(Sergio Briguglio 31/10/1994)

ANALISI ED EMENDAMENTI

DELL'ARTICOLATO RELATIVO ALLA

DISCIPLINA DELLA CONDIZIONE GIURIDICA DELLO

STRANIERO NELLA REPUBBLICA ITALIANA

PRESENTATO IL 14-4-1993 DALLA

COMMISSIONE DI STUDIO PER UNA LEGGE ORGANICA SULLA

CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO IN ITALIA

 

 

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art.1

Definizione di straniero.

- E' straniero chiunque non sia in possesso della cittadinanza italiana.

- E' apolide colui che nessuno stato riconosce come proprio cittadino.

Art.2

Condizione giuridica dello straniero. Ambito di applicazione della legge.

- La condizione giuridica dello straniero in Italia e' disciplinata dalla presente legge.

- La presente legge non si applica, qualora sia esplicitamente previsto, in caso di guerra.

Art.3

Trattamento dello straniero.

- Convenzioni internazionali.

- Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia gode degli stessi diritti civili degli italiani, salvo previsione contraria della legge.

Art.4

Diritto di difesa.

- Diritto di difesa in giudizio e accesso al patrocinio gratutito per lo straniero presente sul territorio italiano.

- Diritto dello straniero di ricevere le informazioni relative ai procedimenti che lo riguardano in lingua a lui comprensibile, ovvero in una delle lingue piu' diffuse.

Osservazioni:

- Al comma 5 dovrebbe essere chiarito che l'eventuale scelta della lingua, tra inglese, francese, spagnolo e arabo, spetta allo straniero interessato.(...anche altrove)

Emendamenti:

- Al comma 5, le parole

"in inglese, francese, spagnolo o arabo"

sono sostituite dalle parole

"in una lingua a sua scelta, tra inglese, francese, spagnolo e arabo".

Art.5

Trattamento penitenziario dello straniero.

- Diritto alla presenza dell'interprete.

- Diritto all'osservanza religiosa.

- Garanzia sui contatti con i familiari. Diritto di corrispondenza in lingua straniera.

- Rilascio di un permesso di soggiorno, allo scadere della pena, di durata pari a quella residuata dal vecchio permesso.

Osservazioni:

- Dovrebbe essere garantita, al comma 10, anche la possibilita' di colloqui telefonici in lingua straniera.

Emendamenti:

- Al comma 10, le parole

"la corrispondenza"

sono sostituite dalle parole

"la corrispondenza e i colloqui telefonici".

 

Art.6

Protezione diplomatica.

- Obbligo di informare le rappresentanze consolari in relazione a tutti i provvedimenti di rilievo riguardanti lo straniero, al ricovero ospedaliero, al decesso, alle sopravvenute condizioni di indigenza, salva l'eventuale opposizione dello straniero preventivamente avvertito.

- Non si procede a comunicazione per questioni che riguardino il titolare di permesso per richiesta d'asilo, il rifugiato o l'apolide.

Art.7

Ammissione dello straniero nel territorio dello stato. Soggiorno e allontanamento.

- Regolarmente soggiornante e'

a) lo straniero in possesso di documento di soggiorno (permesso o carta) che non sia scaduto da oltre trenta giorni;

b) il minore iscritto sul documento di soggiorno in corso di validita' del genitore;

c) lo straniero, entrato regolarmente, in attesa di risposta relativa alla domanda di rilascio del documento di soggiorno;

d) lo straniero in attesa di risposta relativa alla domanda di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno, ovvero di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno.

- Clandestino e' lo straniero presente in Italia, ma non regolarmente soggiornante.

- Residente e' lo straniero regolarmente soggiornante e iscritto alle liste anagrafiche della popolazione residente.

Osservazioni:

- Alla lettera b) del comma 2 si dovrebbe considerare regolare il minore iscritto sul documento di soggiorno non scaduto da piu' di trenta giorni.

- Dovrebbe essere distinto il caso di chi e' entrato, con documenti falsi o attraverso valichi non autorizzati, eludendo i controlli di frontiera (straniero clandestino) dal caso di chi e' entrato regolarmente e prolunga il soggiorno oltre i limiti consentiti (straniero irregolare). All'interno della categoria degli irregolari dovrebbe inoltre essere distinta l'irregolarita' veniale (dovuta a ritardi o disguidi), da quella evidentemente intenzionale.

Emendamenti:

- Alla lettera b) del comma 2, le parole

"in corso di validita'"

sono sostituite dalle parole

"in corso di validita' o che non risultino scaduti da piu' di trenta giorni".

- Il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. Ai fini della seguente legge si intende clandestino lo straniero che, a seguito di ingresso irregolare nel territorio dello Stato, vi soggiorni irregolarmente. Si intende invece irregolare lo straniero che soggiorni irregolarmente nel territorio dello Stato avendovi fatto ingresso regolare."

Art.8

Documenti di viaggio. Controlli. Autorizzazioni all'ingresso e al soggiorno.

- Obbligo, per lo straniero, di essere in possesso di documento di viaggio (passaporto o documento equipollente) in corso di validita'.

- Valichi autorizzati per l'ingresso in Italia.

- Tutela giurisdizionale.

- Obbligo di esibizione dei documenti e dei permessi in ogni atto ufficiale. Nullita' degli atti che non riportano gli estremi dei documenti.

Osservazioni:

- Al comma 8, dovrebbe essere salvaguardata la possibilita', anche per il clandestino, di accedere alla conclusione di atti giuridici di particolare rilevanza (esempio: matrimonio), anche in mancanza del documento di soggiorno.

Emendamenti:

- Al comma 8, le parole

"in occasione di qualsiasi atto giuridico tra privati che debba essere stipulato con atto scritto"

sono sostituite dalle parole

"in occasione di qualsiasi atto giuridico tra privati, diverso dal matrimonio, che debba essere stipulato con atto scritto".

Art.9

Circolazione degli stranieri nel territorio dello stato.

- Diritto di circolare e dimorare liberamente in qualsiasi comune italiano per lo straniero regolarmente soggiornante.

Osservazioni:

- Esiste un'eccezione, prevista dall'art.151, alla liberta' di dimora.

Emendamenti:

- Al comma 1, le parole

"dimorare liberamente in qualsiasi comune della Repubblica Italiana,"

sono sostituite dalle parole

"dimorare liberamente in qualsiasi comune della Repubblica Italiana, salvo quanto previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 151 della presente legge,".

Art.10

Iscrizione anagrafica.

- Requisito: documento di soggiorno valido di durata non inferiore ai tre mesi.

- Obbligo per il sindaco di annotare iscrizione o variazione anagrafica sul documento di soggiorno e di darne comunicazione alla questura.

- Dimora precaria (esempio: albergo o centro di accoglienza) assimilabile a dimora abituale, purche' sia provata la permanenza per almeno due mesi.

Osservazioni:

- Al comma 1 dovrebbe essere esplicitamente affermato che il limite minimo di tre mesi si riferisce alla durata al momento del rilascio del permesso.

- Al comma 4 non e' chiaro se il limite minimo di due mesi relativo alla permanenza in centri di accoglienza e simili si riferisca alla permanenza pregressa o residua. In ogni caso la restrizione appare dannosa.

Emendamenti:

- Al comma 1, le parole

"avente durata superiore a tre mesi"

sono sostituite dalle parole

"rilasciato o rinnovato con durata superiore a tre mesi".

- Al comma 4, le parole

"a condizione che sia provata la permanenza dello straniero per un periodo di almeno due mesi"

sono soppresse.

Art.11

Diritto di elettorato attivo e passivo.

- Diritto di elettorato attivo per elezioni amministrative e referendum comunali dopo cinque anni di permanenza regolare.

Art.12

Politiche migratorie.

- Cooperazione allo sviluppo economico-politico.

- Diritto di asilo secondo la costituzione.

- Ingressi di immigrati extracomunitari compatibili con le risorse per i cittadini italiani.

- Integrazione e rispetto delle diversita'.

- Lotta contro xenofobia e razzismo.

- Sostegno ai progetti di rientro spontaneo.

 

TITOLO II: CONDIZIONE GIURIDICA DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

Art.13-32

(...)

 

TITOLO III: CONDIZIONE GIURIDICA DEI CITTADINI DI UNO STATO NON MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA E DEGLI APOLIDI

 

Capo I: Disposizioni generali sull'ingresso, sul soggiorno

e sull'allontanamento dal territorio dello Stato.

Art.33

Cittadino extracomunitario

- Cittadino extracomunitario e' il cittadino di uno stato non membro dell'Unione Europea.

- Equiparazione degli apolidi con i cittadini extracomunitari, salvo disposizioni piu' favorevoli contenute nella Convenzione 1954.

Art.34

Ingresso, soggiorno ed espulsione dei cittadini extracomunitari.

- Puo' fare ingresso lo straniero in possesso di documento di viaggio valido, di visto, ove prescritto, e in regola con le disposizioni di carattere aministrativo, in materia sanitaria, doganale e assicurativa, previste dal Regolamento.

- Possibilita', per il Presidente del Consiglio, di disporre con decreto l'esenzione dal visto per alcuni motivi di ingresso e per alcuni paesi.

- Respingimento alla frontiera per lo straniero privo di documento di viaggio valido o di visto, se prescritto, salvo il caso di presentazione di domanda di asilo.

- Puo' soggiornare in Italia lo straniero entrato regolarmente e in possesso di documento di soggiorno valido.

- In caso di diniego, mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno, ovvero in caso di mancata presentazione, entro trenta giorni dalla scadenza, della domanda di rinnovo del documento di soggiorno, lo straniero non puo' soggiornare in Italia.

- Lo straniero che entra o soggiorna illegalmente o rientra in una delle categorie previste in proposito dalla presente legge e' espulso.

Osservazioni:

- Al comma 6 dovrebbero essere inclusi gli stranieri che hanno ottenuto un documento di soggiorno valido in seguito a sanatoria pur non avendo fatto ingresso regolare, e gli stranieri che, entrati irregolarmente, avanzano richiesta di asilo ai sensi dell'art.140. Sarebbe comunque preferibile una formulazione che rimandi alle disposizioni dettagliate contenute nella legge. Considerazioni analoghe valgono per i commi 8 e 9.

- Relativamente al comma 8, dovrebbe essere prevista la possibilita' di consentire comunque il soggiorno negli stessi casi in cui l'espulsione viene sospesa dal giudice ai sensi dell'art.55, senza che lo straniero debba appellarsi all'applicazione di questo, facendosi preventivamente espellere.

Emendamenti:

- Al comma 6, le parole

"entrati regolarmente in base alle norme della presente legge, che siano muniti di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno in corso di validita', rilasciati nei casi e nei modi previsti dalla presente legge,"

sono sostituite dalle parole

"che siano muniti di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno in corso di validita', ovvero che possano ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno, nei modi previsti dalla presente legge,".

- Al comma 8, le parole

"Il cittadino extracomunitario non puo' soggiornare in Italia in caso di diniego,"

sono sostituite dalle parole

"Fatti salvi i casi previsti dalla presente legge, il cittadino extracomunitario non puo' soggiornare in Italia in caso di diniego,".

- Al comma 9, le parole

"Il cittadino extracomunitario che entra o soggiorna illegalmente nel territorio dello Stato"

sono sostituite dalle parole

"Fatti salvi i casi previsti dalla presente legge, il cittadino extracomunitario che entra o soggiorna illegalmente nel territorio dello Stato".

Art.35

Disciplina comune dei visti di ingresso nazionali.

- Requisiti e modalita' per il rilascio dei visti.

- Iscrizione dei minori sul visto del genitore.

- Accertamento relativo al possesso, da parte dello straniero, di mezzi di sostentamento commisurati alla durata del viaggio o all'esistenza di idonea garanzia, riguardo al suo sostentamento, fornita da ente o da privato, in Italia.

- Circostanze che motivano il rifiuto del visto.

- Limite di tempo di novanta giorni per il rilascio o il diniego del visto (adottato con provvedimento scritto e motivato).

Osservazioni:

- Alla lettera d) del comma 11, e' inaccettabile la possibilita' di valutazione discrezionale su condotta e tenore di vita del richiedente.

- Al comma 13, e' eccessivamente alto il limite di novanta giorni per il rilascio del visto. Dovrebbero comunque essere specificate le conseguenze di un superamento di tale limite.

Emendamenti:

- Al comma 11, la lettera d) e' soppressa.

- Al comma 13, le parole

"novanta giorni dalla data in cui e' stata presentata la domanda completa di tutti i documenti prescritti dalla legge e dal relativo regolamento di attuazione."

sono sostituite dalle parole

"quindici giorni dalla data in cui e' stata presentata la domanda completa di tutti i documenti prescritti dalla legge e dal relativo regolamento di attuazione. Scaduto tale termine la Rappresentanza italiana e' tenuta a rilasciare immediatamente il visto di ingresso."

Art.36

Programmazione annuale del rilascio dei visti di ingresso nazionali di breve periodo.

- Possibile contingentamento, con decreto del Presidente del Consiglio, per paesi a rischio.

Osservazioni:

- Inaccettabile, dati i numerosissimi strumenti in mano all'Amministrazione per opporsi all'ingresso e al soggiorno dello straniero.

Emendamenti:

- L'articolo 36 e' soppresso.

Art.37

Visto di reingresso.

- Rilasciato in corrispondenza a permessi di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi e aventi durata residua non inferiore a tre mesi.

- Rilasciato, entro trenta giorni dalla richiesta, a condizione che non sussista uno dei motivi che giustificano il respingimento alla frontiera. Il diniego e' disposto con provvedimento scritto e motivato, impugnabile.

- Non necessario in caso di possesso di carta di soggiorno o di visto che consenta piu' ingressi.

Osservazioni:

- Al comma 3, e' assurdo che il visto di reingresso sia negato se la durata residua del permesso e' inferiore a tre mesi.

- Al comma 4, e' assurdo che il visto di reingresso sia negato agli stranieri privi di mezzi di sostentamento sufficienti (art.39, comma 2), dal momento che questo, di fatto, comporta la loro permanenza in Italia.

- Al comma 5: eccessivi i trenta giorni di tempo per il rilascio.

- Poco chiara la situazione relativa ai visti di ingresso inclusivi di familiari: il visto di reingresso e' collettivo? Cosa puo' succedere al minore, privo di autonomo documento di soggiorno, che resti in Italia durante la temporanea, regolare assenza del genitore?

- Negativo, in generale, introdurre norme che di fatto ostacolino l'uscita dal territorio dello Stato. La titolarita' di documenti di soggiorno e di viaggio validi dovrebbe consentire sempre l'uscita e il reingresso nel territorio dello Stato.

Emendamenti:

- L'articolo 37 e' sostituito dal seguente:

"Art.37

Reingresso nel territorio dello Stato

1. Ai fini del reingresso nel territorio dello Stato del cittadino extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi in corso di validita' o scaduto da non piu' di trenta giorni, detto permesso e' considerato equipollente al visto di ingresso.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge e' comunque considerato regolarmente soggiornante il minore straniero di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 7, prescindendo dall'effettiva presenza del genitore nel territorio dello Stato."

Art.38

Ingresso e uscita dal territorio dello Stato.

- Necessario valido documento di viaggio per uscire.

- Registrazione di ingressi e uscite, con apposizione del timbro sul documento di viaggio.

- Sanzioni per i vettori che trasportano cittadini stranieri privi di documenti validi per l'ingresso, senza segnalare il fatto all'autorita' di pubblica sicurezza.

Art.39

Respingimento alla frontiera.

- Respingimento in caso di

a) mancanza di documenti o di requisiti (in materia sanitaria, assicurativa, doganale) prescritti;

b) mancanza di mezzi di sostentamento sufficienti o di corrispondente garanzia fornita da ente o da privato in Italia.

c) mancanza di autorizzazione al reingresso, se necessaria, in corrispondenza a precedente espulsione;

d) pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato;

e) segnalazione per la non ammissione dovuta a pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza di altro stato membro dell'Unione Europea;

f) segnalazione di appartenenza a organizzazioni mafiose, o dedite al traffico di stupefacenti, o terroristiche, o dedite all'immigrazione illegale.

- Spese per il rimpatrio a carico del vettore in caso di mancanza di valido documento di viaggio e di visto, se prescritto.

- Non deve essere pregiudicato l'esercizio del diritto di asilo.

Osservazioni:

- Al comma 1, gli oneri a carico del vettore rappresentano, di fatto, un rischio per i potenziali richiedenti asilo. La norma dovrebbe applicarsi solo in caso di mancata segnalazione all'autorita' di Pubblica Sicurezza.

- Al comma 6, il respingimento del minore, in caso di presenza di adulto, deve essere unito al respingimento dell'adulto, ovvero all'obbligo, per l'adulto, di accompagnamento del minore.

- Al comma 9 non e' chiaro cosa si intenda per provvedimenti di arresto o fermo adottati in zona prossima alla frontiera.

Emendamenti:

- Al comma 1, le parole

"qualora il cittadino extracomunitario sia privo di passaporto o di visto ovvero sia munito di passaporto privo di visto, se esso e' obbligatorio"

sono sostituite dalle parole

"qualora il cittadino extracomunitario sia privo di passaporto o di visto, se esso e' obbligatorio, ed il vettore ometta di darne informazione all'autorita' di pubblica sicurezza"

- Al comma 4, le parole

"il cittadino extracomunitario che esibisce documentazione"

sono sostituite dalle parole

"il cittadino extracomunitario munito di visto di ingresso per lavoro subordinato o per lavoro stagionale, ovvero che esibisce documentazione".

- Al comma 6, le parole

"del prescritto nulla-osta del Ministero dell'interno; in tal caso coloro che hanno accompagnato alla frontiera il minore hanno l'obbligo di provvedere a proprie spese al rimpatrio immediato del minore nel Paese di origine."

sono sostituite dalle parole

"del prescritto nulla-osta del Ministero dell'interno.

In ogni caso coloro che hanno accompagnato alla frontiera il minore hanno l'obbligo di provvedere a proprie spese al rimpatrio immediato e all'accompagnamento del minore nel Paese di origine."

Art.40

Il provvedimento di respingimento alla frontiera.

- Adottato con provvedimento scritto e motivato, impugnabile.

- Obblighi del vettore e oneri a suo carico.

- Accompagnamento immediato a bordo del vettore che nel modo piu' rapido conduce al paese di origine o di provenienza del cittadino respinto, o in ogni altro stato in cui sia consentito il suo ingresso.

- Non e' consentito il respingimento verso un paese nel quale possa esservi rischio per il cittadino respinto, o dal quale possa essere inviato in paese in cui non sia protetto dal rischio.

Osservazioni:

- Rischio per i potenziali richiedenti asilo derivante dalla previsione di oneri a carico del vettore (comma 4). Lascia perplessi, poi, la previsione, al comma 4, di oneri a carico del vettore anche per i respingimenti dovuti alla mancanza di mezzi di sostentamento: come fa il vettore a valutarli? In generale, ci si dovrebbe limitare all'applicazione ristretta suggerita per il comma 3 dell'art.39.

- Al comma 5, la disposizione che lo straniero sia condotto a bordo del vettore che piu' celermente possa provvedere al suo trasferimento contrasta con la disposizione del comma 4 circa l'obbligo del vettore che ha condotto lo straniero in Italia. Inaccettabile la possibilita' di respingimento verso un generico "altro stato", senza facolta' di scelta da parte dello straniero.

- Al comma 6 dovrebbe essere stabilito come si valuta la pericolosita' di uno stato (e' sufficiente una dichiarazione dello straniero?). Dovrebbe anche essere previsto il caso che non si riesca ad individuare alcuno stato disposto ed idoneo ad accogliere lo straniero.

- Al comma 7 non e' chiaro se lo straniero respinto possa essere obbligato a sostenere le spese di rimpatrio.

Emendamenti:

- Al comma 4, le parole

"ha l'obbligo di prenderlo immediatamente a carico"

sono sostituite dalle parole

"senza darne tempestiva comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza, ha l'obbligo di prenderlo immediatamente a carico"

- Al comma 4, le parole

"Tale disposizione si applica, ove possibile, anche agli altri casi in cui il cittadino extracomunitario deve essere respinto alla frontiera in base alle norme della presente legge."

sono soppresse.

- Al comma 5, le parole

"respinto a bordo del vettore che, nel modo piu' celere e piu' diretto"

sono sostituite dalle parole

"respinto a bordo del vettore di cui al comma 4 ovvero, in mancanza, del vettore che, nel modo piu' celere e piu' diretto"

- Al comma 5, le parole

"o in ogni altro Stato in cui e' consentito il suo ingresso"

sono sostituite dalle parole

"o, su richiesta dell'interessato, in altro Stato in cui sia consentito il suo ingresso".

- Al comma 6, le parole

"possa essere oggetto"

sono sostituite dalle parole

"possa essere o dichiari di poter essere oggetto".

- Al comma 7, le parole

"non vi provveda"

sono sostituite dalle parole

"non vi possa provvedere".

Art.41

Custodia del cittadino extracomunitario respinto alla frontiera. Procedimento giurisdizionale di convalida.

- Custodia a cura della polizia, presso strutture alloggiative, alberghi, centri di accoglienza o, se necessario, strutture ospedaliere, dello straniero respinto, in caso di impossibilita' di eseguire il provvedimento entro ventiquattro ore o in caso di presentazione di domanda di asilo dichiarata inammissibile ai sensi dell'art.141.

- Nomina di un difensore.

- Esame dei provvedimenti da parte del giudice. Il giudice puo' prendere una delle seguenti decisioni:

a) convalida i provvedimenti gia' adottati e ordina la continuazione della custodia, a condizione che sia possibile il rimpatrio entro quindici giorni;

b) convalida i provvedimenti e ordina il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia o per cure mediche, con eventuale sorveglianza di pubblica sicurezza, nel caso non sia possibile il rimpatrio entro quindici giorni;

c) annulla i provvedimenti, nel caso risultino infondati, e ordina l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e l'eventuale ricevimento della domanda di asilo;

- Possibilita' di ricorso contro la decisione del giudice, senza effetti sospensivi.

- Obbligo di dimora, per lo straniero, nel luogo stabilito per la sua custodia. Pena da uno a tre anni di reclusione per i trasgressori. Espulsione susseguente alla scarcerazione.

- Assistenza dello straniero custodito.

Osservazioni:

- Al comma 1, in analogia con quanto previsto dall'art.55, comma 2, lettera b), dovrebbe essere previsto l'obbligo di intervento del giudice in caso di dichiarazione dello straniero respinto riguardo a condizioni di rischio legate alla scelta del paese di destinazione.

- Al comma 14 si dovrebbe chiarire che la trasgressione riguardo all'obbligo di dimora non sospende l'esame da parte del giudice, in presenza di una domanda di asilo. L'espulsione susseguente alla scarcerazione, poi, non dovrebbe aver luogo se la domanda e' stata dichiarata ricevibile e, infine, accolta (e' discutibile anche che in questo caso si debba procedere alla condanna dello straniero).

Emendamenti:

- Al comma 1 sono aggiunte le parole

"c) il cittadino straniero richieda di essere rinviato verso un Paese diverso da quello di appartenenza o di provenienza, affermando che nei predetti Stati saranno in pericolo la sua vita o la sua incolumita' o la sua liberta' personale, a causa di eventi bellici o di epidemie, ovvero a causa di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero potra' rischiare di essere rinviato verso uno Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione."

- Al comma 7 sono aggiunte le parole

"f) convalida i provvedimenti di respingimento e di custodia provvisoria, ma ordina all'ufficio di polizia di frontiera di consentire immediatamente l'ingresso del cittadino extracomunitario respinto all'interno del territorio dello Stato, al fine di consentire la presentazione di una domanda di asilo ai sensi del Titolo IV della presente legge, qualora i motivi di pericolo per la vita, l'incolumita' o la liberta' del cittadino extracomunitario appaiano non manifestamente infondati e non sia possibile avviare il cittadino extracomunitario verso altro Stato nel quale possa godere di effettiva protezione."

- Al comma 14, le parole

"Il cittadino extracomunitario respinto"

sono sostituite dalle seguenti parole

"Salvo che il giudice adotti uno dei provvedimenti di cui alle lettere c), d), e), f), il cittadino extracomunitario respinto".

Art.42

Agevolazione di immigrazione clandestina. Propaganda ingannevole.

- Repressione dell'intermediazione di immigrazione clandestina. Sanzioni contro chi, per motivi di lucro e con asserzioni mendaci o esagerate, induca uno straniero ad immigrare in Italia. Sanzioni contro chi favorisca l'ingresso illegale in Italia.

- Possibilita' di rilasciare un permesso per motivi di giustizia allo straniero che collabori all'individuazione o alla cattura dei responsabili dei reati considerati.

Osservazioni:

- Con riferimento al comma 7, l'impossibilita', per indagati o imputati, di chiedere autorizzazione al lavoro o di presentare garanzia e l'invalidita' di richieste di autorizzazione e garanzie presentate prima dell'inizio delle indagini devono cessare in caso di proscioglimento o assoluzione.

- Al comma 14, la possibilita' per il clandestino di ottenere vantaggi dalla delazione fa rischiare delazioni infondate.

