(Sergio Briguglio 25/9/1994)

 

OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA DI LEGGE

"Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato"

d'iniziativa dei deputati

MARTINAT, FINI

 

 

Art.1

- Modifica il comma 1 dell'articolo 3 della legge 39/1990.

- Si richiede per l'ingresso anche documentazione attestante: condizioni di salute non pregiudizievoli per la sanita' dei cittadini italiani, il non aver riportato nel proprio paese condanne a pene detentive di durata superiore a trenta giorni, il non essere sottoposto a procedimenti penali per reati che possano comportare simili condanne.

Osservazioni:

- Si da' valore a procedimenti penali condotti in ordinamenti diversi da quello italiano prescindendo da qualunque controllo sulla legittimita' delle condanne e dei procedimenti stessi (Solgenitsyn, in base a queste disposizioni, dovrebbe essere respinto alla frontiera).

- Non e' minimamente salvaguardata la posizione del potenziale rifugiato.

- Non tiene conto della possibilita', prevista dalla legge, di entrare in Italia per motivi di cura; in condizioni di salute, quindi, necessariamente non buone.

Art.2

- Aggiunge il comma 1 bis all'articolo 3 della legge 39/1990.

- Impedisce il rilascio del visto a stranieri condannati per reati "gravi" con sentenza passata in giudicato.

Osservazioni:

- Non si capisce se ci si riferisca a condanne subite in Italia o nel paese di origine. In quest'ultimo caso varrebbero le considerazioni precedenti.

- Andrebbe comunque prevista la possibilita' di autorizzazione al rientro (per consentire, ad esempio, il ricongiungimento familiare).

Art.3

- Aggiunge il comma 5 bis all'articolo 3 della legge 39/1990.

- Richiede che l'ingresso per turismo, studio, lavoro autonomo, cura e culto sia subordinato alla dimostrazione di disponibilita' di mezzi di sostentamento commisurati alla durata prevista dal visto, se prescritto, nonche' dei mezzi necessari per rientrare in patria.

Osservazioni:

- Nei fatti l'attuale prassi amministrativa prevede gia' queste misure (peraltro totalmente incapaci di arginare il fenomeno del prolungamento irregolare del soggiorno: chi viene in Italia con l'intenzione di immigrare per lavoro, non considera affatto insormontabile, dovendosi fingere turista, l'obbligo di dimostrare la capacita' di mantenimento per un mese).

- Come ci si regola per i paesi in relazione ai quali il visto di ingresso non e' previsto?

Art.4

- Modifica il comma 6 dell'articolo 3 della legge 39/1990.

- Esclude, dall'elenco degli elementi considerati equivalenti alla disponibilita' di mezzi di sostentamento, la garanzia da parte di un privato.

Osservazioni:

- Misura sciocca e illiberale: la norma attuale, infatti, non favorisce minimamente forme di immigrazione irregolare, dal momento che il garante e' comunque controllabile dalle forze di pubblica sicurezza (qualunque forma di abuso sistematico desterebbe immediatamente il sospetto di chi rilascia il nulla-osta).

- Si impediscono cosi' forme legittime di turismo e di visita ad amici, fidanzati (in relazione ai quali non e' possibile l'ingresso per motivi di visita a familiari), etc..

Art.5

- Modifica il comma 5 dell'articolo 4 della legge 39/1990.

- Impedisce la valida utilizzazione, per motivi diversi da quelli originari, del permesso di soggiorno concesso per motivi di studio o di famiglia.

- Consente un'utilizzazione alternativa solo di permessi originariamente concessi per lavoro autonomo o subordinato, a condizione che lo straniero dimostri la disponibilita' di mezzi adeguati ad una permanenza ad altro titolo.

Osservazioni:

- La possibilita' per gli studenti di svolgere attivita' di lavoro dipendente e' sancita dal comma 3 dell'articolo 6 della legge 943/1986, nel quale veniva solo introdotto un limite massimo di cinquecento ore annuali (limite poi abolito dal comma 3 dell'articolo 9 della legge 39/1990).

- Lo svolgimento di un'attivita' lavorativa part-time e' per la maggior parte degli studenti l'unico modo per procacciarsi i mezzi di sostentamento (le stesse borse di studio, di cui solo pochi studenti usufruiscono, molto spesso non sono adeguate al costo della vita in Italia).

