi costituisce requisito"

sono sostituite dalle parole

"Nei casi in cui le prove di cui alla lettera b) del comma 4 evidenzino carenze nella conoscenza della lingua italiana o nella capacita' di orientamento negli studi dello studente cittadino extracomunitario la frequenza ai predetti corsi costituisce requisito".

Art.121

Emendamenti:

- Al comma 1, le parole

"a cittadini extracomunitari che abbiano fatto regolare ingresso nel territorio dello Stato, muniti di visto di ingresso per studio, a scopo di studio, di perfezionamento, di specializzazione o di ricerche di carattere scientifico"

sono sostituite dalle parole

"a cittadini extracomunitari regolarmente iscritti a corsi di studio, di perfezionamento, di specializzazione o di dottorato di ricerca, ovvero impegnati in ricerche di carattere scientifico".

- Al comma 2, le parole

"Le borse di studio sono annuali e possono essere confermate negli anni successivi"

sono sostituite dalle parole

"Le borse di studio sono annuali, possono essere attribuite anche a partire da anni di corso successivi al primo e possono comunque essere confermate negli anni seguenti".

- Al comma 4, le parole

"il permesso di soggiorno non puo' essere rinnovato oltre i trenta giorni sucessivi al superamento dell'esame"

sono sostituite dalle parole

"il permesso di soggiorno non puo' essere rinnovato oltre i dodici mesi sucessivi al superamento dell'esame".

 

Capo XIX: Accesso all'alloggio e alle prestazioni socio-assistenziali.

Art.126

Emendamenti:

- Al comma 1, le parole

"sono istituite strutture di accoglienza con il compito di fornire agli stranieri che presentano domanda di asilo in Italia e ai cittadini extracomunitari che hanno fatto regolare ingresso nel territorio dello Stato ogni informazione e assistenza utile ai fini del godimento dei diritti"

sono sostituite dalle parole

"sono istituite strutture di accoglienza, accessibili ai cittadini extracomunitari che intendono fare ingresso nel territorio dello Stato, con il compito di fornire loro ogni informazione e assistenza utile ai fini del godimento dei diritti, della presentazione della domanda di asilo".

- Al comma 3 sono aggiunte le parole

"Dette strutture forniscono, in particolare, ogni informazione utile alla presentazione di ricorsi giurisdizionali contro i provvedimenti eventualmente adottati a carico dei cittadini extracomunitari che escono dal territorio dello Stato."

Art.127

Emendamenti:

- Al comma 6, le parole

"che prestino attivita' lavorativa in Italia"

sono sostituite dalle parole

"che prestino, anche in condizioni illegali, attivita' lavorativa in Italia".

Art.128

Emendamenti:

- La lettera a) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:

"a) centri di prima accoglienza: strutture alloggiative collettive che gratuitamente provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari di cittadini extracomunitari impossibilitati a provvedere autonomamente a tali esigenze, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di sistemazioni idonee ai motivi del soggiorno;"

- Il comma 7 e' sostituito dal seguente:

"7. In considerazione del verificarsi di particolari condizioni di emergenza e per motivi di carattere umanitario o di tutela dell'ordine pubblico, il Sindaco puo' disporre che sia data ospitalita' nei centri di accoglienza di cui alla lettera a) del comma 2 o in altre strutture equivalenti a cittadini extracomunitari clandestini o irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato."

Art.129

Emendamenti:

- Al comma 3, le parole

"da destinare ad abitazione di cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo, lavoro stagionale, studio, coesione familiare"

sono sostituite dalle parole

"da destinare ad abitazione di cittadini extracomunitari di cui al comma 2".

Art.133

Emendamenti:

- Al comma 3, le parole

"nella misura del 7,5 per cento del reddito percepito in Italia e all'estero"

sono sostituite dalle parole

"in misura percentuale rispetto al reddito percepito in Italia e all'estero uguale a quella prevista dalla legge per il cittadino italiano".

- Il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"5. Nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge il Sindaco puo' procedere alla cancellazione del cittadino extracomunitario di cui al comma 1 dalle liste della popolazione residente qualora questi nei tempi stabiliti dallo stesso regolamento non abbia adempiuto all'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo."

Art.135

Emendamenti:

- Al comma 4, le parole

"qualora siano affetti dal morbo di Hansen o da AIDS"

sono sostituite dalle parole

"qualora siano affetti dal morbo di Hansen o da TBC o da AIDS".

 

Capo XX: Prevenzione delle pressioni migratorie.

Reinserimento in patria.

Art.137

Emendamenti:

- Al comma 8, le parole

"finalizzate al reinserimento in Patria"

sono sostituite dalle parole

"finalizzate al reinserimento volontario in Patria".

 

TITOLO IV: DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ASILO

Art.139

Emendamenti:

- Al comma 4, le parole

"dai presidenti delle singole sezioni"

sono sostituite dalle parole

"dai vicepresidenti delle singole sezioni".

Art.140

Emendamenti:

- Al comma 1 e' aggiunta la seguente lettera:

"d) a qualunque Rappresentanza diplomatica o consolare italiana."

- Al comma 5 sono aggiunte le parole

"Nei casi relativi alle lettere c) e d) del comma 1 l'assistenza e' fornita allo straniero all'ingresso nel territorio dello Stato."

- Il comma 8 e' sostituito dal seguente:

"8. L'autorita' indicata al comma 1, di fronte alla quale e' presentata la domanda di asilo, ha l'obbligo di riceverla salvo i casi in cui risulti manifesta una delle cause ostative previste dall'articolo 141. Nei casi indicati alle lettere c) e d) del comma 1 l'autorita' ha comunque l'obbligo di ricevere la domanda e di trasmetterla all'ufficio di Polizia di frontiera che valuta se esista alcuna di dette cause ostative."

- Dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente comma:

"10 bis. La Rappresentanza diplomatica o consolare italiana che riceve la domanda di asilo provvede ad imbarcare lo straniero a bordo del vettore aereo o marittimo che piu' rapidamente, e comunque in condizioni di sicurezza, puo' condurlo in Italia. La Rappresentanza provvede inoltre a trasmettere la domanda di asilo al comandante del vettore, se italiano, e agli uffici di Polizia di frontiera."

- Alla lettera a) del comma 16, le parole

"e che dimostri di aver fatto ingresso in Italia da non piu' di otto giorni"

sono soppresse.

- Alla lettera d) del comma 16, le parole

"la sospensione della custodia e dell'esecuzione dell'espulsione immediata disposta nei casi previsti dall'articolo 41, comma 7, lettera d) e dall'articolo 55, comma 8, lettera c)"

sono sostituite dalle parole

"l'annullamento dei provvedimenti di custodia e di respingimento alla frontiera disposto nei casi previsti dall'articolo 41, comma 7, lettera d), ovvero l'ammissione nel territorio dello Stato disposta nei casi previsti dall'articolo 41, comma 7, lettera f), ovvero la sospensione della custodia e dell'esecuzione dell'espulsione immediata disposta nei casi previsti dall'articolo 55, comma 8, lettera c)".

Art.141

Emendamenti:

- Alla lettera b) del comma 1, le parole

"avrebbe potuto richiedere"

sono sostituite dalle parole

"avrebbe potuto richiedere e ottenere".

- Alla lettera d) del comma 1, le parole

"lo straniero che abbia commesso un crimine di guerra"

sono sostituite dalle parole

"lo straniero che sia stato condannato con sentenza definitiva da un tribunale internazionale riconosciuto dalla legge italiana per aver commesso un crimine di guerra".

Art.142

Emendamenti:

- Il comma 1 e' soppresso.