Emendamenti:

- Al comma 7, le parole

"per l'ingresso di cittadini extracomunitari"

sono sostituite dalle parole

"per l'ingresso di cittadini extracomunitari, salvi i casi di proscioglimento e di assoluzione"

- Al comma 7, le parole

"sono da considerarsi prive di effetto"

sono sostituite dalle parole

"sono da considerarsi sospese fino all'eventuale proscioglimento o assoluzione, e prive di effetto dopo eventuale sentenza di condanna passata in giudicato".

- Il comma 14 e' soppresso.

Art.43

Dichiarazione di soggiorno.

- Obbligo per il cittadino extracomunitario di presentare dichiarazione di soggiorno in questura, con la quale si avanza richiesta di permesso di soggiorno, entro otto giorni dall'ingresso.

- Rilascio di ricevuta da parte della questura.

- Obbligo, in caso di diniego, di lasciare il territorio dello Stato entro quarantotto ore.

- Caso di minori, di ricoverati in istituti di cura, di detenuti, di ospiti di comunita' civili o religiose.

- Rilassamento dei termini per i titolari di documenti di soggiorno rilasciati da autorita' di altro stato, sulla base dell'Accordo di Schengen: multa oltre gli otto giorni, espulsione oltre i trenta giorni.

Osservazioni:

- Al comma 6, per il caso di stranieri impossibilitati a farlo di persona, i responsabili degli istituti in questione dovrebbero essere tenuti a presentare la dichiarazione di soggiorno.

Emendamenti:

- Al comma 6, sono aggiunte le parole

"comunita' civili o religiose, la dichiarazione di soggiorno puo' essere presentata"

sono sostituite dalle parole

"comunita' civili o religiose, e impossibilitati a presentare di persona la dichiarazione di soggiorno, questa e' presentata"

Art.44

Disciplina comune dei permessi di soggiorno.

- Previsione della possibilita' di rilascio, rinnovo, conversione, revoca, annullamento del permesso di soggiorno.

- La conversione del permesso e' sempre possibile, se non esplicitamente esclusa, su richiesta dello straniero, qualora questi sia in possesso dei requisiti previsti.

- Limite di tempo di otto giorni, dalla presentazione della domanda, per il rilascio, il rinnovo o la conversione del permesso.

- Diniego in caso di mancanza dei requisiti o per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

- Possibilita' di revoca del permesso nei casi esplicitamente previsti dalla legge o per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

- Possibilita' di annullamento nei casi in cui la documentazione presentata risulti successivamente falsa.

- Obbligo di notificazione del provvedimento di diniego relativo al rilascio, al rinnovo o alla conversione, ovvero di revoca o annullamento del permesso.

- Possibilita' di ricorso giurisdizionale. Sospensione del provvedimento, in caso di presentazione di istanza incidentale, fino a decisione definitiva sull'istanza.

- Limiti di tempo per il deposito delle decisioni relative ai ricorsi.

- Rilascio, in caso di decisione di sospensione del provvedimento, di un permesso per motivi di giustizia fino alla decisione definitiva sul merito del ricorso.

- Possibilita' di diniego del permesso, sulla base dell'Accordo di Schengen, nel caso che lo straniero non soddisfi le condizioni per il soggiorno in uno degli stati contraenti. Eccezioni di carattere umanitario. Sospensione del provvedimento, in caso di ricorsi, fino al completo esperimento di questi.

Osservazioni:

- Relativamente al comma 7, dovrebbe essere prevista la possibilita', in caso di diniego del permesso, di presentare nuova domanda per ottenere un permesso diverso da quello rifiutato. Il ricorso giurisdizionale, infatti, non concerne la possibilita' che lo straniero abbia i requisiti per ottenere altro permesso.

- Sempre a proposito del comma 7, e' discutibile che l'insufficienza di mezzi debba ostare a rinnovi successivi al primo.

- Al comma 12 dovrebbe essere chiarito se il permesso di soggiorno debba recare indicazione della dimora e se il trasferimento di questa debba essere comunicato alla questura (eccettuato il caso di cittadino residente, per il quale e' il sindaco a provvedere, ai sensi dell'art.10). Se cosi' non e', va chiarito, al comma 3, come si determini la questura competente. Andrebbe inoltre chiarito se lo straniero residente debba autonomamente comunicare trasferimenti di dimora che non comportino trasferimenti di residenza.

- Relativamente ai commi 14 e 15, l'Accordo di Schengen prevede la possibilita' di limitazioni territoriali del permesso. Dovrebbe essere utilizzata.

- Al comma 17 non sono chiari i termini per la presentazione dell'istanza incidentale.

- Il comma 18 dovrebbe obbligare il giudice ad ordinare il rinnovo o il rilascio o la conversione del permesso.

Emendamenti:

- Al comma 7 sono aggiunte le parole

"Qualora il permesso di soggiorno sia rifiutato perche' le condizioni e i presupposti previsti dalla legge non sono soddisfatti in relazione al particolare titolo del permesso richiesto, il cittadino extracomunitario ha facolta' di presentare una seconda domanda di rilascio di soggiorno ad altro titolo."

- Al comma 12 le parole

"del motivo di soggiorno e della data di scadenza"

sono sostituite dalle parole

"del motivo di soggiorno, della data di scadenza, del luogo di dimora del titolare"

- Al comma 12 sono aggiunte le parole

"Il cittadino extracomunitario che trasferisca la propria dimora in una diversa Provincia, e' tenuto a darne comunicazione, entro otto giorni dall'avvenuto trasferimento, al Questore della Provincia in cui ha fissato la nuova dimora, il quale provvede ad annotare il trasferimento sul permesso di soggiorno. Dette disposizioni non si applicano al cittadino extracomunitario residente."

- Il comma 14 e' sostituito dal seguente

"14. Quando il cittadino extracomunitario non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili nel territorio di uno degli Stati contraenti dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione, il permesso di soggiorno e' rilasciato con validita' limitata al territorio nazionale. Di tale limitazione e' recata indicazione sul permesso di soggiorno."

- Il comma 15 e' sostituito dal seguente

"15. Quando il cittadino extracomunitario non soddisfi piu' le condizioni di soggiorno applicabili nel territorio di uno degli Stati contraenti dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione, il permesso di soggiorno e' da considerarsi valido limitatamente al territorio nazionale. Di tale limitazione e' apposta indicazione sul permesso di soggiorno."

- Al comma 17, le parole

"La presentazione dell'istanza cautelare di sospensione"

sono sostituite dalle parole

"La domanda incidentale di sospensione, qualora sia proposta e notificata entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento,"

- Al comma 18, le parole

"il giudice puo', a richiesta del cittadino extracomunitario interessato, ordinare"

sono sostituite dalle parole

"il giudice, su richiesta del cittadino extracomunitario interessato, ordina".

- Dopo il comma 19 e' aggiunto il seguente comma:

"20. In deroga alle disposizioni del presente articolo, nei casi previsti dalla presente legge il permesso di soggiorno puo' essere rilasciato, su richiesta, anche al cittadino extracomunitario irregolarmente soggiornante o clandestino."

Art.45

Carta di soggiorno.

- Puo' essere concessa a chi ricada in una delle categorie seguenti:

a) cittadino residente, titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato impiegato a tempo indeterminato e a tempo pieno che dimostri di aver svolto in passato regolari attivita' di lavoro subordinato per un periodo complessivo di cinque anni; ovvero titolare di permesso per lavoro autonomo che dimostri di svolgere attivita' non occasionale di lavoro autonomo e che dimostri di aver svolto in passato regolari attivita' di lavoro autonomo per un periodo complessivo di cinque anni, con pieno adempimento degli obblighi di legge;

b) cittadino residente, coniuge convivente e non separato di cittadino italiano o comunitario regolarmente soggiornante;

c) cittadino residente, coniuge convivente e non separato di titolare di carta di soggiorno, con il quale ha proceduto a regolare ricongiungimento familiare;

d) cittadino residente, di eta' non superiore a quattordici anni, regolarmente ricongiunto e convivente con genitore titolare di carta di soggiorno;

e) cittadino minore residente, nato in Italia, figlio di titolare di carta di soggiorno;

f) cittadino residente, genitore convivente di minore italiano sul quale eserciti la patria potesta';

g) cittadino residente, tutore o affidatario, convivente, di minore italiano o comunitario;

h) cittadino residente beneficiario di una pensione o rendita per inabilita' derivante da malattia professionale o infortunio sul lavoro, ovvero di una pensione di vecchiaia, anzianita' o reversibilita', comunque di importo non inferiore alla pensione sociale;

i) cittadino regolare con status di rifugiato.

- Da diritto

a) di svolgere qualunque attivita', anche quando non sussista la condizione di reciprocita' (salvo attivita' espressamente riservate al cittadino italiano o vietate allo straniero);

b) di elettorato attivo in elezioni amministrative e circoscrizionali;

c) di esenzione dal visto di reingresso;

d) di esenzione dall'allontanamento, salvi i casi di estradizione o di espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello stato.

- Condizione ulteriore per rilascio o rinnovo, con l'eccezione del rifugiato: non avere procedimenti penali pendenti e non aver riportato condanne per determinati reati.

- Limite di tempo per la presentazione di domanda di rilascio della carta: non oltre i trenta giorni precedenti la scadenza del permesso.

- Possibilita' che il rinnovo della carta avvenga per motivi diversi da quelli per cui era avvenuto il rilascio o il precedente rinnovo.

- In caso di diniego del rilascio o rinnovo della carta di soggiorno, lo straniero ha diritto al mantenimento, al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno per il quale possegga i requisiti.

- Contro revoca, annullamento, diniego di rilascio o di rinnovo della carta e' ammesso il ricorso giurisdizionale con effetto sospensivo immediato, in caso di presentazione di istanza incidentale, fino alla decisione sulla domanda cautelare. In caso di decisione di sospensione e in mancanza di altro permesso, e' rilasciato un permesso per motivi di giustizia.

- Limiti di tempo per la decisione sul ricorso.

Osservazioni:

- La formulazione della lettera d) del comma 5 e' tale da non consentire il rinnovo della carta, superati i quattordici anni, se non per motivi diversi da quello per cui e' stata rilasciata. Inoltre, per il caso di minori di quattordici anni, in base all'art.46, dovrebbe essere prevista la sola iscrizione sulla carta di soggiorno del genitore. In ogni caso, non si vede perche' debbano essere penalizzati i minori ricongiunti di eta' superiore a quattordici anni. Viene il sospetto che la formulazione voluta fosse: "figlio minore di eta' superiore a quattordici anni". Dovrebbe infine essere considerato il caso di minore ricongiunto con genitore italiano.

- Al comma 5, lettera f), dovrebbe essere incluso il caso di minore cittadino comunitario.

- Relativamente al comma 6, non e' chiaro se, per il lavoratore, sia necessario un ammontare di cinque anni di lavoro pregresso anche per il rinnovo. Se e' cosi', se cioe' tale ammontare deve essere maturato nel corso del periodo di validita' della carta di soggiorno in scadenza (cinque anni), il rinnovo risulta impossibile se il lavoratore ha perso anche per breve periodo il lavoro. Sarebbe piu' sensato prevedere un rapporto di "uno a due" tra ammontare del periodo di lavoro e durata del periodo di validita' della carta.

- Ancora a riguardo del comma 6, procedimenti penali o condanne non dovrebbero ostare al rinnovo della carta di soggiorno dei familiari: si pensi al caso in cui vittima del reato sanzionato sia proprio un familiare.

- Cosi' pure, sempre al comma 6, non dovrebbe ostare al rinnovo della carta del coniuge la sopravvenuta separazione, ne' al rinnovo della carta del figlio l'eventuale interruzione della convivenza, ad esempio in caso di separazione dei genitori. Misure di questo genere, infatti, limiterebbero in modo non accettabile la liberta' familiare, a riguardo, in particolare, di donne e minori.

- Al comma 8, il limite dovrebbe essere di trenta giorni successivi alla scadenza del permesso, piuttosto che precedenti.

- Al comma 12, dovrebbe essere chiarito se la carta di soggiorno debba riportare indicazione della dimora e se il trasferimento di questa debba essere comunicato in questura. Nel caso di rifugiati, infatti, non e' detto che il titolare della carta di soggiorno sia residente e l'obbligo di comunicazione del trasferimento di dimora e' esplicitamente affermato, all'art.142, solo finche' permane la condizione di richiedente asilo. Valgono anche qui le considerazioni svolte, circa la differenza tra luogo di residenza e dimora, a commento dell'art.44.

- Al comma 17, la dicitura esatta e' "motivi di giustizia", piuttosto che "motivi giudiziari".

- Al comma 19 si applicano osservazioni analoghe a quelle relative al comma 18 dell'art.44.

- Il comma 20 e' formulato in modo errato ("rilascio della carta di rinnovo").

- Una politica dell'immigrazione che abbia, tra i propri cardini, la progressivita' dei diritti dell'immigrato potrebbe essere piu' efficacemente realizzata prescrivendo che la carta di soggiorno sia, di norma, rinnovata a tempo indeterminato. E' comunque discutibile che il passaggio alla maggiore eta' (o addirittura il superamento del quattordicesimo anno di eta') possa costituire motivo per un regresso nel tipo di documento di soggiorno.

Emendamenti:

- Alla lettera d) del comma 5 le parole

"figlio di eta' non superiore a 14 anni"

sono sostituite dalle parole

"figlio minore di eta' superiore a 14 anni".

- Alla lettera d) del comma 5 le parole

"genitore titolare di carta di soggiorno"

sono sostituite dalle parole

"genitore cittadino italiano o titolare di carta di soggiorno".

- Alla lettera f) del comma 5 le parole

"cittadino italiano"

sono sostituite dalle parole

"cittadino italiano o comunitario".

- Al comma 6 le parole

"puo' ottenere il rilascio o il rinnovo"

sono sostituite dalle parole

"puo' ottenere il rilascio".

- Al comma 6 sono aggiunte le parole

"Il cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno puo' ottenere il rinnovo della carta di soggiorno a condizione che dimostri di non avere pendenti procedimenti penali, ne' di aver riportato condanne per detti reati."

- Al comma 7 le parole

"che dimostrino la sussistenza di uno dei requisiti indicati al comma 5, nonche' delle condizioni previste dal comma 6"

sono sostituite dalle parole

"che dimostrino la sussistenza delle condizioni previste dal presente articolo".

- Al comma 8 le parole

"e comunque non oltre i trenta giorni precedenti la data della scadenza"

sono sostituite dalle parole

"o comunque non oltre i trenta giorni successivi alla data della scadenza".

- Al comma 11 le parole

"la sussistenza dei presupposti previsti dai commi 5 e 6"

sono sostituite dalle parole

"la sussistenza delle condizioni previste dal presente articolo".

- Al comma 12 le parole

"della data di scadenza"

sono sostituite dalle parole

"della data di scadenza, del luogo di dimora del titolare"

- Al comma 12 sono aggiunte le parole

"Il cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno che trasferisca la propria dimora in una diversa Provincia, e' tenuto a darne comunicazione, entro otto giorni dall'avvenuto trasferimento, al Questore della Provincia in cui ha fissato la nuova dimora, il quale provvede ad annotare il trasferimento sulla carta di soggiorno. Dette disposizioni non si applicano al cittadino extracomunitario residente."

- Il comma 13 e' sostituito dal seguente

"13. La carta di soggiorno e' rinnovata con durata illimitata."

- Al comma 17 le parole

"motivi giudiziari"

sono sostituite dalle parole

"motivi di giustizia".

- Al comma 19, le parole

"il giudice puo', a richiesta del cittadino extracomunitario, ordinare"

sono sostituite dalle parole

"il giudice, su richiesta del cittadino extracomunitario interessato, ordina".

- Al comma 20, le parole

"domanda di rilascio della carta di rinnovo"

sono sostituite dalle parole

"domanda di rinnovo della carta di soggiorno".

Art.46

Condizione giuridica dei minori extracomunitari.

- Iscrizione sul documento di soggiorno di uno o di entrambi i genitori, fino all'eta' di quattordici anni. Condizione relativa al soggiorno coincidente con quella del genitore.

- Documento di soggiorno autonomo per minori di eta' superiore a quattordici anni e per minori in stato di abbandono o comunque non conviventi con genitore cittadino extracomunitario.

- Diniego del rilascio del documento di soggiorno o dell'iscrizione sul documento del genitore. Ricorso giurisdizionale.

- Espulsione. Intervento del Tribunale per i Minorenni. Divieto di espulsione nei casi in cui il minore non possa essere accompagnato e riaffidato a persona adulta, o in cui prevalga l'interesse alla tutela dell'unita' familiare o del completamento dell'istruzione o delle cure mediche del minore.

Osservazioni:

- Relativamente al comma 1, dovrebbe essere obbligatoria l'iscrizione sul permesso di entrambi i genitori, se autonomamente regolari, con intervento del Tribunale per i Minorenni in caso di allontanamento o di espulsione di uno dei due. Altrimenti dovrebbe essere preso in considerazione il caso di minore convivente con un genitore e iscritto sul documento di soggiorno dell'altro, in caso di separazione.

- Al comma 4, il limite di otto giorni dalla nascita per la richiesta di iscrizione puo' essere disumano in caso di madre sola.

- Al comma 5, dovrebbe essere la legge, e non il regolamento di attuazione a prevedere l'eventualita' di prove, diverse dagli usuali certificati, della paternita' o maternita'.

- Sempre al comma 5, si dovrebbe considerare la possibilita' di esibire, in luogo del passaporto, documento equipollente.

- Al comma 10, l'obiettiva incertezza su paternita' o maternita' dovrebbe giustificare solo una richiesta di intervento da parte del Tribunale per i Minorenni, e non il diniego dell'iscrizione sul documento di soggiorno, che comunque danneggia il minore. Per di piu' l'incertezza sulla paternita' e' cosa proverbiale.

- Al comma 11 dovrebbero essere esplicitamente menzionati gli eventuali effetti sospensivi della presentazione di ricorso.

- Ovunque si consideri il caso di espulsione del minore (commi 12, 13 e 14), deve essere considerato anche il caso di allontanamento (in seguito a rifiuto o a scadenza del permesso). Ove sia necessario l'intervento del Tribunale per i Minorenni, per i casi di allontanamento o espulsione, deve essere sospeso anche l'eventuale provvedimento contro il genitore.

Emendamenti:

- Al comma 1 le parole

"di uno o di entrambi i genitori"

sono sostituite dalle parole

"dei genitori soggiornanti in Italia".

- Al comma 4 le parole

"entro otto giorni dalla nascita o dalla data di regolare ingresso"

sono sostituite dalle parole

"entro otto giorni dalla data di regolare ingresso, ovvero entro trenta giorni dalla nascita".

- Al comma 5 le parole

"ogni altra documentazione indicata dal documento di attuazione della presente legge al fine di dimostrare la paternita' o la maternita'"

sono sostituite dalle parole

"altra documentazione che dimostri la paternita' o la maternita'".

- Al comma 5 le parole

"il proprio passaporto"

sono sostituite dalle parole

"il proprio passaporto o documento equipollente".

- Il comma 10 e' sostituito dal seguente

"10. Ai fini dell'iscrizione di minori cittadini extracomunitari sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno dei genitori, ovvero del rilascio a detti minori del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, qualora non sussistano i requisiti previsti dalla presente legge o sussista obiettiva incertezza sulla paternita' o sulla maternita' del richiedente il diniego dell'iscrizione o del rilascio puo' essere adottato, su richiesta del Questore, solo dal competente Tribunale per i minorenni e deve essere comunicato al richiedente con provvedimento scritto e motivato, indicante anche i termini e le modalita' di impugnazione. Il Tribunale per i minorenni rigetta la richiesta di diniego qualora non siano soddisfatti i requisiti di legge per l'adozione del provvedimento ovvero qualora siano ritenuti prevalenti gli interessi alla tutela del minore. In questo caso il Tribunale per i minorenni ordina al Questore di procedere all'iscrizione del minore sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno dei genitori, o al rilascio del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno al minore."

- Al comma 11 le parole

"ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dal genitore dell'interessato e, in mancanza, di colui che esercita la tutela o l'affidamento del minore"

sono sostituite dalle parole

"ricorso per Cassazione".

- Al comma 11 sono aggiunte le parole

"Il ricorso ha effetto sopensivo immediato".

- Al comma 13 sono aggiunte le parole

"Contro il provvedimento di espulsione e' ammesso ricorso per Cassazione. Il ricorso ha effetto sopensivo immediato. Fino alla decisione del Tribunale per i minorenni e, in caso di ricorso, fino alla sentenza della Cassazione, resta sospeso anche l'eventuale provvedimento di espulsione a carico dei genitori del minore o di chi esercita la tutela o l'affidamento sul minore. In questo caso, il Questore rilascia ai genitori o a chi esercita la tutela o l'affidamento sul minore un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.".

Art.47

Condizione di reciprocita'.

- Sono soggetti a condizione di reciprocita'

a) l'acquisto di beni immobili diversi dalla prima casa;

b) la costituzione e la partecipazione a societa' di capitali.

- La condizione di reciprocita' non puo' essere richiesta nel caso di titolari di carta di soggiorno o di permesso per asilo umanitario, ne' qualora nel paese considerato sussista la necessita' di rimpatrio per gli italiani.

- La condizione e' verificata quando risulti che all'italiano e' di fatto riconosciuto il diritto in questione, ovvero quando questo non sia previsto, nel paese straniero, per i cittadini di quel paese.

Osservazioni:

- Al comma 3, la condizione di reciprocita' dovrebbe considerarsi soddisfatta qualora non risulti che sia impedito agli italiani l'esercizio del diritto considerato.

Emendamenti:

- Al comma 3 le parole

"risulta che, nel Paese cui appartiene il cittadino extracomunitario, e' consentito al cittadino italiano"

sono sostituite dalle parole

"non risulti che, nel Paese cui appartiene il cittadino extracomunitario, sia impedito al cittadino italiano"

Art.48

Espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

- L'espulsione, disposta dal Ministro dell'Interno, avviene con accompagnamento immediato alla frontiera.

- Possibilita' di ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale, senza effetto sospensivo automatico.

- Divieto di rientro in Italia in mancanza di esplicita autorizzazione da parte del Ministro dell'Interno.

Osservazioni:

- Al comma 3 andrebbe prevista la presenza del difensore, nonche' la sospensione con sorveglianza temporanea in caso di espressa volonta' dell'espulso di presentare ricorso o in caso di presenza in Italia, a qualunque titolo, di figli minori per i quali debba intervenire il Tribunale per i Minorenni. La sospensione dovrebbe durare per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli atti per cui e' stata invocata.

Emendamenti:

- Al comma 3 sono aggiunte le parole

"Il cittadino extracomunitario espulso ha diritto ad essere assistito da persona di sua fiducia."

Art.49

Espulsione per ingresso e soggiorno illegali nel territorio dello Stato.

- E' espulso con accompagnamento immediato alla frontiera lo straniero che soggiorni irregolarmente nel territorio dello Stato.

- Intervento del giudice quando si tratti di straniero indagato, imputato o trattenuto in istituto penitenziario. Consegna di un permesso per motivi di giustizia qualora il giudice ritenga che non si possa procedere all'espulsione.

- Possibilita' di ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale (o per cassazione, in caso di ordinanza del giudice), senza effetto sospensivo automatico.

- Divieto di rientro in Italia per un periodo di due anni.

Osservazioni:

- Alla lettera i) del comma 2, la categoria considerata e' troppo vaga. Inoltre alcune delle categorie considerate pongono l'intero articolo in pericoloso contrasto con il comma 16 dell'art.140.

- Ai commi 4 e 8, la dicitura esatta e' "motivi di giustizia", piuttosto che "motivi giudiziari".

- Ai commi 5 e 10, l'accompagnamento immediato alla frontiera puo' contrastare col diritto al ricorso e con la tutela dei figli minori, comunque presenti in Italia. Dovrebbe essere prevista una possibilita' di sospensione con sorveglianza, analoga a quella suggerita per l'art.48.

- Al comma 7 dovrebbe essere rilevante, in accordo con il comma 15 dell'art.5, la condizione al momento dell'ingresso in carcere.

- Il requisito relativo al documento di viaggio, al comma 8, contrasta con la causale riportata alla lettera b) del comma 2. Anche in questo caso, non e' chiaro come si proceda in caso di mancanza di documento di viaggio (... da fare).

Emendamenti:

- Il comma 1 e' sostituito dal seguente

"1. Il cittadino extracomunitario che si trovi sul territorio dello Stato in condizione di clandestinita', di cui all'articolo 7, e' espulso dal territorio dello Stato, salvo che richieda il rilascio di un permesso di soggiorno per coesione familiare per il quale possegga i requisiti previsti dalla presente legge, o presenti domanda di asilo ai sensi dell'articolo 140, ovvero ricorrano le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno straordinario ai sensi dell'articolo 101."

- Il comma 2 e' sostituito dal seguente

"2. Il cittadino extracomunitario che si trovi sul territorio dello Stato in condizione di irregolarita', di cui all'articolo 7, deve essere espulso dal territorio dello Stato, salvo che richieda il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno per i quali possegga i requisiti previsti dalla presente legge, o presenti domanda di asilo ai sensi dell'articolo 140, ovvero ricorrano le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno straordinario ai sensi dell'articolo 101."

- Al comma 4 le parole

"motivi giudiziari"

sono sostituite dalle parole

"motivi di giustizia".

- Al comma 7 le parole

"L'espulsione e' disposta"

sono sostituite dalle parole

"L'espulsione puo' essere disposta".

- Al comma 7 le parole

"condizioni di clandestinita'"

sono sostituite dalle parole

"condizioni di clandestinita' o di irregolarita'".

- Al comma 7 sono aggiunte le parole

"Tali disposizioni si applicano, fatte salve le disposizioni del comma 15 dell'articolo 5, solo se la condizione di clandestinita' o di irregolarita' e' sopravvenuta prima dell'applicazione della misura restrittiva nei confronti del cittadino extracomunitario."

- Al comma 8 le parole

"motivi giudiziari"

sono sostituite dalle parole

"motivi di giustizia".

 

Art.50

Espulsione per motivi di prevenzione.

- Lo straniero regolarmente residente puo' essere espulso per motivi di prevenzione, con decreto del Tribunale.

- Lo straniero espulso deve lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni dalla notificazione.

- Possibilita' di ricorso per cassazione, con effetto sospensivo immediato e conseguente rilascio di un permesso per motivi di giustizia valido fino alla pronuncia della decisione della Corte di Cassazione.

- Possibilita' di applicazione, nei confronti dell'espulso, della sorveglianza di pubblica sicurezza, con obbligo di dimora in localita' prescritta.

- Divieto di rientro, senza esplicita autorizzazione del Ministro dell'Interno, per un periodo di cinque anni.

Osservazioni:

- Al comma 10, la dicitura esatta e' "motivi di giustizia", piuttosto che "motivi giudiziari".

Emendamenti:

- Al comma 10 le parole

"motivi giudiziari"

sono sostituite dalle parole

"motivi di giustizia".

Art.51

Espulsione del cittadino extracomunitario condannato.

- E' prevista l'espulsione, disposta dal giudice, in seguito a condanna irrevocabile per alcuni reati e successivamente all'estinzione della pena detentiva.

- L'espulsione non puo' essere disposta ai sensi del presente articolo in caso di patteggiamento e in caso di sospensione condizionale della pena.

- Possibile la revoca del provvedimento di espulsione disposto ai sensi del presente articolo, su richiesta dello straniero, qualora sia venuta meno la pericolosita' del condannato.

- L'espulsione non puo' essere eseguita finche' lo straniero si trovi internato in istituti penitenziari.

- L'espulso non puo' fare rientro in Italia senza esplicita autorizzazione del Ministro dell'Interno.

Art.52

Espulsione. Misura alternativa alla detenzione del cittadino extracomunitario.

- Possibilita' di espulsione, su richiesta dello straniero, in alternativa a pene, anche residue, inferiori a tre anni.

- L'espulsione non puo' essere richiesta per condanne relative ad alcuni determinati reati, ne' se ha gia' avuto luogo, ai sensi del presente articolo, in passato.

- La richiesta di espulsione e' rigettata per esigenze processuali o in caso di pericolo per la sicurezza dello straniero nel paese in cui dovrebbe essere inviato.

- L'esecuzione dell'espulsione sospende la pena. Lo stato di detenzione e' ripristinato in caso di rientro in Italia dello straniero.

- Divieto di rientro in Italia senza autorizzazione del Ministro dell'Interno.

- Possibilita', su richiesta del P.M., di espulsione con detenzione nel paese di origine, salvo che il condannato possa essere oggetto di trattamenti inumani nel paese di destinazione.

Osservazioni:

- Al comma 4, non e' chiaro come ci si regoli in mancanza di documento di viaggio valido (... da fare).

- Relativamente ai commi 9 e 10, in caso di rientro autorizzato il ripristino della pena dovrebbe essere condizionato al tempo trascorso dall'espulsione e alla durata della pena stessa.

- Relativamente al comma 11, dovrebbe essere esplicitamente prevista la possibilita' di ricorso, con effetto sospensivo immediato, nel caso di espulsione su richiesta del P.M., e la possibilita' di rientro, a pena scontata, per uniformita' di trattamento con i casi in cui il comma 11 non e' applicabile.

Emendamenti:

- Al comma 9 le parole

"in ogni caso di rientro del cittadino extracomunitario espulso nel territorio dello Stato"

sono sostituite dalle parole

"in ogni caso in cui il cittadino extracomunitario espulso rientri nel territorio dello Stato prima che sia trascorso un periodo di tempo di durata pari alla pena in alternativa alla quale il cittadino stesso e' stato espulso".

- Al comma 10 le parole

"non puo' fare rientro nel territorio dello Stato"

sono sostituite dalle parole

"non puo' fare rientro nel territorio dello Stato prima che sia trascorso un periodo di tempo di durata pari alla pena in alternativa alla quale il cittadino stesso e' stato espulso".

- Il comma 11 e' soppresso.

Art.53

Espulsione del cittadino extracomunitario indagato o imputato.

- Espulsione, con sentenza del giudice, per lo straniero indagato o imputato, in alternativa alla pena, per reati che non la renderebbero obbligatoria ai sensi dell'art.51, su richiesta congiunta dello straniero e del Pubblico Ministero.

- La richiesta di espulsione e' rigettata se lo straniero e' gia' stato espulso, in passato, ai sensi del presente articolo.

- Impossibilita' di rientrare, senza autorizzazione del Ministro dell'Interno, prima che sia trascorso un tempo pari alla durata della pena massima prevista. Pena detentiva di durata doppia rispetto alla massima prevista per il trasgressore.

Osservazioni:

- Al comma 3, non e' chiaro come ci si regoli in mancanza di documento di viaggio valido (... da fare).

Art.54

Disposizioni comuni sulla esecuzione delle espulsioni.

- Modalita' dell'espulsione definite dal regolamento.

- Espulsione verso lo stato di appartenenza o, se cio' non e' possibile, verso lo stato di provenienza. Espulsione verso altro stato, su richiesta, in caso di rischio per la sicurezza personale dell'espulso.

- Obbligo di notificazione del provvedimento allo straniero espulso. Obbligo, per lo straniero, di esibire copia del provvedimento alla polizia di frontiera.

- Reclusione da uno a tre anni per chi distrugga o occulti il documento di viaggio allo scopo di sottrarsi all'esecuzione dell'espulsione, e per chi, privo del documento, non sia in grado di dimostrare di averne richiesto il rilascio alla competente rappresentanza diplomatica.

- Il provvedimento di espulsione non puo' essere eseguito in caso di gravi condizioni di salute dell'espulso, in caso si tratti di donna incinta o che ha partorito da meno di sei mesi.

- Intervento e decisione del Tribunale per i Minorenni, ai sensi dell'art.46 in caso di richiesta di espulsione di minori.

Osservazioni:

- Al comma 4 dovrebbe essere chiarito che, in caso di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, qualora si debba procedere all'individuazione di un diverso paese di destinazione, non e' sufficiente la decisione dell'autorita' di pubblica sicurezza, ma, in base a quanto stabilito dall'art.55, e' richiesto l'intervento del giudice.

- Ambigua la formulazione al comma 9: le parole "o che non dimostri di aver fatto richiesta" dovrebbero essere cosi' modificate "o che, risultando privo di detti documenti, non dimostri di aver fatto richiesta". Bisognerebbe anche prevedere la possibilita', per lo straniero espulso, di segnalare la sparizione dei documenti alla polizia, in caso di rischio, per la sua persona, nelle sedi consolari. Va considerato, poi, che non e' ovvio che lo straniero possa pretendere nella sede diplomatica ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta. In ogni caso, la reclusione da uno a tre anni per chi abbia omesso di fare richiesta del documento di viaggio e' pena assolutamente sproporzionata. Condanne a parte, non e' comunque chiaro, in generale, come ci si regoli in mancanza di documento di viaggio (... da fare quest'ultimo).

- Al comma 10 dovrebbe essere stabilito quale tipo di permesso debba essere rilasciato allo straniero, qualora non si possa procedere all'espulsione, e fino a quando sia sospesa l'espulsione. Dovrebbe essere anche prevista analoga sospensione del provvedimento per quei familiari la cui eventuale espulsione lederebbe in modo irreparabile il diritto al rispetto della vita familiare dello straniero che beneficia del comma in questione. Si noti che la lettera b) del comma 2 dell'art.55 e' insufficiente a preservare questo diritto, giacche' il caso li' considerato e' imperniato sulla presenza in Italia di familiari aventi i requisiti per attuare il ricongiungimento familiare.

- Ancora al comma 10, dovrebbe essere chiarito come ci si regoli in caso di impossibilita' di individuazione di un paese idoneo e disposto a ricevere l'espulso, in analogia a quanto suggerito relativamente all'art.40, comma 6. L'art.55 considera infatti, in proposito, solo il caso di espulsioni con accompagnamento immediato alla frontiera. Sarebbe opportuno prevedere l'applicazione dell'art.55 anche al caso qui considerato.

- Sempre al comma 10 e con riferimento al caso di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, andrebbe prevista la sospensione con sorveglianza temporanea, per il tempo strettamente necessario, in caso di espressa volonta' dell'espulso di presentare ricorso.

- Al comma 11, dovrebbe essere prevista, parallelamente all'intervento del Tribunale per i Minorenni, la sospensione dell'eventuale provvedimento di espulsione per i genitori del minore.

Emendamenti:

- Al comma 1 sono aggiunte le parole

"In ogni caso, al cittadino extracomunitario espulso deve essere data facolta'

a) di prendere contatto con le autorita' del proprio Paese, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6;

b) di prendere contatto con familiari o, in mancanza, con altra persona soggiornante in Italia;

c) di procedere al recupero del denaro e degli oggetti di sua legittima proprieta';

d) di procedere al recupero delle somme di denaro che gli sono dovute sulla base di rapporti di lavoro pregressi o in corso, anche irregolari.

Il cittadino extracomunitario espulso ha altresi' diritto ad ottenere il temporaneo differimento dell'espulsione per effettuare una delle azioni previste alle lettere a), b), c), d), nonche' per presentare ricorso contro il provvedimento di espulsione nei limiti previsti dalla presente legge. Qualora si debba procedere a detto differimento, si da' luogo al provvedimento giurisdizionale previsto dall'articolo 55. Di tali facolta' e diritti e' data comunicazione al cittadino extracomunitario espulso per iscritto e in lingua a lui comprensibile. E' fatto obbligo di garantire la presenza di un interprete e del difensore del cittadino extracomunitario espulso, provvedendo eventualmente alla nomina del difensore di ufficio. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla nomina del difensore di ufficio e dell'interprete previste all'articolo 41, commi 3 e 4."

- Al comma 4 le parole

"salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, il giudice o l'autorita' di pubblica sicurezza gli accordi una diversa destinazione, qualora possa essere in pericolo"

sono sostituite dalle parole

"salvo che, su sua segnalazione o in base ad informazioni altrimenti note, risulti che possa essere in pericolo"

- Al comma 4 sono aggiunte le parole

"In tutti questi casi si da' luogo al provvedimento giurisdizionale previsto dall'articolo 55."

- Il comma 9 e' sostituito dal seguente

"9. Quando, ai fini del provvedimento di espulsione, e' necessario procedere ad accertamenti supplementari in ordine all'identita' a alla nazionalita' dello straniero da espellere, ovvero all'acquisizione di documenti o visti per il medesimo, si da' luogo al provvedimento giurisdizionale previsto dall'articolo 55."

- Al comma 10 le parole

"ovvero se nel Paese in cui deve essere inviato il cittadino extracomunitario siano in corso eventi bellici o epidemie"

sono soppresse.

- Al comma 10 sono aggiunte le parole

"In questi casi si da' luogo al provvedimento giurisdizionale previsto dall'articolo 55."

Art.55

Custodia del cittadino extracomunitario che deve essere espulso. Procedimento giurisdizionale di convalida.

- Possibilita' di sospensione dell'espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, con custodia ed esame da parte del giudice, nei casi in cui l'espulsione non puo' aver luogo entro ventiquattro ore, o puo' mettere a repentaglio la vita, la liberta' personale dello straniero o la sua vita familiare con familiari regolarmente soggiornanti in Italia e aventi i requisiti per attuare il ricongiungimento familiare.

- Procedura analoga a quella prevista dall'art.41 nel caso di respingimento alla frontiera.

- Il giudice accerta la legittimita' dei provvedimenti adottati e la sussistenza dei motivi eventualmente addotti dallo straniero espulso. E' possibile uno dei seguenti provvedimenti:

a) convalida i provvedimenti gia' adottati e ordina la continuazione della custodia, a condizione che sia possibile l'esecuzione dell'espulsione entro quindici giorni;

b) convalida il provvedimento di custodia, ma rimette in liberta' lo straniero e ordina il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, per attesa di emigrazione in altro stato o per cure mediche, con eventuale sorveglianza di pubblica sicurezza, nel caso non sia possibile l'esecuzione dell'espulsione entro quindici giorni;

c) convalida i provvedimenti e ordina la sospensione del provvedimento di espulsione per trenta giorni, per consentire

c1) la presentazione di ricorso giurisdizionale, qualora l'illegittimita' del provvedimento non risulti manifestamente infondata;

c2) la presentazione di domanda di asilo, qualora non sia possibile individuare uno stato di destinazione disposto ed idoneo ad accogliere lo straniero;

c3) l'attuazione del ricongiungimento familiare;

l'espulsione si considera revocata, dopo il sessantesimo giorno, qualora lo straniero dimostri di aver in corso il procedimento per avviare il quale la sospensione e' stata concessa;

d) annulla i provvedimenti, nel caso risultino infondati.

- Possibilita', per lo straniero, di ricorrere per cassazione, senza effetti sospensivi, contro l'ordinanza del giudice.

Osservazioni:

- La sospensione temporanea del provvedimento, con eventuale sorveglianza, per consentire la presentazione di ricorso dovrebbe essere sempre garantita.

- Relativamente al comma 2, la vita familiare dovrebbe essere tutelata anche con riguardo a figli minorenni a qualunque titolo presenti. Dovrebbe essere chiamato a intervenire il Tribunale per i Minorenni per garantire, ad esempio, l'accompagnamento di questi.

- Relativamente al comma 3, il Tribunale per i Minorenni dovrebbe intervenire anche in caso di coinvolgimento indiretto del minore (espulsione del genitore).

- Alla lettera c) del comma 8 dovrebbe essere esplicitamente previsto, coerentemente con l'art.100, comma 6, il rilascio di un permesso per motivi di giustizia. Inoltre non e' chiaro come ci si regoli fra il trentesimo giorno dall'ordinanza del giudice (decadenza della sospensione) e il sessantesimo (possibilita' di revoca).

- Questo articolo offre in generale uno strumento di ricorso piu' efficace di quello presso il Tribunale Amministrativo Regionale, essendo gratuito e rapido, e implicando l'intervento del giudice. Puo' infatti essere utilizzato da tutti, essendo richiesta la semplice dichiarazione relativamente ai familiari (anche falsa); il giudice e' comunque chiamato a pronunciarsi sulla legittimita' del provvedimento, a prescindere dalle motivazioni addotte dallo straniero. Rischia cosi' di essere utilizato in modo improprio, anche se sacrosanto. L'estensione del controllo sulla legittimita' a tutti i casi di espulsione e una piu' precisa formulazione di questo articolo consentirebbero di evitare questo uso improprio.

Emendamenti:

- Alla lettera a) del comma 2 le parole

"per qualsiasi motivo"

sono sostituite dalle parole

"per uno qualsiasi dei motivi previsti dall'articolo 54 o per qualsiasi altro motivo".

- La lettera b) del comma 2 e' sostituita dalla seguente

"b) in tutti i casi in cui il cittadino extracomunitario espulso richieda di non essere espulso dal territorio dello Stato, affermando che l'espulsione lederebbe in modo grave il diritto al rispetto della sua vita familiare con coniuge o figli minori o genitori a carico, soggiornanti in Italia ovvero a carico dei quali sia stato adottato un provvedimento di espulsione che non sia immediatamente eseguibile."

- Alla lettera b) del comma 3 le parole

"quando si tratti di minore di eta'"

sono sostituite dalle parole

"quando si tratti di minore di eta' ovvero quando sia presente in Italia figlio, minore di eta', del cittadino extracomunitario espulso".

- Il comma 4 e' soppresso.

- Alla lettera c) del comma 6 le parole

"nei casi indicati alla lettera a) del comma 2,"

sono soppresse.

- Alla lettera d) del comma 6 le parole

"nei casi indicati alla lettera b) del comma 2"

sono sostituite dalle parole

"ove appropriato".

- Alla lettera a) del comma 8 le parole

"dispone la continuazione della custodia del cittadino extracomunitario che deve essere espulso"

sono sostituite dalle parole

"dispone la continuazione della custodia del cittadino extracomunitario che deve essere espulso e l'eventuale espletamento degli atti, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'articolo 54, che ha reso necessario il differimento dell'espulsione"

- Alla lettera b) del comma 8 le parole

"motivi giudiziari"

sono sostituite dalle parole

"motivi di giustizia".

- Alla lettera c) del comma 8 le parole

"al fine di attuare il ricongiungimento familiare secondo le norme della presente legge"

sono sostituite dalle parole

"al fine di tutelare la vita familiare del cittadino extracomunitario espulso".

- Alla lettera c) del comma 8 le parole

"dopo il sessantesimo"

sono sostituite dalle parole

"dopo il trentesimo".

- Alla lettera c) del comma 8 sono aggiunte le parole

"Qualora allo scadere del trentesimo giorno risulti pendente uno di questi procedimenti e qualora il cittadino straniero extracomunitario non abbia titolo per ottenere il rilascio di altro permesso di soggiorno, il Questore rilascia a detto cittadino extracomunitario un permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Nei casi in cui non sia possibile procedere al ricongiungimento familiare ai sensi della presente legge, il giudice, se ritiene comunque prevalente l'interesse alla tutela della vita familiare del cittadino extracomunitario espulso, ordina al Questore di rilasciare a detto cittadino extracomunitario un permesso di soggiorno per i motivi e per la durata ritenuti appropriati e indicati nell'ordinanza."

Art.56

Rientro del cittadino extracomunitario espulso. Reingresso illegale.

- Richiesta di autorizzazione. Obbligo di risposta entro novanta giorni. Possibilita' di impugnazione.

- Tutela del diritto alla difesa e al ricongiungimento familiare.

- Reclusione da uno a tre anni per lo straniero espulso che faccia reingresso non autorizzato, prima che sia trascorso il periodo prescritto.

Osservazioni:

- Incompleta la formulazione del comma 9: dovrebbe essere specificato che si fa riferimento al solo rientro autorizzato per motivi di giustizia.

- Al comma 10 dovrebbe essere menzionato il caso particolare previsto dall'art.53 (raddoppio della pena massima prevista).

Emendamenti:

- Al comma 9 le parole

"Una volta venuta meno"

sono sostituite dalle parole

"Qualora il rientro del cittadino extracomunitario sia stato autorizzato per consentirne la partecipazione ad atti processuali, una volta venuta meno"

- Al comma 10 le parole

"Il cittadino extracomunitario espulso"

sono sostituite dalle parole

"Fatte salve le disposizioni del comma 9 dell'articolo 53, il cittadino extracomunitario espulso".

Art.57

Accordi di riammissione.

- Stipula di accordi bilaterali o multilaterali con i paesi di emigrazione per favorire la riammissione degli immigrati espulsi o respinti e il loro reinserimento sociale.

- Subordinazione degli aiuti ai governi alla effettiva realizzazione di politiche atte a migliorare la qualita' della vita dei potenziali migranti.

- Possibilita' di erogazione di contributi a singoli o a gruppi di stranieri espulsi.

- Tutela del diritto di asilo.

Osservazioni:

- Al comma 1, lettera c), l'erogazione di contributi rischia, se mal gestita, di incentivare la clandestinita'.

Emendamenti:

- La lettera c) del comma 1 e' soppressa.

 

Capo II: Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato.

Art.58

Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari.

- Si tiene conto:

a) delle esigenze dell'economia nazionale;

b) della domanda di lavoro inevasa;

c) dei lavoratori extracomunitari iscritti alle liste di collocamento e dell'andamento del loro avviamento al lavoro;

d) dell'esistenza di mansioni scoperte;

e) delle domande di conversione di permessi ad altro titolo in permesso per lavoro subordinato;

f) delle convenzioni internazionali;

g) delle politiche europee;

h) dei rapporti di lavoro interrotti.

- E' determinato il numero massimo di ingressi per mansione.

- Al comma 4 (di minoranza) il numero di ingressi per mansione e' agganciato al numero di domande inevase, dovendo essere compreso tra una quota minima e una massima, entrambe a questo proporzionali.

- Programmazione distinta per regione.

- Previste le liste di prenotazione.

Osservazioni:

- La formulazione del comma 4 e' errata e dovrebbe essere corretta modificando il testo nel modo seguente: "... non puo' essere inferiore al cinquanta per cento, ne' superiore al centocinquanta per cento del numero di domande di lavoro inevase ...". E' possibile naturalmente fissare limiti minimo e massimo diversi dal cinquanta e centocinquanta per cento, rispettivamente: l'importante e' che il limite massimo sia maggiore (in senso stretto) del limite minimo.

Emendamenti:

- Al comma 3 le parole

"numero massimo"

sono sostituite dalle parole

"numero".

- Al comma 4 le parole

"In ogni caso tale numero massimo non puo' essere inferiore al 50 per cento, ne' superiore al 50 per cento del numero di domande di lavoro"

sono sostituite dalle parole

"Di norma tale numero non deve essere inferiore al 50 per cento del numero di domande di lavoro".

Art.59

Raccolta delle domande di ingresso per lavoro subordinato e delle offerte di lavoro.

- Formazione di liste di prenotazione.

- Validita' delle domande.

- Requisiti per l'iscrizione. Titoli. Indicazione di familiari regolarmente soggiornanti in Italia, disposti a offrire ospitalita'.

- Collaborazione da parte della rappresentanza consolare.

- Limiti di tempo per l'accoglimento della domanda di iscrizione.

- Priorita' per chi abbia familiari disposti a dare ospitalita'.

- Richiesta di autorizzazione al lavoro.

- Chiamata nominativa e chiamata numerica.

- Accertamento di indisponibilita' in caso di chiamata al di fuori delle liste o al di fuori della programmazione.

- Elementi necessari per l'autorizzazione. Disponibilita' di alloggio.

Osservazioni:

- Al comma 3, la validita' dell'iscrizione e' limitata a un anno. Dovrebbe, invece, essere prevista l'anzianita' di iscrizione tra i titoli considerati per formare la graduatoria.

- Al comma 6, la conoscenza della lingua puo' costituire titolo preferenziale, ma non requisito necessario.

- Al comma 18, il legame tra alloggio e posto di lavoro e' rischioso, giacche' vincola il lavoratore al datore di lavoro in modo eccessivo. Se pero' si vuol comunque richiedere che il datore di lavoro garantisca l'alloggio, allora il fatto che i familiari forniscano analoga disponibilita' (comma 6) e' superfluo.

- L'incontro diretto tra lavoratore e datore di lavoro, indispensabile per la maggior parte delle mansioni che vedono assorbimento di manodopera immigrata, non e' consentito nel caso della chiamata numerica. Quanto alla chiamata nominativa, che difficilmente puo' aver senso in mancanza di un tale incontro, se ne delinea un uso improprio, seppure in principio sanzionato dalla presente legge, analogo a quello realizzatosi finora: l'aspirante immigrato avrebbe vantaggio a venire in Italia come turista per conquistare sul campo, anche se al di fuori dalla legalita', una chiamata nominativa. Questo rappresenta un rilevante incentivo all'immigrazione irregolare. L'ammissione di un flusso di immigrazione commisurato al numero di domande inevase o ad altra stima delle necessita' del mercato del lavoro, ma svincolato dalla corrispondenza "uno a uno" con la richiesta di autorizzazione al lavoro (l'ammissione, cioe', per ricerca di lavoro entro quote-limite determinate dal Governo) consentirebbe di superare questo problema.

Emendamenti:

- Il comma 3 e' sostituito dal seguente

"L'iscrizione nelle liste ha validita' annuale e puo' essere rinnovata alla scadenza, con semplice conferma o aggiornamento dei dati della domanda inserita nelle liste per l'anno precedente."

- Il comma 4 e' sostituito dal seguente

"L'anzianita' di iscrizione nelle liste non e' interrotta da eventuali aggiornamenti dei dati di cui al comma 3."

- Al comma 6 le parole

"la conoscenza della lingua italiana"

sono sostituite dalle parole

"l'eventuale conoscenza della lingua italiana".

- Al comma 6 le parole

"malattie infettive o contagiose"

sono sostituite dalle parole

"gravi malattie infettive o contagiose".

- Al comma 6 le parole

"Nella domanda puo' essere altresi' indicata la preferenza di familiari, fino al secondo grado di parentela o di affinita', italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per motivi non turistici, che garantiscano di mettergli a disposizione in Italia un alloggio adeguato."

sono sostituite dalle parole

"Nella domanda puo' essere altresi' indicata la preferenza per uno o piu' settori, qualifiche o mansioni tra quelle indicate nella programmazione dei flussi d'ingresso."

- Al comma 8 sono aggiunte le parole

"Il cittadino extracomunitario e' iscritto nelle liste relative a tutti i settori, le qualifiche o le mansioni per i quali ha espresso preferenza o, in mancanza, per i quali abbia titolo."