- La concessione di autorizzazione al lavoro, ad un anno dall'ingresso, per lo straniero entrato in Italia per ricongiungimento familiare e' stabilita dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 943/1986.

- Nessuna delle disposizioni citate e' abrogata dalla presente proposta di legge.

- Nell'articolo in esame si tratta di utilizzazione del permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli per cui e' stato rilasciato, non di sua conversione. Lo straniero non deve quindi essere tenuto a dimostrare alcuna particolare disponibilita' di mezzi, giacche' non modifica il titolo del proprio soggiorno.

Art.6

- Aggiunge il comma 5 bis all'articolo 4 della legge 39/1990.

- Punisce con revoca del permesso ed espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera la violazione del comma 5 modificato dal precedente articolo.

Osservazioni:

- Per come e' formulato il comma 5 in questione, non si puo' configurare alcuna violazione: il comma 5 afferma infatti solo che un certo permesso abilita ad una certa azione. Un tentativo, da parte dello straniero, di utilizzare il permesso di soggiorno in modo improprio e' quindi semplicemente privo di effetti, ma non puo' essere sanzionato in alcun modo. In altri termini: se compro un biglietto per la partita Milan-Inter e tento, con questo, di andare a vedere la partita Lazio-Roma, e' giusto che non mi facciano entrare, ma non possono sequestrarmi il biglietto.

- Al di la' della forma, si capisce comunque il senso della disposizione: punire lo straniero che svolga attivita' lavorativa non autorizzata. Nel caso del lavoro subordinato, la previsione di sanzioni cosi' gravi per il lavoratore e' comunque estremamente pericolosa perche' offre al datore di lavoro privo di scrupoli uno strumento di ricatto potentissimo nei confronti del lavoratore stesso: il rischio di un'espulsione immediata scoraggerebbe qualunque straniero dall'intentare (come invece oggi succede) una causa davanti al giudice del lavoro per denunciare condizioni di sfruttamento.

Art.7

- Modifica il comma 6 dell'articolo 4 della legge 39/1990.

- Stabilisce che di norma il permesso di soggiorno sia rinnovato per una durata non superiore a quella per cui era stato concesso (anziche' doppia).

Osservazioni:

- Questa modifica, rendendo piu' precaria la condizione di soggiorno del cittadino straniero, contrasta con le raccomandazioni contenute nella Comunicazione della Commissione delle Comunita' Europee al Consiglio e al Parlamento Europeo sulle Politiche di Immigrazione e di Asilo del 23-2-1994. Al § 124 di tale Comunicazione, infatti, si afferma: "La sicurezza del soggiorno e la residenza permanente per tutti coloro che rispondono a requisiti di stabilita' costituiscono i presupposti fondamentali per il successo di qualunque integrazione". Gia' nel 1991, in analoga comunicazione, la Commissione aveva rilevato l'opportunita' di riflettere sull'istituzione di un diritto di soggiorno permanente da concedere al termine di un periodo di permanenza prestabilito (§ 60).

Art.8

- Modifica il comma 8 dell'articolo 4 della legge 39/1990.

- Stabilisce che condizione necessaria per il primo rinnovo del permesso di soggiorno e' la dimostrazione di disponibilita' di un reddito, da fonti lecite, pari ad almeno il doppio della pensione sociale (piuttosto che pari alla pensione sociale stessa).

Osservazioni:

- Curiosa modifica, contenuta in una proposta di legge che, altrove, si sforza di rimuovere tutte le disposizioni che in qualche modo favoriscano lo straniero rispetto all'italiano (effetti del ricorso giurisdizionale, condizioni di reciprocita', etc.): qui, invece, si considera inaccettabile che il cittadino straniero debba vivere con un reddito pari all'importo della pensione sociale, restando invece assolutamente tollerabile che con tale reddito viva il cittadino italiano!

Art.9

- Sostituisce il comma 4 dell'articolo 5 della legge 39/1990.

- Modifica le disposizioni relative alla sospensione del provvedimento di espulsione adottato dal prefetto (non quello, cioe', adottato dal ministro dell'Interno per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato): il provvedimento e' sospeso se cosi' decide, su richiesta dell'interessato, il tribunale amministrativo regionale. La norma attualmente in vigore prevede invece la sospensione automatica fino a decisione definitiva sulla domanda cautelare.

