DISCIPLINA DELLA CONDIZIONE GIURIDICA DELLO

STRANIERO NELLA REPUBBLICA ITALIANA

 

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1

Definizione di straniero.

1. E' straniero chiunque non sia in possesso della cittadinanza italiana, ovvero apolide.

2. E' apolide colui che nessuno Stato, sulla base del proprio ordinamento giuridico, considera come suo cittadino.

 

Art. 2

Condizione giuridica dello straniero. Ambito di applicazione della legge

1. In attuazione dell'articolo 10, comma 2 e comma 3, della Costituzione, la condizione giuridica dello straniero presente nel territorio dello Stato è disciplinata dalle norme della presente legge e del relativo regolamento di attuazione, salva l'applicazione di disposizioni previste da norme comunitarie, nonché di disposizioni più favorevoli allo straniero previste da norme internazionali o da altre leggi dello Stato.

2. La presente legge non si applica qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti durante lo stato di guerra.

3. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e, per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

 

Art. 3

Trattamento dello straniero.

1. Sono riconosciuti allo straniero presente nel territorio dello Stato i diritti fondamentali previsti dalle norme di diritto internazionale generale e dalle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.

2. Lo straniero presente nel territorio dello Stato è comunque tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dall'osservanza delle leggi penali, delle leggi di polizia e delle altre norme di pubblica sicurezza.

3. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano, salvo che la legge non disponga diversamente.

 

Art. 4

Diritto di difesa.

1. Lo straniero gode del diritto di difesa in giudizio alle medesime condizioni previste per il cittadino, salve le diverse disposizioni previste dalla presente legge.

2. Lo straniero presente nel territorio dello Stato ha diritto di accesso al gratuito patrocinio e alla difesa a spese dello Stato negli stessi casi previsti dalla legge per i cittadini, prescindendo dal requisito della residenza anagrafica.

3. Il regolamento di attuazione della presente legge prevede i modi e i termini con i quali lo straniero deve essere posto a conoscenza, in lingua a lui comprensibile, o, ove ciò non sia possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, delle norme vigenti in materia di accesso al gratuito patrocinio e di difesa a spese dello Stato.

4. Il regolamento di attuazione della presente legge prevede forme semplificate per la presentazione dell'istanza del patrocinio a spese dello Stato in materia penale e prevede termini ridotti e perentori per la decisione sull'istanza e forme semplificate per l'accesso al gratuito patrocinio in materia amministrativa nei casi in cui la presente legge stabilisca termini di impugnazione ridotti rispetto a quelli ordinari.

5. Nei procedimenti amministrativi in materia di ingresso, soggiorno ed espulsione e nei procedimenti giurisdizionali che lo riguardano lo straniero ha diritto di ricevere, in lingua a lui comprensibile, o, ove ciò non sia possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo informazioni circa i diritti e le facoltà riconosciuti dalle leggi, nonché di essere informato sulla procedura.

6. Ai fini previsti dal comma 5, e in ogni caso in cui la legge richiede la nomina di un interpreto, l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa devono nominare a tale incarico persone che si esprimano nella medesima lingua dello straniero e che risultino iscritte in appositi albi da istituirsi secondo le norme previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

Art. 5

Trattamento penitenziario dello straniero.

1. Lo straniero detenuto od internato negli istituti penitenziari della Repubblica gode del medesimo trattamento previsto dalla legge per i cittadini, fatte salve le diverse disposizioni previste dalla presente legge.

2. Salve le esigenze connesse alla sicurezza e all'ordine degli istituti penitenziari e le esigenze relative alla detenzione degli indagati o imputati a disposizione dell'autorità giudiziaria, l'assegnazione dei detenuti stranieri negli istituti penitenziari deve tenere conto dell'omogeneità derivante dalla nazionalità, a meno che una diversa assegnazione possa attenuare l'isolamento psicologico del detenuto straniero e facilitare il suo trattamento, tenuto conto della possibilità di comunicare più agevolmente con altre persone della medesima nazionalità, lingua, cultura o religione.

3. L'autorità penitenziaria facilita in ogni modo la possibilità di comunicazione del detenuto nella sua lingua. A tal fine, in ogni caso di motivata richiesta da parte dell'interessato e comunque nel colloquio di primo ingresso, è fatto obbligo di garantire la presenza di un interprete.

4. L'autorità penitenziaria favorisce ogni occasione di apprendimento della lingua italiana offerta ai detenuti stranieri. A tal fine il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero di grazia e giustizia di intesa con il Ministero della pubblica istruzione e con il Dipartimento nazionale per l'immigrazione, organizza specifici corsi di lingua e cultura italiana all'interno degli istituti penitenziari in cui risulti più elevata la presenza continuativa di detenuti stranieri.

5. Le pratiche di culto e i precetti religiosi professati dal detenuto straniero devono essere rispettati all'interno degli istituti penitenziari.

6. Nei casi in cui i precetti della religione professata dal detenuto straniero impongano all'individuo l'adozione di diete alimentari determinate, allo straniero deve essere consentito di osservarle, anche attraverso l'approvvigionamento dall'esterno dell'istituto penitenziario, secondo le norme del regolamento di attuazione della presente legge.

7. Negli istituti penitenziari in cui risulti più elevata la presenza continuativa di detenuti stranieri l'autorità penitenziaria ha l'obbligo di mettere a disposizione locali idonei per l'esercizio del culto delle diverse religioni, consentendo l'ingresso negli istituti penitenziari di ministri di culto, secondo le disposizioni di cui alle leggi di approvazione delle Intese con le confessioni religiose concluse ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. In mancanza di una legge di approvazione dell'Intesa, l'assistenza spirituale ai detenuti è ammessa secondo le norme del regolamento di attuazione della presente legge.

8. Negli istituti penitenziari in cui sono detenuti cittadini stranieri devono essere esposte, in luoghi accessibili, adeguate informazioni, costantemente aggiornate, circa i diritti di cui essi godono, scritte nella lingua comprensibile ai detenuti stranieri presenti nel singolo istituto. In mancanza, è consentita la distribuzione di appositi opuscoli informativi redatti nelle diverse lingue a cura del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di intesa con il Dipartimento nazionale per l'immigrazione.

9. Al fine di favorire i rapporti dei detenuti stranieri con i loro familiari, deve essere agevolata la loro assegnazione in istituti penitenziari prossimi a località italiane in cui risiedano i familiari. Per favorire i visitatori provenienti da Paesi stranieri i colloqui consentiti ai detenuti stranieri possono avere una durata superiore rispetto a quella consentita ai detenuti italiani; a tal fine in favore del detenuto straniero può essere cumulato il numero massimo mensile di colloqui previsti dalle norme dell'ordinamento penitenziario.

10. L'autorità penitenziaria deve consentire la corrispondenza in lingua straniera o con l'estero e di accordare i necessari permessi di visita ai familiari del detenuto straniero.

11. Il regolamento di attuazione della presente legge prevede i casi e i modi in cui è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dei familiari residenti all'estero dei detenuti stranieri presenti in istituti penitenziari italiani.

12. Al fine di favorire il reinserimento sociale del detenuto straniero gli operatori penitenziari promuovono contatti dello straniero con organismi sociali italiani o stranieri del Paese di origine dell'interessato.

13. Le possibilità offerte al detenuto straniero di accedere alle misure alternative alla detenzione e ai permessi e di essere ammesso al lavoro all'interno e all'esterno degli istituti penitenziari non devono essere inferiori a quelle offerte al detenuto italiano, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

14. L'autorità penitenziaria favorisce i contatti del detenuto straniero con le autorità consolari del Paese di cui è cittadino, con le cautele e con le modalità previste dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione.

15. Salvo che si debba procedere alla esecuzione della espulsione o dell'estradizione, al momento della dimissione dall'istituto penitenziario lo straniero ha diritto di ottenere il rilascio di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno avente le medesime caratteristiche e la medesima durata residua di quelli di cui era titolare al momento dell'ingresso nel primo istituto penitenziario. A tal fine il direttore dell'istituto entro il quindicesimo giorno precedente la remissione in libertà del detenuto straniero prende opportuni contatti con gli uffici della Questura secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

Art. 6

Protezione diplomatica.

1. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nei modi previsti dalle norme di diritto internazionale.

2. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti all'amministrazione della giustizia, all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale, ogni straniero ha diritto di prendere contatto con le autorità del proprio Paese e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale.

3. L'autorità giudiziaria e l'autorità di pubblica sicurezza competenti hanno l'obbligo di informare la Rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero, con atto scritto, entro ventiquattro ore dal loro verificarsi, in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare a carico dello straniero i seguenti provvedimenti:

a) espulsione dal territorio dello Stato;

b) convalida dell'arresto o trasformazione del fermo in arresto;

c) decreto di rinvio a giudizio;

d) condanna penale pronunciata in ogni grado di giudizio;

e) custodia di minore in stato di abbandono;

f) affidamento di minore;

g) ordine di carcerazione;

h) remissione in libertà.

Ogni pubblico ufficiale ha l'obbligo di informare entro ventiquattro ore la Rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese estero a cui appartiene lo straniero presente in Italia che sia privo di mezzi per qualsiasi motivo.

5. Il medico curante ha l'obbligo di informare entro ventiquattro ore la Rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese estero a cui appartiene lo straniero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero.

6. Salva l'applicazione delle Convenzioni internazionali. lo straniero deve essere preventivamente avvertito dell'obbligo di segnalazione previsto dal presente articolo e può richiedere che non si faccia luogo alla segnalazione firmando una dichiarazione liberatoria scritta e tradotta in più lingue secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

7. Nessuna segnalazione deve essere comunque compiuta con riguardo allo straniero che ha lo status di rifugiato o di apolide o che sia titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

8. L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo è punita ai sensi dell'articolo 328 del codice penale.

9. L'autorità giudiziaria e l'autorità di pubblica sicurezza hanno l'obbligo di consegnare direttamente alla Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese straniero territorialmente più vicina documenti e gli oggetti smarriti da cittadini stranieri, che non debbano essere trattenuti per esigenze di giustizia o nei casi previsti dalla legge. La notifica deve essere registrata e deve avvenire nel più breve tempo possibile secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

Art. 7

Ammissione dello straniero nel territorio dello Stato, soggiorno e allontanamento.

1. Lo straniero può entrare, soggiornare e circolare nel territorio dello Stato nonché esserne allontanato soltanto nei casi e nei modi previsti dalle leggi dello Stato, in conformità con le norme internazionali.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende regolarmente soggiornante lo straniero che si trovi in una delle seguenti condizioni: .

a) straniero che sia titolare di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno in corso di validità o che non risultino scaduti da più di trenta giorni;

b) minore straniero che sia iscritto sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno in corso di validità di cui sia titolare il genitore;

c) straniero che abbia fatto regolare ingresso nel territorio dello Stato, e che, avendo presentato la dichiarazione di soggiorno nei modi e nei termini previsti dalla legge, sia in attesa di ricevere risposta alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno;

d) straniero che, avendo presentato domanda di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno ovvero domanda di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, non abbia ancora ricevuto risposta alla domanda.

3. Ai fini della presente legge si intende residente lo straniero regolarmente soggiornante che sia iscritto nelle liste anagrafiche della popolazione residente in un Comune della Repubblica italiana.

4. Ai fini della presente legge si intende clandestino lo straniero presente di fatto nel territorio dello Stato, ma non regolarmente soggiornante.

 

Art. 8

Documenti di viaggio. Controlli. Autorizzazioni all'ingresso e al soggiorno.

1. Salvi i casi previsti dalle leggi e dalle convenzioni internazionali vigenti, ogni straniero che entra o che si trova sul territorio dello Stato ha l'obbligo di essere in possesso di un passaporto in corso di validità rilasciatogli dalle autorità dello Stato cui appartiene ovvero di un altro documento di viaggio riconosciuto equipollente dal regolamento di attuazione della presente legge.

2. Salvo che la legge richieda una documentazione specifica, la cittadinanza dello straniero è attestata sulla base del documento di viaggio di cui è in possesso.

3. L'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato può avvenire attraverso uno dei valichi di frontiera terrestre, aerea e marittima appositamente attrezzati, indicati nel regolamento di attuazione della presente legge, e soltanto se sono soddisfatte le condizioni e i requisiti previsti dalla presente legge in relazione ai motivi dell'ingresso.

4. Lo straniero che ha fatto regolare ingresso nel territorio dello Stato può essere autorizzato a soggiornare nello Stato mediante permesso di soggiorno o carta di soggiorno rilasciati a cura delle autorità di Pubblica sicurezza nei soli casi e modi previsti dalla presente legge.

5. L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di invitare in ogni tempo lo straniero ad esibire i documenti di identificazione e di soggiorno di cui è in possesso.

6 L'autorità di pubblica sicurezza può sottoporre lo straniero a rilievi segnaletici nei casi e modi previsti dalla presente legge e in ogni caso in cui vi sia motivo di dubitare dell'identità personale dello straniero o della validità dei suoi documenti di soggiorno.

7. L'autorità che emana i provvedimenti previsti dalla legge concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri deve comunicare o notificare all'interessato l'atto che lo riguarda unitamente all'indicazione delle modalità e dei termini utili per l'impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese, spagnola o araba

8. Lo straniero che si trova nella Repubblica è tenuto ad esibire il proprio valido documento di viaggio, munito di visto d'ingresso, se prescritto dalla legge, nonché, congiuntamente, il proprio permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità, ad ogni pubblica amministrazione alla quale richieda licenze, iscrizioni in appositi albi o registri, autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, iscrizioni a corsi di studio diversi da quelli della scuola dell'obbligo o a corsi di formazione ed atti similari, nonché in occasione della conclusione di qualsiasi atto giuridico tra privati che debba essere stipulato con atto scritto registrato o con atto pubblico.

9. In tutti i casi indicati dal comma 8, gli atti ivi indicati sono nulli se non contengono l'indicazione degli estremi della carta o del permesso di soggiorno secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

Art. 9

Circolazione degli stranieri nel territorio dello Stato.

1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato ha il diritto di circolare e dimorare liberamente in qualsiasi Comune della Repubblica italiana, osservando le prescrizioni previste dalla presente legge e da altre disposizioni normative.

2. Salvo quanto è previsto dalle leggi militari, il Prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in Comuni o in località che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto è comunicato agli stranieri secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

Art. 10

Iscrizione anagrafica.

1. Gli stranieri in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità avente durata superiore a tre mesi hanno diritto all'iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente presso il Comune in cui hanno la propria dimora abituale, secondo le norme in vigore per i cittadini italiani.

2. Il Sindaco annota l'iscrizione o la variazione anagrafica sulla carta di soggiorno o sul permesso di soggiorno e ne dà comunicazione, entro dieci giorni, alla Questura della Provincia secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

3. Il permesso o la carta di soggiorno annotati dal Sindaco con la iscrizione anagrafica equivalgono alla carta di identità rilasciata ai cittadini italiani, esclusa la validità ai fini dell'espatrio.

4. Si considera abituale la dimora dello straniero anche qualora si tratti di alloggio presso un albergo o un centro o una struttura di accoglienza, pubblico o privato, a condizione che sia provata la permanenza dello straniero per un periodo di almeno due mesi.

5. Il regolamento di attuazione della presente legge prevede la documentazione occorrente per la domanda di iscrizione o variazione anagrafica dello straniero e disciplina i casi e i modi di accertamento della abitualità della dimora dello straniero.

 

Art. 11

Diritto di elettorato attivo e passivo.

1. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno in corso di validità e in possesso di passaporto o di documento di viaggio equipollente, dopo cinque anni dalla data di ingresso regolare nel territorio dello Stato qualora siano residenti in un Comune della Repubblica:

a) hanno diritto di essere elettori per le elezioni del Sindaco, del Consiglio comunale e, ove costituito, del Consiglio circoscrizionale, relativo al Comune in cui risiedono;

b) hanno il diritto di essere elettori nei referendum popolari indetti a livello comunale o circoscrizionale.

2. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia e titolari di carta di soggiorno in corso di validità:

a) possono esercitare in Italia il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo;

b) possono presentare in Italia la propria candidatura per l'elezione del Parlamento europeo.

3. I cittadini indicati al comma 2 dopo cinque anni dalla data di ingresso regolare nel territorio dello Stato possono presentare la propria candidatura per l'elezione del Consiglio comunale e del Consiglio circoscrizionale relativamente al territorio in cui risiedono.

4. Ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo per le elezioni indicate nel presente articolo l'interessato deve presentare al Sindaco del Comune di residenza, entro e non oltre il novantesimo giorno anteriore alla data fissata per l'elezione, domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiuntiva istituita presso il predetto Comune.

5. L'elettorato attivo dello straniero si esercita se l'interessato è in possesso dei medesimi requisiti previsti per il cittadino italiano, inclusa l'inesistenza di un provvedimento penale o civile dell'autorità giudiziaria italiana, che comporti per la legge italiana la perdita dell'elettorato attivo.

6. Gli elettori stranieri iscritti, secondo le norme del regolamento di attuazione della presente legge e delle altre leggi vigenti, nelle apposite liste aggiuntive vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a quando non siano cancellati d'ufficio.

7. Le modalità di esercizio dell'elettorato passivo nei casi indicati nel presente articolo sono disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge e dalle norme di leggi speciali.

 

Art. 12

Politiche migratorie.

1. La Repubblica italiana, in concertazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali e con le istituzioni comunitarie, si adopera affinché nei Paesi di origine siano eliminate o prevenute situazioni strutturali di precarietà diffusa, di ordine economico, politico, sociale o ambientale, che possono indurre fenomeni di emigrazione. A tal fine la Repubblica è impegnata ad agevolare la riduzione e la conversione del debito estero dei Paesi meno sviluppati, a favorire la risoluzione pacifica dei conflitti interni e internazionali, a favorire la creazione di condizioni di lavoro e di commercio, nonché la equa fissazione dei prezzi delle materie prime in modo che siano conservate e create nei Paesi meno sviluppati occasioni di lavoro in condizioni degne, a denunciare gli atti dei Governi di Stati esteri che pongano in essere o che tollerino la sistematica violazione dei fondamentali diritti della persona garantiti dalle norme e dalle convenzioni internazionali e che inducano all'emigrazione.

2. La Repubblica italiana, in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con le organizzazioni non governative predispone specifiche politiche migratorie.

3. La Repubblica italiana garantisce il diritto d'asilo previsto dall'articolo 10, comma 3, della Costituzione e il diritto di libera circolazione e di stabilimento dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e determina, secondo le disposizioni della presente legge, l'ingresso in Italia di cittadini di Paesi terzi compatibilmente con le risorse disponibili per i cittadini italiani.

4. La Repubblica italiana favorisce un armonioso inserimento nella società italiana degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e agevola i loro progetti di un positivo reinserimento nel Paese di origine. A tal fine lo Stato e le Regioni promuovono e coordinano le azioni delle pubbliche amministrazioni e degli enti locali e le collegano con le iniziative delle diverse organizzazioni sociali e del volontariato e degli istituti di ricerca.

5. Le iniziative di integrazione nella società italiana devono differenziarsi in base alla tipologia degli stranieri, con particolare riguardo per l'inserimento delle famiglie, delle donne straniere e dei minori stranieri, nonché dei rifugiati.

6. La Repubblica italiana promuove azioni positive dirette alla creazione delle condizioni per una pacifica convivenza ed una reciproca conoscenza delle lingue, culture, religioni dei cittadini italiani con quelle dei cittadini stranieri, al fine di consentire il rispetto della diversità e il riconoscimento dell'identità culturale delle persone.

7. La Repubblica italiana adotta misure nell'ambito dell'educazione, della cultura e dell'informazione idonee a prevenire il formarsi di pregiudizi che portano alla discriminazione e favorisce la comprensione e la cooperazione tra i popoli nella comune costruzione della pace e della giustizia.

8. La Repubblica italiana previene e reprime gli atti di intolleranza xenofoba e di discriminazione o violenza contro etnie, lingue o religioni.

 

TITOLO II

CONDIZIONE GIURIDICA DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL"UNIONE EUROPEA

 

Art. 13

Condizione giuridica dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.

1. Ai fini della presente legge per cittadino comunitario si intende il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea.

2. Ai cittadini comunitari si applicano le disposizioni dei trattati istitutivi delle Comunità europee e del trattato sull'Unione europea.

3. Il cittadino comunitario presente nella Repubblica italiana gode del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano, salvo che sia diversamente disposto dalle norme indicate al comma 2 del presente articolo, da quelle più favorevoli contenute in accordi internazionali e dalle disposizioni della presente legge.

4. Le disposizioni concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione dei cittadini extracomunitari si applicano, in quanto più favorevoli, ai cittadini comunitari per gli aspetti non disciplinati dalle disposizioni del presente Titolo e dalle norme comunitarie.

 

Art. 14

Ingresso e soggiorno dei cittadini comunitari.

1. L'ingresso dei cittadini comunitari nel territorio dello Stato a soggetto alla sola condizione del possesso del proprio documento di viaggio in corso di validità da esibirsi alle autorità di pubblica sicurezza, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge.

2. I cittadini comunitari che hanno fatto ingresso nel territorio dello Stato hanno il diritto di soggiorno e di stabilimento in Italia e nei casi e nei modi previsti dalla presente legge, hanno l'obbligo di presentare entro otto giorni dalla data di ingresso una dichiarazione di soggiorno all'autorità provinciale di pubblica sicurezza, che comprova l'esistenza del diritto di soggiorno rilasciando un'apposita carta di soggiorno, ove non sussistano le condizioni ostative previste dalla presente legge.

 

Art. 15

Cause ostative all'ingresso e al soggiorno dei cittadini comunitari. Respingimento alla frontiera.

1. Il diritto di ingresso, di soggiorno e di stabilimento dei cittadini comunitari può essere limitato soltanto per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.

2. Il regolamento di attuazione della presente legge, in conformità alla direttiva CEE n. 64/221, indica le malattie o le infermità del cittadino comunitario che possono legittimare i predetti provvedimenti per motivi di sanità pubblica.

3. I predetti provvedimenti giustificati da motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo e non possono fondarsi sulla sola esistenza di condanne penali definitive o essere adottati per fini economici.

4. Il provvedimento di respingimento alla frontiera è adottato con atto scritto, datato e specificamente motivato emanato dal dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera.

5. Il provvedimento di respingimento alla frontiera deve indicare i modi di impugnazione e deve avere allegata la traduzione in una delle lingue ufficiali dei Paesi membri dell'Unione europea conosciuta dal cittadino comunitario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

6. Ogni provvedimento di respingimento alla frontiera dei cittadini comunitari è trasmesso immediatamente al centro elaborazione dati del Ministero dell'interno, a cura del dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera.

7. Contro il provvedimento di respingimento alla frontiera il cittadino comunitario può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

8. Il giudice amministrativo decide con giurisdizione esclusiva estesa al merito. Qualora il provvedimento di respingimento sia annullato, il giudice può, su richiesta del cittadino comunitario ricorrente, ordinare l'accoglimento del cittadino sul territorio dello Stato.

9. Nei procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo il cittadino comunitario può avvalersi del gratuito patrocinio, secondo le norme previste per i cittadini italiani.

10. Gli atti dei procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.

 

Art. 16

Dichiarazione di soggiorno e permesso di soggiorno.

1. Entro otto giorni dalla data di ingresso nel territorio dello Stato il cittadino comunitario che intenda stabilirsi in Italia ha l'obbligo di presentare agli uffici della Questura della Provincia in cui dimora la dichiarazione di soggiorno secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge. La presentazione della dichiarazione è gratuita.

2. Sono comunque esenti dall'obbligo di presentare la dichiarazione di soggiorno i cittadini comunitari che intendano soggiornare nel territorio dello Stato per un periodo non superiore a tre mesi, dalla data di ingresso nel territorio nazionale, per motivi di turismo, di studio, di affari, di visita a familiari, di culto, di cure mediche, di missione o di giustizia. Qualora il cittadino comunitario si trattenga per più di tre mesi senza presentare la dichiarazione di soggiorno è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non superiore a lire duecentomila.

3. Per i cittadini comunitari minori di quattordici anni conviventi con i genitori, la dichiarazione di soggiorno è presentata dal genitore secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

4. Per i cittadini comunitari ricoverati in case o istituti di cura o detenuti in istituti penitenziari, ovvero ospitati in comunità civili o religiose, la dichiarazione di soggiorno può essere presentata da chi presiede le case, gli istituti o le comunità, per delega scritta dei cittadini medesimi, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

5. Per i cittadini comunitari minori ospitati in istituti di istruzione, la dichiarazione di soggiorno può essere presentata alla Questura competente da chi presiede gli istituti ovvero dai loro tutori, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge. Di tali adempimenti è data comunicazione al Tribunale per i minorenni competente per territorio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

6. Il Questore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, accertata l'identità del dichiarante in base al suo documento di viaggio, rilascia immediatamente al cittadino comunitario un permesso di soggiorno, di durata non inferiore a sei mesi.

7. La domanda di rilascio della carta di soggiorno può essere presentata contestualmente alla dichiarazione di soggiorno.

 

Art. 17

Carta di soggiorno del cittadino comunitario.

1. Il diritto al soggiorno nel territorio dello Stato è comprovato da un documento denominato "Carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea", di seguito indicata con la dizione "carta di soggiorno". La carta di soggiorno è rilasciata dal Questore della Provincia in cui il cittadino stabilisce la propria dimora, secondo il modello previsto dal regolamento di attuazione della presente legge, a condizione che sussistano i requisiti e le condizioni previste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto di soggiorno.

2. Il cittadino comunitario titolare della carta di soggiorno ha diritto di soggiornare su tutto il territorio dello Stato senza alcun obbligo di dichiarare all'autorità di pubblica sicurezza il trasferimento della propria dimora.

3. Al cittadino comunitario titolare di una carta di soggiorno in corso di validità:

a) è precluso soltanto l'esercizio di quelle attività o prestazioni vietate dalla legge allo straniero o riservati espressamente dalla legge al cittadino italiano;

b) può essere allontanato dal territorio dello Stato soltanto in caso di estradizione o in caso di espulsione disposta, in base alla presente legge, per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;

c) ha accesso al pubblico impiego, con esclusione soltanto dei casi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 7 febbraio 1994, n. 174.

4. La carta di soggiorno ha la durata prevista dalla presente legge relativamente allo specifico motivo cui si riferisce ed è rinnovabile alla scadenza se permangono i requisiti e le condizioni previste dalla legge.

5. La carta di soggiorno non può essere revocata durante il periodo di validità, salvo nei casi in cui si debba eseguire il decreto di espulsione adottato per gravi motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato ovvero si debba procedere ad estradizione.

6. Ai fini del rilascio e del rinnovo della carta di soggiorno il cittadino comunitario deve esibire agli uffici della Questura il documento in forza del quale è entrato nel territorio dello Stato, oltre ai documenti specificamente richiesti in relazione al motivo di soggiorno.

7. La carta di soggiorno deve essere rilasciata o negata dal Questore entro un mese dalla data di presentazione della dichiarazione di soggiorno.

8. La carta di soggiorno e i certificati necessari per il suo rilascio o rinnovo sono rilasciati e rinnovati gratuitamente.

9. La carta di soggiorno e' redatta nelle lingue ufficiali dei Paesi membri dell'Unione europea, reca la menzione dello specifico motivo di soggiorno cui si riferisce, della data di scadenza, dei diritti indicati nel comma 2 del presente articolo e dei diritti correlati allo specifico motivo di soggiorno. La carta di soggiorno, secondo un modello previsto dal regolamento di attuazione della presente legge, e' predisposta in modo da evitare falsificazioni.

10. Su richiesta dell'interessato, presentata alla Questura della Provincia di residenza, la carta di soggiorno può essere prorogata, rinnovata o convertita per motivi di soggiorno diversi da quelli in relazione ai quali era stata inizialmente rilasciata.

 

Art. 18

Diniego del permesso di soggiorno e della carta di soggiorno e disciplina dell'allontanamento dal territorio dello Stato.

1. Il diniego del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno o il diniego del loro rinnovo o l'allontanamento del cittadino comunitario dal territorio dello Stato sono disposti dal Questore con atto scritto e motivato, nei casi e nei modi previsti dalla presente legge.

2. I provvedimenti possono essere adottati per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale in relazione al comportamento personale dell'individuo, nonché qualora l'interessato risulti affetto da malattie o infermità, elencate dal regolamento di attuazione della presente legge, che possono legittimare il respingimento alla frontiera. Tuttavia l'allontanamento non può essere disposto se la malattia o l'infermità è insorta dopo l'ingresso nel territorio dello Stato.

3. La sola esistenza di condanne penali definitive non può di per sé fondare l'adozione dei predetti provvedimenti per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza; essi non possono neppure essere adottati per fini economici.

4. La scadenza del documento di identità e il diniego del rilascio o la scadenza dei documenti relativi al soggiorno del cittadino comunitario non può costituire motivo per il suo allontanamento dal territorio nazionale.

5. Sono ratte salve le disposizioni previste dalla legge e dagli accordi internazionali in materia di estradizione.

 

Art. 19

Adozione dei provvedimenti di diniego della carta di soggiorno e di allontanamento dal territorio dello Stato.

1. Salvo che vi ostino gravi e comprovati motivi inerenti alla sicurezza dello Stato, i motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o di sanità pubblica sui quali si basa il provvedimento di diniego del rilascio della carta di soggiorno o di diniego del suo rinnovo o di allontanamento dal territorio dello Stato, che lo concerne, sono portati a conoscenza dell'interessato, con comunicazione scritta e motivata, notificata dal Questore al domicilio del cittadino comunitario entro un mese dalla data in cui si verifica il fatto che e' alla base della richiesta di allontanamento dal territorio dello Stato o dalla data di presentazione della dichiarazione di soggiorno o della domanda di rinnovo della carta di soggiorno.

2. Il diniego di rilascio della carta di soggiorno, il diniego di rinnovo della carta di soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono adottati dal Questore entro i due mesi successivi alla data di notificazione dei motivi mediante decreto scritto e motivato, contenente le modalità di impugnazione e di sospensione.

 

Art. 20

Esecuzione dei provvedimenti di diniego della carta di soggiorno e di espulsione.

1. Il Questore notifica al cittadino comunitario il decreto di diniego del rilascio della carta di soggiorno o del suo rinnovo o di allontanamento dal territorio dello Stato e il contestuale decreto con il quale il cittadino comunitario è espulso dal territorio dello Stato e gli è intimato di abbandonare entro il termine di trenta giorni il territorio dello Stato secondo le modalità di viaggio prefissate.

2. Il cittadino comunitario espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza salvi l'osservanza del comma 4 dell'articolo 54, in quanto applicabile.

3. Il cittadino comunitario che si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto di espulsione a immediatamente accompagnato alla frontiera a cura delle forze di polizia, con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

4. E' fatta salva l'applicazione delle norme di accordi di attraversamento delle frontiere conclusi con gli Stati membri dell'Unione europea.

5. I decreti del Questore devono contenere l'indicazione delle modalità di impugnazione ed una traduzione in Una delle lingue ufficiali dei Paesi membri dell'Unione europea comprensibile allo straniero.

6. Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, può disporre per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato l'accompagnamento immediato alla frontiera del cittadino comunitario espulso, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, ove il cittadino comunitario risulti sottoposto a procedimento penale.

 

Art. 21

Tutela giurisdizionale.

1. Contro i decreti del Questore che dispongono il diniego della carta di soggiorno o il diniego del suo rinnovo o l'allontanamento del cittadino comunitario o la sua espulsione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dall'interessato nei medesimi termini previsti dalle norme ordinarie sui ricorsi giurisdizionali contro la pubblica amministrazione.

2. Qualora sia proposta e notificata entro trenta giorni la domanda incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento di espulsione adottato dal Questore resta sospesa fino alla decisione definitiva sulla domanda cautelare.

3. L'ordinanza di sospensione dei provvedimenti impugnati sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di soggiorno fino alla definitiva decisione sul merito della domanda.

4. Sul ricorso presentato contro i provvedimenti del Questore il giudice amministrativo decide con giurisdizione esclusiva.

5. Con la decisione che annulla il provvedimento impugnato il giudice può, a richiesta dell'interessato, ordinare al Questore il rilascio o rinnovo della carta di soggiorno cui il cittadino comunitario risulti avere diritto.

6. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da imposte di bollo e di registro.

 

Art. 22

Ingresso e soggiorno dei lavoratori subordinati cittadini comunitari e dei loro familiari.

1. Hanno diritto al soggiorno nel territorio dello Stato cittadini comunitari ai quali si applicano le norme gli articoli 48 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea e le norme adottate in base agli stessi.

2. Nel caso dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato la carta di soggiorno dei lavoratori subordinati cittadini comunitari ha la durata di cinque anni ed è prorogabile automaticamente.

3. Nel caso dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato la carta di soggiorno dei lavoratori subordinati cittadini comunitari ha durata uguale a quella del rapporto di lavoro.

4. La carta di soggiorno può essere convertita in carta di soggiorno di durata quinquennale in caso di trasformazione del rapporto di lavoro in lavoro a tempo indeterminato. La carta è rilasciata dal Questore alla scadenza della carta di soggiorno di durata limitata.

5. I lavoratori cittadini comunitari devono presentare agli uffici della Questura, al momento della richiesta della carta di soggiorno, il documento di viaggio col quale sono entrati nel territorio dello Stato, una dichiarazione del datore di lavoro che attesti che il rapporto è in corso e, ove richiesto, il conforme nullaosta di avviamento al lavoro rilasciato dalla competente sezione circoscrizionale per l'impiego.

6. Sono dispensati dall'obbligo di richiedere la carta di soggiorno, fatto salvo l'obbligo di presentare la dichiarazione di soggiorno:

a) i lavoratori che esercitano una attività subordinata di durata inferiore o pari a tre mesi;

b) i lavoratori frontalieri;

c) i lavoratori stagionali, quando il loro contratto di lavoro sostituisce il nulla osta di avviamento al lavoro in base all'articolo 23, paragrafo I, lettera e) del regolamento CEE n. 64/38.

7. Per i lavoratori indicati al comma 6 il contratto di lavoro sostituisce la carta di soggiorno soltanto quando sia vistato da una Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato di appartenenza.

8. Il diritto al soggiorno si estende, qualunque sia la loro cittadinanza, ai seguenti membri della famiglia del lavoratore cittadino comunitario:

a) al coniuge ed ai figli minori di ventuno anni;

b) agli ascendenti e discendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico.

9. Ai familiari indicati al comma 8 del presente articolo e' rilasciata una carta di soggiorno di durata pari a quella del lavoratore cittadino comunitario, previa presentazione agli uffici della Questura del documento in forza del quale hanno fatto ingresso nello Stato e del documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza attestante l'esistenza del vincolo di parentela, nonché, per i familiari a carico, la condizione di familiari a carico.

10. I cittadini comunitari indicati nel presente articolo ed i loro familiari, possono accedere alle attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo secondo le medesime disposizioni vigenti per i cittadini italiani e godono del medesimo trattamento per essi previsto, salvo quanto prevede l'articolo 17, comma 3, lettera c).

11. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i termini e i modi di applicazione del presente articolo e precisa la documentazione occorrente per gli atti direttamente previsti da esso.

 

Art. 23

Ingresso e soggiorno dei lavoratori autonomi cittadini comunitari e dei loro familiari.

1. Hanno diritto al soggiorno permanente nel territorio dello Stato i cittadini comunitari già stabiliti o che intendano stabilirvisi per esercitare un'attività di lavoro autonomo ai sensi degli articoli da 52 a 58 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

2. Il diritto al soggiorno è comprovato dalla carta di soggiorno per i lavoratori autonomi cittadini comunitari valida cinque anni a decorrere dalla data del rilascio e rinnovabile alla scadenza.

3. La validità della carta di soggiorno per i lavoratori autonomi non è pregiudicata dalle interruzioni del soggiorno in Italia non superiori a sei mesi consecutivi, ne' dalle assenze in Italia motivate dall'assolvimento di obblighi militari, ne' dal mancato esercizio di una attività in seguito ad incapacità temporanea dovuta ad una malattia o ad un infortunio.

4. Ai fini del riconoscimento del diritto di soggiorno, i lavoratori autonomi cittadini comunitari devono presentare agli uffici della Questura, al momento della richiesta della carta di soggiorno, il documento di viaggio col quale sono entrati nel territorio dello Stato e fornire loro la prova che rientrano nella categoria di persone indicate al comma 1.

5. Il diritto di soggiorno si estende, qualunque sia la loro cittadinanza, ai seguenti membri della famiglia del lavoratore autonomo comunitario:

a) al coniuge e ai figli di età inferiore ai ventuno anni;

b) agli ascendenti e discendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico.

6. Ai familiari indicati al comma 5 è rilasciata una carta di soggiorno di durata pari a quella del lavoratore autonomo cittadino comunitario, previa presentazione agli uffici della Questura del documento di viaggio in forza del quale hanno fatto ingresso nella Repubblica e del documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza attestante l'esistenza del vincolo di parentela, nonché, per i familiari a carico, la condizione di familiare a carico.

7. Nei confronti dei cittadini comunitari indicati nel presente articolo e dei loro familiari per l'accesso ad attività lavorative subordinate o autonome e per il relativo trattamento si applicano le disposizioni vigenti per i cittadini italiani salvo quanto prevede l'articolo 17, comma 3, lettera c).

8. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i particolari concernenti i termini e i modi di applicazione del presente articolo e precisa la documentazione occorrente per gli atti direttamente previsti da esso.

 

Art. 24

Ingresso e soggiorno di cittadini comunitari per prestazione di servizi.

1. Hanno diritto al soggiorno per una durata pari alla durata della prestazione i cittadini comunitari che desiderano entrare nel territorio dello Stato per effettuarvi una prestazione di servizi o in qualità di destinatari di una prestazione di servizi ai sensi degli articoli da 59 a 66 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

2. La carta di soggiorno deve essere richiesta soltanto se la prestazione ha durata superiore a tre mesi. In tal caso la carta di soggiorno ha durata pari a quella della prestazione.

3. Se la prestazione ha durata non superiore a tre mesi, il documento in forza del quale l'interessato e' entrato nel territorio dello Stato equivale alla carta di soggiorno.

4. Per il rilascio della carta di soggiorno il cittadino comunitario deve esibire all'ufficio della Questura il documento in forza del quale è entrato nel territorio dello Stato e deve provare di rientrare in una delle categorie indicate dal comma 1 del presente articolo.

5. Il diritto di soggiorno si estende, qualunque sia la loro cittadinanza, ai seguenti membri della famiglia del cittadino comunitario:

a) al coniuge e ai figli di età inferiore agli anni ventuno;

b) agli ascendenti e discendenti di tale straniero e del suo coniuge che siano a suo carico.

6. Ai familiari indicati al comma 5 è rilasciata, per i soggiorni superiori a tre mesi, una carta di soggiorno di durata pari a quella del cittadino comunitario di cui al comma 1, previa presentazione agli uffici della Questura del documento di viaggio in forza del quale hanno fatto ingresso nella Repubblica e del documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza attestante l'esistenza del vincolo di parentela, nonché, per i familiari a carico, la condizione di familiare a carico.

7. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i termini e i modi di applicazione del presente articolo e precisa la documentazione occorrente per gli atti direttamente previsti da esso.

 

Art. 25

Ingresso e soggiorno di cittadini comunitari che hanno svolto lavoro subordinato in uno Stato membro dell'Unione europea e dei loro familiari.

1. Hanno diritto di soggiorno nel territorio dello Stato i cittadini comunitari che hanno svolto un'attività lavorativa in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che siano titolari di assicurazione per malattia, cure mediche e ricoveri ospedalieri e beneficino di pensione di invalidità da lavoro, di trattamento per pensionamento anticipato o di pensione di vecchiaia, ovvero di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e a condizione che dispongano di un reddito che, sommato all'importo del trattamento di pensione, non sia inferiore al trattamento minimo previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria.

2. Il diritto al soggiorno sul territorio dello Stato e' altresi' riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai sottoindicati familiari a carico di cittadini comunitari di cui al comma 1, purché l'importo minimo del reddito ivi previsto risulti maggiorato di un terzo per ciascun membro del nucleo familiare e dispongano ciascuno di una assicurazione per malattie, cure mediche e ricoveri ospedalieri:

a) coniuge e discendenti;

b) ascendenti propri e del coniuge;

3. Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno il Questore della Provincia in cui i predetti cittadini comunitari si stabiliscano rilascia una carta di soggiorno della durata di cinque anni a decorrere dalla data di rilascio, rinnovabile, previa esibizione agli uffici della Questura dei seguenti documenti:

a) documento in forza del quale il richiedente è entrato nel territorio dello Stato;

b) dichiarazione della competente autorità consolare attestante l'iscrizione del richiedente al servizio sanitario di uno Stato membro dell'Unione europea, apposita polizza assicurativa per malattie, cure mediche e ricoveri ospedalieri valida per il territorio dello Stato, ovvero copia autenticata del documento di iscrizione al servizio sanitario nazionale italiano;

c) dichiarazione della competente autorità consolare attestante che il richiedente è titolare di pensione o di rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale o di altro reddito, con indicazione del relativo importo.

4. I familiari indicati al comma 2 per ottenere la carta di soggiorno devono presentare, oltre ai documenti indicati al comma 3, un documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza, attestante l'esistenza del vincolo di parentela, nonché, per i familiari a carico, la condizione di familiare a carico.

5. Nei confronti dei cittadini comunitari indicati alla lettera a) del comma 2, per l'accesso ad attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per il relativo trattamento si applicano le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, salvo quanto prevede l'articolo 17, comma 3, lettera c).

6. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i termini e i modi di applicazione del presente articolo e precisa la documentazione occorrente per gli atti direttamente previsti da esso.

 

Art. 26

Ingresso e soggiorno di cittadini comunitari che hanno svolto in Italia un lavoro autonomo e dei loro familiari.

1. I cittadini comunitari che abbiano svolto un'attività di lavoro autonomo nel territorio dello Stato, secondo le disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità europea concernenti il diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, hanno diritto di rimanervi e di soggiornavi permanentemente, a condizione che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) al momento in cui cessano la propria attività abbiano raggiunto l'età prevista dalla legislazione vigente agli effetti del diritto alla pensione di vecchiaia, abbiano ivi svolto un'attivita' almeno durante eli ultimi dodici mesi e risieduto ininterrottamente in Italia da più di tre mesi; per le categorie di lavoratori autonomi per le quali non e riconosciuto il diritto alla pensione di vecchiaia, il requisito dell'età e considerato soddisfatto con il compimento del sessantacinquesimo anno di età;

b) essendo residenti senza interruzione nel territorio dello Stato da più di due anni, cessino di esercitarvi la propria attività a seguito di inabilità permanente al lavoro; se tale inabilità e' dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia professionale che diano diritto ad una pensione interamente o parzialmente a carico dello Stato o di altro ente pubblico, non e' prescritta alcuna condizione di durata della residenza;

c) dopo tre anni d'attività e di residenza ininterrotte nel territorio dello Stato, esercitino un'attività nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, ma conservino la loro residenza in Italia ove tornino almeno una volta alla settimana. I periodi di attività nel territorio dell'altro Stato membro sono considerati ai fini dell'acquisizione dei diritti di cui alle lettera a) e b), come periodi di attività nel territorio dello Stato.

2. Si prescinde dai requisiti relativi alla durata della residenza e dell'attività di cui alla lettera a), e da quello della durata della residenza di cui alla lettera b), se il coniuge del lavoratore autonomo è cittadino italiano, oppure ha perduto, per espressa rinuncia, la cittadinanza italiana in seguito a matrimonio con l'interessato.

3. Qualora i cittadini comunitari indicati nei commi 1 e 2 abbiano acquisito il diritto di rimanere nel territorio dello Stato ai sensi dei commi relativi, tale diritto e' riconosciuto a titolo permanente, quale che sia la loro cittadinanza, anche ai seguenti familiari con essi residenti:

a) coniuge e figli di età inferiore agli anni ventuno;

b) ascendenti e discendenti dei cittadini indicati al comma 1 e del coniuge di tali cittadini comunitari, che siano a loro carico.

4. Se l'interessato e deceduto nel periodo di attività professionale prima di aver acquisito il diritto previsto dal comma 1, ai suoi familiari e riconosciuto il diritto al soggiorno permanente a condizione che sussista una delle seguenti situazioni:

a) che l'interessato, al momento del decesso, abbia risieduto ininterrottamente nel territorio dello Stato da almeno due anni;

b) che il decesso sia dovuto a infortunio sul lavoro o a malattia professionale;

c) che il coniuge superstite sia cittadino italiano o abbia perso la cittadinanza italiana, per espressa rinuncia, in seguito a matrimonio con l'interessato.

5. La continuità della residenza prevista ai commi 1 e 2 può essere attestata mediante uno dei mezzi di prova ammessi e deve consistere nella residenza legale.

6. Le assenze temporanee non superiori complessivamente a tre mesi all'anno e le assenze di maggior durata, motivate da obblighi militari, non fanno venir meno la continuità della residenza.

7. I periodi di interruzione dell'attività di lavoro autonomo causati da malattia od infortunio o comunque indipendenti dalla volontà dell'interessato devono essere considerati periodi di attività ai sensi del comma 1.

8. Il diritto di rimanere nel territorio dello Stato deve essere esercitato entro due anni dal momento in cui ne a stata acquisita la titolarità ai sensi dei commi 1 e 2. Durante questo periodo, il beneficiario può lasciare il territorio dello Stato membro senza pregiudizio per il diritto stesso.

9. Ai fini del riconoscimento del diritto di rimanere nel territorio dello Stato ai sensi del presente articolo, il Questore della Provincia di residenza rilascia una carta di soggiorno della durata di cinque anni dalla data del rilascio ed automaticamente rinnovabile.

10. Le interruzioni di soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi e le assenze di durata maggiore dovute all'assolvimento di obblighi militari non fanno venire meno la validità della carta di soggiorno.

11. Ai familiari indicati nel comma 3 il Questore rilascia una carta di soggiorno di durata pari a quella del cittadino comunitario di cui al comma 1, previa presentazione agli uffici della Questura del documento di viaggio in forza del quale hanno fatto ingresso nella Repubblica e del documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza, attestante l'esistenza del vincolo di parentela, nonché, per i familiari a carico, la condizione di familiare a carico.

12. Ai familiari di cui al comma 4 il Questore rilascia una carta di soggiorno della durata di cinque anni, previa presentazione agli uffici della Questura, oltre ai documenti indicati al comma 12, del certificato di morte del congiunto comunitario e della documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di una delle circostanze indicate nel comma 4.

13. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i termini e i modi di applicazione del presente articolo e precisa la documentazione occorrente per gli atti direttamente previsti da esso.

 

Art. 27

Ingresso e soggiorno dei cittadini comunitari per motivi di studio o di formazione professionale e dei loro familiari.

1. Hanno diritto al soggiorno nel territorio dello Stato gli studenti cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea iscritti ad un istituto riconosciuto per conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale, ovvero iscritti ad un corso di studi presso università o istituti universitari statali o istituti universitari liberi abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale, i quali siano titolari di assicurazione per malattie, cure mediche e ricoveri ospedalieri e dispongano in Italia di un reddito non inferiore all'importo minimo della pensione prevista dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria.

2. Il diritto al soggiorno e' altresì riconosciuto al coniuge e ai figli a carico, purché il cittadino comunitario a carico del quale vivono disponga di un reddito complessivo non inferiore, per ciascuno dei componenti del nucleo familiare, all'importo minimo della pensione prevista dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria e gli stessi dispongano di un'assicurazione per malattie, cure mediche e ricoveri ospedalieri.

3. Ai fini del riconoscimento del diritto di soggiorno, il Questore competente per il luogo in cui i predetti cittadini comunitari si stabiliscono, rilascia una carta di soggiorno di validità uguale alla durata prevista per il corso di formazione ovvero, se questo ha una durata superiore all'anno o se si tratta di un corso di studi universitari, di validità pari alla durata dell'anno accademico, rinnovabile di anno in anno, per un periodo non superiore alla durata del corso di formazione o di studi universitari.

4. La carta di soggiorno è rilasciata previa esibizione dei seguenti documenti:

a) documento in forza del quale il richiedente è entrato nel territorio dello Stato;

b) apposita dichiarazione dell'interessato, resa davanti alla competente autorità di pubblica sicurezza ovvero copia della documentazione conforme alle disposizioni in vigore nello Stato di origine o di provenienza e vistata dalla competente autorità consolare, attestante la disponibilità del reddito richiesto ovvero, per le fonti di reddito esistenti nel territorio dello Stato, rilasciata dagli organi competenti;

c) dichiarazione della competente autorità consolare attestante l'iscrizione del richiedente al servizio sanitario di uno Stato membro dell'Unione europea, apposita polizza assicurativa per malattie, cure mediche e ricoveri ospedalieri valida per il territorio dello Stato, ovvero copia autenticata del documento di iscrizione al Servizio sanitario nazionale italiano.

5. Gli studenti indicati al comma 1 per ottenere la carta di soggiorno devono esibire, oltre ai documenti previsti al comma 4, il certificato di iscrizione al corso di formazione professionale o corso di studi universitari e il certificato di durata del corso.

6. I familiari indicati al comma 2 per ottenere la carta di soggiorno devono esibire, oltre ai documenti previsti al comma 4, il documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza, attestante l'esistenza del vincolo di parentela, nonché, per i familiari a carico, la condizione di familiare a carico.

7. Nei confronti dei predetti familiari per l'accesso ad attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per il relativo trattamento si applicano le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, salvo quanto prevede l'articolo 17, comma 3, lettera c).

8. Il diritto di soggiorno sussiste finché permangono le condizioni previste ai commi 1 e 2.

9. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i termini e i modi di applicazione del presente articolo e precisa la documentazione occorrente per gli atti direttamente previsti da esso.

 

Art. 28

Ingresso e soggiorno di altri cittadini comunitari.

1. Al di fuori delle ipotesi previste agli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27, possono soggiornare sul territorio dello Stato i cittadini comunitari che siano titolari di assicurazione per malattie, cure mediche e ricoveri ospedalieri e che dispongano di un reddito non inferiore al trattamento minimo di pensione previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria.

2. Il diritto di soggiorno è altresì riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai sottoindicati familiari a carico dei predetti cittadini comunitari, purché questi dispongano di un reddito complessivo di misura non inferiore, per ciascuno dei componenti del nucleo familiare, al trattamento minimo di pensione previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria:

a) coniuge e figli di età inferiore ai ventuno anni;

b) ascendenti propri e del coniuge.

3. Nei confronti dei familiari di cui alla lettera a) del comma 2, per l'accesso ad attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per il relativo trattamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, salvo quanto prevede l'articolo 17, comma 3, lettera c).

4. Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno, il Questore competente per il luogo in cui i predetti cittadini comunitari si stabiliscono rilascia una carta di soggiorno valida per cinque anni, a decorrere dalla data del rilascio, rinnovabile, previa esibizione agli uffici della Questura dei seguenti documenti:

a) documento in forza del quale il richiedente è entrato nel territorio dello Stato;

b) dichiarazione della competente autorità consolare attestante l'iscrizione del richiedente al servizio sanitario di uno Stato membro dell'Unione europea, apposita polizza assicurativa per malattie, cure mediche e ricoveri ospedalieri valida per il territorio dello Stato ovvero copia autenticata del documento di iscrizione al Servizio sanitario nazionale italiano;

c) copia della documentazione conforme alle disposizioni in vigore nello Stato di origine o di provenienza e vistata dalla competente autorità consolare, attestante la disponibilità del reddito richiesto, ovvero, per le fonti di reddito esistenti nel territorio dello Stato, rilasciata dagli organi competenti.

5. I familiari indicati nel comma 2 per ottenere la carta di soggiorno devono esibire, oltre ai documenti previsti al comma 4, il documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza, attestante l'esistenza del vincolo di parentela nonché la condizione di familiare a carico.

6. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i termini e i modi di applicazione del presente articolo e precisa la documentazione occorrente per gli atti direttamente previsti da esso.

 

Art. 29

Cittadini extracomunitari familiari di cittadini comunitari. Cittadini comunitari familiari di cittadini italiani.

1. Ai cittadini extracomunitari familiari di cittadini comunitari che, in quanto tali, hanno diritto al soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi degli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, il Questore rilascia una carta di soggiorno di validità pari a quella della carta di soggiorno rilasciata al cittadino comunitario della cui famiglia fanno parte.

2. Al cittadino comunitario che sia coniuge non separato, figlio convivente, tutore o affidatario o genitore a carico di cittadino italiano il Questore rilascia una carta di soggiorno avente durata illimitata, previa presentazione della documentazione comprovante la sussistenza delle predette condizioni, secondo le norme del regolamento di attuazione della presente legge. Essi accedono alle attività di lavoro subordinato e di lavoro autonomo e godono del relativo trattamento secondo le medesime disposizioni vigenti per i cittadini italiani, salvo quanto prevede l'articolo 17, comma 3 lettera c).

3. In caso di decesso del coniuge o di provvedimenti giudiziari definitivi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di nullità del matrimonio o che conferiscano efficacia a sentenze straniere aventi lo stesso oggetto, il cittadino comunitario che, in qualità di familiare, aveva ottenuto la carta di soggiorno ai sensi del presente articolo, può ottenere una nuova carta di soggiorno avente durata uguale a quella precedentemente rilasciatagli qualora abbia legalmente soggiornato in Italia per almeno cinque anni ovvero qualora abbia un altro legittimo motivo di soggiorno nel territorio dello Stato.

4. La separazione legale dei coniugi intervenuta successivamente al regolare ingresso in Italia non influisce sulla validità e sulla possibilità di rinnovo della carta di soggiorno rilasciata nei casi previsti dal presente articolo.

 

Art. 30

Minori cittadini comunitari nati in Italia.

1. I minori nati in Italia aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea hanno diritto di ottenere una carta di soggiorno di durata quinquennale o di essere iscritti sulla carta di soggiorno dei genitori titolari di carta di soggiorno.

2. Al compimento della maggiore età i cittadini comunitari indicati nel comma 1 possono ottenere il rilascio di un qualsiasi tipo di carta di soggiorno previsto dagli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29.

3. Sono considerati minori coloro che non hanno raggiunto la maggiore età ai sensi della legge italiana.

 

Art. 31

Accesso ai servizi socio-assistenziali e sanitari.

1. I cittadini comunitari regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi della presente legge hanno accesso ai servizi socio-assistenziali e all'assistenza sanitaria ai sensi del decreto del Ministro della Sanità del 27 settembre 1990 e del decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470.

 

Art. 32

Riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali.

1. Ai fini del riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali conseguiti all'estero dai cittadini comunitari 8i applicano, in linea di principio, le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e le disposizioni di attuazione della direttiva CEE n. 52/91 secondo i criteri e i principi direttivi indicati dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146.

 

TITOLO III

CONDIZIONE GIURIDICA DEI CITTADINI DI UNO STATO NON MEMBRO DELLA UNIONE EUROPEA

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SULL'INGRESSO, SUL SOGGIORNO E SULL'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO

 

Art. 33

Cittadino extracomunitario.

1. Ai fini della presente legge per cittadino extracomunitario si intende il cittadino di uno Stato non membro dell'Unione europea.

2. L'apolide e' equiparato al cittadino extracomunitario, fatte salve le disposizioni più favorevoli contenute nella Convenzione relativa allo status degli apolidi, firmata a New York, il 28 settembre 1954, ratificata e resa esecutiva con legge del 1 febbraio 1962, n. 306.

 

Art. 34

Ingresso, soggiorno ed espulsione dei cittadini extracomunitari.

1. Fatte salve le eccezioni previste dalla legge e dalle norme internazionali, i cittadini extracomunitari possono fare ingresso nel territorio dello Stato se muniti di passaporto valido o di documento equipollente, nonché di visto di ingresso o di reingresso nei casi prescritti dalla legge, se sono in regola con le vigenti disposizioni, anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria, doganale ed assicurativa, indicate nel regolamento di attuazione della presente legge, e se osservano le formalità richieste dalla legge. L'ingresso e' consentito soltanto attraverso i valichi di frontiera autorizzati, ai sensi del regolamento di attuazione della presente legge.

2. Il visto di ingresso è rilasciato nei casi e nei modi previsti dalla presente legge, dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero in relazione ai motivi del viaggio.

3. Ai fini dell'ingresso nel territorio dello Stato sono equiparati ai visti nazionali i visti uniformi rilasciati dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri dell'Unione europea sulla base di specifici accordi.

4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, può essere disposto che, in riferimento ad alcuni motivi d'ingresso, siano esentati dall'obbligo di munirsi del visto di ingresso i cittadini extracomunitari appartenenti a paesi per i quali l'Unione europea non prescriva l'obbligo del visto e dai quali è prevedibile che non si verifichi un rilevante flusso di emigrazione in condizioni illegali verso l'Italia o verso eli altri Paesi dell'Unione europea. Il decreto è pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana" ed è comunicato ai Governi degli altri Stati membri dell'Unione europea ed alla Commissione delle Comunità europee.

5. Salvo che presentino domanda di asilo nel territorio dello Stato nei modi previsti dalla legge, sono respinti alla frontiera, nei casi e nei modi previsti dall'articolo 39, i cittadini extracomunitari privi di documento di viaggio o del visto di ingresso prescritto e quelli, anche se muniti di visto, già espulsi dal territorio dello Stato o segnalati come persone pericolose o segnalati per la non ammissione o che siano sprovvisti di mezzi.

6. Possono soggiornare nel territorio dello Stato i cittadini extracomunitari, entrati regolarmente in base alle norme della presente legge, che siano muniti di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno in corso di validità, rilasciati nei casi e nei modi previsti dalla presente legge, nonché nei limiti e alle condizioni stabiliti da specifici accordi, i cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno o di altro titolo equipollente rilasciati dalle autorità di stati membri dell'Unione europea nei limiti e alle condizioni stabiliti da specifici accordi.

7. Il cittadino extracomunitario può svolgere in Italia le attività che sono consentite dal tipo di permesso di soggiorno o dalla carta di soggiorno di cui è titolare.

8. Il cittadino extracomunitario non può soggiornare in Italia in caso di diniego, di mancato rinnovo, di revoca o di annullamento del permesso di soggiorno ovvero in caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo entro trenta giorni dalla data di scadenza della carta o del permesso di soggiorno.

9. Il cittadino extracomunitario che entra o soggiorna illegalmente nel territorio dello Stato ovvero che risulta pericoloso, per l'ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato o degli altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero condannato per i reati indicati dagli articoli 42, 51, comma 1, 56 e 111 della presente legge e allontanato dal territorio dello Stato con i provvedimenti di espulsione adottati ed eseguiti nei casi, nei modi e con le garanzie previsti dalla presente legge.

10. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge e dagli accordi internazionali in materia di estradizione.

 

Art. 35

Disciplina comune dei visti di ingresso nazionali.

1. Il visto di ingresso e rilasciato, su richiesta dal cittadino extracomunitario interessato, dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in relazione ai motivi del viaggio.

2. La richiesta del visto di ingresso deve essere presentata personalmente dal cittadino extracomunitario agli uffici della Rappresentanza diplomatica o consolare che e' territorialmente competente per il Paese di appartenenza o di stabile residenza del cittadino. Non è consentita l'intermediazione di terzi, salvo che si tratti di minori o di persone impedite per gravi e comprovati motivi di salute.

3. La richiesta di visto si effettua mediante la presentazione del documento di viaggio valido, della documentazione prevista dalla presente legge o dal relativo regolamento di attuazione per ottenere lo specifico visto, nonché di appositi formulari, redatti in italiano e nelle lingue del luogo, previsti dal regolamento di attuazione della presente legge. Nel caso in cui siano necessari chiarimenti sui motivi del viaggio e sulla documentazione presentata può essere richiesto un colloquio con l'agente consolare italiano.

4. Il visto e' apposto sul documento di viaggio di cui e' titolare il cittadino extracomunitario, purché esso abbia una validità per un periodo di almeno tre mesi successivi alla data di scadenza del visto. salvi i comprovati casi in cui tale condizione non e' esigibile. Non e' consentito il rilascio di visti collettivi.

5. I minori extracomunitari possono entrare e uscire dal territorio dello Stato se sono muniti di passaporto e di visto, se prescritto, ovvero se sono iscritti sul passaporto e sul visto del genitore o della persona adulta responsabile con cui viaggiano c se vi e' il consenso scritto dell'altro coniugo non separato, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

6. La Rappresentanza presso la quale è stata presentata la richiesta di visto ne rilascia ricevuta al cittadino extracomunitario, secondo le modalità previsto dal regolamento di attuazione della presente legge.

7. La Rappresentanza esamina la domanda di visto accertando, sul luogo, la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e dal relativo regolamento di attuazione per il rilascio del visto richiesto.

8. La Rappresentanza accerta altresì che il cittadino extracomunitario disponga di mezzi di sostentamento commisurati alla durata del viaggio in Italia per il quale ha richiesto il visto di ingresso, in ogni caso di importo non inferiore a quello mensile previsto dal trattamento di pensione previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria, ovvero che egli, nei casi e nei modi previsti dalla presente legge, dimostri la disponibilità in Italia di beni o di un'occupazione regolarmente retribuita ovvero produca dichiarazione scritta da cui risulti l'impegno di un ente o di un'Associazione o di un privato italiano o straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciato per una durata non inferiore a un anno. I predetti, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, debbono fornire idonea e comprovata garanzia ad assumersi l'onere dell'alloggio, del sostentamento e del rientro in patria del cittadino extracomunitario. Il garante che si trova in Italia deve dimostrare di disporre per sé di un alloggio ad uso di abitazione in proprietà, locazione, uso, usufrutto, nonché di un reddito annuo derivante da fonte lecita, di importo almeno doppio rispetto all'importo annuo del trattamento minimo di pensione previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria.

9. Il regolamento di attuazione della presente legge prevede i casi e i modi in cui la Rappresentanza diplomatica o consolare deve comunicare la richiesta del visto al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'interno, nonché i casi e i modi in cui il visto può essere rilasciato soltanto previa autorizzazione tacita o espressa del Ministero degli affari esteri.

