(Sergio Briguglio 22/6/1994)
RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO DEGLI AFFARI
INTERNI E DI GIUSTIZIA (20/6/1994)
- Ammissibilita' di lavoratori extracomunitari solo in caso di carenza di manodopera comunitaria o legalmente residente.
- Ammissibilita' per periodi determinati di
1) specialisti;
2) lavoratori che suppliscano a gravi deficienze temporanee del mercato del lavoro comunitario;
3) stagionali, lavoratori in formazione, frontalieri;
4) dipendenti da compagnie straniere.
- Necessaria, per l'ingresso, l'autorizzazione al lavoro preventiva.
- Limiti di tempo:
1) sei mesi per gli stagionali;
2) un anno (inizialmente) per lavoratori in formazione;
3) quattro anni al massimo (inizialmente) per lavoratori permanenti ammessi.
- Impossibilita' di prolungare il soggiorno per studio come soggiorno per lavoro.
- Possibilita' di ammettere lavoratori extracomunitari in base ad accordi bilaterali pregressi. Impegno di rinegoziare tali accordi.
- Impegno di adattare le legislazioni nazionali entro il 1/1/1996.