Art. 47

 

Condizione di reciprocità.

 
   

1. Salva l'applicazione delle norme concernenti l'ingresso e il soggiorno sul territorio dello Stato è soggetto alla condizione di reciprocità l'esercizio da parte del cittadino extracomunitario di ciascuno dei seguenti diritti civili garantiti al cittadino italiano:

 

a) l'acquisto di beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione ad uso privato del cittadino extracomunitario;

 

b) la costituzione e la partecipazione a società di capitali secondo le modalità e le condizioni previste dal regolamento di attuazione della presente legge;

 

c) l'esercizio di determinate attività di lavoro autonomo o imprenditoriale secondo le modalità e le condizioni previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

2. La condizione di reciprocità non può comunque essere richiesta ai cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per asilo umanitario, nonché ai cittadini extracomunitari di Paesi con i quali siano in vigore accordi internazionali che prevedano l'esenzione dalla reciprocità.

 

3. La condizione di reciprocità si considera verificata quando, sulla base della legislazione o della prassi applicata nei confronti dei cittadini italiani, non risulti che, nel Paese cui appartiene il cittadino extracomunitario, sia impedito al cittadino italiano di esercitare il medesimo diritto civile che il cittadino extracomunitario intende esercitare in Italia, anche prescindendo dalla qualificazione giuridica attribuita dallo Stato straniero a quel diritto.

3. La condizione di reciprocità si considera verificata quando, sulla base della legislazione o della prassi applicata nei confronti dei cittadini italiani, risulta che, nel Paese cui appartiene il cittadino extracomunitario, è consentito al cittadino italiano di esercitare il medesimo diritto civile che il cittadino extracomunitario intende esercitare in Italia, anche prescindendo dalla qualificazione giuridica attribuita dallo Stato straniero a quel diritto.

4. In ogni caso la condizione di reciprocità si considera verificata qualora il diritto civile di cui il cittadino extracomunitario chiede di godere in Italia non sia previsto nell'ordinamento del Paese straniero per i propri cittadini.

 

5. La condizione di reciprocità non è comunque richiesta per i cittadini di quei Paesi per i quali, a causa di conflitti armati o di gravi turbamenti dell'ordine pubblico, il Ministero degli affari esteri abbia dichiarato la sussistenza dello stato di necessità per il rimpatrio dei cittadini italiani ivi residenti.

 

6. Per l'accertamento della reciprocità relativa a cittadini dì Paesi aventi un ordinamento interno di tipo federale si fa riferimento alla prassi del luogo dell'ultima residenza del cittadino extracomunitario.

 

7. L'accertamento della reciprocità è effettuato su richiesta del cittadino extracomunitario. dall'esercente la professione legale che ne abbia la rappresentanza, da un notaio, dall'autorità giudiziaria, da un organo della pubblica amministrazione, con atto scritto e motivato rilasciato secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

8. Ogni anno il Ministero degli affari esteri cura una pubblicazione, edita dall'Istituto Poligrafico dello Stato, che indica, per ogni Paese straniero e per ogni diritto civile indicato al comma 1, i casi e i modi nei quali la condizione di reciprocità si intende di diritto verificata o non verificata.

 

9. Si osservano le norme, diverse da quelle del presente articolo, previste in materia di reciprocità dagli accordi internazionali.

 
   
   

Art. 48

 

Espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

 
   

1. Il cittadino extracomunitario che si trova sul territorio dello Stato, anche se in transito ovvero sia titolare di carta di soggiorno, può essere espulso dal territorio dello Stato qualora la sua presenza costituisca un pericolo concreto ed attuale per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato.

 

2. L'espulsione è disposta con decreto scritto e motivato adottato dal Ministro dell'interno e comunicato immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

 

3. Il decreto è consegnato all'interessato a cura del Questore ed e' da questi eseguito immediatamente con accompagnamento alla frontiera a cura delle forze di polizia. Il cittadino extracomunitario espulso ha diritto ad essere assistito da persona di sua fiducia.

3. Il decreto è consegnato all'interessato a cura del Questore ed e' da questi eseguito immediatamente con accompagnamento alla frontiera a cura delle forze di polizia.

4. Il decreto può essere impugnato con ricorso presentato al tribunale amministrativo regionale del domicilio eletto dal cittadino extracomunitario.

 

5. Il cittadino extracomunitario espulso dal territorio dello Stato non può farvi rientro senza aver ottenuto una autorizzazione del Ministro dell'interno.

 

6. Qualora il decreto di espulsione sia annullato il giudice amministrativo, su richiesta dell'interessato, può ordinare al Questore di rilasciare al cittadino extracomunitario il visto di ingresso ovvero il permesso o la carta di soggiorno di cui era titolare al momento in cui l'espulsione fu eseguita.

 
   
   

Art. 49

 

Espulsione per ingresso o soggiorno illegali nel territorio dello Stato.

 
   

1. Il cittadino extracomunitario che si trovi sul territorio dello Stato in condizione di clandestinita', di cui all'articolo 7, e' espulso dal territorio dello Stato, salvo che richieda il rilascio di un permesso di soggiorno per coesione familiare per il quale possegga i requisiti previsti dalla presente legge, o presenti domanda di asilo ai sensi dell'articolo 140, ovvero ricorrano le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno straordinario ai sensi dell'articolo 101.

1. Il cittadino extracomunitario che si trovi sul territorio dello Stato in condizione di clandestinità deve essere espulso dal territorio dello Stato.

2. Il cittadino extracomunitario che si trovi sul territorio dello Stato in condizione di irregolarita', di cui all'articolo 7, deve essere espulso dal territorio dello Stato, salvo che richieda il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno per i quali possegga i requisiti previsti dalla presente legge, o presenti domanda di asilo ai sensi dell'articolo 140, ovvero ricorrano le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno straordinario ai sensi dell'articolo 101.