10. Le Rappresentanze diplomatiche o consolari hanno l'obbligo di segnalare al Ministero degli affari esteri ogni significativo aumento di domande di visti di ingresso per soggiorni di breve periodo, in relazione al quale si possa prevedere il formarsi di rilevanti flussi immigratori e il concentrarsi verso l'Italia di movimenti di gruppi o di categorie di persone straniere, tali da far ritenere non infondato il dubbio che le motivazioni del loro viaggio siano diverse da quelle dichiarate.

11. In ogni caso la Rappresentanza ha l'obbligo di rifiutare il rilascio del visto richiesto qualora, dagli accertamenti svolti o dalle segnalazioni ricevute dai Ministeri competenti, si verifichi una delle seguenti situazioni:

a) non sussistano i presupposti e le condizioni previste dalla legge e dal relativo regolamento di attuazione per il rilascio del visto richiesto;

b) la documentazione prodotta per la richiesta di visto ovvero il documento di viaggio esibito sono risultati falsi o contraffatti;

c) il cittadino extracomunitario risulta essere stato già espulso dal territorio dello Stato e non abbia ottenuto la prescritta autorizzazione ministeriale al reingresso o non sia trascorso il periodo di tempo durante il quale, in relazione al tipo di espulsione, la presente legge prevede il divieto di reingresso dell'espulso salvo che, il giudice abbia annullato il provvedimento di espulsione o ne abbia sospesa l'esecuzione;

d) sussistono concreti ed attuali elementi di fatto concernenti la condotta ed il tenore di vita del cittadino extracomunitario che fanno ritenere che questi intende dissimulare un'immigrazione per motivi diversi da quelli per i quali è stato richiesto il visto di ingresso;

e) sussistono concreti ed attuali elementi che fanno ritenere che l'ingresso del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato costituisce un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato;

f) il cittadino extracomunitario risulti essere segnalato come appartenente ad organizzazioni di tipo mafioso o dedite al traffico illecito di stupefacenti o al contrabbando ovvero ad organizzazioni terroristiche o che agevolino l'immigrazione illegale nel territorio dello Stato.

12. Il diniego del visto è adottato con provvedimento scritto e motivato, e comunicato all'interessato con una traduzione scritta nella lingua del Paese in cui ha sede la Rappresentanza italiana ovvero, ove non sia possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo.

13. La Rappresentanza italiana rilascia il visto o emana il provvedimento di diniego del visto entro il termine di novanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda completa di tutti i documenti prescritti dalla legge e dal relativo regolamento di attuazione. Sono fatti salvi i termini diversi eventualmente previsti dalla legge o da accordi internazionali.

14. Il visto di ingresso ha le caratteristiche uniformi previste dal regolamento di attuazione della presente legge anche secondo le indicazioni elaborate nell'ambito dell'Unione europea.

15. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità consolare consegna al cittadino extracomunitario informazioni predisposte dal Dipartimento nazionale per l'immigrazione e scritte in lingua da lui conosciuta, o se ciò non sia possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, le quali illustrino i diritti e i doveri conseguenti allo specifico visto di ingresso che è stato rilasciato o riassumano i principali diritti e doveri del cittadino extracomunitario che si presenta ai controlli di frontiera e che intende soggiornare in Italia.

16. Il visto di ingresso è valido soltanto per il titolare di documento di viaggio sul quale e' apposto, salvo che l'autorità consolare che rilascia il visto indichi l'estensione della validità del visto ai familiari iscritti sullo stesso documento di viaggio.

17. Il visto di ingresso è rilasciato a pagamento sulla base dell'importo dei diritti consolari previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, salvo che la legge preveda la gratuità del rilascio.

18. La Rappresentanza che rilasci o rifiuta il visto ne da' tempestiva comunicazione al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'interno nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge.

19. Il regolamento di attuazione della presente legge specifica le modalità per l'esecuzione del presente articolo uniformandosi alle norme e alle direttive elaborate in relazione ad accordi internazionali e nell'ambito dell'Unione europea e provvede ad istituire e disciplinare un sistema operativo centralizzato ed informatizzato che, collegando il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, le Questure e le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, consenta l'emissione del provvedimento sulla domanda di visto nel più breve tempo possibile.

20. Presso ogni ufficio consolare sono distribuiti fogli informativi predisposti dal Dipartimento nazionale per l'immigrazione, scritti anche in lingua conosciuta nel luogo, in cui sono illustrati i requisiti per ottenere i dei diversi tipi di visto, i documenti richiesti e gli adempimenti necessari.

 

Art. 36

Programmazione annuale del rilascio dei visti d'ingresso nazionali di breve periodo.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, ha la facoltà di disporre, con proprio decreto, una limitazione al rilascio di quei tipi di visti di ingresso che consentono il soggiorno per breve periodo, comunque non superiore a tre mesi.

2. A tal fine il predetto decreto, anche uniformandosi alle decisioni concordate nell'ambito di accordi internazionali o di politiche dell'Unione europea, indica un numero massimo di visti di ingresso per turismo, per affari, per missione, per visita a familiare, per motivi di transito, che possono essere rilasciati in un anno da ciascuna Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nei Paesi extracomunitari da cui possono provenire i flussi migratori più rilevanti.

3. Il predetto decreto disciplina altresì le modalità per la raccolta e per la valutazione delle domande di visto di ingresso relative ai visti oggetto di contingentamento numerico.

4. In ogni caso non può costituire elemento di valutazione per il rilascio dei predetti visti l'appartenenza del cittadino extracomunitario ad una razza, ad un gruppo linguistico, ad una confessione religiosa o ad un partito politico.

 

Art. 37

Visto di reingresso.

1. Il cittadino extracomunitario che soggiorni sul territorio dello Stato con un permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi e che intenda uscirne per brevi periodi e rientrarvi può munirsi di visto di reingresso, anziché richiedere un nuovo visto di ingresso.

2. Il visto di reingresso è rilasciato dal Questore della Provincia in cui risiede il cittadino extracomunitario ed a apposto sul passaporto o sul documento di viaggio equipollente.

3. A tal fine il cittadino extracomunitario deve presentare agli uffici della Questura apposita domanda esibendo il permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato per un periodo di validità superiore a sei mesi e avente durata residua di almeno tre mesi e consegnando il passaporto o il documento di viaggio aventi data di scadenza un giorno successivo al terzo mese dalla data di presentazione della domanda.

4. Salvo che sussista uno dei motivi per i quali l'articolo 39 prevede l'obbligo del respingimento alla frontiera, il Questore rilascia il visto di reingresso.

5. Il visto di reingresso e rilasciato o rifiutato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda completa di ogni documento richiesto.

6. Il visto di reingresso e rilasciato per uno o più viaggi e ha una scadenza in data non successiva alla data di scadenza del permesso di soggiorno di cui e titolare il cittadino extracomunitario. In ogni caso la durata del visto di reingresso non può essere superiore a due anni.

7. Il visto di reingresso riporta, secondo le modalità del regolamento di attuazione della presente legge, se nel passaporto o nel documento di viaggio siano o non siano inclusi i nominativi dei figli minori o del coniuge e reca un numero progressivo, la data di scadenza e il numero progressivo del permesso di soggiorno, nonché l'indicazione della questura che lo ha rilasciato.

8. Il Questore comunica tempestivamente al Ministero dell'interno l'avvenuto rilascio del visto di reingresso nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge.

9. Il diniego del visto di reingresso è disposto dal Questore con atto scritto e motivato, contenente le modalità di impugnazione.

10. Contro il diniego del visto di reingresso e ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per il domicilio eletto dal cittadino extracomunitario.

11. Il visto di reingresso può essere altresì rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per il Paese di origine del cittadino extracomunitario, previo nullaosta della Questura che ha rilasciato il permesso di soggiorno, concesso secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, se non vi ostano concreti ed attuali motivi di pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato.

12. Il possesso della carta di soggiorno in corso di validità, ovvero il possesso di un visto di ingresso che consenta più ingressi sostituisce a tutti gli effetti il possesso del visto di reingresso.

 

Art. 38

Ingresso e uscita dal territorio dello Stato.

1. Possono uscire dal territorio dello Stato i cittadini extracomunitari che si presentino ai controlli dei valichi di frontiera autorizzati e siano forniti di valido passaporto o documento di viaggio e che non siano oggetto di ordini di custodia cautelare o di carcerazione o di comparizione o di divieto di lasciare il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 281 del codice di procedura penale.

2. Ogni operatore addetto al controllo presso i valichi di frontiera autorizzati ha l'obbligo di apporre il timbro di ingresso e di uscita, con indicazione della data e del valico, sui passaporti dei cittadini extracomunitari che, rispettivamente, facciano ingresso in Italia a qualunque titolo ovvero ne escano, nonché di rilevarne i dati e di trasmetterli immediatamente al Ministero dell'interno secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

3. Il regolamento di attuazione della presente legge prevede particolari modalità di ingresso e di uscita dei cittadini extracomunitari che appartengono ad una delle seguenti categorie:

a) marittimi in transito;

b) membri degli equipaggi aerei in servizio regolare di linea;

c) residenti in zone di frontiera degli Stati confinanti;

d) conducenti di autobus in servizio di linea;

e) conducenti di autoveicoli per trasporti e autotreni.

4. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, salvo quello terrestre che esercita il traffico frontaliero, ha l'obbligo di accertarsi che il cittadino extracomunitario trasportato sia in possesso dei documenti richiesti dalla presente legge per l'ingresso nel territorio dello Stato, e ha l'obbligo di riferire all'autorità di pubblica sicurezza dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri privi dei predetti documenti.

5. In caso di inosservanza di uno degli obblighi previsti al comma 4 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila per ciascuno dei cittadini extracomunitari trasportati, determinata dal Prefetto. Si osservano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Il regolamento di attuazione della presente legge prevede le modalità con le quali deve essere assicurata ai valichi di frontiera autorizzati adeguata pubblicità delle norme che regolano l'ingresso degli stranieri in Italia.

 

Art. 39

Respingimento alla frontiera.

1. Devono essere respinti alla frontiera i cittadini extracomunitari privi di documento di viaggio valido, del visto obbligatorio, qualora richiesto, e che non siano in regola con le norme in materia sanitaria, assicurativa e doganale. In tal caso la spesa per il rimpatrio del cittadino extracomunitario respinto è a carico del vettore qualora il cittadino extracomunitario sia privo di passaporto o di visto ovvero sia munito di passaporto privo di visto, se esso è obbligatorio.

2. Devono essere respinti alla frontiera i cittadini extracomunitari, anche se muniti di visto, che risultino manifestamente sprovvisti di mezzi di sostentamento in Italia.

3. E' considerato manifestamente sprovvisto di mezzi di sostentamento il cittadino extracomunitario privo di denaro sufficiente in relazione alla durata del soggiorno in Italia consentito dal visto o dal motivo di ingresso, il cui importo mensile deve essere almeno pari all'importo mensile del trattamento minimo di pensione previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria.

4. Non è considerato manifestamente sprovvisto di mezzi, anche se privo di denaro sufficiente, il cittadino extracomunitario che esibisce documentazione, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, che dimostra la disponibilità in Italia di beni o di un'occupazione regolarmente retribuita oppure l'impegno di un ente o di una associazione, individuati nel regolamento di attuazione della presente legge, ovvero di un privato, che diano idonea garanzia ad assumersi l'onere dell'alloggio, del sostentamento e del rientro in Patria del cittadino extracomunitario.

5. Devono essere altresì respinti alla frontiera i cittadini extracomunitari che seppur muniti di .visto o di carta di soggiorno, si trovino, in base alle segnalazioni risultanti dal centro elaborazione dati del Ministero dell'interno, anche se pervenute da autorità estere collegate con questo, in una delle seguenti situazioni:

a) risultino essere già stati espulsi dal territorio dello Stato e siano privi della prescritta autorizzazione ministeriale al reingresso, salvo che sia già trascorso il periodo di tempo durante il quale, in relazione al tipo di espulsione, la presente legge prevede il divieto di reingresso dell'espulso e salvo che il giudice abbia annullato il provvedimento di espulsione o ne abbia sospesa la esecuzione;

b) risultino essere segnalati, sulla base di concreti ed attuali elementi di fatto, come persone pericolose per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato;

c) risultino, sulla base di accordi con Stati membri dell'Unione europea o con Stati confinanti, segnalati per la non ammissione o quali persone pericolose per l'ordine pubblico o per la sicurezza nazionale di ciascuno degli Stati contraenti;

d) risultino essere segnalati come appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso o dedite al traffico illecito di stupefacenti o al contrabbando ovvero ad organizzazioni terroristiche o che agevolino l'immigrazione illegale nel territorio dello Stato.

6. Deve essere altresì respinto alla frontiera il cittadino extracomunitario minore di età qualora si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia privo di specifico visto di ingresso o non sia iscritto sul passaporto o sul visto di ingresso del genitore o del tutore con cui viaggia;

b) intenda fare ingresso nello Stato a scopo di adozione senza essere munito dei provvedimenti di adozione o di affidamento preadottivo previsti dalla legge ovvero del prescritto nullaosta del Ministero dell'interno; in tal caso coloro che hanno accompagnato alla frontiera il minore hanno l'obbligo di provvedere a proprie spese al rimpatrio immediato del minore nel Paese di origine.

7. In ogni caso sono respinti alla frontiera i cittadini extracomunitari che esibiscano passaporti, documenti di viaggio o visti che risultino falsi, contraffatti o rilasciati a persone diverse.

8. L'applicazione del presente articolo non può comunque pregiudicare l'esercizio del diritto di asilo.

9. Si procede al fermo o all'arresto del cittadino extracomunitario qualora debbano eseguirsi provvedimenti dell'autorità giudiziaria adottati prima della presentazione del cittadino extracomunitario ai controlli presso il valico di frontiera ovvero qualora si tratti di arresto o di fermo adottati in zona prossima alla frontiera.

10. Sono fatte salve le disposizioni diverse previste da accordi internazionali in vigore.

 

Art. 40

Il provvedimento di respingimento alla frontiera.

l. Il provvedimento di respingimento alla frontiera è adottato con atto scritto e motivato, recante modalità e termini di impugnazione, dal dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera a cura del quale sono stati effettuati i controlli circa la posizione del cittadino extracomunitario che deve essere respinto.

2. Il provvedimento e' immediatamente consegnato al cittadino extracomunitario respinto a conclusione dei controlli al valico di frontiera e, ove possibile, deve essere altresì annotato sul documento di viaggio di cui egli sia in possesso. Il provvedimento e' immediatamente comunicato, con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, al Dipartimento nazionale per l'immigrazione e al Ministero dell'interno. nonché, se riguarda un minore, al Tribunale per i minorenni competente.

3. Contro il provvedimento di respingimento alla frontiera e ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio salvo che il giudice ordinario si sia già pronunciato sul provvedimento e sul connesso provvedimento di custodia nell'ambito del procedimento previsto dall'articolo 41.

4. Il vettore aereo, marittimo o terrestre che ha condotto alla frontiera un cittadino extracomunitario privo dei documenti prescritti dalla legge per l'ingresso, ha l'obbligo di prenderlo immediatamente a carico e di ricondurlo, a spese dello stesso vettore, nello Stato di provenienza o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso del cittadino extracomunitario, o in altro Stato in cui sia consentito il suo ingresso. Tale disposizione si applica, ove possibile, anche agli altri casi in cui il cittadino extracomunitario deve essere respinto alla frontiera in base alle norme della presente legge. Tale disposizione non si applica, viceversa, quando il cittadino extracomunitario presenti domanda di asilo nei modi previsti dalla legge.

5. In ogni caso il provvedimento di respingimento alla frontiera è eseguito, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, con accompagnamento coattivo e immediato del cittadino extracomunitario respinto a bordo del vettore che, nel modo più celere e più diretto, conduce al Paese di origine o di provenienza del cittadino extracomunitario, o in ogni altro Stato in cui è consentito il suo ingresso.

6 In ogni caso non e' consentito il respingimento alla frontiera del cittadino extracomunitario verso uno Stato nel quale egli possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali ovvero dal quale possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale egli non sia protetto dalla persecuzione ovvero possa essere in pericolo la sua vita o incolumità personale in conseguenza di eventi bellici o di epidemie.

7. Salvo quanto previsto al comma 4, ove il cittadino extracomunitario respinto non vi provveda autonomamente, le spese necessarie per il rimpatrio del cittadino extracomunitario respinto sono poste a carico del bilancio del Ministero dell'interno secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

Art. 41

Custodia del cittadino extracomunitario respinto alla frontiera. Procedimento giurisdizionale di convalida.

1. Il cittadino extracomunitario respinto alla frontiera deve essere posto sotto custodia e per il suo caso si dà luogo al procedimento giurisdizionale previsto dal presente articolo qualora:

a) il provvedimento di respingimento alla frontiera non sia, per qualsiasi motivo, effettivamente eseguibile entro le ventiquattro ore successive alla sua consegna;

b) il respingimento alla frontiera riguardi un cittadino extracomunitario per il quale, avendo richiesto asilo nel territorio dello Stato, sia stata ritenuta sussistente una delle cause ostative alla presentazione della domanda di asilo previste dall'articolo 141 della presente legge.

2. Nei casi indicati al comma 1 il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera presso il quale e stato effettuato il respingimento provvede tempestivamente a compiere nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, i seguenti atti:

a) dispone in via provvisoria, con provvedimento scritto e motivato immediatamente consegnato all'interessato, la custodia del cittadino extracomunitario respinto a cura delle forze di polizia presso strutture alloggiative, alberghi, centri di accoglienza o altre adeguate dimore prossime al valico di frontiera incluse, ove necessario, strutture ospedaliere;

b) comunica la notizia del provvedimento di respingimento e di quello di custodia provvisoria al Pretore competente per territorio e al competente Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale ovvero, quando si tratti di minore di età, al Presidente del Tribunale per i minorenni e al Procuratore della Repubblica presso lo stesso;

c) nel caso di respingimento del richiedente asilo, comunica altresì la notizia al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo;

d) comunica identica notizia al difensore del cittadino extracomunitario, provvedendo eventualmente alla nomina d'ufficio del difensore.

3. La nomina d'ufficio del difensore e' effettuata nell'ambito degli elenchi e delle tabelle dei difensori d'ufficio del circondario, predisposti in virtù delle norme vigenti, ed, ove del caso, integrati secondo le norme del regolamento di attuazione della presente legge, da rappresentanti di organizzazioni di tutela dei diritti dell'uomo o degli stranieri.

4. Se il cittadino extracomunitario respinto non comprende la lingua italiana si provvede, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, alla nomina di un interprete.

5. Ricevuta notizia dei predetti provvedimenti il giudice si reca immediatamente presso il luogo in cui e custodito il cittadino extracomunitario respinto, ove, alla presenza dell'interprete e del difensore, informa il cittadino extracomunitario delle sue facoltà e dello svolgimento del procedimento successivo, acquisisce copia dei provvedimenti di respingimento e di custodia provvisoria e assume, d'ufficio o su richiesta del cittadino extracomunitario o del dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera, tutte le notizie e i documenti utili ad accertare le circostanze e le motivazioni del respingimento alla frontiera, la condizione personale del cittadino extracomunitario, la situazione del rispetto dei diritti umani nel Paese di origine o di provenienza del cittadino extracomunitario respinto e la eseguibilità del rimpatrio. Il Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo può, d'ufficio o su richiesta del giudice, inviare nota informativa sulla situazione del rispetto dei diritti umani nel Paese di origine o di provenienza del cittadino extracomunitario respinto.

6. Durante il procedimento la funzione di pubblico ministero può essere delegata, ai sensi dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, al dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera presso il quale è stato effettuato il respingimento.

7. Entro il termine perentorio di quarantotto ore successive alla comunicazione della avvenuta adozione dei provvedimenti effettuata dal dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera, il giudice, compiuti gli accertamenti indicati al comma 5, sentito personalmente il cittadino extracomunitario respinto e udite le conclusioni orali del pubblico ministero e del difensore, adotta con ordinanza uno dei seguenti provvedimenti:

a) convalida i provvedimenti di respingimento e di custodia e dispone la continuazione della custodia del cittadino extracomunitario respinto, qualora essi siano non manifestamente infondati e sia possibile eseguire il rimpatrio del cittadino extracomunitario respinto entro i quindici giorni successivi all'adozione dell'ordinanza;

b) convalida i provvedimenti di respingimento e di custodia provvisoria, ma ordina all'ufficio di polizia di frontiera di consentire immediatamente l'ingresso del cittadino extracomunitario respinto all'interno del territorio dello Stato, e al Questore della Provincia in cui è posto il valico di frontiera, di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi giudiziari o per attesa di emigrazione in altro Stato o per cure mediche, per qualsiasi ragione, il rimpatrio del cittadino extracomunitario respinto non sia comunque eseguibile entro i quindici giorni successivi alla data di adozione dell'ordinanza. In tal caso il giudice può altresì disporre la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza anche con l'obbligo di dimora a carico del cittadino extracomunitario respinto;

c) annulla i provvedimenti di respingimento alla frontiera e di custodia provvisoria qualora essi appaiano basati su circostanze manifestamente infondate e ordina altresì all'ufficio di polizia di frontiera di consentire immediatamente il regolare ingresso del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato;

d) annulla i provvedimenti di respingimento alla frontiera e di custodia provvisoria, qualora risulti non sussistere alcuna delle cause ostative alla presentazione della domanda di asilo previste dall'articolo 141, e pertanto ordina all'ufficio di polizia di frontiera di ricevere immediatamente la domanda di asilo secondo le modalità previste dalla presente legge e di consentire successivamente al cittadino extracomunitario il regolare ingresso nel territorio dello Stato;

e) annulla il provvedimento di custodia provvisoria e dispone l'immediata remissione in libertà del cittadino extracomunitario nei casi in cui vi sia stato un errore di persona o un errore di nome ovvero manchi il provvedimento di respingimento alla frontiera.

8. L'ordinanza deve essere scritta e motivata, deve indicare modi e termini per la sua impugnazione e deve avere allegata una traduzione in lingua conosciuta dal cittadino extracomunitario, o ove ciò non sia possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo.

9. L'ordinanza e immediatamente esecutiva.

10. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata al cittadino extracomunitario e all'ufficio di polizia di frontiera interessato, e deve essere altresì trasmessa nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente logge, al Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale ovvero, se si tratti di minori, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

11. Contro l'ordinanza del giudice il cittadino extracomunitario e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione nei termini e nei modi previsti dall'articolo 311 del codice di procedura penale. La presentazione del ricorso non ha effetti sospensivi.

12. Il cittadino extracomunitario respinto di cui e disposta la custodia a cura delle forze di polizia ha l'obbligo di dimorare nel luogo indicatogli nel provvedimento del dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera o, successivamente, del giudice, e ha comunque diritto di comunicare con i propri familiari, con il proprio difensore e con rappresentanti di enti od associazioni di difesa dei diritti dell'uomo o dello straniero, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

13. Nei predetti luoghi il cittadino extracomunitario respinto ha comunque diritto di ricevere vitto, alloggio e cure mediche urgenti, anche sulla base di convenzioni con enti pubblici e privati, secondo le norme previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

14. Il cittadino extracomunitario respinto che, fuori dei casi previsti dalla legge, abbandona la dimora impostagli per fare ingresso nel territorio dello Stato, e punito con una pena da uno a tre anni di reclusione. E' sempre consentito l'arresto e il giudizio direttissimo. Al momento della scarcerazione successiva alla condanna il cittadino extracomunitario deve essere espulso con provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 51, con accompagnamento immediato alla frontiera.

15. Le disposizioni del presente articolo non precludono al cittadino extracomunitario respinto la possibilità di uno spontaneo rientro nel Paese di origine o di provenienza.

16. Tutti gli atti connessi al procedimento giurisdizionale previsto dal presente articolo sono esenti da ogni imposta e tributo.

 

Art. 42

Agevolazione di immigrazione clandestina. Propaganda ingannevole.

1. Chiunque, in Italia o all'estero, con mendaci asserzioni o con notizie false o esagerate, inducendo un cittadino extracomunitario ad emigrare in Italia o avviandolo a Paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere; per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per le informazioni promesse o fornite ovvero per l'avviamento all'emigrazione, a punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire venti milioni a lire cento milioni per ogni cittadino extracomunitario destinatario della propaganda ingannevole.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato in violazione delle norme previste dalla presente legge a punito con la reclusione da uno a tre anni o con la multa da tre a dieci milioni di lire per ogni cittadino extracomunitario di cui a stata favorita l'immigrazione illegale.

3. Se il fatto previsto al comma 2 a commesso a fine di lucro ovvero da tre o più persone in concorso fra loro ovvero da un pubblico ufficiale ovvero comporta l'immigrazione di uno o più minori ovvero l'immigrazione di una o più persone da avviare al contrabbando, alla prostituzione o al traffico di sostanze illecite o di sostanze stupefacenti o psicotrope, è prevista la pena della reclusione da quattro a otto anni e della multa da lire venti milioni a lire cento milioni per ogni cittadino extracomunitario di cui a stata favorita l'immigrazione illegale.

4. Nei casi indicati dai commi 1, 2 e 3 a sempre consentito l'arresto, anche fuori dei casi di flagranza, e il giudizio direttissimo anche fuori dei limiti previsti dalle leggi ordinarie.

5. L'autoveicolo, l'aeromobile o l'imbarcazione privati, non esercenti servizi regolari di linea, sui quali siano trasportati cittadini extracomunitari privi di passaporto ovvero muniti di passaporto o di visto scaduti, ovvero muniti di passaporto privo di visto se questo è obbligatorio, sono immediatamente sequestrati e successivamente confiscati secondo le procedure previste dalle norme vigenti in materia di misure di prevenzione patrimoniale.

6. L'inizio delle indagini preliminari per i delitti indicati ai commi 1, 2 e 3 deve essere tempestivamente comunicato dall'autorità giudiziaria alle Questure, al Ministero dell'interno, al Ministero degli affari esteri e al Dipartimento nazionale per l'immigrazione, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

7. Chiunque sia sottoposto ad indagini, imputato o condannato per i delitti indicati ai commi 1 e 2, e i membri della sua famiglia, non possono presentare domanda di autorizzazione al lavoro, anche stagionale, relativa a cittadini extracomunitari residenti all'estero e non possono più presentare garanzia, ai sensi dell'articolo 35 per l'ingresso di cittadini extracomunitari. Le domande di autorizzazione al lavoro presentate e le garanzie fornite prima dell'inizio dell'indagine concernenti cittadini extracomunitari che ancora non hanno fatto ingresso nel territorio dello Stato sono da considerarsi prive di effetto, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

8. Al momento dell'inizio dell'azione penale per i delitti previsti dai commi 1, 2 e 3 e fino alla sentenza definitiva, sono sospesi di diritto dalle loro funzioni, secondo le modalità previste dal regolamento dia attuazione della presente legge, gli imputati che appartengono ad una delle seguenti categorie:

a) personale della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia penitenziaria e dal Corpo forestale dello Stato;

b) appartenenti alla Forze Armate;

c) personale addetto, anche a titolo onorario, alle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero;

d) personale addetto agli uffici centrali o periferici delle Amministrazioni dello Stato;

e) Sindaci e assessori comunali;

f) personale delle Amministrazioni comunali.

9. In caso di condanna definitiva le persone indicate al comma 8 decadono di diritto dalle predette funzioni pubbliche.

10. Il condannato con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti nei commi 1, 2 e 3 decade di diritto da ogni licenza, autorizzazione, concessione, iscrizione, abilitazione ed erogazione indicate nell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, commi 1, 2 e 5. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni cancellate su richiesta del pubblico ministero a cura delle autorità competenti, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

11. Il Tribunale per le misure di prevenzione, su domanda del pubblico ministero competente per le indagini presentata contestualmente all'inizio dell'azione penale, sospende con ordinanza l'esecuzione degli atti e dei contratti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

12. Il cittadino extracomunitario che pur titolare di carta di soggiorno, sia stato condannato con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti dai commi 1, 2 e 3, scontata la pena deve essere espulso dal territorio dello Stato con accompagnamento immediato alla frontiera.

13. Ai fini della prevenzione e della repressione dei delitti previsti dai commi 1, 2 e 3, svolgono le azioni di loro competenza sia le forze di polizia, inclusa la polizia municipale, sia la Divisione investigativa antimafia e la Direzione nazionale antimafia, sia i Servizi di informazione di sicurezza. Il Dipartimento nazionale per l'immigrazione e la Direzione centrale per la polizia dell'immigrazione adottano idonee iniziative di collegamento e di coordinamento delle predette attività di prevenzione e di repressione.

14. Il Questore, su ordine dell'autorità giudiziaria procedente può rilasciare un permesso di soggiorno per motivi giudiziari al cittadino extracomunitario, anche se clandestino, il quale fornisca all'autorità giudiziaria o alla Polizia giudiziaria una collaborazione concreta nella raccolta di elementi di prova decisivi per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei reati previsti dal presente articolo.

 

Art. 43

Dichiarazione di soggiorno.

1. Entro otto giorni dalla data di ingresso nel territorio dello Stato il cittadino extracomunitario che intende soggiornare in Italia ha l'obbligo di presentare agli uffici della Questura della Provincia in cui si trova la dichiarazione di soggiorno con la quale egli domanda il rilascio del permesso di soggiorno.

2. A tal fine il cittadino extracomunitario ha l'obbligo di esibire il passaporto o un documento equipollente di cui e titolare e il visto, ove prescritto, e ha l'obbligo di presentare la documentazione prevista dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione in relazione al tipo di permesso di soggiorno richiesto.

3. L'ufficio della Questura, accertata l'identità del dichiarante in base al suo documento di identificazione e la completezza della documentazione allegata, rilascia immediatamente al cittadino extracomunitario idonea ricevuta secondo le modalità indicate dal regolamento di attuazione della presente legge, comprovante l'avvenuta presentazione della dichiarazione di soggiorno e della richiesta dello specifico permesso di soggiorno, e può estrarre copia della documentazione presentata.

4. Il cittadino extracomunitario è autorizzato a soggiornare temporaneamente sul territorio dello Stato fino all'ottavo giorno successivo alla data del regolare ingresso e, in seguito alla presentazione della dichiarazione di soggiorno, fino alla consegna della risposta alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno, attestata dalla ricevuta di cui al comma 3. In caso di diniego il cittadino extracomunitario ha l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro le quarantotto ore successive alla consegna del provvedimento di diniego.

5. Per i cittadini extracomunitari minori di diciotto anni, ospitati in istituti di istruzione, la dichiarazione di soggiorno può essere presentata alla Questura competente da chi presiede gli istituti ovvero dei loro tutori, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge. Di tali adempimenti la Questura dà immediata comunicazione scritta al Tribunale per i minorenni competente per territorio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

6. Per i cittadini extracomunitari ricoverati in case o istituti di cura o detenuti in istituti penitenziari, ovvero ospitati in comunità civili o religiose, la dichiarazione di soggiorno può essere presentata da chi presiede le case, gli istituti o le comunità, per delega scritta dai cittadini extracomunitari medesimi, secondo le modalità indicate dal regolamento di attuazione della presente legge.

7. In deroga alle disposizioni dei commi 1, 2, e 4 i cittadini extracomunitari muniti di un permesso di soggiorno, o di altro titolo equipollente, rilasciato dalle autorità di uno Stato straniero sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione ratificata con legge 30 settembre 1993, n. 388, devono presentare la dichiarazione di soggiorno al Questore della Provincia in cui si trovano entro otto giorni a decorrere dell'ingresso nel territorio dello Stato. Qualora la dichiarazione di soggiorno sia presentata tra il nono e il trentesimo giorno successivi alla data di ingresso si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Qualora la dichiarazione non sia presentata o sia presentata oltre il trentesimo giorno, il Questore procede all'emanazione del decreto di espulsione per soggiorno illegale.

 

Art. 44

Disciplina comune dei permessi di soggiorno.

1. Il permesso di soggiorno è rilasciato al cittadino extracomunitario dal Questore della Provincia al quale aveva presentato la dichiarazione di soggiorno.

2. Il permesso di soggiorno è rilasciato per specifici motivi di soggiorno e per un periodo determinato, secondo le norme della presente legge e del relativo regolamento di attuazione.

3. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato dal Questore della Provincia in cui il cittadino extracomunitario dimora, su richiesta dell'interessato, nei casi e nei modi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione.

4. Salvo che ciò sia espressamente escluso dalla legge, il permesso di soggiorno rilasciato per un determinato motivo di soggiorno può essere convertito, su richiesta dell'interessato, in un permesso rilasciato per un motivo differente, qualora sia in possesso dei relativi requisiti previsti dalla legge.

5. La domanda di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno deve essere presentata agli uffici della Questura della Provincia in cui il cittadino extracomunitario dimora, non oltre i trenta giorni successivi la data di scadenza del permesso di soggiorno.

6. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro otto giorni dalla data in cui è stata presentata la dichiarazione di soggiorno o la domanda di rinnovo o di conversione, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dalla legge per il permesso di soggiorno richiesto.

7. Il permesso di soggiorno può essere rifiutato o non rinnovato o non convertito se non sono soddisfatti le condizioni e i presupposti previsti dalla legge, e comunque se l'interessato, nei casi previsti dalla legge, non dimostra la sufficienza e la liceità dei mezzi economici di cui dispone in Italia o se vi ostano concrete ed attuali ragioni attinenti alla sicurezza dello Stato e all'ordine pubblico.

8. Il permesso di soggiorno può essere revocato alle condizioni previste dalla presente legge o se subentrano concrete ed attuali ragioni attinenti alla sicurezza dello Stato e all'ordine pubblico.

9. Il permesso di soggiorno può essere annullato se la documentazione prodotta al momento della domanda di rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno risulta successivamente falsa o contraffatta.

10. La revoca, il rifiuto del rilascio, il diniego di rinnovo, il diniego di conversione e l'annullamento del permesso di soggiorno sono disposti con provvedimento scritto e motivato del Questore della Provincia che ha rilasciato il permesso di soggiorno o al quale era stata presentata la dichiarazione di soggiorno o la domanda di rinnovo o di conversione ovvero dal Questore della Provincia in cui il cittadino extracomunitario dimora. Il provvedimento deve essere notificato o comunicato all'interessato e deve riportare le modalità di impugnazione, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione della presente legge.

11. Contro la revoca, il rifiuto, il diniego di rinnovo, il diniego di conversione e l'annullamento del permesso di soggiorno e ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dall'interessato.

12. Il permesso di soggiorno reca le indicazioni previste dal modello uniforme disciplinato dal regolamento di attuazione della presente legge, deve essere munito di fotografia del cittadino extracomunitario, deve fare espressa menzione del motivo di soggiorno e della data di scadenza e deve essere tale da prevenire eventuali falsificazioni.

13. Il Questore da immediata comunicazione al centro elaborazione dati del Ministero dell'interno, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, di ogni rilascio, rinnovo, conversione, revoca, annullamento, diniego di rinnovo, di rilascio e di conversione del permesso di soggiorno.

14. Il diniego del permesso di soggiorno può essere altresì adottato, sulla base dell'Accordo di Schengen del 1 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione, quando il cittadino extracomunitario non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili nel territorio di uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi in particolare di carattere umanitario. Il ricorso giurisdizionale presentato contro il provvedimento di diniego previsto dal presente comma è esteso al merito e qualora sia proposta e notificata, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, la domanda incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento resta sospesa fino alla decisione definitiva sulla domanda cautelare.

15. Quando il cittadino extracomunitario non soddisfi più le condizioni di soggiorno applicabili nel territorio di uno degli Stati contraenti dell'Accordo di Schengen, il permesso di soggiorno può essergli revocato, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario. In tal caso il provvedimento di revoca diviene esecutivo soltanto dopo l'esaurimento dei ricorsi giurisdizionali eventualmente esperiti contro il provvedimento stesso.

16. L'esecuzione dei provvedimenti di diniego o di revoca del permesso di soggiorno disposti ai sensi dei commi 14 e 15 avviene mediante immediato accompagnamento coattivo alla frontiera, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

17. Per i ricorsi giurisdizionali previsti dal presente articolo il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato, provvedono al deposito della decisione entro il termine, rispettivamente di quindici e di trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso. La presentazione della istanza cautelare di sospensione sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato fino alla decisione definitiva sull'istanza.

18. In caso di annullamento dell'atto impugnato il giudice può, a richiesta del cittadino extracomunitario interessato, ordinare al Questore il rilascio o il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno cui il cittadino extracomunitario abbia titolo.

19. Qualora il giudice sospenda l'esecuzione dell'atto impugnato il cittadino extracomunitario, previa esibizione di copia dell'ordinanza di sospensione, ottiene il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi giudiziari valido fino al passaggio in giudicato della decisione definitiva sul merito del ricorso.

 

Art. 45

Carta di soggiorno.

1. Al cittadino extracomunitario può essere riconosciuto un diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato mediante il rilascio di una carta di soggiorno, valida in tutto il territorio italiano.

2. Il cittadino extracomunitario titolare di una carta di soggiorno in corso di validità:

a) ha diritto di svolgere in Italia qualsiasi attività, di compiere atti e di accedere a qualsiasi prestazione erogata dalla pubblica amministrazione, anche in mancanza dalla sussistenza della condizione di reciprocità, con esclusione di attività o prestazioni che la legge espressamente vieti allo straniero o riservi al cittadino italiano;

b) ha diritto di elettorato attivo a livello comunale e circoscrizionale nei casi previsti dalla legge;

c) può fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione dal visto del reingresso;

d) può essere allontanato dal territorio dello Stato soltanto in caso di estradizione e in caso di espulsione disposta per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

3. La carta di soggiorno non può essere revocata prima della data di scadenza, salvi i casi di estradizione, di espulsione e di cessazione dello status di rifugiato.

4. La carta di soggiorno ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile alla scadenza se permangono i requisiti e le condizioni previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.

5. Può ottenere il rilascio di una carta di soggiorno il cittadino extracomunitario che possiede uno dei seguenti requisiti:

a) cittadino extracomunitario residente in Italia e titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, il quale dimostri di avere in corso un regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno ovvero di svolgere una regolare attività non occasionale di lavoro autonomo, e dimostri altresì di aver svolto, per un periodo complessivo di almeno cinque anni, regolari rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo parziale e a tempo determinato, ovvero attività regolari di lavoro autonomo, per i quali lo straniero abbia adempiuto agli obblighi contributivi, fiscali ed amministrativi previsti dalla legge;

b) cittadino extracomunitario residente in Italia e coniuge di cittadino italiano o comunitario regolarmente residenti in Italia convivente con essi, in assenza di separazione legale;

c) cittadino extracomunitario residente in Italia e coniuge di altro cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno, regolarmente ricongiuntosi con esso e convivente, in assenza di separazione legale;

d) figlio di età non superiore a 14 anni, residente in Italia, regolarmente ricongiuntosi e convivente con genitore titolare di carta di soggiorno;

e) minore cittadino extracomunitario nato e residente in Italia, figlio di genitore straniero titolare di carta di soggiorno;

f) cittadino extracomunitario, regolarmente residente in Italia, genitore di un figlio minore di età residente in Italia e cittadino italiano, sul quale eserciti la potestà e con il quale conviva;

g) cittadino extracomunitario, regolarmente residente in Italia, che sia tutore o affidatario, secondo la legge italiana, di minore italiano o comunitario, residente in Italia con il quale conviva;

h) cittadino extracomunitario regolarmente residente in Italia al quale sia corrisposto in Italia un trattamento per pensionamento anticipato o una rendita di inabilità permanente derivante da malattie professionali o da infortuni sul lavoro ovvero una pensione di vecchiaia, di anzianità o di reversibilità, a condizione che il trattamento, la rendita o la pensione siano di importo non inferiore al trattamento minimo di pensione previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria;

i) cittadino extracomunitario, regolarmente soggiornante in Italia, che abbia ottenuto lo status di rifugiato.

6. Il cittadino extracomunitario in possesso di uno dei requisiti indicati nelle lettere da a) a h) del comma 5 può ottenere il rilascio o il rinnovo della carta di soggiorno a condizione che dimostri di non avere pendenti procedimenti penali a proprio carico, né di avere riportato condanne per i reati indicati nell'articolo 275, comma 3 del codice di procedura penale, per i reati previsti e puniti dalla presente legge e per i reati contro il patrimonio e contro la libertà sessuale previsti e puniti dal codice penale.

7. Ai fini del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno il cittadino extracomunitario deve presentare una domanda al Questore della Provincia in cui dimora, esibendo il proprio passaporto o documento di viaggio in corso di validità e producendo idonea documentazione e certificazione, specificate dal regolamento di attuazione della presente legge, che dimostrino la sussistenza di uno dei requisiti indicati al comma 5, nonché delle condizioni previste dal comma 6.

8. La domanda di rilascio della carta di soggiorno può essere presentata in qualsiasi momento durante il periodo di validità del permesso di soggiorno e comunque non oltre i trenta giorni precedenti la data della scadenza di questo.

9. La domanda di rinnovo della carta di soggiorno deve essere presentata non oltre i trenta giorni successivi la scadenza di questa. Di tale termine è fatta espressa menzione nel modello della carta di soggiorno.

10. Al richiedente e rilasciata idonea ricevuta della domanda di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, secondo un modello specificato dal regolamento di attuazione della presente legge.

11. Se è verificata le regolarità dei documenti allegati alla domanda e la sussistenza dei presupposti previsti dai commi 5 e 6 il Questore rilascia o rinnova la carta di soggiorno entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione prevista dal regolamento di attuazione della presente legge.

12. La carta di soggiorno è rilasciata, secondo un modello uniforme previsto dal regolamento di attuazione della presente legge in modo che siano evitate eventuali falsificazioni, deve essere munita di fotografia recente e deve recare espressa menzione del requisito previsto dal comma 5, in base al quale è rilasciato, della data di scadenza e dei diritti di cui gode il titolare indicati al comma 2.

13. Il rinnovo della carta di soggiorno può avvenire in base ad un motivo diverso da quello per il quale la carta in scadenza era stata rilasciata o rinnovata.

14. In caso di rifiuto del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno il cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante rimane titolare del permesso di soggiorno di cui egli era in possesso al momento della presentazione della domanda di rilascio ovvero ottiene, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per il quale egli possieda i requisiti e soddisfi le condizioni previste dalla legge.

15. La revoca, l'annullamento, il rifiuto del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno sono comunicati dal Questore al cittadino extracomunitario con provvedimento scritto e motivato, tradotto in lingua a lui comprensibile o, ove ciò non sia possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di impugnazione.

16. Contro la revoca, l'annullamento, il rifiuto del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dal cittadino extracomunitario interessato.

17. Il ricorso giurisdizionale di cui al comma 16 si estende al merito e, qualora sia proposta e notificata, entro quindici giorni dalla data della conoscenza del provvedimento impugnato, la domanda incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento resta sospesa fino alla definitiva decisione sulla domanda cautelare. La sospensione della esecuzione dell'atto impugnato dal cittadino extracomunitario sprovvisto di altro permesso consente il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi giudiziari.

18. Per i ricorsi giurisdizionali previsti dal presente articolo il tribunale amministrativo regionale e, in appello, il Consiglio di Stato, provvedono al deposito della decisione entro il termine, rispettivamente di quindici e di trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

19. In caso di annullamento dell'atto impugnato il giudice può, a richiesta del cittadino extracomunitario, ordinare al Questore il rilascio o il rinnovo della carta di soggiorno a cui il cittadino extracomunitario abbia titolo.

20. La domanda di rilascio della carta di rinnovo può essere ripresentata in qualsiasi momento.

21. La carta di soggiorno può essere annullata dal Questore successivamente al suo rilascio o al suo rinnovo qualora la documentazione prodotta al momento della presentazione della domanda risulti falsa e contraffatta. In tal caso l'annullamento e disposto con provvedimento scritto e motivato adottato dal Questore della Provincia in cui lo stesso cittadino extracomunitario dimora o in cui fu rilasciata la carta di soggiorno. Il provvedimento deve indicare modalità e termini di impugnazione; ad esso e' allegata la traduzione in lingua a lui comprensibile o ove ciò non sia possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo.

22. Il Questore, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, comunica al centro elaborazioni dati del Ministero dell'interno ogni rilascio, rinnovo, revoca, annullamento o rifiuto di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno.

 

Art. 46

Condizione giuridica dei minori extracomunitari.

1. I figli minori dei cittadini extracomunitari con questi regolarmente soggiornanti e conviventi nel territorio dello Stato sono iscritti sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età.

2. L'iscrizione del nome del minore extracomunitario sul permesso o sulla carta di soggiorno del genitore equivale, per tutti i fini previsti dalla legge, rispettivamente al possesso di un valido permesso di soggiorno e di una carta di soggiorno.

3. La condizione giuridica del minore cittadino extracomunitario iscritto sul permesso o sulla carta di soggiorno del genitore segue la condizione giuridica del genitore, con il quale convive, ai fini dei provvedimenti concernenti il soggiorno e l'espulsione dei cittadini extracomunitari.

4. La domanda di iscrizione deve essere presentata dal genitore al Questore della Provincia in cui dimora entro otto giorni dalla nascita o dalla data di regolare ingresso nel territorio dello Stato.

5. La domanda deve essere corredata dal certificato di stato di famiglia e dal certificato di nascita ovvero da ogni altra documentazione indicata dal regolamento di attuazione della presente legge al fine di dimostrare la paternità o la maternità. Al momento della presentazione della domanda d'iscrizione l'interessato deve esibire il proprio passaporto e, ove ne sia in possesso, quello del figlio, nonché il permesso o la carta di soggiorno validi di cui sia in possesso.

6. Dell'avvenuta iscrizione sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno il Questore dà immediata comunicazione al centro elaborazione dati del Ministero dell'interno e al competente Tribunale per i minorenni, secondo le modalità indicate dal regolamento di attuazione della presente legge.

7. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore cittadino extracomunitario e rilasciato un autonomo permesso di soggiorno o un'autonoma carta di soggiorno. La domanda può essere presentata al Questore della provincia in cui il minore dimora dal genitore o dal minore stesso, allegando la documentazione precisata nel regolamento di attuazione della presente legge.

8. Al minore cittadino extracomunitario in stato di abbandono o comunque non convivente in Italia con genitore cittadino extracomunitario è rilasciato un autonomo permesso di soggiorno, su domanda di chi ne esercita legalmente la tutela o l'affidamento. In ogni caso si osservano i provvedimenti eventualmente adottati dal competente Tribunale per i minorenni nell'interesse del minore e dell'unità familiare.

9. L'iscrizione del minore sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno e' effettuata dagli uffici della Questura immediatamente dopo la presentazione della domanda e comunque entro otto giorni.

10. Il diniego d'iscrizione del minore ovvero il diniego di rilascio del permesso di soggiorno o di carta di soggiorno al minore cittadino extracomunitario deve essere adottato qualora non Sussistano i presupposti previsti dalla presente legge o sussista obiettiva incertezza sulla paternità o sulla maternità del richiedente. Il diniego è comunicato al richiedente con provvedimento scritto e motivato adottato dal Questore, indicante anche i termini e le modalità di impugnazione, ed è altresì immediatamente comunicato al competente Tribunale per i minorenni.

11. Contro il diniego di iscrizione del minore e contro il diniego di rilascio del permesso di soggiorno o di carta di soggiorno al minore cittadino extracomunitario e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dal genitore dell'interessato e, in mancanza, di colui che esercita la tutela o l'affidamento sul minore.

12. In tutti i casi in cui in base alla presente legge debba essere disposta l'espulsione del minore cittadino extracomunitario il provvedimento può essere adottato, su richiesta del Questore, soltanto dal Tribunale per i minorenni con ordinanza in camera di consiglio, sentito il minore.

13. Il Tribunale per i minorenni ordina l'espulsione dal territorio dello Stato del cittadino extracomunitario minore di età soltanto se sono verificati i presupposti e le condizioni previste dalla legge per l'adozione del provvedimento di espulsione richiesto e se il minore possa essere effettivamente accompagnato e riaffidato a persona adulta responsabile nel Paese verso il quale e rinviato.

14. Il Tribunale per i minorenni rigetta la richiesta di espulsione e ordina al Questore il rilascio di un permesso di soggiorno al minore, oltre che nei casi in cui non sia possibile soddisfare la condizione prevista nel comma 13 e nei casi in cui vi ostino altri motivi previsti dalla legge, in tutti i casi i cui gli interessi alla tutela della unità familiare o al completamento dell'istruzione o delle cure mediche del minore che si trova in Italia siano ritenuti prevalenti.

15. Il regolamento di attuazione della presente legge è autorizzato a rideterminare le competenze e le procedure in materia di provvedimenti e di assistenza nei confronti dei minori extracomunitari in stato di abbandono attribuite ai diversi organi amministrativi e giurisdizionali, osservando i principi generali dell'ordinamento e le norme delle convenzioni internazionali vigenti.

16. Sono considerati minori coloro che non hanno raggiunto la maggiore età ai sensi della legge italiana.

 

Art. 47

Condizione di reciprocità.

1. Salva l'applicazione delle norme concernenti l'ingresso e il soggiorno sul territorio dello Stato è soggetto alla condizione di reciprocità l'esercizio da parte del cittadino extracomunitario di ciascuno dei seguenti diritti civili garantiti al cittadino italiano:

a) l'acquisto di beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione ad uso privato del cittadino extracomunitario;

b) la costituzione e la partecipazione a società di capitali secondo le modalità e le condizioni previste dal regolamento di attuazione della presente legge;

c) l'esercizio di determinate attività di lavoro autonomo o imprenditoriale secondo le modalità e le condizioni previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

2. La condizione di reciprocità non può comunque essere richiesta ai cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per asilo umanitario, nonché ai cittadini extracomunitari di Paesi con i quali siano in vigore accordi internazionali che prevedano l'esenzione dalla reciprocità.

3. La condizione di reciprocità si considera verificata quando, sulla base della legislazione o della prassi applicata nei confronti dei cittadini italiani, risulta che, nel Paese cui appartiene il cittadino extracomunitario, è consentito al cittadino italiano di esercitare il medesimo diritto civile che il cittadino extracomunitario intende esercitare in Italia, anche prescindendo dalla qualificazione giuridica attribuita dallo Stato straniero a quel diritto.

4. In ogni caso la condizione di reciprocità si considera verificata qualora il diritto civile di cui il cittadino extracomunitario chiede di godere in Italia non sia previsto nell'ordinamento del Paese straniero per i propri cittadini.

5. La condizione di reciprocità non è comunque richiesta per i cittadini di quei Paesi per i quali, a causa di conflitti armati o di gravi turbamenti dell'ordine pubblico, il Ministero degli affari esteri abbia dichiarato la sussistenza dello stato di necessità per il rimpatrio dei cittadini italiani ivi residenti.

6. Per l'accertamento della reciprocità relativa a cittadini dì Paesi aventi un ordinamento interno di tipo federale si fa riferimento alla prassi del luogo dell'ultima residenza del cittadino extracomunitario.

7. L'accertamento della reciprocità è effettuato su richiesta del cittadino extracomunitario. dall'esercente la professione legale che ne abbia la rappresentanza, da un notaio, dall'autorità giudiziaria, da un organo della pubblica amministrazione, con atto scritto e motivato rilasciato secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento di attuazione della presente legge.

8. Ogni anno il Ministero degli affari esteri cura una pubblicazione, edita dall'Istituto Poligrafico dello Stato, che indica, per ogni Paese straniero e per ogni diritto civile indicato al comma 1, i casi e i modi nei quali la condizione di reciprocità si intende di diritto verificata o non verificata.

9. Si osservano le norme, diverse da quelle del presente articolo, previste in materia di reciprocità dagli accordi internazionali.

 

Art. 48

Espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

1. Il cittadino extracomunitario che si trova sul territorio dello Stato, anche se in transito ovvero sia titolare di carta di soggiorno, può essere espulso dal territorio dello Stato qualora la sua presenza costituisca un pericolo concreto ed attuale per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato.

2. L'espulsione è disposta con decreto scritto e motivato adottato dal Ministro dell'interno e comunicato immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il decreto è consegnato all'interessato a cura del Questore ed e' da questi eseguito immediatamente con accompagnamento alla frontiera a cura delle forze di polizia.

4. Il decreto può essere impugnato con ricorso presentato al tribunale amministrativo regionale del domicilio eletto dal cittadino extracomunitario.

5. Il cittadino extracomunitario espulso dal territorio dello Stato non può farvi rientro senza aver ottenuto una autorizzazione del Ministro dell'interno.

6. Qualora il decreto di espulsione sia annullato il giudice amministrativo, su richiesta dell'interessato, può ordinare al Questore di rilasciare al cittadino extracomunitario il visto di ingresso ovvero il permesso o la carta di soggiorno di cui era titolare al momento in cui l'espulsione fu eseguita.

 

Art. 49

Espulsione per ingresso o soggiorno illegali nel territorio dello Stato.

1. Il cittadino extracomunitario che si trovi sul territorio dello Stato in condizione di clandestinità deve essere espulso dal territorio dello Stato.

2. Ai fini del presente articolo si intende in condizione di clandestinità:

a) il cittadino extracomunitario che abbia fatto ingresso nel territorio dello Stato eludendo i controlli di frontiera;

b) il cittadino extracomunitario che abbia fatto ingresso nel territorio dello Stato privo di valido documento di viaggio e di visto, ove prescritto;

c) il cittadino extracomunitario che abbia fatto ingresso o soggiorni nel territorio dello Stato con documenti di viaggio, visti, permessi o carte di soggiorno falsi o contraffatti;

d) il cittadino extracomunitario che soggiorni nel territorio dello Stato trenta giorni dopo la data di scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno senza aver presentato domanda di rilascio, di rinnovo o di conversione di tali documenti;

e) il cittadino extracomunitario che, dopo esserne stato espulso, abbia fatto reingresso nel territorio dello Stato senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione, salvo che, in relazione al tipo di espulsione, sia trascorso il periodo di tempo eventualmente previsto dalla presente legge per il divieto di rientro e salvo che il giudice abbia annullato il provvedimento di espulsione o ne abbia sospesa la esecuzione;

f) il cittadino extracomunitario che soggiorni nel territorio dello Stato oltre gli otto giorni successivi dall'ingresso regolare senza aver presentato la dichiarazione di soggiorno;

g) il cittadino extracomunitario che soggiorni nel territorio dello Stato privo di un permesso o carta di soggiorno dopo che gli è stato comunicato il rifiuto del rilascio o del rinnovo, la revoca o l'annullamento del permesso o della carta di soggiorno, salvi gli effetti della presentazione del ricorso giurisdizionale e della istanza incidentale di sospensione;

h) il cittadino extracomunitario che soggiorni nel territorio dello Stato in violazione dell'obbligo di allontanarsene intimatogli in seguito all'adozione di un provvedimento di espulsione previsto dalla presente legge e diventi esecutivo;

i) il cittadino extracomunitario che, fuori dei casi previsti dalle lettere precedenti, si trovi illegalmente sul territorio dello Stato senza essere titolare di un permesso o di una carta di soggiorno in corso di validità.

3. L'espulsione è disposta con decreto scritto e motivato, indicante le modalità di esecuzione e di impugnazione e con allegata traduzione in lingua comprensibile al cittadino extracomunitario o, ove ciò non sia possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo.

4. Salvo che si tratti dei casi indicati nel comma 7, il decreto di espulsione e adottato dal Questore della Provincia in cui il cittadino extracomunitario è stato sottoposto a controlli dalle forze di polizia, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria competente qualora si tratti di persona indagata o imputata. Se l'autorità giudiziaria nega il predetto nullaosta essa può ordinare al Questore di rilasciare al cittadino extracomunitario un permesso di soggiorno per motivi giudiziari.

5. Il decreto è eseguito immediatamente dopo la sua notificazione al cittadino extracomunitario mediante accompagnamento alla frontiera a cura delle forze di polizia.

6. L'espulsione disposta dal Questore può essere impugnata con ricorso presentato al tribunale amministrativo regionale del domicilio eletto dal cittadino extracomunitario. La presentazione dell'istanza incidentale di sospensione cautelare non produce effetti sospensivi.

7. L'espulsione è disposta d'ufficio dal giudice competente. anche su richiesta del pubblico ministero o su segnalazione del Questore o del direttore dell'istituto penitenziario, in tutti i casi in cui il cittadino extracomunitario in condizione di clandestinità si trovi, per qualsiasi motivo, in stato di fermo, di arresto, di custodia cautelare in carcere o sia comunque detenuto o internato in un istituto penitenziario italiano e se ne debba disporre la liberazione o la scarcerazione per qualsiasi causa prevista dalla legge.

8. Il giudice provvede, anche nell'ambito dell'udienza di convalida del fermo o dell'arresto, con ordinanza adottata in camera di consiglio, sentite le parti, e comunicata all'interessato prima della dimissione dall'istituto penitenziario. L'ordinanza dispone l'espulsione soltanto se il cittadino extracomunitario sia in possesso di un passaporto o di altro valido documento di viaggio e se non vi ostino esigenze processuali o gravi motivi di salute del cittadino extracomunitario o di pericolo per la sua vita e per la sua sicurezza e incolumità nel Paese in cui dovrebbe essere rinviato. In ogni caso l'ordinanza non può essere adottata se nei confronti del cittadino extracomunitario siano disposte altre misure cautelari coercitive o se si debbano applicare misure alternative alla detenzione o misure di sicurezza detentive. Nei predetti casi in cui non possa disporre l'espulsione il giudice può ordinare al Questore di rilasciare al cittadino extracomunitario un permesso di soggiorno per motivi giudiziari.

9. L'ordinanza del giudice è immediatamente esecutiva e può essere impugnata con ricorso per cassazione nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 311, commi 2, 3, 4 e 5 del codice di procedura penale. La presentazione del ricorso non produce effetti sospensivi.

10. L'espulsione disposta con ordinanza dal giudice è eseguita al momento della dimissione dall'istituto penitenziario con accompagnamento immediato alla frontiera a cura delle forze di polizia.

11. Il cittadino extracomunitario espulso dal territorio dello Stato ai sensi del presente articolo non può farvi rientro per un periodo di due anni dalla data in cui l'espulsione è stata eseguita, senza aver ottenuto una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno.

 

Art. 50

Espulsione per motivi di prevenzione.

1. Il cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno in corso di validità può essere espulso dal territorio dello Stato qualora si tratti di individuo che rientri tra le persone indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 3 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

2. L'espulsione e disposta con decreto del tribunale, sezione misure di prevenzione, competente per il luogo in cui si trova il cittadino extracomunitario, su proposta del Questore della Provincia. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come successivamente modificata e integrata.

3. Il Questore esegue il decreto del tribunale intimando al cittadino extracomunitario espulso di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni dalla data di comunicazione del decreto del tribunale.

4. Il Questore notifica all'interessato copia del decreto del tribunale e copia dell'intimazione.

5. Il decreto può essere impugnato con ricorso per Cassazione presentato entro il quindicesimo giorno dalla consegna del decreto all'interessato. Il ricorso ha effetto sospensivo.

6. Il Questore può chiedere al presidente del tribunale l'applicazione, nei confronti del cittadino extracomunitario di cui si e chiesta l'espulsione, della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di dimora in una determinata località. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale il cittadino extracomunitario e arrestato ed e punito con una pena da uno a tre anni di reclusione. E' consentito l'arresto e il giudizio direttissimo anche fuori dei limiti previsti dalle leggi ordinarie.

7. Il cittadino extracomunitario espulso per motivi di prevenzione non può fare rientro nel territorio dello Stato per un periodo di cinque anni dalla data di esecuzione dell'espulsione, senza avere ottenuto una autorizzazione del Ministero dell'interno.

8. Salvi gli effetti dell'impugnazione, il cittadino extracomunitario che non ottemperi alla intimazione di lasciare il territorio dello Stato ai sensi del presente articolo e espulso con accompagnamento immediato alla frontiera disposto con decreto scritto e motivato del Questore ed eseguito a cura delle forze di polizia.

9. Se il decreto di espulsione e annullato, il giudice, su richiesta dell'interessato, può ordinare al Questore di rilasciare al cittadino extracomunitario il visto di ingresso o il permesso di soggiorno di cui era titolare al momento in cui l'espulsione fu disposta.

10. Al cittadino extracomunitario che abbia presentato ricorso per cassazione contro il decreto di espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi giudiziari valido fino alla pronuncia della decisione della Corte di Cassazione.

 

Art. 51

Espulsione del cittadino extracomunitario condannato.

1. Deve essere espulso dal territorio dello Stato in forza della misura di sicurezza disposta dal giudice il cittadino extracomunitario, che non sia titolare di carta di soggiorno, il quale sia condannato per avere commesso uno dei seguenti reati:

a) delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni,

b) reati previsti dal titolo I del libro II del codice penale;

c) reati previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 9 ottobre 1990, n. 309;

d) reati previsti dal testo unico delle disposizioni in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni e integrazioni;

e) reati previsti dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369;

f) reati previsti dalla legge 20 gennaio 1958, n. 75;

g) reati previsti dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 e successive modificazioni e integrazioni;

h) reati previsti dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni;

i) reati previsti dalla legge 18 gennaio 1994, n. 50;

l) reati in materia di immigrazione previsti e puniti dalla presente legge.

2. La misura di sicurezza dell'espulsione non può comunque essere disposta dal giudice nei casi in cui la pena sia applicata su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e nei casi in cui nella sentenza sia disposta la sospensione condizionale della pena.

3. L'esecuzione dell'espulsione, in forza della sentenza definitiva di condanna, avviene dopo che la pena detentiva sia stata scontata o altrimenti estinta e dopo che siano state eseguite le misure di sicurezza detentive o, in mancanza, dopo che la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile.

4. Su richiesta presentata dal cittadino extracomunitario espulso, il magistrato di sorveglianza o il giudice dell'esecuzione possono disporre la revoca della espulsione, qualora dopo la condanna sia venuta meno la pericolosità sociale del cittadino extracomunitario condannato.

