(Sergio Briguglio 24/11/1994)

DISCIPLINA DELLA CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO

NELLA REPUBBLICA ITALIANA

(ALCUNI ASPETTI ESSENZIALI)

Avvertenza: in grassetto sono evidenziati, nel testo, quelli che mi sembrano i principali difetti dell'articolato.

 

SOMMARIO

1) Lavoro subordinato

2) Lavoro stagionale

3) Respingimento ed espulsione

4) Asilo

5) Sanita'

6) Studio

7) Diritti della famiglia e del minore

8) Giustizia

9) Progressivita' dei diritti

10) Strutture di servizio e organi istituzionali

Alcune valutazioni politiche

 

 

1) LAVORO SUBORDINATO

Programmazione annuale dei flussi massimi (per mansioni ed eventualmente per regioni).

Liste di prenotazione (costituisce titolo la disponibilita' di alloggio, non l'anzianita' di iscrizione).

Richiesta di autorizzazione al lavoro:

disponibilita' di alloggio;

chiamata numerica o nominativa sulla base della richiesta di autorizzazione (non e' consentito l'incontro tra domanda e offerta di lavoro);

esclusione dello straniero chiamato nominativamente se gia' presente in Italia;

chiamata nominativa fuori programmazione o fuori lista condizionata all'accertamento di indisponibilita' (escluse mansioni per cui non e' richiesta l'iscrizione alle liste di collocamento).

Rinnovo:

quattro anni (reddito lecito sufficiente e rapporto di lavoro in corso a tempo indeterminato);

due anni (reddito lecito sufficiente; rapporto di lavoro in corso; autocertificazione; malattia o infortunio).

Accesso al lavoro subordinato ed eventualmente alla conversione del permesso da:

(sottolineati i casi in cui e' possibile l'iscrizione alle liste di collocamento)

lavoro autonomo (dopo tre anni);

lavoro stagionale (dopo tre anni);

studio;

coesione familiare (esclusi i genitori a carico);

giustizia (in attesa di sentenza definitiva, in pendenza di ricorso o in caso di pena alternativa alla detenzione);

richiesta asilo (in pendenza di ricorso);

asilo umanitario;

acquisto cittadinanza;

attesa adozione;

affidamento;

attesa emigrazione (se consentito in precedenza);

lavoro artistico (dopo due anni per settori diversi da quello dello spettacolo)

carta di soggiorno.

 

Non consentito in caso di:

turismo;

visita a familiari;

motivi religiosi (con eccezioni);

cure mediche;

missione;

residenza elettiva (con eccezioni);

affari;

attivita' sportive.

Accertamento di indisponibilita' per l'autorizzazione di non iscritti alle liste.

 

 

2) LAVORO STAGIONALE

Durata massima: 6 mesi.

Accordi bilaterali con paesi vicini (ambiguita' nel testo; non necessari).

Liste di prenotazione.

Chiamata numerica o nominativa (solo per lavoratori che abbiano gia' lavorato come stagionali per lo stesso datore di lavoro).

Diritto di precedenza per il reingresso, subordinato alla dimostrazione di regolarita' del rapporto di lavoro concluso.

Possibilita' di accesso al permesso per lavoro subordinato dopo tre stagioni (ambiguita' nel testo) e in presenza di richiesta di autorizzazione al lavoro.

 

 

3) RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE

Respingimento

Eseguito in caso di:

mancanza di documenti (documento di viaggio, eventuale visto, eventuale autorizzazione al reingresso successivo ad espulsione);

pericolo per ordine pubblico, sicurezza di uno Stato Membro;

segnalazione di attivita' criminale;

mancanza di mezzi di sostentamento.

Oneri a carico del vettore (anche in caso di mancanza di mezzi di sostentamento).

Custodia del cittadino respinto e intervento del giudice in caso di:

impossibilita' di eseguire il respingimento entro 24 ore;

presentazione di domanda di asilo considerata non ammissibile.

Possibilita' di ricorso senza effetti sospensivi.

Espulsione

Casi possibili:

Motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato

disposta dal Ministro dell'Interno;

accompagnamento immediato;

ricorso privo di effetti sospensivi;

divieto di reingresso non autorizzato.

