TITOLO VI

 
   

ORGANI PUBBLICI COMPETENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

 
   
   

Art. 158

 

Dipartimento nazionale per l'immigrazione. Uffici provinciali e sezioni consolari per l'immigrazione.

 
   

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Dipartimento nazionale per l'immigrazione, di seguito denominato "Dipartimento", quale organo che fornisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, il supporto per lo svolgimento delle funzioni di direzione della politica generale del Governo in materia di immigrazione, di promozione e coordinamento dell'attività dei Ministri in materia di immigrazione e di condizione dello straniero, e di collegamento delle funzioni esercitate in tali materie dallo Stato con quelle esercitate dalle Regioni e dagli enti locali.

 

2. Oltre alle altre funzioni previste dalla presente legge, al Dipartimento sono attribuiti i seguenti compiti:

 

a) coordinamento amministrativo in materia di immigrazione: coordinamento delle azioni delle Amministrazioni centrali dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali; formazione dei pubblici funzionari sulle problematiche relative all'immigrazione; programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro e della limitazione del rilascio dei visti di ingresso per breve periodo; collegamenti con gli uffici provinciali per l'immigrazione e con gli uffici consolari;

 

b) effettuazione, anche in cooperazione con il Consiglio nazionale delle ricerche, di studi e ricerche; raccolta, elaborazione, pubblicazione e diffusione, anche in cooperazione con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di documentazione relativa alle norme regionali, statali, internazionali e straniere sulla condizione giuridica dello straniero, sulle problematiche degli immigrati, ai flussi migratori e alle politiche migratorie; la preparazione di strumenti informativi, di scambi e di collegamenti con centri studi italiani e stranieri;

 

c) elaborazione e coordinamento delle politiche di immigrazione a livello nazionale e comunitario, con riguardo ai settori previsti dall'articolo 100 C del Trattato istitutivo della Comunità europea e nei settori di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo K.1 del Trattato sull'Unione europea; vigilanza sui flussi e sull'andamento di movimenti migratori; rapporti di cooperazione in materia migratoria con i Paesi di emigrazione, con gli Stati membri dell'Unione europea, con l'Unione europea e con le organizzazioni internazionali; previsioni e interventi circa i fenomeni migratori di massa; accordi di riammissione; contrasto dell'immigrazione illegale e delle organizzazioni rivolte a tale scopo;

 

d) elaborazione e coordinamento delle politiche per l'immigrazione a livello nazionale, con particolare riguardo per le problematiche relative ai richiedenti asilo e ai rifugiati, alle donne, ai minori e ai lavoratori stranieri, alla famiglia, all'accesso all'alloggio e ai servizi socio-assistenziali, all'accesso all'istruzione; condizione degli studenti stranieri; associazionismo degli stranieri; iniziative e progetti di reinserimento in Patria; iniziative e attività per il mantenimento delle identità culturali; iniziative di formazione e di riqualificazione professionale; rimesse, previdenza e sicurezza sociale; educazione interculturale; difesa dei diritti fondamentali degli stranieri in Italia; prevenzione del razzismo e della xenofobia;

 

e) promozione e coordinamento delle iniziative delle Amministrazioni dello Stato necessarie per una uniforme, completa e corretta applicazione della presente legge e del suo relativo regolamento di attuazione;

 

f) predisposizione degli schemi dei provvedimenti che, in base alla presente legge, devono essere emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

3. Il Dipartimento elabora e controlla le politiche migratorie anche con l'ausilio dell'Osservatorio permanente sul fenomeno migratorio di cui all'articolo 160.

 

4. Il Dipartimento, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, svolge attività di indirizzo e di coordinamento delle azioni compiute dalle Amministrazioni dello Stato avvalendosi della Commissione permanente per l'immigrazione istituita dall'articolo 160. A tal fine tutte le Amministrazioni centrali dello Stato inviano al Dipartimento gli schemi di decreti ministeriali, di ordinanze e di provvedimenti amministrativi generali in materia di immigrazione. Salvo che vi ostino particolari motivi di urgenza o di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, il Dipartimento trasmette immediatamente alla Commissione permanente per l'immigrazione e alla Consulta nazionale dell'immigrazione detti schemi, sui quali la Commissione e la Consulta devono pronunciarsi entro quindici giorni dalla data del loro ricevimento. In tal caso l'amministrazione competente si conforma alle decisione della Commissione e tiene conto del parere espresso dalla Consulta.

4. Il Dipartimento, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, svolge attività di indirizzo e di coordinamento delle azioni compiute dalle Amministrazioni dello Stato avvalendosi della Commissione permanente per l'immigrazione istituita dall'articolo 160. A tal fine tutte le Amministrazioni centrali dello Stato inviano al Dipartimento gli schemi di decreti ministeriali, di ordinanze e di provvedimenti amministrativi generali in materia di immigrazione. Il Dipartimento entro quindici giorni dalla data del loro ricevimento può richiedere che sullo schema si pronunci la Commissione permanente per l'immigrazione e la Consulta nazionale dell'immigrazione. In tal caso l'amministrazione competente si conforma alle decisione della Commissione e tiene conto del parere espresso dalla Consulta.

5. Il Dipartimento, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, svolge attività di indirizzo e di coordinamento nei confronti delle Regioni e delle Province autonome, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, relativamente alle competenze regionali in materia di immigrazione.

 

6. Gli uffici del Ministero dell'Interno competenti in materia di cittadinanza e di apolidia, nonché gli uffici del Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili competenti in materia di stranieri, rifugiati, sfollati e richiedenti asilo operano in collegamento con il Dipartimento e con gli uffici provinciali per l'immigrazione.

