(Sergio Briguglio 9/11/1994)

 

SOMMARIO DELLA BOZZA DI DISEGNO DI LEGGE

"Norme in materia di lavoro stagionale ed ingresso nello Stato dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea"

d'iniziativa del Governo

 

Art.1 (Lavoro stagionale dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea)

- Programmazione dei flussi stagionali.

- Limitazione al caso di Paesi con cui siano stati stipulati appositi accordi (non obbligatori).

Art.2 (Soggiorno dei lavoratori stagionali non appartenenti all'Unione Europea)

- Durata massima: sei mesi.

- Diritto di precedenza rispetto ai connazionali mai entrati in Italia per lavoro, per l'anno successivo.

- Per il primo anno: diritto di precedenza per chi abbia soggiornato in Italia per almeno sei mesi ed esca dal territorio dello Stato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.

- Conversione in permesso per lavoro subordinato della durata di due anni, in presenza di offerta di lavoro a tempo indeterminato e dopo quattro soggiorni stagionali consecutivi.

Art.3 (Previdenza e assistenza)

- Contributi obbligatori, con l'eccezione di assegni familiari e assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

- Garanzia da parte del datore di lavoro riguardo all'accessibilita' di un alloggio adeguato.

- Contributi per l'assicurazione per invalidita', vecchiaia e superstiti trasferiti, su richiesta del lavoratore, all'ente assicuratore o previdenziale dello Stato di provenienza.

Art.4 (Potenziamento personale rappresentanze diplomatiche)

- Aumento del personale nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari.

Art.5 (Garanzie sui mezzi di sostentamento)

- Requisiti ulteriori per l'ingresso: biglietto di viaggio di ritorno; obbligazione (anziche' semplice impegno) di privato, associazione o ente al mantenimento e alle spese sanitarie, in alternativa alla dimostrazione da parte dello straniero della disponibilita' di mezzi sufficienti.

- Recupero delle spese in caso di inadempimento del privato, dell'associazione o dell'ente.

Art.6 (Espulsione dal territorio dello Stato)

- Lo stagionale che si trattiene irregolarmente e' espulso e non puo' ottenere il visto di ingresso nei due anni successivi.

- Esclusione dei clandestini espulsi dal beneficio della sospensione automatica del provvedimento.

- Espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera per il clandestino.

- Estensione al Pubblico Ministero (in aggiunta allo straniero e al suo difensore) della facolta' di richiedere l'espulsione dello straniero sottoposto a custodia cautelare o condannato a pene detentive, anche residue, di durata non superiore a tre anni (vedi commi 12 bis e 12 ter dell'art. 7 della legge 39/1990, come aggiunti dal comma 1 dell'art.8 della legge 296/1993).

Art.7 (Sanzioni)

- Punibilita', ai sensi del comma 2 dell'art.12 della legge 943/1986, del datore di lavoro che occupi irregolarmente lavoratori stagionali.

- Inasprimento delle sanzioni contro chi favorisca l'ingresso irregolare.

- Inasprimento delle sanzioni amministrative contro i vettori che non segnalino la presenza a bordo di stranieri privi dei documenti necessari per l'ingresso in Italia.

- Arresto fino a sei mesi e ammenda fino a ottocentomila lire per chi (eccezion fatta per il richiedente asilo e per i casi considerati dalla legge 184/1983 sull'affidamento e l'adozione dei minori) non esibisca, su richiesta della Pubblica Sicurezza, il documento di viaggio.

- Reclusione fino a tre anni se a non esibire il documento di viaggio e' uno straniero a carico del quale e' stato emesso un provvedimento di espulsione o che deve essere accompagnato immediatamente alla frontiera.

- Reclusione fino a tre anni per il clandestino e per l'espulso che non lascia per tempo il territorio dello Stato o che rientra senza autorizzazione.

- Consentito l'arresto, anche fuor di flagranza, nei due casi precedenti.

- Azione penale esercitata o proseguita solo se lo straniero resta in Italia.

Art.8 (Disposizioni)

- Le disposizioni del comma 4 dell'art.6 (?) si applicano solo dopo il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge.