(Sergio Briguglio 27/6/1994)

OSSERVAZIONI SULL'ARTICOLATO

RELATIVO ALLA

DISCIPLINA DELLA CONDIZIONE GIURIDICA

DELLO STRANIERO NELLA REPUBBLICA ITALIANA

PRESENTATO DALLA

COMMISSIONE DI STUDIO PER UNA LEGGE ORGANICA

SULLA CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO IN ITALIA

 

Avvertenza: Si e' cercato di distinguere, usando caratteri corsivi, le osservazioni di carattere politico da quelle piu' direttamente correlate alla consistenza interna del Testo.

 

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art.4

Diritto di difesa.

- Al comma 5 dovrebbe essere chiarito che l'eventuale scelta della lingua, tra inglese, francese, spagnolo e arabo, spetta allo straniero interessato.

Art.5

Trattamento penitenziario dello straniero.

- Dovrebbe essere garantita, al comma 10, anche la possibilita' di colloqui telefonici in lingua straniera.

Art.7

Ammissione dello straniero nel territorio dello stato. Soggiorno e allontanamento.

- Alla lettera b) del comma 2 si dovrebbe considerare regolare il minore iscritto sul documento di soggiorno non scaduto da piu' di trenta giorni.

- Dovrebbe essere distinto il caso di chi e' entrato, con documenti falsi o attraverso valichi non autorizzati, eludendo i controlli di frontiera (straniero clandestino) dal caso di chi e' entrato regolarmente e prolunga il soggiorno oltre i limiti consentiti (straniero irregolare). All'interno della categoria degli irregolari dovrebbe inoltre essere distinta l'irregolarita' veniale (dovuta a ritardi o disguidi), da quella evidentemente intenzionale.

Art.8

Documenti di viaggio. Controlli. Autorizzazioni all'ingresso e al soggiorno.

- Al comma 8, dovrebbe essere salvaguardata la possibilita', anche per il clandestino, di accedere alla conclusione di atti giuridici di particolare rilevanza (esempio: matrimonio), anche in mancanza del documento di soggiorno.

Art.9

Circolazione degli stranieri nel territorio dello stato.

- Esiste un'eccezione, prevista dall'art.151, alla liberta' di dimora.

Art.10

Iscrizione anagrafica.

- Al comma 1 dovrebbe essere esplicitamente affermato che il limite minimo di tre mesi si riferisce alla durata al momento del rilascio del permesso.

- Al comma 4 non e' chiaro se il limite minimo di due mesi relativo alla permanenza in centri di accoglienza e simili si riferisca alla permanenza pregressa o residua. In ogni caso la restrizione appare dannosa.

 

 

TITOLO III: CONDIZIONE GIURIDICA DEI CITTADINI DI UNO STATO NON MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA E DEGLI APOLIDI

 

Capo I: Disposizioni generali sull'ingresso, sul soggiorno

e sull'allontanamento dal territorio dello Stato.

Art.34

Ingresso, soggiorno ed espulsione dei cittadini extracomunitari.

- Al comma 6 dovrebbero essere inclusi gli stranieri che hanno ottenuto un documento di soggiorno valido in seguito a sanatoria pur non avendo fatto ingresso regolare, e gli stranieri che, entrati irregolarmente, avanzano richiesta di asilo ai sensi dell'art.140. Sarebbe comunque preferibile una formulazione che rimandi alle disposizioni dettagliate contenute nella legge. Considerazioni analoghe valgono per i commi 8 e 9.

- Relativamente al comma 8, dovrebbe essere prevista la possibilita' di consentire comunque il soggiorno negli stessi casi in cui l'espulsione viene sospesa dal giudice ai sensi dell'art.55, senza che lo straniero debba appellarsi all'applicazione di questo, facendosi preventivamente espellere.

Art.35

Disciplina comune dei visti di ingresso nazionali.

- Alla lettera d) del comma 11, e' inaccettabile la possibilita' di valutazione discrezionale su condotta e tenore di vita del richiedente.

- Al comma 13, e' eccessivamente alto il limite di novanta giorni per il rilascio del visto. Dovrebbero comunque essere specificate le conseguenze di un superamento di tale limite.

Art.36

Programmazione annuale del rilascio dei visti di ingresso nazionali di breve periodo.

- Inaccettabile, dati i numerosissimi strumenti in mano all'Amministrazione per opporsi all'ingresso e al soggiorno dello straniero.

Art.37

Visto di reingresso.

- Al comma 3, e' assurdo che il visto di reingresso sia negato se la durata residua del permesso e' inferiore a tre mesi.

- Al comma 4, e' assurdo che il visto di reingresso sia negato agli stranieri privi di mezzi di sostentamento sufficienti (art.39, comma 2), dal momento che questo, di fatto, comporta la loro permanenza in Italia.

- Al comma 5: eccessivi i trenta giorni di tempo per il rilascio.

- Poco chiara la situazione relativa ai visti di ingresso inclusivi di familiari: il visto di reingresso e' collettivo? Cosa puo' succedere al minore, privo di autonomo documento di soggiorno, che resti in Italia durante la temporanea, regolare assenza del genitore?

- Negativo, in generale, introdurre norme che di fatto ostacolino l'uscita dal territorio dello Stato. La titolarita' di documenti di soggiorno e di viaggio validi dovrebbe consentire sempre l'uscita e il reingresso dal territorio dello Stato.

Art.38

Ingresso e uscita dal territorio dello Stato.

- Relativamente al comma 1, come ci si regola per chi e' sprovvisto, in uscita, di valido documento di viaggio?

Art.39

Respingimento alla frontiera.

- Al comma 3, gli oneri a carico del vettore rappresentano, di fatto, un rischio per i potenziali richiedenti asilo. La norma dovrebbe applicarsi solo in caso di mancata segnalazione all'autorita' di Pubblica Sicurezza.

- Al comma 6, il respingimento del minore, in caso di presenza di adulto, deve essere unito al respingimento dell'adulto, ovvero all'obbligo, per l'adulto, di accompagnamento del minore.

- Al comma 9 non e' chiaro cosa si intenda per provvedimenti di arresto o fermo adottati in zona prossima alla frontiera.

 

Art.40

Il provvedimento di respingimento alla frontiera.

- Rischio per i potenziali richiedenti asilo derivante dalla previsione di oneri a carico del vettore (comma 4). Lascia perplessi, poi, la previsione, al comma 4, di oneri a carico del vettore anche per i respingimenti dovuti alla mancanza di mezzi di sostentamento: come fa il vettore a valutarli? In generale, ci si dovrebbe limitare all'applicazione ristretta suggerita per il comma 3 dell'art.39.

- Al comma 5, la disposizione che lo straniero sia condotto a bordo del vettore che piu' celermente possa provvedere al suo trasferimento contrasta con la disposizione del comma 4 circa l'obbligo del vettore che ha condotto lo straniero in Italia. Inaccettabile la possibilita' di respingimento verso un generico "altro stato", senza facolta' di scelta da parte dello straniero.

- Al comma 6 dovrebbe essere stabilito come si valuta la pericolosita' di uno stato (e' sufficiente una dichiarazione dello straniero?). Dovrebbe anche essere previsto il caso che non si riesca ad individuare alcuno stato disposto ed idoneo ad accogliere lo straniero.

- Al comma 7 non e' chiaro se lo straniero respinto possa essere obbligato a sostenere le spese di rimpatrio.

Art.41

Custodia del cittadino extracomunitario respinto alla frontiera. Procedimento giurisdizionale di convalida.

- Al comma 1, in analogia con quanto previsto dall'art.55, comma 2, lettera b), dovrebbe essere previsto l'obbligo di intervento del giudice in caso di dichiarazione dello straniero respinto riguardo a condizioni di rischio legate alla scelta del paese di destinazione.

- Ovunque, nell'articolo, si faccia riferimento al rimpatrio, dovrebbe essere chiarito che ci si riferisce a rimpatrio o trasferimento ad altro stato idoneo e disposto ad accogliere lo straniero.

- Al comma 14 si dovrebbe chiarire che la trasgressione riguardo all'obbligo di dimora non sospende l'esame da parte del giudice, in presenza di una domanda di asilo. L'espulsione susseguente alla scarcerazione, poi, non dovrebbe aver luogo se la domanda e' stata dichiarata ricevibile e, infine, accolta (e' discutibile anche che in questo caso si debba procedere alla condanna dello straniero).

Art.42

Agevolazione di immigrazione clandestina. Propaganda ingannevole.

- Con riferimento al comma 7, l'impossibilita', per indagati o imputati, di chiedere autorizzazione al lavoro o di presentare garanzia e l'invalidita' di richieste di autorizzazione e garanzie presentate prima dell'inizio delle indagini devono cessare in caso di proscioglimento o assoluzione.

- Al comma 14, la possibilita' per il clandestino di ottenere vantaggi dalla delazione fa rischiare delazioni infondate.

Art.43

Dichiarazione di soggiorno.

- Al comma 6, per il caso di stranieri impossibilitati a farlo di persona, i responsabili degli istituti in questione dovrebbero essere tenuti a presentare la dichiarazione di soggiorno.

Art.44

Disciplina comune dei permessi di soggiorno.

- Relativamente al comma 7, dovrebbe essere prevista la possibilita', in caso di diniego del permesso, di presentare nuova domanda per ottenere un permesso diverso da quello rifiutato. Il ricorso giurisdizionale, infatti, non concerne la possibilita' che lo straniero abbia i requisiti per ottenere altro permesso.

- Sempre a proposito del comma 7, e' discutibile che l'insufficienza di mezzi debba ostare a rinnovi successivi al primo.

- Al comma 12 dovrebbe essere chiarito se il permesso di soggiorno debba recare indicazione della dimora e se il trasferimento di questa debba essere comunicato alla questura (eccettuato il caso di cittadino residente, per il quale e' il sindaco a provvedere, ai sensi dell'art.10). Se cosi' non e', va chiarito, al comma 3, come si determini la questura competente. Andrebbe inoltre chiarito se lo straniero residente debba autonomamente comunicare trasferimenti di dimora che non comportino trasferimenti di residenza.

- Relativamente ai commi 14 e 15, l'Accordo di Schengen prevede la possibilita' di limitazioni territoriali del permesso. Dovrebbe essere utilizzata.

- Al comma 17 non sono chiari i termini per la presentazione dell'istanza incidentale.

- Il comma 18 dovrebbe obbligare il giudice ad ordinare il rinnovo o il rilascio o la conversione del permesso.

 

Art.45

Carta di soggiorno.

- La formulazione della lettera d) del comma 5 e' tale da non consentire il rinnovo della carta, superati i quattordici anni, se non per motivi diversi da quello per cui e' stata rilasciata. Inoltre, per il caso di minori di quattordici anni, in base all'art.46, dovrebbe essere prevista la sola iscrizione sulla carta di soggiorno del genitore. In ogni caso, non si vede perche' debbano essere penalizzati i minori ricongiunti di eta' superiore a quattordici anni. Viene il sospetto che la formulazione voluta fosse: "figlio minore di eta' superiore a quattordici anni". Dovrebbe infine essere considerato il caso di minore ricongiunto con genitore italiano.

- Al comma 5, lettera f), dovrebbe essere incluso il caso di minore cittadino comunitario.

- Relativamente al comma 6, non e' chiaro se, per il lavoratore, sia necessario un ammontare di cinque anni di lavoro pregresso anche per il rinnovo. Se e' cosi', se cioe' tale ammontare deve essere maturato nel corso del periodo di validita' della carta di soggiorno in scadenza (cinque anni), il rinnovo risulta impossibile se il lavoratore ha perso anche per breve periodo il lavoro. Sarebbe piu' sensato prevedere un rapporto di "uno a due" tra ammontare del periodo di lavoro e durata del periodo di validita' della carta.

- Ancora a riguardo del comma 6, procedimenti penali o condanne non dovrebbero ostare al rinnovo della carta di soggiorno dei familiari: si pensi al caso in cui vittima del reato sanzionato sia proprio un familiare.

- Cosi' pure, sempre al comma 6, non dovrebbe ostare al rinnovo della carta del coniuge la sopravvenuta separazione, ne' al rinnovo della carta del figlio l'eventuale interruzione della convivenza, ad esempio in caso di separazione dei genitori. Misure di questo genere, infatti, limiterebbero in modo non accettabile la liberta' familiare, a riguardo, in particolare, di donne e minori.

- Al comma 8, il limite dovrebbe essere di trenta giorni successivi alla scadenza del permesso, piuttosto che precedenti.

- Al comma 12, dovrebbe essere chiarito se la carta di soggiorno debba riportare indicazione della dimora e se il trasferimento di questa debba essere comunicato in questura. Nel caso di rifugiati, infatti, non e' detto che il titolare della carta di soggiorno sia residente e l'obbligo di comunicazione del trasferimento di dimora e' esplicitamente affermato, all'art.142, solo finche' permane la condizione di richiedente asilo. Valgono anche qui le considerazioni svolte, circa la differenza tra luogo di residenza e dimora, a commento dell'art.44.

- Al comma 17, la dicitura esatta e' "motivi di giustizia", piuttosto che "motivi giudiziari".

- Al comma 19 si applicano osservazioni analoghe a quelle relative al comma 18 dell'art.44.

- Il comma 20 e' formulato in modo errato ("rilascio della carta di rinnovo").

- Una politica dell'immigrazione che abbia, tra i propri cardini, la progressivita' dei diritti dell'immigrato potrebbe essere piu' efficacemente realizzata prescrivendo che la carta di soggiorno sia, di norma, rinnovata a tempo indeterminato. E' comunque discutibile che il passaggio alla maggiore eta' (o addirittura il superamento del quattordicesimo anno di eta') possa costituire motivo per un regresso nel tipo di documento di soggiorno.

Art.46

Condizione giuridica dei minori extracomunitari.

- Relativamente al comma 1, dovrebbe essere obbligatoria l'iscrizione sul permesso di entrambi i genitori, se autonomamente regolari, con intervento del Tribunale per i Minorenni in caso di allontanamento o di espulsione di uno dei due. Altrimenti dovrebbe essere preso in considerazione il caso di minore convivente con un genitore e iscritto sul documento di soggiorno dell'altro, in caso di separazione.

- Al comma 4, il limite di otto giorni dalla nascita per la richiesta di iscrizione puo' essere disumano in caso di madre sola.

- Al comma 5, dovrebbe essere la legge, e non il regolamento di attuazione a prevedere l'eventualita' di prove, diverse dagli usuali certificati, della paternita' o maternita'.

- Sempre al comma 5, si dovrebbe considerare la possibilita' di esibire, in luogo del passaporto, documento equipollente.