 

7. Il Dipartimento, ai fini dell'elaborazione dei provvedimenti in materia di immigrazione da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e ai fini dell'elaborazione di provvedimenti generali previsti dalla presente legge da emanarsi con decreti ministeriali, indice conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra le competenti Amministrazioni dello Stato e tra le Amministrazioni dello Stato e quelle delle Regioni.

 

8. Presso ogni Prefettura è istituito un Ufficio provinciale per l'immigrazione collegato funzionalmente con il Dipartimento. L'ufficio provinciale per l'immigrazione svolge le seguenti funzioni:

 

a) assicura l'attuazione a livello periferico delle direttive impartite dal Dipartimento nazionale dell'immigrazione;

 

b) provvede all'elaborazione e al monitoraggio delle iniziative in materia migratoria attuate a livello locale, nonché alla raccolta dei dati locali sull'immigrazione;

 

c) coordina in generale le azioni in materia di immigrazione straniera di competenza delle Amministrazioni dello Stato a livello provinciale, anche promuovendo incontri tra i relativi responsabili e proponendo al competente Comitato metropolitano, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1992 e al competente comitato provinciale della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 17 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, l'adozione di provvedimenti che rimuovano eventuali carenze e disfunzioni;

 

d) assicura il collegamento costante delle azioni delle Amministrazioni periferiche dello Stato con quelle della Regione, per gli Uffici aventi sede nei capoluoghi regionali, della Provincia e delle amministrazioni dei comuni della provincia;

 

e) provvede alla raccolta e alla diffusione di materiale informativo preparato da enti pubblici e privati in materia di immigrazione;

 

f) mantiene costanti collegamenti con le associazioni e le organizzazioni di volontariato operanti in favore degli stranieri, nonché con le associazioni rappresentative degli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio della Provincia;

 

g) segnala al Dipartimento ogni esigenza di controllo del fenomeno migratorio e di coordinamento delle competenze amministrative, nonché ogni esigenza di chiarimento e di indirizzo;

 

h) fornisce ogni opportuna informazione in materia di immigrazione alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché alle associazioni e organizzazioni di volontariato operanti nella Provincia;

 

i) raccoglie e istruisce le domande di asilo presentate secondo le disposizioni degli articoli 140, 149 e 150;

 

l) raccoglie e istruisce le domande in materia di assistenza amministrativa e sociale presentate dai richiedenti asilo, dai rifugiati e dagli altri stranieri;

 

m) raccoglie le istanze in materia di cittadinanza e di apolidia che, in base alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 e relative norme di attuazione, devono essere inviate al Ministero dell'interno e da questo istruite, e al Presidente della Repubblica.

 

9. Presso il Dipartimento nazionale per l'immigrazione sono insediate la Commissione nazionale per il diritto di asilo, il difensore civico nazionale dei diritti dello straniero, la Commissione permanente per l'immigrazione, l'Osservatorio permanente per l'immigrazione e la Consulta nazionale dell'immigrazione istituiti rispettivamente dagli articoli 139, 159, 160 e 163.

 

10. Il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Dipartimento nazionale per l'immigrazione, con proprio decreto può istituire sezioni consolari per l'immigrazione per la gestione presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari di maggiore emigrazione verso l'Italia delle domande di visto di ingresso e della raccolta ed elaborazione delle domande di iscrizione delle liste istituite per i lavoratori extracomunitari ancora residenti all'estero. Tali sezioni possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, anche di personale appartenente ad organizzazioni internazionali qualificate in materia di immigrazione. I funzionari di tali sezioni possono operare, ove necessario, presso più rappresentanze italiane presenti in diversi Paesi.

 

11. Il Dipartimento nazionale e gli uffici provinciali per l'immigrazione sono collegati, anche per via telematica, oltre che con gli Uffici centrali delle competenti Amministrazioni dello Stato, con i posti di polizia di frontiera, con le Questure, con i Provveditorati agli Studi, con le Rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero. con gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché, ove possibile, con gli uffici competenti in materia di immigrazione straniera delle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali.

 

12. Con regolamento emanato in osservanza delle procedure e dei principi degli articoli 17, 21, 28, 29, 30 e 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento, il personale e la gestione delle spese del Dipartimento nazionale per l'immigrazione e degli Uffici provinciali per l'immigrazione.

 

13. Ogni anno il Dipartimento nazionale per l'immigrazione invia al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sull'attuazione della presente legge e sull'andamento dei flussi migratori. Il Presidente del Consiglio dei ministri invia la relazione alle Camere e a1 Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

 

14. Il Presidente del Consiglio dei ministri può incaricare un funzionario del Dipartimento nazionale per l'immigrazione di rappresentare l'Italia nel Comitato di coordinamento istituito dall'articolo K.4 del Trattato sull'Unione europea, limitatamente alla trattazione delle materia dei settori indicati ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo K.l del Trattato sull'Unione e delle materie previste dall'articolo 100 C del Trattato istitutivo della Comunità europea.

 

15. Il Dipartimento realizza utili forme di collaborazione e di scambio di informazioni con gli organismi degli Stati stranieri che svolgano analoghe funzioni.

 
   
   

Art. 159

 

Difensore civico dei diritti dello straniero.

 
   

1. Ogni Regione istituisce, anche in concorso con Regioni vicine, un difensore civico dei diritto dello straniero. Egli svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni statali, regionali. provinciali o comunali competenti in materia di immigrazione straniera. segnalando, anche di propria iniziativa, eventuali abusi, disfunzioni. carenze e ritardi di tali amministrazioni nei confronti degli stranieri presenti nella Regione.