2. Ai fini del presente articolo si intende in condizione di clandestinità:

 

a) il cittadino extracomunitario che abbia fatto ingresso nel territorio dello Stato eludendo i controlli di frontiera;

 

b) il cittadino extracomunitario che abbia fatto ingresso nel territorio dello Stato privo di valido documento di viaggio e di visto, ove prescritto;

 

c) il cittadino extracomunitario che abbia fatto ingresso o soggiorni nel territorio dello Stato con documenti di viaggio, visti, permessi o carte di soggiorno falsi o contraffatti;

 

d) il cittadino extracomunitario che soggiorni nel territorio dello Stato trenta giorni dopo la data di scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno senza aver presentato domanda di rilascio, di rinnovo o di conversione di tali documenti;

 

e) il cittadino extracomunitario che, dopo esserne stato espulso, abbia fatto reingresso nel territorio dello Stato senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione, salvo che, in relazione al tipo di espulsione, sia trascorso il periodo di tempo eventualmente previsto dalla presente legge per il divieto di rientro e salvo che il giudice abbia annullato il provvedimento di espulsione o ne abbia sospesa la esecuzione;

 

f) il cittadino extracomunitario che soggiorni nel territorio dello Stato oltre gli otto giorni successivi dall'ingresso regolare senza aver presentato la dichiarazione di soggiorno;

 

g) il cittadino extracomunitario che soggiorni nel territorio dello Stato privo di un permesso o carta di soggiorno dopo che gli è stato comunicato il rifiuto del rilascio o del rinnovo, la revoca o l'annullamento del permesso o della carta di soggiorno, salvi gli effetti della presentazione del ricorso giurisdizionale e della istanza incidentale di sospensione;

 

h) il cittadino extracomunitario che soggiorni nel territorio dello Stato in violazione dell'obbligo di allontanarsene intimatogli in seguito all'adozione di un provvedimento di espulsione previsto dalla presente legge e diventi esecutivo;

 

i) il cittadino extracomunitario che, fuori dei casi previsti dalle lettere precedenti, si trovi illegalmente sul territorio dello Stato senza essere titolare di un permesso o di una carta di soggiorno in corso di validità.

3. L'espulsione è disposta con decreto scritto e motivato, indicante le modalità di esecuzione e di impugnazione e con allegata traduzione in lingua comprensibile al cittadino extracomunitario o, ove ciò non sia possibile, in una lingua a sua scelta, tra inglese, francese, spagnolo e arabo.

3. L'espulsione è disposta con decreto scritto e motivato, indicante le modalità di esecuzione e di impugnazione e con allegata traduzione in lingua comprensibile al cittadino extracomunitario o, ove ciò non sia possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo.

4. Salvo che si tratti dei casi indicati nel comma 7, il decreto di espulsione e adottato dal Questore della Provincia in cui il cittadino extracomunitario è stato sottoposto a controlli dalle forze di polizia, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria competente qualora si tratti di persona indagata o imputata. Se l'autorità giudiziaria nega il predetto nullaosta essa può ordinare al Questore di rilasciare al cittadino extracomunitario un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

4. Salvo che si tratti dei casi indicati nel comma 7, il decreto di espulsione e adottato dal Questore della Provincia in cui il cittadino extracomunitario è stato sottoposto a controlli dalle forze di polizia, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria competente qualora si tratti di persona indagata o imputata. Se l'autorità giudiziaria nega il predetto nullaosta essa può ordinare al Questore di rilasciare al cittadino extracomunitario un permesso di soggiorno per motivi giudiziari.

5. Il decreto è eseguito immediatamente dopo la sua notificazione al cittadino extracomunitario mediante accompagnamento alla frontiera a cura delle forze di polizia.

 

6. L'espulsione disposta dal Questore può essere impugnata con ricorso presentato al tribunale amministrativo regionale del domicilio eletto dal cittadino extracomunitario. La presentazione dell'istanza incidentale di sospensione cautelare non produce effetti sospensivi.

 

7. L'espulsione puo' essere disposta dal giudice competente, anche su richiesta del pubblico ministero o su segnalazione del Questore o del direttore dell'istituto penitenziario, in tutti i casi in cui il cittadino extracomunitario in condizione di clandestinità o di irregolarita' si trovi, per qualsiasi motivo, in stato di fermo, di arresto, di custodia cautelare in carcere o sia comunque detenuto o internato in un istituto penitenziario italiano e se ne debba disporre la liberazione o la scarcerazione per qualsiasi causa prevista dalla legge. Tali disposizioni si applicano, fatte salve le disposizioni del comma 15 dell'articolo 5, solo se la condizione di clandestinita' o di irregolarita' e' sopravvenuta prima dell'applicazione della misura restrittiva nei confronti del cittadino extracomunitario.

7. L'espulsione è disposta d'ufficio dal giudice competente, anche su richiesta del pubblico ministero o su segnalazione del Questore o del direttore dell'istituto penitenziario, in tutti i casi in cui il cittadino extracomunitario in condizione di clandestinità si trovi, per qualsiasi motivo, in stato di fermo, di arresto, di custodia cautelare in carcere o sia comunque detenuto o internato in un istituto penitenziario italiano e se ne debba disporre la liberazione o la scarcerazione per qualsiasi causa prevista dalla legge.

8. Il giudice provvede, anche nell'ambito dell'udienza di convalida del fermo o dell'arresto, con ordinanza adottata in camera di consiglio, sentite le parti, e comunicata all'interessato prima della dimissione dall'istituto penitenziario. L'ordinanza dispone l'espulsione soltanto se il cittadino extracomunitario sia in possesso di un passaporto o di altro valido documento di viaggio e se non vi ostino esigenze processuali o gravi motivi di salute del cittadino extracomunitario o di pericolo per la sua vita e per la sua sicurezza e incolumità nel Paese in cui dovrebbe essere rinviato. In ogni caso l'ordinanza non può essere adottata se nei confronti del cittadino extracomunitario siano disposte altre misure cautelari coercitive o se si debbano applicare misure alternative alla detenzione o misure di sicurezza detentive. Nei predetti casi in cui non possa disporre l'espulsione il giudice può ordinare al Questore di rilasciare al cittadino extracomunitario un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

8. Il giudice provvede, anche nell'ambito dell'udienza di convalida del fermo o dell'arresto, con ordinanza adottata in camera di consiglio, sentite le parti, e comunicata all'interessato prima della dimissione dall'istituto penitenziario. L'ordinanza dispone l'espulsione soltanto se il cittadino extracomunitario sia in possesso di un passaporto o di altro valido documento di viaggio e se non vi ostino esigenze processuali o gravi motivi di salute del cittadino extracomunitario o di pericolo per la sua vita e per la sua sicurezza e incolumità nel Paese in cui dovrebbe essere rinviato. In ogni caso l'ordinanza non può essere adottata se nei confronti del cittadino extracomunitario siano disposte altre misure cautelari coercitive o se si debbano applicare misure alternative alla detenzione o misure di sicurezza detentive. Nei predetti casi in cui non possa disporre l'espulsione il giudice può ordinare al Questore di rilasciare al cittadino extracomunitario un permesso di soggiorno per motivi giudiziari.

9. L'ordinanza del giudice è immediatamente esecutiva e può essere impugnata con ricorso per cassazione nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 311, commi 2, 3, 4 e 5 del codice di procedura penale. La presentazione del ricorso non produce effetti sospensivi.

 

10. L'espulsione disposta con ordinanza dal giudice è eseguita al momento della dimissione dall'istituto penitenziario con accompagnamento immediato alla frontiera a cura delle forze di polizia.

 

11. Il cittadino extracomunitario espulso dal territorio dello Stato ai sensi del presente articolo non può farvi rientro per un periodo di due anni dalla data in cui l'espulsione è stata eseguita, senza aver ottenuto una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno.