- Al comma 10, l'obiettiva incertezza su paternita' o maternita' dovrebbe giustificare solo una richiesta di intervento da parte del Tribunale per i Minorenni, e non il diniego dell'iscrizione sul documento di soggiorno, che comunque danneggia il minore. Per di piu' l'incertezza sulla paternita' e' cosa proverbiale.

- Al comma 11 dovrebbero essere esplicitamente menzionati gli eventuali effetti sospensivi della presentazione di ricorso.

- Ovunque si consideri il caso di espulsione del minore (commi 12, 13 e 14), deve essere considerato anche il caso di allontanamento (in seguito a rifiuto o a scadenza del permesso). Ove sia necessario l'intervento del Tribunale per i Minorenni, per i casi di allontanamento o espulsione, deve essere sospeso anche l'eventuale provvedimento contro il genitore.

 

Art.47

Condizione di reciprocita'.

- Al comma 3, la condizione di reciprocita' dovrebbe considerarsi soddisfatta qualora non risulti che sia impedito agli italiani l'esercizio del diritto considerato.

Art.48

Espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

- Al comma 3 andrebbe prevista la presenza del difensore, nonche' la sospensione con sorveglianza temporanea in caso di espressa volonta' dell'espulso di presentare ricorso o in caso di presenza in Italia, a qualunque titolo, di figli minori per i quali debba intervenire il Tribunale per i Minorenni. La sospensione dovrebbe durare per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli atti per cui e' stata invocata.

Art.49

Espulsione per ingresso e soggiorno illegali nel territorio dello Stato.

- Alla lettera i) del comma 2, la categoria considerata e' troppo vaga. Inoltre alcune delle categorie considerate pongono l'intero articolo in pericoloso contrasto con il comma 16 dell'art.140.

- Ai commi 4 e 8, la dicitura esatta e' "motivi di giustizia", piuttosto che "motivi giudiziari".

- Ai commi 5 e 10, l'accompagnamento immediato alla frontiera puo' contrastare col diritto al ricorso e con la tutela dei figli minori, comunque presenti in Italia. Dovrebbe essere prevista una possibilita' di sospensione con sorveglianza, analoga a quella suggerita per l'art.48.

- Al comma 7 dovrebbe essere rilevante, in accordo con il comma 15 dell'art.5, la condizione al momento dell'ingresso in carcere.

- Il requisito relativo al documento di viaggio, al comma 8, contrasta con la causale riportata alla lettera b) del comma 2. Anche in questo caso, non e' chiaro come si proceda in caso di mancanza di documento di viaggio.

Art.50

Espulsione per motivi di prevenzione.

- Al comma 10, la dicitura esatta e' "motivi di giustizia", piuttosto che "motivi giudiziari".

Art.52

Espulsione. Misura alternativa alla detenzione del cittadino extracomunitario.

- Al comma 4, non e' chiaro come ci si regoli in mancanza di documento di viaggio valido.

- Relativamente ai commi 9 e 10, in caso di rientro autorizzato il ripristino della pena dovrebbe essere condizionato al tempo trascorso dall'espulsione e alla durata della pena stessa.

- Relativamente al comma 11, dovrebbe essere esplicitamente prevista la possibilita' di ricorso, con effetto sospensivo immediato, nel caso di espulsione su richiesta del P.M., e la possibilita' di rientro, a pena scontata, per uniformita' di trattamento con i casi in cui il comma 11 non e' applicabile.

Art.53

Espulsione del cittadino extracomunitario indagato o imputato.

- Al comma 3, non e' chiaro come ci si regoli in mancanza di documento di viaggio valido.

Art.54

Disposizioni comuni sulla esecuzione delle espulsioni.

- Al comma 4 dovrebbe essere chiarito che, in caso di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, qualora si debba procedere all'individuazione di un diverso paese di destinazione, non e' sufficiente la decisione dell'autorita' di pubblica sicurezza, ma, in base a quanto stabilito dall'art.55, e' richiesto l'intervento del giudice.

- Ambigua la formulazione al comma 9: le parole "o che non dimostri di aver fatto richiesta" dovrebbero essere cosi' modificate "o che, risultando privo di detti documenti, non dimostri di aver fatto richiesta". Bisognerebbe anche prevedere la possibilita', per lo straniero espulso, di segnalare la sparizione dei documenti alla polizia, in caso di rischio, per la sua persona, nelle sedi consolari. Va considerato, poi, che non e' ovvio che lo straniero possa pretendere nella sede diplomatica ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta. In ogni caso, la reclusione da uno a tre anni per chi abbia omesso di fare richiesta del documento di viaggio e' pena assolutamente sproporzionata. Condanne a parte, non e' comunque chiaro, in generale, come ci si regoli in mancanza di documento di viaggio.

- Al comma 10 dovrebbe essere stabilito quale tipo di permesso debba essere rilasciato allo straniero, qualora non si possa procedere all'espulsione, e fino a quando sia sospesa l'espulsione. Dovrebbe essere anche prevista analoga sospensione del provvedimento per quei familiari la cui eventuale espulsione lederebbe in modo irreparabile il diritto al rispetto della vita familiare dello straniero che beneficia del comma in questione. Si noti che la lettera b) del comma 2 dell'art.55 e' insufficiente a preservare questo diritto, giacche' il caso li' considerato e' imperniato sulla presenza in Italia di familiari aventi i requisiti per attuare il ricongiungimento familiare.

- Ancora al comma 10, dovrebbe essere chiarito come ci si regoli in caso di impossibilita' di individuazione di un paese idoneo e disposto a ricevere l'espulso, in analogia a quanto suggerito relativamente all'art.40, comma 6. L'art.55 considera infatti, in proposito, solo il caso di espulsioni con accompagnamento immediato alla frontiera. Sarebbe opportuno prevedere l'applicazione dell'art.55 anche a questo caso.

- Sempre al comma 10 e con riferimento al caso di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, andrebbe prevista la sospensione con sorveglianza temporanea, per il tempo strettamente necessario, in caso di espressa volonta' dell'espulso di presentare ricorso.

- Al comma 11, dovrebbe essere prevista, parallelamente all'intervento del Tribunale per i Minorenni, la sospensione dell'eventuale provvedimento di espulsione per i genitori del minore.

Art.55

Custodia del cittadino extracomunitario che deve essere espulso. Procedimento giurisdizionale di convalida.

- La sospensione temporanea del provvedimento, con eventuale sorveglianza, per consentire la presentazione di ricorso dovrebbe essere sempre garantita.

- Relativamente al comma 2, la vita familiare dovrebbe essere tutelata anche con riguardo a figli minorenni irregolarmente presenti. Dovrebbe essere chiamato a intervenire il Tribunale per i Minorenni per garantire, ad esempio, l'accompagnamento di questi.

- Relativamente al comma 3, il Tribunale per i Minorenni dovrebbe intervenire anche in caso di coinvolgimento indiretto del minore (espulsione del genitore).

- Alla lettera c) del comma 8 dovrebbe essere esplicitamente previsto, coerentemente con l'art.100, comma 6, il rilascio di un permesso per motivi di giustizia. Inoltre non e' chiaro come ci si regoli fra il trentesimo giorno dall'ordinanza del giudice (decadenza della sospensione) e il sessantesimo (possibilita' di revoca).

- Questo articolo offre in generale uno strumento di ricorso piu' efficace di quello presso il Tribunale Amministrativo Regionale, essendo gratuito e rapido, e implicando l'intervento del giudice. Puo' infatti essere utilizzato da tutti, essendo richiesta la semplice dichiarazione relativamente ai familiari (anche falsa); il giudice e' comunque chiamato a pronunciarsi sulla legittimita' del provvedimento, a prescindere dalle motivazioni addotte dallo straniero. Rischia cosi' di essere utilizato in modo improprio, anche se sacrosanto. L'estensione del controllo sulla legittimita' a tutti i casi di espulsione e una piu' precisa formulazione di questo articolo consentirebbero di evitare questo uso improprio.

Art.56

Rientro del cittadino extracomunitario espulso. Reingresso illegale.

- Incompleta la formulazione del comma 9: dovrebbe essere specificato che si fa riferimento al solo rientro autorizzato per motivi di giustizia.

- Al comma 10 dovrebbe essere menzionato il caso particolare previsto dall'art.53 (raddoppio della pena massima prevista).

Art.57

Accordi di riammissione.

- Al comma 1, lettera c), l'erogazione di contributi rischia, se mal gestita, di incentivare la clandestinita'.

 

Capo II: Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato.

Art.58

Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari.

- La formulazione del comma 4 e' errata e dovrebbe essere corretta modificando il testo nel modo seguente: "... non puo' essere inferiore al cinquanta per cento, ne' superiore al centocinquanta per cento del numero di domande di lavoro inevase ...". E' possibile naturalmente fissare limiti minimo e massimo diversi dal cinquanta e centocinquanta per cento, rispettivamente: l'importante e' che il limite massimo sia maggiore (in senso stretto) del limite minimo.

Art.59

Raccolta delle domande di ingresso per lavoro subordinato e delle offerte di lavoro.

- Al comma 3, la validita' dell'iscrizione e' limitata a un anno. Dovrebbe, invece, essere prevista l'anzianita' di iscrizione tra i titoli considerati per formare la graduatoria.

- Al comma 6, la conoscenza della lingua puo' costituire titolo preferenziale, ma non requisito necessario.

- Sempre al comma 6, la disponibilita' di alloggio garantita da familiari e' superflua se deve sussistere analoga garanzia da parte del datore di lavoro.

- Al comma 18, il legame tra alloggio e posto di lavoro e' rischioso, giacche' vincola il lavoratore al datore di lavoro in modo eccessivo.

- L'incontro diretto tra lavoratore e datore di lavoro, indispensabile per la maggior parte delle mansioni che vedono assorbimento di manodopera immigrata, non e' consentito nel caso della chiamata numerica. Quanto alla chiamata nominativa, che difficilmente puo' aver senso in mancanza di un tale incontro, se ne delinea un uso improprio, seppure in principio sanzionato dalla presente legge, analogo a quello realizzatosi finora: l'aspirante immigrato avrebbe vantaggio a venire in Italia come turista per conquistare sul campo, anche se al di fuori dalla legalita', una chiamata nominativa. Questo rappresenta un rilevante incentivo all'immigrazione irregolare. L'ammissione di un flusso di immigrazione commisurato al numero di domande inevase o ad altra stima delle necessita' del mercato del lavoro, ma svincolato dalla corrispondenza "uno a uno" con la richiesta di autorizzazione al lavoro (l'ammissione, cioe', per ricerca di lavoro entro quote-limite determinate dal Governo) consentirebbe di superare questo problema.

Art.60

Autorizzazione al lavoro e ingresso per lavoro subordinato.

- Relativamente al comma 4: se la presenza dello straniero sul territorio italiano, al momento della richiesta di autorizzazione, e' clandestina si procede all'espulsione, con divieto di reingresso per due anni: la decadenza dalle liste e' ovvia. Se lo straniero e' presente regolarmente (ad esempio, per visita familiare, per turismo o per cure mediche), salvo che non si dimostri l'esistenza di un rapporto di lavoro, negare l'autorizzazione e' un abuso. Si puo' scegliere se consentire la conversione del permesso o esigere l'uscita e il rientro dello straniero.

- Al comma 6, piuttosto che di decadenza dalle liste si dovrebbe parlare di decadenza dalla possibilita' di chiamata numerica, lasciando salva la possibilita' di chiamata nominativa. Puo' succedere infatti che lo straniero rifiuti la chiamata numerica sapendo che si prospetta per lui una piu' conveniente chiamata nominativa. Viceversa, dovrebbe essere esplicitamente affermato che il rifiuto di una chiamata nominativa non comporta decadenza dalle liste. Deve essere infatti fatta salva, per lo straniero, la possibilita' di rifiutarsi di lavorare per un datore di lavoro con il quale abbia avuto in passato esperienze di lavoro negative.

- Non e' chiaro cosa significhi, al comma 13, svolgimento non regolare della prestazione di lavoro autorizzata.

Art.61

Permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

- Al comma 3, la previsione relativa ai profili infermieristici sembra legata ad una necessita' contingente e non dovrebbe essere specificata in una legge organica.

- La casistica relativa al rinnovo, riportata nei commi 6, 7 e 8 non e' coerente. Il comma 6, infatti, non specificando la durata del rinnovo, sembra costituire un principio generale, ma risulta contraddetto, senza che questo sia esplicitamente sottolineato, dal comma 8.

- Al comma 8, lettera a), non e' specificato l'ammontare minimo del periodo complessivo di lavoro irregolare autocertificato sufficiente al rinnovo, ne', in alternativa, l'ammontare minimo del reddito maturato, ne' alcuna combinazione dei due: in tal modo viene favorita la posizione di chi ha lavorato irregolarmente, fosse anche per un giorno solo.

- Al comma 8, lettera b), la posizione di chi frequenta un corso professionale e' curiosamente valutata: non fa testo il reddito sufficiente maturato da fonti lecite, ne' il lavoro regolare autocertificato, ne' l'eventuale rapporto di lavoro in corso, ne' l'eventuale ulteriore reddito proveniente da lavoro regolare, ma solo il numero di giornate lavorative regolari effettuate. Non e' chiaro poi quale differenza produrrebbe il fatto che lo straniero in questione dimostri di aver lavorato per piu' di meta' del periodo precedente, in mancanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in corso.

- Al comma 8, lettera d), dovrebbe essere considerato anche il caso di maternita'.

- La posizione di chi dimostri la disponibilita' di reddito lecito sufficiente e l'esistenza di rapporto di lavoro a tempo determinato, in corso, non e' considerata esplicitamente e ricade cosi' nel caso previsto alla lettera c) del comma 8. Sarebbe piu' giusto che la si facesse rientrare nel caso del comma 7.

- I tre commi potrebbero essere cosi' ristrutturati:

comma 6: soppresso;

comma 7: quattro anni

a chi dimostra reddito sufficiente da fonti lecite e rapporto di lavoro in corso, anche a tempo determinato;

comma 8: due anni

a chi, non rientrando nelle previsioni del comma 7, rientra in almeno una delle seguenti categorie:

a) sufficiente reddito da fonti lecite;

b) rapporto di lavoro in corso, anche a tempo determinato;

c) sufficiente reddito lecito equivalente, da calcolarsi come somma del reddito da fonti lecite e del reddito che corrisponderebbe, in base ai minimi salariali vigenti, al numero di giornate di lavoro irregolare autocertificate;

d) infortunio sul lavoro, malattia professionale o maternita'.

- Al comma 8 si dovrebbe prevedere l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato, piuttosto che l'espulsione per soggiorno irregolare, fatta salva la possibilita' di procedere contro di lui per falsa dichiarazione o per calunnia.

Art.62

Ingresso per lavoro stagionale.

- Al comma 3, data l'esistenza di analoghe liste per il lavoro a tempo indeterminato, la limitazione geografica sembra inopportuna. Non e' chiaro, inoltre, se l'esistenza di accordi bilaterali sia condizione necessaria, ovvero chi stabilisca quali sono i paesi "vicini".

- Al comma 14, i limiti di tempo non fanno riferimento al periodo in cui il lavoro stagionale dovrebbe aver luogo. Questo dovrebbe essere indicato nell'autorizzazione al lavoro e dovrebbe essere rilevante per l'ingresso.

- Al comma 15 dovrebbe essere stabilito un limite di tempo per la consegna del certificato da parte dell'ufficio del lavoro al lavoratore.

Art.63

Permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

- Il permesso, cosi' come e' definito, non costituisce uno strumento in mano al Governo per possibili sanatorie minori.

- Al comma 5, c'e' ambiguita' relativamente al numero di stagioni pregresse necessarie per la conversione del permesso.

- Sempre al comma 5, nello spirito della politica di ammissione "per quote", la convertibilita' potrebbe valere fin dalla prima stagione.

Art.64

Ingresso per lavoro artistico

- Dopo qualche anno, stante l'irregolarita' nella corresponsione dei compensi, non avremmo piu' artisti stranieri nei teatri italiani.

 

Capo III: Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo.

Art.67

Ingresso per lavoro autonomo.

- Al comma 1, la restrizione relativa alle attivita' riservate per legge agli italiani dovrebbe essere rilassata in modo da consentire l'ingresso anche per una di queste attivita', qualora lo straniero rientri nella categoria contemplata al comma 3 dell'art.112 (laureati o diplomati in Italia).

- Ancora al comma 1, la condizione di reciprocita', se prescritta (formulazione di minoranza), dovrebbe considerarsi verificata nel senso piu' rilassato che si e' detto sopra.

- Al comma 2, la disponibilita' dell'alloggio e' ardua da dimostrare prima dell'ingresso.

Art.68

Permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

- Alla lettera b) del comma 4, lo svolgimento di attivita' occasionali, possibilmente diverse da quella autorizzata, sembra essere considerato quale condizione utile anche al primo rinnovo, in contrasto con il comma 6.

 

 

Capo IV: Ingresso e soggiorno per motivi familiari.

Art.70

Requisiti soggettivi richiesti ai fini del ricongiungimento familiare. Tutela giurisdizionale.

- Al comma 2, il consentire il ricongiungimento con un solo coniuge puo' violare il diritto dei figli all'unita' familiare. Gli eventuali altri coniugi dovrebbero essere ammessi, salvo eventualmente il considerare coniuge, ai fini della legge italiana, uno solo di essi. Con particolare attenzione dovrebbe essere considerato il caso di ricongiungimento con rifugiato o con titolare di permesso per asilo umanitario.

- Al comma 3, i figli minorenni dovrebbero essere considerati non coniugati anche in caso di separazione legale.

- Al comma 14, il rifiuto del nulla-osta al ricongiungimento con un familiare espulso (art.39, comma 5, lettera a)) introduce una disparita' di trattamento rispetto al caso previsto dall'art.55, secondo il quale la stessa espulsione puo' essere sospesa quando si possa procedere al ricongiungimento familiare. La disposizione secondo la quale (art.56, comma 7) l'autorizzazione al reingresso deve essere, di norma, concessa per consentire il ricongiungimento familiare rischia di risultare inefficace per il circolo vizioso cui il diniego del nulla-osta puo' dar luogo.

Art.71

Ricongiungimento familiare con cittadino extracomunitario.

- Relativamente al comma 1: dovrebbero avere diritto a promuovere il ricongiungimento, a condizione di disporre di mezzi proporzionati al numero di familiari, anche i titolari di permesso per studio.

- Al comma 3, la condizione a) (sulla situazione lavorativa o pensionistica di chi richiede il nulla-osta) e' ardua da soddisfare per i titolari di permesso per residenza elettiva, in virtu' di quanto disposto dal comma 4 dell'art.96 (divieto di intraprendere attivita' di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di lavoro autonomo a carattere non occasionale).

Art.72

Ricongiungimento familiare con cittadino italiano o comunitario.

- Al comma 2, il diniego dell'autorizzazione al ricongiungimento con familiare precedentemente espulso e' eccessivamente punitivo rispetto al caso contemplato all'art.55. In ogni caso, dovrebbe essere prevista la formulazione, meno restrittiva, che fa riferimento all'art.39, comma 5, e consente l'applicazione dell'art.56, comma 7.

- Al comma 1, fra gli aventi diritto, dovrebbero essere citati, in base al comma 3 dell'art.146, anche i rifugiati.

Art.73

Permesso di soggiorno per coesione familiare.

- Al comma 3 non si capisce quali siano i casi in cui il permesso viene rilasciato con durata di due anni.

- Non si capisce, al comma 4, quale significato abbia il ventiseiesimo anno di eta'.

- Al comma 6, non sembra contemplato il caso del permesso rilasciato con durata di due anni, di cui al comma 3. Dovrebbe essere estesa la possibilita' di rinnovo al caso di permesso del familiare in corso di validita'.

- Sempre al comma 6, dovrebbe essere previsto e salvaguardato il caso di sopravvenuta separazione, specie nell'eventualita' di presenza di figli minori, analogamente a quanto suggerito in riferimento all'art.45, comma 6.

Art.74

Ingresso e soggiorno per visita a familiari.

- Al comma 1, l'ingresso dovrebbe essere consentito, in caso di gravi condizioni di salute, anche in assenza del requisito di durata del permesso di almeno un anno.

- Al comma 7, non dovrebbe essere penalizzato il caso in cui, al momento dell'ingresso, sussistano gia' le condizioni per il ricongiungimento, rispetto a quello in cui queste condizioni si verifichino successivamente.

- Al comma 8, una possibilita' di diniego e' legata alla valutazione discrezionale, da parte delle autorita', delle vere ragioni della visita: non c'e' certezza di diritto.

 

 

Capo V: Ingresso e soggiorno per motivi di studio.

Art.75

Visto di ingresso per studio.

- Al comma 2, lettera c), la disponibilita' di alloggio e' difficile da provare prima dell'ingresso.

Art.76

Permesso di soggiorno per studio.

- Relativamente al comma 3: dovrebbe essere previsto, ai fini del rinnovo, il caso di malattia, tanto in riferimento al numero di esami sostenuti, quanto in relazione al numero massimo di anni fuori-corso.

- Al comma 4, per il caso di studenti universitari, dovrebbe essere prevista la possibilita' per lo studente di ottenere, su indicazione del Consiglio di Facolta', un prolungamento del permesso di soggiorno anche oltre i tre anni fuori-corso.

- Ai commi 6 e 7, l'impossibilita' di convertire il permesso in permesso per lavoro subordinato, prima del completamento del corso, seppure, in certa misura, ragionevole, contrasta con quanto previsto dal comma 11 dell'art.61.

 

Capo VI: Ingresso e soggiorno per turismo.

Art.77

Visto di ingresso per turismo.

- Al comma 1: assurda la necessita' di dimostrare di disporre di prenotazione alberghiera. Si va cosi' verso il "turismo da agenzia" obbligatorio.

Art.78

Permesso di soggiorno per turismo.

- Il comma 2 (di minoranza) e' pura follia.

- Si dovrebbe prevedere la possibilita' di conversione in permesso per cure mediche.