5. Il giudice dell'esecuzione e il magistrato di sorveglianza trasmettono tempestivamente il provvedimento di revoca al Questore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

6. In ogni caso copia della sentenza definitiva di condanna con cui si dispone la misura di sicurezza dell'espulsione deve essere comunicata a cura della cancelleria del giudice, entro quarantotto ore dal passaggio in giudicato della sentenza, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, al Ministro dell'interno e al Questore della Provincia in cui si trova il cittadino extracomunitario o, in mancanza, in cui ha sede il giudice. Si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 658 e 659 del codice di procedura penale.

7. Salvo che vi ostino esigenze processuali e salvo che, nei casi previsti dagli articolo 52 e 53, l'espulsione sia anticipata quale misura alternativa alla detenzione o quale pena applicata su richiesta delle parti, l'esecuzione dell'espulsione avviene al momento della dimissione del cittadino extracomunitario detenuto dall'istituto penitenziario dopo che sia stata scontata la pena detentiva ed è effettuata con accompagnamento immediato alla frontiera a cura delle forze di polizia, secondo le modalità previste dal regolamento di, attuazione della presente legge. Per l'esecuzione dell'espulsione disposta nei confronti di cittadini extracomunitari, i quali, al momento in cui diventa definitiva la sentenza, non si trovino detenuti o internati e per i quali non si

debba procedere per legge all'esecuzione di pene detentive o di misure di sicurezza detentive, il Questore procede secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, osservando le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 49.

8. Non si fa luogo all'esecuzione dell'espulsione fino a quando il cittadino extracomunitario debba essere detenuto o internato in istituti penitenziari in custodia cautelare o in esecuzione di ulteriori pene o misure di sicurezza detentive.

9. Il cittadino extracomunitario espulso in forza della misura di sicurezza prevista dal presente articolo non può fare rientro nel territorio dello Stato senza autorizzazione del Ministro dell'interno.

10. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili le norme del codice penale, del codice di procedura penale e delle altre leggi in materia di misure di sicurezza.

11 Le disposizioni del presente articolo si osservano, in quanto applicabili, nei casi diversi da quelli indicati nel comma 1, nei quali la legge prevede l'espulsione obbligatoria del cittadino extracomunitario condannato.

12. L'applicazione dei commi 2 e 4 del presente articolo non impediscono l'espulsione per ingresso o soggiorno illegali disposte nei confronti del cittadino extracomunitario in condizione di clandestinità. nei casi e nei modi previsti dall'articolo 49.

 

Art. 52

Espulsione - misura alternativa alla detenzione del cittadino extracomunitario.

1. Il cittadino extracomunitario condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non sia superiore a tre anni di reclusione, può chiedere al giudice dell'esecuzione di essere espulso dal territorio dello Stato, quale misura alternativa alla detenzione.

2. Non può richiedere l'espulsione il cittadino extracomunitario condannato per uno o più delitti, consumati o tentati, indicati nell'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale ovvero che abbia in precedenza ottenuto l'espulsione disposta ai sensi del presente articolo.

3. La richiesta è presentata dal cittadino extracomunitario o dal suo difensore.

4. Il giudice, acquisite le informazioni degli organi di polizia giudiziaria, accertato il possesso del passaporto o di documento equipollente, sentito il pubblico ministero e le altre parti, decide con ordinanza.

5. In ogni caso la richiesta di espulsione deve essere rigettata se vi ostano inderogabili esigenze processuali ovvero se nel Paese in cui dovrebbe essere inviato vi ostano gravi ragioni personali di salute o gravi pericoli per la sicurezza e l'incolumità del cittadino extracomunitario in conseguenza di eventi bellici o di epidemie.

6. Attraverso l'ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 311, commi 2, 3, 4 e 5 del codice di procedura penale.

7. L'espulsione è eseguita immediatamente, dopo che l'ordinanza è divenuta definitiva, al momento della dimissione dall'istituto penitenziario con accompagnamento alla frontiera a cura delle forze di polizia giudiziaria.

8. L'esecuzione dell'espulsione sospende l'esecuzione della pena.

9. Lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso di rientro del cittadino extracomunitario espulso nel territorio dello Stato e in ogni caso in cui, per qualsiasi ragione, l'espulsione non sia stata eseguita.

10. Il cittadino extracomunitario espulso nei casi previsti dal presente articolo non può fare rientro nel territorio dello Stato. salvo che abbia ottenuto la prescritta autorizzazione del Ministero dell'interno.

11. L'espulsione in alternativa alla detenzione in istituti penitenziari italiani può essere altresì disposta in osservanza delle norme di accordi internazionali in materia di assistenza giudiziaria che consentano l'esecuzione della pena detentiva in istituti penitenziari nel Paese di cui è cittadino lo straniero. In tali casi l'espulsione può essere disposta dal giudice, anche su richiesta del pubblico ministero, salvo che il condannato possa essere oggetto di persecuzione o di trattamenti inumani o degradanti nell'istituto penitenziario straniero o, comunque, nel Paese nel quale dovrebbe essere inviato.

 

Art. 53

Espulsione del cittadino extracomunitario indagato o imputato.

1. Nei confronti del cittadino extracomunitario, anche se non detenuto, indagato o imputato per un delitto che la legge punisce con una pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione ovvero per il quale sussistano le condizioni previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale per l'applicazione della pena su richiesta delle parti, può essere disposta l'espulsione su richiesta congiunta del cittadino extracomunitario o del suo difensore e del pubblico ministero.

2. L'espulsione e disposta con sentenza del giudice che procede e produce i medesimi effetti della sentenza che applica la pena, previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale.

3. L'espulsione è disposta dal giudice, acquisite le informazioni degli organi di polizia, accertato il possesso del passaporto o di documento equipollente, sentite le parti, se, sulla base degli atti, ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti siano corrette, e che l'espulsione sia sanzione sostitutiva congrua rispetto al reato commesso.

4. In ogni caso la richiesta deve essere rigettata se il cittadino extracomunitario è stato in precedenza espulso con sentenza pronunciata ai sensi del presente articolo, ovvero se vi ostano inderogabili esigenze processuali o gravi ragioni personali di salute o gravi pericoli per la sua sicurezza ed incolumità, nel Paese in cui dovrebbe essere inviato, in conseguenza di eventi bellici o di epidemie.

5. Per la pronuncia della sentenza si osservano le norme del codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto applicabili.

6. L'espulsione è eseguita immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza con accompagnamento alla frontiera, a cura delle forze di polizia giudiziaria, anche al momento della dimissione dall'istituto penitenziario.

7. Il cittadino extracomunitario espulso ai sensi del presente articolo non può fare rientro nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo di tempo indicato nella sentenza, pari al massimo della pena detentiva prevista dalla legge per il reato per il quale il cittadino extracomunitario era indagato o imputato.

8. In ogni caso in cui, per qualsiasi ragione, l'espulsione disposta ai sensi del presente articolo non sia stata eseguita, si applica la custodia cautelare in carcere.

9. Il cittadino extracomunitario, espulso ai sensi del presente articolo, che rientri illegalmente nel territorio dello Stato, è arrestato ed è punito con la pena della reclusione pari al doppio della pena massima prevista dalla legge per il reato per il quale era indagato o imputato ed era stato espulso ai sensi del presente articolo.

 

Art. 54

Disposizioni comuni sull'esecuzione dei provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato.

1. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità dell'accompagnamento coattivo alla frontiera del cittadino extracomunitario che debba essere espulso con provvedimento esecutivo.

2. L'accompagnamento alla frontiera può essere effettuato a cura di ufficiali ed agenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della guardia di Finanza e della Polizia penitenziaria.

3. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le forme di collegamento e di comunicazione tra l'autorità giudiziaria, l'autorità penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza al fine di consentire l'effettiva esecuzione dei provvedimenti che dispongono, revocano, annullano o sospendono l'espulsione del cittadino extracomunitario.

4. Il cittadino extracomunitario espulso è rinviato allo Stato di appartenenza e, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza, salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, il giudice o l'autorità di pubblica sicurezza gli accordi una diversa destinazione qualora possa essere in pericolo la sua vita o incolumità o libertà personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali ovvero in conseguenza di eventi bellici o di epidemie, ovvero qualora possa rischiare di essere inviato verso uno Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. L'espulsione verso lo Stato di provenienza può essere altresì esclusa sulla base dell'Accordo di Schengen ratificato e reso esecutivo con legge del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione ratificata con legge 30 settembre 1993, n. 388.

5. L'accompagnamento alla frontiera comporta l'imbarco del cittadino extracomunitario a bordo del vettore aereo, marittimo o terrestre che, nel modo più rapido e più diretto, conduce al Paese di destinazione, salvo che si verifichi uno dei casi in cui l'articolo 55 dispone la custodia del cittadino extracomunitario che deve essere espulso e il relativo procedimento giurisdizionale di convalida.

6. Il regolamento di attuazione della presente legge prevede i casi e i modi nei quali le spese per l'esecuzione dell'espulsione sono poste a carico del bilancio dello Stato.

7. In ogni caso di espulsione copia del provvedimento e del verbale di intimazione al Questore, ove prescritto, deve essere notificata, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, al cittadino extracomunitario, che ha l'obbligo di esibirla agli uffici di polizia di frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad ogni richiesta delle autorità.

8. Dell'avvenuta esecuzione dell'espulsione e della durata del connesso divieto di reingresso è data immediata comunicazione al Centro elaborazione dati dal Ministero dell'interno ed è fatta annotazione sul documento di viaggio del cittadino extracomunitario espulso, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, prima che lasci il territorio dello Stato.

9. Il cittadino extracomunitario che distrugge o occulta il passaporto o il documento di viaggio equipollente per sottrarsi all'esecuzione dell'espulsione o che non dimostri di aver fatto richiesta per ottenere dalla competente Rappresentanza diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente per il rimpatrio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tal caso l'arresto è obbligatorio, anche fuori dei casi di flagranza. Il giudice nell'udienza di convalida, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del codice di procedura penale. E' consentito il giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dalle leggi ordinarie.

10. In ogni caso il provvedimento di espulsione non può essere eseguito se i cittadino extracomunitario si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi ovvero si tratti di donna incinta o che ha partorito da meno di sei mesi, ovvero se nel Paese in cui deve essere inviato il cittadino extracomunitario siano in corso eventi bellici o epidemie.

11. Qualora il provvedimento di espulsione da adottarsi per i motivi previsti dagli articoli 48, 49, 50, 51, 52 e 53 riguardi minori cittadini extracomunitari si osservano le disposizioni dell'articolo 46, commi 12, 13 e 14.

 

Art. 55

Custodia del cittadino extracomunitario che deve essere espulso. Procedimento giurisdizionale di convalida.

1. Il cittadino extracomunitario che deve essere espulso dal territorio dello Stato con accompagnamento immediato alla frontiera nei casi previsti dalla presente legge, deve essere sottoposto a custodia fino all'effettiva esecuzione dell'espulsione.

2. La custodia è protratta e si dà luogo al procedimento giurisdizionale previsto dal presente articolo:

a) nei casi in cui, per qualsiasi motivo, l'espulsione non possa essere effettivamente eseguita con accompagnamento alla frontiera ovvero il rimpatrio non possa comunque essere eseguito entro le ventiquattro ore successive al momento in cui il provvedimento diviene immediatamente eseguibile;

b) in tutti i casi in cui il cittadino extracomunitario richieda di non essere espulso dal territorio dello Stato o di essere rinviato verso un Paese diverso da quello di appartenenza o di provenienza, affermando che nei predetti Stati saranno in pericolo la sua vita o la sua libertà personale, a causa del fondato rischio di torture o di trattamenti inumani o degradanti, anche a causa di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali ovvero potrà rischiare di essere rinviato verso uno Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione, ovvero affermando che l'allontanamento dal territorio dello Stato lede in modo grave e irreparabile il diritto al rispetto della sua vita familiare con familiari italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia aventi i requisiti per attuare il ricongiungimento familiare.

3. Nei casi indicati al comma 2 l'autorità di pubblica sicurezza provvede tempestivamente a compiere, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, i seguenti atti:

a) dispone in via provvisoria, con provvedimento scritto e motivato immediatamente consegnato all'interessato la custodia del cittadino extracomunitario che deve essere espulso, presso strutture alloggiative, alberghi, centri di accoglienza o ospedali ovvero altre dimore prossime, ove possibile, al valico di frontiera attraverso il quale deve essere perseguita l'espulsione;

b) comunica entro le quarantotto ore successive alla consegna la notizia del provvedimento di custodia provvisoria al Pretore competente per territorio e al competente Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale ovvero, quando si tratti di minore di età, al Presidente del Tribunale per i minorenni e al Procuratore della Repubblica presso lo stesso;

c) comunica la notizia del provvedimento di custodia provvisoria ai familiari eventualmente soggiornanti in Italia e al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo;

d) comunica identica notizia al difensore dei cittadino extracomunitario, provvedendo eventualmente alla nomina del difensore di ufficio.

4. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla nomina del difensore di ufficio e dell'interprete previste dall'articolo 41, commi 3 e 4.

5. Ricevuta notizia del provvedimento di custodia, il giudice si reca immediatamente presso il luogo in cui a custodito il cittadino extracomunitario che deve essere espulso, ove, alla presenza dell'interprete e del difensore, lo informa delle sue facoltà e dello svolgimento del procedimento successivo, acquisisce copia dei provvedimenti in forza dei quali sono disposte l'espulsione e la custodia del cittadino extracomunitario.

6. In ogni caso il giudice, d'ufficio o su richiesta del cittadino extracomunitario o del suo difensore o del pubblico ministero o delle autorità di polizia, accerta:

a) la sussistenza, a carico del cittadino extracomunitario sottoposta a custodia, di un provvedimento di espulsione legittimamente adottato, divenuto esecutivo ed immediatamente eseguibile con accompagnamento alla frontiera;

b) il possesso da parte del cittadino extracomunitario del passaporto o di altro documento di viaggio valido;

c) nei casi indicati alla lettera a) del comma 2, la sussistenza di motivi che rendono effettivamente impossibile l'esecuzione immediata dell'espulsione dal territorio dello Stato e il conseguente rimpatrio , nonché la sussistenza della concreta probabilità che, in mancanza dall'applicazione della custodia, il cittadino extracomunitario non eseguirebbe spontaneamente il provvedimento di espulsione o comunque rimarrebbe illegalmente nel territorio dello Stato;

d) nei casi indicati nella lettera b) del comma 2, la sussistenza del pericolo concreto ed attuale per la vita o per la libertà personale del cittadino extracomunitario che deve essere espulso nel Paese verso il quale egli dovrebbe essere inviato ovvero la sussistenza della lesione grave ed irreparabile della vita familiare del cittadino extracomunitario nonché dei familiari indicati al comma 2; a tal fine acquisisce ogni informazione sulla situazione personale del cittadino extracomunitario e sulla situazione del rispetto dei diritti umani nel Paese di origine o di provenienza del cittadino extracomunitario, anche su nota informativa inviata al Presidente della Commissione nazionale per il diritto d'asilo.

7. Le funzioni del pubblico ministero nel procedimento previsto dal presente articolo possono essere svolte, per delega nominativa del Procuratore della Repubblica presso la Pretura, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari, da ufficiali di polizia giudiziaria, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

8. Entro il termine perentorio di quarantotto ore successive alla comunicazione dell'avvenuta adozione del provvedimento di custodia il giudice, compiuti gli accertamenti indicati ai commi 5 e 6, sentito personalmente il cittadino extracomunitario che deve essere espulso e udite le conclusioni orali del pubblico ministero e del difensore, adotta con ordinanza uno dei seguenti provvedimenti:

a) convalida il provvedimento di custodia provvisoria e dispone la continuazione della custodia del cittadino extracomunitario che deve essere espulso, qualora siano accertati gli elementi indicati alle lettere a), b) e c) del comma 6 e qualora sia possibile l'esecuzione dell'espulsione del cittadino extracomunitario entro i quindici giorni successivi alla pronuncia dell'ordinanza;

b) convalida il provvedimento di custodia provvisoria, ma ordina altresì l'immediata remissione in libertà del cittadino extracomunitario qualora, anche se si sono verificati gli elementi indicati alle lettere a) e c) del comma 6, non sia comunque possibile l'esecuzione dell'espulsione del cittadino extracomunitario entro i quindici giorni successivi alla pronuncia dell'ordinanza. In tal caso se vi è il concreto pericolo che il cittadino extracomunitario si renda irreperibile, il giudice può altresì applicare la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con l'obbligo della dimora ovvero, qualora il cittadino extracomunitario risulti indagato o imputato, misure cautelari coercitive non detentive previste dal codice di procedura penale, salvo che, nei casi previsti dalla presente legge, debba essere ripristinato lo stato di detenzione. Il giudice ordina altresì al Questore di rilasciare al cittadino extracomunitario rimesso in libertà un permesso di soggiorno per motivi giudiziari o per attesa di emigrazione in altro Stato o per cure mediche;

c) convalida il provvedimento di custodia provvisoria, ma ordina altresì l'immediata remissione in libertà del cittadino extracomunitario e la sospensione dell'esecuzione dell'espulsione per trenta giorni al fine di consentire la presentazione di ricorso giurisdizionale contro il provvedimento che dispone l'espulsione qualora motivi di illegittimità dello stesso appaiano non manifestamente infondati, ovvero al fine di consentire la presentazione di una domanda di asilo ai sensi del titolo IV della presente legge qualora i motivi di pericolo per la vita o per la libertà appaiano non manifestamente infondati e non sia possibile avviare il cittadino extracomunitario verso un Paese diverso da quello indicato nel provvedimento di espulsione, ovvero al fine di attuare il ricongiungimento familiare secondo le norme della presente legge. In tali casi il provvedimento di espulsione non viene eseguito e si ritiene revocato ad ogni effetto, dopo il sessantesimo giorno qualora il cittadino extracomunitario dimostri, secondo le modalità di cui al regolamento di attuazione della presente legge, di avere in corso il procedimento giurisdizionale contro il provvedimento di espulsione o l'esame della domanda di asilo o il procedimento di ricongiungimento familiare;

d) non convalida il provvedimento di custodia provvisoria e dispone l'immediata remissione in libertà del cittadino extracomunitario nei casi in cui vi sia stato un errore di persona o un errore di none ovvero il provvedimento di espulsione manchi o non sia divenuto esecutivo o ne sia stata sospesa l'esecuzione.

9. L'ordinanza deve essere scritta e motivata, deve indicare modi e termini per la sua impugnazione e deve avere allegata una traduzione in lingua comprensibile al cittadino extracomunitario o, ove ciò non sia possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo.

10. L'ordinanza è immediatamente esecutiva.

11. Contro l'ordinanza del giudice il cittadino extracomunitario e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 311 del codice di procedura penale. La presentazione del ricorso non produce effetti sospensivi.

12. Copia dell'ordinanza e immediatamente consegnata al cittadino extracomunitario e all'ufficiale o agente responsabile della custodia del cittadino extracomunitario e deve essere altresì trasmessa nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, al Questore e al Procuratore della Repubblica competente per materia e per territorio.

13. Alla custodia del cittadino extracomunitario che deve essere espulso si applicano le norme previste dai commi 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 41 in materia di custodia dello straniero respinto, in quanto applicabili.

14. Tutti gli atti connessi al procedimento giurisdizionale previsto dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo.

 

Art. 56

Rientro del cittadino extracomunitario espulso. Reingresso illegale.

1. Il cittadino extracomunitario espulso dal territorio dello Stato non può rientrarvi senza una speciale autorizzazione del Ministero dell'interno, salvo che sia trascorso il periodo di tempo eventualmente previsto dalla legge un relazione al singolo tipo di espulsione e salvo che il giudice abbia annullato il provvedimento di espulsione o ne abbia sospesa la esecuzione.

2. La domanda motivata di autorizzazione al reingresso, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, deve essere presentata dal cittadino extracomunitario espulso presso la Rappresentanza italiana nel Paese di appartenenza o di residenza.

3. Il Ministro dell'interno si pronuncia sulla domanda entro novanta giorni dalla presentazione, con atto scritto e motivato, contenente le modalità di impugnazione, notificato sia all'interessato, sia alla Rappresentanza italiana.

4. La concessione dell'autorizzazione ministeriale consente il rilascio del visto di ingresso conforme alle motivazioni del rientro indicate nella domanda accolta.

5. Dell'avvenuta concessione dell'autorizzazione al reingresso e data tempestiva comunicazione agli uffici di polizia di frontiera e alla Questura che dispose o esegui l'espulsione, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge. L'autorizzazione e altresì annotata dalla competente Rappresentanza diplomatica o consolare italiana sul documento di viaggio del cittadino extracomunitario.

6. Contro il diniego dell'autorizzazione al reingresso è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

7. Salvo che vi ostino concreti ed attuali motivi concernenti l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, l'autorizzazione deve essere concessa qualora sia richiesta al fine di consentire al cittadino extracomunitario di partecipare agli atti processuali per i quali la legge prevede la presenza dell'interessato ovvero di attuare il ricongiungimento familiare nei casi previsti dalla presente legge.

8. In ogni caso di rientro del cittadino extracomunitario espulso che comporti il ripristino dello stato di detenzione occorre acquisire il nullaosta dell'autorità giudiziaria ed individuare l'istituto penitenziario di detenzione. Si osservano le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge.

9. Una volta venute meno le esigenze processuali il cittadino extracomunitario espulso è riaccompagnato immediatamente alla frontiera dalla polizia giudiziaria secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, salvo che il giudice competente disponga con ordinanza il rilascio al cittadino extracomunitario di un permesso di soggiorno cui abbia titolo, in caso di assoluzione o di annullamento del provvedimento di espulsione.

10. Il cittadino extracomunitario espulso che fa rientro nel territorio dello Stato senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione ministeriale, salvo che sia già trascorso il periodo durante il quale e vietato il rientro e salvo che il giudice abbia annullato il provvedimento di espulsione o ne abbia sospesa l'esecuzione, e punito con la reclusione da uno a tre anni. Nei suoi confronti si procede all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale.

11. Con la sentenza di condanna il giudice dispone l'espulsione del cittadino extracomunitario che deve essere eseguita immediatamente, al momento della dimissione dall'istituto penitenziario, con accompagnamento alla frontiera a cura delle forze di polizia giudiziaria.

12. Nell'ipotesi di cui al comma 11 qualora il cittadino extracomunitario debba essere scarcerato prima del passaggio in giudicato della sentenza il giudice, con ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 49, comma 7, dispone l'espulsione del cittadino extracomunitario da eseguirsi con accompagnamento immediato alla frontiera al momento della dimissione dall'istituto penitenziario.

 

Art. 57

Accordi di riammissione.

1. Il Governo della Repubblica conclude accordi bilaterali o multilaterali con gli Stati confinanti e con gli Stati di provenienza dei cittadini extracomunitari immigrati in Italia, al fine di stabilire intese che consentano di attivare nel modo più celere ed efficace possibile:

a) la riammissione sul proprio territorio di coloro che siano entrati irregolarmente in Italia attraverso la frontiera comune;

b) l'esecuzione dell'espulsione delle persone prive di documento di viaggio;

c) la corresponsione di sussidi economici e materiali da erogare anche sotto forma di incentivo o nell'ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo, a singoli cittadini extracomunitari o a gruppi che siano stati espulsi dal territorio italiano per ingresso o soggiorno illegale, al fine di consentire il loro reinserimento in Patria in condizioni di sicurezza umana ed economica.

2. I predetti accordi possono prevedere la loro attuazione anche mediante l'aiuto di organizzazioni internazionali o di organizzazioni non governative che siano in grado di operare in modo efficace nel Paese di emigrazione al fine di prevenire i fattori che inducono all'emigrazione, comprese le informazioni false o esagerate sulla realtà italiana e sulle possibilità di inserimento degli immigrati.

3. Gli accordi possono prevedere l'erogazione di aiuti ai Governi degli Stati di emigrazione che si impegnino a reprimere le organizzazioni che agevolano l'immigrazione illegale verso l'Italia e l'Unione europea.

4. Gli accordi possono prevedere l'erogazione di aiuti economici, anche sotto forma di rinegoziazione del debito e di cooperazione allo sviluppo, soltanto se i Governi degli Stati di emigrazione forniscano adeguate garanzie di prevenire le pressioni emigratorie sia con interventi economici indirizzati alle fasce e alle zone in cui esse sono più forti, sia con misure socioeconomiche più generali volte a migliorare il tenore di vita della popolazione, sia con misure di vigilanza sull'attraversamento delle proprie frontiere da parte di emigrati privi di documenti di viaggio o di visti di ingresso, sia con misure di agevolazione del reinserimento in Patria dei propri cittadini emigrati, legalmente o illegalmente, in Italia.

5. Gli accordi possono prevedere la sospensione immediata dei predetti aiuti economici qualora vengano meno le garanzie indicate nel comma 4.

6. In ogni caso gli accordi di riammissione devono costituire un elemento della politica italiana di promozione del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e di coesistenza pacifica.

7. Non è consentita la conclusione di accordi che possano, anche indirettamente, limitare ai cittadini dello Stato straniero la facoltà di godere del diritto di asilo nel territorio italiano o di altri Stati.

8. Il Governo può condizionare gli aiuti e le agevolazioni previste nei predetti accordi ad un effettivo rispetto, da parte del Governo dello Stato straniero, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché ad una effettiva riduzione delle spese militari destinate all'acquisto di armamenti.

 

CAPO II

INGRESSO E SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO

 

Art. 58

Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari.

1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato avviene nell'ambito della programmazione dei flussi di ingresso stabilita annualmente dal Governo della Repubblica.

2. A tale scopo il Governo deve tenere conto:

a) delle esigenze dell'economia nazionale;

b) del numero e del tipo di richieste di lavoro subordinato presentate in Italia entro il 31 agosto di ogni anno dai datori di lavoro alle sezioni circoscrizionali per l'impiego e rimaste inevase nei dodici mesi precedenti;

c) del numero dei cittadini extracomunitari già iscritti nelle liste di collocamento entro il 31 agosto di ogni anno e dell'andamento del loro avviamento al lavoro nei dodici mesi precedenti;

d) di particolari settori lavorativi, mansioni, livelli o categorie per i quali la Commissione nazionale per l'impiego, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e in collaborazione con le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative, prevede nei successivi dodici mesi una carenza di manodopera;

e) del numero e del tipo di domande di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentate, accolte e respinte, al 31 agosto di ogni anno relativamente ai cittadini extracomunitari già soggiornanti in Italia e titolari di permessi di soggiorno rilasciati per motivi diversi;

f) degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in vigore delle quali l'Italia è parte;

g) delle politiche di immigrazione concertate nell'ambito dell'Unione europea;

h) del numero di rapporti di lavoro subordinato interrottisi entro il 31 agosto di ogni anno con cittadini extracomunitari ai quali nell'anno precedente era stato rilasciato il visto di ingresso per lavoro subordinato.

3. La programmazione annuale deve indicare per ogni settore lavorativo, per ogni qualifica e per ogni mansione il numero massimo complessivo di visti di ingresso per lavoro subordinato che potranno essere rilasciati dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero nel successivo anno solare ai cittadini extracomunitari debitamente iscritti nelle liste di prenotazione previste nell'articolo 59.

4. In ogni caso tale numero massimo non può essere inferiore al 50 per cento, né superiore al 50 per cento del numero di domande di lavoro rimaste inevase nell'anno precedente per i relativi settori, qualifiche e mansioni, inclusi quei tipi di lavoro per i quali la legge consente l'assunzione diretta o comunque non preveda per il lavoratore l'obbligo di iscriversi nelle liste di collocamento.

5. La programmazione annuale può essere distinta per Regione e può anche indicare attività lavorative a tempo indeterminato che non abbiano carattere stagionale.

6. La programmazione annuale è predisposta dal Dipartimento nazionale per l'immigrazione d'intesa con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, degli affari esteri, sentiti la Commissione nazionale per l'impiego, il CNEL e la Consulta nazionale dell'immigrazione.

7. Secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge lo schema di decreto che stabilisce la programmazione deve essere predisposto entro il 15 ottobre di ogni anno e deve essere trasmesso alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso venga espresso entro venti giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine il decreto è adottato anche in mancanza di detto parere.

8. La programmazione dei flussi è poi definitivamente adottata, esaminate le osservazioni eventualmente pervenute dalle Commissioni parlamentari, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che deve essere pubblicato entro il 15 novembre di ogni anno. Il decreto deve essere tempestivamente trasmesso a tutte le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

Art. 59

Raccolta delle domande di ingresso per lavoro subordinato e delle offerte di lavoro.

1. Il cittadino extracomunitario residente all'estero che intende ricercare un lavoro subordinato in Italia deve presentare alla Rappresentanza diplomatica e consolare italiana nel Paese di origine o mi stabile residenza domanda d iscrizione nelle apposite liste tenute dalle Rappresentanze in collegamento con gli Uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Le domande di iscrizione nelle liste possono essere presentate soltanto in due periodi di ogni anno, secondo le modalità e i termini precisati dal regolamento di attuazione della presente legge e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di programmazione annuale dei flussi di ingresso. La presentazione della domanda è gratuita.

3. L'iscrizione nelle liste resta valida per il solo anno solare in riferimento al quale è stata presentata la domanda.

4. La domanda di iscrizione può essere ripresentata negli anni successivi, se permangono le condizioni previste dalla legge e dal decreto di programmazione annuale dei flussi. A tal fine è consentita la ripresentazione della domanda mediante semplice conferma dei dati della domanda inserita nelle liste per l'anno precedente.

5. Possono essere iscritti nelle liste soltanto i cittadini extracomunitari aventi i requisiti corrispondenti ai settori di lavoro, alle qualifiche e alle mansioni indicati nel decreto di programmazione dei flussi di ingresso per l'anno a cui si riferisce e per i quali non sussista alcuna delle condizioni per le quali l'articolo 39, comma 5, prevede l'obbligo del respingimento alla frontiera.

6. All'atto della presentazione della domanda, da compilarsi secondo un modello uniforme allegato al regolamento di attuazione della presente legge o al decreto annuale di programmazione dei flussi di ingresso, il cittadino extracomunitario deve esibire un passaporto valido per almeno tre mesi e può eventualmente fornire ogni idonea documentazione che dimostri i corsi di istruzione e di formazione professionale eventualmente frequentati dallo straniero, i titoli di studio conseguiti, le eventuali esperienze lavorative precedenti o in corso, in Patria o all'estero, la conoscenza della lingua italiana e di altre lingue straniere. La domanda deve essere accompagnata da un certificato medico che attesti che il richiedente non è affetto da malattie infettive o contagiose. Nella domanda può essere altresì indicata la preferenza di familiari, fino al secondo grado di parentela o di affinità, italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per motivi non turistici, che garantiscano di mettergli a disposizione in Italia un alloggio adeguato.

7. La Rappresentanza, anche con l'aiuto di organizzazioni internazionali o enti convenzionati secondo le norme previste dal regolamento di attuazione della presente legge, fornisce ogni informazione sui settori di lavoro, sulle qualifiche e sulle mansioni indicate nella programmazione dei flussi d'ingresso per l'anno in corso, agevola la corretta presentazione della domanda completa di ogni documentazione e concorre a verificare l'eventuale possesso di titolo o di esperienza professionale.

8. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, la Rappresentanza, se accerta che il cittadino extracomunitario richiedente possiede i requisiti conformi ai settori. alle qualifiche e alle mansioni indicati nella programmazione dei flussi d'ingresso per l'anno in corso e se il Ministero dell'interno non segnala l'esistenza di una delle circostanze previste dall'articolo 39, comma 5, per il respingimento alla frontiera, dispone l'iscrizione del cittadino extracomunitario nelle liste.

9. Il regolamento di attuazione della presente legge prevede i criteri di raggruppamento delle richieste di lavoro inserite nelle liste, secondo i settori di lavoro, le qualifiche e le mansioni, e disciplina la graduatoria, tenendo conto delle preferenze espresse nelle domande e dando priorità, a parità di altri requisiti, alla persona che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia che possano mettergli a disposizione un alloggio. In ogni caso non sono consentiti raggruppamenti e graduatorie basate sulla nazionalità, sull'appartenenza ad una razza, ad un sesso, ad un gruppo etnico o linguistico o sulla religione professata, sulle opinioni politiche o sulle condizioni personali e sociali.

10. Il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Dipartimento nazionale per l'immigrazione e con i Ministeri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale predispone apposito sistema informativo di collegamento con le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, con i Ministeri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, con le Questure, con gli uffici periferici del Ministero del lavoro, idonei alla raccolta e alla valutazione delle domande di iscrizione, alla predisposizione dei raggruppamenti e delle graduatorie delle liste dei cittadini extracomunitari all'estero, nonché alla raccolta, valutazione ed elaborazione delle domande di autorizzazione al lavoro presentate dai datori di lavoro in Italia.

11. La predisposizione definitiva delle liste è comunicata ai cittadini extracomunitari iscritti, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

12. Il diniego di iscrizione nelle liste è adottato con provvedimento iscritto e motivato, redatto in lingua italiana e nella lingua del Paese presso cui è accreditata la Rappresentanza italiana. E' comunque consentita la ripresentazione della domanda di iscrizione nelle liste nell'anno solare successivo.

13. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato con un cittadino extracomunitario residente all'estero deve presentare apposita domanda di autorizzazione al lavoro all'Ufficio periferico del Ministero del lavoro competente per la provincia in cui prevalentemente dovrà svolgersi l'attività lavorativa.

14. La domanda di autorizzazione al lavoro contiene richiesta di assunzione con chiamata nominativa o con chiamata numerica, nel rispetto dei medesimi limiti previsti per i cittadini italiani.

15. La domanda di autorizzazione al lavoro deve riferirsi a cittadini extracomunitari residenti all'estero inseriti per l'anno in corso nelle liste presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.

16. Qualora l'assunzione richiesta comporti il superamento del numero massimo complessivo di visti per lavoro subordinato indicati nel settore, per qualifica o per mansione nel decreto di programmazione dei flussi per l'anno in corso ovvero comporti l'assunzione nominativa di persona non inserita nelle liste ovvero comporti l'assunzione per settori, qualifiche o mansioni non incluse nella programmazione annuale dei flussi, l'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se risulta verificata l'indisponibilità di altri lavoratori italiani e stranieri già iscritti in Italia nelle liste di collocamento e aventi le qualifiche e le mansioni corrispondenti a quelle richieste dal datore di lavoro.

17. In ogni caso nella domanda di autorizzazione al lavoro il datore di lavoro deve indicare e comprovare con idonea documentazione, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, i seguenti elementi:

a) la qualifica professionale, il livello o categoria e le mansioni secondo il contratto collettivo nazionale del settore, per le quali è richiesta l'assunzione del cittadino extracomunitario residente all'estero;

b) il luogo in cui si svolgerà l'attività lavorativa;

c) il numero di lavoratori italiani e stranieri alle dipendenze del datore di lavoro richiedente al momento della presentazione della domanda;

d) gli elementi che consentano di valutare, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge, la situazione produttiva, finanziaria, fiscale ed economica del datore di lavoro; in particolare deve essere prodotta copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi, del registro dei corrispettivi e dei contributi previdenziali versati, ove obbligatoria, tale da dimostrare di essere in grado di assicurare il regolare pagamento della retribuzione e dei contributi previdenziali dovuti sia per i lavoratori già assunti, sia per i lavoratori cittadini extracomunitari per i quali si chiede l'autorizzazione al lavoro dall'estero.

e) l'inesistenza di licenziamenti dovuti a riduzione di personale, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, di lavoratori aventi la medesima qualifica del lavoratore cittadino extracomunitario richiesto dall'estero;

f) l'inesistenza alle proprie dipendenze di lavoratori aventi la medesima qualifica del lavoratore cittadino extracomunitario richiesto dall'estero che siano stati posti in cassa integrazione guadagni o collocati nelle liste di mobilità;

g) l'effettiva corrispondenza tra le mansioni da svolgere e la qualifica e i requisiti professionali richiesti dal datore di lavoro nella domanda.

18. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve esibire idonea documentazione, specificata dal regolamento di attuazione della presente legge, che dimostri la disponibilità di un alloggio adeguato per il lavoratore cittadino extracomunitario richiesto dall'estero.

19. Nella domanda di autorizzazione al lavoro il datore di lavoro deve dichiarare di essere a conoscenza del divieto, per un anno dalla data di ingresso, di modificare le condizioni del rapporto di lavoro, trasformandolo in un lavoro a tempo determinato, mutando le qualifiche o assegnando il lavoratore a mansioni diverse da quelle per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione al lavoro.

20. L'Ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia idonea ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda di autorizzazione al lavoro.

 

Art. 60

Autorizzazione al lavoro e visto di ingresso per lavoro subordinato.

1. L'Ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio compie adeguati accertamenti sugli elementi indicati e sulle condizioni di lavoro offerte nella domanda di autorizzazione al lavoro presentata dal datore di lavoro.

2. La decisione sulla domanda deve essere adottata entro trenta giorni dalla data di presentazione, scaduti i quali essa si intende concessa. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina il caso e gli effetti del silenzio-assenso.

3. Qualora dagli accertamenti compiuti risulti mancante un'effettiva corrispondenza tra i requisiti professionali richiesti e le mansioni da svolgere ovvero risulti insussistente uno degli elementi garantiti dal datore di lavoro nella domanda, l'Ufficio respinge, con provvedimento scritto e motivato comunicato al richiedente, la domanda di autorizzazione al lavoro senza dar luogo ad ulteriori adempimenti.

4. Qualora dagli accertamenti compiuti risulti che il cittadino extracomunitario richiesto dall'estero con chiamata nominativa si trova già sul territorio dello Stato sprovvisto di un valido permesso di soggiorno, ovvero in possesso di un permesso di soggiorno che non Consente lo svolgimento di una attivati lavorativa, l'Ufficio con analogo provvedimento, respinge la domanda e segnala immediatamente il fatto alla competente Questura per gli eventuali provvedimenti di sua competenza e alla Rappresentanza italiana all'estero per la immediata cancellazione dalle liste.

5. Il rilascio dell'autorizzazione al lavoro è comunicato dall'Ufficio, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, al datore di lavoro e al cittadino extracomunitario all'estero, nonché al Ministero dell'interno e alla Rappresentanza diplomatica o consolare competente, la quale procede alla cancellazione del cittadino extracomunitario dalle liste e al tempestivo rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato, previa domanda del cittadino extracomunitario interessato.

6. Il rilascio dell'autorizzazione al lavoro con chiamata numerica comporta l'avviamento in Italia del lavoratore extracomunitario collocato in grado più elevato nella graduatoria delle liste secondo i criteri previsti dal regolamento di attuazione della presente legge. Il rifiuto di essere avviato comporta la cancellazione del cittadino extracomunitario dalle liste per l'anno solare in corso.

7. Qualora si tratti di domande di autorizzazione al lavoro per le quali la legge prevede ai sensi dell'articolo 59, comma 16, l'obbligo di procedere all'accertamento preventivo di indisponibilità, l'Ufficio periferico del Ministero del lavoro competente per territorio convoca i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento della Provincia aventi la qualifica professionale corrispondente a quella dichiarata in possesso del cittadino extracomunitario residente all'estero e acquisisce il loro eventuale rifiuto formale ad accettare il posto offerto, nonché l'eventuale dichiarazione formale del datore di lavoro circa i motivi che hanno determinato il rifiuto di assumere i lavoratori eventualmente reperiti per mancanza di determinati requisiti professionali. Se tale dichiarazione risulta fondata, l'Ufficio rilascia l'autorizzazione al lavoro.

8. In deroga alle norme del comma 7, l'Ufficio ha facoltà di non procedere all'accertamento della indisponibilità su base provinciale, qualora si tratti di richiesta di autorizzazione al lavoro concernente l'assunzione di dirigenti, di quadri, di personale altamente qualificato ovvero l'assunzione di ricercatori richiesti da enti pubblici o privati ai sensi dell'articolo 36, D.P.R.. legge 20 marzo 1975, n.70, ovvero l'assunzione di lavoratori relativamente ad occupazioni per le quali la legge non prescrive l'obbligo di iscrizione nelle liste di collocamento.

9. L'autorizzazione al lavoro ha validità annuale, è rinnovabile e riguarda le mansioni per le quali e' richiesta l'assunzione.

10. A pena di decadenza dell'autorizzazione al lavoro, il cittadino extracomunitario deve presentare la domanda di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione del rilascio dell'autorizzazione al lavoro che lo riguarda.

11. La Rappresentanza diplomatica o consolare rilascia direttamente il visto d'ingresso entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda di visto. Il visto è rilasciato gratuitamente.

12. Il visto d'ingresso per lavoro subordinato deve essere utilizzato entro sessanta giorni dalla data del rilascio e deve contenere espressa menzione degli estremi della autorizzazione concessa e del datore di lavoro.

13. Gli Uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale comunicano tempestivamente, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, ai Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e degli affari esteri i nominativi dei cittadini extracomunitari ai quali era stata rilasciata l'autorizzazione al lavoro e che non hanno effettivamente svolto la prestazione autorizzata. Tali cittadini extracomunitari non possono più ottenere l'iscrizione nelle liste di segnalazione, ne il rilascio di visti d'ingresso in Italia, salvi i casi di ricongiungimento familiare e di cure mediche, nonché fatta salva la possibilità di presentare domanda di asilo.

14. Analoga segnalazione deve essere effettuata, anche su ispezioni effettuate dagli Uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalla Guardia di finanza, nei confronti dei datori di lavoro che non hanno adempiuto agli obblighi di legge nei confronti dei lavoratori cittadini extracomunitari per i quali avevano richiesto l'autorizzazione al lavoro. Tali datori di lavoro non possono più ottenere autorizzazioni al lavoro per cittadini extracomunitari residenti all'estero; nei loro confronti si procede all'accertamento delle responsabilità per i fatti previsti dalla legge come reato.

 

Art. 61

Permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

1. Possono ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato coloro che dimostrino, con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, di trovarsi in una delle seguenti situazioni:

a) cittadini extracomunitari che abbiano fatto regolare ingresso muniti di visto di ingresso per lavoro subordinato e di autorizzazione al lavoro;

b) cittadini extracomunitari, titolari di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi, che abbiano in corso in Italia un rapporto di lavoro subordinato, regolarmente instaurato e proseguito secondo le norme della presente legge;

c) cittadini extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento, secondo le norme della presente legge.

2. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato per la prima volta ha la durata di due anni.

3. Fatti salvi i limiti previsti dalla presente legge per il primo anno successivo all'ingresso dall'estero con visto per lavoro subordinato e con autorizzazione al lavoro, il titolare del permesso di soggiorno per lavoro subordinato può iscriversi nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani a livello circoscrizionale e può stipulare qualsiasi tipo di contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato o di carattere stagionale, secondo le norme in vigore per i lavoratori italiani, inclusi i profili professionali del pubblico impiego ai quali la legge consente l'accesso previa chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento, nonché i profili infermieristici nel Servizio sanitario nazionale.

4. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato dà facoltà al titolare di iscriversi ai corsi di studio di ogni ordine e grado, di usufruire dell'assistenza sanitaria e dei servizi socio-assistenziali previsti dalla presente legge, nonché di accedere ad attività non occasionali di lavoro autonomo se è verificata la condizione di reciprocità.

5. Il titolare del permesso di soggiorno per lavoro subordinato può ottenere il rilascio del libretto di lavoro e gode di tutti i diritti previsti dalla legge per i lavoratori cittadini extracomunitari.

6. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato può essere rinnovato se il cittadino extracomunitario dimostra la disponibilità, nei due anni precedenti, di un reddito annuo minimo pari all'importo annuale della pensione sociale previsto dalla legge alla data di presentazione della domanda, derivante da lavoro subordinato, anche a tempo parziale, da lavoro autonomo o da altra fonte di reddito riconosciuta come legittima dalle vigenti leggi sulle imposte sui redditi.

7. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato è rinnovato con la durata di quattro anni se il cittadino extracomunitario dimostra, con le modalità e la documentazione previste dal regolamento di attuazione della presente legge, di disporre del reddito minimo indicato al comma 6 e di avere in corso al momento della presentazione della domanda di rinnovo un regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

8. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato è rinnovato per la durata di due anni se il cittadino extracomunitario dimostra, con le modalità e la documentazione prevista dal regolamento di attuazione della presente legge, di trovarsi in una delle seguenti situazioni:

a) cittadino extracomunitario che non è in grado di dimostrare di disporre del predetto reddito minimo derivante da fonte lecita, ma che dimostra di essere stato ininterrottamente iscritto nelle liste di collocamento e che autocertifica di essere stato impiegato in tutto o in parte negli anni precedenti in condizioni illegali. In tal caso se l'autocertificazione risulta verificata dall'Ispettorato del lavoro, nei confronti del datore di lavoro si procede all'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge; se l'autocertificazione risulta non verificata il Questore dispone la revoca del permesso di soggiorno rinnovato e, qualora non abbia titolo per ottenere un altro tipo di permesso di soggiorno, la conseguente espulsione del cittadino extracomunitario dal territorio dello Stato per soggiorno illegale;

b) cittadino extracomunitario iscritto nelle liste di collocamento che, pur frequentando un corso di formazione professionale per il quale percepisce una regolare borsa di studio di importo mensile superiore all'importo mensile della pensione sociale, risulta essere stato privo di una regolare occupazione per un periodo complessivo superiore alla metà del precedente periodo di validità del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

c) cittadino extracomunitario che abbia in corso un regolare rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato;

d) cittadino extracomunitario iscritto nelle liste di collocamento che, pur non disponendo del reddito minimo, dimostri di essere rimasto vittima di un infortunio sul lavoro o di malattie professionali, regolarmente accertati, verificatisi o insorti durante il periodo di validità del precedente permesso di soggiorno ovvero di essere stato sottoposto a cure ospedaliere di durata complessiva non inferiore a tre mesi ovvero di non aver potuto svolgere attività lavorative in conseguenza di maternità;

e) cittadino extracomunitario iscritto nelle liste di collocamento o collocato nelle liste di mobilità, che disponga del reddito minimo indicato nel comma 6.

9. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato può essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro artistico, per lavoro stagionale, per lavoro autonomo, per coesione familiare per studio, per residenza elettiva, per attività sportiva, per cure mediche, per motivi religiosi, per motivi giudiziari, per richiesta di asilo, per asilo umanitario, a condizione che il titolare sia in possesso dei requisiti rispettivamente previsti dalla presente legge.

10. Il titolare del permesso di soggiorno per lavoro subordinato può ottenere, nei casi previsti dalla presente legge, il rilascio della carta di soggiorno.

11. Nei casi previsti dalla presente legge il permesso di soggiorno per lavoro subordinato può essere altresì rilasciato al cittadino extracomunitario che sia gia in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato per una durata superiore a sei mesi che gli consenta di instaurare un regolare rapporto di lavoro subordinato, qualora sia stata rilasciata in suo favore dal competente Ufficio periferico del Ministero del lavoro un'autorizzazione al lavoro per un posto di lavoro a tempo indeterminato.

12. Al .cittadino extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato che sia ritornato spontaneamente nel Paese di origine e abbia consegnato personalmente alla competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana il permesso di soggiorno non oltre sei mesi prima della data di scadenza dello stesso, e che nei due anni successivi alla data della consegna intenda ritornare in Italia per motivi di lavoro è rilasciato, salvo che vi osti una delle circostanze indicate nel comma 11 dell'articolo 35, un visto di ingresso per lavoro subordinato e un permesso di soggiorno per lavoro subordinato di durata pari al periodo residuo di validità del permesso di soggiorno consegnato alla Rappresentanza italiana.

 

Art. 62

Ingresso per lavoro stagionale.

1. Nell'ambito della programmazione annuale dei flussi di ingresso prevista dall'articolo 58 è indicato anche il numero massimo complessivo di visti di ingresso per lavoro stagionale.

2. Tale numero, distinto per settori di lavoro, per qualifiche e per mansioni e anche per Regioni o aree di lavoro, è determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 58, comma 2, delle previsioni annuali del fabbisogno di manodopera elaborate in collaborazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, per i settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale, nonché sulla base dell'entità degli iscritti nelle liste di collocamento al 31 agosto di ogni anno, e della verifica dei rapporti di lavoro stagionale effettivamente instaurati da cittadini extracomunitari nei dodici mesi precedenti su]la base dei visti di ingresso per lavoro stagionale in riferimento ai diversi settori lavorativi e ai diversi Paesi di provenienza.

3. La programmazione annuale dei flussi consente il rilascio dei visti di ingresso per lavoro stagionale soltanto ai cittadini di quegli Stati non appartenenti all'Unione europea geograficamente più vicini al territorio dello Stato, anche sulla base di accordi bilaterali con gli Stati di provenienza.

4. Presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane negli Stati non appartenenti all'Unione europea indicati nella programmazione annuale sono istituite speciali liste per l'accesso ai lavori stagionali, nelle quali possono richiedere di essere iscritti i cittadini extracomunitari interessati ad ottenere uno o più lavori stagionali nell'anno solare in corso.

5. La raccolta e l'elaborazione delle domande e la loro iscrizione nelle liste e disciplinata nei medesimi modi e termini previsti ai sensi della presente legge per le richieste di lavoro a tempo indeterminato salvo che sia diversamente previsto dagli accordi bilaterali con gli Stati di provenienza.

6. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intenda instaurare un rapporto di lavoro stagionale con un cittadino extracomunitario residente all'estero deve presentare apposita domanda di autorizzazione al lavoro all'Ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente per il luogo in cui principalmente dovrà svolgersi l'attività lavorativa.

7. La domanda di autorizzazione al lavoro stagionale può contenere soltanto la richiesta di assunzione con chiamata numerica. Tuttavia e consentita la richiesta nominativa per l'assunzione dei cittadini extracomunitari che abbiano gia in precedenza svolto regolare lavoro stagionale presso il medesimo datore di lavoro.

8. La domanda di autorizzazione al lavoro stagionale può anche essere presentata collettivamente da più datori di lavoro di una determinata zona e può anche riferirsi in complesso a gruppi di lavori agricoli di breve periodo da svolgersi nel medesimo semestre presso più datori di lavoro nella medesima zona, individuata dagli Uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale secondo le norme del regolamento di attuazione della presente legge.

9. La domanda di autorizzazione al lavoro stagionale può riferirsi soltanto ad uno o più cittadini extracomunitari residenti all'estero che siano iscritti per l'anno in corso nelle speciali liste per lavori stagionali istituite presso le Rappresentanze italiane all'estero secondo i limiti numerici e geografici individuati dal decreto annuale dì programmazione dei flussi.

10. Il datore di lavoro nella domanda di autorizzazione al lavoro stagionale deve indicare gli elementi previsti dall'articolo 59, comma 17, per le domande di lavoro a tempo indeterminato, e deve esibire idonea documentazione, specificata dal regolamento di attuazione della presente legge, che dimostri che i lavoratori cittadini extracomunitari stagionali richiesti dall'estero durante i periodi di lavoro disporranno di un alloggio adeguato, messo a disposizione dal datore di lavoro o da consorzi di datori di lavoro o degli enti locali.

11. La domanda di autorizzazione al lavoro stagionale è esaminata, rilasciata e comunicata con le modalità previste dall'articolo 60, commi da 1 a 6.

12. L'autorizzazione al lavoro stagionale può avere la validità massima di sei mesi e riguarda i lavori stagionali richiesti, anche con riferimento a gruppi di lavori agricoli di breve periodo da svolgersi nel medesimo semestre presso più datori di lavoro nella medesima zona.

13. A pena di decadenza dell'autorizzazione al lavoro stagionale, il cittadino extracomunitario deve presentare domanda di rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione del suo avviamento al lavoro stagionale sulla base di autorizzazioni al lavoro stagionale rilasciate in Italia.

14. Il visto di ingresso per lavoro stagionale deve essere utilizzato entro trenta giorni dalla data del rilascio e deve contenere espressa menzione degli estremi delle autorizzazioni al lavoro concesse e dei datori di lavoro.

15. Il cittadino extracomunitario a cui è stato rilasciato un visto di ingresso per lavoro stagionale può nuovamente essere iscritto nelle liste per lavori stagionali con preferenza rispetto a coloro che non hanno mai fatto ingresso in Italia per lavoro, a condizione che, entro quindici giorni successivi alla data di scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, si presenti alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero che aveva rilasciato il precedente visto esibendo i timbri di ingresso e di uscita dallo Stato apposti sul passaporto e le iscrizioni apposte sul libretto di lavoro e consegnando copia del certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro attestante l'avvenuta effettuazione del regolare rapporto di lavoro stagionale attestante l'avvenuta effettuazione del regolare rapporto di lavoro stagionale. Tale certificato è rilasciato, anche dopo verifiche effettuate dagli Uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, soltanto al cittadino extracomunitario che esibisca l'autorizzazione al lavoro stagionale precedentemente rilasciata, la busta paga e le ricevute degli avvenuti versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal lavoratore.

16. Gli Uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale comunicano tempestivamente, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, ai Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e degli affari esteri i nominativi dei cittadini extracomunitari ai quali era stata rilasciata l'autorizzazione al lavoro stagionale e che non hanno effettivamente svolto la prestazione autorizzata. Tali cittadini extracomunitari non possono più ottenere l'iscrizione nelle liste istituite presso le Rappresentanze italiane all'estero ne il rilascio di visti d'ingresso in Italia, salvi i casi di ricongiungimento familiare e di cure mediche e fatta salva la possibilità di presentare le domande di asilo.

17. Analoga segnalazione deve essere effettuata, anche su ispezioni effettuate dagli Uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalla Guardia di Finanza, nei confronti dei datori di lavoro che non hanno adempiuto gli obblighi di legge in favore di lavoratori cittadini extracomunitari per lavoro stagionale per i quali avevano richiesto autorizzazione al lavoro stagionale. Tali datori di lavoro non possono più ottenere domande di autorizzazione al lavoro per i cittadini extracomunitari residenti all'estero; nei loro confronti si procede all'accertamento delle responsabilità per i fatti previsti dalla legge come reato.

 

Art. 63

Permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

1. Possono ottenere il rilascio del permesso di. soggiorno per lavoro stagionale coloro che dimostrino, con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, di trovarsi in una delle seguenti situazioni:

a) cittadini extracomunitari che abbiano fatto regolare ingresso muniti di visto d'ingresso per lavoro stagionale e di autorizzazione al lavoro stagionale;

b) cittadini extracomunitari che abbiano ottenuto la conversione del proprio permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo in permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

2. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale ha durata pari alla durata complessiva delle autorizzazioni al lavoro stagionale concesse e comunque non superiore a sei mesi, al termine dei quali il cittadino extracomunitario ha l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato.

3. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale consente il rilascio del libretto di lavoro e l'instaurazione dei rapporti di lavoro a carattere stagionale ai quali si riferiscono le autorizzazioni al lavoro stagionale.

4. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può essere rinnovato alla data di scadenza e non consente l'iscrizione nelle liste di collocamento.

5. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in corso di validità può essere convertito in un permesso per lavoro subordinato, soltanto su richiesta del cittadino extracomunitario che abbia già soggiornato in Italia per due volte con un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, in presenza di una documentata offerta di lavoro a tempo indeterminato per la quale vi sia l'autorizzazione al lavoro rilasciata dagli Uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi della presente legge. Per la presentazione e l'esame della domanda di autorizzazione al lavoro si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 60 per le domande di autorizzazione al lavoro avanzate nei confronti dei cittadini extracomunitari residenti all'estero.

 

Art. 64

Ingresso per lavoro artistico.

1. L'ingresso in Italia per lavoro artistico concerne i seguenti cittadini extracomunitari:

a) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;

b) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto.

c) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso luoghi di intrattenimento;

d) artisti ingaggiati da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche.

2. Il visto di ingresso per lavoro artistico è rilasciato previa autorizzazione al lavoro dell'Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo ovvero previo ingaggio nel settore dello spettacolo ed avuto il nulla osta provvisorio del Ministero dell'interno.

3. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità di presentazione e di esame della domanda di autorizzazione al lavoro artistico o di ingaggio, di certificazione professionale relativa alla qualifica del cittadino extracomunitario richiesto, nonché della verifica dell'agibilità dei locali in cui dovranno prestare la loro opera i lavoratori artistici cittadini extracomunitari.

4. In ogni caso sono adottati particolari accorgimenti e verifiche per prevenire l'ingresso per lavoro artistico motivato da ragioni che dissimulano un'immigrazione per fini diversi da quelli dichiarati.

5. Il visto d'ingresso per lavoro artistico è collegato all'autorizzazione al lavoro artistico o all'ingaggio rilasciati.

6. Il visto di ingresso per lavoro artistico deve essere utilizzato entro sessanta giorni dalla data del rilascio e deve contenere espressa menzione degli estremi della autorizzazione al lavoro artistico concessa o dell'ingaggio ottenuto.

7. L'Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo segnala tempestivamente ai Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e degli affari esteri i nominativi dei cittadini extracomunitari ai quali era stata rilasciata l'autorizzazione al lavoro artistico e che non hanno effettivamente svolto la prestazione autorizzata. Tali cittadini extracomunitari non possono più ottenere visti di ingresso in Italia, fatti salvi i casi di ricongiungimento familiare e di cure mediche e le domande di asilo.

8. Analoga segnalazione deve essere effettuata, anche su ispezioni effettuate dagli Uffici periferici del Ministero del lavoro e dalla Guardia di finanza, nei confronti degli impresari e dei datori di lavoro che non hanno adempiuto gli obblighi di legge nei confronti dei cittadini extracomunitari entrati in Italia con visto per lavoro artistico per i quali avevano ottenuto l'autorizzazione al lavoro artistico. Tali impresari e datori di lavoro non possono più ottenere autorizzazioni al lavoro, né ingaggi per cittadini extracomunitari residenti all'estero; nei loro confronti si procede all'accertamento delle responsabilità per i fatti previsti dalla legge come reato.

 

Art. 65

Permesso di soggiorno per lavoro artistico.

1. Il permesso di soggiorno per lavoro artistico è rilasciato al cittadino extracomunitario che si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) cittadini extracomunitari entrati regolarmente in Italia con visto d'ingresso per lavoro artistico e muniti della relativa speciale autorizzazione al lavoro o dell'ingaggio;

b) cittadini extracomunitari ingaggiati nel settore dello spettacolo o iscritti nelle liste speciali di collocamento dei lavoratori dello spettacolo, i quali non abbiano la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo.

2. Il permesso di soggiorno per lavoro artistico ha durata parti alla durata dell'autorizzazione al lavoro artistico, aumentata di tre mesi su richiesta del cittadino extracomunitario al fine di un nuovo ingaggio e, in mancanza, ha la durata di sei mesi.

3. Il permesso di soggiorno per lavoro artistico consente di instaurare regolari rapporti di lavoro autonomo o subordinato nel settore dello spettacolo secondo le condizioni e le modalità previste dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione.

4. Il permesso di soggiorno per lavoro artistico può essere rinnovato in caso di rinnovo dell'autorizzazione al lavoro artistico o di nuovo ingaggio entro la data di scadenza.

5. Il permesso di soggiorno per lavoro artistico può essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, qualora, dopo almeno due anni di soggiorno regolare, il cittadino extracomunitario dimostri di possedere i relativi requisiti previsti dalla legge, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge. Sono fatte salve le norme che consentono la conversione del permesso di soggiorno in altri tipi di permessi.

 

Art. 66

Casi particolari di ingresso e soggiorno per lavoro subordinato. Accordi bilaterali.

1. Accordi bilaterali con Stati extracomunitari possono prevedere l'utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di datori di lavoro italiani, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di predeterminate opere o servizi limitati nel tempo, al termine del quale i lavoratori hanno l'obbligo di rientrare nel Paese di provenienza. Tali accordi devono prevedere particolari procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, del visto di ingresso per lavoro subordinato e del permesso di soggiorno. In tali casi il permesso di soggiorno per lavoro subordinato non è rinnovabile, ne può essere convertito in un permesso per motivi diversi e non consente l'esercizio di attività lavorative diverse da quelle autorizzate.

2. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di cittadini extracomunitari:

a) dirigenti di società miste o di filiali in Italia o di uffici di collegamento di società estere organizzate secondo le leggi straniere ovvero dirigenti di sedi principali, soggette interamente alla norme italiane o alle norme di Stati membri dell'Unione europea;

b) lettori universitari di scambio di madre lingua;

c) ricercatori e docenti universitari;

d) traduttori e interpreti;

e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o comunitari residenti all'estero per motivi non turistici, i quali intendano trasferirsi in Italia, proseguendo il rapporto di lavoro domestico.

f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;

g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano state ammesse temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato e determinato, e che siano tenute a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;

h) lavoratori marittimi occupati ai sensi dell'articolo 110, comma 3;

i) lavoratori dipendenti da ditte estere aventi sede all'estero, i quali siano trasferiti dall'estero presso imprese italiane o straniere operanti in Italia, al fine di effettuare nel territorio dello Stato determinate lavorazioni oggetto di contratti di appalto stipulati con ditte estere aventi sedi all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

3. L'ingresso e il soggiorno dei cittadini extracomunitari occupati alle dipendenze di Rappresentanze diplomatiche o consolari aventi sede in Italia sono disciplinati dal regolamento di attuazione della presente legge osservando le convenzioni e le norme internazionali in vigore.

4. L'ingresso e il soggiorno dei cittadini extracomunitari occupati alle dipendenze di istituzioni di diritto internazionale sono disciplinati dal regolamento di attuazione della presente legge, in conformità con le norme e le convenzioni internazionali in vigore.

5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori cittadini extracomunitari frontalieri a disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi bilaterali in vigore con gli Stati confinanti.

6. Accordi bilaterali ratificati ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione possono prevedere norme di particolare favore per l'ingresso e l'accesso al lavoro di cittadini extracomunitari appartenenti a determinati Paesi extracomunitari.

7. Per quanto non a espressamente disciplinato dalle norme internazionali o regolamentari indicate dal presente articolo si applicano, ove possibile, le norme generali previste dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione.

 

CAPO III

INGRESSO E SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO

 

Art. 67

Ingresso per lavoro autonomo.

1. L'ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito soltanto se l'esercizio di tale attività non è riservato dalla legge ai cittadini italiani e se risulta verificata la condizione di reciprocità eventualmente richiesta.

