CAPO IV

 
   

INGRESSO E SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI

 
   
   

Art. 69

 

Diritto al ricongiungimento familiare.

 
   

1. La Repubblica riconosce e garantisce il diritto al ricongiungimento familiare nei casi e nei modi previsti dalla legge, in conformità con la Costituzione, con le norme e i trattati internazionali.

 
   
   

Art. 70

 

Requisiti soggettivi richiesti ai fini del ricongiungimento familiare. Tutela giurisdizionale.

 
   

1. E' consentito, secondo le modalità previste dalla presente legge, il ricongiungimento con i seguenti cittadini extracomunitari membri della famiglia della persona residente in Italia:

 

a) coniuge non separato legalmente;

 

b) figli minori di età non coniugati;

 

c) genitori a carico della persona residente in Italia.

 

2. Nel caso in cui il cittadino extracomunitario ha contratto matrimonio poligamico e' riconosciuto il diritto al ricongiungimento con tutti i coniugi non separati legalmente. Ai fini degli effetti civili del matrimonio la Repubblica riconosce solo il coniuge che per primo ha contratto matrimonio con il cittadino extracomunitario.

2. In conformità alla parità tra uomo e donna nel matrimonio prevista dall'articolo 29 della Costituzione e al principio della laicità dello Stato, la Repubblica riconosce soltanto i matrimoni aventi effetti civili in Italia o nei Paesi di origine e riconosce il diritto al ricongiungimento con un solo coniuge nella ipotesi in cui il Cittadino extracomunitario abbia contratto matrimonio poligamico.

3. Sono considerati minori di età i figli, anche nati fuori del matrimonio, considerati minori dalla legge italiana. Si considerano non coniugati i minori celibi o nubili o i minori il cui matrimonio sia stato sciolto secondo la legge nazionale ovvero legalmente separati. Ai figli minori sono equiparati i minori adottati o sottoposti alla tutela o all'affidamento secondo i provvedimenti della competente autorità straniera, legalizzati dalla locale Rappresentanza italiana.

3. Sono considerati minori di età i figli, anche nati fuori del matrimonio, considerati minori dalla legge italiana. Si considerano non coniugati i minori celibi o nubili o i minori il cui matrimonio sia stato sciolto secondo la legge nazionale. Ai figli minori sono equiparati i minori adottati o sottoposti alla tutela o all'affidamento secondo i provvedimenti della competente autorità straniera, legalizzati dalla locale Rappresentanza italiana.

4. Si considerano a carico della persona residente in Italia i cittadini extracomunitari al cui sostentamento provveda esclusivamente il familiare residente in Italia.

 

5. Il ricongiungimento con il figlio minore separatamente dal genitore con cui convive o da colui che esercita la potestà può essere attuato soltanto con il consenso scritto di questi, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

6. Il ricongiungimento può essere attuato con tutti o con parte dei familiari, se sono soddisfatte le condizioni previste dalla legge.

 

7. Nei casi previsti dalla legge o da accordi internazionali può essere altresì consentito il ricongiungimento con figli di età non superiore a ventuno anni e con altri familiari a carico, di grado non superiore al secondo.

 

8. Il ricongiungimento familiare è consentito previo accertamento dei requisiti previsti dalla legge, su domanda del familiare residente in Italia, presentata alle autorità di pubblica sicurezza nei modi previsti dalla presente legge.

 

9. Contro il rifiuto del nullaosta al ricongiungimento familiare è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente nel luogo del domicilio eletto dalle persona residente in Italia che ha presentato la domanda.

 

10. Il tribunale decide su tale ricorso con giurisdizione esclusiva estesa al merito.

 

11. Nei procedimenti giurisdizionali previsti ai commi 8 e 9 il ricorrente può avvalersi del gratuito patrocinio secondo le norme previste per i cittadini italiani.

 

12. La decisione del giudice amministrativo che annulla il rifiuto del nullaosta al ricongiungimento familiare può, a richiesta del ricorrente, sostituire a tutti gli effetti il nullaosta al ricongiungimento.

 

13. In ogni caso il rifiuto del nullaosta al ricongiungimento familiare deve essere emanato con atto scritto o motivato, con allegata traduzione in lingua comprensibile al cittadino extracomunitario richiedente o, ove ciò non sia possibile, in una lingua a sua scelta, tra inglese, francese, spagnolo e arabo, e deve recare l'indicazione delle modalità e dei termini di impugnazione dell'atto.

13. In ogni caso il rifiuto del nullaosta al ricongiungimento familiare deve essere emanato con atto scritto o motivato, con allegata traduzione in lingua comprensibile al cittadino extracomunitario richiedente o, ove ciò non sia possibile, in lingua inglese, francese, spagnolo o arabo, e deve recare l'indicazione delle modalità e dei termini di impugnazione dell'atto.

14. Il rifiuto del nullaosta al ricongiungimento familiare è disposto soltanto se non sussistono i presupposti e le condizioni previste dalla legge o se si tratti di familiare cittadino extracomunitario per il quale sussista una delle circostanze indicate all'articolo 39, comma 5, lettere b), c), d), che ostano all'ingresso o al soggiorno del familiare.

14. Il rifiuto del nullaosta al ricongiungimento familiare è disposto soltanto se non sussistono i presupposti e le condizioni previste dalla legge o se si tratti di familiare cittadino extracomunitario per il quale sussista una delle circostanze indicate all'articolo 39, comma 5, che ostano all'ingresso o al soggiorno del familiare.

   
   

Art. 71

 

Ricongiungimento familiare con cittadino extracomunitario.

 
   

1. Hanno diritto al ricongiungimento con i familiari indicati al comma 1 dell'articolo 70 i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno in corso di validità o titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per studio o per residenza elettiva.

1. Hanno diritto al ricongiungimento con i familiari indicati al comma 1 dell'articolo 70 i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno in corso di validità o titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per residenza elettiva.

2. Salvo che si tratti di persone alle quali è riconosciuto lo status di rifugiato, i cittadini extracomunitari indicati al comma 1 devono essere altresì in grado di assicurare in Italia normali condizioni di vita ai loro familiari.

 

3. Si considerano in grado di assicurare normali condizioni di vita coloro i quali possiedano, congiuntamente, i seguenti requisiti:

 

a) abbiano in corso regolari rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno conclusi a tempo indeterminato, ovvero esercitino regolarmente attività non occasionali di lavoro autonomo, ovvero siano titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva, ovvero godano di rendita di inabilita permanente o di una pensione di vecchiaia o di una pensione di reversibilità, erogate da istituti di previdenza italiani di importo pari al trattamento minimo di pensione previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria;

a) abbiano in corso regolari rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno conclusi a tempo indeterminato ovvero esercitino regolarmente attività non occasionali di lavoro autonomo ovvero godano di rendita di inabilita permanente o di una pensione di vecchiaia o di una pensione di reversibilità, erogate da istituti di previdenza italiani di importo pari al trattamento minimo di pensione previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria;

b) dispongano di un alloggio in un immobile ad uso di abitazione di proprietà ovvero in locazione, in uso o in usufrutto, che risulti adeguato per i familiari, con riguardo al loro numero e alla loro età e in riferimento ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

 

c) dispongano di un reddito minimo, derivante da fonte lecita, almeno pari all'importo annuo della pensione sociale, moltiplicato per il numero dei familiari con i quali desideri ricongiungersi e dei familiari a carico già conviventi in Italia.

 

4. Al fine di attuare il ricongiungimento con i propri familiari residenti all'estero il cittadino extracomunitario residente in Italia deve presentare agli uffici della Questura della Provincia in cui risiede un'apposita domanda in carta libera, indicando i dati anagrafici del familiare e gli estremi dei suoi documenti di viaggio e allegando idonea documentazione, specificata dal regolamento di attuazione della presente legge, che dimostri lo stato di famiglia e la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.

 

5. Gli uffici della Questura, nel caso in cui la domanda sia completa di tutta la documentazione prescritta dalla legge, rilasciano al richiedente idonea ricevuta prevista dal relativo regolamento di attuazione.

 

6. La Questura verifica la regolarità dei documenti allegati e, anche per il tramite di forze di polizia e della polizia municipale, accerta la veridicità degli elementi che garantiscono normali condizioni di vita ai familiari. Se tali elementi sono verificati, l'istanza è tempestivamente trasmessa al Ministero dell'interno che, se non vi osta una delle circostanze indicate all'articolo 39, comma 5, relativa ai familiari residenti all'estero, comunica il proprio benestare al Ministero degli affari esteri. Detto Ministero provvede ad inviare al richiedente e alla competente Rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero il nullaosta al ricongiungimento familiare.