 

Soggiorno illegale

accompagnamento immediato;

ricorso privo di effetti sospensivi;

divieto di reingresso non autorizzato per due anni.

Prevenzione

disposta dal Tribunale;

obbligo di uscita entro 15 giorni;

ricorso per cassazione con effetto sospensivo automatico fino a decisione;

possibilita' di sorveglianza di P.S.;

divieto di reingresso non autorizzato per cinque anni.

Condanna definitiva

disposta dal giudice per alcuni reati;

successiva all'estinzione della pena;

possibilita' di revoca;

divieto di reingresso non autorizzato.

Misura alternativa alla pena

su richiesta del condannato, per pena o residuo di pena inferiore a 3 anni;

disposta dal giudice;

pena ripristinata in caso di reingresso;

divieto di reingresso non autorizzato.

Straniero indagato o imputato

su richiesta congiunta dello straniero e del P.M.;

disposta dal giudice;

divieto di reingresso non autorizzato per un periodo corrispondente al massimo della pena.

Reclusione da uno a tre anni per l'espulso che distrugga o occulti il documento di viaggio, ovvero che non faccia quanto e' necessario per ottenerlo allo scopo di sottrarsi all'espulsione (evidentemente eccessivo).

Custodia del cittadino espulso e intervento del giudice in caso di:

impossibilita' di eseguire l'espulsione entro 24 ore;

rischio per l'espulso nel paese di destinazione;

rischio per la vita familiare con familiari aventi diritto ad attuare il ricongiungimento (dimenticati gli stessi familiari se non aventi diritto ad attuare il ricongiungimento).

Intervento del Tribunale per i Minorenni in caso di richiesta di espulsione di minori (dovrebbe essere sospesa l'eventuale espulsione dell'adulto).

Non si procede a espulsione in caso di gravi condizioni di salute o in caso di gravidanza recente o in corso (dimenticati i familiari della donna).

 

 

4) ASILO

Due possibilita:

a) status di rifugiato (Convenzione di Ginevra, motivi di sesso o appartenenza a un gruppo etnico);

b) asilo umanitario (guerra, guerra civile, violenza generalizzata, violazione sistematica dei diritti dell'uomo, etc.).

Unico tipo di domanda (ricevibile dal comandante del vettore, dalla polizia di frontiera dalla prefettura).

Domanda non ammissibile in caso di:

status di rifugiato gia' riconosciuto in altro stato;

richiesta di assistenza gia' avanzata in altro stato (salvo rifiuto o successive violazioni di diritti);

soggiorno preventivo di oltre tre mesi in altro stato disposto ad esaminare la domanda di asilo;

motivi totalmente scorrelati da quelli che consentono il riconoscimento dell'asilo;

richiedente responsabile di crimini di guerra o contro l'umanita';

Intervento del giudice in caso di respingimento per non ammissibilita' (caso di non ammissibilita' valutata dal comandante del vettore non contemplato).

Permesso per richiesta di asilo:

sussidio fino a decisione della Commissione;

facolta' di lavorare in caso di ricorso giurisdizionale;

assistenza sanitaria gratuita.

Rifugiato equiparato a:

cittadino italiano, per ricongiungimento familiare, lavoro, sanita', studio;

cittadino comunitario, per accesso a pubblico impiego;

titolare di carta di soggiorno, per il resto.

Cessazione dello status di rifugiato:

disposta dalla Commissione su richiesta del questore o del Ministro dell'Interno;

possibilita' di ricorso entro 15 giorni con effetto sospensivo immediato;

possibilita' di ottenere un diverso permesso.

Espulsione:

consentita solo per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato;

ritardata di quattro giorni, per individuare destinazione opportuna.

Asilo umanitario:

valido per un anno, rinnovabile;

equiparazione di diritti al caso di lavoro subordinato;

Cessazione del diritto all'asilo umanitario:

disposta dalla Commissione, notificata agli interessati;

possibilita' di ottenere altro permesso;

possibilita' di richiedere entro 15 giorni il riconoscimento dello status di rifugiato;

Esodi di massa: regime particolare.

