(Sergio Briguglio 22/6/1994)

 

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO DEGLI AFFARI

INTERNI E DI GIUSTIZIA (20/6/1994)

 

- Ammissibilita' di lavoratori extracomunitari solo in caso di carenza di manodopera comunitaria o legalmente residente.

- Ammissibilita' per periodi determinati di

1) specialisti;

2) lavoratori che suppliscano a gravi deficienze temporanee del mercato del lavoro comunitario;

3) stagionali, lavoratori in formazione, frontalieri;

4) dipendenti da compagnie straniere.

- Necessaria, per l'ingresso, l'autorizzazione al lavoro preventiva.

- Limiti di tempo:

1) sei mesi per gli stagionali;

2) un anno (inizialmente) per lavoratori in formazione;

3) quattro anni al massimo (inizialmente) per lavoratori permanenti ammessi.

- Impossibilita' di prolungare il soggiorno per studio come soggiorno per lavoro.

- Possibilita' di ammettere lavoratori extracomunitari in base ad accordi bilaterali pregressi. Impegno di rinegoziare tali accordi.

- Impegno di adattare le legislazioni nazionali entro il 1/1/1996.