 

7. In ogni caso il rilascio o il rifiuto del nullaosta al ricongiungimento familiare deve essere comunicato al richiedente cittadino extracomunitario, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

 

8. Qualora entro tale termine non pervenga all'interessato il rifiuto del nullaosta, il ricongiungimento si intende consentito. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i modi e gli effetti del silenzio-assenso al ricongiungimento.

 

9. Il visto di ingresso per ricongiungimento familiare è rilasciato gratuitamente al cittadino extracomunitario che esibisca il nullaosta inviato al proprio familiare residente in Italia o che attesti, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, l'esistenza degli elementi che integrano il silenzio-assenso.

 

10. Il visto di ingresso per ricongiungimento familiare deve essere utilizzato entro tre mesi dalla data del rilascio.

 

11. Il ricongiungimento familiare può essere altresì attuato nei confronti dei familiari già regolarmente soggiornanti in Italia ad altro titolo, diverso dal permesso di soggiorno per turismo, per visita a familiari o per studio per breve periodo, per affari, per missione, per motivi di cure mediche, se risultano verificate le condizioni previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, previa domanda presentata ed esaminata ai sensi dei commi 4, 5, 6, 7 e 8. In tal caso si procede, secondo le modalità previste dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione alla conversione del permesso di soggiorno in corso di validità in un permesso di soggiorno per coesione familiare, ovvero al rilascio della carta di soggiorno.

 

12. Qualora venga presentata un'unica domanda di ricongiungimento per più familiari l'eventuale provvedimento di diniego deve essere adottato separatamente per ciascuno dei familiari oggetto della domanda.

 
   
   

Art. 72

 

Ricongiungimento familiare con cittadino italiano o comunitario.

 
   

1. Hanno diritto al ricongiungimento familiare con i familiari indicati nei commi 1 e 7 dell'articolo 70 i cittadini italiani, i rifugiati e i cittadini degli Stati membri della Unione europea regolarmente soggiornanti.

1. Hanno diritto al ricongiungimento familiare con i familiari indicati nei commi 1 e 7 dell'articolo 70 i cittadini italiani e i cittadini degli Stati membri della Unione europea regolarmente soggiornanti.

2. Il visto di ingresso per ricongiungimento familiare è gratuitamente rilasciato direttamente dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero nel caso di cittadini extracomunitari che abbiano contratto matrimonio con cittadini italiani celebrato nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 116 del codice civile, a condizione che si attesti che il cittadino italiano è residente in Italia, che l'atto di matrimonio sia già trascritto presso il Comune italiano, che non sia stata presentata domanda o pronunciata sentenza di separazione dei coniugi, di annullamento, di scioglimento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili e che non si tratti di cittadino extracomunitario per il quale sussista una delle circostanze indicate all'articolo 39, comma 5, lettere b), c), d), o di cittadino extracomunitario per il quale sussistano gravi, comprovati ed attuali motivi ostativi all'ingresso concernenti la sicurezza dello Stato.

2. Il visto di ingresso per ricongiungimento familiare è gratuitamente rilasciato direttamente dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero nel caso di cittadini extracomunitari che abbiano contratto matrimonio con cittadini italiani celebrato nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 116 del codice civile, a condizione che si attesti che il cittadino italiano è residente in Italia, che l'atto di matrimonio sia già trascritto presso il Comune italiano, che non sia stata presentata domanda o pronunciata sentenza di separazione dei coniugi, di annullamento, di scioglimento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili e che non si tratti di cittadino extracomunitario espulso dal territorio dello Stato o di cittadino extracomunitario per il quale sussistano gravi, comprovati ed attuali motivi ostativi all'ingresso concernenti la sicurezza dello Stato.

3. Il cittadino italiano residente all'estero il quale abbia contratto all'estero matrimonio con cittadino extracomunitario con il quale convive, se intende farlo soggiornare con sé in Italia deve presentare domanda di visto di ingresso per ricongiungimento familiare, allegando, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, certificazione attestante l'avvenuta trascrizione in Italia dell'atto di matrimonio e l'insussistenza di domanda o sentenza di separazione legale dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili o di annullamento del matrimonio. Il visto è rilasciato se, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, la Rappresentanza diplomatica o consolare italiana non riceve rifiuto espresso di nullaosta al ricongiungimento da parte del Ministero dell'interno nel caso sussistano le cause ostative indicate al comma 2. Il rilascio del visto è gratuito.

 

4. Il cittadino italiano residente in Italia il quale abbia contratto all'estero matrimonio con .cittadino extracomunitario attualmente residente all'estero, se intende farlo soggiornare con sé in Italia deve presentare agli uffici della Questura della Provincia di residenza apposita domanda, in carta libera, di ricongiungimento familiare, allegandovi, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, certificazione attestante lo stato di residenza del cittadino italiano, l'avvenuta trascrizione in italiano dell'atto di matrimonio e l'insussistenza di domanda o sentenza di separazione legale dei coniugi, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili o di annullamento del matrimonio. La domanda è presentata ed esaminata ai sensi dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 71, in quanto applicabili. Il visto di ingresso è rilasciato gratuitamente e deve essere utilizzato entro novanta giorni dal rilascio.

 

5. Il ricongiungimento familiare del cittadino italiano con i figli, i genitori e gli altri familiari aventi cittadinanza di uno Stato non membro dell'Unione europea avviene in modi analoghi a quelli previsti nei commi 2, 3 e 4, allegando alla domanda idonea certificazione, specificata dal regolamento di attuazione della presente legge, comprovante lo stato di famiglia c, ove richiesto, la condizione di familiari a carico.

 

6. I cittadini comunitari possono attuare il ricongiungimento familiare con i familiari aventi la cittadinanza di uno Stato con non sia membro dell'Unione europea, nei casi previsti dagli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 della presente legge e secondo le stesse modalità previste dal presente articolo per il ricongiungimento familiare, a condizione che siano regolarmente soggiornanti e che attestino con idonea documentazione, proveniente dal Paese di origine, il vincolo di parentela e, ove richiesto, la condizione di familiare a carico.

 

7. Il ricongiungimento familiare nei casi previsti nel presente articolo può essere altresì attuato nei confronti dei familiari già regolarmente soggiornanti in Italia ad altro titolo, se risultano verificate le condizioni previste dal presente articolo, previa domanda presentata ed esaminata ai sensi dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 71. In tal caso si procede, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, alla conversione del permesso di soggiorno in corso di validità nel permesso per coesione familiare ovvero al rilascio della carta di soggiorno.

 
   
   

Art. 73

 

Permesso di soggiorno per coesione familiare.

 
   

1. Il permesso di soggiorno per coesione familiare è rilasciato a coloro che, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, dimostrino di trovarsi in una delle seguenti situazioni:

 

a) cittadini extracomunitari entrati regolarmente in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare con cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia;

 

b) cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti ad altro titolo nei confronti dei quali sia stato rilasciato nullaosta al ricongiungimento familiare nei modi previsti dalla presente legge;

 

c) cittadini extracomunitari nati nel territorio dello Stato da genitore regolarmente soggiornante;

 

d) cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 116 del codice civile con cittadini italiani o con cittadini comunitari o extracomunitari aventi diritto al ricongiungimento familiare nei casi previsti dalla presente legge.

 

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, al rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare equivale il rilascio della carta di soggiorno o l'iscrizione del minore sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno del genitore.

 

3. Il permesso di soggiorno per coesione familiare scade nella medesima data di scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno del familiare ((...)) che ha presentato domanda per il ricongiungimento. Qualora non sia prevista una data di scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno del familiare, ovvero in mancanza di questi, la durata, del permesso di soggiorno è pari a due anni;

3. Il permesso di soggiorno per coesione familiare scade nella medesima data di scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno del familiare cittadino extracomunitario che ha presentato domanda per il ricongiungimento. Qualora non sia prevista una data di scadenza della carta di soggiorno, ovvero in mancanza di questo la durata, del permesso di soggiorno è pari a due anni;

4. Al compimento del diciottesimo anno di età al figlio che non abbia titolo per ottenere il rilascio della carta di soggiorno e rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per studio, anche prescindendo dal possesso dei requisiti specifici previsti dalla presente legge.

4. Al compimento del ventiseiesimo anno di età al figlio che non abbia titolo per ottenere il rilascio della carta di soggiorno e rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per studio, anche prescindendo dal possesso dei requisiti specifici previsti dalla presente legge.

5. In caso di morte o di interdizione legale del coniuge o del genitore o del figlio che avevano richiesto il ricongiungimento familiare, ovvero in caso di separazione legale, ovvero in caso di annullamento o di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, pronunciati con sentenza definitiva, alla scadenza del permesso di soggiorno per coesione familiare o della carta di soggiorno il cittadino extracomunitario può ottenere la conversione del permesso di soggiorno ai sensi del comma 10.

