(Sergio Briguglio 9/11/1994)

 

IRREGOLARI ED ESPULSIONI

 

Legge 39/1990

- Espulsione per:

soggiorno irregolare;

violazione grave di norme valutarie, doganali o fiscali, o delle norme sulla tutela del patrimonio artistico, o in materia di intermediazione di manodopera, o di sfruttamento della prostituzione;

reato di violenza carnale o delitti contro la liberta' sessuale;

appartenenza a categorie per le quali si applicano misure di prevenzione;

condizioni di associazione mafiosa;

motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato;

condanna definitiva per determinati reati;

in alternativa alla custodia cautelare o alla reclusione, in seguito a condanna definitiva, con pena residua non superiore a tre anni, su richiesta dello straniero o del suo difensore.

- Espulsione degli stranieri che appartengano ad un adelle categorie di cui all'articolo 1 della legge 1423/1956 (come sostituito dall'articolo 2 della legge 327/1988), ovvero che si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 1 della legge 575/1965 (come sostituito dall'articolo 13 della legge 646/1982).

- Espulsione ordinaria: intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni, salvo presentazione di istanza cautelare entro tale termine. Sospensione del provvedimento fino alla decisione definitiva sull'istanza cautelare.

- Espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, senza effetto sospensivo immediato della presentazione di istanza cautelare, nei casi di

espulsione permotivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato;

permanenza nel territorio dello Stato, oltre i termini previsti per ottemperare al provvedimento di espulsione;

rientro non autorizzato dell'espulso.

- Sorveglianza di P.S. per l'espulso, nel caso si debba procedere ad accertamenti sulla sua identita', ai fini dell'espulsione.

- Reclusione da sei mesi a tre anni per lo straniero che distrugga il documento di viaggio allo scopo di sottrarsi all'espulsione o che non si adoperi per ottenerne il rilascio dalla competente autorita'.

Proposta di legge Martinat-Fini

- L'espulsione avviene in ogni caso con accompagnamento immediato alla frontiera.

- Il provvedimento di espulsione e' sospeso se cosi' decide, su richiesta dell'interessato, il tribunale amministrativo regionale (senza effetti sospensivi automatici).

- Rispetto alle disposizioni della legge 39/1990 l'espulsione e' prevista nei casi di

violazioni delle norme in materia di prostituzione;

condanna in primo grado o, in alcuni casi, semplice rinvio a giudizio, per i delitti gia' considerati dalla legge 39/1990 e per altri delitti (fino a includere i delitti di omicidio colposo, lesioni personali colpose, omissione di soccorso e diffamazione);

condanna per delitti per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre mesi;

superamento dei trenta giorni di reclusione in un istituto di pena, in esecuzione di sentenza di condanna passata in giudicato.

utilizzazione non autorizzata del permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli originari;

Proposta di legge Negri

- Espulsione coattiva ed immediata in tutti i casi.

- Il ricorso per cassazione nei casi di espulsione disposta dal giudice non sospende l'esecuzione del provvedimento.

- Rispetto alle disposizioni della legge 39/1990 l'espulsione e' prevista anche

in seguito a condanna per uno dei delitti previsti dall'articolo 582 del codice penale;

in caso di mancata corrispondenza tra la disponibilita' di mezzi dichiarata dallo straniero che intenda procedere al ricongiungimento con i familiari e quella accertata (espulsione dell'intera famiglia);

alla seconda diffida per non aver rispettato l'obbligo di dichiarare il trasferimento di dimora entro dieci giorni;

in caso di mancato adempimento, da parte del lavoratore autonomo, delle richieste di autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attivita', allo scadere dei primi tre mesi di soggiorno;

- Nel ricorso al TAR contro i provvedimenti di espulsione e di diniego e revoca del permesso di soggiorno non e' consentita la presentazione di domanda incidentale di sospensione.

- I minori di eta' inferiore a quattordici anni in posizione irregolare sono ospitati in un istituto di istruzione per un periodo non superiore a sessanta giorni, durante i quali l'autorita' cerca di individuare un parente in Italia ovvero il paese di origine ai fini del rimpatrio del minore. Trascorsi inutilmente i sessanta giorni, si procede ad affidamento e adozione.

- Reclusione da due a quattro anni per il clandestino e per l'irregolare (?).

- Reclusione da sei mesi a quattro anni per l'irregolare.

- Reclusione da sei mesi a quattro anni per lo straniero sprovvisto di documento di identificazione che non abbia provveduto a denunciarne la scomparsa e chiederne la sostituzione.

- Reclusione da due a quattro anni per l'espulso illegalmente presente in Italia.

- Reclusione da tre a quattro anni per lo straniero che si sottrae all'espulsione adottata per la commissione di determinati delitti.

- Consentito l'arresto anche fuor di flagranza.

- Sanzione amministrativa da cinque a venti milioni per chi ospiti uno straniero illegalmente presente. Sanzione raddoppiata se l'attivita' e' svolta a fini di lucro. In caso di cittadino extracomunitario ospitante, questi e' espulso.