1. Ogni Regione può istituire un difensore civico dei diritto dello straniero. Egli svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni statali, regionali. provinciali o comunali competenti in materia di immigrazione straniera. segnalando, anche di propria iniziativa, eventuali abusi, disfunzioni. carenze e ritardi di tali amministrazioni nei confronti degli stranieri presenti nella Regione.

2. La Regione disciplina la nomina, le competenze e i mezzi del difensore civico, nonché i suoi rapporti con il consiglio regionale, provinciale e comunale.

 

3. Le funzioni di difensore civico dei diritti dello straniero possono essere conferite al difensore civico già istituito in via ordinaria a livello regionale o locale.

 

4. E' istituito un difensore civico nazionale dei diritti dello straniero nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori a riposo, competente, in collegamento con il Dipartimento nazionale, a segnalare le disfunzioni indicate nel comma 1 alle amministrazioni dello Stato e a individuare le eventuali disfunzioni indicate dai difensori civici regionali.

 

5. Il difensore civico nazionale invia ogni anno al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione dettagliata sull'attività svolta e sugli eventuali abusi, disfunzioni e lacune riscontrati.

 

6. L'ufficio del difensore civico nazionale dei diritti dello straniero è collocato presso il Dipartimento nazionale per l'immigrazione ed è dotato del personale e dei mezzi previsti specificamente dal regolamento di organizzazione del Dipartimento.

 
   
   

Art. 160

 

Commissione permanente per l'immigrazione. Osservatorio permanente sul fenomeno immigratorio. Comitato scientifico.

 
   

1. E' istituito presso il Dipartimento nazionale per l'immigrazione la Commissione permanente per l'immigrazione, di seguito denominata "Commissione".

 

2. La Commissione è presieduta dal Capo del Dipartimento nazionale per l'immigrazione. La Commissione è costituita dai seguenti membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:

 

a) un rappresentante indicato da ciascuno dei seguenti Ministeri: affari esteri, interno, grazia e giustizia, lavoro e previdenza sociale, pubblica istruzione, università e ricerca scientifica e tecnologica, tesoro, industria e lavori pubblici nonché da un rappresentante del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali;

 

b) cinque rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

 

c) da un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti: ANCI, UPI, UNCEM.

 

d) da dieci esperti di provata competenza in ambito sociologico, giuridico, economico, educativo e culturale in materia di immigrazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

4. La Commissione svolge funzioni di studio, ricerca e monitoraggio del fenomeno immigratorio in Italia in relazione, ai dati della situazione e alla normativa statale e regionale, nonché alla normativa della Comunità europea e dell'Unione europea.

 

5. A tal fine è istituito un Osservatorio nazionale permanente sul fenomeno immigratorio in Italia, che provvede, anche in collegamento e cooperazione con gli Uffici provinciali per l'immigrazione e in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e con il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Istituto centrale di Statistica, l'Anagrafe Nazionale degli stranieri, alla raccolta ed elaborazione dei dati sull'andamento dei flussi migratori, alla valutazione sull'attendibilità dei dati, allo studio degli aspetti economici, statistici e sociologici del fenomeno migratorio, alla raccolta delle normative statali, regionali, locali, comunitarie e straniere, all'osservazione dell'andamento del mercato del lavoro.

 

6. La Commissione individua le risorse, i mezzi e le attrezzature idonei a razionalizzare il funzionamento dei pubblici servizi competenti in materia di immigrazione, e a rimuovere eventuali carenze e disfunzioni di tali attività delle pubbliche amministrazioni dello Stato.

 

7. La Commissione, anche su richiesta specifica presentata dal Capo del Dipartimento nazionale per l'immigrazione, formula al Governo proposte e pareri in materia di politica dell'immigrazione a livello nazionale e comunitario, nonché sui progetti di convenzioni internazionali, di azioni comuni dell'Unione europea e di decisioni del Comitato esecutivo istituito dal titolo VII della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, sugli schemi di disegni di legge, di decreti, di regolamenti e di provvedimenti amministrativi generali, limitatamente alle materie concernenti i cittadini stranieri presenti in Italia, l'asilo e l'immigrazione dai Paesi extracomunitari.

 

8. Nell'ambito della Commissione è costituito un Comitato scientifico avente il compito di indirizzare l'attività dell'Osservatorio nazionale per l'immigrazione, di esaminarne gli esiti e di individuare i provvedimenti opportuni per l'integrazione degli stranieri regolarmente residenti in Italia da proporre alla Commissione e al Dipartimento nazionale per l'immigrazione o da sottoporre al parere della Consulta nazionale. A tal fine il Comitato scientifico analizza le soluzioni indicate e applicate in Paesi stranieri, e nell'ambito, in particolare dell'Unione europea.

 

9. Il regolamento di organizzazione del Dipartimento. disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, dell'Osservatorio e del Comitato scientifico previsti dal presente articolo, e prevede i casi e i modi in cui l'Osservatorio può avvalersi di consulenze esterne qualificate.

 
   
   

Art. 161

 

Formazione dei pubblici funzionari.

 
   

1. Il Dipartimento nazionale per l'immigrazione, di intesa con le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato interessate, e in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, predispone corsi di formazione destinati ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato addetti agli uffici che hanno rapporti abituali con cittadini stranieri e agli uffici che comunque hanno competenze rilevanti in materia di immigrazione.

 

2. I corsi hanno per oggetto la conoscenza e l'applicazione delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione, i flussi migratori, le cause delle migrazioni, i problemi sociali, culturali, religiosi, lavorativi, economici e giuridici connessi con le migrazioni, nonché la situazione socio-politica ed economica e le caratteristiche culturali dei Paesi stranieri.