- Al comma 9 le parole

"disciplina la graduatoria, tenendo conto delle preferenze espresse nelle domande e dando priorita', a parita' di altri requisiti, alla persona che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia che possano mettergli a disposizione un alloggio. In ogni caso non sono consentiti raggruppamenti e graduatorie basati sulla nazionalita'"

sono sostituite dalle parole

"disciplina la graduatoria, tenendo conto delle preferenze espresse nelle domande e dando priorita', a parita' di altri requisiti, alla persona con maggior anzianita' di iscrizione nelle liste. In ogni caso non sono consentiti raggruppamenti e graduatorie basati, sullo Stato di provenienza o di origine, sulla nazionalita'".

- Al comma 11 sono aggiunte le parole

"I cittadini extracomunitari iscritti nelle liste relative ai settori, alle qualifiche o alle mansioni per i quali la legge consente l'assunzione di cittadini italiani con chiamata nominativa possono richiedere il visto di ingresso per lavoro subordinato. Le domande di rilascio di visto di ingresso sono accolte, nell'ordine corrispondente alla graduatoria di cui al comma 9, fino a raggiungimento del numero complessivo stabilito dalla programmazione dei flussi di ingresso e secondo gli eventuali contingenti ivi indicati."

- Il comma 18 e' soppresso.

Art.60

Autorizzazione al lavoro e ingresso per lavoro subordinato.

- Accertamenti da parte dell'ufficio provinciale del lavoro.

- Limite di tempo di trenta giorni per la risposta. Silenzio-assenso.

- Diniego e cancellazione dalle liste in caso di presenza sul territorio italiano dello straniero chiamato nominativamente.

- Cancellazione dalle liste in caso di rifiuto della chiamata numerica.

- Modalita' dell'accertamento di indisponibilita' nei casi previsti dall'art.59. Facolta' di non procedere all'accertamento per determinati tipi di lavoro e per quelle mansioni per le quali la legge non prescrive l'obbligo di iscrizione alle liste di collocamento.

- Domanda e rilascio del visto. Limiti di tempo.

- Mancato svolgimento e svolgimento non regolare della prestazione di lavoro. Sanzioni.

- Responsabilita' del datore di lavoro.

Osservazioni:

- Relativamente al comma 4: se la presenza dello straniero sul territorio italiano, al momento della richiesta di autorizzazione, e' clandestina si procede all'espulsione, con divieto di reingresso per due anni: la decadenza dalle liste e' ovvia. Se lo straniero e' presente regolarmente (ad esempio, per visita familiare, per turismo o per cure mediche), salvo che non si dimostri l'esistenza di un rapporto di lavoro, negare l'autorizzazione e' un abuso. Si puo' scegliere se consentire la conversione del permesso o esigere l'uscita e il rientro dello straniero.

- Al comma 6, piuttosto che di decadenza dalle liste si dovrebbe parlare di decadenza dalla possibilita' di chiamata numerica, lasciando salva la possibilita' di chiamata nominativa. Puo' succedere infatti che lo straniero rifiuti la chiamata numerica sapendo che si prospetta per lui una piu' conveniente chiamata nominativa. Viceversa, dovrebbe essere esplicitamente affermato che il rifiuto di una chiamata nominativa non comporta decadenza dalle liste. Deve essere infatti fatta salva, per lo straniero, la possibilita' di rifiutarsi di lavorare per un datore di lavoro con il quale abbia avuto in passato esperienze di lavoro negative.

- Non e' chiaro cosa significhi, al comma 13, svolgimento non regolare della prestazione di lavoro autorizzata.

Emendamenti:

- Il comma 4 e' soppresso.

- Al comma 6, le parole

"Il rifiuto di essere avviato comporta la cancellazione del cittadino extracomunitario dalle liste per l'anno solare in corso."

sono sostituite dalle parole

"In caso di rifiuto di avviamento a seguito di chiamata numerica, il nominativo del lavoratore extracomunitario viene inserito all'ultimo posto della graduatoria nella lista di appartenenza. Il rifiuto di avviamento a seguito di chiamata nominativa non comporta modificazioni della graduatoria."

- Al comma 10, le parole

"il cittadino extracomunitario"

sono sostituite dalle parole

"il cittadino extracomunitario per il quale e' stata rilasciata l'autorizzazione al lavoro".

- Al comma 10, le parole

"quindici giorni"

sono sostituite dalle parole

"trenta giorni".

- Al comma 11 sono aggiunte le parole

"Queste disposizioni si applicano anche al caso delle domande di visto presentate in base al comma 11 dell'articolo 59."

- Al comma 12, le parole

"sessanta giorni"

sono sostituite dalle parole

"trenta giorni".

- Al comma 12, le parole

"e deve contenere espressa menzione"

sono sostituite dalle parole

"e, se e' stato rilasciato in seguito a domanda presentata ai sensi del comma 10, deve contenere espressa menzione".

- Al comma 13, le parole

"Tali cittadini non possono piu' ottenere"

sono sostituite dalle parole

"Per i due anni successivi, tali cittadini non possono ottenere".

Art.61

Permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

- Possono accedere al permesso per lavoro subordinato

a) coloro che sono entrati con visto corrispondente;

b) i titolari di permessi di soggiorno ad altro titolo che abbiano in corso regolari rapporti di lavoro subordinato;

c) gli iscritti alle liste di collocamento.

- Durata iniziale: due anni.

- Possibilita', per il titolare, di

a) iscrizione alle liste di collocamento;

b) stipula di contratti di lavoro (inclusi alcuni profili del pubblico impiego);

c) iscrizione ai corsi di studio;

d) accesso ai servizi;

e) svolgimento di attivita' non occasionali di lavoro autonomo.

- Condizioni di rinnovo:

quattro anni

a chi dimostra di disporre di un reddito da fonti lecite non inferiore all'importo della pensione sociale e l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in corso;

due anni

a chi soddisfa ad almeno una delle seguenti condizioni:

a) dimostra l'ininterrotta iscrizione alle liste di collocamento e autocertifica condizioni pregresse di impiego illegale;

b) dimostra reddito sufficiente proveniente da borsa di studio assegnatagli per frequentare un corso di formazione professionale, essendo stato pero' privo di regolare occupazione per piu' di meta' del precedente periodo;

c) dimostra di avere un rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, in corso;

d) dimostra di essere iscritto alle liste di collocamento e di essere rimasto vittima di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

e) dimostra di essere iscritto alle liste di collocamento o di essere stato collocato nelle liste di mobilita', e dispone di reddito sufficiente da fonti lecite.

- Possibilita' di conversione del permesso da motivi di lavoro subordinato ad altri motivi.

- Possibilita' di accesso alla carta di soggiorno, alle condizioni previste dalla legge.

- Possibilita' di rilascio al titolare di un permesso ad altro titolo, di durata superiore a sei mesi, che consenta l'instaurazione di regolari rapporti di lavoro, per il quale sia stata avanzata richiesta di autorizzazione al lavoro.

- Possibilita' (comma 12, di minoranza) di suddividere il periodo di validita' del permesso in due parti, intervallate da un rientro in patria di durata non superiore a due anni.

Osservazioni:

- La casistica relativa al rinnovo, riportata nei commi 6, 7 e 8 non e' coerente. Il comma 6, infatti, non specificando la durata del rinnovo, sembra costituire un principio generale, ma risulta contraddetto, senza che questo sia esplicitamente sottolineato, dal comma 8.

- Al comma 8, lettera a), non e' specificato l'ammontare minimo del periodo complessivo di lavoro irregolare autocertificato sufficiente al rinnovo, ne', in alternativa, l'ammontare minimo del reddito maturato, ne' alcuna combinazione dei due: in tal modo viene favorita la posizione di chi ha lavorato irregolarmente, fosse anche per un giorno solo.

- Al comma 8, lettera b), la posizione di chi frequenta un corso professionale e' curiosamente valutata: non fa testo il reddito sufficiente maturato da fonti lecite, ne' il lavoro irregolare autocertificato, ne' l'eventuale rapporto di lavoro in corso, ne' l'eventuale ulteriore reddito proveniente da lavoro regolare, ma solo il numero di giornate lavorative regolari effettuate. Non e' chiaro poi quale differenza produrrebbe il fatto che lo straniero in questione dimostri di aver lavorato per piu' di meta' del periodo precedente, in mancanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in corso.

- Al comma 8, lettera d), dovrebbe essere considerato anche il caso di maternita'.

- La posizione di chi dimostri la disponibilita' di reddito lecito sufficiente e l'esistenza di rapporto di lavoro a tempo determinato, in corso, non e' considerata esplicitamente e ricade cosi' nel caso previsto alla lettera c) del comma 8. Sarebbe piu' giusto che la si facesse rientrare nel caso del comma 7.

- I tre commi potrebbero essere cosi' ristrutturati:

comma 6: soppresso;

comma 7: quattro anni

a chi dimostra reddito sufficiente da fonti lecite e rapporto di lavoro in corso, anche a tempo determinato;

comma 8: due anni

a chi, non rientrando nelle previsioni del comma 7, rientra in almeno una delle seguenti categorie:

a) sufficiente reddito da fonti lecite;

b) rapporto di lavoro in corso, anche a tempo determinato;

c) sufficiente reddito lecito equivalente, da calcolarsi come somma del reddito da fonti lecite e del reddito che corrisponderebbe, in base ai minimi salariali vigenti, al numero di giornate di lavoro irregolare autocertificate;

d) infortunio sul lavoro, malattia professionale o maternita'.

- Al comma 8 si dovrebbe prevedere l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato, piuttosto che l'espulsione per soggiorno irregolare, fatta salva la possibilita' di procedere contro di lui per falsa dichiarazione o per calunnia.

Emendamenti:

- Al comma 3, le parole

"nonche' i profili infermieristici nel Servizio sanitario nazionale"

sono sostituite dalle parole

"nonche' i profili infermieristici nel Servizio sanitario nazionale o in strutture estranee al Servizio sanitario nazionale".

- Il comma 6 e' soppresso.

- Al comma 7, le parole

"del reddito minimo indicato al comma 6"

sono sostituite dalle parole

"di un reddito annuo minimo pari all'importo annuale della pensione sociale previsto dalla legge alla data di presentazione della domanda, derivante da lavoro subordinato, da lavoro autonomo o da altra fonte di reddito riconosciuta come legittima dalle vigenti leggi sulle imposte sui redditi,".

- Al comma 7, le parole

"rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato"

sono sostituite dalle parole

"rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato".

- Al comma 8, le parole

"se il cittadino extracomunitario dimostra"

sono sostituite dalle parole

"se il cittadino extracomunitario, non rientrando nelle previsioni del comma 7, dimostra"

- Alla lettera a) del comma 8, le parole

"ma che dimostra di essere stato ininterrottamente iscritto nelle liste di collocamento e che autocertifica di essere stato impiegato in tutto o in parte negli anni precedenti in condizioni illegali"

sono sostituite dalle parole

"ma dimostra di essere stato ininterrottamente iscritto nelle liste di collocamento, autocertifica di essere stato impiegato in tutto o in parte negli anni precedenti in condizioni illegali e dimostra che la somma del reddito derivante da fonti legittime e di quello corrispondente, in base ai minimi salariali previsti dalla legge, alle prestazioni di lavoro illegalmente effettuate non e' inferiore al minimo indicato nel comma 7."

- Alla lettera a) del comma 8, le parole

"e, qualora non abbia titolo per ottenere un altro permesso di soggiorno, la conseguente espulsione del cittadino extracomunitario dal territorio dello Stato per soggiorno illegale"

sono soppresse.

- La lettera b) del comma 8 e' soppressa.

- Alla lettera e) del comma 8, le parole

"reddito minimo indicato nel comma 6"

sono sostituite dalle parole

"reddito minimo indicato nel comma 7".

Art.62

Ingresso per lavoro stagionale.

- Possibilita' di ingresso definite nell'ambito della programmazione annuale.

- Limitazione geografica. Possibili accordi bilaterali.

- Liste di prenotazione.

- Richieste di autorizzazione. Dimostrazione di disponibilita' di alloggio.

- Chiamata numerica e chiamata nominativa (solo per chi abbia gia' svolto lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro).

- Durata massima di sei mesi.

- Limiti di tempo per la richiesta di visto e per l'ingresso.

- Diritto di precedenza per anzianita' di stagionalato. Condizioni.

- Sanzioni.

Osservazioni:

- Al comma 3, data l'esistenza di analoghe liste per il lavoro a tempo indeterminato, la limitazione geografica sembra inopportuna. Non e' chiaro, inoltre, se l'esistenza di accordi bilaterali sia condizione necessaria, ovvero chi stabilisca quali sono i paesi "vicini".

- Al comma 14, i limiti di tempo non fanno riferimento al periodo in cui il lavoro stagionale dovrebbe aver luogo. Questo dovrebbe essere indicato nell'autorizzazione al lavoro e dovrebbe essere rilevante per l'ingresso.

- Al comma 15 dovrebbe essere stabilito un limite di tempo per la consegna del certificato da parte dell'ufficio del lavoro al lavoratore.

Emendamenti:

- L'articolo e' sostituito dal seguente

"Art. 62

Ingresso per lavoro stagionale

1. Nell'ambito della programmazione annuale dei flussi di ingresso, di cui all'articolo 58, e' indicato anche il numero massimo di visti di ingresso per lavoro stagionale rilasciabili nell'anno solare al quale la programmazione si riferisce. Detto numero non puo' essere inferiore al numero complessivo di certificati rilasciati, ai sensi del comma 4 dell'articolo 63, nel corso dei dodici mesi precedenti la programmazione. Per la sua determinazione si tiene conto delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera, formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale. Si tiene altresi' conto della possibilita' che, in ottemperanza a decreti emanati ai sensi del comma 9 dell'articolo 63, si debba procedere al rilascio di permessi di soggiorno per lavoro stagionale al di fuori della programmazione dei flussi di ingresso.

2. Il cittadino extracomunitario residente all'estero che intende fare ingresso in Italia per lavoro stagionale deve presentare alla Rappresentanza diplomatica o consolari italiana nel Paese di origine o di stabile residenza domanda di iscrizione nelle apposite liste, tenute dalle Rappresentane in modo analogo a quanto previsto dall'articolo 59. Dette liste sono utilizzate per l'accoglimento graduale delle richieste, con conseguente rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale, fino a completamento del contingente indicato, ai sensi del comma 1, nella programmazione annuale dei flussi. La graduatoria e' costituita

a) accordando la precedenza ai cittadini stranieri extracomunitari che presentano la documentazione di cui al comma 4 dell'articolo 63 entro sessanta giorni dalla data di scadenza del precedente permesso di soggiorno per lavoro stagionale;

b) prendendo in considerazione la data di presentazione della domanda di iscrizione.

3. Per la definizione e l'utilizzazione delle liste relative al lavoro stagionale si applicano, ove possibile, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 dell'articolo 59.

4. Il visto di ingresso per lavoro stagionale deve essere utilizzato nel corso dell'anno solare in cui e' stato rilasciato."

Art.63

Permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

- Possibilita' di rilascio:

a) ingresso con visto apposito;

b) conversione di permesso rilasciato ad altro titolo.

- Durata minore o uguale a sei mesi.

- Convertibilita' in permesso per lavoro subordinato alla terza stagione, in presenza di una richiesta di autorizzazione al lavoro.

Osservazioni:

- Il permesso, cosi' come e' definito, non costituisce uno strumento in mano al Governo per possibili sanatorie minori.

- Al comma 5, c'e' ambiguita' relativamente al numero di stagioni pregresse necessarie per la conversione del permesso.

- Sempre al comma 5, nello spirito della politica di ammissione "per quote", la convertibilita' potrebbe valere fin dalla prima stagione.

Emendamenti:

- L'articolo e' sostituito dal seguente

"Art. 63

Permesso di soggiorno per lavoro stagionale

1. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale ha durata di sei mesi e consente il rilascio del libretto di lavoro, nonche' l'iscrizione nelle liste di collocamento e l'instaurazione di rapporti di lavoro a carattere stagionale, anche nelle more di detto rilascio.

2. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' rilasciato al cittadino straniero extracomunitario che ha fatto regolarmente ingresso nel territorio dello Stato, munito di visto di ingresso per lavoro stagionale, e che ne avanza richiesta entro otto giorni dalla data di ingresso. Detto permesso e' altresi' rilasciato, su richiesta, al cittadino straniero extracomunitario che possegga i requisiti stabiliti da eventuale decreto emanato ai sensi del comma 9.

3. Salvo che abbia titolo al rilascio di altro permesso di soggiorno, il titolare del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' tenuto, entro quindici giorni dalla data di scadenza del permesso, a lasciare il territorio dello Stato, dopo aver comunicato, con apposita dichiarazione, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione le informazioni relative all'attivita' lavorativa svolta, specificando, per ciascun rapporto di lavoro, la durata, il reddito maturato e gli elementi necessari all'identificazione del datore di lavoro. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero e' trasmessa nei tempi stabiliti a norma del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'istituto nazionale della previdenza sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi adempimenti. Salvo che detta dichiarazione risulti non veritiera, al lavoratore straniero extracomunitario e' assicurato, ai sensi dell'articolo 40 della legge 30 aprile 1969, n.153, l'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per il periodo di lavoro dichiarato.

4. Al titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale che ottempera agli obblighi di cui al comma 3 e' rilasciato un certificato attestante l'avvenuto adempimento e recante gli estremi del permesso di soggiorno. La presentazione di detto certificato e del timbro apposto sul passaporto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 38 della presente legge, all'atto della regolare uscita dal territorio dello Stato costituisce, al momento della domanda di iscrizione nelle liste di cui al comma 2 dell'articolo 62, titolo di precedenza rispetto ai lavoratori stranieri extracomunitari privi di tale documentazione.

5. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in corso di validita' e' convertito, su richiesta del titolare e in presenza di una documentata offerta di lavoro a tempo indeterminato per la quale vi sia l'autorizzazione al lavoro rilasciata dagli Uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in un permesso per motivi di lavoro subordinato della durata di due anni.

6. Riguardo agli obblighi ed ai diritti di cui ai commi 3, 4 e 5, e' data informazione scritta al lavoratore straniero extracomunitario in lingua a lui comprensibile, da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, all'atto del rilascio del permesso di soggiorno.

7. Il lavoratore extracomunitario a carico del quale risultano violazioni delle disposizioni in materia di soggiorno per lavoro stagionale non potra' ottenere un visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro stagionale nei due anni successivi a quello in cui la violazione ha avuto luogo.

8. In caso di rimpatrio, il cittadino extracomunitario, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati. Tuttavia, su richiesta del cittadino extracomunitario, le somme corrispondenti a tutti i contributi versati per l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti sono liquidate al cittadino extracomunitario, secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione della presente legge, anche qualora non sussistano i requisiti minimi previsti dalla legge per l'ottenimento della pensione.

9. In considerazione del verificarsi di particolari condizioni di emergenza e per motivi di carattere umanitario o di tutela dell'ordine pubblico o della sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, puo' stabilire, con apposito decreto, di consentire l'eventuale ingresso e il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale a cittadini stranieri extracomunitari che per qualsiasi motivo non abbiano titolo per ottenere il rilascio o il rinnovo di un altro tipo di permesso di soggiorno. Nel decreto sono stabiliti i requisiti necessari per il rilascio del permesso e, ove gli interessati non si trovino gia' nel territorio dello Stato, del visto di ingresso."

Art.64

Ingresso per lavoro artistico

- Rilasciato in collegamento con l'autorizzazione al lavoro artistico o all'ingaggio.

- Sanzioni in caso di mancata prestazione o di irregolarita' nella prestazione .

Osservazioni:

- Relativamente al comma 7, dopo qualche anno, stante l'irregolarita' nella corresponsione dei compensi, non avremmo piu' artisti stranieri nei teatri italiani.

Emendamenti:

- I commi 7 e 8 sono soppressi.

Art.65

Permesso di soggiorno per lavoro artistico.

- Rilasciato

a) agli stranieri entrati con visto corrispondente;

b) agli stranieri ingaggiati nel settore dello spettacolo o iscritti nelle apposite liste di collocamento, i quali non possano ottenere permesso ad altro titolo.

- Consente, limitatamente al settore dello spettacolo, l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo.

- Possibilita' di conversione, dopo due anni, in permesso per lavoro subordinato o autonomo, per lo straniero che possegga i relativi requisiti.

Art.66

Casi particolari di ingresso e soggiorno per lavoro subordinato. Accordi bilaterali.

- Caso di particolari categorie di lavoratori: ricercatori, frontalieri, etc....

 

Capo III: Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo.

Art.67

Ingresso per lavoro autonomo.

- Consentito solo se l'attivita' non occasionale non e' riservata per legge agli italiani e se (formulazione di minoranza) risulta verificata la condizione di reciprocita'.

- Necessaria la dimostrazione, per alcune attivita', di disponibilita' di alloggio e di altri requisiti.

- Limiti di tempo per la concessione e l'utilizzazione del visto.

Osservazioni:

- Al comma 1, la restrizione relativa alle attivita' riservate per legge agli italiani dovrebbe essere rilassata in modo da consentire l'ingresso anche per una di queste attivita', qualora lo straniero rientri nella categoria contemplata al comma 3 dell'art.112 (laureati o diplomati in Italia).

- Ancora al comma 1, la condizione di reciprocita', se prescritta (formulazione di minoranza), dovrebbe considerarsi verificata nel senso piu' rilassato che si e' detto sopra.

- Al comma 2, la disponibilita' dell'alloggio e' ardua da dimostrare prima dell'ingresso.

Emendamenti:

- Al comma 1, le parole

"[e se risulta verificata la condizione di reciprocita' eventualmente richiesta]"

sono sostituite dalle parole

"salvo che si tratti di cittadini extracomunitari in possesso di laurea o di diploma conseguiti in Italia e relativi all'attivita' di lavoro autonomo per la quale e' stato richiesto l'ingresso, ovvero in possesso di analogo titolo di studio conseguito all'estero e che abbiano ottenuto in Italia il riconoscimento di detto titolo e l'abilitazione all'esercizio dell'attivita' di lavoro autonomo per la quale e' stato richiesto l'ingresso".

- Al comma 2, le parole

"di disporre in Italia di un alloggio ad uso di abitazione [in proprieta' ovvero in locazione, uso o usufrutto]"

sono soppresse.

Art.68

Permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

- Rilasciabile a chi e' entrato per lavoro autonomo e a chi svolge attivita' non occasionale di lavoro autonomo in modo regolare. Ad esempio: lavoratore subordinato che voglia convertire il permesso.

- Rilasciato con durata di un anno.

- Puo' essere rinnovato:

per tre anni (comma 3)

se il lavoratore dimostra di disporre di alloggio e reddito minimo e di aver completato tutti gli adempimenti amministrativi relativi all'attivita' (non occasionale) di lavoro autonomo svolta;

per due anni (comma 4)

a chi dispone di alloggio e reddito minimo ma e' ancora in attesa di completare adempimenti, ovvero si e' limitato a svolgere attivita' occasionali;

per due anni (comma 5)

in caso di malattia, maternita' o infortunio.

- Dopo un anno e' possibile accedere allo svolgimento di attivita' diverse da quella per cui il permesso e' stato rilasciato.

- Dopo tre anni si puo' accedere ad attivita' di lavoro subordinato e all'iscrizione alle liste di collocamento.

- Il permesso consente l'iscrizione ai corsi di studio, l'accesso ai servizi socio-assistenziali e il godimento degli stessi diritti dei lavoratori autonomi italiani o dei lavoratori subordinati extracomunitari, a seconda dell'attivita' svolta.

- E' convertibile negli altri permessi.

- Consente l'accesso alla carta di soggiorno, alle condizioni previste dalla legge.

- Puo' essere rilasciato a laureati e diplomati in Italia e a chi abbia conseguito titoli di studio all'estero, riconosciuti in Italia, nonche' la corrispondente abilitazione.

Osservazioni:

- Alla lettera b) del comma 4, lo svolgimento di attivita' occasionali, possibilmente diverse da quella autorizzata, sembra essere considerato quale condizione utile anche al primo rinnovo, in contrasto con il comma 6.

 

Capo IV: Ingresso e soggiorno per motivi familiari.

Art.69

Diritto al ricongiungimento familiare.

- E' riconosciuto e garantito nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Art.70

Requisiti soggettivi richiesti ai fini del ricongiungimento familiare. Tutela giurisdizionale.

- Consentito il ricongiungimento con coniuge non separato legalmente, figli minorenni non coniugati, genitori a carico.

- Minori adottati o affidati equiparati ai figli.

- Consentito il ricongiungimento con un solo coniuge, in caso di poligamia.

- Diniego del nulla-osta. Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Osservazioni:

- Al comma 2, il consentire il ricongiungimento con un solo coniuge puo' violare il diritto dei figli all'unita' familiare. Gli eventuali altri coniugi dovrebbero essere ammessi, salvo eventualmente il considerare coniuge, ai fini della legge italiana, uno solo di essi. Con particolare attenzione dovrebbe essere considerato il caso di ricongiungimento con rifugiato o con titolare di permesso per asilo umanitario.