 
   
   

Art. 50

 

Espulsione per motivi di prevenzione.

 
   

1. Il cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno in corso di validità può essere espulso dal territorio dello Stato qualora si tratti di individuo che rientri tra le persone indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 3 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

 

2. L'espulsione e disposta con decreto del tribunale, sezione misure di prevenzione, competente per il luogo in cui si trova il cittadino extracomunitario, su proposta del Questore della Provincia. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come successivamente modificata e integrata.

 

3. Il Questore esegue il decreto del tribunale intimando al cittadino extracomunitario espulso di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni dalla data di comunicazione del decreto del tribunale.

 

4. Il Questore notifica all'interessato copia del decreto del tribunale e copia dell'intimazione.

 

5. Il decreto può essere impugnato con ricorso per Cassazione presentato entro il quindicesimo giorno dalla consegna del decreto all'interessato. Il ricorso ha effetto sospensivo.

 

6. Il Questore può chiedere al presidente del tribunale l'applicazione, nei confronti del cittadino extracomunitario di cui si e chiesta l'espulsione, della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di dimora in una determinata località. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale il cittadino extracomunitario e arrestato ed e punito con una pena da uno a tre anni di reclusione. E' consentito l'arresto e il giudizio direttissimo anche fuori dei limiti previsti dalle leggi ordinarie.

 

7. Il cittadino extracomunitario espulso per motivi di prevenzione non può fare rientro nel territorio dello Stato per un periodo di cinque anni dalla data di esecuzione dell'espulsione, senza avere ottenuto una autorizzazione del Ministero dell'interno.

 

8. Salvi gli effetti dell'impugnazione, il cittadino extracomunitario che non ottemperi alla intimazione di lasciare il territorio dello Stato ai sensi del presente articolo e espulso con accompagnamento immediato alla frontiera disposto con decreto scritto e motivato del Questore ed eseguito a cura delle forze di polizia.

 

9. Se il decreto di espulsione e annullato, il giudice, su richiesta dell'interessato, può ordinare al Questore di rilasciare al cittadino extracomunitario il visto di ingresso o il permesso di soggiorno di cui era titolare al momento in cui l'espulsione fu disposta.

 

10. Al cittadino extracomunitario che abbia presentato ricorso per cassazione contro il decreto di espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di giustizia valido fino alla pronuncia della decisione della Corte di Cassazione.

10. Al cittadino extracomunitario che abbia presentato ricorso per cassazione contro il decreto di espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi giudiziari valido fino alla pronuncia della decisione della Corte di Cassazione.

   
   

Art. 51

 

Espulsione del cittadino extracomunitario condannato.

 
   

1. Deve essere espulso dal territorio dello Stato in forza della misura di sicurezza disposta dal giudice il cittadino extracomunitario, che non sia titolare di carta di soggiorno, il quale sia condannato per avere commesso uno dei seguenti reati:

 

a) delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni,

 

b) reati previsti dal titolo I del libro II del codice penale;

 

c) reati previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 9 ottobre 1990, n. 309;

 

d) reati previsti dal testo unico delle disposizioni in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni e integrazioni;

 

e) reati previsti dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369;

 

f) reati previsti dalla legge 20 gennaio 1958, n. 75;

 

g) reati previsti dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 e successive modificazioni e integrazioni;

 

h) reati previsti dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni;

 

i) reati previsti dalla legge 18 gennaio 1994, n. 50;

 

l) reati in materia di immigrazione previsti e puniti dalla presente legge.

 

2. La misura di sicurezza dell'espulsione non può comunque essere disposta dal giudice nei casi in cui la pena sia applicata su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e nei casi in cui nella sentenza sia disposta la sospensione condizionale della pena.

 

3. L'esecuzione dell'espulsione, in forza della sentenza definitiva di condanna, avviene dopo che la pena detentiva sia stata scontata o altrimenti estinta e dopo che siano state eseguite le misure di sicurezza detentive o, in mancanza, dopo che la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile.

 

4. Su richiesta presentata dal cittadino extracomunitario espulso, il magistrato di sorveglianza o il giudice dell'esecuzione possono disporre la revoca della espulsione, qualora dopo la condanna sia venuta meno la pericolosità sociale del cittadino extracomunitario condannato.

 

5. Il giudice dell'esecuzione e il magistrato di sorveglianza trasmettono tempestivamente il provvedimento di revoca al Questore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

6. In ogni caso copia della sentenza definitiva di condanna con cui si dispone la misura di sicurezza dell'espulsione deve essere comunicata a cura della cancelleria del giudice, entro quarantotto ore dal passaggio in giudicato della sentenza, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, al Ministro dell'interno e al Questore della Provincia in cui si trova il cittadino extracomunitario o, in mancanza, in cui ha sede il giudice. Si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 658 e 659 del codice di procedura penale.

 

7. Salvo che vi ostino esigenze processuali e salvo che, nei casi previsti dagli articolo 52 e 53, l'espulsione sia anticipata quale misura alternativa alla detenzione o quale pena applicata su richiesta delle parti, l'esecuzione dell'espulsione avviene al momento della dimissione del cittadino extracomunitario detenuto dall'istituto penitenziario dopo che sia stata scontata la pena detentiva ed è effettuata con accompagnamento immediato alla frontiera a cura delle forze di polizia, secondo le modalità previste dal regolamento di, attuazione della presente legge. Per l'esecuzione dell'espulsione disposta nei confronti di cittadini extracomunitari, i quali, al momento in cui diventa definitiva la sentenza, non si trovino detenuti o internati e per i quali non si

 

debba procedere per legge all'esecuzione di pene detentive o di misure di sicurezza detentive, il Questore procede secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, osservando le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 49.

 

8. Non si fa luogo all'esecuzione dell'espulsione fino a quando il cittadino extracomunitario debba essere detenuto o internato in istituti penitenziari in custodia cautelare o in esecuzione di ulteriori pene o misure di sicurezza detentive.

 

9. Il cittadino extracomunitario espulso in forza della misura di sicurezza prevista dal presente articolo non può fare rientro nel territorio dello Stato senza autorizzazione del Ministro dell'interno.

 

10. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili le norme del codice penale, del codice di procedura penale e delle altre leggi in materia di misure di sicurezza.

 

11 Le disposizioni del presente articolo si osservano, in quanto applicabili, nei casi diversi da quelli indicati nel comma 1, nei quali la legge prevede l'espulsione obbligatoria del cittadino extracomunitario condannato.

 

12. L'applicazione dei commi 2 e 4 del presente articolo non impediscono l'espulsione per ingresso o soggiorno illegali disposte nei confronti del cittadino extracomunitario in condizione di clandestinità. nei casi e nei modi previsti dall'articolo 49.