- Obbligo per gli impiegati postali e bancari di esigere l'esibizione di passaporto e permesso di soggiorno validi da chi intenda effettuare versamenti. Sanzioni, per gli inadempienti, da mezzo milione a un milione.

- Istituzione di un casellario presso il Ministero dell'Interno per l'accertamento di eventuali diverse identificazioni dei cittadini extracomunitari.

- Consentiti controlli, ispezioni, perquisizioni, intercettazioni finalizzati all'individuazione di cittadini extracomunitari in posizione (?) irregolare.

- Modifiche del codice penale riguardanti l'estensione agli stranieri illegalmente presenti di una sorta di presunzione di colpevolezza in relazione al reato di furto con scasso.

Proposta di legge Tanzarella-Lumia

- Rilascio di un permesso per lavoro subordinato di due anni rinnovabile a chi dimostri di avere un'offerta di lavoro a tempo indeterminato o un rapporto di lavoro in corso, ovvero di aver lavorato per almeno novanta giornate lavorative.

- Regolarizzazione dei ricongiungimenti familiari di fatto.

- Rilascio discrezionale di un permesso per lavoro stagionale di sei mesi a chi richieda la regolarizzazione senza rientrare nelle categorie precedenti.

- Impunibilita' per le violazioni delle norme su ingresso e soggiorno per chi procede a regolarizzazione. Cancellazione dei provvedimenti gia' adottati a suo carico.

DDL del Governo (bozza)

- Lo stagionale che si trattiene irregolarmente e' espulso e non puo' ottenere il visto di ingresso nei due anni successivi.

- Esclusione dei clandestini espulsi dal beneficio della sospensione automatica del provvedimento.

- Espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera per il clandestino.

- Estensione al Pubblico Ministero (in aggiunta allo straniero e al suo difensore) della facolta' di richiedere l'espulsione dello straniero sottoposto a custodia cautelare o condannato a pene detentive, anche residue, di durata non superiore a tre anni (vedi commi 12 bis e 12 ter dell'art. 7 della legge 39/1990, come aggiunti dal comma 1 dell'art.8 della legge 296/1993).

- Arresto fino a sei mesi e ammenda fino a ottocentomila lire per chi (eccezion fatta per il richiedente asilo e per i casi considerati dalla legge 184/1983 sull'affidamento e l'adozione dei minori) non esibisca, su richiesta della Pubblica Sicurezza, il documento di viaggio.

- Reclusione fino a tre anni se a non esibire il documento di viaggio e' uno straniero a carico del quale e' stato emesso un provvedimento di espulsione o che deve essere accompagnato immediatamente alla frontiera.

- Reclusione fino a tre anni per il clandestino e per l'espulso che non lascia per tempo il territorio dello Stato o che rientra senza autorizzazione.

- Consentito l'arresto, anche fuor di flagranza, nei due casi precedenti.

- Azione penale esercitata o proseguita solo se lo straniero resta in Italia.

- Diritto di precedenza riguardo al rilascio, per il primo anno di applicazione della legge, del visto di ingresso per lavoro stagionale per chi abbia soggiornato in Italia per almeno sei mesi ed esca dal territorio dello Stato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.

 

Legge Contri

- Espulsione prevista nei seguenti casi e con le seguenti modalita':

Motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato

disposta dal Ministro dell'Interno;

accompagnamento immediato;

ricorso privo di effetti sospensivi;

divieto di reingresso non autorizzato.

Soggiorno illegale

accompagnamento immediato;

ricorso privo di effetti sospensivi;

divieto di reingresso non autorizzato per due anni.

Prevenzione

disposta dal Tribunale;

obbligo di uscita entro 15 giorni;

ricorso per cassazione con effetto sospensivo automatico fino a decisione;

possibilita' di sorveglianza di P.S.;

divieto di reingresso non autorizzato per cinque anni.

Condanna definitiva

disposta dal giudice per alcuni reati;

successiva all'estinzione della pena;

possibilita' di revoca;

divieto di reingresso non autorizzato.

Misura alternativa alla pena

su richiesta del condannato, per pena o residuo di pena inferiore a 3 anni;

disposta dal giudice;

pena ripristinata in caso di reingresso;

divieto di reingresso non autorizzato.

Straniero indagato o imputato

su richiesta congiunta dello straniero e del P.M.;

disposta dal giudice;

divieto di reingresso non autorizzato per un periodo corrispondente al massimo della pena.

- Reclusione da uno a tre anni per l'espulso che distrugga o occulti il documento di viaggio, ovvero che non faccia quanto e' necessario per ottenerlo allo scopo di sottrarsi all'espulsione.

- Custodia del cittadino espulso e intervento del giudice in caso di:

impossibilita' di eseguire l'espulsione entro 24 ore;

rischio per l'espulso nel paese di destinazione;

rischio per la vita familiare con familiari aventi diritto ad attuare il ricongiungimento.

- Intervento del Tribunale per i Minorenni in caso di richiesta di espulsione di minori.

- Non si procede a espulsione in caso di gravi condizioni di salute o in caso di gravidanza recente o in corso.