5. In caso di morte o di interdizione legale del coniuge o del genitore o del figlio che avevano richiesto il ricongiungimento familiare ovvero in caso di annullamento o di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, pronunciati con sentenza definitiva, alla scadenza del permesso di soggiorno per coesione familiare o della carta di soggiorno il cittadino extracomunitario può ottenere la conversione del permesso di soggiorno ai sensi del comma 10.

6. Negli altri casi il permesso di soggiorno per coesione familiare a rinnovato alla scadenza, se non vi ostano concreti ed attuali motivi attinenti all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato, a condizione che sia rinnovato il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno del familiare cittadino extracomunitario che aveva presentato domanda di ricongiungimento familiare. Quest'ultima condizione non si applica ai casi previsti nel comma 3.

6. Negli altri casi il permesso di soggiorno per coesione familiare a rinnovato alla scadenza, se non vi ostano concreti ed attuali motivi attinenti all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato, a condizione che sia rinnovato il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno del familiare cittadino extracomunitario che aveva presentato domanda di ricongiungimento familiare.

7. Il titolare del permesso di soggiorno per coesione familiare ha facoltà di iscriversi ai corsi di studio di ogni ordine e grado, di usufruire dell'assistenza sanitaria e dei servizi socio-assistenziali alle condizioni previste dalla presente legge.

 

8. Salvo che si tratti di minori soggetti all'obbligo scolastico o di familiari a carico, il cittadino extracomunitario titolare del permesso di soggiorno per coesione familiare ha diritto di ottenere il libretto di lavoro e di iscriversi nelle liste di collocamento predisposte per i cittadini italiani a livello circoscrizionale e può stipulare qualsiasi tipo di contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato o di carattere stagionale, secondo le norme in vigore per i lavoratori italiani, inclusi i profili professionali del pubblico impiego ai quali la legge consente l'accesso con chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento, nonché i profili professionali infermieristici nel Servizio sanitario nazionale.

 

9. Il titolare del permesso di soggiorno per coesione familiare, se non è minore di età e se non è genitore a carico di cui all'articolo 70, comma 1, lettera c), ha diritto di accedere ad attività non occasionali di lavoro autonomo se è verificata la condizione di reciprocità.

 

10. Il permesso di soggiorno per coesione familiare può essere convertito, al momento della scadenza, in un altro permesso di soggiorno per coesione familiare con altro familiare convivente che possieda i requisiti richiesti per attuare il ricongiungimento familiare ovvero ((...)) in un permesso di soggiorno per lavoro artistico, per lavoro stagionale, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per residenza elettiva, per attività sportiva, per cure mediche, per motivi religiosi, per richiesta di asilo, a condizione che il titolare possegga i requisiti rispettivamente previsti dalla presente legge. Nei casi previsti nel comma 5 il permesso di soggiorno per coesione familiare puo' essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, anche in assenza dei requisiti di legge.

10. Il permesso di soggiorno per coesione familiare può essere convertito, al momento della scadenza, in un altro permesso di soggiorno per coesione familiare con altro familiare convivente che possieda i requisiti richiesti per attuare il ricongiungimento familiare ovvero, salvo che si tratti di minore o di genitore a carico, in un permesso di soggiorno per lavoro artistico, per lavoro stagionale, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per residenza elettiva, per attività sportiva, per cure mediche, per motivi religiosi, per richiesta di asilo, a condizione che il titolare possegga i requisiti rispettivamente previsti dalla presente legge.

11. Il titolare del permesso di soggiorno per coesione familiare può ottenere, nei casi previsti dalla legge, il rilascio della carta di soggiorno.

 

12. Salvo che la legge consenta di rilasciare la carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per coesione familiare può essere rinnovato per una durata pari a quella del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno del familiare che aveva richiesto il ricongiungimento familiare. Se il familiare richiedente il ricongiungimento è cittadino italiano, il permesso di soggiorno per coesione familiare è rilasciato per una durata illimitata.

 
   
   

Art. 74

 

Ingresso e soggiorno per visita a familiari.

 
   

1. Il cittadino extracomunitario che intenda entrare in Italia per compiere una visita, non superiore a tre mesi, a familiari di primo grado italiani o stranieri residenti in Italia, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciato per una durata pari ad almeno un anno ovvero rilasciato per cure mediche, può ottenere il rilascio di un visto di ingresso per visita a familiari.

1. Il cittadino extracomunitario che intenda entrare in Italia per compiere una visita, non superiore a tre mesi, a familiari di primo grado italiani o stranieri residenti in Italia, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciato per una durata pari ad almeno un anno, può ottenere il rilascio di un visto di ingresso per visita a familiari.

2. Salvo che si tratti di visita a familiare che versi in Italia in comprovate, gravi condizioni di salute, può ottenere il visto colui che produca una lettera di garanzia con la quale il familiare residente in Italia dimostri di disporre di un reddito annuo minimo, derivante da fonte lecita, pari all'importo annuo della pensiono sociale, moltiplicato per il numero dei familiari a carico gia conviventi in Italia, e di un alloggio idoneo in cui sarà ospitato il familiare proveniente dall'estero, e che dimostri di disporre di biglietto di viaggio, nominativo e non rimborsabile, per provvedere al rientro in patria.

 

3. La predetta lettera di garanzia deve essere vidimata dalla Questura della Provincia di residenza del familiare che si trova in Italia, previo accertamento della sua veridicità secondo le norme del regolamento di attuazione della presente legge.

 

4. Al cittadino extracomunitario che e' regolarmente entrato in Italia munito di visto di ingresso per visita a familiari e' rilasciato un permesso di soggiorno per visita a familiari, di durata pari a quella indicata nel visto di ingresso e comunque non superiore a tre mesi. Il permesso è rilasciato alla condizione che il cittadino extracomunitario depositi presso gli uffici della Questura il biglietto del viaggio di rientro indicato al comma 2; dell'avvenuto deposito la Questura rilascia idonea ricevuta. Il biglietto depositato è utilizzato per il viaggio di rientro o su richiesta dell'interessato o al fine di consentire l'esecuzione di un decreto di espulsione eventualmente adottato noi suoi confronti per soggiorno illegale.

 

5. Il permesso di soggiorno per visita a familiari non consente l'esercizio di alcun tipo di attività lavorativa, né l'accesso a corsi pubblici di istruzione di ogni ordine e grado.

 

6. Alla scadenza del permesso di soggiorno per visita a familiari il cittadino extracomunitario ha l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato, salvo che, per gravi e comprovati motivi attinenti alle proprie condizioni o a quelle del familiare residente in Italia, il permesso di soggiorno sia rinnovato per una durata non superiore a tre mesi.

 

7. Il permesso di soggiorno per visita a familiari puo' essere convertito in un permesso di soggiorno per coesione familiare in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge per il ricongiungimento familiare.

7. Il permesso di soggiorno per visita a familiari non può essere convertito in un permesso di soggiorno per coesione familiare, salvo che si accerti che i requisiti o le condizioni previsti dalla legge per il ricongiungimento si siano realizzati dopo l'ingresso regolare per visita a familiare.

((...))

8. Il visto di ingresso per visita a familiari deve essere negato in tutti i casi in cui sussistano concreti elementi che facciano ritenere che l'ingresso dissimula un ricongiungimento familiare o un ingresso per lavoro.

9. Con le cautele o secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, il visto di ingresso e il permesso di soggiorno previsti dal presente articolo possono essere altresì rilasciati in favore dei familiari di primo grado del detenuto o internato in istituti penitenziari italiani.

 
   
   

CAPO V

 
   

INGRESSO E SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO

 
   
   

Art. 75

 

Visto di ingresso per studio.

 
   

1. Il visto di ingresso per studio e rilasciato al cittadino extracomunitario che dimostri di aver ottenuto secondo le modalità e con la documentazione prevista dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione presso le corrispondenti istituzioni italiane:

 

a) preiscrizione o iscrizione a corsi di laurea, di diploma universitario di dottorato di ricerca presso atenei pubblici o privati, incluse le facoltà approvate dalla Santa Sede e gli istituti universitari di confessioni religiose diverse dalla cattolica;

 

b) preiscrizione o iscrizione ai corsi, pubblici e privati, degli Istituti superiori di educazione fisica, alle scuole dirette a fini speciali, alle Scuole di specializzazione ed ai corsi di perfezionamento;

 

c) preiscrizione o iscrizione presso scuole secondarie superiori statali, accademie di belle arti, Conservatori o Accademie di musica;

 

d) ammissione alla frequenza di corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari delle Forze armate italiane;

 

e) assegnazione di borse di studio conferite dal Governo italiano o da enti italiani nell'ambito di programmi di cooperazione allo sviluppo;

 

f) ammissione alla frequenza di corsi di formazione professionale o di addestramento presso istituti professionali o imprese italiane;

 

g) preiscrizione o iscrizione a corsi di lingua o cultura italiana o di specializzazione per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana istituiti presso le Università italiane per stranieri;

 

h) iscrizione ad altri corsi di lingua italiana o di istruzione istituiti da enti privati, che comportino almeno sei ore settimanali di frequenza obbligatoria.

 

2. Il visto di ingresso può essere rilasciato al cittadino extracomunitario a condizione che presenti, oltre alla documentazione relativa alla preiscrizione o all'iscrizione o all'ammissione ai corsi di studio indicati nel comma 1, idonea documentazione, prevista dal regolamento di attuazione della presente legge, che comprovi l'esistenza in Italia, per un periodo pari alla durata del corso di studio prescelto o, qualora si tratti di corso di durata legale pari o superiore ad un anno, per un periodo di almeno sei mesi, delle seguenti garanzie:

 

a) il possesso di una lettera di credito bancario o di una borsa di studio o di altra idonea garanzia, di provenienza propria o di provenienza di Governi, istituzioni od enti stranieri riconosciuti ovvero di istituzioni od enti italiani, che assicurino la disponibilità in Italia, in favore del solo interessato, di una somma mensile non inferiore all'importo mensile del trattamento minimo di pensione previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria;

 

b) polizza assicurativa italiana o straniera od altra idonea documentazione che preveda la totale copertura assicurativa per eventuali cure mediche e ricoveri ospedalieri urgenti in Italia, mediante il pagamento diretto alle Unità sociosanitarie locali o alle aziende ospedaliere o agli istituti o case di cura delle spese effettivamente sostenute;

 

((...))

c) la disponibilità di un alloggio in proprietà o in locazione ovvero assegnato nell'ambito di pensionati studenteschi, convitti, residenze o foresterie universitarie ovvero messo a disposizione da familiari, italiani e stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia o da centri di accoglienza pubblici o privati.

3. Il visto per studio è rilasciato con una durata commisurata alla durata del corso di studio, e comunque non superiore ad un anno, e può consentire più ingressi. Il visto reca l'indicazione del corso di studi prescelto e, ove conosciuta, della sede del corso, nonché, se prevista, l'esistenza di una borsa di studio finalizzata al rientro in Patria. In tale ultimo caso il visto è rilasciato gratuitamente.

 

4. In deroga alle disposizioni del presente articolo si osservano le diverse disposizioni più favorevoli previste da accordi internazionali.

 
   
   

Art. 76

 

Permesso di soggiorno per studio.

 
   

1. Il permesso di soggiorno per studio è rilasciato:

 

a) al cittadino extracomunitario che abbia fatto regolare ingresso nel territorio dello Stato munito di visto di ingresso per studio;

 

b) al cittadino extracomunitario che, essendo regolarmente iscritto a corsi di istruzione, ha ottenuto la conversione del permesso di soggiorno di cui era titolare in precedenza.

 

2. Il permesso di soggiorno per studio è inizialmente rilasciato, previa esibizione della medesima documentazione richiesta dalla presente legge per il rilascio del visto di studio, e ha la durata, non superiore ad un anno, pari alla durata del corso di studi. In caso di preiscrizione la durata del permesso non può essere superiore a sei mesi ed a comunque limitata al 31 dicembre di ogni anno.

 

3. Il permesso di slegarono per studio può essere rinnovato più volte e ogni volta per la durata di un anno a condizione che lo straniero dimostri con idonea certificazione, indicata dal regolamento di attuazione della presente legge:

 

a) l'iscrizione per l'anno scolastico o per l'anno accademico in corso, ad un corso di studi avente durata legale pluriennale;

 

b) la permanenza, per il medesimo anno, della garanzia economica e della copertura assicurativa per le spese mediche e gli eventuali ricoveri ospedalieri urgenti previste dall'articolo 132;

 

c) la documentazione ufficiale che provi il superamento nell'anno precedente di un numero minimo di esami universitari, individuato per ciascun corso dal regolamento di attuazione della presente legge, ovvero il superamento dell'esame finale annuale ovvero, per gli istituti secondari superiori, la effettiva frequenza alle lezioni. Detta condizione non si applica qualora il cittadino extracomunitario dimostri con idonea certificazione che gravi ragioni di salute hanno impedito il regolare svolgimento del corso di studi.

c) la documentazione ufficiale che provi il superamento nell'anno precedente di un numero minimo di esami universitari, individuato per ciascun corso dal regolamento di attuazione della presente legge, ovvero il superamento dell'esame finale annuale ovvero, per gli istituti secondari superiori, la effettiva frequenza alle lezioni.

4. Il permesso di soggiorno per studio è altresì rinnovato, se perdurano le condizioni previste dal comma 3, ma per non più di tre anni oltre la durata legale del corso di studi. Nel caso di studi universitari, il permesso e' rinnovato anche oltre detto limite su indicazione del Consiglio di Facolta', nonche' allo studente che dimostri con idonea certificazione che gravi ragioni di salute hanno impedito il regolare svolgimento del corso di studi. E' altresì rinnovato il permesso dello studente che intenda sostenere l'esame finale e l'eventuale esame di Stato.

4. Il permesso di soggiorno per studio è altresì rinnovato, se perdurano le condizioni previste dal comma 3, ma per non più di tre anni oltre la durata legale del corso di studi. E' altresì rinnovato il permesso dello studente che intenda sostenere l'esame finale e l'eventuale esame di Stato.

5. Salvo che si tratti di persona cui è assegnata una borsa di studio finalizzata al rientro in Patria nell'ambito di programmi di cooperazione allo sviluppo, il cittadino extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per studio di durata superiore a sei mesi può instaurare rapporti di lavoro subordinato, previo rilascio di autorizzazione al lavoro sulla base della verificata indisponibilità per il posto richiesto di altri italiani o stranieri iscritti nelle liste di collocamento della Provincia. I predetti studenti hanno altresì accesso ad attività occasionali di lavoro autonomo.

 

6. In presenza dei requisiti di specifici previsti dalla presente legge, il permesso di soggiorno per studio puo' essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, coesione familiare, motivi religiosi, cure mediche.

6. Il permesso di soggiorno per studio può essere convertito in un permesso di soggiorno per coesione familiare, motivi religiosi, cure mediche.

7. Al conseguimento del titolo finale del corso di studi delle scuole superiori o delle Università, il permesso di soggiorno per studio può essere altresì convertito, a richiesta, in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, anche prescindendo dal possesso dei relativi requisiti specifici previsti dalla presente legge.

 

8. Il titolare di un permesso di soggiorno per studio può ottenere il rilascio della carta di soggiorno qualora possegga i presupposti previsti dall'articolo 45.

 
   
   

CAPO VI

 
   

INGRESSO E SOGGIORNO PER TURISMO

 
   
   

Art. 77

 

Visto di ingresso per turismo.

 
   

1. Il visto di ingresso per turismo può essere rilasciato al cittadino extracomunitario che dimostri, secondo le modalità e con la documentazione previste dal regolamento di attuazione della presente legge, che, in relazione al periodo di tempo nel quale egli intende soggiornare nel territorio dello Stato:

 

a) disponga di mezzi finanziari adeguati per il suo sostentamento in Italia, pari ad almeno due volte l'importo mensile del trattamento minimo di pensione previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria;

 

b) sia in possesso di un valido titolo di viaggio di andata e ritorno;

 

((...))

c) esibisca copia di prenotazioni presso alberghi o centri turistici o alloggi in locazione.

2. Il possesso di uno o più dei requisiti indicati nel comma 1 può essere dimostrato anche mediante idonea documentazione o lettera di garanzia, debitamente verificata e vidimata dell'autorità di pubblica sicurezza, da enti o persone residenti in Italia, italiane o straniere titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata almeno pari ad un anno. Tali persone devono comunque dimostrare, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, la disponibilità di un reddito annuo, derivante da fonte lecita, pari ad almeno due volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria, nonché la disponibilità di un alloggio ad uso di abitazione in proprietà, locazione, uso o usufrutto.

 

3. Nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, l'autorità di pubblica sicurezza verifica che il garante indicato nel comma 2, anche attraverso più dichiarazioni, non compia attività, vietate dalla presente legge, di agevolazione di immigrazione illegale.

 

4. Il visto di ingresso è rilasciato con una durata massima di novanta giorni e non consente più ingressi.

 

5. Il visto di ingresso per turismo deve essere utilizzato entro sessanta giorni dal suo rilascio.

 

6. Il visto di ingresso per turismo deve essere negato in ogni caso in cui, sulla base di elementi concreti ed attuali, si possa ritenere che il cittadino extracomunitario intenda dissimulare un'immigrazione per un motivo diverso dal turismo.

 

7. In deroga alle disposizioni contenute nel presente articolo, si osservano le norme diverse eventualmente previste da accordi internazionali in vigore o dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di programmazione annuale del rilascio dei visti di breve periodo.

 
   
   

Art. 78

Art. 78

Soggiorno per turismo.

Permesso di soggiorno per turismo.

   

1. Il visto di ingresso per turismo, ove richiesto, costituisce documento equipollente al permesso di soggiorno per tutta la sua durata. In caso di esenzione dall'obbligo del visto, vale analoga esenzione dall'obbligo di munirsi di permesso di soggiorno per i primi novanta giorni.

1. Il permesso di soggiorno per turismo e rilasciato al cittadino extracomunitario che, dovendo soggiornare in Italia per un periodo superiore ad otto giorni, abbia fatto ingresso nel territorio dello Stato munito di visto di ingresso per motivi di turismo ovvero, ove previsto, in esenzione dall'obbligo del visto.

2. Al termine dei novanta giorni o alla scadenza del visto, se richiesto, il cittadino extracomunitario che voglia prolungare il soggiorno per turismo deve chiedere un permesso di soggiorno per turismo. Il permesso e' rilasciato solo se il cittadino extracomunitario, oltre ad esibire il visto, ove previsto, dimostra la disponibilita' di mezzi finanziari adeguati al suo sostentamento in Italia nella misura di almeno il doppio, per ciascun giorno di permanenza, dell'importo giornaliero del trattamento minimo di pensione previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria. Il permesso e' rilasciato con durata commisurata a tale disponibilita' finanziaria e comunque non superiore a novanta giorni.

2. Ai cittadini dei Paesi soggetti all'obbligo del visto di ingresso per turismo, il permesso di soggiorno per turismo può essere rilasciato soltanto se il cittadino extracomunitario deposita presso gli uffici della Questura il titolo di viaggio, nominativo e non rimborsabile, per il rientro in patria; dell'avvenuto deposito è rilasciata idonea ricevuta. Il titolo di viaggio è restituito su richiesta dell'interessato prima del rientro ovvero e utilizzato al fine di coprire le spese di viaggio occorrenti in caso di esecuzione dell'espulsione per soggiorno illegale, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

3. Il permesso di soggiorno per turismo non puo' essere rinnovato, ma puo' essere convertito in un permesso di soggiorno per cure mediche o per coesione familiare qualora sussistano i requisiti previsti dalla presente legge.

3. Il permesso di soggiorno per turismo può essere rilasciato soltanto se il cittadino extracomunitario, oltre a depositare, ove richiesto, il titolo di viaggio e ad esibire il visto, ove previsto, dimostri la disponibilità dei mezzi finanziari adeguati per il suo sostentamento in Italia, pari ad almeno il doppio dell'importo mensile del trattamento minimo di pensione previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria e la disponibilità di un alloggio.

4. Il cittadino extracomunitario presente in Italia e munito di valido visto di ingresso per turismo o in regime di esenzione dal permesso di soggiorno per turismo puo' chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche o per coesione familiare qualora sia in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

4. La durata del permesso di soggiorno e pari alla durata del visto, o, in mancanza, è commisurata alla entità delle disponibilità finanziarie e comunque non può superare i novanta giorni. A tal fine è necessario dimostrare la disponibilità giornaliera pari ad almeno due volte l'importo giornaliero del trattamento minimo di pensione previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria.

 

5. Le garanzie previste dai commi 3 e 4 possono essere sostituite dalla documentazione o lettera di garanzia, debitamente vidimate, presentate al momento della domanda del visto ovvero da documentazione o lettera di garanzia analoghe, in caso di cittadino extracomunitario entrato nel territorio dello Stato in esenzione dal visto.

   
 

6. Salvo che il visto di ingresso per turismo sia stato rilasciato per una durata improrogabile, il permesso di soggiorno per turismo può essere rinnovato una sola volta, se permangono le garanzie richieste dalla presente legge circa la disponibilità dell'alloggio e di mezzi finanziari sufficienti.

 

7. In deroga al comma 6 il permesso di soggiorno per turismo può essere rinnovato qualora il cittadino extracomunitario sia oggetto di cure urgenti ospedaliere ovvero qualora sopravvengano imprevedibili,gravi e comprovate ragioni di salute o di famiglia.

 

8. Il permesso di soggiorno per turismo non consente l'esercizio di alcun tipo di attività lavorativa e non può essere convertito in alcun altro tipo di permesso di soggiorno.

   
   

CAPO VII

 
   

INGRESSO E SOGGIORNO PER CURE MEDICHE

 
   
   

Art. 79

 

Visto di ingresso per cure mediche

 
   

1. Il cittadino extracomunitario che nel proprio Paese, anche a causa di eventi bellici o di catastrofi naturali, non può ricevere cure mediche essenziali, può ottenere il rilascio del visto di ingresso per cure mediche per essere curato in Italia.

 

2. Salvo che vi ostino motivi di urgenza o particolari motivi umanitari, il visto di ingresso per cure mediche può essere rilasciato a condizione che sia prodotta idonea documentazione e certificazione, prevista dal regolamento di attuazione della presente legge, che dimostri:

 

a) il tipo di cure mediche cui deve essere sottoposto in Italia il cittadino extracomunitario, la durata minima presumibile delle cure, il luogo e l'istituto di cura, pubblico o privato, in cui saranno prestate delle cure in Italia;

 

b) la copertura degli oneri delle cure, in relazione al caso specifico, del viaggio, del vitto e dell'alloggio;

 

c) la garanzia di rientro in Patria al termine delle cure, inclusi gli eventuali periodi di osservazione o di convalescenza.

 

3. L'eventuale richiesta di cure mediche attestata da un medico straniero deve essere comunque confermata dall'istituto, pubblico o privato, in cui il cittadino extracomunitario riceverà le cure in Italia.

 

4. Il visto può essere rilasciato anche al familiare che accompagni il malato nonche' ai figli minori del malato non coniugati.

4. Il visto può essere rilasciato anche al familiare che accompagni il malato.

5. Il visto di ingresso per cure mediche è rilasciato gratuitamente e con una durata massima di novanta giorni e può consentire più ingressi.

 

6. Il visto di ingresso per cure mediche deve essere utilizzato entro novanta giorni dal suo rilascio, salvo che sussistano particolari esigenze connesse al tipo di cura.

 

7. In ogni caso la garanzia del pagamento delle cure rilasciata all'estero deve essere munita di dichiarazione di congruità e di conformità al vero rilasciata, secondo lo modalità e le condizioni previste dal regolamento di attuazione della presente legge, dalla competente Rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero.

 

8. Il trasferimento per cure in Italia di cittadini extracomunitari effettuato per ragioni umanitarie è disposto previa osservanza della disposizione dell'articolo 12, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

 
   
   

Art. 80

 

Permesso di soggiorno per cure mediche.

 
   

1. Il permesso di soggiorno per cure mediche puo' essere rilasciato:

1. Il permesso di soggiorno per cure mediche è rilasciato:

a) al cittadino extracomunitario che abbia fatto regolare ingresso in Italia munito di visto per cure mediche;

 

b) al cittadino extracomunitario già soggiornante regolarmente ad altro titolo in Italia, il quale necessiti di cure urgenti ospedaliere o di altre cure mediche essenziali;

 

c) al cittadino extracomunitario, anche privo di regolare permesso o carta di soggiorno, che sia ricoverato per cure urgenti ospedaliere che comportino comunque la permanenza nel territorio nazionale per più di trenta giorni;

 

d) al cittadino extracomunitario ferito, malato o comunque bisognoso di cure mediche, qualora rientri nell'ambito di programmi straordinari di accoglienza umanitaria eventualmente promossi o preventivamente autorizzati dal Governo italiano.

 

2. Il permesso di soggiorno e' rilasciato al cittadino extracomunitario che, trovandosi in una delle condizioni previste dal comma 1, dimostri con idonea certificazione medica e documentazione secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge:

2. Il permesso di soggiorno può essere rilasciato al cittadino extracomunitario che, trovandosi in una delle condizioni previste dal comma 1, dimostri con idonea certificazione medica e documentazione secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge:

a) il tipo di cure mediche cui deve essere sottoposto;

 

b) la durata massima presumibile delle cure, inclusi eventuali periodi di convalescenza o di osservazione;

 

c) il luogo o l'istituto di cura, pubblico o privato, in cui le cure sono prestate;

 

d) la copertura degli oneri delle cure, del vitto e dell'alloggio, salvo che si tratti di cure urgenti ospedaliere, ovvero di cure mediche prestate nell'ambito di programmi governativi straordinari di accoglienza umanitaria.

 

3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha durata pari alla durata minima presumibile delle cure mediche e comunque non superiore a novanta giorni.

 

4. Il permesso di soggiorno per cure mediche può essere rinnovato più volte qualora perdurino comprovate esigenze di cure mediche in Italia, inclusi i periodi di convalescenza e di osservazione, e, ove richiesta per il rilascio, permanga la garanzia della copertura degli oneri delle cure, del vitto e dell'alloggio.