Osservazioni:

- La modifica proposta, riguardando anche il caso di stranieri regolarmente soggiornanti, e' incompatibile con la tutela del diritto al ricorso contro l'espulsione sancito da

a) l'articolo 13 del "Patto internazionale sui diritti civili e politici" (ratificato con legge 881/1977, in vigore dal 15-12-78);

b) l'articolo 1 del Protocollo 7 alla "Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali", detta "Convenzione europea dei diritti dell'uomo" (ratificato con legge 98/1990, in vigore dal 1-2-92);

da valutarsi entrambi in combinato disposto con l'articolo 13 della "Convenzione europea dei diritti dell'uomo" che sancisce il diritto al ricorso effettivo. Il diritto al ricorso contro l'espulsione (che include, in particolare: il diritto di far valere le proprie ragioni contro l'espulsione, il diritto di sottoporre il proprio caso all'esame dell'autorita' competente e il diritto di farsi rappresentare, a tal fine, innanzi a detta autorita') non puo' essere infatti tutelato senza prevedere quanto meno un effetto sospensivo automatico fino alla decisione del tribunale amministrativo regionale: la sospensione di un provvedimento di espulsione gia' eseguito e' quasi interamente priva di significato, stante il carattere di sostanziale irreversibilita' del provvedimento in questione. Si consideri poi come dai casi di espulsione qui considerati siano esplicitamente esclusi quelli di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, i quali soli consentono di derogare dalla tutela del diritto al ricorso per lo straniero regolarmente soggiornante.

- Il contrasto evidenziato rende le disposizioni in esame costituzionalmente illegittime per violazione del principio sancito dal comma 2 dell'articolo 10 della Costituzione, in base al quale "la condizione giuridica dello straniero e' regolata dalla legge in conformita' delle norme e dei trattati internazionali".

Art.10

- Sostituisce il comma 1 dell'articolo 7 della legge 39/1990.

- Amplia il novero dei delitti ai quali far corrispondere l'espulsione dello straniero.

- Rende la condanna in primo grado per tali delitti condizione sufficiente per l'espulsione (piuttosto che la condanna con sentenza passata in giudicato, come previsto dalla norma attualmente vigente).

- Prevede che l'espulsione avvenga con accompagnamento immediato alla frontiera.

Osservazioni:

- Tra i delitti considerati figurano anche quelli di omicidio colposo e lesioni personali colpose (lettera g), e quelli di omissione di soccorso e diffamazione (lettera h). E' assurdo che si debba procedere ad espulsione per chi si renda responsabile di simili reati.

- La previsione di espulsione antecedente a una condanna con sentenza passata in giudicato contrasta con

a) il comma 2 dell'articolo 24 della Costituzione (diritto alla difesa in ogni stato e grado del procedimento);

b) il comma 2 dell'articolo 27 della Costituzione (presunzione di innocenza sino alla condanna definitiva);

c) il comma 1 dell'articolo 6 della "Convenzione europea dei diritti dell'uomo", nonche' il comma 1 dell'articolo 14 del "Patto internazionale sui diritti civili e politici" (diritto a un equo processo), anche alla luce dell'articolo 2 del Protocollo 7 alla stessa "Convenzione", ovvero del comma 5 dell'articolo 14 del "Patto" (diritto al giudizio di secondo grado);

d) il comma 2 dell'articolo 6 della suddetta "Convenzione", nonche' il comma 2 dell'articolo 14 del suddetto "Patto" (presunzione di innocenza), anche alla luce dei citati articolo 2 del Protocollo 7 alla "Convenzione" e comma 5 dell'articolo 14 del "Patto".

- Non sono previsti ne' il rientro ne' l'indennizzo dello straniero nel caso questi sia assolto, o che la condanna sia annullata per l'evidenziarsi di un errore giudiziario. Vi e' quindi contrasto con

e) il comma 6 dell'articolo 14 del "Patto" (diritto all'indennizzo in caso di condanna annullata).

- Dal momento che il provvedimento di espulsione puo' colpire anche un rifugiato regolarmente residente, vi e' incompatibilita' con

f) l'articolo 32 della "Convenzione relativa allo status dei rifugiati" (ratificata con legge 722/1954, in vigore dal 13-2-55), in base al quale non possono essere espulsi rifugiati regolarmente residenti se non per motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico.

- Il conflitto di cui ai punti c), d), e), f) porta ancora ad un contrasto con il comma 2 dell'articolo 10 della Costituzione (condizione giuridica dello straniero).