 
   
   

Art. 52

 

Espulsione - misura alternativa alla detenzione del cittadino extracomunitario.

 
   

1. Il cittadino extracomunitario condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non sia superiore a tre anni di reclusione, può chiedere al giudice dell'esecuzione di essere espulso dal territorio dello Stato, quale misura alternativa alla detenzione.

 

2. Non può richiedere l'espulsione il cittadino extracomunitario condannato per uno o più delitti, consumati o tentati, indicati nell'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale ovvero che abbia in precedenza ottenuto l'espulsione disposta ai sensi del presente articolo.

 

3. La richiesta è presentata dal cittadino extracomunitario o dal suo difensore.

 

4. Il giudice, acquisite le informazioni degli organi di polizia giudiziaria, accertato il possesso del passaporto o di documento equipollente, sentito il pubblico ministero e le altre parti, decide con ordinanza.

 

5. In ogni caso la richiesta di espulsione deve essere rigettata se vi ostano inderogabili esigenze processuali ovvero se nel Paese in cui dovrebbe essere inviato vi ostano gravi ragioni personali di salute o gravi pericoli per la sicurezza e l'incolumità del cittadino extracomunitario in conseguenza di eventi bellici o di epidemie.

 

6. Attraverso l'ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 311, commi 2, 3, 4 e 5 del codice di procedura penale.

 

7. L'espulsione è eseguita immediatamente, dopo che l'ordinanza è divenuta definitiva, al momento della dimissione dall'istituto penitenziario con accompagnamento alla frontiera a cura delle forze di polizia giudiziaria.

 

8. L'esecuzione dell'espulsione sospende l'esecuzione della pena.

 

9. Lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso in cui il cittadino extracomunitario espulso rientri nel territorio dello Stato prima che sia trascorso un periodo di tempo di durata pari alla pena in alternativa alla quale il cittadino stesso e' stato espulso e in ogni caso in cui, per qualsiasi ragione, l'espulsione non sia stata eseguita.

9. Lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso di rientro del cittadino extracomunitario espulso nel territorio dello Stato e in ogni caso in cui, per qualsiasi ragione, l'espulsione non sia stata eseguita.

10. Il cittadino extracomunitario espulso nei casi previsti dal presente articolo non può fare rientro nel territorio dello Stato prima che sia trascorso un periodo di tempo di durata pari alla pena in alternativa alla quale il cittadino stesso e' stato espulso, salvo che abbia ottenuto la prescritta autorizzazione del Ministero dell'interno.

10. Il cittadino extracomunitario espulso nei casi previsti dal presente articolo non può fare rientro nel territorio dello Stato, salvo che abbia ottenuto la prescritta autorizzazione del Ministero dell'interno.

((...))

11. L'espulsione in alternativa alla detenzione in istituti penitenziari italiani può essere altresì disposta in osservanza delle norme di accordi internazionali in materia di assistenza giudiziaria che consentano l'esecuzione della pena detentiva in istituti penitenziari nel Paese di cui è cittadino lo straniero. In tali casi l'espulsione può essere disposta dal giudice, anche su richiesta del pubblico ministero, salvo che il condannato possa essere oggetto di persecuzione o di trattamenti inumani o degradanti nell'istituto penitenziario straniero o, comunque, nel Paese nel quale dovrebbe essere inviato.

   
   

Art. 53

 

Espulsione del cittadino extracomunitario indagato o imputato.

 
   

1. Nei confronti del cittadino extracomunitario, anche se non detenuto, indagato o imputato per un delitto che la legge punisce con una pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione ovvero per il quale sussistano le condizioni previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale per l'applicazione della pena su richiesta delle parti, può essere disposta l'espulsione su richiesta congiunta del cittadino extracomunitario o del suo difensore e del pubblico ministero.

 

2. L'espulsione e disposta con sentenza del giudice che procede e produce i medesimi effetti della sentenza che applica la pena, previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale.

 

3. L'espulsione è disposta dal giudice, acquisite le informazioni degli organi di polizia, accertato il possesso del passaporto o di documento equipollente, sentite le parti, se, sulla base degli atti, ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti siano corrette, e che l'espulsione sia sanzione sostitutiva congrua rispetto al reato commesso.

 

4. In ogni caso la richiesta deve essere rigettata se il cittadino extracomunitario è stato in precedenza espulso con sentenza pronunciata ai sensi del presente articolo, ovvero se vi ostano inderogabili esigenze processuali o gravi ragioni personali di salute o gravi pericoli per la sua sicurezza ed incolumità, nel Paese in cui dovrebbe essere inviato, in conseguenza di eventi bellici o di epidemie.

 

5. Per la pronuncia della sentenza si osservano le norme del codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto applicabili.

 

6. L'espulsione è eseguita immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza con accompagnamento alla frontiera, a cura delle forze di polizia giudiziaria, anche al momento della dimissione dall'istituto penitenziario.

 

7. Il cittadino extracomunitario espulso ai sensi del presente articolo non può fare rientro nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo di tempo indicato nella sentenza, pari al massimo della pena detentiva prevista dalla legge per il reato per il quale il cittadino extracomunitario era indagato o imputato.

 

8. In ogni caso in cui, per qualsiasi ragione, l'espulsione disposta ai sensi del presente articolo non sia stata eseguita, si applica la custodia cautelare in carcere.

 

9. Il cittadino extracomunitario, espulso ai sensi del presente articolo, che rientri illegalmente nel territorio dello Stato, è arrestato ed è punito con la pena della reclusione pari al doppio della pena massima prevista dalla legge per il reato per il quale era indagato o imputato ed era stato espulso ai sensi del presente articolo.

 
   
   

Art. 54

 

Disposizioni comuni sull'esecuzione dei provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato.

 
   

1. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità dell'accompagnamento coattivo alla frontiera del cittadino extracomunitario che debba essere espulso con provvedimento esecutivo. In ogni caso, al cittadino extracomunitario espulso deve essere data facolta'

a) di prendere contatto con le autorita' del proprio Paese, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6;

b) di prendere contatto con familiari o, in mancanza, con altra persona soggiornante in Italia;

c) di procedere al recupero del denaro e degli oggetti di sua legittima proprieta';

d) di procedere al recupero delle somme di denaro che gli sono dovute sulla base di rapporti di lavoro pregressi o in corso, anche irregolari.

Il cittadino extracomunitario espulso ha altresi' diritto ad ottenere il temporaneo differimento dell'espulsione per effettuare una delle azioni previste alle lettere a), b), c), d), nonche' per presentare ricorso contro il provvedimento di espulsione nei limiti previsti dalla presente legge. Qualora si debba procedere a detto differimento, si da' luogo al provvedimento giurisdizionale previsto dall'articolo 55. Di tali facolta' e diritti e' data comunicazione al cittadino extracomunitario espulso per iscritto e in lingua a lui comprensibile. E' fatto obbligo di garantire la presenza di un interprete e del difensore del cittadino extracomunitario espulso, provvedendo eventualmente alla nomina del difensore di ufficio. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla nomina del difensore di ufficio e dell'interprete previste all'articolo 41, commi 3 e 4.

1. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità dell'accompagnamento coattivo alla frontiera del cittadino extracomunitario che debba essere espulso con provvedimento esecutivo.

2. L'accompagnamento alla frontiera può essere effettuato a cura di ufficiali ed agenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della guardia di Finanza e della Polizia penitenziaria.

 

3. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le forme di collegamento e di comunicazione tra l'autorità giudiziaria, l'autorità penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza al fine di consentire l'effettiva esecuzione dei provvedimenti che dispongono, revocano, annullano o sospendono l'espulsione del cittadino extracomunitario.

 

4. Il cittadino extracomunitario espulso è rinviato allo Stato di appartenenza e, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza, salvo che, su sua segnalazione o in base ad informazioni altrimenti note, risulti che possa essere in pericolo la sua vita o incolumità o libertà personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali ovvero in conseguenza di eventi bellici o di epidemie, ovvero qualora possa rischiare di essere inviato verso uno Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. L'espulsione verso lo Stato di provenienza può essere altresì esclusa sulla base dell'Accordo di Schengen ratificato e reso esecutivo con legge del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione ratificata con legge 30 settembre 1993, n. 388. In tutti questi casi si da' luogo al provvedimento giurisdizionale previsto dall'articolo 55.

4. Il cittadino extracomunitario espulso è rinviato allo Stato di appartenenza e, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza, salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, il giudice o l'autorità di pubblica sicurezza gli accordi una diversa destinazione qualora possa essere in pericolo la sua vita o incolumità o libertà personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali ovvero in conseguenza di eventi bellici o di epidemie, ovvero qualora possa rischiare di essere inviato verso uno Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. L'espulsione verso lo Stato di provenienza può essere altresì esclusa sulla base dell'Accordo di Schengen ratificato e reso esecutivo con legge del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione ratificata con legge 30 settembre 1993, n. 388.

5. L'accompagnamento alla frontiera comporta l'imbarco del cittadino extracomunitario a bordo del vettore aereo, marittimo o terrestre che, nel modo più rapido e più diretto, conduce al Paese di destinazione, salvo che si verifichi uno dei casi in cui l'articolo 55 dispone la custodia del cittadino extracomunitario che deve essere espulso e il relativo procedimento giurisdizionale di convalida.

 

6. Il regolamento di attuazione della presente legge prevede i casi e i modi nei quali le spese per l'esecuzione dell'espulsione sono poste a carico del bilancio dello Stato.

 

7. In ogni caso di espulsione copia del provvedimento e del verbale di intimazione al Questore, ove prescritto, deve essere notificata, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, al cittadino extracomunitario, che ha l'obbligo di esibirla agli uffici di polizia di frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad ogni richiesta delle autorità.

 

8. Dell'avvenuta esecuzione dell'espulsione e della durata del connesso divieto di reingresso è data immediata comunicazione al Centro elaborazione dati dal Ministero dell'interno ed è fatta annotazione sul documento di viaggio del cittadino extracomunitario espulso, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, prima che lasci il territorio dello Stato.

 

9. Quando, ai fini del provvedimento di espulsione, e' necessario procedere ad accertamenti supplementari in ordine all'identita' a alla nazionalita' dello straniero da espellere, ovvero all'acquisizione di documenti o visti per il medesimo, si da' luogo al provvedimento giurisdizionale previsto dall'articolo 55.

9. Il cittadino extracomunitario che distrugge o occulta il passaporto o il documento di viaggio equipollente per sottrarsi all'esecuzione dell'espulsione o che non dimostri di aver fatto richiesta per ottenere dalla competente Rappresentanza diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente per il rimpatrio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tal caso l'arresto è obbligatorio, anche fuori dei casi di flagranza. Il giudice nell'udienza di convalida, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del codice di procedura penale. E' consentito il giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dalle leggi ordinarie.

10. In ogni caso il provvedimento di espulsione non può essere eseguito se i cittadino extracomunitario si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi ovvero si tratti di donna incinta o che ha partorito da meno di sei mesi ((..)). In questi casi si da' luogo al provvedimento giurisdizionale previsto dall'articolo 55.

10. In ogni caso il provvedimento di espulsione non può essere eseguito se i cittadino extracomunitario si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi ovvero si tratti di donna incinta o che ha partorito da meno di sei mesi, ovvero se nel Paese in cui deve essere inviato il cittadino extracomunitario siano in corso eventi bellici o epidemie.

11. Qualora il provvedimento di espulsione da adottarsi per i motivi previsti dagli articoli 48, 49, 50, 51, 52 e 53 riguardi minori cittadini extracomunitari si osservano le disposizioni dell'articolo 46, commi 12, 13 e 14.

 
   
   

Art. 55

 

Custodia del cittadino extracomunitario che deve essere espulso. Procedimento giurisdizionale di convalida.

 
   

1. Il cittadino extracomunitario che deve essere espulso dal territorio dello Stato con accompagnamento immediato alla frontiera nei casi previsti dalla presente legge, deve essere sottoposto a custodia fino all'effettiva esecuzione dell'espulsione.

 

2. La custodia è protratta e si dà luogo al procedimento giurisdizionale previsto dal presente articolo:

 

a) nei casi in cui, per uno qualsiasi dei motivi previsti dall'articolo 54 o per qualsiasi altro motivo, l'espulsione non possa essere effettivamente eseguita con accompagnamento alla frontiera ovvero il rimpatrio non possa comunque essere eseguito entro le ventiquattro ore successive al momento in cui il provvedimento diviene immediatamente eseguibile;

a) nei casi in cui, per qualsiasi motivo, l'espulsione non possa essere effettivamente eseguita con accompagnamento alla frontiera ovvero il rimpatrio non possa comunque essere eseguito entro le ventiquattro ore successive al momento in cui il provvedimento diviene immediatamente eseguibile;

b) in tutti i casi in cui il cittadino extracomunitario espulso richieda di non essere espulso dal territorio dello Stato, affermando che l'espulsione lederebbe in modo grave il diritto al rispetto della sua vita familiare con coniuge o figli minori o genitori a carico, soggiornanti in Italia ovvero a carico dei quali sia stato adottato un provvedimento di espulsione che non sia immediatamente eseguibile.

b) in tutti i casi in cui il cittadino extracomunitario richieda di non essere espulso dal territorio dello Stato o di essere rinviato verso un Paese diverso da quello di appartenenza o di provenienza, affermando che nei predetti Stati saranno in pericolo la sua vita o la sua libertà personale, a causa del fondato rischio di torture o di trattamenti inumani o degradanti, anche a causa di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali ovvero potrà rischiare di essere rinviato verso uno Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione, ovvero affermando che l'allontanamento dal territorio dello Stato lede in modo grave e irreparabile il diritto al rispetto della sua vita familiare con familiari italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia aventi i requisiti per attuare il ricongiungimento familiare.