4. Il permesso di soggiorno per cure mediche può essere rinnovato più volte qualora perdurino comprovate esigenze di cure mediche in Italia, inclusi i periodi di convalescenza e di osservazione, e permanga la garanzia della copertura degli oneri delle cure, del vitto e dell'alloggio.

5. Il permesso di soggiorno per cure mediche non consente l'esercizio di alcun tipo di attività lavorativa e non può essere convertito in alcun altro tipo di permesso di soggiorno.

 
   
   

CAPO VIII

 
   

INGRESSO E SOGGIORNO PER MOTIVI RELIGIOSI

 
   
   

Art. 81

 

Visto di ingresso per motivi religiosi.

 
   

1. Il visto di ingresso per motivi religiosi può essere rilasciato a cittadini extracomunitari che intendono entrare nel territorio dello Stato per partecipare a pellegrinaggi organizzati o a manifestazioni religiose o di culto.

 

2. Nei casi previsti dal comma 1 il visto può essere rilasciato al cittadino extracomunitario che dimostri, con idonea documentazione prevista dal regolamento di attuazione della presente legge:

 

a) l'esistenza del pellegrinaggio organizzato o delle manifestazioni religiose o di culto, con l'indicazione della durata e dei luoghi in cui si svolgeranno;

 

b) il possesso di un titolo di viaggio di andata e ritorno;

 

c) la disponibilità di un alloggio adeguato;

 

d) la copertura delle spese di vitto, alloggio e sostentamento durante il soggiorno in Italia.

 

3. Il visto di ingresso per i motivi religiosi indicati al comma 1 è rilasciato per una durata massima di novanta giorni, deve essere utilizzato entro sessanta giorni dal suo rilascio e non consente più ingressi.

 

4. Il visto di ingresso per motivi religiosi può essere altresì rilasciato a cittadini extracomunitari che rivestano la qualifica di ministri di culto o di religiosi o di seminaristi, o qualifica a queste assimilabile, i quali dimostrino, con adeguata documentazione rilasciata dai rappresentanti della confessione religiosa cui appartengono, di essere chiamati a svolgere ((...)) attività religiosa o pastorale in Italia.

4. Il visto di ingresso per motivi religiosi può essere altresì rilasciato a cittadini extracomunitari che rivestano la qualifica di ministri di culto o di religiosi, i quali dimostrino, con adeguata documentazione rilasciata dai rappresentanti della confessione religiosa cui appartengono, di essere chiamati a svolgere in permanenza attività religiosa o pastorale in Italia.

5. Il visto di ingresso per i motivi religiosi indicati al comma 4 e rilasciato al cittadino extracomunitario che dimostri, con la documentazione prevista dal regolamento di attuazione della presente legge:

 

a) la qualifica di ministro di culto o di religioso o di seminarista, o qualifica a queste assimilabile;

a) la qualifica di ministro di culto o di religioso;

b) il tipo di attività religiosa o pastorale da svolgere in Italia e il luogo in cui si eserciterà in prevalenza;

 

c) la disponibilità di un alloggio adeguato in Italia;

 

d) la copertura degli oneri del vitto, dell'alloggio, del sostentamento e delle cure mediche durante la permanenza in Italia.

 

6. Il visto di ingresso per i motivi religiosi indicati al comma 4 è rilasciato gratuitamente, deve essere utilizzato entro novanta giorni e consente più ingressi.

 

((...))

7. Il visto di ingresso per motivi religiosi deve essere negato in ogni caso in cui, sulla base di elementi concreti ed attuali, si possa ritenere che il cittadino extracomunitario intenda dissimulare un'immigrazione per motivi diversi da quelli dichiarati.

8. In deroga alle disposizioni del presente articolo si osservano le diverse disposizioni eventualmente previste dall'Accordo di revisione del Concordato Lateranense, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e dal relativo Protocollo aggiuntivo, nonché dalle relative disposizioni di attuazione, nonché dalle Intese concluse dallo Stato con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

 
   
   

Art. 82

 

Permesso di soggiorno per motivi religiosi.

 
   

1. Il permesso di soggiorno per motivi religiosi e rilasciato:

 

a) al cittadino extracomunitario che abbia fatto regolare ingresso in Italia con visto di ingresso per motivi religiosi rilasciato al fine di partecipare a pellegrinaggi organizzati o a manifestazioni religiose o di culto;

 

b) al cittadino extracomunitario che, possedendo la qualifica di ministro di culto o di religioso o di seminarista, o qualifica a queste assimilabile, svolga ((...)) attività religiosa o pastorale in Italia, anche se sia stato precedentemente soggiornante ad altro titolo nel territorio dello Stato.

b) al cittadino extracomunitario che, possedendo la qualifica di ministro di culto o di religioso, svolga in permanenza attività religiosa o pastorale in Italia, anche se sia stato precedentemente soggiornante ad altro titolo nel territorio dello Stato.

2. Il permesso di soggiorno per i motivi religiosi indicati nella lettera a) del comma 1 è rilasciato al cittadino extracomunitario che esibisca il visto di ingresso per motivi religiosi e la documentazione presentata al momento della domanda di visto.

 

3. Nei casi indicati nella lettera a) del comma 1 il permesse di soggiorno ha la durata massima indicata dal visto, non consente l'instaurazione di alcun tipo di attività lavorativa e non può essere rinnovato, se non per gravi e comprovate ragioni attinenti ad eventuali ricoveri urgenti ospedalieri.

 

4. Il permesso di soggiorno per i motivi religiosi indicati nella lettera b) del comma 1 è rilasciato al cittadino extracomunitario che produca idonea documentazione ufficiale, indicata dal regolamento di attuazione della presente legge, rilasciata dai legittimi superiori o da altri rappresentanti della confessione religiosa, che dimostri:

 

a) la qualifica di ministro di culto o di religioso;

 

b) il tipo di attività religiosa o pastorale, il luogo in cui essa sarà esercitata in prevalenza, e la durata dell'incarico;

 

c) la disponibilità di un alloggio adeguato;

 

d) la copertura degli oneri del vitto, dell'alloggio, del sostentamento e delle cure mediche durante la permanenza in Italia.

 

5. Il permesso di soggiorno rilasciato per i motivi religiosi indicati nella lettera b) del comma 1 ha durata, comunque non superiore a due anni, pari a quella dell'incarico religioso o pastorale e può essere rinnovato più volte se perdurano le condizioni previste dal comma 4.

 

6. Il permesso di soggiorno rilasciato per i motivi religiosi indicati nella lettera b) del comma 1 consente l'esercizio di attività lavorative subordinate esclusivamente alle dipendenze di enti ecclesiastici, educativi, religiosi o assistenziali operanti in Italia ((...)). Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i casi e i modi di avviamento al lavoro presso tali enti.

6. Il permesso di soggiorno rilasciato per i motivi religiosi indicati nella lettera b) del comma 1 consente l'esercizio di attività lavorative subordinate esclusivamente alle dipendenze di enti ecclesiastici, educativi, religiosi o assistenziali operanti in Italia e limitatamente alle attività attinenti all'incarico religioso o pastorale. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i casi e i modi di avviamento al lavoro presso tali enti.

7. In deroga alle norme del presente articolo si osservano le norme diverse eventualmente previste dall'Accordo di revisione del Concordato Lateranense, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e dal relativo Protocollo aggiuntivo, nonché dalle relative disposizioni di attuazione nonché dalle Intese concluse dallo Stato con le confessioni religiose ai sensi dell'art.8 della Costituzione.

 
   
   

CAPO IX

 
   

INGRESSO PER ADOZIONE O AFFIDAMENTO

 
   
   

Art. 83

 

Adozione internazionale.

 
   

1. L'adozione di minori stranieri è disciplinata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 e delle successive modificazioni e integrazioni, nonché dagli accordi internazionali in vigore.

 
   
   

Art. 84

 

Visto di ingresso per adozione.

 
   

1. Il visto di ingresso in favore di un cittadino extracomunitario di età inferiore ai 14 anni a rilasciato a condizione che gli adottanti italiani possiedano la dichiarazione di idoneità all'adozione rilasciata dal Tribunale per i minorenni italiano, competente per il distretto di appartenenza del richiedente e che nei modi previsti dal regolamento esibiscano uno dei seguenti documenti:

 

a) provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo del minore, o altro provvedimento in materia di tutela o di protezione del minore, dichiarato conforme alla legislazione dello Stato di origine del minore;

 

b) per i minori di Paesi in cui non a prevista l'emanazione di uno dei provvedimenti indicati nella lettera a) o non a possibile la sua emanazione a causa di eventi bellici o di calamita naturali, un'autorizzazione all'espatrio del minore rilasciata dall'autorità dello Stato di provenienza del minore, convalidata dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana, e apposito nullaosta rilasciato dal Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'interno.