2. In ogni caso il cittadino extracomunitario che intenda trasferirsi in Italia e qui stabilirsi per esercitarvi una attività industriale, artigianale o commerciale ovvero per partecipare a società di capitale o di persone o per accedere a cariche societarie deve altresì dimostrare, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, di disporre in Italia di un alloggio ad uso di abitazione in proprietà ovvero in locazione, uso o usufrutto, di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che si intende intraprendere in Italia, comprese le retribuzioni. e i contributi previdenziali da corrispondere ai dipendenti quando l'attività comporti l'assunzione in Italia di personale, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri, e di non aver riportato sentenze penali di condanna in Italia o all'estero.

3. Il cittadino extracomunitario deve comunque dimostrare di disporre di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una polizza assicurativa italiana o straniera o altra idonea documentazione che preveda la totale copertura assicurativa per eventuali cure mediche e ricoveri ospedalieri urgenti in Italia, mediante il pagamento diretto alle Unità sociosanitarie locali o alle aziende ospedaliere o agli istituti o case di cura delle spese effettivamente sostenute.

4. Accordi bilaterali possono prevedere condizioni e modalità più favorevoli per i cittadini di determinati Stati.

5. L'accertamento dei requisiti indicati dal presente articolo è effettuato, secondo le modalità previste dal regolamento, dalla Rappresentanza diplomatica o consolare, ottenuto il nullaosta del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'interno, nonché del Ministero eventualmente competente in relazione al tipo di attività di lavoro autonomo che il cittadino extracomunitario intende esercitare in Italia.

6. Se risultano accertati i requisiti previsti dalla legge, la Rappresentanza rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività non occasionale di lavoro autonomo che il cittadino extracomunitario sarà autorizzato ad esercitare in Italia.

7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.

8. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

 

Art. 68

Permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

1. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere rilasciato a coloro che dimostrino, con le modalità e la documentazione previste dal regolamento, di trovarsi in una delle seguenti situazioni:

a) cittadini extracomunitari che abbiano fatto regolare ingresso muniti di visto di ingresso per lavoro autonomo;

b) cittadini extracomunitari che svolgono regolarmente in Italia un'attività non occasionale di lavoro autonomo.

2. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato per la prima volta ha la durata di un anno e consente soltanto l'esercizio dell'attività non occasionale di lavoro autonomo per la quale si era ottenuto il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo.

3. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere rinnovato per la durata di tre anni se il cittadino extracomunitario dimostri, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, di disporre dell'assicurazione sanitaria prescritta, di un alloggio ad uso di abitazione in proprietà ovvero in locazione in uso o in usufrutto, di aver completato gli adempimenti amministrativi richiesti dalla legge al fine di poter esercitare l'attività non occasionale di lavoro autonomo prescelta, di avere raggiunto, con i proventi della propria attività, un reddito annuale almeno pari all'importo al di sotto del quale la legge prevede l'accertamento induttivo del reddito di lavoro autonomo, e di essere in regola con le norme amministrative, fiscali e contabili relative all'attività svolta.

4. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo è rinnovato per una durata di due anni al cittadino extracomunitario che, pur dimostrando di disporre di un reddito minimo derivante da fonte lecita, superiore al trattamento minimo di pensione previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria, nonché della assicurazione sanitaria prescritta e del predetto alloggio, dimostri, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere tuttora in attesa di ottenere attestati, abilitazioni, iscrizioni, licenze previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività prescelta;

b) avere svolto attività occasionali di lavoro autonomo.

5. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere altresì rinnovato per due anni al cittadino extracomunitario che, pur non disponendo del predetto reddito minimo, dimostri, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stato sottoposto a cure ospedaliere di durata complessiva non inferiore a tre mesi ovvero non avere potuto esercitare attività lavorativa in conseguenza di maternità, durante il precedente periodo di validità del permesso di soggiorno per lavoro autonomo;

b) essere rimasto vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, regolarmente accertati, verificatisi o insorti durante il periodo di validità del precedente permesso di soggiorno.

6. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo dà facoltà al titolare di accedere all'esercizio dell'attività non occasionale di lavoro autonomo indicata nel visto di ingresso per lavoro autonomo ovvero a qualsiasi altra attività di lavoro autonomo dopo almeno un anno di soggiorno regolare nel territorio dello Stato, fatta salva la verifica della sussistenza della reciprocità.

7. Il titolare del permesso di soggiorno per lavoro autonomo dopo tre anni di soggiorno regolare in Italia ha facoltà di richiedere il rilascio del libretto di lavoro e di iscriversi nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani a livello circoscrizionale e può stipulare qualsiasi tipo di contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato o di carattere stagionale, secondo le norme in vigore per i lavoratori italiani, inclusi i profili professionali del pubblico impiego ai quali la legge consente l'accesso con chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento.

8. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo dà facoltà al titolare di iscriversi ai corsi di studio di ogni ordine e grado, di usufruire dell'assistenza sanitaria e dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge.

9. Il titolare del permesso di soggiorno per lavoro autonomo gode di tutti i diritti previsti dalla legge per i lavoratori autonomi italiani che esercitino la sua stessa attività ovvero per i lavoratori subordinati cittadini extracomunitari.

10. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro artistico, per lavoro subordinato, per lavoro stagionale, per coesione familiare, per studio, per residenza elettiva, per attività sportiva, per cure mediche, per motivi religiosi, per motivi giudiziari, per richiesta di asilo, a condizione che il titolare possieda i requisiti rispettivamente previsti dalla presente legge.

11. Il titolare del permesso di soggiorno per lavoro autonomo può ottenere, nei casi previsti dall'articolo 45, il rilascio della carta di soggiorno.

12. Salvo che si tratti di studenti entrati in Italia con borse di studio finalizzate al reinserimento in Patria, il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere altresì rilasciato a cittadini extracomunitari che abbiano conseguito in Italia un diploma di scuola superiore o una laurea o un diploma universitario, nonché agli stranieri che abbiano un analogo titolo di studio ottenuto all'estero qui riconosciuto e che abbiano ottenuto in Italia l'abilitazione all'esercizio di un'attività di lavoro autonomo.

13. Al cittadino extracomunitario che eserciti attività di lavoro autonomo è riservato lo stesso trattamento previsto per il cittadino italiano.

 

CAPO IV

INGRESSO E SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI

 

Art. 69

Diritto al ricongiungimento familiare.

1. La Repubblica riconosce e garantisce il diritto al ricongiungimento familiare nei casi e nei modi previsti dalla legge, in conformità con la Costituzione, con le norme e i trattati internazionali.

 

Art. 70

Requisiti soggettivi richiesti ai fini del ricongiungimento familiare. Tutela giurisdizionale.

1. E' consentito, secondo le modalità previste dalla presente legge, il ricongiungimento con i seguenti cittadini extracomunitari membri della famiglia della persona residente in Italia:

a) coniuge non separato legalmente;

b) figli minori di età non coniugati;

c) genitori a carico della persona residente in Italia.

2. In conformità alla parità tra uomo e donna nel matrimonio prevista dall'articolo 29 della Costituzione e al principio della laicità dello Stato, la Repubblica riconosce soltanto i matrimoni aventi effetti civili in Italia o nei Paesi di origine e riconosce il diritto al ricongiungimento con un solo coniuge nella ipotesi in cui il Cittadino extracomunitario abbia contratto matrimonio poligamico.

3. Sono considerati minori di età i figli, anche nati fuori del matrimonio, considerati minori dalla legge italiana. Si considerano non coniugati i minori celibi o nubili o i minori il cui matrimonio sia stato sciolto secondo la legge nazionale. Ai figli minori sono equiparati i minori adottati o sottoposti alla tutela o all'affidamento secondo i provvedimenti della competente autorità straniera, legalizzati dalla locale Rappresentanza italiana.

4. Si considerano a carico della persona residente in Italia i cittadini extracomunitari al cui sostentamento provveda esclusivamente il familiare residente in Italia.

5. Il ricongiungimento con il figlio minore separatamente dal genitore con cui convive o da colui che esercita la potestà può essere attuato soltanto con il consenso scritto di questi, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge.

6. Il ricongiungimento può essere attuato con tutti o con parte dei familiari, se sono soddisfatte le condizioni previste dalla legge.

7. Nei casi previsti dalla legge o da accordi internazionali può essere altresì consentito il ricongiungimento con figli di età non superiore a ventuno anni e con altri familiari a carico, di grado non superiore al secondo.

8. Il ricongiungimento familiare è consentito previo accertamento dei requisiti previsti dalla legge, su domanda del familiare residente in Italia, presentata alle autorità di pubblica sicurezza nei modi previsti dalla presente legge.

9. Contro il rifiuto del nullaosta al ricongiungimento familiare è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente nel luogo del domicilio eletto dalle persona residente in Italia che ha presentato la domanda.

10. Il tribunale decide su tale ricorso con giurisdizione esclusiva estesa al merito.

11. Nei procedimenti giurisdizionali previsti ai commi 8 e 9 il ricorrente può avvalersi del gratuito patrocinio secondo le norme previste per i cittadini italiani.

12. La decisione del giudice amministrativo che annulla il rifiuto del nullaosta al ricongiungimento familiare può, a richiesta del ricorrente, sostituire a tutti gli effetti il nullaosta al ricongiungimento.

13. In ogni caso il rifiuto del nullaosta al ricongiungimento familiare deve essere emanato con atto scritto o motivato, con allegata traduzione in lingua comprensibile al cittadino extracomunitario richiedente o, ove ciò non sia possibile, in lingua inglese, francese, spagnolo o arabo, e deve recare l'indicazione delle modalità e dei termini di impugnazione dell'atto.

14. Il rifiuto del nullaosta al ricongiungimento familiare è disposto soltanto se non sussistono i presupposti e le condizioni previste dalla legge o se si tratti di familiare cittadino extracomunitario per il quale sussista una delle circostanze indicate all'articolo 39, comma 5, che ostano all'ingresso o al soggiorno del familiare.

 

Art. 71

Ricongiungimento familiare con cittadino extracomunitario.

1. Hanno diritto al ricongiungimento con i familiari indicati al comma 1 dell'articolo 70 i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno in corso di validità o titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per residenza elettiva.

2. Salvo che si tratti di persone alle quali è riconosciuto lo status di rifugiato, i cittadini extracomunitari indicati al comma 1 devono essere altresì in grado di assicurare in Italia normali condizioni di vita ai loro familiari.

3. Si considerano in grado di assicurare normali condizioni di vita coloro i quali possiedano, congiuntamente, i seguenti requisiti:

a) abbiano in corso regolari rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno conclusi a tempo indeterminato ovvero esercitino regolarmente attività non occasionali di lavoro autonomo ovvero godano di rendita di inabilita permanente o di una pensione di vecchiaia o di una pensione di reversibilità, erogate da istituti di previdenza italiani di importo pari al trattamento minimo di pensione previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria;

b) dispongano di un alloggio in un immobile ad uso di abitazione di proprietà ovvero in locazione, in uso o in usufrutto, che risulti adeguato per i familiari, con riguardo al loro numero e alla loro età e in riferimento ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

c) dispongano di un reddito minimo, derivante da fonte lecita, almeno pari all'importo annuo della pensione sociale, moltiplicato per il numero dei familiari con i quali desideri ricongiungersi e dei familiari a carico già conviventi in Italia.

4. Al fine di attuare il ricongiungimento con i propri familiari residenti all'estero il cittadino extracomunitario residente in Italia deve presentare agli uffici della Questura della Provincia in cui risiede un'apposita domanda in carta libera, indicando i dati anagrafici del familiare e gli estremi dei suoi documenti di viaggio e allegando idonea documentazione, specificata dal regolamento di attuazione della presente legge, che dimostri lo stato di famiglia e la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.

5. Gli uffici della Questura, nel caso in cui la domanda sia completa di tutta la documentazione prescritta dalla legge, rilasciano al richiedente idonea ricevuta prevista dal relativo regolamento di attuazione.

6. La Questura verifica la regolarità dei documenti allegati e, anche per il tramite di forze di polizia e della polizia municipale, accerta la veridicità degli elementi che garantiscono normali condizioni di vita ai familiari. Se tali elementi sono verificati, l'istanza è tempestivamente trasmessa al Ministero dell'interno che, se non vi osta una delle circostanze indicate all'articolo 39, comma 5, relativa ai familiari residenti all'estero, comunica il proprio benestare al Ministero degli affari esteri. Detto Ministero provvede ad inviare al richiedente e alla competente Rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero il nullaosta al ricongiungimento familiare.

7. In ogni caso il rilascio o il rifiuto del nullaosta al ricongiungimento familiare deve essere comunicato al richiedente cittadino extracomunitario, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

8. Qualora entro tale termine non pervenga all'interessato il rifiuto del nullaosta, il ricongiungimento si intende consentito. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i modi e gli effetti del silenzio-assenso al ricongiungimento.

9. Il visto di ingresso per ricongiungimento familiare è rilasciato gratuitamente al cittadino extracomunitario che esibisca il nullaosta inviato al proprio familiare residente in Italia o che attesti, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, l'esistenza degli elementi che integrano il silenzio-assenso.

10. Il visto di ingresso per ricongiungimento familiare deve essere utilizzato entro tre mesi dalla data del rilascio.

11. Il ricongiungimento familiare può essere altresì attuato nei confronti dei familiari già regolarmente soggiornanti in Italia ad altro titolo, diverso dal permesso di soggiorno per turismo, per visita a familiari o per studio per breve periodo, per affari, per missione, per motivi di cure mediche, se risultano verificate le condizioni previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, previa domanda presentata ed esaminata ai sensi dei commi 4, 5, 6, 7 e 8. In tal caso si procede, secondo le modalità previste dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione alla conversione del permesso di soggiorno in corso di validità in un permesso di soggiorno per coesione familiare, ovvero al rilascio della carta di soggiorno.

12. Qualora venga presentata un'unica domanda di ricongiungimento per più familiari l'eventuale provvedimento di diniego deve essere adottato separatamente per ciascuno dei familiari oggetto della domanda.

 

Art. 72

Ricongiungimento familiare con cittadino italiano o comunitario.

1. Hanno diritto al ricongiungimento familiare con i familiari indicati nei commi 1 e 7 dell'articolo 70 i cittadini italiani e i cittadini degli Stati membri della Unione europea regolarmente soggiornanti.

2. Il visto di ingresso per ricongiungimento familiare è gratuitamente rilasciato direttamente dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero nel caso di cittadini extracomunitari che abbiano contratto matrimonio con cittadini italiani celebrato nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 116 del codice civile, a condizione che si attesti che il cittadino italiano è residente in Italia, che l'atto di matrimonio sia già trascritto presso il Comune italiano, che non sia stata presentata domanda o pronunciata sentenza di separazione dei coniugi, di annullamento, di scioglimento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili e che non si tratti di cittadino extracomunitario espulso dal territorio dello Stato o di cittadino extracomunitario per il quale sussistano gravi, comprovati ed attuali motivi ostativi all'ingresso concernenti la sicurezza dello Stato.

3. Il cittadino italiano residente all'estero il quale abbia contratto all'estero matrimonio con cittadino extracomunitario con il quale convive, se intende farlo soggiornare con sé in Italia deve presentare domanda di visto di ingresso per ricongiungimento familiare, allegando, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, certificazione attestante l'avvenuta trascrizione in Italia dell'atto di matrimonio e l'insussistenza di domanda o sentenza di separazione legale dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili o di annullamento del matrimonio. Il visto è rilasciato se, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, la Rappresentanza diplomatica o consolare italiana non riceve rifiuto espresso di nullaosta al ricongiungimento da parte del Ministero dell'interno nel caso sussistano le cause ostative indicate al comma 2. Il rilascio del visto è gratuito.

4. Il cittadino italiano residente in Italia il quale abbia contratto all'estero matrimonio con .cittadino extracomunitario attualmente residente all'estero, se intende farlo soggiornare con sé in Italia deve presentare agli uffici della Questura della Provincia di residenza apposita domanda, in carta libera, di ricongiungimento familiare, allegandovi, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, certificazione attestante lo stato di residenza del cittadino italiano, l'avvenuta trascrizione in italiano dell'atto di matrimonio e l'insussistenza di domanda o sentenza di separazione legale dei coniugi, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili o di annullamento del matrimonio. La domanda è presentata ed esaminata ai sensi dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 71, in quanto applicabili. Il visto di ingresso è rilasciato gratuitamente e deve essere utilizzato entro novanta giorni dal rilascio.

5. Il ricongiungimento familiare del cittadino italiano con i figli, i genitori e gli altri familiari aventi cittadinanza di uno Stato non membro dell'Unione europea avviene in modi analoghi a quelli previsti nei commi 2, 3 e 4, allegando alla domanda idonea certificazione, specificata dal regolamento di attuazione della presente legge, comprovante lo stato di famiglia c, ove richiesto, la condizione di familiari a carico.

6. I cittadini comunitari possono attuare il ricongiungimento familiare con i familiari aventi la cittadinanza di uno Stato con non sia membro dell'Unione europea, nei casi previsti dagli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 della presente legge e secondo le stesse modalità previste dal presente articolo per il ricongiungimento familiare, a condizione che siano regolarmente soggiornanti e che attestino con idonea documentazione, proveniente dal Paese di origine, il vincolo di parentela e, ove richiesto, la condizione di familiare a carico.

7. Il ricongiungimento familiare nei casi previsti nel presente articolo può essere altresì attuato nei confronti dei familiari già regolarmente soggiornanti in Italia ad altro titolo, se risultano verificate le condizioni previste dal presente articolo, previa domanda presentata ed esaminata ai sensi dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 71. In tal caso si procede, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, alla conversione del permesso di soggiorno in corso di validità nel permesso per coesione familiare ovvero al rilascio della carta di soggiorno.

 

Art. 73

Permesso di soggiorno per coesione familiare.

1. Il permesso di soggiorno per coesione familiare è rilasciato a coloro che, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, dimostrino di trovarsi in una delle seguenti situazioni:

a) cittadini extracomunitari entrati regolarmente in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare con cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia;

b) cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti ad altro titolo nei confronti dei quali sia stato rilasciato nullaosta al ricongiungimento familiare nei modi previsti dalla presente legge;

c) cittadini extracomunitari nati nel territorio dello Stato da genitore regolarmente soggiornante;

d) cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 116 del codice civile con cittadini italiani o con cittadini comunitari o extracomunitari aventi diritto al ricongiungimento familiare nei casi previsti dalla presente legge.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, al rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare equivale il rilascio della carta di soggiorno o l'iscrizione del minore sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno del genitore.

3. Il permesso di soggiorno per coesione familiare scade nella medesima data di scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno del familiare cittadino extracomunitario che ha presentato domanda per il ricongiungimento. Qualora non sia prevista una data di scadenza della carta di soggiorno, ovvero in mancanza di questo la durata, del permesso di soggiorno è pari a due anni;

4. Al compimento del ventiseiesimo anno di età al figlio che non abbia titolo per ottenere il rilascio della carta di soggiorno e rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per studio, anche prescindendo dal possesso dei requisiti specifici previsti dalla presente legge.

5. In caso di morte o di interdizione legale del coniuge o del genitore o del figlio che avevano richiesto il ricongiungimento familiare ovvero in caso di annullamento o di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, pronunciati con sentenza definitiva, alla scadenza del permesso di soggiorno per coesione familiare o della carta di soggiorno il cittadino extracomunitario può ottenere la conversione del permesso di soggiorno ai sensi del comma 10.

6. Negli altri casi il permesso di soggiorno per coesione familiare a rinnovato alla scadenza, se non vi ostano concreti ed attuali motivi attinenti all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato, a condizione che sia rinnovato il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno del familiare cittadino extracomunitario che aveva presentato domanda di ricongiungimento familiare.

7. Il titolare del permesso di soggiorno per coesione familiare ha facoltà di iscriversi ai corsi di studio di ogni ordine e grado, di usufruire dell'assistenza sanitaria e dei servizi socio-assistenziali alle condizioni previste dalla presente legge.

8. Salvo che si tratti di minori soggetti all'obbligo scolastico o di familiari a carico, il cittadino extracomunitario titolare del permesso di soggiorno per coesione familiare ha diritto di ottenere il libretto di lavoro e di iscriversi nelle liste di collocamento predisposte per i cittadini italiani a livello circoscrizionale e può stipulare qualsiasi tipo di contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato o di carattere stagionale, secondo le norme in vigore per i lavoratori italiani, inclusi i profili professionali del pubblico impiego ai quali la legge consente l'accesso con chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento, nonché i profili professionali infermieristici nel Servizio sanitario nazionale.

9. Il titolare del permesso di soggiorno per coesione familiare, se non è minore di età e se non è genitore a carico di cui all'articolo 70, comma 1, lettera c), ha diritto di accedere ad attività non occasionali di lavoro autonomo se è verificata la condizione di reciprocità.

10. Il permesso di soggiorno per coesione familiare può essere convertito, al momento della scadenza, in un altro permesso di soggiorno per coesione familiare con altro familiare convivente che possieda i requisiti richiesti per attuare il ricongiungimento familiare ovvero, salvo che si tratti di minore o di genitore a carico, in un permesso di soggiorno per lavoro artistico, per lavoro stagionale, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per residenza elettiva, per attività sportiva, per cure mediche, per motivi religiosi, per richiesta di asilo, a condizione che il titolare possegga i requisiti rispettivamente previsti dalla presente legge.

11. Il titolare del permesso di soggiorno per coesione familiare può ottenere, nei casi previsti dalla legge, il rilascio della carta di soggiorno.

12. Salvo che la legge consenta di rilasciare la carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per coesione familiare può essere rinnovato per una durata pari a quella del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno del familiare che aveva richiesto il ricongiungimento familiare. Se il familiare richiedente il ricongiungimento è cittadino italiano, il permesso di soggiorno per coesione familiare è rilasciato per una durata illimitata.

 

Art. 74

Ingresso e soggiorno per visita a familiari.

1. Il cittadino extracomunitario che intenda entrare in Italia per compiere una visita, non superiore a tre mesi, a familiari di primo grado italiani o stranieri residenti in Italia, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciato per una durata pari ad almeno un anno, può ottenere il rilascio di un visto di ingresso per visita a familiari.

2. Salvo che si tratti di visita a familiare che versi in Italia in comprovate, gravi condizioni di salute, può ottenere il visto colui che produca una lettera di garanzia con la quale il familiare residente in Italia dimostri di disporre di un reddito annuo minimo, derivante da fonte lecita, pari all'importo annuo della pensiono sociale, moltiplicato per il numero dei familiari a carico gia conviventi in Italia, e di un alloggio idoneo in cui sarà ospitato il familiare proveniente dall'estero, e che dimostri di disporre di biglietto di viaggio, nominativo e non rimborsabile, per provvedere al rientro in patria.

3. La predetta lettera di garanzia deve essere vidimata dalla Questura della Provincia di residenza del familiare che si trova in Italia, previo accertamento della sua veridicità secondo le norme del regolamento di attuazione della presente legge.

4. Al cittadino extracomunitario che e' regolarmente entrato in Italia munito di visto di ingresso per visita a familiari e' rilasciato un permesso di soggiorno per visita a familiari, di durata pari a quella indicata nel visto di ingresso e comunque non superiore a tre mesi. Il permesso è rilasciato alla condizione che il cittadino extracomunitario depositi presso gli uffici della Questura il biglietto del viaggio di rientro indicato al comma 2; dell'avvenuto deposito la Questura rilascia idonea ricevuta. Il biglietto depositato è utilizzato per il viaggio di rientro o su richiesta dell'interessato o al fine di consentire l'esecuzione di un decreto di espulsione eventualmente adottato noi suoi confronti per soggiorno illegale.

5. Il permesso di soggiorno per visita a familiari non consente l'esercizio di alcun tipo di attività lavorativa, né l'accesso a corsi pubblici di istruzione di ogni ordine e grado.

6. Alla scadenza del permesso di soggiorno per visita a familiari il cittadino extracomunitario ha l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato, salvo che, per gravi e comprovati motivi attinenti alle proprie condizioni o a quelle del familiare residente in Italia, il permesso di soggiorno sia rinnovato per una durata non superiore a tre mesi.

7. Il permesso di soggiorno per visita a familiari non può essere convertito in un permesso di soggiorno per coesione familiare, salvo che si accerti che i requisiti o le condizioni previsti dalla legge per il ricongiungimento si siano realizzati dopo l'ingresso regolare per visita a familiare.

8. Il visto di ingresso per visita a familiari deve essere negato in tutti i casi in cui sussistano concreti elementi che facciano ritenere che l'ingresso dissimula un ricongiungimento familiare o un ingresso per lavoro.

9. Con le cautele o secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, il visto di ingresso e il permesso di soggiorno previsti dal presente articolo possono essere altresì rilasciati in favore dei familiari di primo grado del detenuto o internato in istituti penitenziari italiani.

 

CAPO V

INGRESSO E SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO

 

Art. 75

Visto di ingresso per studio.

1. Il visto di ingresso per studio e rilasciato al cittadino extracomunitario che dimostri di aver ottenuto secondo le modalità e con la documentazione prevista dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione presso le corrispondenti istituzioni italiane:

a) preiscrizione o iscrizione a corsi di laurea, di diploma universitario di dottorato di ricerca presso atenei pubblici o privati, incluse le facoltà approvate dalla Santa Sede e gli istituti universitari di confessioni religiose diverse dalla cattolica;

b) preiscrizione o iscrizione ai corsi, pubblici e privati, degli Istituti superiori di educazione fisica, alle scuole dirette a fini speciali, alle Scuole di specializzazione ed ai corsi di perfezionamento;

c) preiscrizione o iscrizione presso scuole secondarie superiori statali, accademie di belle arti, Conservatori o Accademie di musica;

d) ammissione alla frequenza di corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari delle Forze armate italiane;

e) assegnazione di borse di studio conferite dal Governo italiano o da enti italiani nell'ambito di programmi di cooperazione allo sviluppo;

f) ammissione alla frequenza di corsi di formazione professionale o di addestramento presso istituti professionali o imprese italiane;

g) preiscrizione o iscrizione a corsi di lingua o cultura italiana o di specializzazione per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana istituiti presso le Università italiane per stranieri;

h) iscrizione ad altri corsi di lingua italiana o di istruzione istituiti da enti privati, che comportino almeno sei ore settimanali di frequenza obbligatoria.

2. Il visto di ingresso può essere rilasciato al cittadino extracomunitario a condizione che presenti, oltre alla documentazione relativa alla preiscrizione o all'iscrizione o all'ammissione ai corsi di studio indicati nel comma 1, idonea documentazione, prevista dal regolamento di attuazione della presente legge, che comprovi l'esistenza in Italia, per un periodo pari alla durata del corso di studio prescelto o, qualora si tratti di corso di durata legale pari o superiore ad un anno, per un periodo di almeno sei mesi, delle seguenti garanzie:

a) il possesso di una lettera di credito bancario o di una borsa di studio o di altra idonea garanzia, di provenienza propria o di provenienza di Governi, istituzioni od enti stranieri riconosciuti ovvero di istituzioni od enti italiani, che assicurino la disponibilità in Italia, in favore del solo interessato, di una somma mensile non inferiore all'importo mensile del trattamento minimo di pensione previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria;

b) polizza assicurativa italiana o straniera od altra idonea documentazione che preveda la totale copertura assicurativa per eventuali cure mediche e ricoveri ospedalieri urgenti in Italia, mediante il pagamento diretto alle Unità sociosanitarie locali o alle aziende ospedaliere o agli istituti o case di cura delle spese effettivamente sostenute;

c) la disponibilità di un alloggio in proprietà o in locazione ovvero assegnato nell'ambito di pensionati studenteschi, convitti, residenze o foresterie universitarie ovvero messo a disposizione da familiari, italiani e stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia o da centri di accoglienza pubblici o privati.

3. Il visto per studio è rilasciato con una durata commisurata alla durata del corso di studio, e comunque non superiore ad un anno, e può consentire più ingressi. Il visto reca l'indicazione del corso di studi prescelto e, ove conosciuta, della sede del corso, nonché, se prevista, l'esistenza di una borsa di studio finalizzata al rientro in Patria. In tale ultimo caso il visto è rilasciato gratuitamente.

4. In deroga alle disposizioni del presente articolo si osservano le diverse disposizioni più favorevoli previste da accordi internazionali.

 

Art. 76

Permesso di soggiorno per studio.

1. Il permesso di soggiorno per studio è rilasciato:

a) al cittadino extracomunitario che abbia fatto regolare ingresso nel territorio dello Stato munito di visto di ingresso per studio;

b) al cittadino extracomunitario che, essendo regolarmente iscritto a corsi di istruzione, ha ottenuto la conversione del permesso di soggiorno di cui era titolare in precedenza.

2. Il permesso di soggiorno per studio è inizialmente rilasciato, previa esibizione della medesima documentazione richiesta dalla presente legge per il rilascio del visto di studio, e ha la durata, non superiore ad un anno, pari alla durata del corso di studi. In caso di preiscrizione la durata del permesso non può essere superiore a sei mesi ed a comunque limitata al 31 dicembre di ogni anno.

3. Il permesso di slegarono per studio può essere rinnovato più volte e ogni volta per la durata di un anno a condizione che lo straniero dimostri con idonea certificazione, indicata dal regolamento di attuazione della presente legge:

a) l'iscrizione per l'anno scolastico o per l'anno accademico in corso, ad un corso di studi avente durata legale pluriennale;

b) la permanenza, per il medesimo anno, della garanzia economica e della copertura assicurativa per le spese mediche e gli eventuali ricoveri ospedalieri urgenti previste dall'articolo 132;

c) la documentazione ufficiale che provi il superamento nell'anno precedente di un numero minimo di esami universitari, individuato per ciascun corso dal regolamento di attuazione della presente legge, ovvero il superamento dell'esame finale annuale ovvero, per gli istituti secondari superiori, la effettiva frequenza alle lezioni.

4. Il permesso di soggiorno per studio è altresì rinnovato, se perdurano le condizioni previste dal comma 3, ma per non più di tre anni oltre la durata legale del corso di studi. E' altresì rinnovato il permesso dello studente che intenda sostenere l'esame finale e l'eventuale esame di Stato.

5. Salvo che si tratti di persona cui è assegnata una borsa di studio finalizzata al rientro in Patria nell'ambito di programmi di cooperazione allo sviluppo, il cittadino extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per studio di durata superiore a sei mesi può instaurare rapporti di lavoro subordinato, previo rilascio di autorizzazione al lavoro sulla base della verificata indisponibilità per il posto richiesto di altri italiani o stranieri iscritti nelle liste di collocamento della Provincia. I predetti studenti hanno altresì accesso ad attività occasionali di lavoro autonomo.

6. Il permesso di soggiorno per studio può essere convertito in un permesso di soggiorno per coesione familiare, motivi religiosi, cure mediche.

7. Al conseguimento del titolo finale del corso di studi delle scuole superiori o delle Università, il permesso di soggiorno per studio può essere altresì convertito, a richiesta, in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, anche prescindendo dal possesso dei relativi requisiti specifici previsti dalla presente legge.

8. Il titolare di un permesso di soggiorno per studio può ottenere il rilascio della carta di soggiorno qualora possegga i presupposti previsti dall'articolo 45.

 

CAPO VI

INGRESSO E SOGGIORNO PER TURISMO

 

Art. 77

Visto di ingresso per turismo.