 

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono analoghi corsi, d'intesa con gli Uffici provinciali per l'immigrazione, destinati ai funzionari degli uffici regionali, provinciali e comunali competenti, e indirizzati anche agli operatori professionali o volontari dei centri di servizio e dei centri di accoglienza, nonché ai membri delle associazioni e delle organizzazioni del volontariato. In tali casi i corsi sono integrati con nozioni concernenti l'accoglienza e la gestione dei servizi socio-assistenziali destinati ai cittadini stranieri.

 

4. I programmi formativi devono avere cadenza annuale, devono prevedere un costante aggiornamento e devono essere informati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti.

 
   
   

Art. 162

 

Educazione interculturale. Programmi di sperimentazione. Aggiornamento dei docenti.

 
   

1. Il Ministro della pubblica istruzione, di intesa con il Dipartimento nazionale per l'immigrazione, su proposta di una commissione di esperti, provvede a definire:

 

a) un programma di sperimentazioni da attuare, secondo le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 per la realizzazione di innovazioni metodologico-didattiche o, rispettivamente, di ordinamenti e strutture, sulla base di progetti pilota finalizzati alla formazione degli alunni nella prospettiva di una società multiculturale;

 

b) un programma di attività di aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, per fornire ad esso strumenti di informazione e di intervento per l'inserimento scolastico degli allievi stranieri e per le esigenze di una società multiculturale. Per la sostituzione del personale impegnato nella frequenza dei corsi predetti non si procede all'assunzione di personale supplente. Il programma può dare priorità all'aggiornamento del personale impegnato nelle sperimentazioni indicate nella lettera a);

 

c) un programma di formazione adeguata dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado per le esigenze dell'insegnamento della lingua italiana come seconda lingua e per la valorizzazione delle lingue e delle culture di origine;

 

d) un programma che consenta ai docenti uno scambio di esperienze in relazione alle caratteristiche del fenomeno migratorio sul territorio in cui insegnano, secondo una tipologia ordinata per materie e per livello di studi.

 

2. La Commissione indicata nel comma 1 provvede altresì a proporre al Consiglio Nazionale per la pubblica istruzione e al Ministero della pubblica istruzione:

 

a) la revisione dei programmi di insegnamento, dei programmi di formazione dei docenti, dei criteri di adozione dei libri di testo, in direzione di un'educazione interculturale;

 

b) ogni opportuna iniziativa circa l'inserimento degli alunni stranieri nelle scuole di ogni ordine e grado;

 

c) criteri organizzativi per l'attuazione degli insegnamenti supplementari della lingua e della cultura di origine degli alunni stranieri;

 

d) criteri per la valutazione dei requisiti culturali di cui devono essere in possesso gli esperti stranieri previsti dall'articolo 116, comma 5, ai quali può essere affidato l'insegnamento della lingua e della cultura di origine e le modalità per la formazione delle commissioni provinciali che devono accertarne l'idoneità;

 

e) le modalità e i criteri organizzativi per l'attuazione delle attività di sostegno e di integrazione scolastica degli alunni stranieri previste dall'articolo 116, commi 3 e 4.

 

3. I provvedimenti proposti ai sensi dei commi 1 e 2 sono adottati con ordinanze del Ministro della pubblica istruzione.

 

4. Le attività e i programmi indicati nei commi 1 e 2 sono attuate, mediante apposite convenzioni, anche in collaborazione con le Università, gli enti regionali di formazione, le Regioni, i Comuni, enti pubblici o privati che abbiano effettivamente maturato una esperienza nell'ambito delle attività da svolgere.

 

5. La commissione indicata nel comma 1 è presieduta dal Ministro della pubblica istruzione ed è composta dal Dirigente del Servizio centrale di cui all'articolo 165, comma 5, con funzioni di vicepresidente, da un rappresentante nominato dal Capo del Dipartimento nazionale per l'immigrazione e da non più di otto esperti nominati dal Ministro della pubblica istruzione anche tra persone estranee all'Amministrazione, su proposta del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione e della Commissione permanente per l'immigrazione straniera prevista dall'articolo 160.

 

6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate la misura dei compensi spettanti agli esperti indicati nel comma 5 e le modalità per la loro corresponsione.

 

7. Alle attività di sperimentazione di aggiornamento e di formazione previste dal presente articolo sono destinati appositi fondi, previa integrazione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

 

8. La commissione indicata nel comma 1:

 

a) valuta periodicamente l'efficacia delle singole iniziative adottate e formula proposte di adeguamento;

 

b) provvede, anche d'intesa con organismi similari di altri Paesi, alla raccolta di dati e di notizie sugli ordinamenti scolastici, sui programmi di studio e sugli orientamenti pedagogici e metodologici dei Paesi di provenienza degli alunni stranieri;

 

c) si avvale della collaborazione dei gruppi di studio e dei comitati di coordinamento eventualmente costituiti presso i Provveditorati agli studi delle singole Province.

 
   
   

Art. 163

 

Consulta nazionale dell'immigrazione.

 
   

1. Al fine di promuovere, con la partecipazione dei diretti interessati, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini stranieri previsti dalla presente legge, è istituita, presso il Dipartimento nazionale per l'immigrazione straniera, una Consulta nazionale dell'immigrazione. di seguito denominata "Consulta".

 

2. La Consulta è costituita dai seguenti membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:

 

a) venti rappresentanti dei cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia, designati dalle associazioni più rappresentative effettivamente operanti in Italia, in ragione di almeno uno per ciascuna delle dieci nazionalità aventi il maggior numero di soggiornanti nel territorio dello Stato;

a) venti rappresentanti dei cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia, designati dalle associazioni più rappresentative effettivamente operanti in Italia, in ragione di almeno uno per ciascuna delle nazionalità aventi il maggior numero di soggiornanti nel territorio dello Stato;

b) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori;

 

c) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici;

 

d) sette rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni di volontariato effettivamente operanti in favore dei cittadini stranieri a livello nazionale;

 

e) tutti i membri della Commissione permanente per l'immigrazione istituita presso il Dipartimento nazionale per l'immigrazione ai sensi dell'articolo 160;

 

f) un membro della commissione istituita dall'articolo 162 presso il Ministero della pubblica istruzione ai fini dell'educazione interculturale;

 

g) il difensore civico nazionale dei diritti dei cittadini stranieri;

 

h) il presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo.

 

3. Limitatamente ai rappresentanti previsti alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 per ogni membro è nominato un supplente.

 

4. La Consulta è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il Capo del Dipartimento nazionale per l'immigrazione svolge le funzioni di vicepresidente.

 

5. I rappresentanti indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 durano in carica tre anni.

 

6. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina la procedura di nomina dei membri della Consulta. La Consulta si avvale di una segreteria composta da personale in servizio presso il Dipartimento nazionale per l'immigrazione.

 

7. La Consulta nazionale adotta a maggioranza assoluta un proprio regolamento interno, che può prevedere l'istituzione di un comitato esecutivo e di più sotto-comitati.

 

8. La Consulta esprime pareri e formula proposte su tutti i provvedimenti predisposti dalle Amministrazioni dello Stato in materia di immigrazione e in materia di condizione dei cittadini stranieri in Italia.

 

9. A tal fine il Dipartimento nazionale per l'immigrazione e i Ministeri competenti inviano alla Consulta gli schemi di disegni di legge, di decreti, di regolamenti e di provvedimenti amministrativi generali concernenti le materie indicate nel comma 8, salvo che vi ostino particolari motivi di urgenza o di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato. Ove le Amministrazioni si discostino dal parere espresso dalla Consulta ne danno esauriente motivazione.

 
   
   

Art. 164

 

Anagrafe degli stranieri in Italia.

 
   

1. E' istituita un'anagrafe nazionale degli stranieri in Italia nella quale sono trascritti e costantemente aggiornati gli estremi dei seguenti atti relativi ad ogni cittadino straniero:

 

a) domanda, concessione o diniego del visto di ingresso e di reingresso;

 

b) ingressi e uscite dal territorio dello Stato;

 

((...))

c) provvedimenti di respingimento alla frontiera;

d) provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato, adottati ed eseguiti;

 

e) sentenze penali definitive di condanna per reati;

 

((...))

f) ingresso e dimissione dagli istituti penitenziari;

g) domanda, rilascio, rinnovo, revoca, diniego del rilascio o del rinnovo, conversione, annullamento del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno;

 

h) stato civile e iscrizioni nelle liste anagrafiche della popolazione residente, nonché acquisto e perdita della cittadinanza italiana;

 

((...))

i) domanda di asilo;

l) riconoscimento ((...)) e cessazione dello status di rifugiato e dell'asilo umanitario;

l) riconoscimento, diniego e cessazione dello status di rifugiato e dell'asilo umanitario;

((...))

m) iscrizione e cancellazione nelle liste di collocamento;

((...))

n) concessione di autorizzazione al lavoro in Italia o all'estero;

o) domanda, rilascio o diniego della autorizzazione al reingresso in seguito ad espulsione;

 

p) stato e grado del giudizio in materia di provvedimento sull'ingresso, il soggiorno, l'espulsione e l'asilo;

 

q) provvedimenti adottati dal giudice ai sensi degli articoli 41 e 55.

 

2. Con apposito regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinato l'aggiornamento, l'ordinamento e l'accesso delle pubbliche Amministrazioni e degli interessati all'anagrafe nazionale degli stranieri e sono previste le garanzie necessarie a tutelare la riservatezza dei dati.

 

3. All'anagrafe nazionale degli stranieri in Italia sono collegati i sistemi informatici e telematici previsti dall'articolo 35, comma 19, e dall'articolo 59, comma 10, della presente legge, nonché il centro elaborazioni dati del Ministero dell'interno e l'Istituto centrale di Statistica.

 
   
   

Art. 165

 

Riordinamento delle Amministrazioni centrali dello Stato competenti in materia di immigrazione.

 
   

1. Con più regolamenti governativi emanati, su proposta dei competenti Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, si provvede al riordinamento delle Amministrazioni centrali dello Stato competenti in materia di immigrazione, sulla base dei criteri previsti dal presente articolo e secondo i principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e della legge 24 dicembre 1993, n. 357.

 

2. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituita una Direzione centrale per la polizia dell'immigrazione, competente per le funzioni attribuite dalla presente legge al Ministero dell'interno. La Direzione centrale per la Polizia dell'immigrazione svolge le funzioni dell'attuale Servizio stranieri, della Polizia di frontiera e un servizio unificato di controllo e vigilanza delle coste. Essa ha altresì funzioni di coordinamento operativo delle attività degli uffici stranieri delle Questure e degli uffici di polizia di frontiera, nonché delle azioni di investigazione e di contrasto dell'immigrazione illegale svolte, anche mediante l'istituzione di appositi servizi specializzati e raggruppamenti operativi integrati, dall'Arma dei Carabinieri, dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di Finanza e dagli Ispettorati del lavoro, anche in collegamento con i Servizi di informazione e di sicurezza e con gli altri uffici centrali e periferici previsti dalla presente legge.