- Al comma 3, i figli minorenni dovrebbero essere considerati non coniugati anche in caso di separazione legale.

- Al comma 14, il rifiuto del nulla-osta al ricongiungimento con un familiare espulso (art.39, comma 5, lettera a)) introduce una disparita' di trattamento rispetto al caso previsto dall'art.55, secondo il quale la stessa espulsione puo' essere sospesa quando si possa procedere al ricongiungimento familiare. La disposizione secondo la quale (art.56, comma 7) l'autorizzazione al reingresso deve essere, di norma, concessa per consentire il ricongiungimento familiare rischia di risultare inefficace per il circolo vizioso cui il diniego del nulla-osta puo' dar luogo.

Emendamenti:

- Il comma 2 e' sostituito dal seguente

"2. Nel caso in cui il cittadino extracomunitario ha contratto matrimonio poligamico e' riconosciuto il diritto al ricongiungimento con tutti i coniugi non separati legalmente. Ai fini degli effetti civili del matrimonio la Repubblica riconosce solo il coniuge che per primo ha contratto matrimonio con il cittadino extracomunitario."

- Al comma 3, le parole

"i minori il cui matrimonio sia stato sciolto secondo la legge nazionale"

sono sostituite dalle parole

"i minori il cui matrimonio sia stato sciolto secondo la legge nazionale ovvero legalmente separati".

- Al comma 14, le parole

"all'articolo 39, comma 5"

sono sostituite dalle parole

"all'articolo 39, comma 5, lettere b), c), d)".

Art.71

Ricongiungimento familiare con cittadino extracomunitario.

- Aventi diritto a promuoverlo: titolari di carta di soggiorno o di permesso per lavoro subordinato o autonomo, o per dimora o residenza elettiva.

- Clausole riguardanti la capacita' di assicurare adeguate condizioni di vita ai familiari (lavoro, alloggio, reddito, ...). Esenzione per i rifugiati.

- Modalita' di rilascio e di diniego del nulla-osta.

- Silenzio-assenso oltre i novanta giorni.

- Possibilita' di ricongiungimento con conversione del permesso, per familiare, gia' presente in Italia, titolare di permesso di soggiorno diverso da quelli di breve durata (turismo, visita a familiari, cure mediche, etc.).

Osservazioni:

- Relativamente al comma 1: dovrebbero avere diritto a promuovere il ricongiungimento, a condizione di disporre di mezzi proporzionati al numero di familiari, anche i titolari di permesso per studio.

- Al comma 3, la condizione a) (sulla situazione lavorativa o pensionistica di chi richiede il nulla-osta) e' ardua da soddisfare per i titolari di permesso per residenza elettiva che dispongano di reddito piuttosto che di rendita o pensione, in virtu' di quanto disposto dal comma 4 dell'art.96 (divieto di intraprendere attivita' di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di lavoro autonomo a carattere non occasionale).

Emendamenti:

- Al comma 1, le parole

"o per lavoro autonomo"

sono sostituite dalle parole

"o per lavoro autonomo o per studio".

- Alla lettera a) del comma 3, le parole

"ovvero godano di rendita di inabilita' permanente"

sono sostituite dalle parole

"ovvero siano titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva ovvero godano di rendita di inabilita' permanente".

Art.72

Ricongiungimento familiare con cittadino italiano o comunitario.

- Possibilita' di estendere il ricongiungimento a figli di eta' inferiore ai 21 anni e ad altri familiari a carico, per italiani e per cittadini comunitari.

Osservazioni:

- Al comma 1, fra gli aventi diritto, dovrebbero essere citati, in base al comma 3 dell'art.146, anche i rifugiati.

- Al comma 2, il diniego dell'autorizzazione al ricongiungimento con familiare precedentemente espulso e' eccessivamente punitivo rispetto al caso contemplato all'art.55. In ogni caso, dovrebbe essere prevista la formulazione, meno restrittiva, che fa riferimento all'art.39, comma 5, e consente l'applicazione dell'art.56, comma 7.

Emendamenti:

- Al comma 1, le parole

"i cittadini italiani"

sono sostituite dalle parole

"i cittadini italiani, i rifugiati".

- Al comma 2, le parole

"cittadino extracomunitario espulso dal territorio dello Stato"

sono sostituite dalle parole

"cittadino extracomunitario per il quale sussista una delle circostanze indicate all'articolo 39, comma 5, lettere b), c), d),".

Art.73

Permesso di soggiorno per coesione familiare.

- Possono accedervi:

a) coloro che hanno proceduto al ricongiungimento;

b) coloro che hanno ottenuto il nulla-osta al ricongiungimento essendo in possesso di permesso ad altro titolo;

c) i nati in Italia da genitori regolarmente soggiornanti;

d) cittadini extracomunitari regolari che abbiano contratto matrimonio in Italia con cittadini aventi diritto al ricongiungimento.

- Durata del permesso pari a quella del documento di soggiorno del cittadino con cui si e' effettuata la coesione. Durata di due anni, nel caso non sia prevista una data di scadenza della carta di soggiorno. Durata illimitata per ricongiungimento con italiani.

- Possibilita' di accesso alla carta di soggiorno, nei casi previsti dalla legge.

- Rilascio di un permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo o studio, anche in mancanza dei requisiti previsti, al figlio che, al compimento del ventiseiesimo anno, non abbia titolo per ottenere la carta di soggiorno.

- Rinnovo e conversione alla scadenza.

- Possibilita' di lavoro, studio e assistenza.

Osservazioni:

- Al comma 3 non si capisce quali siano i casi in cui il permesso viene rilasciato con durata di due anni.

- Non si capisce, al comma 4, quale significato abbia il ventiseiesimo anno di eta'.

- Al comma 6, non sembra contemplato il caso del permesso rilasciato con durata di due anni, di cui al comma 3. Dovrebbe essere estesa la possibilita' di rinnovo al caso di permesso del familiare in corso di validita'.

- Al comma 10, dovrebbe essere salvaguardato in modo piu' efficace il caso di sopravvenuta separazione, specie nell'eventualita' di presenza di figli minori, analogamente a quanto suggerito in riferimento all'art.45, comma 6.

Emendamenti:

- Al comma 3, le parole

"del familiare cittadino extracomunitario che ha presentato domanda per il ricongiungimento. Qualora non sia prevista una data di scadenza della carta di soggiorno, ovvero in mancanza di questo"

sono sostituite dalle parole

"del familiare che ha presentato domanda per il ricongiungimento. Qualora non sia prevista una data di scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno del familiare, ovvero in mancanza di questi".

- Al comma 4, le parole

"ventiseiesimo anno"

sono sostituite dalle parole

"diciottesimo anno".

- Al comma 5, le parole

"ovvero in caso di annullamento"

sono sostituite dalle parole

"ovvero in caso di separazione legale, ovvero in caso di annullamento"

- Al comma 6, sono aggiunte le parole

"Quest'ultima condizione non si applica ai casi previsti nel comma 3."

- Al comma 10, le parole

"salvo che si tratti di minore o di genitore a carico"

sono soppresse.

- Al comma 10, sono aggiunte le parole

"Nei casi previsti nel comma 5 il permesso di soggiorno per coesione familiare puo' essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, anche in assenza dei requisiti di legge."

Art.74

Ingresso e soggiorno per visita a familiari.

- Possibilita' per chi ha familiari con documento di soggiorno in corso di validita' rilasciato per almeno un anno.

- Requisito di reddito e di disponibilita' di alloggio. Esenzione in caso di gravi condizioni di salute.

- Durata massima di tre mesi. Possibilita' eccezionale di rinnovo.

- Possibilita' di conversione in permesso per coesione familiare nel caso che le condizioni che la rendono possibile (ad esempio: situazione lavorativa o matrimonio) si verifichino dopo l'ingresso regolare.

- Diniego.

- Possibilita' di accesso per familiari di detenuti.

Osservazioni:

- Al comma 1, l'ingresso dovrebbe essere consentito, in caso di gravi condizioni di salute, anche in assenza del requisito di durata del permesso di almeno un anno.

- Al comma 7, non dovrebbe essere penalizzato il caso in cui, al momento dell'ingresso, sussistano gia' le condizioni per il ricongiungimento, rispetto a quello in cui queste condizioni si verifichino successivamente.

- Al comma 8, una possibilita' di diniego e' legata alla valutazione discrezionale, da parte delle autorita', delle vere ragioni della visita: non c'e' certezza di diritto.

Emendamenti:

- Al comma 1, le parole

"per la durata di almeno un anno"

sono sostituite dalle parole

"per la durata di almeno un anno ovvero rilasciato per cure mediche".

- Il comma 7 e' sostituito dal seguente:

"7. Il permesso di soggiorno per visita a familiari puo' essere convertito in un permesso di soggiorno per coesione familiare in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge per il ricongiungimento familiare."

- Il comma 8 e' soppresso.

 

Capo V: Ingresso e soggiorno per motivi di studio.

Art.75

Visto di ingresso per studio.

- Possibilita' di accesso per chi dimostri preiscrizione o iscrizione a corsi di studio (i meno impegnativi dei quali: i corsi di lingua italiana istituiti da privati, con almeno sei ore settimanali di lezione obbligatorie).

- Requisiti per il visto:

a) disponibilita' di mezzi di sostentamento;

b) polizza assicurativa per spese mediche;

c) disponibilita' di alloggio.

- Durata massima: un anno.

Osservazioni:

- Al comma 2, lettera c), la disponibilita' di alloggio e' difficile da provare prima dell'ingresso.

Emendamenti:

- La lettera c) del comma 2 e' soppressa.

Art.76

Permesso di soggiorno per studio.

- Rilasciato a chi e' entrato con visto corrispondente o a chi ha intrapreso un corso di studi, ottenendo la conversione del precedente permesso di soggiorno.

- Durata massima iniziale: un anno.

- Rinnovo condizionato al permanere di garanzie economiche e al superamento di un numero minimo di esami.

- Rinnovo fino a tre anni successivi al termine del corso.

- Possibilita' di instaurare rapporti di lavoro e di svolgere attivita' occasionali di lavoro autonomo.

- Possibilita' di conversione in permesso per coesione familiare, motivi religiosi, cure mediche e, a titolo finale conseguito, in permesso per lavoro subordinato o autonomo, anche in mancanza degli usuali requisiti.

- Possibilita' di accesso alla carta di soggiorno, alle condizioni previste dalla legge.

Osservazioni:

- Relativamente al comma 3: dovrebbe essere previsto, ai fini del rinnovo, il caso di malattia, tanto in riferimento al numero di esami sostenuti, quanto in relazione al numero massimo di anni fuori-corso.

- Al comma 4, per il caso di studenti universitari, dovrebbe essere prevista la possibilita' per lo studente di ottenere, su indicazione del Consiglio di Facolta', un prolungamento del permesso di soggiorno anche oltre i tre anni fuori-corso.

- Ai commi 6 e 7, l'impossibilita' di convertire il permesso in permesso per lavoro subordinato, prima del completamento del corso, seppure in certa misura ragionevole, contrasta con quanto previsto dal comma 11 dell'art.61.

Emendamenti:

- Alla lettera c) del comma 3 sono aggiunte le parole

"Detta condizione non si applica qualora il cittadino extracomunitario dimostri con idonea certificazione che gravi ragioni di salute hanno impedito il regolare svolgimento del corso di studi."

- Al comma 4, le parole

"ma per non piu' di tre anni oltre la durata legale del corso di studi."

sono sostituite dalle parole

"ma per non piu' di tre anni oltre la durata legale del corso di studi. Nel caso di studi universitari, il permesso e' rinnovato anche oltre detto limite su indicazione del Consiglio di Facolta', nonche' allo studente che dimostri con idonea certificazione che gravi ragioni di salute hanno impedito il regolare svolgimento del corso di studi."

- Al comma 6, le parole

"Il permesso di soggiorno per studio puo' essere convertito in un permesso di soggiorno per coesione familiare"

sono sostituite dalle parole

"In presenza dei requisiti di specifici previsti dalla presente legge, il permesso di soggiorno per studio puo' essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per coesione familiare"

 

Capo VI: Ingresso e soggiorno per turismo.

Art.77

Visto di ingresso per turismo.

- Rilasciabile a chi attesti di disporre

a) di mezzi in misura non inferiore al doppio della pensione sociale;

b) di titolo di viaggio di andata e ritorno;

c) di prenotazione alberghiera o simili;

ovvero di garanzie corrispondenti fornite da cittadini regolarmente soggiornanti in Italia.

- Durata massima: novanta giorni.

- Diniego in caso di sospetto fondato di migrazione per motivi diversi.

- Deroghe in caso di accordi internazionali.

Osservazioni:

- Al comma 1: assurda la necessita' di dimostrare di disporre di prenotazione alberghiera. Si va cosi' verso il "turismo da agenzia" obbligatorio.

Emendamenti:

- La lettera c) del comma 1 e' soppressa.

Art.78

Permesso di soggiorno per turismo.

- Obbligatorio per soggiorni di durata superiore a otto giorni.

- Rilasciabile a condizioni corrispondenti a quelle necessarie per ottenere l'eventuale visto.

- Il comma 2 (di minoranza) prevede l'obbligo di deposito in questura del titolo di viaggio.

- Permesso rinnovabile per altri novanta giorni. Ulteriormente rinnovabile solo per gravi motivi di salute o di famiglia.

- Non convertibile.

Osservazioni:

- Il comma 2 (di minoranza) e' pura follia.

- Si dovrebbe prevedere la possibilita' di conversione in permesso per cure mediche.

- E' grande il rischio di diminuzione del flusso turistico in caso di applicazione fiscale delle misure, o di inutilita' delle disposizioni in caso di applicazione superficiale: contrastare efficacemente un flusso di immigrazione potenzialmente irregolare di alcune decine di migliaia di unita' disperso in un flusso turistico di alcune decine di milioni di unita' e' impossibile, se non si vuol danneggiare gravemente l'attivita' turistica. Perdipiu', e' improbabile che chi e' riuscito ad ottenere il visto trovi difficolta' nell'ottenere il permesso; questo non preserva dal rischio che, a permesso scaduto, il soggiorno sia prolungato irregolarmente. Controllare, poi, i movimenti in Italia dei turisti e' cosa impensabile. Sarebbe piu' opportuno considerare il visto come equipollente al permesso di soggiorno, ovvero, in caso di esenzione dal visto, prevedere analoga esenzione dal permesso per i primi novanta giorni.

Emendamenti:

- L'articolo e' sostituito dal seguente:

"Art.78

Soggiorno per turismo

1. Il visto di ingresso per turismo, ove richiesto, costituisce documento equipollente al permesso di soggiorno per tutta la sua durata. In caso di esenzione dall'obbligo del visto, vale analoga esenzione dall'obbligo di munirsi di permesso di soggiorno per i primi novanta giorni.

2. Al termine dei novanta giorni o alla scadenza del visto, se richiesto, il cittadino extracomunitario che voglia prolungare il soggiorno per turismo deve chiedere un permesso di soggiorno per turismo. Il permesso e' rilasciato solo se il cittadino extracomunitario, oltre ad esibire il visto, ove previsto, dimostra la disponibilita' di mezzi finanziari adeguati al suo sostentamento in Italia nella misura di almeno il doppio, per ciascun giorno di permanenza, dell'importo giornaliero del trattamento minimo di pensione previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria. Il permesso e' rilasciato con durata commisurata a tale disponibilita' finanziaria e comunque non superiore a novanta giorni.

3. Il permesso di soggiorno per turismo non puo' essere rinnovato, ma puo' essere convertito in un permesso di soggiorno per cure mediche o per coesione familiare qualora sussistano i requisiti previsti dalla presente legge.

4. Il cittadino extracomunitario presente in Italia e munito di valido visto di ingresso per turismo o in regime di esenzione dal permesso di soggiorno per turismo puo' chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche o per coesione familiare qualora sia in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge."

 

Capo VII: Ingresso e soggiorno per cure mediche.

Art.79

Visto di ingresso per cure mediche.

- Rilasciato a chi non possa ricevere, nel proprio paese, cure essenziali. Rilasciabile anche a un familiare.

- Salvo il caso di urgenza e di particolari motivi umanitari, necessaria la documentazione medica e la garanzia di copertura economica.

Osservazioni:

- Al comma 4: dovrebbero essere ammessi anche eventuali figli minori.

Emendamenti:

- Al comma 4, le parole

"al familiare che accompagni il malato"

sono sostituite dalle parole

"al familiare che accompagni il malato nonche' ai figli minori del malato non coniugati".

Art.80

Permesso di soggiorno per cure mediche.

- Rilasciato a chi sia entrato con visto corrispondente o nell'ambito di programmi di accoglienza umanitaria, a chi necessiti di cure essenziali trovandosi in Italia regolarmente ad altro titolo o a chi, anche irregolarmente presente, sia ricoverato per cure urgenti ospedaliere.

- Rilasciato a condizione che sia presentata la documentazione medica e la garanzia di copertura economica. Da quest'ultima e' esentato chi necessiti di cure ospedaliere urgenti.

- Rinnovabile.

Osservazioni:

- Al comma 1 e al comma 2, le parole "e' rilasciato" e "puo' essere rilasciato" sono scambiate.

- Al comma 4 dovrebbe essere esplicitamente prevista l'esenzione dalla presentazione di garanzia di copertura economica in caso di cure ospedaliere urgenti, in fase di rinnovo.

Emendamenti:

- Al comma 1, le parole

"e' rilasciato"

sono sostituite dalle parole

"puo' essere rilasciato".

- Al comma 2, le parole

"puo' essere rilasciato"

sono sostituite dalle parole

"e' rilasciato".

- Al comma 4, le parole

"e permanga la garanzia"

sono sostituite dalle parole

"e, ove richiesta per il rilascio, permanga la garanzia".

 

Capo VIII: Ingresso e soggiorno per motivi religiosi.

Art.81

Visto di ingresso per motivi religiosi.

- Rilasciabile per manifestazioni di culto o per attivita' pastorale.

- Da utilizzarsi entro sessanta e novanta giorni, rispettivamente.

- Necessaria la garanzia di copertura economica.

- Diniego in caso di sospetta dissimulazione di immigrazione per motivi diversi.

Osservazioni:

- Non sono considerati i seminaristi.

- Pericolosa la possibilita' di valutazione discrezionale dei veri motivi della migrazione, al comma 7.

Emendamenti:

- Al comma 4, le parole

"qualifica di ministri di culto o di religiosi"

sono sostituite dalle parole

"qualifica di ministri di culto o di religiosi o di seminaristi, o qualifica a queste assimilabile,".

- Al comma 4, le parole

"in permanenza"

sono soppresse.

- Alla lettera a) del comma 5, le parole

"qualifica di ministro di culto o di religioso"

sono sostituite dalle parole

"qualifica di ministro di culto o di religioso o di seminarista, o qualifica a queste assimilabile,".

- Il comma 7 e' soppresso.

Art.82

Permesso di soggiorno per motivi religiosi.

- Rilasciabile a chi sia entrato in Italia con visto corrispondente e a chi, regolarmente presente in Italia ad altro titolo, sia ministro di culto o religioso e svolga in permanenza attivita' pastorale.

- In caso di ingresso per manifestazioni di culto, e' rinnovabile solo nell'eventualita' che occorrano cure ospedaliere urgenti.

- In caso di attivita' pastorale, e' consentito lo svolgimento di attivita' lavorativa alle dipendenze di enti ecclesiastici, educativi, religiosi o assistenziali, limitatamente alle attivita' relative all'incarico religioso.

Osservazioni:

- Non sono considerati i seminaristi.

- Al comma 1, nel caso di straniero gia' presente ad altro titolo, non dovrebbe essere richiesto il carattere permanente dell'attivita' pastorale, in analogia con quanto previsto dal comma 4 dell'art.81.

- E' difficile stabilire, con riferimento al comma 6, quali siano le attivita' attinenti all'incarico religioso.

Emendamenti:

- Alla lettera b) del comma 1, le parole

"qualifica di ministro di culto o di religioso"

sono sostituite dalle parole

"qualifica di ministro di culto o di religioso o di seminarista, o qualifica a queste assimilabile,".

- Alla lettera b) del comma 1, le parole

"in permanenza"

sono soppresse.

- Al comma 6, le parole

"e limitatamente alle attivita' attinenti all'incarico religioso o pastorale"

sono soppresse.

 

Capo IX: Ingresso per adozione e affidamento.

Art.83

Adozione internazionale.

- Legge di riferimento.

Art.84

Visto di ingresso per adozione.

- Rilasciabile al minore per il quale esista un provvedimento di adozione, affidamento o tutela, conforme alla legislazione dello stato di origine; ovvero autorizzazione da parte dell'autorita' dello stato di origine, in caso di calamita' naturale o evento bellico.

- Diniego in caso di sospetta sottrazione di minore.

Art.85

Permesso di soggiorno per attesa adozione.

- Rilasciabile al minore che abbia fatto ingresso con visto corrispondente e al minore, presente in Italia in stato di abbandono, dichiarato adottabile dal Tribunale per i Minorenni.

- Equiparazione del trattamento al caso di ricongiungimento familiare.

- Possibilita' di instaurare rapporti di lavoro, alle condizioni previste dalla legge.

- Possibilita' di rinnovo.

- Possibilita' di rilascio di un permesso per lavoro subordinato, studio o coesione familiare, al compimento della maggiore eta', anche in mancanza degli usuali requisiti.

Osservazioni:

- Al comma 6 dovrebbe essere prevista la possibilita' di rilascio di un permesso per lavoro autonomo.

Emendamenti:

- Al comma 6, le parole

"per lavoro subordinato"

sono sostituite dalle parole

"per lavoro subordinato, per lavoro autonomo".

Art.86

Permesso di soggiorno per affidamento.

- Rilasciato al minore presente in Italia in stato di abbandono che sia oggetto di un provvedimento di affidamento da parte del Tribunale per i Minorenni.

- Analogo, per il resto, all'art.85.

Osservazioni:

- Come per l'art.85.

Emendamenti:

- Al comma 6, le parole

"per lavoro subordinato"

sono sostituite dalle parole

"per lavoro subordinato, per lavoro autonomo".

 

Capo X: Ingresso e soggiorno per affari.

Art.87

Visto di ingresso per affari.

- Rilasciabile dietro documentazione dei motivi del viaggio e della garanzia di copertura economica.

- Diniego in caso di sospetta dissimulazione di immigrazione per motivi diversi.

Art.88

Permesso di soggiorno per affari.

- Rilasciabile a chi sia entrato con visto corrispondente o, in caso di esenzione dal visto, a chi presenti documentazione analoga a quella prevista per l'ottenimento del visto.

- Durata massima: tre mesi.

- Rinnovabile per una sola volta, salvo il caso di cure mediche urgenti.

- Non convertibile.

 

Capo XI: Ingresso e soggiorno per missione.

Art.89

Visto di ingresso per missione.

- Rilasciabile in vari casi, corrispondenti a situazioni di missione per motivi accademici, politici, religiosi, di giornalismo, etc....

Osservazioni:

- Piuttosto che di "personalita' invitate a congressi", al comma 1, si dovrebbe parlare di "iscritti a congressi".

Emendamenti:

- Al comma 1, le parole

"personalita' o membri di delegazioni invitate a congressi"

sono sostituite dalle parole

"personalita' o membri di delegazioni iscritti a congressi".

Art.90

Permesso di soggiorno per missione.

- Rilasciabile a chi sia entrato con visto corrispondente o, in caso di esenzione dal visto, a chi produca documentazione analoga a quella richiesta per il visto.

- Non rinnovabile.

- Durata massima: tre mesi.

Osservazioni:

- Non tiene conto del caso di missioni prolungate, ad esempio, per giornalisti. Il caso di accademici e' forse coperto dall'art.66.

- Dovrebbe essere prevista la possibilita' di esenzione dall'obbligo di richiesta del permesso in caso di permanenze di durata non molto superiore a otto giorni, caratterizzate da attivita' di carattere intensivo, come la partecipazione a congressi: il visto, se reso obbligatorio per questi casi, potrebbe essere considerato equipollente al permesso.

Emendamenti:

- Il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Il visto di ingresso per missione costituisce documento equipollente al permesso di soggiorno per tutta la sua durata. Il permesso di soggiorno per missione e' rilasciato, su richiesta al cittadino extracomunitario che, avendo fatto ingresso regolare in Italia in esenzione dal visto, debba soggiornare in Italia per piu' di otto giorni, ovvero che, avendo fatto ingresso regolare in Italia munito di visto per missione, debba prolungare la sua permanenza oltre la durata del visto."

- Al comma 3, le parole

"ha la durata pari a quella indicata nel visto di ingresso o, in mancanza, una durata"

sono sostituite dalle parole

"ha una durata".

- Il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. Il permesso di soggiorno per missione puo' essere rinnovato se sussistono i requisiti che ne hanno consentito il rilascio, o convertito in un permesso di soggiorno per cure mediche o per coesione familiare qualora sussistano i requisiti previsti dalla presente legge."

- Dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

"5. Il cittadino extracomunitario presente in Italia e munito di valido visto di ingresso per missione o in regime di esenzione dal permesso di soggiorno per missione puo' chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche o per coesione familiare qualora sia in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge."

 

Capo XII: Ingresso e soggiorno per attivita' sportive.