- E' grande il rischio di diminuzione del flusso turistico in caso di applicazione fiscale delle misure, o di inutilita' delle disposizioni in caso di applicazione superficiale: contrastare efficacemente un flusso di immigrazione potenzialmente irregolare di alcune decine di migliaia di unita' disperso in un flusso turistico di alcune decine di milioni di unita' e' impossibile, se non si vuol danneggiare gravemente l'attivita' turistica. Sarebbe piu' opportuno considerare il visto come equipollente al permesso di soggiorno, ovvero, in caso di esenzione dal visto, prevedere analoga esenzione dal permesso per i primi novanta giorni.

 

Capo VII: Ingresso e soggiorno per cure mediche.

Art.79

Visto di ingresso per cure mediche.

- Al comma 4: dovrebbero essere ammessi anche eventuali figli minori.

Art.80

Permesso di soggiorno per cure mediche.

- Al comma 1 e al comma 2, le parole "e' rilasciato" e "puo' essere rilasciato" sono scambiate.

- Al comma 4 dovrebbe essere esplicitamente prevista l'esenzione dalla presentazione di garanzia di copertura economica in caso di cure ospedaliere urgenti, in fase di rinnovo.

 

Capo VIII: Ingresso e soggiorno per motivi religiosi.

Art.81

Visto di ingresso per motivi religiosi.

- Non sono considerati i seminaristi.

- Pericolosa la possibilita' di valutazione discrezionale dei veri motivi della migrazione, al comma 7.

Art.82

Permesso di soggiorno per motivi religiosi.

- Non sono considerati i seminaristi.

- Al comma 1, nel caso di straniero gia' presente ad altro titolo, non dovrebbe essere richiesto il carattere permanente dell'attivita' pastorale, in analogia con quanto previsto dal comma 4 dell'art.81.

- E' difficile stabilire, con riferimento al comma 6, quali siano le attivita' attinenti all'incarico religioso.

 

Capo IX: Ingresso per adozione e affidamento.

Art.85

Permesso di soggiorno per attesa adozione.

- Al comma 6 dovrebbe essere prevista la possibilita' di rilascio di un permesso per lavoro autonomo.

Art.86

Permesso di soggiorno per affidamento.

- Come per l'art.85.

 

Capo XI: Ingresso e soggiorno per missione.

Art.89

Visto di ingresso per missione.

- Piuttosto che di "personalita' invitate a congressi", al comma 1, si dovrebbe parlare di "iscritti a congressi".

Art.90

Permesso di soggiorno per missione.

- Non tiene conto del caso di missioni prolungate, ad esempio, per giornalisti. Il caso di accademici e' forse coperto dall'art.66.

- Dovrebbe essere prevista la possibilita' di esenzione dall'obbligo di richiesta del permesso in caso di permanenze di durata non molto superiore a otto giorni, caratterizzate da attivita' di carattere intensivo, come la partecipazione a congressi: il visto, se reso obbligatorio per questi casi, potrebbe essere considerato equipollente al permesso.

 

Capo XII: Ingresso e soggiorno per attivita' sportive.

Art.91

Visto di ingresso per attivita' sportive.

- Non prevede il caso di attivita' dilettantistiche ne' di campionati internazionali.

Art.92

Permesso di soggiorno per attivita' sportive.

- Come per l'art.91. Esempio: olimpiadi.

 

Capo XIII: Ingresso e soggiorno in attesa dell'acquisto, del riacquisto e del riconoscimento della cittadinanza italiana.

Art.94

Permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza italiana.

- Al comma 2 non e' compiutamente considerato il caso dello straniero gia' presente in Italia, di cui alla lettera b) del comma 1: in luogo di "e di copia" si dovrebbe leggere "o di copia".

- Al comma 7 non e' chiaro se la revoca riguardi anche permessi frutto di conversione ai sensi del comma 5. Questa eventualita' dovrebbe essere evitata.

 

Capo XIV: Ingresso e soggiorno per residenza elettiva.

Art.95

Visto di ingresso per residenza elettiva.

- Al comma 2, lettera a), dovrebbe essere esplicitamente richiesta la capacita' di mantenere il reddito successivamente al trasferimento in Italia.

 

Art.96

Permesso di soggiorno per residenza elettiva.

- Al comma 1, lettera b), e' intenzionale la definizione di un diverso requisito, relativamente all'ammontare del reddito, per il cittadino residente rispetto al caso dello straniero in ingresso?

 

Capo XV: Ingresso e soggiorno per motivi di transito.

Art.97

Visto di ingresso per transito.

- Al comma 5 dovrebbe essere precisato il tipo di permesso di soggiorno da rilasciare in caso di disservizi nei trasporti.

- Questo articolo introduce un efficientissimo meccanismo di immigrazione irregolare, che consente di farsi beffe dei filtri escogitati per il canale turistico. Non puo' che rafforzare il convincimento che quei filtri sono in grado di produrre solo danni.

 

Capo XVI: Altri motivi di soggiorno.

Art.100

Permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

- Al comma 4: dovrebbe essere ammessa la possibilita' di intraprendere attivita' di lavoro autonomo.

- Al comma 5: dovrebbe essere ammessa la possibilita' di iscrizione alle liste di collocamento.

- Il prevedere possibilita' di svolgimento di attivita' lavorative, ancorche' opportuno, costituisce, date le restrizioni altrove introdotte, un importante canale di accesso al lavoro, alternativo alla programmazione dei flussi. E' quindi un incentivo a compiere piccoli crimini che comportino misure alternative alla detenzione e consentano il passaggio dallo status, ad esempio, di turista a quello di lavoratore.

 

Capo XVII: Disciplina dell'accesso al lavoro e del trattamento

dei lavoratori cittadini extracomunitari.

Art.102

Accesso al lavoro subordinato.

- Il comma 2 sintetizza quanto e' espresso dai commi 3, 4 e 5. Puo' esserre soppresso.

Art.104

Autorizzazione al lavoro.

- Al comma 1 l'art.59, comma 16, sembra citato a sproposito, non contenendo alcuna eccezione alla verifica di indisponibilita', e rendendola anzi obbligatoria per gli stranieri residenti all'estero il cui ingresso risulti "fuori programmazione". L'eccezione e' invece introdotta dall'art.60, comma 8.

- Sempre al comma 1, dovrebbe essere detto esplicitamente che all'accertamento di indisponibilita' non si procede per le autorizzazioni "entro programmazione" (cioe' nelle condizioni usuali considerate nell'art.59).

- Non e' chiaro se le autorizzazioni relative alle particolari mansioni considerate nell'art.66 passino attraverso l'accertamento di indisponibilita' (in base al comma 1), ovvero se la materia sia rimandata al regolamento di attuazione (in base al comma 2 dell'art.66).

- La lettera a) del comma 2 consente il rilascio dell'autorizzazione a cittadini residenti all'estero, solo entro i limiti stabiliti dal decreto sui flussi, in contrasto con il comma 16 dell'art.59.

- Al comma 13: in caso di lavori domestici, come ci si regola quando il monte ore sia inferiore al minimo di ventiquattro ore settimanali?

Art.105

Libretto di lavoro. Codice fiscale. Libretto di idoneita' sanitaria.

- Relativamente al comma 3: se l'iscrizione anagrafica e' condizionata alla disponibilita' di domicilio abituale, c'e' il rischio che si produca, ad esempio, un circolo vizioso del tipo "iscrizione anagrafica - libretto di idoneita' sanitaria - assunzione - dimora abituale - iscrizione anagrafica". Dovrebbe esserre previsto il rilascio del libretto di idoneita' sanitaria e del libretto di lavoro anche in mancanza di iscrizione anagrafica.

