(Sergio Briguglio 9/11/1994)
LAVORO STAGIONALE
DDL del Governo (bozza)
- Necessari accordi bilaterali (non obbligatori).
- Durata massima: sei mesi.
- Possibilita' di conversione in permesso per lavoro subordinato, dopo quattro ingressi per lavoro stagionale e in presenza di offerta di lavoro a tempo indeterminato.
- Diritto di precedenza, per l'anno successivo, del lavoratore stagionale uscito regolarmente sui connazionali mai entrati in Italia per lavoro.
- Espulsione e divieto di ingresso per i due anni successivi per lo stagionale che viola le norme sul soggiorno.
- Diritto di precedenza, per il primo anno, per chi esca entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge e dimostri di essere stato in Italia per piu' di sei mesi.
- Garanzia, da parte del datore di lavoro, al momento dell'assunzione, sull'accesso del lavoratore a un'alloggio adeguato.
- Programmazione annuale sulla base delle richieste del mercato.
- Modalita' di accesso definite negli accordi bilaterali.
- Escluso il versamento dei contributi per l'assegno familiare e l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
- Trasferimento dei contributi versati, su richiesta del lavoratore, all'ente previdenziale del Paese di provenienza.
Proposta di legge Tanzarella-Lumia
- Durata: sei mesi.
- Possibilita' di conversione in permesso per lavoro subordinato, fin dalla prima stagione, in presenza di offerta di lavoro a tempo indeterminato.
- Diritto di reingresso, per l'anno successivo, per il lavoratore stagionale che comunichi all'ufficio provinciale del lavoro le informazioni relative al lavoro svolto ed esca regolarmente.
- Programmazione annuale non inferiore ai casi di maturazione del diritto di reingresso.
- Liste di prenotazione dall'estero per la copertura dell'eventuale fabbisogno di manodopera in eccesso rispetto ai casi di reingresso. Criterio di anzianita' (anche pluriennale) di iscrizione ai fini della precedenza.
- Possibilita', per il Governo, di rilasciare permessi stagionali, in considerazione del verificarsi di situazioni di emergenza, a stranieri presenti a qualsiasi titolo sul territorio nazionale.
- Per il primo anno, possibile accesso al permesso per lavoro stagionale per gli irregolari privi di impiego stabile.
- Esclusione della possibilita' di respingere alla frontiera, per mancanza di mezzi di sostentamento, lo straniero munito di visto per lavoro stagionale.
- Espulsione e divieto di ingresso per lavoro stagionale per i due anni successivi per lo stagionale che viola le norme sul soggiorno.
- Liquidazione, su richiesta del lavoratore, dei contributi previdenziali versati per l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, anche in assenza dei requisiti minimi per l'ottenimento della pensione.
Proposta di legge Commissione Contri
- Limitazione geografica. Possibili accordi bilaterali.
- Durata massima: sei mesi.
- Convertibilita' in permesso per lavoro subordinato alla terza stagione, in presenza di una richiesta di autorizzazione al lavoro.
- Liste di prenotazione.
- Richieste di autorizzazione. Dimostrazione di disponibilita' di alloggio.
- Chiamata numerica e chiamata nominativa (solo per chi abbia gia' svolto lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro).
- Possibilita' di ingresso definite nell'ambito della programmazione annuale.
- Diritto di precedenza, per l'anno successivo, per il lavoratore stagionale che dimostri di aver svolto lavoro regolare ed esca regolarmente, sui connazionali mai entrati in Italia per lavoro.
- Divieto di ingresso per lavoro per lo stagionale che non dimostra di aver svolto regolarmente la prestazione di lavoro.
- Liquidazione, su richiesta del lavoratore, dei contributi previdenziali versati per l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, anche in assenza dei requisiti minimi per l'ottenimento della pensione.