 

 

5) SANITA'

Assicurazione obbligatoria presso il Servizio Sanitario Nazionale per:

titolari di carta di soggiorno;

titolari di permesso per

coesione familiare,

attesa adozione,

affidamento,

asilo umanitario,

richiesta di asilo;

lavoratori occupati legalmente;

disoccupati iscritti alle liste di collocamento;

titolari di pensione con obbligo di assicurazione.

Assicurazione obbligatoria con contributo forfettario per titolari di permesso per studio.

Assicurazione obbligatoria per lo straniero residente presso il SSN (con contributo del 7.5 per cento del reddito) o presso assicurazione privata.

Assistenza speciale per i regolari indigenti (come per gli italiani), per gli hanseniani e per i malati di AIDS (dimenticati i malati di TBC).

Erogazione delle cure ospedaliere urgenti per i non assicurati, con oneri a loro carico; in caso di indigenza, oneri a carico della rappresentanza diplomatica (o, in subordine, del Ministero dell'Interno).

Mancata iscrizione al SSN o clandestinita' non possono motivare il rifiuto di cure ospedaliere urgenti; rilascio di un permesso per cure mediche a chi, ricoverato per cure urgenti, non abbia titolo per ottenere altro permesso.

Possibilita' di accesso in Italia per cure mediche (con garanzia di copertura economica, salvo casi di urgenza o di ragioni umanitarie).

 

 

6) STUDIO

Visto per studio rilasciabile a chi dimostri:

preiscrizione o iscrizione a corsi di studio,

disponibilita' di mezzi,

titolarita' di polizza assicurativa per spese mediche,

disponibilita' di alloggio.

Permesso per studio rilasciabile a chi entri con visto corrispondente o a chi chieda la conversione di altro permesso.

Consentito lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato e, occasionalmente, di lavoro autonomo.

Consentita la conversione in permesso per lavoro subordinato o autonomo alla fine del corso di studi.

Diplomati e laureati in Italia possono accedere anche ad attivita' di lavoro autonomo riservate agli italiani.

Scuola dell'obbligo:

Diritto per i minori all'istruzione obbligatoria, a prescindere dallo status giuridico.

Scuola secondaria:

Diritto, per gli stranieri titolari di un permesso per studio o di durata non inferiore a un anno, all'iscrizione alla scuola secondaria (subordinato all'accertamento della preparazione).

Studi universitari:

Diritto, per gli stranieri titolari di un permesso per studio o di durata non inferiore a un anno, all'iscrizione a corsi universitari.

Requisiti:

diploma riconosciuto;

titolo di studio che nel paese di provenienza consenta l'iscrizione a corsi universitari, e superamento di esame di lingua.

Permesso rinnovabile fino al terzo anno fuori corso.

Possibilita' di accesso a borse di studio annuali (rinnovabili sulla base di requisiti di merito) per studenti provenienti da PVS (non considerato il caso di studenti entrati ad altro titolo, ne' quello di assegnazione in anni successivi al primo).

Borse particolari per chi si impegni a rientrare nel paese di origine al termine degli studi.

 

 

7) DIRITTI DELLA FAMIGLIA E DEL MINORE

Il ricongiungimento familiare puo' essere promosso da

cittadini italiani o comunitari;

cittadini extracomunitari titolari di:

carta di soggiorno;

permesso

per lavoro subordinato o autonomo,

per dimora o residenza elettiva.

 

Il ricongiungimento puo' riguardare:

un coniuge non separato (il diritto all'unita' familiare e' violato per i figli in caso di poligamia),

figli minori non coniugati,

genitori a carico,

figli di eta' inferiore a 21 anni e altri familiari a carico (solo per cittadini italiani e comunitari e per rifugiati).

Puo' ottenere il ricongiungimento anche il familiare presente in Italia con permesso ad altro titolo (escluso il caso di permessi di breve durata; eccezione per il caso di permesso per visita a familiari, se i requisiti sono stati soddisfatti solo dopo l'ingresso).

Permesso per coesione familiare rilasciabile:

al familiare ricongiunto;

ai nati in Italia da cittadini regolarmente soggiornanti;

allo straniero regolare che contrae matrimonio con cittadino avente diritto ad attuare il ricongiungimento.

La durata del permesso e' legata a quella del documento di soggiorno del familiare con cui si attua la coesione; e' illimitata per coesione con italiani.

Carta di soggiorno rilasciabile a:

coniuge ricongiunto con titolare di carta di soggiorno o con cittadino italiano o comunitario;

figlio residente, di eta' inferiore a 14 anni, ricongiunto con titolare di carta di soggiorno (il minore di eta' superiore a 14 anni e' penalizzato; il minore ricongiunto con cittadino italiano o comunitario e' dimenticato);

cittadino minore residente, nato da titolare di carta di soggiorno;

cittadino residente, genitore di minore italiano (il minore comunitario e' dimenticato);

cittadino residente, tutore o affidatario di minore italiano o comunitario.

Rinnovo del permesso o della carta condizionati, salvo il caso di conversione in altro documento, al permanere delle condizioni che hanno motivato il rilascio (non si tutelano i familiari in caso di sopravvenuta separazione, ne' di reati commessi, dal familiare che ha promosso il ricongiungimento, a danno dei familiari stessi; inoltre si puo' produrre, per i figli ricongiunti o nati in Italia, un regresso riguardo al tipo di documento di soggiorno, al superamento di determinate soglie di eta').

Minore di eta' inferiore a 14 anni iscritto sul documento di soggiorno di uno o di entrambi i genitori (dovrebbe essere obbligatoria l'iscrizione sul documento di entrambi i genitori, se presenti, per tutelare il minore nei casi di separazione o di espulsione di uno dei due).

Intervento del Tribunale per i Minorenni in caso di minore in stato di abbandono, e rilascio di un permesso per affidamento o per attesa adozione.

Consentito l'ingresso e il permesso per visita a familiari titolari di permesso di soggiorno di durata superiore a un anno.

Ammesso un familiare in caso di ingresso per cure mediche (trascurati i figli minori).

Obbligo per l'ufficiale di stato civile di comunicare al P.M. e al questore la mancanza di permesso di soggiorno di durata residua non inferiore a sei mesi, in caso di pubblicazione matrimoniale (rischio di violazione del diritto alla tutela della vita familiare).

Espulsione e respingimento:

L'espulsione del minore puo' essere disposta solo dal Tribunale per i Minorenni e se non prevale l'interesse alla tutela dell'unita' familiare, dell'istruzione o delle cure mediche del minore stesso (dovrebbe essere egualmente tutelato il caso di allontanamento del minore, e prevista la sospensione del provvedimento a carico del genitore).

L'espulsione puo' essere sospesa e revocata per tutelare l'unita' familiare con familiari aventi diritto ad attuare il ricongiungimento familiare (trascurati i familiari non aventi questo diritto, anche quando si tratti di coniugi, figli e genitori a carico).

L'autorizzazione al reingresso dell'espulso e' di norma concessa per consentire il ricongiungimento (nel caso di ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario, la condizione del familiare precedentemente espulso e' penalizzata).

Espulsione non consentita in caso di gravidanza in atto o recente (dimenticati i familiari della donna).

Respingimento alla frontiera per il minore non in regola con i documenti (trascurata la necessita', considerata invece per il caso di espulsione, di accompagnamento e affidamento a persona responsabile nel paese di provenienza).

 

 

8) GIUSTIZIA

Accesso al patrocinio gratuito per lo straniero presente a qualunque titolo.

Diritto alla presenza dell'interprete, all'osservanza religiosa, ai contatti con i familiari e alla corrispondenza in lingua straniera per il detenuto (non citati esplicitamente i contatti telefonici).

Rilascio, al momento della remissione in liberta' del detenuto, di un permesso di durata pari a quella residuata dal vecchio permesso.

Possibilita' di usufruire di misure alternative alla detenzione con accesso al lavoro.

 

 

9) PROGRESSIVITA' DEI DIRITTI

Diritti relativi alle cure ospedaliere urgenti, alla difesa giudiziaria, al patrocinio gratutito, all'istruzione obbligatoria per i minori tutelati a prescindere dalle condizioni di regolarita' (diritto alla tutela dell'unita' familiare trascurato in piu' punti).

Accesso a strutture di ospitalita' con obbligo di segnalazione alla questura (e conseguente rischio per lo straniero irregolare).