 

3. Nell'ambito del Ministero degli affari esteri è istituito un Servizio centrale per l'immigrazione, il quale svolge le funzioni attribuite dalla presente legge al Ministero degli affari esteri. Al Servizio centrale per l'immigrazione sono trasferite le funzioni ed i relativi uffici facenti parte delle diverse Direzioni generali del Ministero, competenti in materia di accordi internazionali sull'ingresso degli stranieri, di rilascio dei visti di ingresso, di documenti di viaggio, di progetti di reinserimento in Patria, di accordi di ammissione. di applicazione di convenzioni internazionali, di borse di studio per stranieri all'estero, di riconoscimento dei titoli di studio, di assegnazione di lettori stranieri ad Università italiane, di istituti e corsi di formazione per i cittadini dei Paesi in via di sviluppo. Al Servizio fanno riferimento le Sezioni consolari per l'immigrazione istituite ai sensi dell'articolo 158, comma 10.

 

4. Nell'ambito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un Ufficio centrale per i lavoratori stranieri, collegato con gli Uffici consolari, con gli Uffici periferici unificati del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con le Commissioni per l'impiego, competente al coordinamento operativo delle attività volte a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, anche per gli stranieri all'estero, la tutela dei diritti dei lavoratori stranieri, la formazione e la riqualificazione professionale, la cura della previdenza sociale e dell'infortunistica dei lavoratori stranieri, nonché la costituzione e la partecipazione a società cooperative. L'ufficio svolge azioni di monitoraggio operativo del mercato del lavoro e di collegamento delle attività di compilazione delle liste dei lavoratori residenti all'estero e di rilascio delle autorizzazioni al lavoro ai cittadini extracomunitari in Italia e all'estero.

 

5. Nell'ambito del Ministero della pubblica istruzione e istituito il Servizio centrale per gli alunni e per le scuole stranieri e per l'educazione interculturale al quale sono attribuite, in collegamento con i Provveditorati agli Studi, le funzioni ed i relativi uffici facenti parti delle diverse Direzioni Generali, competenti in materia di educazione interculturale. formazione e aggiornamento dei docenti, rapporti culturali bilaterali, equipollenza dei titoli di studio, corsi di alfabetizzazione e di lingua italiana per stranieri, insegnamento della lingua e della cultura di origine, inserimento e sostegno degli alunni stranieri iscritti nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, istituzione. organizzazione e funzionamento delle scuole e degli istituti stranieri in Italia. Presso il Servizio opera la Commissione prevista dall'articolo 162 ai fini della programmazione dell'educazione interculturale, della formazione e dell'aggiornamento dei docenti e delle attività di sperimentazione didattica.

 

6. Nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è istituito un Servizio centrale per gli studenti stranieri al quale sono attribuite le funzioni e i corrispondenti uffici competenti in materia di diritto allo studio universitario, di borse di studio per universitari, di accesso da parte di studenti stranieri alle Università ed ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione, di accesso alle Università da parte di docenti, ricercatori e lettori stranieri. Presso il Servizio è istituita l'Agenzia nazionale prevista dall'articolo 124 ai fini del riconoscimento dei titoli accademici stranieri.

 

7. Presso il Ministero della sanità, nell'ambito del Dipartimento delle professioni sanitarie, è istituito l'Ufficio centrale per l'assistenza sanitaria dei cittadini stranieri a cui sono attribuite le funzioni e i corrispondenti uffici competenti in materia di assistenza sanitaria agli stranieri, di assistenza ospedaliera urgente, di utilizzazione di personale straniero nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, di copertura assicurativa obbligatoria.

 

8. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituito un Servizio centrale per i cittadini stranieri avente funzioni in materia di trattamento dei cittadini stranieri nell'ambito dei servizi dell'amministrazione della giustizia, degli istituti penitenziari, della giustizia minorile.

 

9. I dirigenti responsabili della Direzione dei Servizi e degli Uffici istituiti ai sensi dei commi da 2 a 8 sono di diritto membri della Commissione permanente per l'immigrazione istituita ai sensi dell'articolo 160 presso il Dipartimento nazionale per l'immigrazione.

 

10. La Direzione, i Servizi e gli Uffici istituiti ai sensi dei commi da 2 a 8 svolgono i loro compiti in collegamento con il Dipartimento nazionale per l'immigrazione e instaurano forme utili di collaborazione con gli organismi degli Stati membri dell'Unione europea aventi competenza in materia analoga.

 

11. Ove possibile, il Ministro competente, nella preparazione delle decisioni in materia di immigrazione del Comitato esecutivo previsto dal titolo VII della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 si avvale del competente Servizio, Direzione o Ufficio istituiti ai sensi dei commi da 2 a 8.

 
   
   

TITOLO VII

 
   

NORME FINALI

 
   
   

Art. 166

 

Autorizzazione alla ratifica ed esecuzione di convenzioni internazionali.

 
   

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni internazionali:

 

a) Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977;

 

b) Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori emigranti e dei membri delle loro famiglie, adottata a New York il 18 dicembre 1990.

 

2. Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni indicate nel comma 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto prevedono le disposizioni delle medesime Convenzioni.

 

3. Il Governo della Repubblica provvede agli adempimenti necessari per estendere al capitolo C l'applicazione della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, gia ratificata e resa esecutiva limitatamente ai capitoli A e B, mediante la legge 8 marzo 1994, n.203.

 
   
   

Art. 167

 

Regolamento di attuazione.

 
   

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta il regolamento per l'attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400.

 

2. Lo schema di regolamento e inviato alle Commissioni parlamentari competenti entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge, per averne un parere entro i successivi trenta giorni, trascorsi i quali il regolamento è sottoposto alla definitiva deliberazione del Consiglio dei ministri.

 

3. Il regolamento può disciplinare ulteriori materie concernenti la condizione giuridica dello straniero non previste dalla presente legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge. Il regolamento disciplina il procedimento per il riconoscimento dello status di apolide.

 

4. Il regolamento indica la esatta documentazione necessaria allo straniero per ogni richiesta di atto amministrativo prevista dalla presente legge, nonché i termini e le modalità per l'esecuzione delle disposizioni della presente legge.

 

5. Il regolamento prevede, altresì, i modelli delle domande e dei provvedimenti amministrativi concernenti lo straniero previsti dalla presente legge.

 

6. Entro i medesimi termini indicati nel comma 1 e con la medesima procedura prevista al comma 2 sono adottati gli altri regolamenti governativi previsti dalla presente legge.

 
   
   

Art. 168

 

Matrimonio dello straniero nella Repubblica.

 
   

1. Il testo dell'articolo 116 del codice civile è sostituito dal seguente:

 

"116 (Matrimonio dello straniero nella Repubblica.)

 

1. Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente articolo. 2. In ogni caso lo straniero è soggetto alle disposizioni degli articoli 85, 86, 87, 88 e 89. A tal fine lo straniero deve comunque dimostrare che nessuno degli impedimenti previsti dai predetti articoli si oppone al matrimonio, mediante la consegna all'ufficiale dello stato civile di uno dei seguenti documenti:

 

a) dichiarazione della competente autorità consolare del Paese di appartenenza, accreditata e avente sede nel territorio dello Stato;

 

b) dichiarazione o documentazione prodotta dalle autorità competenti del Paese di origine, tradotta, autenticata e legalizzata a cura delle autorità diplomatiche o consolari italiane colà accreditate;

 

c) altra documentazione eventualmente prevista da convenzioni bilaterali e multilaterali in vigore con il Paese di appartenenza dello straniero;

 

d) atto di notorietà di contenuto analogo a quello previsto dall'articolo 100, comma 2, nei casi in cui lo straniero non possa ottenere uno dei documenti indicati nelle lettere a), b) e c) perché non previsti dalla legge del Paese di appartenenza ovvero in ragione del suo status di rifugiato o di apolide, ovvero a causa di ragioni attinenti alla razza, alla lingua, alla religione, alla condizione sociale, alle opinioni politiche, all'appartenenza a gruppi etnici, politici o religiosi, ovvero a causa dell'impossibilità di ottenere i documenti richiesti nel Paese di appartenenza in ragione di eventi bellici o di gravi calamità.

 

((...))

3. Prima di procedere alla pubblicazione l'ufficiale dello stato civile ha l'obbligo di richiedere allo straniero di esibire la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno nel territorio dello Stato aventi data di scadenza successiva ai sei mesi dal compimento della pubblicazione.

((...))

4. L'ufficiale dello stato civile annota sulla domanda di pubblicazione gli estremi del documento di soggiorno di cui è titolare lo straniero ovvero la mancanza di tale documento.

((...))

5. L'ufficiale dello stato civile ha l'obbligo di dare immediata notizia, al pubblico ministero e al Questore, della pubblicazione matrimoniale relativa al cittadino extracomunitario sprovvisto dei documenti indicati nel comma 3".

2. Alla fine dell'articolo 10 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 è inserito il seguente comma:

 

"La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dallo straniero nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 116 del codice civile deve essere altresì immediatamente trasmessa al Questore delle Provincia in cui dimora lo straniero e al Ministero dell'interno".

 
   
   

Art. 169

 

Norme abrogate.

 
   

1. All'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

 

- la legge 30 dicembre 1986, n. 943;

 

- il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge, con modificazioni, 28 febbraio 1990, n. 39, come successivamente modificato e integrato;

 

- gli articoli 144, 147, 148, 149, 151, 158, 163, 271 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

 

- gli articoli 261, 265, 265, 268, 269, 270 del regolamento di esecuzione del citato testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

 

- il decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50;

 

- il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656;

 

- la legge 4 aprile 1977, n. 126;

 

- la legge 4 aprile 1977, n. 127;

 

- la legge 4 aprile 1977, n. 128;

 

- la legge 16 marzo 1988, n. 81;

 

- il decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470;

 

- il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136;

 

- il decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 1990, n. 237;

 

- il decreto del Ministro degli affari esteri 9 settembre 1992;

 

- la legge 23 dicembre 1991, n. 423;

 

- l'articolo 2 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito con modificazioni, nella legge 24 settembre 1992, n. 390;

 

- i commi 6 e 7 dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n . 33;

 

- il decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1986;

 

- il decreto del Ministro dell'interno 21 dicembre 1992, n. 567;

 

- il decreto del Ministro del tesoro 26 luglio 1990, n. 244;

 

- l'articolo 14, commi 3 e 4 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

 

- gli articoli 147, comma 1, 170, 332, commi 1 e 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

 

- l'articolo 318 del codice della navigazione;

 

- gli articoli 12, ultimo comma, e 49 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

 

- gli articoli 28, 71, ultimo comma, e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

 

- la legge 3 dicembre 1970, n. 995;

 

- il decreto del Ministro della sanità 5 marzo 1991, n. 174;

 

- l'articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

 

- l' articolo 7 della legge 9 dicembre 1985, n. 705;

 

- il decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 14 agosto 1990, n. 294;

 

- l'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n .262;

 

- la legge 10 gennaio 1935, n. 112;

 

- l'articolo 9, ultimo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264;

 

- l'articolo 7 della legge 25 aprile 1938, n. 897;

 

- l'articolo 86 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

 

- l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.

 

2. Restano validi gli atti, i procedimenti iniziati e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle predette norme abrogate.

 
   
   

Art. 170

 

Modificazioni del codice penale e del codice di procedura penale.