 

2. Il visto d'ingresso per adozione può essere comunque negato in tutti i casi in cui, sulla base di elementi gravi, concreti ed attuali, si possa ritenere che la richiesta di visto dissimuli una sottrazione illegale di minore cittadino extracomunitario.

 

3. Il visto di ingresso per adozione ha la durata di centottanta giorni e consente un solo ingresso. Il visto a rilasciato gratuitamente.

 
   
   

Art. 85

 

Permesso di soggiorno per attesa adozione.

 
   

1. Il permesso di soggiorno per attesa adozione è rilasciato:

 

a) al minore cittadino extracomunitario che abbia fatto ingresso nel territorio dello Stato con visto di ingresso per adozione;

 

b) al minore cittadino extracomunitario che, trovandosi in stato di abbandono sul territorio dello Stato, sia stato dichiarato adottabile con provvedimento, passato in giudicato, pronunciato dal competente Tribunale per i minorenni nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia.

 

2. Il permesso è rilasciato previa esibizione, rispettivamente, del visto di ingresso, con l'allegata documentazione necessaria per il suo rilascio, o di copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni.

 

3. Il permesso di soggiorno per attesa adozione ha la durata di due anni e può essere rinnovato qualora si dimostri, con idonea documentazione, indicata dal regolamento di attuazione della presente legge, che sia tuttora pendente il procedimento giudiziario diretto alla dichiarazione della adozione del minore.

 

4. Al minore cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno per attesa adozione si applica, ove possibile, il trattamento previsto dalla presente legge per il minore cittadino extracomunitario che abbia attuato il ricongiungimento familiare, inclusa la possibilità di instaurare rapporti di lavoro subordinato per i quali possieda i requisiti di età previsti dalla legge.

 

5. La cancelleria del Tribunale per i minorenni trasmette alla Questura competente, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, copia della sentenza, passata in giudicato, che dichiara l'adozione del minore.

 

6. Al compimento della maggiore età il cittadino extracomunitario che si trovi tuttora in stato di adottabilità può ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio o per coesione familiare, anche prescindendo dal possesso dei relativi requisiti previsti dalla presente legge.

6. Al compimento della maggiore età il cittadino extracomunitario che si trovi tuttora in stato di adottabilità può ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per studio o per coesione familiare, anche prescindendo dal possesso dei relativi requisiti previsti dalla presente legge.

   
   

Art. 86

 

Permesso di soggiorno per affidamento.

 
   

1. Il permesso di soggiorno per affidamento è rilasciato al minore cittadino extracomunitario che, trovandosi in stato di abbandono sul territorio dello Stato, sia oggetto di provvedimento di affidamento pronunciato dal competente Tribunale per i minorenni.

 

2. Il permesso di soggiorno a rilasciato au richiesta dell'affidatario, previa esibizione di copia del provvedimento giudiziario di affidamento.

 

3. Il permesso di soggiorno per affidamento ha la durata di due anni ed e rinnovabile finche perdura lo stato di affidamento.

 

4. Al minore cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno per affidamento si applica, ove possibile, il trattamento previsto dalla presente legge per il minore cittadino extracomunitario che abbia attuato il ricongiungimento familiare, inclusa la possibilità di instaurare rapporti di lavoro subordinato per i quali possieda i requisiti di età previsti dalla legge.

 

5. La cancelleria del Tribunale per i minorenni trasmette, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, copia dei provvedimenti adottati dal Tribunale a tutela del minore affidato.

 

6. Al compimento della maggiore età il cittadino extracomunitario che era in stato di affidamento può ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio o per coesione familiare, anche prescindendo dal possesso dei relativi requisiti previsti dalla presente legge.

6. Al compimento della maggiore età il cittadino extracomunitario che era in stato di affidamento può ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per studio o per coesione familiare, anche prescindendo dal possesso dei relativi requisiti previsti dalla presente legge.

   
   

CAPO X

 
   

INGRESSO E SOGGIORNO PER AFFARI

 
   
   

Art. 87

 

Visto di ingresso per affari.

 
   

1. Salvo che si tratti di cittadino appartenente a Paese con il quale aia in vigore l'esenzione dall'obbligo del visto o si debbano applicare norme più favorevoli previste da accordi internazionali, il cittadino extracomunitario che intenda recarsi in Italia per motivi di affari che comportino l'effettuazione in Italia di incontri di carattere commerciale con imprese o con enti, pubblici o privati, stabilmente operanti in Italia, o la partecipazione a fiere ed esposizioni, deve essere munito di visto di ingresso per affari.

 

2. Il visto di ingresso per affari e rilasciato al cittadino extracomunitario che, sulla base di idonea documentazione verificata, secondo le norme del regolamento di attuazione della presente legge, dalla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dalla locale sede dell'Istituto per il commercio con l'estero, dimostri:

 

a) il motivo del viaggio d'affari;

 

b) la disponibilità in Italia di un alloggio e di mezzi economici sufficienti, in relazione alla durata del soggiorno, per il viaggio e per il mantenimento nel territorio dello Stato; i mezzi economici non possono comunque essere inferiori a due volte l'importo mensile del trattamento minimo di pensione previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria;

 

c) il possesso del titolo di viaggio di andata e ritorno.

 

3. Il visto di ingresso per affari ha la durata massima di centottanta giorni e può consentire più ingressi.

 

4. Il visto di ingresso per affari non può essere concesso qualora, sulla base di elementi concreti ed attuali, si possa ritenere che il cittadino extracomunitario intenda dissimulare un'immigrazione per motivi diversi da quelli dichiarati.

 
   
   

Art. 88

 

Permesso di soggiorno per affari.

 
   

1. Il permesso di soggiorno per affari è rilasciato al cittadino extracomunitario che, dovendo soggiornare in Italia per un periodo superiore ad otto giorni, abbia fatto regolare ingresso nel territorio dello Stato munito di visto di ingresso per affari ovvero, ove previsto, in esenzione dall'obbligo del visto.

 

2. Ai cittadini dei Paesi soggetti all'obbligo del visto di ingresso per affari, il relativo permesso di soggiorno è rilasciato soltanto se il cittadino extracomunitario deposita presso gli uffici della Questura il titolo di viaggio, nominativo e non rimborsabile, per il rientro in patria; dell'avvenuto deposito è rilasciata idonea ricevuta. Il titolo di viaggio è restituito su richiesta dell'interessato prima del rientro ovvero a utilizzato al fine di coprire le spese di viaggio occorrenti in caso di esecuzione dell'espulsione dal territorio dello Stato per soggiorno illegale. Si osservano le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

3. In ogni caso il permesso di soggiorno per affari è rilasciato soltanto se il cittadino extracomunitario, oltre a depositare, ove richiesto, il titolo di viaggio e ad esibire il visto di ingresso, ove previsto, dimostri la disponibilità dell'alloggio e di denaro, pari ad almeno due volte l'importo mensile del trattamento minimo di pensione previsto dal regime generale italiano di assicurazione generale obbligatoria, nonché i motivi, i luoghi e la durata delle fiere o esposizioni o degli incontri di natura commerciale con imprese, pubbliche e private, ed enti italiani.

 

4. Il permesso di soggiorno per affari ha la durata, in ogni caso non superiore a tre mesi, commisurata alla durata degli incontri di affari e della disponibilità dell'alloggio e del denaro.

 

5. Salve eventuali cure urgenti ospedaliere, il permesso di soggiorno può essere rinnovato per una sola volta e soltanto a condizione che perdurino le garanzie relative alla disponibilità dell'alloggio e del denaro sufficiente e che, anche in base alle verifiche effettuate, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, a cura delle competenti Camere di commercio, sia necessaria la prosecuzione della permanenza del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato al fine del buon esito degli scambi e degli incontri commerciali.

 

6. Il permesso di soggiorno per affari non consente l'esercizio di alcun tipo di attività lavorativa e non può essere convertito in alcun altro tipo di permesso di soggiorno.

 
   
   

CAPO XI

 
   

INGRESSO E SOGGIORNO PER MISSIONE

 
   
   

Art. 89

 

Visto di ingresso per missione.