- Al comma 3, le parole

"allo straniero e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, avente la durata di sei mesi, rinnovabile fino alla decisione definitiva sul ricorso giurisdizionale presentato, previa esibizione dell'istanza del ricorrente diretta alla fissazione dell'udienza"

sono sostituite dalle parole

"il permesso di soggiorno per richiesta di asilo e' rinnovato, per la durata di sei mesi, fino alla decisione della Commissione sulla domanda di asilo ovvero, previa esibizione dell'istanza del ricorrente diretta alla fissazione dell'udienza, fino alla decisione definitiva sul ricorso giurisdizionale presentato"

- Al comma 3, le parole

"l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato"

sono sostituite dalle parole

"l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, nonche' lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo e l'iscrizione a corsi di studio".

- Il comma 6 e' soppresso.

- Al comma 7 sono aggiunte le parole

"La rinuncia alla domanda di asilo non preclude allo straniero la possibilita' di presentare una nuova domanda di asilo quando specifiche circostanze lo richiedano."

Art.144

Emendamenti:

- Al comma 4, le parole

"La decisione sulla domanda di asilo presentata da un nucleo familiare produce i medesimi effetti"

sono sostituite dalle parole

"La decisione sulla domanda di asilo presentata da un nucleo familiare deve essere adottata tenendo conto del possesso dei requisiti anche da parte di uno solo dei membri del nucleo familiare e produce i medesimi effetti".

Art.147

Emendamenti:

- Al comma 7 sono aggiunte le parole

"ne' in qualsiasi altro Stato in cui non sia protetto dalla persecuzione e dai rischi per i quali gli e' stato riconosciuto l'asilo umanitario, o da cui rischi di essere inviato nello Stato di cui e' cittadino o, se apolide, in cui risiedeva".

Art.148

Emendamenti:

- Al comma 1, le parole

"alla data di scadenza del permesso di soggiorno per richiesta di asilo o, qualora il permesso sia in scadenza, entro quindici giorni dalla data di notificazione"

sono sostituite dalle parole

"entro trenta giorni dalla data di scadenza del permesso di soggiorno per richiesta di asilo o entro quindici giorni dalla data di notificazione qualora questo secondo limite sia posteriore al primo"

- Al comma 2, le parole

"un permesso di soggiorno per coesione familiare"

sono sostituite dalle parole

"un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per coesione familiare".

- Al comma 5, le parole

"l'esecuzione della decisione"

sono sostituite dalle parole

"l'esecuzione del provvedimento fino alla decisione".

Art.149

Emendamenti:

- Al comma 6, le parole

"dell'articolo 142 per la domanda di asilo"

sono sostituite dalle parole

"dell'articolo 143 per la domanda di asilo".

- Al comma 6, le parole

"dell'articolo 143 per la decisione sulla domanda di asilo"

sono sostituite dalle parole

"dell'articolo 144 per la decisione sulla domanda di asilo".

- Al comma 11 sono aggiunte le parole

"La richiesta di rilascio di permesso di soggiorno o di altro tipo di carta di soggiorno puo' essere validamente effettuata dallo straniero anche nei trenta giorni successivi alla revoca della carta di soggiorno."

Art.150

Emendamenti:

- Al comma 2, le parole

"entro quindici giorni"

sono sostituite dalle parole

"entro trenta giorni".

- Al comma 2 sono aggiunte le parole

"La richiesta di rilascio di altro tipo di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno puo' essere validamente effettuata dallo straniero anche nei trenta giorni successivi alla scadenza del permesso di soggiorno."

 

TITOLO V: PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE

Art.154

Emendamenti:

- Alla lettera d) del comma 1, le parole

"di appartenente ad una determinata razza"

sono sostituite dalle parole

"di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalita'".

 

TITOLO VI: ORGANI PUBBLICI COMPETENTI

IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Art.158

Emendamenti:

- Al comma 4, le parole

"Il Dipartimento entro quindici giorni dalla data del loro ricevimento puo' richiedere che sullo schema si pronunci la Commissione permanente per l'immigrazione e la Consulta nazionale dell'immigrazione."

sono sostituite dalle parole

"Salvo che vi ostino particolari motivi di urgenza o di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, il Dipartimento trasmette immediatamente alla Commissione permanente per l'immigrazione e alla Consulta nazionale dell'immigrazione detti schemi, sui quali la Commissione e la Consulta devono pronunciarsi entro quindici giorni dalla data del loro ricevimento."

Art.159

Emendamenti:

- Al comma 1, le parole

"Ogni Regione puo' istituire un difensore civico"

sono sostituite dalle parole

"Ogni Regione istituisce, anche in concorso con Regioni vicine, un difensore civico".

Art.163

Emendamenti:

- Alla lettera a) del comma 2, le parole

"per ciascuna delle nazionalita'"

sono sostituite dalle parole

"per ciascuna delle dieci nazionalita'".

Art.164

Emendamenti:

- Al comma 1 le lettere c), f), i), m), n) sono soppresse.

- Alla lettera l) del comma 1, le parole

"riconoscimento, diniego e cessazione dello status di rifugiato e dell'asilo umanitario"

sono sostituite dalle parole

"diniego e cessazione dello status di rifugiato e dell'asilo umanitario"

 

TITOLO VII: NORME FINALI

Art.168

Emendamenti:

- I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 116 modificato dal comma 1 sono soppressi.

Art.171

Emendamenti:

- Dopo l'articolo 171 e' aggiunto il seguente

"Art. 171 bis

Regolarizzazione di situazioni irregolari pregresse

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cittadini extracomunitari presenti alla medesima data e a qualunque titolo sul territorio nazionale devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, i quali contestualmente rilasciano loro un permesso di soggiorno straordinario della durata di due mesi.

2. Il permesso di soggiorno straordinario di cui al comma 1 e' convertito, su richiesta del titolare, in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di due anni, rinnovabile secondo le disposizioni della presente legge, in presenza di una richiesta di autorizzazione al lavoro a tempo indeterminato avanzata per il titolare del permesso da un datore di lavoro italiano o regolarmente soggiornante in Italia. Ha altresi' diritto a detta conversione il cittadino extracomunitario, titolare di permesso di soggiorno straordinario, che dichiara di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini italiani.

3. Il permesso di soggiorno straordinario di cui al comma 1 e' convertito, su richiesta del titolare, in un permesso di soggiorno per cui il titolare possegga i requisiti previsti dalla presente legge.

4. Il cittadino extracomunitario, titolare di permesso di soggiorno straordinario rilasciato ai sensi del comma 1, che lascia regolarmente il territorio dello Stato prima della scadenza del permesso di soggiorno ha diritto ad ottenere dalla polizia di frontiera documentazione attestante la regolare uscita dal territorio dello Stato. Presentando tale documentazione alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di stabile residenza ha diritto ad ottenere, per l'anno successivo e con la precedenza di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 62, un visto di ingresso in Italia per lavoro stagionale.

5. Ai fini della programmazione di cui al comma 1 dell'articolo 62, la documentazione di cui al comma 4 del presente articolo e' considerata equivalente a quella prevista al comma 4 dell'articolo 63.

6. I datori di lavoro che denunciano i rapporti di lavoro irregolari di cui al comma 2 non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, nonche' per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri compiute in relazione all'occupazione di lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Gli stessi datori di lavoro non sono altresi' tenuti, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione, al versamento dei contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale e non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni contributive. Dette disposizioni si applicano a coloro che effettuano la denuncia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. I cittadini extracomunitari che regolarizzano la propria posizione relativamente al soggiorno ai sensi del comma 1 non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono fatti decadere i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni.

8. Copia della dichiarazione resa dal cittadino extracomunitario, di cui al comma 2, e' trasmessa nei tempi stabiliti a norma del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'istituto nazionale della previdenza sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi adempimenti. La falsa dichiarazione e' punita a norma dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15; alla condanna dello straniero per falsa dichiarazione consegue la revoca del permesso di soggiorno."