Accesso a strutture aloggiative appositamente predisposte per titolari di permesso di lunga durata.

Accesso degli stranieri regolarmente soggiornanti agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, alle stesse condizioni previste per gli italiani.

Accesso alla residenza anche in mancanza di sistemazione alloggiativa definitiva.

Rinnovo del permesso per lavoro subordinato per una durata di quattro anni per chi e' impiegato a tempo indeterminato e dimostra di disporre di un reddito lecito sufficiente; rinnovo del permesso per lavoro autonomo per una durata di tre anni per chi dimostra di disporre di reddito sufficiente e di alloggio e di aver completato gli adempimenti burocratici.

Diritto di elettorato attivo in elezioni amministrative e circoscrizionali dopo cinque anni di soggiorno regolare o in caso di titolarita' di carta di soggiorno.

Carta di soggiorno, con durata di cinque anni, per chi dimostra di aver svolto regolarmente per complessivi cinque anni attivita' di lavoro subordinato o attivita' di lavoro autonomo (arduo il rinnovo per gli stessi motivi, data la durata della carta; e' anche arduo, quando si superino determinate soglie di eta', il rinnovo della carta ottenuta per ragioni di famiglia).

La carta di soggiorno da diritto a

di svolgere qualunque attivita', anche quando non sussista la condizione di reciprocita' (salvo attivita' espressamente riservate al cittadino italiano o vietate allo straniero);

di elettorato attivo in elezioni amministrative e circoscrizionali;

di esenzione dal visto di reingresso;

di esenzione dall'allontanamento, salvi i casi di estradizione o di espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

 

 

10) STRUTTURE DI SERVIZIO E ORGANI ISTITUZIONALI

Centri di accoglienza e di orientamento ai valichi di frontiera per stranieri in fase di ingresso regolare; informazione ed assistenza per gli stranieri in uscita dall'Italia.

Centri di servizi nei capoluoghi di provincia e nei comuni di piu' rilevante insediamento, con funzioni di orientamento e sostegno negli adempimenti burocratici.

Istituti di patronato e di assistenza sociale.

Centri di accoglienza nei comuni di piu' rilevante insediamento.

Difensore civico per lo straniero, a livello regionale e nazionale.

Dipartimento Nazionale per l'Immigrazione; uffici provinciali e sezioni consolari. Compiti di coordinamento.

Commissione Permanente per l'Immigrazione; Osservatorio Permanente sul fenomeno immigratorio; Comitato Scientifico. Compiti di studio.

Consulta Nazionale dell'Immigrazione.

Anagrafe degli stranieri in Italia.

Direzioni centrali o servizi nei ministeri dell'Interno, degli Affari Esteri, del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Pubblica Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca Scientifica, della Sanita', di Grazia e Giustizia.

 

 

ALCUNE VALUTAZIONI POLITICHE

Trascurata l'esistenza di un bacino di irregolarita' (da regolarizzare).

Trascurata la distinzione tra clandestino e irregolare.

Negata la possibilita' di incontro tra domanda e offerta di lavoro (sarebbe preferibile una strategia di ingresso per quote).

Ottima l'istituzione di liste di prenotazione (adatte anche ad una strategia di ingresso per quote).

Trascurato il criterio di anzianita' di iscrizione nelle liste di prenotazione (si incentiva l'irregolarita').

Non indispensabili gli accordi bilaterali per lo stagionalato; dannose le limitazioni geografiche.

Discutibile il requisito di anzianita' di stagionalato per la conversione in permesso per lavoro subordinato.

Le misure riguardo ai turisti possono danneggiare il turismo prima di ostacolare l'immigrazione irregolare (in generale per soggiorni di durata non superiore a tre mesi converrebbe considerare il visto di ingresso come equipollente al permesso di soggiorno).

Insufficiente la solidita' della posizione del titolare di carta di soggiorno (in generale una regressione della qualita' della posizione dovrebbe essere consentita solo in casi di particolare gravita').

Generalmente molto buona la considerazione dei diritti fondamentali, riguardo a espulsioni, famiglia, sanita', minori, giustizia, asilo.

Trascurata la necessita' di flessibilita' della politica di immigrazione.

Buono l'accordo con le linee europee.