Art.91

Visto di ingresso per attivita' sportive.

- Limitato al caso di attivita' sportive professionistiche da svolgere con ingaggio da parte di societa' sportive italiane.

Osservazioni:

- Non prevede il caso di attivita' dilettantistiche ne' di campionati internazionali.

Emendamenti:

- Al comma 1, le parole

"qualsiasi tipo di attivita' sportiva professionistica presso societa' sportive italiane"

sono sostituite dalle parole

"qualsiasi tipo di attivita' sportiva ufficialmente riconosciuta dalle competenti federazioni sportive internazionali".

Art.92

Permesso di soggiorno per attivita' sportive.

- Corrispondente all'omologo visto.

- Durata massima: tre mesi, nel periodo di prova; due anni, rinnovabile, nel caso di ingaggio.

- Convertibile in altro permesso, dopo due anni, a condizione di possesso dei corrispondenti requisiti.

Osservazioni:

- Come per l'art.91. Esempio: olimpiadi.

Emendamenti:

- Al comma 1, le parole

"il rapporto di lavoro sportivo in corso"

sono sostituite dalle parole

"lo svolgimento di un'attivita' sportiva ufficialmente riconosciuta dalle competenti federazioni sportive internazionali".

 

Capo XIII: Ingresso e soggiorno in attesa dell'acquisto, del riacquisto e del riconoscimento della cittadinanza italiana.

Art.93

Visto di ingresso per riacquisto della cittadinanza italiana.

- Rilasciato a chi dichiari, secondo legge, di voler riacquistare la cittadinanza italiana.

Art.94

Permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza italiana.

- Rilasciabile a chi sia entrato con visto per riacquisto della cittadinanza ovvero, in caso di richiesta di acquisto, riacquisto o riconoscimento di cittadinanza, al cittadino extracomunitario che non possa ottenere permesso di soggiorno ad altro titolo.

- Validita': un anno. Rinnovabile.

- Consente iscrizione ai corsi di studio, instaurazione di qualunque rapporto di lavoro (escluso il pubblico impiego), iscrizione alle liste di collocamento.

- Convertibile, dopo due anni, in altro permesso, a condizione di possesso dei relativi requisiti.

- Revocato in caso di esito negativo.

Osservazioni:

- Al comma 2 non e' compiutamente considerato il caso dello straniero gia' presente in Italia, di cui alla lettera b) del comma 1: in luogo di "e di copia" si dovrebbe leggere "o di copia".

- Al comma 7 non e' chiaro se la revoca riguardi anche permessi frutto di conversione ai sensi del comma 5. Questa eventualita' dovrebbe essere evitata.

Emendamenti:

- Al comma 2, le parole

"e di copia"

sono sostituite dalle parole

"o di copia".

- Al comma 7, le parole

"il permesso di soggiorno e' revocato"

sono sostituite dalle parole

"il permesso di soggiorno e' revocato, salvo che sia stato convertito in permesso ad altro titolo, ai sensi del comma 5. Al titolare del permesso revocato puo' essere rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo per il quale egli possegga i requisiti previsti dalla presente legge."

 

Capo XIV: Ingresso e soggiorno per residenza elettiva.

Art.95

Visto di ingresso per residenza elettiva.

- Rilasciabile a condizione che lo straniero dimostri di disporre di reddito da fonti lecite in misura non inferiore al doppio dell'importo minimo per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, di alloggio e di copertura assicurativa per spese mediche.

Osservazioni:

- Al comma 2, lettera a), dovrebbe essere esplicitamente richiesta la capacita' di mantenere il reddito successivamente al trasferimento in Italia.

Emendamenti:

- Alla lettera a) del comma 2, le parole

"proveniente da fonti lecite"

sono sostituite dalle parole

"proveniente da fonti lecite e che possa essere mantenuto anche successivamente all'ingresso in Italia".

Art.96

Permesso di soggiorno per residenza elettiva.

- Rilasciabile a chi sia entrato con visto corrispondente o al cittadino extracomunitario, regolarmente residente da almeno tre anni, che disponga di alloggio, copertura assicurative e rendita o pensione erogata in Italia di importo non inferiore alla pensione minima.

- Durata: due anni.

- Rinnovabile se perdurano le condizioni richieste per il rilascio.

- Consente l'iscrizione ai corsi di studio e, in caso di provata indisponibilita' di lavoratori italiani e stranieri, l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato

- Consente anche lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo a carattere occasionale.

- Convertibile, dopo due anni, in permesso ad altro titolo.

 

Capo XV: Ingresso e soggiorno per motivi di transito.

Art.97

Visto di ingresso per transito.

- Rilasciabile, senza corrispondenza ad alcun permesso di soggiorno, fatto salvo il caso di cure mediche urgenti o disservizi nei trasporti, con durata massima di cinque giorni, a chi debba attraversare il territorio dello Stato per recarsi da un paese ad un altro.

- Prevista la possibilita' del doppio transito per brevi rientri in patria.

- Diniego in caso di sospetta dissimulazione di immigrazione in Italia.

Osservazioni:

- Al comma 5 dovrebbe essere precisato il tipo di permesso di soggiorno da rilasciare in caso di disservizi nei trasporti.

- Questo articolo introduce un efficientissimo meccanismo di immigrazione irregolare, che consente di farsi beffe dei filtri escogitati per il canale turistico. Non puo' che rafforzare il convincimento che quei filtri sono in grado di produrre solo danni.

Emendamenti:

- Il comma 3 e' soppresso.

- Al comma 5, le parole

"i casi imprevedibili"

sono sostituite dalle parole

"i casi".

- Al comma 5, le parole

"o di disservizi, di qualsiasi tipo, dei mezzi di trasporto"

sono soppresse.

- Al comma 5 sono aggiunte le parole

"In caso di disservizi, di qualsiasi tipo, dei mezzi di trasporto la durata del visto si considera automaticamente prorogata per tutto il periodo in cui permangono condizioni di disservizio. "

Art.98

Permesso di soggiorno per attesa di emigrazione verso altro stato.

- Rilasciato a chi, regolarmente residente, non abbia titolo al rinnovo del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, disponga di un alloggio e sia in attesa di perfezionare la pratica di migrazione in altro stato.

- Durata massima: sei mesi. Rinnovabile.

- Consente lo svolgimento di attivita' lavorativa solo nel caso in cui questo fosse consentito dal permesso originario.

 

Capo XVI: Altri motivi di soggiorno.

Art.99

Visto di ingresso per motivi di giustizia.

- Rilasciato a chi dimostri di dover soggiornare in Italia per curare la propria difesa in procedimenti giudiziari, o essere sentito come testimone, o prestare attivita' di perito o di consulente tecnico, o essere a disposizione dell'autorita' per indagini.

- Durata massima: tre mesi.

Art.100

Permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

- Rilasciabile

a) a chi entri in Italia con visto corrispondente;

b) a chi, non avendo titolo per ottenere rilascio o rinnovo di altro documento di soggiorno, debba curare la propria difesa in procedimenti giudiziari o essere a disposizione dell'autorita' giudiziaria;

c) a chi sia in attesa di sentenza definitiva in procedimento pendente a suo carico, senza essere sottoposto a misure di custodia cautelare in carcere;

d) a chi sia in attesa di decisione definitiva sul merito di ricorsi giurisdizionali presentati contro provvedimenti amministrativi e giudiziari in materia di ingresso, soggiorno, espulsione o asilo, non immediatamente esecutivi o con esecuzione sospesa;

e) a chi abbia l'obbligo di rimanere in Italia in esecuzione di provvedimenti giudiziari che comportino misure restrittive non detentive;

f) a chi, sottoposto a custodia ai sensi degli articoli 41 o 55, sia stato riconosciuto dal giudice come non allontanabile entro quindici giorni.

- La durata e' sempre, sostanzialmente, commisurata alla durata del periodo in cui permane la necessita' di soggiorno in Italia, eventualmente mediante rinnovi di sei mesi in sei mesi, come nel caso di attesa di sentenza o di decisione definitiva su un ricorso.

- Nei casi di attesa di sentenza o di decisione definitiva e' consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, l'iscrizione alle liste di collocamento e la prosecuzione di attivita' di lavoro autonomo o subordinato regolarmente intraprese in precedenza.

- Nei casi di aplicazione di misure alternative alla detenzione e' consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo.

Osservazioni:

- Al comma 4: dovrebbe essere ammessa la possibilita' di intraprendere attivita' di lavoro autonomo.

- Al comma 5: dovrebbe essere ammessa la possibilita' di iscrizione alle liste di collocamento.

- Il prevedere possibilita' di svolgimento di attivita' lavorative, ancorche' opportuno, costituisce, date le restrizioni altrove introdotte, un importante canale di accesso al lavoro, alternativo alla programmazione dei flussi. E' quindi un incentivo a compiere piccoli crimini che comportino misure alternative alla detenzione e consentano il passaggio dallo status, ad esempio, di turista a quello di lavoratore.

Emendamenti:

- Al comma 4, le parole

"l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e l'iscrizione temporanea nelle liste di collocamento"

sono sostituite dalle parole

"l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e l'iscrizione temporanea nelle liste di collocamento, l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo".

- Al comma 5, le parole

"l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo".

sono sostituite dalle parole

"l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e l'iscrizione temporanea nelle liste di collocamento o l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo".

Art.101

Permesso di soggiorno straordinario.

- Rilasciato dal Ministro dell'Interno o, su delega, dal questore per motivi umanitari o di tutela dell'ordine pubblico o della sicurezza dello Stato.

- Durata massima: tre mesi.

Emendamenti:

- Al comma 1, le parole

"il Ministro dell'interno o, su sua delega espressa, il Questore, hanno la facolta' di rilasciare"

sono sostituite dalle parole

"il Questore ha la facolta' di rilasciare".

 

Capo XVII: Disciplina dell'accesso al lavoro e del trattamento

dei lavoratori cittadini extracomunitari.

Art.102

Accesso al lavoro subordinato.

- Autorizzazione al lavoro necessaria per chi non e' iscritto alle liste di collocamento; medesime condizioni previste per gli italiani, per chi e' iscritto.

Emendamenti:

- Al comma 2, le parole

"risiedendo in Italia"

sono sostituite dalle parole

"regolarmente soggiornante in Italia".

- Il comma 3 e' soppresso.

- Il comma 4 e' soppresso.

Art.103

Iscrizione alle liste di collocamento e avviamento al lavoro.

- Iscrizione consentita ai titolari di

a) carta di soggiorno;

b) permesso per lavoro subordinato;

c) permesso per lavoro autonomo (dopo due anni dal rilascio);

d) permesso per coesione familiare (esclusi i genitori a carico);

e) permesso per asilo umanitario;

f) permesso per richiesta di asilo (in caso di pendenza di ricorso giurisdizionale);

g) permesso per motivi di giustizia rilasciato in attesa di sentenza definitiva o di decisione su ricorso giurisdizionale;

h) permesso per acquisto della cittadinanza italiana;

i) permesso per attesa adozione;

l) permesso per affidamento.

- Si osservano le stesse norme previste per gli italiani. Eccezione: invece dell'assunzione diretta si procede a richiesta nominativa.

- Accertamento delle qualifiche professionali acquisite all'estero disciplinato dal regolamento di attuazione.

- Possibilita', definite dal regolamento di attuazione, di partecipazione al sistema di assunzioni obbligatorie per invalidi civili per gli iscritti alle liste da almeno due anni, titolari di carta di soggiorno.

Emendamenti:

- Al comma 1 e' aggiunta la seguente lettera:

"m) permesso di soggiorno per lavoro stagionale."

- Al comma 4 le parole

"Il cittadino extracomunitario"

sono sostituite dalle parole

"Fatte salve le limitazioni previste dalla presente legge, il cittadino extracomunitario".

Art.104

Autorizzazione al lavoro.

- Necessaria per chi non e' iscritto alle liste di collocamento.

- Rilasciabile allo straniero residente all'estero, nei casi in cui, in base alla presente legge, e' consentito il suo ingresso per lavoro (art.59 e 66); o allo straniero residente in Italia nei casi in cui e' consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, ma non l'iscrizione alle liste di collocamento.

- Rilasciata in caso di persona soggiornante in Italia, previo accertamento di indisponibilita', salve le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art.60. Per il caso di persona residente all'estero si applicano le disposizioni degli articoli 59 e 60, ovvero 66.

- Iscrizione alle liste di collocamento per chi e' entrato in Italia con autorizzazione al lavoro ed e' licenziato o si dimette. Per il primo anno l'avviamento al lavoro e' consentito solo per le mansioni indicate nella prima autorizzazione.

- Verifica dell'avvenuta assunzione.

- Rilascio del libretto di lavoro.

- Possibilita' di autorizzazione al lavoro domestico alle dipendenze di piu' datori di lavoro, per non meno di ventiquattro ore di lavoro settimanali.

Osservazioni:

- Al comma 1 l'art.59, comma 16, sembra citato a sproposito, non contenendo alcuna eccezione alla verifica di indisponibilita', e rendendola anzi obbligatoria per gli stranieri residenti all'estero il cui ingresso risulti "fuori programmazione". L'eccezione e' invece introdotta dall'art.60, comma 8.

- Sempre al comma 1, dovrebbe essere detto esplicitamente che all'accertamento di indisponibilita' non si procede per le autorizzazioni "entro programmazione" (cioe' nelle condizioni usuali considerate nell'art.59).

- La lettera a) del comma 2 consente il rilascio dell'autorizzazione a cittadini residenti all'estero, solo entro i limiti stabiliti dal decreto sui flussi, in contrasto con il comma 16 dell'art.59.

- Al comma 13: in caso di lavori domestici, come ci si regola quando il monte ore sia inferiore al minimo di ventiquattro ore settimanali?

Emendamenti:

- Al comma 1 le parole

"salvo quanto prevede l'articolo 59, comma 16,"

sono soppresse.

- Al comma 1 le parole

"previa verifica delle condizioni di lavoro offerte e dell'indisponibilita' per il lavoro richiesto di altri lavoratori"

sono sostituite dalle parole

"previa verifica delle condizioni di lavoro offerte e, salve le previsioni degli articoli 59 e 60, dell'indisponibilita' per il lavoro richiesto di altri lavoratori".

- Alla lettera a) del comma 2 le parole

"e secondo le condizioni e le modalita' previste dalle disposizioni del decreto"

sono sostituite dalle parole

"e, salve le previsioni del comma 16 dell'articolo 59, secondo le condizioni e le modalita' previste dalle disposizioni del decreto".

- Al comma 13 le parole

"anche per l'esercizio di piu' rapporti di lavoro che complessivamente assicurino un'occupazione a tempo pieno, e comunque non inferiori a ventiquttro ore settimanale, anche se effettuati presso piu' datori di lavoro"

sono sostituite dalle parole

"anche per l'esercizio di rapporti di lavoro effettuati presso piu' datori di lavoro".

Art.105

Libretto di lavoro. Codice fiscale. Libretto di idoneita' sanitaria.

- Libretto di lavoro rilasciato dal Sindaco ai titolari di documento di soggiorno che consenta l'iscrizione alle liste di collocamento e agli autorizzati al lavoro.

- Codice fiscale rilasciato, su richiesta, a chi sia in possesso di documento di soggiorno di durata superiore a tre mesi.

- Obbligo, negli stessi casi previsti per gli italiani, per il cittadino extracomunitario di munirsi di libretto di idoneita' sanitaria.

Osservazioni:

- Relativamente al comma 3: se l'iscrizione anagrafica e' condizionata alla disponibilita' di domicilio abituale, c'e' il rischio che si produca, ad esempio, un circolo vizioso del tipo "iscrizione anagrafica - libretto di idoneita' sanitaria - assunzione - dimora abituale - iscrizione anagrafica". Dovrebbe essere previsto il rilascio del libretto di idoneita' sanitaria e del libretto di lavoro anche in mancanza di iscrizione anagrafica.

Emendamenti:

- Al comma 3 sono aggiunte le parole

"Il regolamento di attuazione della presente legge stabilisce le modalita' per il rilascio del libretto di idoneita' sanitaria a cittadini extracomunitari non residenti."

Art.106

Accesso al pubblico impiego. Infermieri, lettori e docenti.

- Gli iscritti alle liste di collocamento possono accedere al pubblico impiego laddove sia prevista la chiamata numerica.

- I titolari di un permesso che consenta di costituire rapporti di lavoro subordinato possono esserre assunti come infermieri da strutture pubbliche o convenzionate, o, previa autorizzazione al lavoro, da strutture estranee al Servizio Sanitario Nazionale.

- Possibilita' di assunzioni per lettori e docenti universitari.

- Possibilita' di conferire, nell'ambito di uffici giudiziari, funzioni di traduttore, interprete, consulente tecnico, curatore fallimentare, arbitro.

Osservazioni:

- Al comma 2: non e' chiaro se la necessita' di autorizzazione al lavoro sia compatibile con quanto stabilito dal comma 2 dell'art.104.

- Al comma 4: per i docenti universitari non dovrebbe essere richiesto il soddisfacimento della condizione di reciprocita' (in accordo con la formulazione di minoranza).

Emendamenti:

- Al comma 2 le parole

"previo rilascio di autorizzazione al lavoro"

sono soppresse.

- Al comma 4 le parole

"indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di reciprocita'"

sono confermate.

Art.107

Accesso al lavoro artistico e dello spettacolo.

- Possono accedervi i titolari di permesso corrispondente o di permesso che consenta l'iscrizione alle liste di collocamento o l'esercizio di attivita' di lavoro subordinato.

Art.108

Trattamento del lavoratore subordinato extracomunitario. Sicurezza sociale.

- Parita' di trattamento e di diritti, per il lavoratore extracomunitario e i suoi familiari ricongiunti, rispetto ai lavoratori italiani; in particolare, riguardo all'accesso all'abitazione e al trattamento assicurativo e pensionistico.

- Liquidazione, in caso di rimpatrio, e su richiesta del lavoratore, dei contributi versati per l'assicurazione per invalidita', vecchiaia e superstiti, anche in mancanza dei requisiti previsti per l'ottenimento della pensione, sulla base di accordi bilaterali.

- Mantenimento, in caso di rimpatrio e in assenza di richiesta di liquidazione, dei diritti previdenziali maturati.

Osservazioni:

- La formulazione del comma 3, sul rimpatrio, e' poco chiara. Non si comprende a cosa servano gi accordi bilaterali, ne' se la liquidazione avvenga unicamente su richiesta dell'interessato e se costituisca l'unica alternativa alla conservazione dei diritti maturati.

Emendamenti:

- Al comma 3 le parole

"Sulla base di accordi bilaterali, le somme corrispondenti ai contributi versati per l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti sono comunque liquidate al cittadino extracomunitario su sua richiesta presentata prima del rientro definitivo e secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione della presente legge anche qualora non sussistano"

sono sostituite dalle parole

"Tuttavia, su richiesta del cittadino extracomunitario, le somme corrispondenti a tutti i contributi versati per l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti sono liquidate al cittadino extracomunitario, secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione della presente legge, anche qualora non sussistano".

Art.109

Promozione dell'inserimento lavorativo. Formazione professionale.

- Gli iscritti alle liste di collocamento hanno il diritto di partecipare ai corsi di qualificazione, riqualificazione e formazione professionale programmati sul territorio dello Stato.

- Le regioni favoriscono l'associazionismo economico degli iscritti alle liste di collocamento e promuovono corsi di formazione, direttamente o mediante convenzione.

Art.110

Accesso a particolari tipi di lavoro e relativo trattamento.

- Casi particolari: frontalieri, lavoratori soggetti ad addestramento, marittimi, dipendenti di istituzioni di diritto internazionale, casi previsti dall'art.66.

Art.111

Lavoro subordinato in condizioni illegali.

- Reclusione da tre a cinque anni per impiego in attivita' di lavoro subordinato di cittadini extracomunitari non autorizzati.

- Multe da tre a dieci milioni per ogni lavoratore impiegato.

- Pagamento del salario dovuto, dei versamenti e delle imposte per tutto il periodo di lavoro pregresso.

- Multa per chi sfrutti il lavoratore regolarmente impiegato.

- Reclusione da tre a otto anni per l'intermediazione di immigrazione clandestina a fini di occupazione illegale.

- Assimilazione del caso di impiego di stranieri non autorizzati alla fattispecie di agevolazione di immigrazione clandestina, ai fini dell'applicazione dell'art.42.

- Revoca del permesso di soggiorno per lo straniero titolare di permesso che non consenta l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, nel caso di occupazione in condizioni illegali.

Osservazioni:

- Le sanzioni contro lo sfruttamento dovrebbero essere piu' pesanti di quelle contro l'impiego clandestino, qualora questo avvenga in assenza di sfruttamento.

Emendamenti:

- Al comma 1 le parole

"e' punito con una pena da tre a cinque anni di reclusione e con la multa da tre a dieci milioni di lire per ogno lavoratore illegalmente occupato"

sono sostituite dalle parole

"e' punito con una ammenda da tre a dieci milioni di lire per ogno lavoratore illegalmente occupato".

- Il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Il datore di lavoro che, anche fuori dalle ipotesi indicate al comma 1, impieghi un cittadino extracomunitario per un orario di lavoro superiore a quello previsto dal contratto di lavoro corrispondente alla mansione per la quale il cittadino extracomunitario e' impiegato, o con una retribuzione inferiore a quella dovuta, ovvero impieghi il cittadino extracomunitario in condizioni illegali di altro tipo e' punito con una pena da tre a cinque anni di reclusione. La stessa pena si applica al datore di lavoro che impieghi un cittadino extracomunitario regolarmente assunto con omissione totale o parziale del versamento dei contributi previdenziali o assistenziali dovuti, ovvero, nel caso di cittadino extracomunitario assunto irregolarmente, con una retribuzione inferiore al totale di quella dovuta e dei contributi previdenziali o assistenziali dovuti."

- Al comma 3, le parole

"comma 1"

sono sostituite dalle parole

"comma 2".

- Al comma 4, le parole

"comma 1"

sono sostituite dalle parole

"comma 2".

- Il comma 5 e' soppresso.

- Al comma 7, le parole

"commi 1, 5 e 6"

sono sostituite dalle parole

"commi 1, 2 e 6".

- Al comma 8, le parole

"commi 1 e 6"

sono sostituite dalle parole

"commi 2 e 6".

Art.112

Accesso al lavoro autonomo. Trattamento del lavoratore autonomo extracomunitario.

- Accesso consentito ai titolari di documento di soggiorno che consenta lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo.

- Divieto di accesso ad attivita' espressamente riservate ad italiani, salvo possesso di laurea o diploma conseguito in Italia.

- Facolta', per gli aventi diritto all'iscrizione alle liste di collocamento, di costituire e/o essere soci di cooperative, anche in assenza di condizioni di reciprocita'.

- Assimilazione degli aventi diritto all'iscrizione alle liste di collocamento alla categoria di persone svantaggiate, ai fini dell'applicazione della legge sulle cooperative di solidarieta' sociale.

- Uguaglianza di trattamento con i lavoratori autonomi italiani.

Osservazioni:

- Al comma 3 dovrebbe essere specificato che laurea o diploma conseguiti in Italia sono rilevanti solo se coincidenti con quelli richiesti per lo svolgimento dell'attivita' di lavoro autonomo. La possibilita' di accedere ad attivita' riservate ad italiani dovrebbe essere estesa, in analogia con quanto disposto dall'art.68, a laureati e diplomati all'estero il cui titolo di studio sia stato riconosciuto in Italia e che abbiano quivi conseguito abilitazione allo svolgimento dell'attivita' in questione.

- Al comma 6 dovrebbe essere chiarito che gli stranieri in questione hanno facolta' di costituire coperative e facolta' di essere soci di cooperative (la seconda non essendo limitata, come dal testo si potrebbe evincere, al caso di cooperative costituite da stranieri).

Emendamenti:

- Al comma 3, le parole

"salvo che si tratti di cittadino extracomunitario in possesso di laurea o di diploma conseguiti in Italia"

sono sostituite dalle parole

"salvo che si tratti di cittadino extracomunitario in possesso di laurea o di diploma conseguiti in Italia e relativi all'attivita' di lavoro autonomo alla quale intende accedere, ovvero in possesso di analogo titolo di studio conseguito all'estero e che abbia ottenuto in Italia il riconoscimento di detto titolo e l'abilitazione all'esercizio di detta attivita'".

 

Capo XVIII: Accesso all'istruzione.

Art.113

Diritto all'istruzione.

- Diritto di accesso all'istruzione per il cittadino extracomunitario presente nel territorio dello Stato.

Osservazioni:

- Non e' specificata alcuna limitazione sul tipo di presenza: si estende ai turisti e ai clandestini?

Emendamenti:

- Al comma 1, le parole

"Il cittadino extracomunitario presente nel territorio dello Stato ha diritto"

sono sostituite dalle parole

"Nei casi e nei modi previsti dalla presente legge, il cittadino extracomunitario presente nel territorio dello Stato ha diritto".

Art.114

Corsi di alfabetizzazione.

- Accessibili ai titolari di permessi di durata superiore ai tre mesi.

Art.115

Iscrizione alla scuola dell'obbligo.

- Diritto-dovere per i minori di ricevere l'istruzione obbligatoria, a prescindere dalla regolarita' del soggiorno.