- L'espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera non consente di tutelare efficacemente il diritto al ricorso contro l'espulsione (vedi sotto, osservazioni relative all'articolo 12).

Art.11

- Aggiunge il comma 2 bis all'articolo 7 della legge 39/1990.

- Prescrive l'espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera per gli stranieri condannati per delitti per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre mesi, nonche' per gli stranieri che, in esecuzione di sentenza di condanna passata in giudicato, abbiano trascorso piu' di trenta giorni in un istituto di pena.

Osservazioni:

- Il provvedimento di espulsione e' inaccettabilmente esteso cosi' anche al caso di commissione di reati certamente non gravi.

- Relativamente alla prima categoria si applicano le considerazioni svolte a proposito dell'articolo 10 (condanna non definitiva).

- Relativamente alla seconda categoria, emerge ancora un contrasto con il citato articolo 32 della "Convenzione relativa allo status dei rifugiati", dal momento che il provvedimento potrebbe riguardare rifugiati regolarmente residenti.

Art.12

- Aggiunge il comma 6 bis all'articolo 7 della legge 39/1990.

- Stabilisce che l'espulsione avvenga in ogni caso con accompagnamento immediato alla frontiera.

Osservazioni:

- Vi e' un palese conflitto con le norme internazionali, gia' citate a proposito dell'articolo 9 (vedi sopra), relative al diritto al ricorso contro l'espulsione per lo straniero regolarmente residente, dalle quali e' concesso derogare solo quando il provvedimento di espulsione sia adottato per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato.

- Dal momento che il provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera puo' colpire anche rifugiati in posizione irregolare rispetto alle norme su ingresso e soggiorno, e' anche evidente il contrasto con l'articolo 31 della citata "Convenzione relativa allo status dei rifugiati", in base al quale non possono essere applicate restrizioni ai movimenti di rifugiati in posizione irregolare, se non quelle strettamente necessarie e limitatamente al tempo richiesto perche' il loro status sia regolarizzato.

- Da tali incompatibilita' segue l'incostituzionalita' della norma in questione.

Art.13

- Stabilisce che l'espulsione debba essere disposta anche quando lo straniero sia semplicemente sottoposto a giudizio per alcuni dei delitti contemplati nel precedente articolo 10.

Osservazioni:

- E' un'autentica bestialita': contrasta con tutte le norme internazionali e costituzionali fin qui citate (a parte, naturalmente l'articolo 32 della "Convenzione relativa allo status dei rifugiati").

- A dimostrazione della stupidita' della norma in questione, si consideri, ad esempio, il caso del rifugiato regolarmente residente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera perche' sottoposto a giudizio per lesioni personali colpose ai danni di un proprio familiare.

Art.14

- Abroga, coerentemente con quanto stabilito dal precedente articolo 12, i commi 7, 8, e 9 dell'articolo 7 della legge 39/1990.

Osservazioni:

- Vedi osservazioni sull'articolo 12.

Art.15

- Modifica il comma 2 dell'articolo 7 della legge 39/1990.

- Stabilisce che il provvedimento di espulsione colpisca anche chi si e' reso responsabile di violazioni delle norme in materia di prostituzione (oltre che, come previsto dalla norma attualmente in vigore, di sfruttamento della prostituzione).

Osservazioni:

- E' assolutamente inaccettabile che chi si dedica alla prostituzione possa essere trattato nello stesso modo di chi la sfrutta (o addirittura con maggior rigore, laddove lo sfruttatore sia cittadino italiano).

 

Art.16

- Abroga il comma 4 dell'articolo 9 della legge 39/1990.

- Esclude la possibilita' (prevista dal comma abrogato) che cittadini stranieri siano utilizzati per l'esercizio dei profili professionali infermieristici nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Osservazioni:

- La norma attualmente vigente non rende, ovviamente, obbligatoria l'utilizzazione di cittadini stranieri, ma semplicemente la consente laddove ne emerga l'opportunita'. Si muove quindi nella direzione di un rispetto della necessita' di un'attenta regolazione dei flussi che tenga "in particolare considerazione le concrete possibilita' economiche e sociali di accoglimento del nostro Paese", come desiderato dagli estensori della proposta di legge in esame (vedi la Relazione Introduttiva).

Art.17

- Modifica il comma 6 dell'articolo 9 della legge 39/1990.

- Impone che sia soddisfatta la condizione di reciprocita' per la costituzione di societa' cooperative.