3. Nei casi indicati al comma 2 l'autorità di pubblica sicurezza provvede tempestivamente a compiere, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, i seguenti atti:

 

a) dispone in via provvisoria, con provvedimento scritto e motivato immediatamente consegnato all'interessato la custodia del cittadino extracomunitario che deve essere espulso, presso strutture alloggiative, alberghi, centri di accoglienza o ospedali ovvero altre dimore prossime, ove possibile, al valico di frontiera attraverso il quale deve essere perseguita l'espulsione;

 

b) comunica entro le quarantotto ore successive alla consegna la notizia del provvedimento di custodia provvisoria al Pretore competente per territorio e al competente Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale ovvero, quando si tratti di minore di età ovvero quando sia presente in Italia figlio, minore di eta', del cittadino extracomunitario espulso, al Presidente del Tribunale per i minorenni e al Procuratore della Repubblica presso lo stesso;

b) comunica entro le quarantotto ore successive alla consegna la notizia del provvedimento di custodia provvisoria al Pretore competente per territorio e al competente Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale ovvero, quando si tratti di minore di età, al Presidente del Tribunale per i minorenni e al Procuratore della Repubblica presso lo stesso;

c) comunica la notizia del provvedimento di custodia provvisoria ai familiari eventualmente soggiornanti in Italia e al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo;

 

d) comunica identica notizia al difensore dei cittadino extracomunitario, provvedendo eventualmente alla nomina del difensore di ufficio.

 

((...))

4. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla nomina del difensore di ufficio e dell'interprete previste dall'articolo 41, commi 3 e 4.

5. Ricevuta notizia del provvedimento di custodia, il giudice si reca immediatamente presso il luogo in cui a custodito il cittadino extracomunitario che deve essere espulso, ove, alla presenza dell'interprete e del difensore, lo informa delle sue facoltà e dello svolgimento del procedimento successivo, acquisisce copia dei provvedimenti in forza dei quali sono disposte l'espulsione e la custodia del cittadino extracomunitario.

 

6. In ogni caso il giudice, d'ufficio o su richiesta del cittadino extracomunitario o del suo difensore o del pubblico ministero o delle autorità di polizia, accerta:

 

a) la sussistenza, a carico del cittadino extracomunitario sottoposta a custodia, di un provvedimento di espulsione legittimamente adottato, divenuto esecutivo ed immediatamente eseguibile con accompagnamento alla frontiera;

 

b) il possesso da parte del cittadino extracomunitario del passaporto o di altro documento di viaggio valido;

 

c) ((...)) la sussistenza di motivi che rendono effettivamente impossibile l'esecuzione immediata dell'espulsione dal territorio dello Stato e il conseguente rimpatrio, nonché la sussistenza della concreta probabilità che, in mancanza dall'applicazione della custodia, il cittadino extracomunitario non eseguirebbe spontaneamente il provvedimento di espulsione o comunque rimarrebbe illegalmente nel territorio dello Stato;

c) nei casi indicati alla lettera a) del comma 2, la sussistenza di motivi che rendono effettivamente impossibile l'esecuzione immediata dell'espulsione dal territorio dello Stato e il conseguente rimpatrio, nonché la sussistenza della concreta probabilità che, in mancanza dall'applicazione della custodia, il cittadino extracomunitario non eseguirebbe spontaneamente il provvedimento di espulsione o comunque rimarrebbe illegalmente nel territorio dello Stato;

d) ove appropriato, la sussistenza del pericolo concreto ed attuale per la vita o per la libertà personale del cittadino extracomunitario che deve essere espulso nel Paese verso il quale egli dovrebbe essere inviato ovvero la sussistenza della lesione grave ed irreparabile della vita familiare del cittadino extracomunitario nonché dei familiari indicati al comma 2; a tal fine acquisisce ogni informazione sulla situazione personale del cittadino extracomunitario e sulla situazione del rispetto dei diritti umani nel Paese di origine o di provenienza del cittadino extracomunitario, anche su nota informativa inviata al Presidente della Commissione nazionale per il diritto d'asilo.

d) nei casi indicati nella lettera b) del comma 2, la sussistenza del pericolo concreto ed attuale per la vita o per la libertà personale del cittadino extracomunitario che deve essere espulso nel Paese verso il quale egli dovrebbe essere inviato ovvero la sussistenza della lesione grave ed irreparabile della vita familiare del cittadino extracomunitario nonché dei familiari indicati al comma 2; a tal fine acquisisce ogni informazione sulla situazione personale del cittadino extracomunitario e sulla situazione del rispetto dei diritti umani nel Paese di origine o di provenienza del cittadino extracomunitario, anche su nota informativa inviata al Presidente della Commissione nazionale per il diritto d'asilo.

7. Le funzioni del pubblico ministero nel procedimento previsto dal presente articolo possono essere svolte, per delega nominativa del Procuratore della Repubblica presso la Pretura, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari, da ufficiali di polizia giudiziaria, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

8. Entro il termine perentorio di quarantotto ore successive alla comunicazione dell'avvenuta adozione del provvedimento di custodia il giudice, compiuti gli accertamenti indicati ai commi 5 e 6, sentito personalmente il cittadino extracomunitario che deve essere espulso e udite le conclusioni orali del pubblico ministero e del difensore, adotta con ordinanza uno dei seguenti provvedimenti:

 

a) convalida il provvedimento di custodia provvisoria e dispone la continuazione della custodia del cittadino extracomunitario che deve essere espulso e l'eventuale espletamento degli atti, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'articolo 54, che ha reso necessario il differimento dell'espulsione, qualora siano accertati gli elementi indicati alle lettere a), b) e c) del comma 6 e qualora sia possibile l'esecuzione dell'espulsione del cittadino extracomunitario entro i quindici giorni successivi alla pronuncia dell'ordinanza;

a) convalida il provvedimento di custodia provvisoria e dispone la continuazione della custodia del cittadino extracomunitario che deve essere espulso, qualora siano accertati gli elementi indicati alle lettere a), b) e c) del comma 6 e qualora sia possibile l'esecuzione dell'espulsione del cittadino extracomunitario entro i quindici giorni successivi alla pronuncia dell'ordinanza;