 
   

1. Il visto di ingresso per missione può essere rilasciato al cittadino extracomunitario che rientri in una delle seguenti categorie di persone:

 

a) personalità che ricopra alte cariche politiche, religiose, accademiche;

 

b) personalità o membri di delegazioni iscritti a congressi, convegni o conferenze di carattere politico, economico, tecnico, scientifico, culturale o religioso indetti in Italia da organizzazioni internazionali, da enti, pubblici e privati, da Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli enti locali;

b) personalità o membri di delegazioni invitate a congressi, convegni o conferenze di carattere politico, economico, tecnico, scientifico, culturale o religioso indetti in Italia da organizzazioni internazionali, da enti, pubblici e privati, da Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli enti locali;

c) partecipanti a manifestazioni espressamente menzionate da accordi bilaterali e da programmi di scambi culturali o di cooperazione, a fiere e mostre previste dai calendari ufficiali, indicati dal regolamento di attuazione della presente legge, nonché a competizioni sportive previste dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali;

 

d) giornalisti inviati ad assistere a congressi, convegni o ad altre manifestazioni gia autorizzate;

 

e) delegati governativi inviati in Italia con il compito di compiere trattative tra gli Stati;

 

f) funzionari ed impiegati degli Stati esteri che si rechino periodicamente in Italia per brevi missioni ufficiali.

 

2. Il visto è rilasciato gratuitamente, previa presentazione di documentazione, indicata nel regolamento di attuazione della presente legge, idonea a dimostrare la qualifica rivestita, il motivo del viaggio e la copertura degli oneri del viaggio, dell'alloggio e del sostentamento in Italia e del rientro in Patria.

 

3. Il visto è rilasciato per la durata della missione da svolgere in Italia e può eventualmente consentire più viaggi.

 

4. In deroga alle disposizioni del presente articolo, si osservano le norme diverse previste da accordi internazionali.

 
   
   

Art. 90

 

Permesso di soggiorno per missione.

 
   

1. Il visto di ingresso per missione costituisce documento equipollente al permesso di soggiorno per tutta la sua durata. Il permesso di soggiorno per missione e' rilasciato, su richiesta al cittadino extracomunitario che, avendo fatto ingresso regolare in Italia in esenzione dal visto, debba soggiornare in Italia per piu' di otto giorni, ovvero che, avendo fatto ingresso regolare in Italia munito di visto per missione, debba prolungare la sua permanenza oltre la durata del visto.

1. Il permesso di soggiorno per missione è rilasciato al cittadino extracomunitario che, dovendo soggiornare nel territorio dello Stato per un periodo superiore agli otto giorni, abbia fatto regolare ingresso in Italia munito di visto di ingresso per missione ovvero, ove previsto, in esenzione dall'obbligo del visto.

2. Il permesso di soggiorno per missione può essere rilasciato al cittadino extracomunitario che dimostri la qualifica rivestita e i motivi del viaggio, individuati tra quelli indicati dall'articolo 89, comma 1, nonché la copertura degli oneri del viaggio, dell'alloggio, del sostentamento in Italia e del rientro in Patria.

 

3. Il permesso di soggiorno per missione ha ((...)) una durata in ogni caso non superiore a tre mesi, commisurata alla disponibilità dell'alloggio e dei mezzi finanziari.

3. Il permesso di soggiorno per missione ha la durata pari a quella indicata nel visto di ingresso o, in mancanza, una durata in ogni caso non superiore a tre mesi, commisurata alla disponibilità dell'alloggio e dei mezzi finanziari.

4. Il permesso di soggiorno per missione puo' essere rinnovato se sussistono i requisiti che ne hanno consentito il rilascio, o convertito in un permesso di soggiorno per cure mediche o per coesione familiare qualora sussistano i requisiti previsti dalla presente legge.

5. Il cittadino extracomunitario presente in Italia e munito di valido visto di ingresso per missione o in regime di esenzione dal permesso di soggiorno per missione puo' chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche o per coesione familiare qualora sia in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

4. Salvo il caso di cure urgenti ospedaliere, il permesso di soggiorno per missione non può essere rinnovato né convertito in alcun altro tipo di permesso di soggiorno e non consente l'esercizio di alcun tipo di attività lavorativa, fatte salve le attività che costituiscono oggetto della missione stessa.

   
   

CAPO XII

 
   

INGRESSO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' SPORTIVE

 
   
   

Art. 91

 

Visto di ingresso per attività sportive.

 
   

1. Il cittadino extracomunitario che intenda entrare nel territorio dello Stato per svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva ufficialmente riconosciuta dalle competenti federazioni sportive internazionali deve essere munito di visto di ingresso per attività sportivo.

1. Il cittadino extracomunitario che intenda entrare nel territorio dello Stato per svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane deve essere munito di visto di ingresso per attività sportivo.

2. Il visto di ingresso per attività sportive è rilasciato al cittadino extracomunitario che, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, dimostri l'esistenza di un ingaggio già perfezionato o di una richiesta di viaggio presentata dalla società sportiva italiana, e verificati a cura del CONI, nonché la garanzia di un alloggio disponibile.

 

3. Il visto di ingresso per attività sportive ha la validità di novanta giorni e può consentire più ingressi.

 
   
   

Art. 92

 

Permesso di soggiorno per attività sportive.

 
   

1. Il permesso di soggiorno per attività sportive è rilasciato al cittadino extracomunitario che abbia fatto ingresso regolare nel territorio dello Stato munito di un visto di ingresso per attività sportive e che produca idonea documentazione, prevista dal regolamento di attuazione della presente legge, che dimostri lo svolgimento di un'attivita' sportiva ufficialmente riconosciuta dalle competenti federazioni sportive internazionali e la disponibilità di un alloggio adeguato.

1. Il permesso di soggiorno per attività sportive è rilasciato al cittadino extracomunitario che abbia fatto ingresso regolare nel territorio dello Stato munito di un visto di ingresso per attività sportive e che produca idonea documentazione, prevista dal regolamento di attuazione della presente legge, che dimostri il rapporto di lavoro sportivo in corso e la disponibilità di un alloggio adeguato.

2. Il permesso di soggiorno per attività sportive ha la durata di tre mesi durante il periodo di prova del rapporto di lavoro sportivo ovvero la durata, non superiore a due anni, pari alla durata dell'ingaggio già perfezionato ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91.

 

3. Il permesso di soggiorno per attività sportive è rinnovabile finché perdura un rapporto di lavoro sportivo tra una società sportiva italiana e lo sportivo professionista cittadino extracomunitario.

 

4. Il permesso di soggiorno per attività sportive consente di svolgere soltanto rapporti di lavoro sportivo professionistico e, dopo due anni dal rilascio, può essere convertito in un altro tipo di permesso di soggiorno, per il quale il titolare possegga i relativi requisiti previsti dalla presente legge.

 
   
   

CAPO XIII

 
   

INGRESSO E SOGGIORNO IN ATTESA DEL RIACQUISTO, DELL'ACQUISTO E DEL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

 
   
   

Art. 93

 

Visto di ingresso per riacquisto della cittadinanza italiana.

 
   

1. Il console italiano di fronte al quale è resa la dichiarazione di voler riacquistare la cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, rilascia gratuitamente al cittadino extracomunitario, che ha regolarmente compiuto la dichiarazione, un visto di ingresso per riacquisto della cittadinanza italiana, avente la durata di un anno.

 
   
   

Art. 94

 

Permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza italiana.

 
   

1. Il permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza italiana è rilasciato:

 

a) al cittadino extracomunitario che abbia fatto ingresso nel territorio dello Stato con visto di ingresso per riacquisto della cittadinanza italiana;

 

b) al cittadino extracomunitario che, avendo già presentato regolare domanda di acquisto o riacquisto o riconoscimento della cittadinanza italiana, sia in attesa del provvedimento definitivo circa la domanda e, per qualsiasi motivo, non abbia titolo per ottenere il rilascio o il rinnovo della carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno ad altro titolo.

 

2. Il permesso di soggiorno può essere rilasciato soltanto previa esibizione del visto di ingresso o di copia autenticata della domanda presentata in materia di cittadinanza.

2. Il permesso di soggiorno può essere rilasciato soltanto previa esibizione del visto di ingresso e di copia autenticata della domanda presentata in materia di cittadinanza.

3, Il permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza ha la durata di un anno ed è rinnovabile più volte fino alla comunicazione della decisione definitiva dell'autorità amministrativa sulla domanda presentata in materia di cittadinanza.

 

4. Il permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza consente l'iscrizione a corsi di istruzione di ogni ordine e grado, il rilascio del libretto di lavoro, l'iscrizione nelle liste di collocamento e l'instaurazione di qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato, escluso il pubblico impiego.

 

5. Il permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza può essere convertito dopo due anni dal primo rilascio in un altro tipo di permesso di soggiorno di cui il titolare possegga i requisiti previsti dalla presente legge.

 

6. L'autorità amministrativa che decide in via definitiva sulla domanda in materia di cittadinanza comunica il provvedimento anche alla Questura competente, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

7. In caso di provvedimento negativo il permesso di soggiorno è revocato, salvo che sia stato convertito in permesso ad altro titolo, ai sensi del comma 5. Al titolare del permesso revocato puo' essere rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo per il quale egli possegga i requisiti previsti dalla presente legge.

7. In caso di provvedimento negativo il permesso di soggiorno è revocato.