- Iscrizione, di norma, alla classe successiva all'ultima superata nel paese di provenienza. Casi particolari.

- Vaccinazioni.

Osservazioni:

- Relativamente al comma 1: il dovere e' dei genitori e dovrebbe scattare oltre una durata minima del soggiorno.

- Il comma 4, unitamente al comma 14 dell'art.46 puo' rendere il minore esente da espulsione: cosa accade al genitore?

Emendamenti:

- Al comma 1, le parole

"I cittadini extracomunitari presenti in Italia"

sono sostituite dalle parole

"I cittadini extracomunitari soggiornanti in Italia per periodi di durata superiore a novanta giorni".

Art.116

Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo. Insegnamento della lingua e della cultura di origine.

- Sostegno riguardo all'inserimento.

- Insegnamento della lingua e della cultura del paese di origine.

- Diritto, per i genitori, di partecipazione alle assemblee e, subordinato alla regolarita', di elettorato attivo e passivo negli organi collegiali.

Osservazioni:

- Relativamente al comma 3, lettera b): l'insegnamento della lingua e della cultura originaria e' difficilmente attuabile.

- Al comma 8, la regolarita' dei genitori dovrebbe essere condizione necessaria per il solo diritto di elettorato passivo.

- Il comma 9 e' quasi identico al comma 5 dell'art.115.

Emendamenti:

- Alla lettera b) del comma 3, le parole

"a promuovere l'insegnamento"

sono sostituite dalle parole

"a promuovere, ove possibile, l'insegnamento".

- Al comma 8, le parole

"il diritto di elettorato attivo e passivo"

sono sostituite dalle parole

"il diritto di elettorato attivo e, se sono titolari di carta o di permesso di soggiorno in corso di validita', di elettorato passivo".

- Al comma 8, le parole

"alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani, se sono titolari di carta o di permesso di soggiorno in corso di validita'."

sono sostituite dalle parole

"alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani."

- Il comma 9 e' soppresso.

Art.117

Ammissione degli studenti cittadini extracomunitari alle scuole secondarie superiori.

- Consentita ai titolari di permesso per studio, o altro documento di soggiorno di durata pari ad almeno un anno.

- Analoghe condizioni per l'iscrizione ad anni successivi e per l'ammissione agli esami.

- Modalita' di inserimento.

- Corsi propedeutici di italiano.

- Applicazione anche al caso di accademie di belle arti, conservatori, accademie di musica.

- Partecipazione degli studenti e dei genitori regolarmente soggiornanti alle assemblee e all'elezione degli organi collegiali.

Art.118

Acesso degli studenti cittadini extracomunitari ai corsi di laurea e di diploma universitario.

- Consentito ai titolari di carta di soggiorno, permesso per studio o permesso di durata pari ad almeno un anno che siano diplomati in Italia o in scuole riconosciute dall'Italia, ovvero che abbiano conseguito all'estero titolo che consenta l'iscrizione alle locali universita' e che dimostrino in apposite prove di conoscere adeguatamente la lingua italiana.

- Preiscrizione e prova di lingua italiana.

- Corsi di lingua italiana all'estero.

- Corsi di lingua italiana e orientamento universitario, presso l'universita', obbligatori per lo studente straniero ammesso previo superamento della prova di italiano.

- Possibilita' di abbreviazione del corso da parte del Consiglio di Facolta'.

Osservazioni:

- Al comma 9, la frequenza ai corsi di sostegno presso l'universita' dovrebbe essere resa obbligatoria solo per quegli studenti che dimostrino insufficiente conoscenza della lingua italiana o scarso orientamento nel corso di laurea.

Emendamenti:

- Al comma 9, le parole

"In tali casi la frequenza ai predetti corsi costituisce requisito"

sono sostituite dalle parole

"Nei casi in cui le prove di cui alla lettera b) del comma 4 evidenzino carenze nella conoscenza della lingua italiana o nella capacita' di orientamento negli studi dello studente cittadino extracomunitario la frequenza ai predetti corsi costituisce requisito".

Art.119

Universita' italiane per stranieri.

- Corsi di lingua e cultura italiana e corsi di specializzazione per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana presso le universita' italiane per stranieri.

Art.120

Acesso degli studenti cittadini extracomunitari ai servizi del diritto allo studio universitario.

- Accesso ai servizi e alle provvidenze in regime di parita' con gli studenti italiani.

- Diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali.

Art.121

Borse di studio.

- Possibilita' di erogazione di borse di studio a vantaggio di studenti che siano entrati in Italia con visto per studio.

- Borse di durata annuale. Rinnovabili sulla base di requisiti di merito.

- Borse apposite per studenti che si impegnino a rientrare nel proprio paese dopo aver conseguito la laurea. Obbligo di rientro entro trenta giorni dal conseguimento della laurea.

Osservazioni:

- Al comma 1, dovrebbe essere prevista l'erogazione di borse anche a vantaggio di studenti entrati ad altro titolo.

- Al comma 2, si dovrebbe chiarire che l'assegnazione puo' avvenire anche in anni di corso successivi al primo.

- Al comma 4, l'obbligo di rientro per studenti che si sono impegnati a rimpatriare dovrebbe scattare dopo un anno, in modo da consentire il completamento del lavoro iniziato con la tesi.

Emendamenti:

- Al comma 1, le parole

"a cittadini extracomunitari che abbiano fatto regolare ingresso nel territorio dello Stato, muniti di visto di ingresso per studio, a scopo di studio, di perfezionamento, di specializzazione o di ricerche di carattere scientifico"

sono sostituite dalle parole

"a cittadini extracomunitari regolarmente iscritti a corsi di studio, di perfezionamento, di specializzazione o di dottorato di ricerca, ovvero impegnati in ricerche di carattere scientifico".

- Al comma 2, le parole

"Le borse di studio sono annuali e possono essere confermate negli anni successivi"

sono sostituite dalle parole

"Le borse di studio sono annuali, possono essere attribuite anche a partire da anni di corso successivi al primo e possono comunque essere confermate negli anni seguenti".

- Al comma 4, le parole

"il permesso di soggiorno non puo' essere rinnovato oltre i trenta giorni sucessivi al superamento dell'esame"

sono sostituite dalle parole

"il permesso di soggiorno non puo' essere rinnovato oltre i dodici mesi sucessivi al superamento dell'esame".

Art.122

Ammissione dei cittadini extracomunitari ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione.

- Possibilita' di accedere ai corsi di dottorato.

- Equipollenza della laurea valutata dal Consiglio dei Docenti del dottorato.

- Ammissione a scuole di specializzazione, all'Isef, a scuole militari.

Art.123

Riconoscimento dei titoli di studio secondari.

- Avviene secondo le disposizioni del regolamento di attuazione.

 

Art.124

Riconoscimento dei titoli accademici stranieri.

- Effettuato da un'apposita agenzia istituita presso il Ministero della Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

 

Capo XIX: Accesso all'alloggio e alle prestazioni socio-assistenziali.

Art.125

Principi generali.

- Accesso garantito secondo le norme della presente legge.

Art.126

Strutture di accoglienza presso i valichi di frontiera.

- Istituzione di centri di accoglienza e di orientamento per richiedenti asilo e per cittadini entrati regolarmente.

- Informazione ed assistenza per cittadini respinti, espulsi o comunque in uscita dal territorio dello Stato.

Osservazioni:

- Al comma 1, dovrebbero essere previste forme di tutela per il potenziale richiedente asilo; per chi, cioe', pur avendo diritto all'asilo, rischia di non poter accedere al riconoscimento della sua condizione, per ignoranza delle procedure formali.

- Al comma 3 dovrebbe essere esplicitamente menzionata l'assistenza al cittadino allontanato, respinto o espulso, riguardo alla presentazione di ricorso giurisdizionale.

Emendamenti:

- Al comma 1, le parole

"sono istituite strutture di accoglienza con il compito di fornire agli stranieri che presentano domanda di asilo in Italia e ai cittadini extracomunitari che hanno fatto regolare ingresso nel territorio dello Stato ogni informazione e assistenza utile ai fini del godimento dei diritti"

sono sostituite dalle parole

"sono istituite strutture di accoglienza, accessibili ai cittadini extracomunitari che intendono fare ingresso nel territorio dello Stato, con il compito di fornire loro ogni informazione e assistenza utile ai fini del godimento dei diritti, della presentazione della domanda di asilo".

- Al comma 3 sono aggiunte le parole

"Dette strutture forniscono, in particolare, ogni informazione utile alla presentazione di ricorsi giurisdizionali contro i provvedimenti eventualmente adottati a carico dei cittadini extracomunitari che escono dal territorio dello Stato."

Art.127

Centri di servizi. Istituti di patronato.

- Istituzione, nei capoluoghi di provincia e nei comuni di maggiore insediamento, di centri di servizi per gli immigrati, con funzioni di orientamento e sostegno negli adempimenti burocratici.

- Estensione delle attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale ai lavoratori immigrati.

Osservazioni:

- Al comma 6 dovrebbe essere esplicitamente affermato che l'estensione delle attribuzioni degli istituti di patronato riguarda anche lo straniero che presti attivita' lavorativa irregolarmente.

Emendamenti:

- Al comma 6, le parole

"che prestino attivita' lavorativa in Italia"

sono sostituite dalle parole

"che prestino, anche in condizioni illegali, attivita' lavorativa in Italia".

Art.128

Centri di accoglienza.

- Istituzione, presso i comuni di maggiore insediamento, di

a) centri di prima accoglienza per richiedenti asilo;

b) case di accoglienza: strutture alloggiative collettive che assicurino agli ospiti vitto, alloggio e sostegno all'inserimento per un periodo limitato di tempo;

c) comunita'-alloggio: comunita' autogestite per un'accoglienza, limitata nel tempo, finalizzata all'autonoma sistemazione alloggiativa degli ospiti.

d) centri di accoglienza per esodi di massa (art.151).

Osservazioni:

- Per i cittadini irregolari dovrebbero essere comunque previste forme di "riparo".

Emendamenti:

- La lettera a) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:

"a) centri di prima accoglienza: strutture alloggiative collettive che gratuitamente provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari di cittadini extracomunitari impossibilitati a provvedere autonomamente a tali esigenze, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di sistemazioni idonee ai motivi del soggiorno;"

- Il comma 7 e' sostituito dal seguente:

"7. In considerazione del verificarsi di particolari condizioni di emergenza e per motivi di carattere umanitario o di tutela dell'ordine pubblico, il Sindaco puo' disporre che sia data ospitalita' nei centri di accoglienza di cui alla lettera a) del comma 2 o in altre strutture equivalenti a cittadini extracomunitari clandestini o irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato."

Art.129

Accesso all'abitazione.

- Accesso, per i titolari di documento di soggiorno di lunga durata, alla sistemazione abitativa in pensionati a pagamento, con rette calmierate, in attesa di sistemazione definitiva.

- Contributi delle regioni al risanamento di alloggi destinati ad accogliere cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti.

- Parita' di condizioni per lavoratori subordinati e autonomi non occasionali, rispetto agli italiani, nell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, all'intermediazione delle agenzie sociali predisposte per agevolare la locazione, al credito agevolato finalizzato all'ottenimento della prima casa.

Osservazioni:

- Al comma 3 dovrebbe essere prevista l'applicazione delle disposizioni in corrispondenza alle stesse categorie di cittadini stranieri contemplate al comma 2.

Emendamenti:

- Al comma 3, le parole

"da destinare ad abitazione di cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo, lavoro stagionale, studio, coesione familiare"

sono sostituite dalle parole

"da destinare ad abitazione di cittadini extracomunitari di cui al comma 2".

Art.130

Obblighi per chi da' alloggio od ospitalita' agli stranieri.

- Obbligo per l'ospitante di comunicare al questore, entro otto giorni, le generalita' egli estremi del documento di viaggio dello straniero ospitato e, qualora questi sia titolare di documento di soggiorno, gli estremi di esso.

- Sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra lire duecentomila e lire cinquecentomila per i trasgressori.

- Obbligo per i responsabili di centri di accoglienza di dare comunicazione, entro otto giorni, delle partenze.

Art.131

Assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari.

- Assicurazione obbligatoria presso il Servizio Sanitario Nazionale, alle medesime condizioni previste per l'italiano, per

a) i titolari di carta di soggiorno;

b) i titolari di permesso di soggiorno per asilo umanitario;

c) i richiedenti asilo;

d) i cittadini regolari, legalmente occupati, o titolari di pensione con obbligo di assicurazione sociale;

e) i cittadini regolari disoccupati e iscritti alle liste di collocamento;

f) i titolari di permesso per coesione familiare;

g) i titolari di permesso per attesa adozione;

h) i titolari di permesso per affidamento;

- Copertura assicurativa per i familiari a carico regolarmente soggiornanti.

- Particolari condizioni, previste dal decreto sui flussi di ingresso per lavoro, per i titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

Art.132

Assistenza sanitaria agli studenti cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per studio.

- Obbligo di assicurazione con versamento di un contributo forfettario.

- Analogo obbligo per gli ospiti di enti di ricerca e simili.

- Esenzione dal pagamento per gli studenti provenienti da paesi in via di sviluppo e titolari di borse di studio del Ministero degli Affari Esteri.

Art.133

Altri casi di iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale. Accordi internazionali.

- Obbligo per il cittadino regolarmente residente di assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio, maternita', o mediante polizza assicurativa, o mediante iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale, qualora non rientri nelle categorie gia' esaminate.

- Contributo, per l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, in misura del 7.5 per cento del reddito percepito.

- Iscrizione alle liste della popolazione residente condizionata alla stipula dell'assicurazione.

- Non applicazione a chi usufruisca di assicurazione presso istituti esteri.

Osservazioni:

- C'e' il rischio che la condizione per l'iscrizione alle liste della popolazione residente possa dar luogo ad un circolo vizioso al momento dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

Emendamenti:

- Al comma 3, le parole

"nella misura del 7,5 per cento del reddito percepito in Italia e all'estero"

sono sostituite dalle parole

"in misura percentuale rispetto al reddito percepito in Italia e all'estero uguale a quella prevista dalla legge per il cittadino italiano".

- Il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"5. Nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge il Sindaco puo' procedere alla cancellazione del cittadino extracomunitario di cui al comma 1 dalle liste della popolazione residente qualora questi nei tempi stabiliti dallo stesso regolamento non abbia adempiuto all'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo."

Art.134

Assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari non coperti da assicurazione.

- Erogazione delle cure urgenti ospedaliere, con oneri a carico del destinatario secondo tariffe prestabilite, per i cittadini non assicurati.

- Oneri a carico della rappresentanza diplomatica del paese di appartenenza e, in subordine, del Ministero dell'Interno, in caso di indigenza.

- Vigenza degli accordi internazionali per il caso di cittadini presenti per soggiorni di breve durata.

- Affermazione del principio in base al quale clandestinita' e mancata iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale non possono costituire motivo per il rifiuto di cure ospedaliere d'urgenza.

Art.135

Prestazioni socio-assistenziali pubbliche in favore di cittadini stranieri.

- Campagne di prevenzione.

- Vaccinazione obbligatoria.

- Assistenza gratutita per hanseniani e affetti da AIDS.

- Diritto, per i titolari di documento di soggiorno di durata pari ad almeno un anno, di accedere all'assegno in favore di invalidi civili di eta' inferiore ai diciotto anni e alle provvidenze per i ciechi civili.

- Accesso, per i regolari, a parita' di condizioni rispetto agli italiani, all'assistenza speciale in caso di indigenza.

- Rimpatrio delle salme.

Osservazioni:

- Al comma 4, non sono considerati i sussidi per gli stranieri affetti da TBC.

- Perche', al comma 5, l'assegno di invalidita' civile e' limitato al caso di eta' inferiore ai diciotto anni? (... da fare)

Emendamenti:

- Al comma 4, le parole

"qualora siano affetti dal morbo di Hansen o da AIDS"

sono sostituite dalle parole

"qualora siano affetti dal morbo di Hansen o da TBC o da AIDS".

 

 

Capo XX: Prevenzione delle pressioni migratorie.

Reinserimento in patria.

Art.136

Azioni nei paesi di emigrazione.

- Il Ministero degli Affari Esteri promuove l'informazione, la cooperazione e la conclusione di accordi di sicurezza sociale, riammissione e prevenzione dei movimenti migratori illegali, in relazione ai paesi di piu' rilevante emigrazione verso l'Italia.

Art.137

Programmi e iniziative di reinserimento dei lavoratori cittadini extracomunitari.

- Il Ministero degli Affari Esteri contribuisce ad iniziative che favoriscano il reinserimento volontario in patria di lavoratori immigrati.

- I programmi devono consentire un reinserimento stabile nel mercato del lavoro o nel mercato produttivo del paese di origine.

- Ulteriori iniziative delle regioni.

Osservazioni:

- Al comma 8, sull'impegno delle regioni, va specificato che si tratta di reinserimento volontario.

Emendamenti:

- Al comma 8, le parole

"finalizzate al reinserimento in Patria"

sono sostituite dalle parole

"finalizzate al reinserimento volontario in Patria".

 

TITOLO IV: DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ASILO

Art.138

Principi generali.

- Diritto di asilo:

a) ai sensi della Convenzione di Ginevra e per persecuzioni associate a motivi relativi al sesso o all'appartenenza a un gruppo etnico;

b) asilo umanitario (per condizioni di pericolo associate a situazioni di guerra, di guerra civile, violenza generalizzata, violazione sistematica dei diritti dell'uomo, etc...)

- Presentazione di un unico tipo di domanda.

Art.139

Commissione nazionale per il diritto di asilo

- Organizzazione della Commissione.

- Limite massimo di seicento domande l'anno per ciascuna sezione.

- Archivio delle decisioni, consultabile.

Osservazioni:

- Ai commi 2, 3 e 4 non e' chiaro se esistano piu' presidenti di sezione o se questa figura coincida con quella del presidente della Commissione.

Emendamenti:

- Al comma 4, le parole

"dai presidenti delle singole sezioni"

sono sostituite dalle parole

"dai vicepresidenti delle singole sezioni".

Art.140

Presentazione della domanda di asilo.

- La domanda puo' essere presentata alla polizia di frontiera, alla prefettura o al comandante della nave o dell'aereo italiani in navigazione.

- Diritto all'assistenza nel presentare la domanda.

- Diritto di ricevere copia della domanda, del verbale e della documentazione allegata.

- Rilascio della ricevuta.

- Obbligo di ricevere la domanda, con l'eccezione dei casi previsti dall'art.141.

- Colloquio in prefettura.

- Audizione presso la Commissione.

- Ritiro del documento di viaggio e rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

- Caso di domanda da parte di piu' membri della stessa famiglia.

- Domanda di minori non accompagnati. Intervento del Tribunale per i Minorenni.

- Possibilita' di presentazione anche da parte di

a) stranieri di fatto entrati in Italia, ma da non piu' di otto giorni;

b) stranieri regolarmente soggiornanti;

c) stranieri detenuti;

d) stranieri che ottengano dal giudice la sospensione del respingimento o dell'espulsione ai sensi degli articoli 41 o 55.

Osservazioni:

- Dovrebbe essere prevista l'informazione previa sulle modalita' di presentazione delle domande, a tutela del potenziale richiedente asilo.

- Al comma 5 non si capisce come lo straniero possa godere dell'assistenza prevista anche nel caso di presentazione della domanda al comandante dell'aereo o della nave.

- Al comma 8, dovrebbe essere esclusa la possibilita' che il comandante della nave o dell'aereo, nei casi contemplati dall'art.141, sia sollevato dall'obbligo di ricevimento della domanda. Un non accoglimento della domanda da parte del comandante, infatti, potrebbe non essere assimilabile al respingimento alla frontiera e potrebbe quindi non dare luogo alla procedura prevista dall'art.41.

- Al comma 16 dovrebbe, tutt'al piu' essere escluso lo straniero, di fatto entrato in Italia, per il quale si dimostri che l'ingresso e' avvenuto da piu' di otto giorni. Tuttavia questa limitazione e' pericolosa perche', nel caso di condizione di pericolo sopravvenuta dopo un piu' lungo periodo di clandestinita', allo straniero non resta che affidarsi precariamente alle disposizioni dell'art.55, facendosi, cioe', espellere e chiedendo successivamente la sospensione dell'espulsione.

- Sempre al comma 16, lettera d), il provvedimento cui si riferisce l'art.41 e' quello di respingimento, non quello di espulsione.

Emendamenti:

- Al comma 1 e' aggiunta la seguente lettera:

"d) a qualunque Rappresentanza diplomatica o consolare italiana."

- Al comma 5 sono aggiunte le parole

"Nei casi relativi alle lettere c) e d) del comma 1 l'assistenza e' fornita allo straniero all'ingresso nel territorio dello Stato."

- Il comma 8 e' sostituito dal seguente:

"8. L'autorita' indicata al comma 1, di fronte alla quale e' presentata la domanda di asilo, ha l'obbligo di riceverla salvo i casi in cui risulti manifesta una delle cause ostative previste dall'articolo 141. Nei casi indicati alle lettere c) e d) del comma 1 l'autorita' ha comunque l'obbligo di ricevere la domanda e di trasmetterla all'ufficio di Polizia di frontiera che valuta se esista alcuna di dette cause ostative."

- Dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente comma:

"10 bis. La Rappresentanza diplomatica o consolare italiana che riceve la domanda di asilo provvede ad imbarcare lo straniero a bordo del vettore aereo o marittimo che piu' rapidamente, e comunque in condizioni di sicurezza, puo' condurlo in Italia. La Rappresentanza provvede inoltre a trasmettere la domanda di asilo al comandante del vettore, se italiano, e agli uffici di Polizia di frontiera."

- Alla lettera a) del comma 16, le parole

"e che dimostri di aver fatto ingresso in Italia da non piu' di otto giorni"

sono soppresse.

- Alla lettera d) del comma 16, le parole

"la sospensione della custodia e dell'esecuzione dell'espulsione immediata disposta nei casi previsti dall'articolo 41, comma 7, lettera d) e dall'articolo 55, comma 8, lettera c)"

sono sostituite dalle parole

"l'annullamento dei provvedimenti di custodia e di respingimento alla frontiera disposto nei casi previsti dall'articolo 41, comma 7, lettera d), ovvero l'ammissione nel territorio dello Stato disposta nei casi previsti dall'articolo 41, comma 7, lettera f), ovvero la sospensione della custodia e dell'esecuzione dell'espulsione immediata disposta nei casi previsti dall'articolo 55, comma 8, lettera c)".

Art.141

Cause ostative alla presentazione della domanda di asilo.

- La domanda e' inammissibile quando sussista una delle seguenti circostanze:

a) lo straniero e' stato gia' riconosciuto rifugiato in altro stato adeguato a proteggerlo;

b) lo straniero proviene, dopo un soggiorno di oltre tre mesi, da altro stato disposto ad esaminare la sua domanda di asilo ed a preservarlo comunque dal rischio di respingimento verso un altro stato in cui non sia protetto da persecuzione;

c) i motivi addotti sono totalmente scorrelati dalle circostanze che, secondo la legge, prevedono la concessione dell'asilo;

d) lo straniero ha commesso crimini di guerra, crimini contro la pace o crimini contro l'umanita';

e) lo straniero, avente diritto ad asilo umanitario, ha gia' chiesto o ottenuto assistenza da un altro paese, salvo il caso di rifiuto di assistenza o di protezione e il caso di violazione dei diritti del richiedente nel paese terzo.

- Decide sulle cause ostative la Commissione o il giudice chiamato a pronunciarsi ai sensi degli articoli 41 o 55.

Osservazioni:

- Al comma 1, lettera b), dovrebbe essere rilevante la possibilita' di ottenere asilo in altro stato, piuttosto che quella di chiederlo, date le differenze tra normative dei diversi paesi.

- Al comma 1, lettera d), la responsabilita' del crimine dovrebbe essere accertata sulla base di una sentenza definitiva di condanna.

Emendamenti:

- Alla lettera b) del comma 1, le parole

"avrebbe potuto richiedere"

sono sostituite dalle parole

"avrebbe potuto richiedere e ottenere".

- Alla lettera d) del comma 1, le parole

"lo straniero che abbia commesso un crimine di guerra"

sono sostituite dalle parole

"lo straniero che sia stato condannato con sentenza definitiva da un tribunale internazionale riconosciuto dalla legge italiana per aver commesso un crimine di guerra".

Art.142

Condizione giuridica dello straniero richiedente asilo. Permesso di soggiorno per richiesta asilo.

- Obbligo di collaborazione con le autorita' competenti per il richiedente asilo.

- Permesso di tre mesi, rinnovabile.

- Rinnovato per sei mesi in mancanza della decisione della Commissione dopo trenta giorni dall'audizione, o in caso di ricorso giurisdizionale contro il diniego.

- Possibilita', in caso di ricorso, di iscrizione alle liste di collocamento e di costituzione di rapporti di lavoro subordinato.

- Assistenza sanitaria gratuita.

- Contributo giornaliero, commisurato al costo della vita, fino alla decisione della Commissione.

- Obbligo per il richiedente asilo di comunicare al questore ogni trasferimento della propria dimora.

- Possibilita' di ritirare la domanda e di lasciare spontaneamente il territorio dello Stato, avendo riottenuto il documento di viaggio.

Osservazioni:

- Al comma 1 si dovrebbe chiarire cosa si intenda per "collaborazione" e quali sanzioni siano previste per i trasgressori.

- Al comma 3 si dovrebbe chiarire che si tratta di rinnovo, piuttosto che di rilascio, e che, in caso di mancata decisione da parte della Commissione, si prescinde dall'esibizione di qualunque istanza.

- Al comma 6 dovrebbero essere specificati i limiti di tempo per la comunicazione del trasferimento di dimora, e le eventuali sanzioni per i trasgressori.

- Al comma 7 dovrebbero essere specificate le conseguenze di un ritiro della domanda su eventuali future richieste di asilo da parte dello straniero interessato.

- Il permesso per richiesta di asilo dovrebbe anche consentire l'iscrizione ai corsi di studio, coerentemente con l'art.148, comma 2, e lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo.

Emendamenti:

- Il comma 1 e' soppresso.

- Al comma 3, le parole

"allo straniero e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, avente la durata di sei mesi, rinnovabile fino alla decisione definitiva sul ricorso giurisdizionale presentato, previa esibizione dell'istanza del ricorrente diretta alla fissazione dell'udienza"

sono sostituite dalle parole

"il permesso di soggiorno per richiesta di asilo e' rinnovato, per la durata di sei mesi, fino alla decisione della Commissione sulla domanda di asilo ovvero, previa esibizione dell'istanza del ricorrente diretta alla fissazione dell'udienza, fino alla decisione definitiva sul ricorso giurisdizionale presentato"

- Al comma 3, le parole

"l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato"

sono sostituite dalle parole

"l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, nonche' lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo e l'iscrizione a corsi di studio".

- Il comma 6 e' soppresso.

- Al comma 7 sono aggiunte le parole

"La rinuncia alla domanda di asilo non preclude allo straniero la possibilita' di presentare una nuova domanda di asilo quando specifiche circostanze lo richiedano."

Art.143

Esame della domanda di asilo.

- Valutazione della documentazione prodotta e acquisita.

- Acquisizione di ulteriori informazioni.

- Audizione a porte chiuse.

- Diritto del richiedente di esprimersi nella propria lingua e di farsi assistere da persona di fiducia.

- Limitazione dell'audizione ai fatti dichiarati dall'interessato e alla documentazione prodotta e acquisita.

- Rilascio di copia del verbale all'interessato.

- Mancata presentazione. Rinvio dell'audizione.

- Esame della domanda di un nucleo familiare.

- Spese di viaggio.

Art.144

Decisione sulla domanda di asilo.

- Esito dell'esame.

- Insufficienza, per il diniego, della mancanza di riscontro su singoli fatti o sull'identita'.

- Effetto su ciascun membro della famiglia della decisione sulla domanda di asilo di un nucleo familiare.

- Limiti di tempo per la decisione.

- Notificazione della decisione in lingua comprensibile al richiedente, con l'indicazione delle modalita' di ricorso.

Osservazioni:

- Riguardo alla domanda presentata da un nucleo familiare, dovrebbe essere rilevante la condizione di diritto anche di un singolo membro.

Emendamenti:

- Al comma 4, le parole

"La decisione sulla domanda di asilo presentata da un nucleo familiare produce i medesimi effetti"

sono sostituite dalle parole

"La decisione sulla domanda di asilo presentata da un nucleo familiare deve essere adottata tenendo conto del possesso dei requisiti anche da parte di uno solo dei membri del nucleo familiare e produce i medesimi effetti".

Art.145

Riconoscimento dello status di rifugiato. Carta di soggiorno e documento di viaggio.

- Al richiedente asilo al quale e' riconosciuto lo status di rifugiato e' rilasciata apposita certificazione, esibendo la quale egli ottiene il rilascio e, successivamente, il rinnovo della carta di soggiorno. Ottiene anche documento di viaggio valido per due anni, rinnovabile.

- La carta di soggiorno puo' essere revocata solo per cessazione dello status di rifugiato o per espulsione per gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

- Carta di soggiorno per ciascun membro della famiglia, in caso di riconoscimento dello status per un nucleo familiare.

Art.146

Trattamento del rifugiato. Interventi assistenziali.

- Eguaglianza di trattamento del rifugiato

a) rispetto al cittadino italiano in materia di lavoro, istruzione, previdenza e assistenza sociale, assistenza sanitaria, ricongiungimento familiare;

b) rispetto al cittadino comunitario in materia di accesso al pubblico impiego;

c) rispetto al titolare di carta di soggiorno per tutto il resto.

- Estensione dei diritti in materia di lavoro, istruzione, previdenza e assistenza ai familiari ricongiunti.

- Competenza del comune per l'assistenza.

- Limitazione delle espulsioni al caso di motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato. Ritardo di quattro giorni dell'esecuzione del provvedimento di espulsione per consentire l'individuazione di un paese di destinazione disposto ad accogliere l'espulso.

- Divieto di destinazione al paese di origine dell'espulso, e a qualunque altro paese da cui possa essere respinto verso il paese di origine.

 

Art.147

Riconoscimento dell'asilo umanitario.

- Al richiedente asilo al quale e' riconosciuto l'asilo umanitario e' rilasciata apposita certificazione, valida per ottenere e, successivamente, per rinnovare un permesso per asilo umanitario, avente la durata di un anno.

- Il titolare del permesso per asilo umanitario e' equiparato al titolare di permesso per lavoro subordinato.

- Ha diritto al rilascio di un documento di viaggio, di durata limitata a quella del permesso di soggiorno, rinnovabile.

- Il permesso per asilo umanitario e' rinnovato fino a cessazione dell'asilo.

- Qualora il riconoscimento riguardi un nucleo familiare, ciascun membro ha diritto al permesso di soggiorno per asilo umanitario.

- In caso di espulsione, l'espulso non puo' essere inviato nel paese di origine.

Osservazioni:

- Al comma 7 dovrebbe essere specificato che l'espulso non puo' essere inviato in alcun paese dal quale rischi di essere respinto verso il paese di origine.

Emendamenti:

- Al comma 7 sono aggiunte le parole

"ne' in qualsiasi altro Stato in cui non sia protetto dalla persecuzione e dai rischi per i quali gli e' stato riconosciuto l'asilo umanitario, o da cui rischi di essere inviato nello Stato di cui e' cittadino o, se apolide, in cui risiedeva".

Art.148

Diniego dell'asilo. Ricorsi giurisdizionali.

- Obbligo, per il richiedente asilo la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile o sia stata rigettata, di lasciare il territorio dello Stato alla scadenza del permesso per richiesta asilo o, se questo e' in scadenza, entro quindici giorni dalla notificazione della decisione, salvo che al richiedente stesso sia concesso un permesso ad altro titolo, e salvo l'effetto della presentazione di ricorso.

- Possibilita', previa dimostrazione del possesso dei requisiti di legge, di rilascio di un permesso per coesione familiare, studio, attesa emigrazione verso altro stato, motivi di giustizia.

- Possibilita' di ricorso con effetto sospensivo immediato del provvedimento, fino a decisione definitiva sul ricorso.

- Limiti di tempo per la decisione definitiva sul ricorso.

- Equivalenza, a tutti gli effetti, della decisione definitiva sul ricorso alla certificazione rilasciata dalla Commissione.

Osservazioni:

- Relativamente al comma 1: dato il comma 2, lettera d), dell'art.49, il limite di tempo per lasciare il territorio dello Stato, in caso di inammissibilita' o di rigetto della domanda di asilo, dovrebbe comunque essere non inferiore a trenta giorni dalla scadenza del permesso.

- Al comma 2 dovrebbe essere chiarito che, in caso di presentazione di ricorso e di instaurazione di rapporti di lavoro ai sensi dell'art.142, comma 3, e' possibile, al momento del ritiro del permesso per richiesta di asilo, il rilascio di un permesso per lavoro subordinato, in base all'art.61, comma 1, lettera b).

- Al comma 5 la formulazione e' errata: "l'esecuzione della decisione" dovrebbe diventare "l'esecuzione del provvedimento fino alla decisione".

Emendamenti:

- Al comma 1, le parole

"alla data di scadenza del permesso di soggiorno per richiesta di asilo o, qualora il permesso sia in scadenza, entro quindici giorni dalla data di notificazione"

sono sostituite dalle parole

"entro trenta giorni dalla data di scadenza del permesso di soggiorno per richiesta di asilo o entro quindici giorni dalla data di notificazione qualora questo secondo limite sia posteriore al primo"

- Al comma 2, le parole

"un permesso di soggiorno per coesione familiare"

sono sostituite dalle parole

"un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per coesione familiare".

- Al comma 5, le parole

"l'esecuzione della decisione"

sono sostituite dalle parole

"l'esecuzione del provvedimento fino alla decisione".

 

Art.149

Cessazione dello status di rifugiato. Procedura. Ricorsi giurisdizionali.

- Cessazione dello status di rifugiato pronunciata dalla Commissione, su richiesta del questore o del Ministro dell'Interno, qualora ricorra una delle condizioni previste dall'art.1, lettera c), della Convenzione di Ginevra.

- La Commissione decide, con procedura analoga a quella adottata per esaminare la richiesta di asilo, se riconoscere l'asilo umanitario, dichiarare che lo straniero ha cessato di godere del diritto di asilo, o respingere la richiesta di revoca.

- Possibilita' per lo straniero di ricorrere entro quindici giorni, con effetto sospensivo immediato, o di ottenere altro documento di soggiorno per il quale possegga i requisiti.

- Obbligo, in caso di revoca definitiva, e nel caso non venga rilasciato documento di soggiorno ad altro titolo, di lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni.

Osservazioni:

- Al comma 6, la citazione corretta e' relativa agli articoli 143 e 144, rispettivamente.

- Al comma 11 dovrebbe essere chiarito che allo straniero e' consentito chiedere il rilascio di documento di soggiorno alternativo anche nei trenta giorni che intercorrono tra la revoca della carta di soggiorno e il termine per lasciare il territorio dello Stato.

Emendamenti:

- Al comma 6, le parole

"dell'articolo 142 per la domanda di asilo"

sono sostituite dalle parole

"dell'articolo 143 per la domanda di asilo".

- Al comma 6, le parole

"dell'articolo 143 per la decisione sulla domanda di asilo"

sono sostituite dalle parole

"dell'articolo 144 per la decisione sulla domanda di asilo".

- Al comma 11 sono aggiunte le parole

"La richiesta di rilascio di permesso di soggiorno o di altro tipo di carta di soggiorno puo' essere validamente effettuata dallo straniero anche nei trenta giorni successivi alla revoca della carta di soggiorno."

Art.150

Cessazione dell'asilo umanitario. Procedura. Ricorsi giurisdizionali.

- Possibilita' che la Commissione dichiari decaduto il diritto all'asilo umanitario per i cittadini di un determinato stato, essendo venuti meno i presupposti in relazione alla situazione generale.

- Possibilita', per lo straniero, di ottenere altro documento di soggiorno per il quale possegga i requisiti, alla scadenza del permesso umanitario.

- Obbligo di notificazione della cessazione dell'asilo umanitario a tutti gli stranieri interessati.

- Possibilita' di presentare, entro quindici giorni dalla notificazione, domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Osservazioni:

- Al comma 2, il termine per lasciare il territorio dello Stato dovrebbe essere di trenta giorni, coerentemente con il comma 2, lettera d), dell'art.49.

Emendamenti:

- Al comma 2, le parole

"entro quindici giorni"

sono sostituite dalle parole

"entro trenta giorni".

- Al comma 2 sono aggiunte le parole

"La richiesta di rilascio di altro tipo di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno puo' essere validamente effettuata dallo straniero anche nei trenta giorni successivi alla scadenza del permesso di soggiorno."

Art.151

Disposizioni per i casi di esodi di massa.

- Possibilita', per il Presidente del Consiglio, di emanare, in caso di afflusso di massa di stranieri costretti ad abbandonare il proprio paese per uno dei motivi che consentono il riconoscimento del diritto di asilo, un decreto che disponga misure atte a fronteggiare l'emergenza. In particolare:

a) l'alloggiamento con eventuale obbligo di dimora in strutture di accoglienza temporanea;

b) la determinazione di gruppo dello status di rifugiato;

c) una disciplina eccezionale della condizione giuridica di stranieri che non possano godere, a termini di legge, del diritto di asilo;

d) l'utilizzo delle forze armate per coadiuvare gli interventi e controllare le frontiere;

e) il rimpatrio, anche coattivo, degli stranieri per i quali sia cessato il pericolo, o il loro trasferimento ad altro stato in cui possano essere protetti.

- Obbligo delle regioni di mantenere apprestati centri di raccolta e di accoglienza per afflussi di massa.

 

TITOLO V: PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE

Art.152

Principi generali.

- Stato e regioni adottano iniziative per favorire l'inserimento degli immigrati e per tutelarne l'identita' culturale.

Art.153

Programmazione annuale delle politiche migratorie.

- Stato, regioni e comuni adottano programmi annuali di iniziative atte a dare attuazione alle disposizioni della presente legge.

Art.154

Repressione degli atti di xenofobia e di razzismo.

- Sanzione amministrativa, salva l'applicazione di norme penali, del pagamento di una somma compresa tra dieci e venti milioni di lire a carico di chi adotti determinati comportamenti discriminatori ai danni di cittadini stranieri, a causa di sole condizioni di razza, religione, etnia o nazionalita'.

Osservazioni:

- Alla lettera d) del comma 1 dovrebbero essere incluse le condizioni di religione, etnia e nazionalita'.

Emendamenti:

- Alla lettera d) del comma 1, le parole

"di appartenente ad una determinata razza"

sono sostituite dalle parole

"di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalita'".

Art.155

Iniziative dell'associazionismo privato in favore degli stranieri.

- Sostegno, da parte delle regioni, alle associazioni di stranieri e a quelle che operano in favore degli stranieri.

Art.156

Associazionismo degli immigrati.

- Istituzione di albi regionali e statali delle associazioni di immigrati.

- Costituzione, presso i comuni con rilevante presenza straniera, di organismi consultivi sulle problematiche degli immigrati. Presenza, in tali organismi, di rappresentanti delle associazioni di stranieri.

Art.157

Scuole e istituti scolastici stranieri in Italia.

- Sostegno, da parte di Stato e regioni, degli istituti scolastici stranieri nelle attivita' rivolte a cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

 

TITOLO VI: ORGANI PUBBLICI COMPETENTI

IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Art.158

Dipartimento nazionale per l'immigrazione. Uffici provinciali e sezioni consolari per l'immigrazione.

- Istituzione e compiti del Dipartimento, degli uffici provinciali presso le prefetture e delle sezioni consolari presso le rappresentanze diplomatiche. In particolare, il Dipartimento controlla tutti gli schemi di decreti e di provvedimenti delle amministrazioni dello Stato, e puo' chiedere che siano sottoposti all'esame vincolante della Commissione Permanente per l'immigrazione e a quello consultivo della Consulta Nazionale dell'Immigrazione.

Osservazioni:

- Il comma 4 contrasta con il comma 9 dell'art.163, dove e' disposto che, salvo che vi ostino particolari motivi di urgenza o di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, gli schemi di provvedimento siano comunque inviati alla Consulta da parte delle amministrazioni, e non solo in seguito a esplicita richiesta del Dipartimento. L'obbligatorieta' della trasmissione sarebbe comunque opportuna.

Emendamenti:

- Al comma 4, le parole

"Il Dipartimento entro quindici giorni dalla data del loro ricevimento puo' richiedere che sullo schema si pronunci la Commissione permanente per l'immigrazione e la Consulta nazionale dell'immigrazione."

sono sostituite dalle parole

"Salvo che vi ostino particolari motivi di urgenza o di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, il Dipartimento trasmette immediatamente alla Commissione permanente per l'immigrazione e alla Consulta nazionale dell'immigrazione detti schemi, sui quali la Commissione e la Consulta devono pronunciarsi entro quindici giorni dalla data del loro ricevimento."

Art.159

Difensore civico dei diritti dello straniero.

- Istituzione del Difensore Civico per lo Straniero a livello regionale e nazionale.

Osservazioni:

- L'istituzione del Difensore Civico regionale dovrebbe essere obbligatoria, eventualmente in concorso tra piu' regioni.

Emendamenti:

- Al comma 1, le parole

"Ogni Regione puo' istituire un difensore civico"

sono sostituite dalle parole

"Ogni Regione istituisce, anche in concorso con Regioni vicine, un difensore civico".

Art.160

Commissione permanente per l'immigrazione. Osservatorio permanente sul fenomeno immigratorio. Comitato scientifico.

- Istituzione e compiti della Commissione Permanente, dell'Osservatorio e del Comitato Scientifico. Compito di formulazione di pareri sulla politica dell'immigrazione.

Art.161

Formazione dei pubblici funzionari.

- Corsi di formazione per favorire la conoscenza del fenomeno e la prevenzione di comportamenti discriminatori.

Art.162

Educazione interculturale. Programmi di sperimentazione. Aggiornamento dei docenti.

- Istituzione e compiti di una commissione di esperti, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, per la definizione dei programmi didattici e di aggiornamento che favoriscano la realizzazione di una educazione interculturale.

Art.163

Consulta nazionale dell'immigrazione.

- Istituzione e compiti della Consulta. Formulazione di pareri sulla politica dell'immigrazione.

Osservazioni:

- Al comma 2, lettera a), non e' detto qual sia il numero minimo di nazionalita' che devono essere rappresentate.

Emendamenti:

- Alla lettera a) del comma 2, le parole

"per ciascuna delle nazionalita'"

sono sostituite dalle parole

"per ciascuna delle dieci nazionalita'".

Art.164

Anagrafe degli stranieri in Italia.

- Istituzione di un'anagrafe degli stranieri nella quale vengano registrati tutti i dati di rilievo per l'Amministrazione sui cittadini stranieri in Italia.

Osservazioni:

- I criteri di riservatezza dovrebbero essere stabiliti dalla legge, piuttosto che dal regolamento.

Emendamenti:

- Al comma 1 le lettere c), f), i), m), n) sono soppresse.

- Alla lettera l) del comma 1, le parole

"riconoscimento, diniego e cessazione dello status di rifugiato e dell'asilo umanitario"

sono sostituite dalle parole

"diniego e cessazione dello status di rifugiato e dell'asilo umanitario"

Art.165

Riordinamento delle amministrazioni centrali dello Stato competenti in materia di immigrazione.

- Istutuzione di direzioni centrali o servizi nei ministeri dell'Interno, degli Affari Esteri, del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Pubblica Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca Scientifica, della Sanita', di Grazia e Giustizia.

 

TITOLO VII: NORME FINALI

Art.166

Autorizzazione alla ratifica ed esecuzione di convenzioni internazionali.

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sullo status giuridico del lavoratore migrante, del 1977, e della Convenzione ONU sui diritti dei lavoratori migranti e dei loro familiari, del 1990.

- Applicazione del Capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, del 1992.

Art.167

Regolamento di attuazione.

- Da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Art.168

Matrimonio dello straniero.

- Modifica dell'art.116 del Codice Civile.

- Obbligo, per l'ufficiale di stato civile, prima di procedere alla pubblicazione, di richiederre allo straniero di esibire documento di soggiorno con data di scadenza non anteriore a sei mesi dopo il compimento della pubblicazione.

- Obbligo di annotare gli estremi del suddetto documento ovvero la mancanza di esso.

- Obbligo di comunicare l'eventuale mancanza al Pubblico Ministero e al questore.

Osservazioni:

- Il limite di sei mesi dovrebbe essere rimosso.

- Non si comprende il motivo della comunicazione al Pubblico Ministero.

Emendamenti:

- I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 116 modificato dal comma 1 sono soppressi.

Art.169

Norme abrogate.

- Abrogate, in particolare, la legge 943 del 1986 e la legge 39 del 1990.

- Restano validi i procedimenti iniziati e i provvedimenti adottati in base alle norme abrogate.

- Sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme abrogate.

Art.170

Modificazioni del codice penale e del codice di procedura penale.

- Aggiornamento di norme superate.

Art.171

Disposizioni concernenti il personale.

- Adozione di regolamenti per la determinazione delle dotazioni di organico degli organismi delle amministrazioni dello Stato, previsti dalla legge.

Emendamenti:

- Dopo l'articolo 171 e' aggiunto il seguente

"Art. 171 bis

Regolarizzazione di situazioni irregolari pregresse

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cittadini extracomunitari presenti alla medesima data e a qualunque titolo sul territorio nazionale devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, i quali contestualmente rilasciano loro un permesso di soggiorno straordinario della durata di due mesi.

2. Il permesso di soggiorno straordinario di cui al comma 1 e' convertito, su richiesta del titolare, in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di due anni, rinnovabile secondo le disposizioni della presente legge, in presenza di una richiesta di autorizzazione al lavoro a tempo indeterminato avanzata per il titolare del permesso da un datore di lavoro italiano o regolarmente soggiornante in Italia. Ha altresi' diritto a detta conversione il cittadino extracomunitario, titolare di permesso di soggiorno straordinario, che dichiara di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini italiani.

3. Il permesso di soggiorno straordinario di cui al comma 1 e' convertito, su richiesta del titolare, in un permesso di soggiorno per cui il titolare possegga i requisiti previsti dalla presente legge.

4. Il cittadino extracomunitario, titolare di permesso di soggiorno straordinario rilasciato ai sensi del comma 1, che lascia regolarmente il territorio dello Stato prima della scadenza del permesso di soggiorno ha diritto ad ottenere dalla polizia di frontiera documentazione attestante la regolare uscita dal territorio dello Stato. Presentando tale documentazione alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di stabile residenza ha diritto ad ottenere, per l'anno successivo e con la precedenza di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 62, un visto di ingresso in Italia per lavoro stagionale.

5. Ai fini della programmazione di cui al comma 1 dell'articolo 62, la documentazione di cui al comma 4 del presente articolo e' considerata equivalente a quella prevista al comma 4 dell'articolo 63.

6. I datori di lavoro che denunciano i rapporti di lavoro irregolari di cui al comma 2 non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, nonche' per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri compiute in relazione all'occupazione di lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Gli stessi datori di lavoro non sono altresi' tenuti, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione, al versamento dei contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale e non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni contributive. Dette disposizioni si applicano a coloro che effettuano la denuncia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. I cittadini extracomunitari che regolarizzano la propria posizione relativamente al soggiorno ai sensi del comma 1 non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono fatti decadere i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni.

8. Copia della dichiarazione resa dal cittadino extracomunitario, di cui al comma 2, e' trasmessa nei tempi stabiliti a norma del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'istituto nazionale della previdenza sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi adempimenti. La falsa dichiarazione e' punita a norma dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15; alla condanna dello straniero per falsa dichiarazione consegue la revoca del permesso di soggiorno."

Art.172

Copertura finanziaria.

- (...)

Art.173

Entrata in vigore.

- Dal giorno 1 Gennaio 1995.

 

Osservazioni generali:

- E' bene considerare come nessuna politica di immigrazione possa essere avviata in presenza di un bacino di irregolarita' di rilevanti dimensioni. I meccanismi atti a contrastare gli ingressi irregolari e a favorire l'immigrazione regolare vedrebbero infatti sensibilmente offuscata la loro efficacia dall'interesse che un simile bacino presenta per il datore di lavoro, in virtu' della condizione di debolezza contrattuale degli immigrati che lo compongono. Dovrebbero allora essere incluse norme transitorie che permettano di procedere, nel modo piu' efficace, a un preventivo svuotamento della sacca di irregolarita', consentendo la regolarizzazione degli irregolari che hanno effettuato, di fatto, il ricongiungimento familiare, e di quelli che siano in grado di dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro; nonche' l'accesso ad un permesso di soggiorno per lavoro stagionale a coloro che tale dimostrazione non possano produrre. In ciascuno di questi casi dovrebbe essere massimamente agevolata e incentivata l'emersione dall'irregolarita'; non sembrano quindi opportune misure che pongano, come condizione per l'ingresso in un circuito regolare, un previo rientro nel paese di origine non altrimenti incentivato.

- Si dovrebbe osservare come qualunque politica dell'immigrazione necessiti di un continuo confronto con le reali modalita' di evoluzione del fenomeno e possa richiedere, in virtu' di queste, correzioni di rotta o anche radicali revisioni. Una legge organica sulla condizione dello straniero, per non rischiare di risultare obsoleta nel giro di pochi anni, dovrebbe prevedere la possibilita' di modificare le scelte politiche riguardo, per esempio, al controllo dei flussi, senza compromettere l'impianto generale della normativa. Il testo qui considerato non sembra avere queste caratteristiche di flessibilita'. Il capo II del Titolo III ("Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato"), in particolare, andrebbe rivisto alla luce di questa considerazione.

- Infine, sempre nell'ottica di un confronto permanente con una realta' in evoluzione, e' utile osservare come un carattere eccessivamente repressivo dell'intervento statale nei confronti dell'immigrato irregolare spinga questo verso una condizione di nascondimento che lo rende invisibile agli osservatorii ufficiali. Lo Stato perde cosi' contezza delle caratteristiche e delle dimensioni di uno dei fenomeni piu' rilevanti - quello dell'irregolarita' - ai fini della valutazione dell'efficacia della politica di immigrazione attuata.