b) convalida il provvedimento di custodia provvisoria, ma ordina altresì l'immediata remissione in libertà del cittadino extracomunitario qualora, anche se si sono verificati gli elementi indicati alle lettere a) e c) del comma 6, non sia comunque possibile l'esecuzione dell'espulsione del cittadino extracomunitario entro i quindici giorni successivi alla pronuncia dell'ordinanza. In tal caso se vi è il concreto pericolo che il cittadino extracomunitario si renda irreperibile, il giudice può altresì applicare la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con l'obbligo della dimora ovvero, qualora il cittadino extracomunitario risulti indagato o imputato, misure cautelari coercitive non detentive previste dal codice di procedura penale, salvo che, nei casi previsti dalla presente legge, debba essere ripristinato lo stato di detenzione. Il giudice ordina altresì al Questore di rilasciare al cittadino extracomunitario rimesso in libertà un permesso di soggiorno per motivi di giustizia o per attesa di emigrazione in altro Stato o per cure mediche;

b) convalida il provvedimento di custodia provvisoria, ma ordina altresì l'immediata remissione in libertà del cittadino extracomunitario qualora, anche se si sono verificati gli elementi indicati alle lettere a) e c) del comma 6, non sia comunque possibile l'esecuzione dell'espulsione del cittadino extracomunitario entro i quindici giorni successivi alla pronuncia dell'ordinanza. In tal caso se vi è il concreto pericolo che il cittadino extracomunitario si renda irreperibile, il giudice può altresì applicare la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con l'obbligo della dimora ovvero, qualora il cittadino extracomunitario risulti indagato o imputato, misure cautelari coercitive non detentive previste dal codice di procedura penale, salvo che, nei casi previsti dalla presente legge, debba essere ripristinato lo stato di detenzione. Il giudice ordina altresì al Questore di rilasciare al cittadino extracomunitario rimesso in libertà un permesso di soggiorno per motivi giudiziari o per attesa di emigrazione in altro Stato o per cure mediche;

c) convalida il provvedimento di custodia provvisoria, ma ordina altresì l'immediata remissione in libertà del cittadino extracomunitario e la sospensione dell'esecuzione dell'espulsione per trenta giorni al fine di consentire la presentazione di ricorso giurisdizionale contro il provvedimento che dispone l'espulsione qualora motivi di illegittimità dello stesso appaiano non manifestamente infondati, ovvero al fine di consentire la presentazione di una domanda di asilo ai sensi del titolo IV della presente legge qualora i motivi di pericolo per la vita o per la libertà appaiano non manifestamente infondati e non sia possibile avviare il cittadino extracomunitario verso un Paese diverso da quello indicato nel provvedimento di espulsione, ovvero al fine di tutelare la vita familiare del cittadino extracomunitario espulso. In tali casi il provvedimento di espulsione non viene eseguito e si ritiene revocato ad ogni effetto, dopo il trentesimo giorno qualora il cittadino extracomunitario dimostri, secondo le modalità di cui al regolamento di attuazione della presente legge, di avere in corso il procedimento giurisdizionale contro il provvedimento di espulsione o l'esame della domanda di asilo o il procedimento di ricongiungimento familiare. Qualora allo scadere del trentesimo giorno risulti pendente uno di questi procedimenti e qualora il cittadino straniero extracomunitario non abbia titolo per ottenere il rilascio di altro permesso di soggiorno, il Questore rilascia a detto cittadino extracomunitario un permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Nei casi in cui non sia possibile procedere al ricongiungimento familiare ai sensi della presente legge, il giudice, se ritiene comunque prevalente l'interesse alla tutela della vita familiare del cittadino extracomunitario espulso, ordina al Questore di rilasciare a detto cittadino extracomunitario un permesso di soggiorno per i motivi e per la durata ritenuti appropriati e indicati nell'ordinanza;

c) convalida il provvedimento di custodia provvisoria, ma ordina altresì l'immediata remissione in libertà del cittadino extracomunitario e la sospensione dell'esecuzione dell'espulsione per trenta giorni al fine di consentire la presentazione di ricorso giurisdizionale contro il provvedimento che dispone l'espulsione qualora motivi di illegittimità dello stesso appaiano non manifestamente infondati, ovvero al fine di consentire la presentazione di una domanda di asilo ai sensi del titolo IV della presente legge qualora i motivi di pericolo per la vita o per la libertà appaiano non manifestamente infondati e non sia possibile avviare il cittadino extracomunitario verso un Paese diverso da quello indicato nel provvedimento di espulsione, ovvero al fine di attuare il ricongiungimento familiare secondo le norme della presente legge. In tali casi il provvedimento di espulsione non viene eseguito e si ritiene revocato ad ogni effetto, dopo il sessantesimo giorno qualora il cittadino extracomunitario dimostri, secondo le modalità di cui al regolamento di attuazione della presente legge, di avere in corso il procedimento giurisdizionale contro il provvedimento di espulsione o l'esame della domanda di asilo o il procedimento di ricongiungimento familiare;

d) non convalida il provvedimento di custodia provvisoria e dispone l'immediata remissione in libertà del cittadino extracomunitario nei casi in cui vi sia stato un errore di persona o un errore di none ovvero il provvedimento di espulsione manchi o non sia divenuto esecutivo o ne sia stata sospesa l'esecuzione.

 

9. L'ordinanza deve essere scritta e motivata, deve indicare modi e termini per la sua impugnazione e deve avere allegata una traduzione in lingua comprensibile al cittadino extracomunitario o, ove ciò non sia possibile, in una lingua a sua scelta, tra inglese, francese, spagnolo e arabo.

9. L'ordinanza deve essere scritta e motivata, deve indicare modi e termini per la sua impugnazione e deve avere allegata una traduzione in lingua comprensibile al cittadino extracomunitario o, ove ciò non sia possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo.

10. L'ordinanza è immediatamente esecutiva.

 

11. Contro l'ordinanza del giudice il cittadino extracomunitario e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 311 del codice di procedura penale. La presentazione del ricorso non produce effetti sospensivi.

 

12. Copia dell'ordinanza e immediatamente consegnata al cittadino extracomunitario e all'ufficiale o agente responsabile della custodia del cittadino extracomunitario e deve essere altresì trasmessa nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, al Questore e al Procuratore della Repubblica competente per materia e per territorio.

 

13. Alla custodia del cittadino extracomunitario che deve essere espulso si applicano le norme previste dai commi 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 41 in materia di custodia dello straniero respinto, in quanto applicabili.

 

14. Tutti gli atti connessi al procedimento giurisdizionale previsto dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo.

 
   
   

Art. 56

 

Rientro del cittadino extracomunitario espulso. Reingresso illegale.

 
   

1. Il cittadino extracomunitario espulso dal territorio dello Stato non può rientrarvi senza una speciale autorizzazione del Ministero dell'interno, salvo che sia trascorso il periodo di tempo eventualmente previsto dalla legge un relazione al singolo tipo di espulsione e salvo che il giudice abbia annullato il provvedimento di espulsione o ne abbia sospesa la esecuzione.