 
   

1. Il testo dell'articolo 235 del codice penale è sostituito dal seguente:

 

" 235 (Espulsione dello straniero dal territorio dello Stato).

 

1. L'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato è ordinata dal giudice nei casi e nei modi espressamente previsti dalla legge.

 

2. All'espulsione dello straniero disposta dal giudice quale misura di sicurezza si applicano le disposizioni del presente codice, salvo che sia diversamente previsto dalle disposizioni della legge speciale sulla condizione giuridica dello straniero".

 

2. L'articolo 312 del codice penale è abrogato.

 

3. Alla fine dell'articolo 306 del codice di procedura penale è inserito il seguente comma:

 

"3. Nei casi in cui perdono efficacia le misure cautelari coercitive disposte nei confronti dello straniero il giudice adotta i provvedimenti di espulsione nei casi e nei modi previsti dalla legge".

 

4. Il testo del comma 6 dell'articolo 391 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

"6. Quando non provvede a norma del comma 5 e quando non si tratti di straniero che debba essere espulso dal territorio dello Stato nei casi e nei modi previsti dalla legge, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato".

 

5. Il testo del comma 1 dell'articolo 532 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

"1. Con la sentenza di proscioglimento, il giudice ordina la liberazione dell'imputato in stato di custodia cautelare, dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali eventualmente disposte e, se l'imputato è uno straniero che debba essere comunque espulso dal territorio dello Stato, adotta i necessari provvedimenti secondo le condizioni e le modalità previste dalla legge".

 

6. Il testo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 686 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

"c) i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza italiana e all'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato".

 

7. Il testo del terzo comma dell'articolo 43 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è sostituito dal seguente:

 

"Il direttore dell'istituto ha l'obbligo di informare anticipatamente della dimissione il magistrato di sorveglianza e l'autorità di pubblica sicurezza quando il soggetto deve essere sottoposto a misura di sicurezza e quando si tratti di straniero che debba essere espulso dal territorio dello Stato o che comunque sia sprovvisto di carta o di permesso di soggiorno validi. Si osservano le disposizioni della legge speciale sulla condizione giuridica dello straniero".

 

8. Alla fine dell'articolo 98 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente comma:

 

"5. In caso di liberazione di straniero che deve essere espulso dal territorio dello Stato, il giudice, con provvedimento di espulsione pronunciato in base alle disposizioni vigenti, ordina al direttore dell'istituto la dimissione dello straniero e la sua contestuale consegna alle forze di polizia competenti per l'accompagnamento immediato alla frontiera".

 
   
   

Art. 171

 

Disposizioni concernenti il personale.

 
   

1. Le dotazioni organiche degli organismi previsti dagli articoli 139, 158, 159, 160 e 163 della presente legge, delle Amministrazioni dello Stato riordinate ai sensi dell'articolo 165 e delle altre amministrazioni pubbliche interessate all'attuazione della presente legge sono determinate con regolamenti da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29.

 

 

 

Art. 171 bis

Regolarizzazione di situazioni irregolari pregresse.

 

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cittadini extracomunitari presenti alla medesima data e a qualunque titolo sul territorio nazionale devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, i quali contestualmente rilasciano loro un permesso di soggiorno straordinario della durata di due mesi.

 

2. Il permesso di soggiorno straordinario di cui al comma 1 e' convertito, su richiesta del titolare, in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di due anni, rinnovabile secondo le disposizioni della presente legge, in presenza di una richiesta di autorizzazione al lavoro a tempo indeterminato avanzata per il titolare del permesso da un datore di lavoro italiano o regolarmente soggiornante in Italia. Ha altresi' diritto a detta conversione il cittadino extracomunitario, titolare di permesso di soggiorno straordinario, che dichiara di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini italiani.

 

3. Il permesso di soggiorno straordinario di cui al comma 1 e' convertito, su richiesta del titolare, in un permesso di soggiorno per cui il titolare possegga i requisiti previsti dalla presente legge.

 

4. Il cittadino extracomunitario, titolare di permesso di soggiorno straordinario rilasciato ai sensi del comma 1, che lascia regolarmente il territorio dello Stato prima della scadenza del permesso di soggiorno ha diritto ad ottenere dalla polizia di frontiera documentazione attestante la regolare uscita dal territorio dello Stato. Presentando tale documentazione alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di stabile residenza ha diritto ad ottenere, per l'anno successivo e con la precedenza di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 62, un visto di ingresso in Italia per lavoro stagionale.

 

5. Ai fini della programmazione di cui al comma 1 dell'articolo 62, la documentazione di cui al comma 4 del presente articolo e' considerata equivalente a quella prevista al comma 4 dell'articolo 63.

 

6. I datori di lavoro che denunciano i rapporti di lavoro irregolari di cui al comma 2 non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, nonche' per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri compiute in relazione all'occupazione di lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Gli stessi datori di lavoro non sono altresi' tenuti, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione, al versamento dei contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale e non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni contributive. Dette disposizioni si applicano a coloro che effettuano la denuncia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

7. I cittadini extracomunitari che regolarizzano la propria posizione relativamente al soggiorno ai sensi del comma 1 non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono fatti decadere i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni.

 

8. Copia della dichiarazione resa dal cittadino extracomunitario, di cui al comma 2, e' trasmessa nei tempi stabiliti a norma del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'istituto nazionale della previdenza sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi adempimenti. La falsa dichiarazione e' punita a norma dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15; alla condanna dello straniero per falsa dichiarazione consegue la revoca del permesso di soggiorno.

 
   
   

Art. 172

 

Copertura finanziaria.

 
   

...

 
   
   

Art. 173

 

Entrata in vigore.

 
   

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1996.

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1995.