 

Art.106

Accesso al pubblico impiego. Infermieri, lettori e docenti.

- Al comma 2: non e' chiaro se la necessita' di autorizzazione al lavoro sia compatibile con quanto stabilito dal comma 2 dell'art.104.

- Al comma 4: per i docenti universitari non dovrebbe essere richiesto il soddisfacimento della condizione di reciprocita' (in accordo con la formulazione di minoranza).

- La questione relativa ai profili infermieristici appare troppo legata a una situazione contingente per figurare in una legge organica.

Art.108

Trattamento del lavoratore subordinato extracomunitario. Sicurezza sociale.

- La formulazione del comma 3, sul rimpatrio, e' poco chiara. Non si comprende a cosa servano gi accordi bilaterali, ne' se la liquidazione avvenga unicamente su richiesta dell'interessato e se costituisca l'unica alternativa alla conservazione dei diritti maturati.

Art.111

Lavoro subordinato in condizioni illegali.

- Le sanzioni contro lo sfruttamento dovrebbero essere piu' pesanti di quelle contro l'impiego clandestino, qualora questo avvenga in assenza di sfruttamento.

Art.112

Accesso al lavoro autonomo. Trattamento del lavoratore autonomo extracomunitario.

- Al comma 3 dovrebbe essere specificato che laurea o diploma conseguiti in Italia sono rilevanti solo se coincidenti con quelli richiesti per lo svolgimento dell'attivita' di lavoro autonomo. La possibilita' di accedere ad attivita' riservate ad italiani dovrebbe essere estesa, in analogia con quanto disposto dall'art.68, a laureati e diplomati all'estero il cui titolo di studio sia stato riconosciuto in Italia e che abbiano quivi conseguito abilitazione allo svolgimento dell'attivita' in questione.

- Al comma 6 dovrebbe essere chiarito che gli stranieri in questione hanno facolta' di costituire coperative e facolta' di essere soci di cooperative (la seconda non essendo limitata, come dal testo si potrebbe evincere, al caso di cooperative costituite da stranieri).

 

Capo XVIII: Accesso all'istruzione.

Art.113

Diritto all'istruzione.

- Non e' specificata alcuna limitazione sul tipo di presenza: si estende ai turisti e ai clandestini?

Art.115

Iscrizione alla scuola dell'obbligo.

- Relativamente al comma 1: il dovere e' dei genitori e dovrebbe scattare oltre una durata minima del soggiorno.

- Il comma 4, unitamente al comma 14 dell'art.46 puo' rendere il minore esente da espulsione: cosa accade al genitore?

Art.116

Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo. Insegnamento della lingua e della cultura di origine.

- Relativamente al comma 3, lettera b): l'insegnamento della lingua e della cultura originaria e' difficilmente attuabile.

- Al comma 8, la regolarita' dei genitori dovrebbe essere condizione necessaria per il solo diritto di elettorato passivo.

- Il comma 9 e' quasi identico al comma 5 dell'art.115.

Art.118

Acesso degli studenti cittadini extracomunitari ai corsi di laurea e di diploma universitario.

- Al comma 9, la frequenza ai corsi di sostegno presso l'universita' dovrebbe essere resa obbligatoria solo per quegli studenti che dimostrino insufficiente conoscenza della lingua italiana o scarso orientamento nel corso di laurea.

 

Art.121

Borse di studio.

- Dovrebbe essere prevista l'erogazione di borse anche a vantaggio di studenti entrati ad altro titolo.

- Al comma 2 si dovrebbe chiarire che l'assegnazione puo' avvenire anche in anni di corso successivi al primo.

- L'obbligo di rientro per studenti che si sono impegnati a rimpatriare dovrebbe scattare dopo un anno, in modo da consentire il completamento del lavoro iniziato con la tesi.

 

Capo XIX: Accesso all'alloggio e alle prestazioni socio-assistenziali.

Art.126

Strutture di accoglienza presso i valichi di frontiera.

- Dovrebbero essere previste forme di tutela per il potenziale richiedente asilo; per chi, cioe', pur avendo diritto all'asilo, rischia di non poter accedere al riconoscimento della sua condizione, per ignoranza delle procedure formali.

- Al comma 3 dovrebbe essere esplicitamente menzionata l'assistenza al cittadino allontanato, respinto o espulso, riguardo alla presentazione di ricorso giurisdizionale.

Art.127

Centri di servizi. Istituti di patronato.

- Al comma 6 dovrebbe essere esplicitamente affermato che l'estensione delle attribuzioni degli istituti di patronato riguarda anche lo straniero che presti attivita' lavorativa irregolarmente.

Art.128

Centri di accoglienza.

- Per i cittadini irregolari dovrebbero essere comunque previste forme di "riparo".

Art.129

Accesso all'abitazione.

- Al comma 3 dovrebbe essere prevista l'applicazione delle disposizioni in corrispondenza alle stesse categorie di cittadini stranieri contemplate al comma 2.

Art.133

Altri casi di iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale. Accordi internazionali.

- C'e' il rischio che la condizione per l'iscrizione alle liste della popolazione residente possa dar luogo ad un circolo vizioso al momento dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

Art.135

Prestazioni socio-assistenziali pubbliche in favore di cittadini stranieri.

- Al comma 4, non sono considerati i sussidi per gli stranieri affetti da TBC.

- Perche', al comma 5, l'assegno di invalidita' civile e' limitato al caso di eta' inferiore ai diciotto anni?

 

Capo XX: Prevenzione delle pressioni migratorie.

Reinserimento in patria.

Art.137

Programmi e iniziative di reinserimento dei lavoratori cittadini extracomunitari.

- Al comma 8, sull'impegno delle regioni, va specificato che si tratta di reinserimento volontario.

 

TITOLO IV: DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ASILO

Art.139

Commissione nazionale per il diritto di asilo

- Ai commi 2, 3 e 4 non e' chiaro se esistano piu' presidenti di sezione o se questa figura coincida con quella del presidente della Commissione.

 

Art.140

Presentazione della domanda di asilo.

- Dovrebbe essere prevista l'informazione previa sulle modalita' di presentazione delle domande, a tutela del potenziale richiedente asilo.

- Al comma 5 non si capisce come lo straniero possa godere dell'assistenza prevista anche nel caso di presentazione della domanda al comandante dell'aereo o della nave.

- Al comma 8, dovrebbe essere esclusa la possibilita' che il comandante della nave o dell'aereo, nei casi contemplati dall'art.141, sia sollevato dall'obbligo di ricevimento della domanda. Un non accoglimento della domanda da parte del comandante, infatti, potrebbe non essere assimilabile al respingimento alla frontiera e potrebbe quindi non dare luogo alla procedura prevista dall'art.41.

- Al comma 16 dovrebbe, tutt'al piu' essere escluso lo straniero, di fatto entrato in Italia, per il quale si dimostri che l'ingresso e' avvenuto da piu' di otto giorni. Tuttavia questa limitazione e' pericolosa perche', nel caso di condizione di pericolo sopravvenuta dopo un piu' lungo periodo di clandestinita', allo straniero non resta che affidarsi precariamente alle disposizioni dell'art.55, facendosi, cioe', espellere e chiedendo successivamente la sospensione dell'espulsione.

Art.141

Cause ostative alla presentazione della domanda di asilo.

