(Sergio Briguglio 11/12/1994)

 

SOMMARIO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

"Disposizioni in materia di asilo politico, ingresso, soggiorno e tutela

dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato"

d'iniziativa del deputato

LUIGI NEGRI

Avvertenza: sono riportate solo le norme che modificano il quadro legislativo attualmente vigente.

Art.1 (Rifugiati)

- Estende il respingimento del richiedente asilo al caso di condanna per reati che comportino l'arresto facoltativo in flagranza.

- Fissa in quarantacinque giorni il tempo limite per la procedura di riconoscimento dello status di rifugiato.

- Revoca dello status di rifugiato: sessanta giorni di tempo per lasciare l'Italia. Espulsione dopo i sessanta giorni.

- Ricorso contro il provvedimento di revoca. Possibilita' di accoglimento anche in relazione al livello di integrazione dello straniero e alla sussistenza dei requisiti per il soggiorno ad altro titolo.

Art.2 (Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato - Respingimento alla frontiera)

- Possibilita' di ingresso anche per affari.

- Ingresso da Paesi con obbligo di visto: richiesto anche il certificato penale.

- Timbro obbligatorio in ingresso con identificazione dell'operatore di polizia.

- Possibilita' di deroga, per singoli soggetti, stabilita dal Ministero dell'Interno.

- Esclusa la possibilita' di garanzia di terzi riguardo ai mezzi di sostentamento, in relazione al provvedimento di respingimento.

Art.3 (Visto di ingresso - Condizioni di rilascio - Durata - Definizione dei paesi dai quali e' richiesto)

- Visto comunque obbligatorio nei casi di ingresso per studio, lavoro subordinato e lavoro autonomo.

- Necessita' di documentazione idonea a provare la veridicita' della motivazione (e l'eventuale disponibilita' al ricovero da parte della struttura sanitaria, nel caso di ingresso per cura).

- Durata massima:

tre mesi per turismo, affari, famiglia e culto;

sei mesi per cura;

un anno per studio;

due anni per lavoro subordinato;

tre mesi per lavoro autonomo.

Art.4 (Permesso di soggiorno e permanenza dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato)

- Permesso di soggiorno obbligatorio per cittadini provenienti da paesi (?) con obbligo di visto (con la stessa durata). Per i cittadini di altri paesi, obbligatorio nel caso di soggiorni per turismo, affari, famiglia e culto di durata superiore a tre mesi o di soggiorni per cura di durata superiore a sei mesi.

- Tempo limite di otto giorni per il rilascio del permesso.

- Possibilita' di proroga:

sei mesi per cura;

di anno in anno per studio;

due anni rinnovabili per lavoro subordinato (salvo iscrizione alle liste di collocamento per piu' di diciotto mesi);

nove mesi per lavoro autonomo (a certe condizioni).

- Possibilita' di conversione del permesso per studio, lavoro subordinato e lavoro autonomo, in presenza degli stessi requisiti per il rilascio.

- Rinnovo e proroga sempre subordinati alla dimostrazione di disponibilita' di un reddito mensile pari ad almeno quattro volte la pensione sociale.

- Intimazione a lasciare l'Italia entro settantadue ore in caso di rifiuto del rilascio di permesso di soggiorno; entro trenta giorni in caso di revoca annullamento o mancato rinnovo.

- Obbligo di dichiarare il trasferimento di dimora entro dieci giorni, a pena di diffida. Due diffide comportano l'espulsione.

Art.5 (Ricongiungimenti)

- Ricongiungimento con soli figli e coniuge consentito dopo tre anni, accertata la buona condotta, la disponibilita' di un alloggio idoneo e di un reddito pari a cinque volte la pensione sociale per ricongiungimento con coniuge o con un massimo di due figli; sei volte per coniuge e un massimo di due figli; un'unita' in piu' per ogni ulteriore coppia di figli.

- Espulsione dell'intera famiglia, in caso di mancata corrispondenza tra la disponibilita' dichiarata e quella accertata.

Art.6 (Minori - Degenti - Detenuti)

- I minori di eta' inferiore a quattordici anni in posizione irregolare sono ospitati in un istituto di istruzione per un periodo non superiore a sessanta giorni, durante i quali l'autorita' cerca di individuare un parente in Italia ovvero il paese di origine ai fini del rimpatrio del minore. Trascorsi inutilmente i sessanta giorni, si procede ad affidamento e adozione.

Art.7 (Disposizioni procedurali per i datori di lavoro e per i cittadini extracomunitari che intendono svolgere attivita' di lavoro subordinato)

- Raccolta delle offerte di lavoro presso consolati e ambasciate.

- Trasmissione delle offerte di lavoro alle sezioni circoscrizionali di collocamento.

- Inoltro delle domande di lavoro con dimostrazione della disponibilita' di alloggio, da parte dei datori di lavoro.

- Rilascio del nulla-osta. Trasmissione alla sede diplomatica. Rilascio del visto entro dieci giorni.

Art.8 (Condizioni per l'ingresso in Italia a titolo di lavoro subordinato - Condizioni contrattuali ed economiche - Oneri a carico del datore di lavoro)

- Richiesta di assunzione respinta in caso di

azienda il cui ordinamento prevede per l'assunzione il requisito della cittadinanza italiana;

azienda che abbia fatto ricorso negli ultimi due anni a cassa integrazione o riduzione del personale;

azienda soggetta alla normativa della legge 675/1977 e modificazioni;

disponibilita' di extracomunitari iscritti alle liste di collocamento in seguito a licenziamento (?).

- Parita' di trattamento rispetto agli italiani.

- Oneri per l'alloggio a carico del datore di lavoro per i primi tre mesi; a parziale carico del datore di lavoro per i successivi tre mesi; totalmente a carico del lavoratore in seguito.

Art.9 (Norme relative al rilascio del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari richiesti per lavoro subordinato)

- Obbligo di richiedere l'iscrizione anagrafica entro trenta giorni dall'ingresso.

- Obbligo di rilascio del permesso o di rimpatrio entro otto giorni dalla richiesta.

- Rifiuto del rinnovo o revoca del permesso in caso di iscrizione nelle liste di collocamento per piu' di diciotto mesi.

- Obbligo di comunicazione, da parte del datore di lavoro, della risoluzione del rapporto di lavoro entro quarantotto ore. Sanzioni per gli inadempienti.

Art.10 (Condizioni per svolgere attivita' di lavoro autonomo)

- Uguaglianza di requisiti rispetto agli italiani.

- Titoli di studio ammissibili a condizione di riconoscimento legale e reciprocita' con i paesi di provenienza.

- Proroga per nove mesi, dopo i primi tre mesi, condizionata all'adempimento delle richieste di autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attivita'. Espulsione in caso contrario.

- Rinnovo per due anni, ulteriormente rinnovabili, condizionato alla dimostrazione di effettivo svolgimento dell'attivita' e all'iscrizione al ruolo dei contribuenti.

Art.11 (Comunicazioni agli interessati e norme in materia di tutela giurisdizionale)

- Nel ricorso al TAR contro i provvedimenti di espulsione e di diniego e revoca del permesso di soggiorno non e' consentita la presentazione di domanda incidentale di sospensione.

Art.12 (Iscrizione anagrafica)

- Obbligo di iscrizione anagrafica per i titolari di permesso di soggiorno.

 

Art.13 (Disposizioni penali e processuali)

- Reclusione da due a quattro anni per il clandestino e per l'irregolare (?).

- Reclusione da sei mesi a quattro anni per l'irregolare.

- Reclusione da sei mesi a quattro anni per lo straniero sprovvisto di documento di identificazione che non abbia provveduto a denunciarne la scomparsa e chiederne la sostituzione.

- Reclusione da due a quattro anni per l'espulso illegalmente presente in Italia.

- Reclusione da tre a quattro anni per lo straniero che si sottrae all'espulsione adottata per la commissione di determinati delitti.

- Consentito l'arresto anche fuor di flagranza.

- Sanzione amministrativa da cinque a venti milioni per chi ospiti uno straniero illegalmente presente. Sanzione raddoppiata se l'attivita' e' svolta a fini di lucro. In caso di cittadino extracomunitario ospitante, questi e' espulso.

- Reclusione fino a tre anni e sei mesi e multa fino a due milioni per chi favorisca l'ingresso illegale di cittadini extracomunitari. Reclusione da due a sei anni e multa da dieci a cinquanta milioni, in presenza di fini di lucro o di concorso fra tre o piu' persone.

- Raddoppio delle pene per fatti commessi su stranieri minori o a fini di avviamento alla prostituzione. Riduzioni dipena per chi collabora con la giustizia.

- Confisca dei beni utilizzati per commettere il reato (salvo che appartengano a persone non coinvolte).

- Sanzioni amministrative da due a cinque milioni a carico dei vettori che omettano di segnalare la presenza a bordo di stranieri in posizione irregolare.