Osservazioni:

- Disposizione in linea di principio accettabile. Nei fatti introduce una restrizione che danneggia lo straniero senza avvantaggiare il cittadino italiano (difficilmente interessato a costituire societa' cooperative in quelli che oggi risultano essere paesi di emigrazione verso l'Italia).

- Andrebbe eventualmente formulata in modo piu' debole; considerando cioe' verificata la condizione di reciprocita' laddove, nel paese di origine dello straniero, l'accesso al diritto in questione non sia esplicitamente precluso al cittadino italiano.

- Non si vede, comunque, quale utilita' possa avere l'introduzione di norme che ostacolino lo svolgimento di attivita' legali ed economicamente significative da parte dei cittadini stranieri.

Art.18

- Modifica il comma 1 dell'articolo 10 della legge 39/1990.

- Impone che sia soddisfatta la condizione di reciprocita' per l'esercizio di attivita' commerciali.

Osservazioni:

- Come per il precedente articolo (mutatis mutandis).

Art.19

- Modifica il comma 3 dell'articolo 10 della legge 39/1990.

- Esclude la possibilita' (prevista dalla norma attualmente vigente) di prescindere, per gli stranieri regolarizzati con la sanatoria stabilita dalla stessa legge, dall'adempimento degli obblighi scolastici per l'iscrizione nel registro del commercio.

Osservazioni:

- Riguardando solo gli stranieri regolarizzati con la sanatoria del 1990, questa disposizione provocherebbe l'esclusione dal registro di tali cittadini, con grande svantaggio per costoro e scarsissimo vantaggio per chiunque altro.

Art.20

- Abroga il comma 6 dell'articolo 10 della legge 39/1990.

- Esclude la possibilita' (prevista dalla norma attualmente vigente) per i venditori ambulanti regolarmente autorizzati di assumere fino a cinque cittadini stranieri, tra quelli regolarizzati con la sanatoria stabilita dalla stessa legge.

Osservazioni:

- Come per il precedente articolo (mutatis mutandis).

Art.21

- Modifica il comma 7 dell'articolo 10 della legge 39/1990.

- Impone che sia soddisfatta la condizione di reciprocita' per l'iscrizione agli albi professionali di cittadini stranieri che abbiano conseguito la laurea o il diploma in Italia, ovvero che abbiano ottenuto il riconoscimento legale di analogo titolo conseguito all'estero, e che abbiano superato gli esami di abilitazione professionale.

Osservazioni:

- Come per l'articolo 17 (mutatis mutandis).

Art.22

- Aggiunge il comma 3 bis all'articolo 11 della legge 39/1990.

- Impone che nell'emanazione del decreto per l'erogazione di contributi per centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati si tenga conto della programmazione annuale dei flussi di ingresso.

Osservazioni:

- Tener conto di qualcosa non guasta mai...

 

Conclusioni:

- Sono ben altri gli interventi legislativi resi necessari ed urgenti dall'attuale situazione dell'immigrazione in Italia. Una proposta riguardante la definizione di norme relative al lavoro stagionale e alla regolarizzazione degli immigrati gia' inseriti nel mercato del lavoro, nonche' dei cosiddetti ricongiungimenti familiari "di fatto" viene sottoposta in questi giorni all'esame di diversi gruppi parlamentari e del Governo.

- In un'ottica di revisione complessiva della materia, non puo' essere trascurato l'articolato sulla "Disciplina della condizione giuridica dello straniero nella Repubblica Italiana" preparato dalla Commissione di Studio per una Legge Organica sulla Condizione Giuridica dello Straniero in Italia e depositato presso la Presidenza del Consiglio nell'aprile del 1994. Tale articolato, unitamente alle osservazioni su di esso gia' elaborate da alcune associazioni impegnate nel settore, costituisce un imprescindibile base per qualunque tentativo di ridefinizione della normativa sulla condizione dello straniero in Italia.

- Riguardo alla necessita', spesso sottolineata dall'attuale Governo (come pure dai precedenti), di rendere piu' efficace la normativa riguardo alle espulsioni, si raccomanda la considerazione degli articoli 48-57 dell'articolato appena citato, degli articoli ad essi collegati, e delle osservazioni corrispondenti contenute nell'Analisi dell'Articolato approntata da un gruppo di studio costituito da diverse associazioni del volontariato di ispirazione laica e religiosa.