 

2. La domanda motivata di autorizzazione al reingresso, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, deve essere presentata dal cittadino extracomunitario espulso presso la Rappresentanza italiana nel Paese di appartenenza o di residenza.

 

3. Il Ministro dell'interno si pronuncia sulla domanda entro novanta giorni dalla presentazione, con atto scritto e motivato, contenente le modalità di impugnazione, notificato sia all'interessato, sia alla Rappresentanza italiana.

 

4. La concessione dell'autorizzazione ministeriale consente il rilascio del visto di ingresso conforme alle motivazioni del rientro indicate nella domanda accolta.

 

5. Dell'avvenuta concessione dell'autorizzazione al reingresso e data tempestiva comunicazione agli uffici di polizia di frontiera e alla Questura che dispose o esegui l'espulsione, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge. L'autorizzazione e altresì annotata dalla competente Rappresentanza diplomatica o consolare italiana sul documento di viaggio del cittadino extracomunitario.

 

6. Contro il diniego dell'autorizzazione al reingresso è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

 

7. Salvo che vi ostino concreti ed attuali motivi concernenti l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, l'autorizzazione deve essere concessa qualora sia richiesta al fine di consentire al cittadino extracomunitario di partecipare agli atti processuali per i quali la legge prevede la presenza dell'interessato ovvero di attuare il ricongiungimento familiare nei casi previsti dalla presente legge.

 

8. In ogni caso di rientro del cittadino extracomunitario espulso che comporti il ripristino dello stato di detenzione occorre acquisire il nullaosta dell'autorità giudiziaria ed individuare l'istituto penitenziario di detenzione. Si osservano le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

9. Qualora il rientro del cittadino extracomunitario sia stato autorizzato per consentirne la partecipazione ad atti processuali, una volta venute meno le esigenze processuali il cittadino extracomunitario espulso è riaccompagnato immediatamente alla frontiera dalla polizia giudiziaria secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, salvo che il giudice competente disponga con ordinanza il rilascio al cittadino extracomunitario di un permesso di soggiorno cui abbia titolo, in caso di assoluzione o di annullamento del provvedimento di espulsione.

9. Una volta venute meno le esigenze processuali il cittadino extracomunitario espulso è riaccompagnato immediatamente alla frontiera dalla polizia giudiziaria secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, salvo che il giudice competente disponga con ordinanza il rilascio al cittadino extracomunitario di un permesso di soggiorno cui abbia titolo, in caso di assoluzione o di annullamento del provvedimento di espulsione.

10. Fatte salve le disposizioni del comma 9 dell'articolo 53, il cittadino extracomunitario espulso che fa rientro nel territorio dello Stato senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione ministeriale, salvo che sia già trascorso il periodo durante il quale e vietato il rientro e salvo che il giudice abbia annullato il provvedimento di espulsione o ne abbia sospesa l'esecuzione, e punito con la reclusione da uno a tre anni. Nei suoi confronti si procede all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale.

10. Il cittadino extracomunitario espulso che fa rientro nel territorio dello Stato senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione ministeriale, salvo che sia già trascorso il periodo durante il quale e vietato il rientro e salvo che il giudice abbia annullato il provvedimento di espulsione o ne abbia sospesa l'esecuzione, e punito con la reclusione da uno a tre anni. Nei suoi confronti si procede all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale.

11. Con la sentenza di condanna il giudice dispone l'espulsione del cittadino extracomunitario che deve essere eseguita immediatamente, al momento della dimissione dall'istituto penitenziario, con accompagnamento alla frontiera a cura delle forze di polizia giudiziaria.

 

12. Nell'ipotesi di cui al comma 11 qualora il cittadino extracomunitario debba essere scarcerato prima del passaggio in giudicato della sentenza il giudice, con ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 49, comma 7, dispone l'espulsione del cittadino extracomunitario da eseguirsi con accompagnamento immediato alla frontiera al momento della dimissione dall'istituto penitenziario.

 
   
   

Art. 57

 

Accordi di riammissione.

 
   

1. Il Governo della Repubblica conclude accordi bilaterali o multilaterali con gli Stati confinanti e con gli Stati di provenienza dei cittadini extracomunitari immigrati in Italia, al fine di stabilire intese che consentano di attivare nel modo più celere ed efficace possibile:

 

a) la riammissione sul proprio territorio di coloro che siano entrati irregolarmente in Italia attraverso la frontiera comune;

 

b) l'esecuzione dell'espulsione delle persone prive di documento di viaggio;

 

((...))

c) la corresponsione di sussidi economici e materiali da erogare anche sotto forma di incentivo o nell'ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo, a singoli cittadini extracomunitari o a gruppi che siano stati espulsi dal territorio italiano per ingresso o soggiorno illegale, al fine di consentire il loro reinserimento in Patria in condizioni di sicurezza umana ed economica.

2. I predetti accordi possono prevedere la loro attuazione anche mediante l'aiuto di organizzazioni internazionali o di organizzazioni non governative che siano in grado di operare in modo efficace nel Paese di emigrazione al fine di prevenire i fattori che inducono all'emigrazione, comprese le informazioni false o esagerate sulla realtà italiana e sulle possibilità di inserimento degli immigrati.

 

3. Gli accordi possono prevedere l'erogazione di aiuti ai Governi degli Stati di emigrazione che si impegnino a reprimere le organizzazioni che agevolano l'immigrazione illegale verso l'Italia e l'Unione europea.

 

4. Gli accordi possono prevedere l'erogazione di aiuti economici, anche sotto forma di rinegoziazione del debito e di cooperazione allo sviluppo, soltanto se i Governi degli Stati di emigrazione forniscano adeguate garanzie di prevenire le pressioni emigratorie sia con interventi economici indirizzati alle fasce e alle zone in cui esse sono più forti, sia con misure socioeconomiche più generali volte a migliorare il tenore di vita della popolazione, sia con misure di vigilanza sull'attraversamento delle proprie frontiere da parte di emigrati privi di documenti di viaggio o di visti di ingresso, sia con misure di agevolazione del reinserimento in Patria dei propri cittadini emigrati, legalmente o illegalmente, in Italia.

 

5. Gli accordi possono prevedere la sospensione immediata dei predetti aiuti economici qualora vengano meno le garanzie indicate nel comma 4.

 

6. In ogni caso gli accordi di riammissione devono costituire un elemento della politica italiana di promozione del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e di coesistenza pacifica.

 

7. Non è consentita la conclusione di accordi che possano, anche indirettamente, limitare ai cittadini dello Stato straniero la facoltà di godere del diritto di asilo nel territorio italiano o di altri Stati.

 

8. Il Governo può condizionare gli aiuti e le agevolazioni previste nei predetti accordi ad un effettivo rispetto, da parte del Governo dello Stato straniero, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché ad una effettiva riduzione delle spese militari destinate all'acquisto di armamenti.