- Obbligo per gli impiegati postali e bancari di esigere l'esibizione di passaporto e permesso di soggiorno validi da chi intenda effettuare versamenti. Sanzioni, per gli inadempienti, da mezzo milione a un milione.

- Istituzione di un casellario presso il Ministero dell'Interno per l'accertamento di eventuali diverse identificazioni dei cittadini extracomunitari.

- Reclusione da sei mesi a tre anni, multa da dieci a cinquanta milioni ed esclusione dai pubblici appalti fino a tre anni per il datore di lavoro che impieghi cittadini extracomunitari in modo illegale.

Art.14 (Associazione finalizzata all'ingresso illecito di cittadini extracomunitari)

- Reclusione non inferiore a quindici anni per chi dirige una associazione di tre o piu' persone finalizzata a favorire l'ingresso illegale di cittadini extracomunitari o la loro collocazione nel mercato del lavoro.

- Reclusione non inferiore a otto anni per il membro dell'associazione.

- Aumento di pena in caso di associazione di piu' di dieci persone, o di fatti riguardanti minori extracomunitari o avviamento alla prostituzione.

- Pene non inferiori rispettivamente a venti e dieci anni, in caso di detenzione di armi o esplosivi.

- Riduzione della pena in caso di collaborazione con la giustizia.

Art.15 (Operazioni di polizia e destinazione di beni e valori sequestrati (?))

- Non punibilita' dei poliziotti che, allo scopo di acquisire elementi di prova, favoriscono ingressi illegali.

- Possibilita' per l'autorita' giudiziaria di ordinare il differimento dell'arresto degli stranieri e del sequestro dei beni.

Art.16 (Ritardo od omissione degli atti di arresto e di sequestro)

- Possibilita' per l'autorita' giudiziaria e per la polizia giudiziaria, previa comunicazione telefonica all'autorita' giudiziaria da trasformare in rapporto motivato entro quarantotto ore, di differimento di operazioni di cattura, arresto o sequestro per fatti riguardanti l'ingresso illegale.

Art.17 (Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere all'ingresso illecito di cittadini extracomunitari)

- Modalita' di perquisizione o sequestro di navi (e, ove possibile, di aeromobili) sospettate di trasportare cittadini extracomunitari per il loro ingresso illegale.

Art.18 (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni di contrasto all'ingresso illecito di cittadini extracomunitari)

- Modalita' di restituzione, uso o alienazione al pubblico incanto dei beni confiscati.

- Destinazione delle somme ricavate ad un fondo per il rimpatrio degli espulsi.

Art.19 (Notizie di procedimenti penali)

- Trasmissione di informazioni relative a procedimenti penali dall'autorita' giudiziaria al Ministero dell'Interno e da questo alle polizie di Stati esteri.

 

Art.20 (Controlli ed ispezioni)

- Modalita' di controlli, ispezioni, perquisizioni, intercettazioni finalizzate all'individuazione di cittadini extracomunitari in posizione (?) irregolare.

Art.21 (Espulsioni dal territorio dello Stato)

- Espulsione coattiva ed immediata in tutti i casi.

- Espulsione anche in seguito a condanna per uno dei delitti previsti dall'articolo 582 del codice penale.

- Il ricorso per cassazione nei casi di espulsione disposta dal giudice non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Art.22 (Modifiche del codice penale)

- Modifiche del codice penale riguardanti la recidivita', la sottrazione di minore, l'estensione agli stranieri illegalmente presenti di una sorta di presunzione di colpevolezza in relazione al reato di furto con scasso.

Art.23 (Relazione al Parlamento e contributi alle Regioni)

- Contributi alle Regioni, per complessivi trenta miliardi annui, per la realizzazione di strutture, corsi ed altre attivita' orientate all'inserimento di cittadini extracomunitari nella vita produttiva e di relazione.

- Revoca dei contributi non validamente utilizzati nei successivi diciotto mesi.

Art.24 (Disposizioni transitorie)

- In relazione al soggiorno di cittadini gia' presenti nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore dell alegge, si applicano le norme sui permessi come se l'ingresso o la concessione dell'attuale permesso fosse avvenuta nel giorno di entrata in vigore (fa eccezione (?) il caso del lavoro subordinato: la validita' residua del vecchio permesso e' considerata di un anno, anziche' di due).

Art.25 (Disposizioni di coordinamento e abrogazioni - entrata in vigore (?))

- E' abrogata la legge 39/1990. Sono fatte salve le situazioni gia' regolate dagli articoli 9, 10, 11 e 12 di essa.