- Al comma 1, lettera b), dovrebbe essere rilevante la possibilita' di ottenere asilo in altro stato, piuttosto che quella di chiederlo, date le differenze tra normative dei diversi paesi.

- Al comma 1, lettera d), la responsabilita' del crimine dovrebbe essere accertata sulla base di una sentenza definitiva di condanna.

Art.142

Condizione giuridica dello straniero richiedente asilo. Permesso di soggiorno per richiesta asilo.

- Al comma 1 si dovrebbe chiarire cosa si intenda per "collaborazione" e quali sanzioni siano previste per i trasgressori.

- Al comma 3 si dovrebbe chiarire che si tratta di rinnovo, piuttosto che di rilascio, e che, in caso di mancata decisione da parte della Commissione, si prescinde dall'esibizione di qualunque istanza.

- Al comma 6 dovrebbero essere specificati i limiti di tempo per la comunicazione del trasferimento di dimora, e le eventuali sanzioni per i trasgressori.

- Al comma 7 dovrebbero essere specificate le conseguenze di un ritiro della domanda su eventuali future richieste di asilo da parte dello straniero interessato.

- Il permesso per richiesta di asilo dovrebbe anche consentire l'iscrizione ai corsi di studio, coerentemente con l'art.148, comma 2, e lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo.

Art.144

Decisione sulla domanda di asilo.

- Riguardo alla domanda presentata da un nucleo familiare, dovrebbe essere rilevante la condizione di diritto anche di un singolo membro.

Art.146

Trattamento del rifugiato. Interventi assistenziali.

- Al comma 11: come ci si regola se non si riesce ad individuare alcun paese disposto ad accogliere l'espulso?

Art.147

Riconoscimento dell'asilo umanitario.

- Al comma 7 dovrebbe essere specificato che l'espulso non puo' essere inviato in alcun paese dal quale rischi di essere respinto verso il paese di origine.

Art.148

Diniego dell'asilo. Ricorsi giurisdizionali.

- Relativamente al comma 1: dato il comma 2, lettera d), dell'art.49, il limite di tempo per lasciare il territorio dello Stato, in caso di inammissibilita' o di rigetto della domanda di asilo, dovrebbe comunque essere non inferiore a trenta giorni dalla scadenza del permesso.

- Al comma 2 dovrebbe essere chiarito che, in caso di presentazione di ricorso e di instaurazione di rapporti di lavoro ai sensi dell'art.142, comma 3, e' possibile, al momento del ritiro del permesso per richiesta di asilo, il rilascio di un permesso per lavoro subordinato, in base all'art.61, comma 1, lettera b).

- Al comma 5 la formulazione e' errata: "l'esecuzione della decisione" dovrebbe diventare "l'esecuzione del provvedimento fino alla decisione".

Art.149

Cessazione dello status di rifugiato. Procedura. Ricorsi giurisdizionali.

- Al comma 6, la citazione corretta e' relativa agli articoli 143 e 144, rispettivamente.

- Al comma 8 dovrebbe essere chiarito che allo straniero e' consentito chiedere il rilascio di documento di soggiorno alternativo anche nei trenta giorni che intercorrono tra la revoca della carta di soggiorno e il termine per lasciare il territorio dello Stato.

Art.150

Cessazione dell'asilo umanitario. Procedura. Ricorsi giurisdizionali.

- Al comma 1, l'eventuale cessazione dell'asilo umanitario dovrebbe poter essere ristretta anche a particolari gruppi di cittadini, piuttosto che riguardare necessariamente tutti i cittadini di un determinato stato.

- Al comma 2, il termine per lasciare il territorio dello Stato dovrebbe essere di trenta giorni, coerentemente con il comma 2, lettera d), dell'art.49.

 

TITOLO V: PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE

Art.154

Repressione degli atti di xenofobia e di razzismo.

- Alla lettera d) del comma 1 dovrebbero essere incluse le condizioni di religione, etnia e nazionalita'.

 

TITOLO VI: ORGANI PUBBLICI COMPETENTI

IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Art.159

Difensore civico dei diritti dello straniero.

- L'istituzione del Difensore Civico regionale dovrebbe essere obbligatoria, eventualmente in concorso tra piu' regioni.

Art.163

Consulta nazionale dell'immigrazione.

- Al comma 2, lettera a), non e' detto qual sia il numero minimo di nazionalita' che devono essere rappresentate.

- Il comma 9 contrasta con il comma 4 dell'art.158, dove e' disposto che l'invio, da parte delle amministrazioni, degli schemi di provvedimento alla Consulta avvenga in seguito a esplicita richiesta del Dipartimento. L'obbligatorieta' della trasmissione sarebbe comunque opportuna.

Art.164

Anagrafe degli stranieri in Italia.

- I criteri di riservatezza dovrebbero essere stabiliti dalla legge, piuttosto che dal regolamento.

 

TITOLO VII: NORME FINALI

Art.168

Matrimonio dello straniero.

- Il limite di sei mesi dovrebbe essere rimosso.

- Non si comprende il motivo della comunicazione al Pubblico Ministero.

 

Osservazioni generali:

- E' bene considerare come nessuna politica di immigrazione possa essere avviata in presenza di un bacino di irregolarita' di rilevanti dimensioni. I meccanismi atti a contrastare gli ingressi irregolari e a favorire l'immigrazione regolare vedrebbero infatti sensibilmente offuscata la loro efficacia dall'interesse che un simile bacino presenta per il datore di lavoro, in virtu' della condizione di debolezza contrattuale degli immigrati che lo compongono. Dovrebbero allora essere incluse norme transitorie che permettano di procedere, nel modo piu' efficace, a un preventivo svuotamento della sacca di irregolarita', consentendo la regolarizzazione degli irregolari che hanno effettuato, di fatto, il ricongiungimento familiare, e di quelli che siano in grado di dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro; nonche' l'accesso ad un permesso di soggiorno per lavoro stagionale a coloro che tale dimostrazione non possano produrre. In ciascuno di questi casi dovrebbe essere massimamente agevolata e incentivata l'emersione dall'irregolarita'; non sembrano quindi opportune misure che pongano, come condizione per l'ingresso in un circuito regolare, un previo rientro nel paese di origine non altrimenti incentivato.

- Si dovrebbe osservare come qualunque politica dell'immigrazione necessiti di un continuo confronto con le reali modalita' di evoluzione del fenomeno e possa richiedere, in virtu' di queste, correzioni di rotta o anche radicali revisioni. Una legge organica sulla condizione dello straniero, per non rischiare di risultare obsoleta nel giro di pochi anni, dovrebbe prevedere la possibilita' di modificare le scelte politiche riguardo, per esempio, al controllo dei flussi, senza compromettere l'impianto generale della normativa. Il testo qui considerato non sembra avere queste caratteristiche di flessibilita'. Il capo II del Titolo III ("Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato"), in particolare, andrebbe rivisto alla luce di questa considerazione.

- Infine, sempre nell'ottica di un confronto permanente con una realta' in evoluzione, e' utile osservare come un carattere eccessivamente repressivo dell'intervento statale nei confronti dell'immigrato irregolare spinga questo verso una condizione di nascondimento che lo rende invisibile agli osservatorii ufficiali. Lo Stato perde cosi' contezza delle caratteristiche e delle dimensioni di uno dei fenomeni piu' rilevanti - quello dell'irregolarita' - ai fini della valutazione dell'efficacia della politica di immigrazione attuata.