1. Il visto di ingresso per turismo può essere rilasciato al cittadino extracomunitario che dimostri, secondo le modalità e con la documentazione previste dal regolamento di attuazione della presente legge, che, in relazione al periodo di tempo nel quale egli intende soggiornare nel territorio dello Stato:

a) disponga di mezzi finanziari adeguati per il suo sostentamento in Italia, pari ad almeno due volte l'importo mensile del trattamento minimo di pensione previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria;

b) sia in possesso di un valido titolo di viaggio di andata e ritorno;

c) esibisca copia di prenotazioni presso alberghi o centri turistici o alloggi in locazione.

2. Il possesso di uno o più dei requisiti indicati nel comma 1 può essere dimostrato anche mediante idonea documentazione o lettera di garanzia, debitamente verificata e vidimata dell'autorità di pubblica sicurezza, da enti o persone residenti in Italia, italiane o straniere titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata almeno pari ad un anno. Tali persone devono comunque dimostrare, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, la disponibilità di un reddito annuo, derivante da fonte lecita, pari ad almeno due volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria, nonché la disponibilità di un alloggio ad uso di abitazione in proprietà, locazione, uso o usufrutto.

3. Nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, l'autorità di pubblica sicurezza verifica che il garante indicato nel comma 2, anche attraverso più dichiarazioni, non compia attività, vietate dalla presente legge, di agevolazione di immigrazione illegale.

4. Il visto di ingresso è rilasciato con una durata massima di novanta giorni e non consente più ingressi.

5. Il visto di ingresso per turismo deve essere utilizzato entro sessanta giorni dal suo rilascio.

6. Il visto di ingresso per turismo deve essere negato in ogni caso in cui, sulla base di elementi concreti ed attuali, si possa ritenere che il cittadino extracomunitario intenda dissimulare un'immigrazione per un motivo diverso dal turismo.

7. In deroga alle disposizioni contenute nel presente articolo, si osservano le norme diverse eventualmente previste da accordi internazionali in vigore o dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di programmazione annuale del rilascio dei visti di breve periodo.

 

Art. 78

Permesso di soggiorno per turismo.

1. Il permesso di soggiorno per turismo e rilasciato al cittadino extracomunitario che, dovendo soggiornare in Italia per un periodo superiore ad otto giorni, abbia fatto ingresso nel territorio dello Stato munito di visto di ingresso per motivi di turismo ovvero, ove previsto, in esenzione dall'obbligo del visto.

2. Ai cittadini dei Paesi soggetti all'obbligo del visto di ingresso per turismo, il permesso di soggiorno per turismo può essere rilasciato soltanto se il cittadino extracomunitario deposita presso gli uffici della Questura il titolo di viaggio, nominativo e non rimborsabile, per il rientro in patria; dell'avvenuto deposito è rilasciata idonea ricevuta. Il titolo di viaggio è restituito su richiesta dell'interessato prima del rientro ovvero e utilizzato al fine di coprire le spese di viaggio occorrenti in caso di esecuzione dell'espulsione per soggiorno illegale, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

3. Il permesso di soggiorno per turismo può essere rilasciato soltanto se il cittadino extracomunitario, oltre a depositare, ove richiesto, il titolo di viaggio e ad esibire il visto, ove previsto, dimostri la disponibilità dei mezzi finanziari adeguati per il suo sostentamento in Italia, pari ad almeno il doppio dell'importo mensile del trattamento minimo di pensione previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria e la disponibilità di un alloggio.

4. La durata del permesso di soggiorno e pari alla durata del visto, o, in mancanza, è commisurata alla entità delle disponibilità finanziarie e comunque non può superare i novanta giorni. A tal fine è necessario dimostrare la disponibilità giornaliera pari ad almeno due volte l'importo giornaliero del trattamento minimo di pensione previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria.

5. Le garanzie previste dai commi 3 e 4 possono essere sostituite dalla documentazione o lettera di garanzia, debitamente vidimate,

presentate al momento della domanda del visto ovvero da documentazione o lettera di garanzia analoghe, in caso di cittadino extracomunitario entrato nel territorio dello Stato in esenzione dal visto.

6. Salvo che il visto di ingresso per turismo sia stato rilasciato per una durata improrogabile, il permesso di soggiorno per turismo può essere rinnovato una sola volta, se permangono le garanzie richieste dalla presente legge circa la disponibilità dell'alloggio e di mezzi finanziari sufficienti.

7. In deroga al comma 6 il permesso di soggiorno per turismo può essere rinnovato qualora il cittadino extracomunitario sia oggetto di cure urgenti ospedaliere ovvero qualora sopravvengano imprevedibili,gravi e comprovate ragioni di salute o di famiglia.

8. Il permesso di soggiorno per turismo non consente l'esercizio di alcun tipo di attività lavorativa e non può essere convertito in alcun altro tipo di permesso di soggiorno.

 

CAPO VII

INGRESSO E SOGGIORNO PER CURE MEDICHE

 

Art. 79

Visto di ingresso per cure mediche

1. Il cittadino extracomunitario che nel proprio Paese, anche a causa di eventi bellici o di catastrofi naturali, non può ricevere cure mediche essenziali, può ottenere il rilascio del visto di ingresso per cure mediche per essere curato in Italia.

2. Salvo che vi ostino motivi di urgenza o particolari motivi umanitari, il visto di ingresso per cure mediche può essere rilasciato a condizione che sia prodotta idonea documentazione e certificazione, prevista dal regolamento di attuazione della presente legge, che dimostri:

a) il tipo di cure mediche cui deve essere sottoposto in Italia il cittadino extracomunitario, la durata minima presumibile delle cure, il luogo e l'istituto di cura, pubblico o privato, in cui saranno prestate delle cure in Italia;

b) la copertura degli oneri delle cure, in relazione al caso specifico, del viaggio, del vitto e dell'alloggio;

c) la garanzia di rientro in Patria al termine delle cure, inclusi gli eventuali periodi di osservazione o di convalescenza.

3. L'eventuale richiesta di cure mediche attestata da un medico straniero deve essere comunque confermata dall'istituto, pubblico o privato, in cui il cittadino extracomunitario riceverà le cure in Italia.

4. Il visto può essere rilasciato anche al familiare che accompagni il malato.

5. Il visto di ingresso per cure mediche è rilasciato gratuitamente e con una durata massima di novanta giorni e può consentire più ingressi.

6. Il visto di ingresso per cure mediche deve essere utilizzato entro novanta giorni dal suo rilascio, salvo che sussistano particolari esigenze connesse al tipo di cura.

7. In ogni caso la garanzia del pagamento delle cure rilasciata all'estero deve essere munita di dichiarazione di congruità e di conformità al vero rilasciata, secondo lo modalità e le condizioni previste dal regolamento di attuazione della presente legge, dalla competente Rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero.

8. Il trasferimento per cure in Italia di cittadini extracomunitari effettuato per ragioni umanitarie è disposto previa osservanza della disposizione dell'articolo 12, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

 

Art. 80

Permesso di soggiorno per cure mediche.

1. Il permesso di soggiorno per cure mediche è rilasciato:

a) al cittadino extracomunitario che abbia fatto regolare ingresso in Italia munito di visto per cure mediche;

b) al cittadino extracomunitario già soggiornante regolarmente ad altro titolo in Italia, il quale necessiti di cure urgenti ospedaliere o di altre cure mediche essenziali;

c) al cittadino extracomunitario, anche privo di regolare permesso o carta di soggiorno, che sia ricoverato per cure urgenti ospedaliere che comportino comunque la permanenza nel territorio nazionale per più di trenta giorni;

d) al cittadino extracomunitario ferito, malato o comunque bisognoso di cure mediche, qualora rientri nell'ambito di programmi straordinari di accoglienza umanitaria eventualmente promossi o preventivamente autorizzati dal Governo italiano.

2. Il permesso di soggiorno può essere rilasciato al cittadino extracomunitario che, trovandosi in una delle condizioni previste dal comma 1, dimostri con idonea certificazione medica e documentazione secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge:

a) il tipo di cure mediche cui deve essere sottoposto;

b) la durata massima presumibile delle cure, inclusi eventuali periodi di convalescenza o di osservazione;

c) il luogo o l'istituto di cura, pubblico o privato, in cui le cure sono prestate;

d) la copertura degli oneri delle cure, del vitto e dell'alloggio, salvo che si tratti di cure urgenti ospedaliere, ovvero di cure mediche prestate nell'ambito di programmi governativi straordinari di accoglienza umanitaria.

3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha durata pari alla durata minima presumibile delle cure mediche e comunque non superiore a novanta giorni.

4. Il permesso di soggiorno per cure mediche può essere rinnovato più volte qualora perdurino comprovate esigenze di cure mediche in Italia, inclusi i periodi di convalescenza e di osservazione, e permanga la garanzia della copertura degli oneri delle cure, del vitto e dell'alloggio.

5. Il permesso di soggiorno per cure mediche non consente l'esercizio di alcun tipo di attività lavorativa e non può essere convertito in alcun altro tipo di permesso di soggiorno.

 

CAPO VIII

INGRESSO E SOGGIORNO PER MOTIVI RELIGIOSI

 

Art. 81

Visto di ingresso per motivi religiosi.

1. Il visto di ingresso per motivi religiosi può essere rilasciato a cittadini extracomunitari che intendono entrare nel territorio dello Stato per partecipare a pellegrinaggi organizzati o a manifestazioni religiose o di culto.

2. Nei casi previsti dal comma 1 il visto può essere rilasciato al cittadino extracomunitario che dimostri, con idonea documentazione prevista dal regolamento di attuazione della presente legge:

a) l'esistenza del pellegrinaggio organizzato o delle manifestazioni religiose o di culto, con l'indicazione della durata e dei luoghi in cui si svolgeranno;

b) il possesso di un titolo di viaggio di andata e ritorno;

c) la disponibilità di un alloggio adeguato;

d) la copertura delle spese di vitto, alloggio e sostentamento durante il soggiorno in Italia.

3. Il visto di ingresso per i motivi religiosi indicati al comma 1 è rilasciato per una durata massima di novanta giorni, deve essere utilizzato entro sessanta giorni dal suo rilascio e non consente più ingressi.

4. Il visto di ingresso per motivi religiosi può essere altresì rilasciato a cittadini extracomunitari che rivestano la qualifica di ministri di culto o di religiosi, i quali dimostrino, con adeguata documentazione rilasciata dai rappresentanti della confessione religiosa cui appartengono, di essere chiamati a svolgere in permanenza attività religiosa o pastorale in Italia.

5. Il visto di ingresso per i motivi religiosi indicati al comma 4 e rilasciato al cittadino extracomunitario che dimostri, con la documentazione prevista dal regolamento di attuazione della presente legge:

a) la qualifica di ministro di culto o di religioso;

b) il tipo di attività religiosa o pastorale da svolgere in Italia e il luogo in cui si eserciterà in prevalenza;

c) la disponibilità di un alloggio adeguato in Italia;

d) la copertura degli oneri del vitto, dell'alloggio, del sostentamento e delle cure mediche durante la permanenza in Italia.

6. Il visto di ingresso per i motivi religiosi indicati al comma 4 è rilasciato gratuitamente, deve essere utilizzato entro novanta giorni e consente più ingressi.

7. Il visto di ingresso per motivi religiosi deve essere negato in ogni caso in cui, sulla base di elementi concreti ed attuali, si possa ritenere che il cittadino extracomunitario intenda dissimulare un'immigrazione per motivi diversi da quelli dichiarati.

8. In deroga alle disposizioni del presente articolo si osservano le diverse disposizioni eventualmente previste dall'Accordo di revisione del Concordato Lateranense, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e dal relativo Protocollo aggiuntivo, nonché dalle relative disposizioni di attuazione, nonché dalle Intese concluse dallo Stato con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

 

Art. 82

Permesso di soggiorno per motivi religiosi.

1. Il permesso di soggiorno per motivi religiosi e rilasciato:

a) al cittadino extracomunitario che abbia fatto regolare ingresso in Italia con visto di ingresso per motivi religiosi rilasciato al fine di partecipare a pellegrinaggi organizzati o a manifestazioni religiose o di culto;

b) al cittadino extracomunitario che, possedendo la qualifica di ministro di culto o di religioso, svolga in permanenza attività religiosa o pastorale in Italia, anche se sia stato precedentemente soggiornante ad altro titolo nel territorio dello Stato.

2. Il permesso di soggiorno per i motivi religiosi indicati nella lettera a) del comma 1 è rilasciato al cittadino extracomunitario che esibisca il visto di ingresso per motivi religiosi e la documentazione presentata al momento della domanda di visto.

3. Nei casi indicati nella lettera a) del comma 1 il permesse di soggiorno ha la durata massima indicata dal visto, non consente l'instaurazione di alcun tipo di attività lavorativa e non può essere rinnovato, se non per gravi e comprovate ragioni attinenti ad eventuali ricoveri urgenti ospedalieri.

4. Il permesso di soggiorno per i motivi religiosi indicati nella lettera b) del comma 1 è rilasciato al cittadino extracomunitario che produca idonea documentazione ufficiale, indicata dal regolamento di attuazione della presente legge, rilasciata dai legittimi superiori o da altri rappresentanti della confessione religiosa, che dimostri:

a) la qualifica di ministro di culto o di religioso;

b) il tipo di attività religiosa o pastorale, il luogo in cui essa sarà esercitata in prevalenza, e la durata dell'incarico;

c) la disponibilità di un alloggio adeguato;

d) la copertura degli oneri del vitto, dell'alloggio, del sostentamento e delle cure mediche durante la permanenza in Italia.

5. Il permesso di soggiorno rilasciato per i motivi religiosi indicati nella lettera b) del comma 1 ha durata, comunque non superiore a due anni, pari a quella dell'incarico religioso o pastorale e può essere rinnovato più volte se perdurano le condizioni previste dal comma 4.

6. Il permesso di soggiorno rilasciato per i motivi religiosi indicati nella lettera b) del comma 1 consente l'esercizio di attività lavorative subordinate esclusivamente alle dipendenze di enti ecclesiastici, educativi, religiosi o assistenziali operanti in Italia e limitatamente alle attività attinenti all'incarico religioso o pastorale. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i casi e i modi di avviamento al lavoro presso tali enti.

7. In deroga alle norme del presente articolo si osservano le norme diverse eventualmente previste dall'Accordo di revisione del Concordato Lateranense, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e dal relativo Protocollo aggiuntivo, nonché dalle relative disposizioni di attuazione nonché dalle Intese concluse dallo Stato con le confessioni religiose ai sensi dell'art.8 della Costituzione.

 

CAPO IX

INGRESSO PER ADOZIONE O AFFIDAMENTO

 

Art. 83

Adozione internazionale.

1. L'adozione di minori stranieri è disciplinata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 e delle successive modificazioni e integrazioni, nonché dagli accordi internazionali in vigore.

 

Art. 84

Visto di ingresso per adozione.

1. Il visto di ingresso in favore di un cittadino extracomunitario di età inferiore ai 14 anni a rilasciato a condizione che gli adottanti italiani possiedano la dichiarazione di idoneità all'adozione rilasciata dal Tribunale per i minorenni italiano, competente per il distretto di appartenenza del richiedente e che nei modi previsti dal regolamento esibiscano uno dei seguenti documenti:

a) provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo del minore, o altro provvedimento in materia di tutela o di protezione del minore, dichiarato conforme alla legislazione dello Stato di origine del minore;

b) per i minori di Paesi in cui non a prevista l'emanazione di uno dei provvedimenti indicati nella lettera a) o non a possibile la sua emanazione a causa di eventi bellici o di calamita naturali, un'autorizzazione all'espatrio del minore rilasciata dall'autorità dello Stato di provenienza del minore, convalidata dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana, e apposito nullaosta rilasciato dal Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'interno.

2. Il visto d'ingresso per adozione può essere comunque negato in tutti i casi in cui, sulla base di elementi gravi, concreti ed attuali, si possa ritenere che la richiesta di visto dissimuli una sottrazione illegale di minore cittadino extracomunitario.

3. Il visto di ingresso per adozione ha la durata di centottanta giorni e consente un solo ingresso. Il visto a rilasciato gratuitamente.

 

Art. 85

Permesso di soggiorno per attesa adozione.

1. Il permesso di soggiorno per attesa adozione è rilasciato:

a) al minore cittadino extracomunitario che abbia fatto ingresso nel territorio dello Stato con visto di ingresso per adozione;

b) al minore cittadino extracomunitario che, trovandosi in stato di abbandono sul territorio dello Stato, sia stato dichiarato adottabile con provvedimento, passato in giudicato, pronunciato dal competente Tribunale per i minorenni nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia.

2. Il permesso è rilasciato previa esibizione, rispettivamente, del visto di ingresso, con l'allegata documentazione necessaria per il suo rilascio, o di copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni.

3. Il permesso di soggiorno per attesa adozione ha la durata di due anni e può essere rinnovato qualora si dimostri, con idonea documentazione, indicata dal regolamento di attuazione della presente legge, che sia tuttora pendente il procedimento giudiziario diretto alla dichiarazione della adozione del minore.

4. Al minore cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno per attesa adozione si applica, ove possibile, il trattamento previsto dalla presente legge per il minore cittadino extracomunitario che abbia attuato il ricongiungimento familiare, inclusa la possibilità di instaurare rapporti di lavoro subordinato per i quali possieda i requisiti di età previsti dalla legge.

5. La cancelleria del Tribunale per i minorenni trasmette alla Questura competente, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, copia della sentenza, passata in giudicato, che dichiara l'adozione del minore.

6. Al compimento della maggiore età il cittadino extracomunitario che si trovi tuttora in stato di adottabilità può ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per studio o per coesione familiare, anche prescindendo dal possesso dei relativi requisiti previsti dalla presente legge.

 

Art. 86

Permesso di soggiorno per affidamento.

1. Il permesso di soggiorno per affidamento è rilasciato al minore cittadino extracomunitario che, trovandosi in stato di abbandono sul territorio dello Stato, sia oggetto di provvedimento di affidamento pronunciato dal competente Tribunale per i minorenni.

2. Il permesso di soggiorno a rilasciato au richiesta dell'affidatario, previa esibizione di copia del provvedimento giudiziario di affidamento.

3. Il permesso di soggiorno per affidamento ha la durata di due anni ed e rinnovabile finche perdura lo stato di affidamento.

4. Al minore cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno per affidamento si applica, ove possibile, il trattamento previsto dalla presente legge per il minore cittadino extracomunitario che abbia attuato il ricongiungimento familiare, inclusa la possibilità di instaurare rapporti di lavoro subordinato per i quali possieda i requisiti di età previsti dalla legge.

5. La cancelleria del Tribunale per i minorenni trasmette, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, copia dei provvedimenti adottati dal Tribunale a tutela del minore affidato.

6. Al compimento della maggiore età il cittadino extracomunitario che era in stato di affidamento può ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per studio o per coesione familiare, anche prescindendo dal possesso dei relativi requisiti previsti dalla presente legge.

 

CAPO X

INGRESSO E SOGGIORNO PER AFFARI

 

Art. 87

Visto di ingresso per affari.

1. Salvo che si tratti di cittadino appartenente a Paese con il quale aia in vigore l'esenzione dall'obbligo del visto o si debbano applicare norme più favorevoli previste da accordi internazionali, il cittadino extracomunitario che intenda recarsi in Italia per motivi di affari che comportino l'effettuazione in Italia di incontri di carattere commerciale con imprese o con enti, pubblici o privati, stabilmente operanti in Italia, o la partecipazione a fiere ed esposizioni, deve essere munito di visto di ingresso per affari.

2. Il visto di ingresso per affari e rilasciato al cittadino extracomunitario che, sulla base di idonea documentazione verificata, secondo le norme del regolamento di attuazione della presente legge, dalla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dalla locale sede dell'Istituto per il commercio con l'estero, dimostri:

a) il motivo del viaggio d'affari;

b) la disponibilità in Italia di un alloggio e di mezzi economici sufficienti, in relazione alla durata del soggiorno, per il viaggio e per il mantenimento nel territorio dello Stato; i mezzi economici non possono comunque essere inferiori a due volte l'importo mensile del trattamento minimo di pensione previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria;

c) il possesso del titolo di viaggio di andata e ritorno.

3. Il visto di ingresso per affari ha la durata massima di centottanta giorni e può consentire più ingressi.

4. Il visto di ingresso per affari non può essere concesso qualora, sulla base di elementi concreti ed attuali, si possa ritenere che il cittadino extracomunitario intenda dissimulare un'immigrazione per motivi diversi da quelli dichiarati.

 

Art. 88

Permesso di soggiorno per affari.

1. Il permesso di soggiorno per affari è rilasciato al cittadino extracomunitario che, dovendo soggiornare in Italia per un periodo superiore ad otto giorni, abbia fatto regolare ingresso nel territorio dello Stato munito di visto di ingresso per affari ovvero, ove previsto, in esenzione dall'obbligo del visto.

2. Ai cittadini dei Paesi soggetti all'obbligo del visto di ingresso per affari, il relativo permesso di soggiorno è rilasciato soltanto se il cittadino extracomunitario deposita presso gli uffici della Questura il titolo di viaggio, nominativo e non rimborsabile, per il rientro in patria; dell'avvenuto deposito è rilasciata idonea ricevuta. Il titolo di viaggio è restituito su richiesta dell'interessato prima del rientro ovvero a utilizzato al fine di coprire le spese di viaggio occorrenti in caso di esecuzione dell'espulsione dal territorio dello Stato per soggiorno illegale. Si osservano le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

3. In ogni caso il permesso di soggiorno per affari è rilasciato soltanto se il cittadino extracomunitario, oltre a depositare, ove richiesto, il titolo di viaggio e ad esibire il visto di ingresso, ove previsto, dimostri la disponibilità dell'alloggio e di denaro, pari ad almeno due volte l'importo mensile del trattamento minimo di pensione previsto dal regime generale italiano di assicurazione generale obbligatoria, nonché i motivi, i luoghi e la durata delle fiere o esposizioni o degli incontri di natura commerciale con imprese, pubbliche e private, ed enti italiani.

4. Il permesso di soggiorno per affari ha la durata, in ogni caso non superiore a tre mesi, commisurata alla durata degli incontri di affari e della disponibilità dell'alloggio e del denaro.

5. Salve eventuali cure urgenti ospedaliere, il permesso di soggiorno può essere rinnovato per una sola volta e soltanto a condizione che perdurino le garanzie relative alla disponibilità dell'alloggio e del denaro sufficiente e che, anche in base alle verifiche effettuate, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, a cura delle competenti Camere di commercio, sia necessaria la prosecuzione della permanenza del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato al fine del buon esito degli scambi e degli incontri commerciali.

6. Il permesso di soggiorno per affari non consente l'esercizio di alcun tipo di attività lavorativa e non può essere convertito in alcun altro tipo di permesso di soggiorno.

 

CAPO XI

INGRESSO E SOGGIORNO PER MISSIONE

 

Art. 89

Visto di ingresso per missione.

1. Il visto di ingresso per missione può essere rilasciato al cittadino extracomunitario che rientri in una delle seguenti categorie di persone:

a) personalità che ricopra alte cariche politiche, religiose, accademiche;

b) personalità o membri di delegazioni invitate a congressi, convegni o conferenze di carattere politico, economico, tecnico, scientifico, culturale o religioso indetti in Italia da organizzazioni internazionali, da enti, pubblici e privati, da Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli enti locali;

c) partecipanti a manifestazioni espressamente menzionate da accordi bilaterali e da programmi di scambi culturali o di cooperazione, a fiere e mostre previste dai calendari ufficiali, indicati dal regolamento di attuazione della presente legge, nonché a competizioni sportive previste dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali;

d) giornalisti inviati ad assistere a congressi, convegni o ad altre manifestazioni gia autorizzate;

e) delegati governativi inviati in Italia con il compito di compiere trattative tra gli Stati;

f) funzionari ed impiegati degli Stati esteri che si rechino periodicamente in Italia per brevi missioni ufficiali.

2. Il visto è rilasciato gratuitamente, previa presentazione di documentazione, indicata nel regolamento di attuazione della presente legge, idonea a dimostrare la qualifica rivestita, il motivo del viaggio e la copertura degli oneri del viaggio, dell'alloggio e del sostentamento in Italia e del rientro in Patria.

3. Il visto è rilasciato per la durata della missione da svolgere in Italia e può eventualmente consentire più viaggi.

4. In deroga alle disposizioni del presente articolo, si osservano le norme diverse previste da accordi internazionali.

 

Art. 90

Permesso di soggiorno per missione.

1. Il permesso di soggiorno per missione è rilasciato al cittadino extracomunitario che, dovendo soggiornare nel territorio dello Stato per un periodo superiore agli otto giorni, abbia fatto regolare ingresso in Italia munito di visto di ingresso per missione ovvero, ove previsto, in esenzione dall'obbligo del visto.

2. Il permesso di soggiorno per missione può essere rilasciato al cittadino extracomunitario che dimostri la qualifica rivestita e i motivi del viaggio, individuati tra quelli indicati dall'articolo 89, comma 1, nonché la copertura degli oneri del viaggio, dell'alloggio, del sostentamento in Italia e del rientro in Patria.

3. Il permesso di soggiorno per missione ha la durata pari a quella indicata nel visto di ingresso o, in mancanza, una durata in ogni caso non superiore a tre mesi, commisurata alla disponibilità dell'alloggio e dei mezzi finanziari.

4. Salvo il caso di cure urgenti ospedaliere, il permesso di soggiorno per missione non può essere rinnovato né convertito in alcun altro tipo di permesso di soggiorno e non consente l'esercizio di alcun tipo di attività lavorativa, fatte salve le attività che costituiscono oggetto della missione stessa.

 

CAPO XII

INGRESSO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' SPORTIVE

 

Art. 91

Visto di ingresso per attività sportive.

1. Il cittadino extracomunitario che intenda entrare nel territorio dello Stato per svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane deve essere munito di visto di ingresso per attività sportivo.

2. Il visto di ingresso per attività sportive è rilasciato al cittadino extracomunitario che, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, dimostri l'esistenza di un ingaggio già perfezionato o di una richiesta di viaggio presentata dalla società sportiva italiana, e verificati a cura del CONI, nonché la garanzia di un alloggio disponibile.

3. Il visto di ingresso per attività sportive ha la validità di novanta giorni e può consentire più ingressi.

 

Art. 92

Permesso di soggiorno per attività sportive.

1. Il permesso di soggiorno per attività sportive è rilasciato al cittadino extracomunitario che abbia fatto ingresso regolare nel territorio dello Stato munito di un visto di ingresso per attività sportive e che produca idonea documentazione, prevista dal regolamento di attuazione della presente legge, che dimostri il rapporto di lavoro sportivo in corso e la disponibilità di un alloggio adeguato.

2. Il permesso di soggiorno per attività sportive ha la durata di tre mesi durante il periodo di prova del rapporto di lavoro sportivo ovvero la durata, non superiore a due anni, pari alla durata dell'ingaggio già perfezionato ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91.

3. Il permesso di soggiorno per attività sportive è rinnovabile finché perdura un rapporto di lavoro sportivo tra una società sportiva italiana e lo sportivo professionista cittadino extracomunitario.

4. Il permesso di soggiorno per attività sportive consente di svolgere soltanto rapporti di lavoro sportivo professionistico e, dopo due anni dal rilascio, può essere convertito in un altro tipo di permesso di soggiorno, per il quale il titolare possegga i relativi requisiti previsti dalla presente legge.

 

CAPO XIII

INGRESSO E SOGGIORNO IN ATTESA DEL RIACQUISTO, DELL'ACQUISTO E DEL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

 

Art. 93

Visto di ingresso per riacquisto della cittadinanza italiana.

1. Il console italiano di fronte al quale è resa la dichiarazione di voler riacquistare la cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, rilascia gratuitamente al cittadino extracomunitario, che ha regolarmente compiuto la dichiarazione, un visto di ingresso per riacquisto della cittadinanza italiana, avente la durata di un anno.

 

Art. 94

Permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza italiana.

1. Il permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza italiana è rilasciato:

a) al cittadino extracomunitario che abbia fatto ingresso nel territorio dello Stato con visto di ingresso per riacquisto della cittadinanza italiana;

b) al cittadino extracomunitario che, avendo già presentato regolare domanda di acquisto o riacquisto o riconoscimento della cittadinanza italiana, sia in attesa del provvedimento definitivo circa la domanda e, per qualsiasi motivo, non abbia titolo per ottenere il rilascio o il rinnovo della carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno ad altro titolo.

2. Il permesso di soggiorno può essere rilasciato soltanto previa esibizione del visto di ingresso e di copia autenticata della domanda presentata in materia di cittadinanza.

3, Il permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza ha la durata di un anno ed è rinnovabile più volte fino alla comunicazione della decisione definitiva dell'autorità amministrativa sulla domanda presentata in materia di cittadinanza.

4. Il permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza consente l'iscrizione a corsi di istruzione di ogni ordine e grado, il rilascio del libretto di lavoro, l'iscrizione nelle liste di collocamento e l'instaurazione di qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato, escluso il pubblico impiego.

5. Il permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza può essere convertito dopo due anni dal primo rilascio in un altro tipo di permesso di soggiorno di cui il titolare possegga i requisiti previsti dalla presente legge.

6. L'autorità amministrativa che decide in via definitiva sulla domanda in materia di cittadinanza comunica il provvedimento anche alla Questura competente, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

7. In caso di provvedimento negativo il permesso di soggiorno è revocato.

 

CAPO XIV

INGRESSO E SOGGIORNO PER RESIDENZA ELETTIVA

 

Art. 95

Visto di ingresso per residenza elettiva.

1. Un visto di ingresso per residenza elettiva può essere rilasciato al cittadino extracomunitario che desideri stabilire la propria

dimora nel territorio dello Stato e che disponga di comprovate capacità

economiche per provvedere autonomamente al proprio sostentamento.

2. Il visto di ingresso per residenza elettiva può comunque essere rilasciato se non vi ostano concreti ed attuali motivi concernenti l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato e se il cittadino extracomunitario dimostri, con la documentazione prevista dal regolamento di attuazione della presente legge, di disporre:

a) di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo almeno doppio rispetto all'importo del livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

b) di un alloggio in proprietà, in locazione, uso o usufrutto sito nel territorio dello Stato;

c) di una polizza assicurativa italiana o straniera o di altra idonea documentazione, che preveda la totale copertura assicurativa per eventuali cure mediche e ricoveri ospedalieri urgenti in Italia, mediante il pagamento diretto alle Unità sociosanitarie locali o alle aziende ospedaliere o agli istituti o case di cura delle spese effettivamente sostenute.

3. Il visto di ingresso ha la durata di centottanta giorni e può consentire più ingressi.

 

Art. 96

Permesso di soggiorno per residenza elettiva.

1. Il permesso di soggiorno per residenza elettiva è rilasciato:

a) al cittadino extracomunitario che abbia fatto regolare ingresso nel territorio dello Stato con visto di ingresso per residenza elettiva;

b) al cittadino extracomunitario regolarmente residente in Italia da almeno tre anni, il quale percepisca una rendita o una pensione erogata in Italia avente un importo non inferiore al trattamento minimo di pensione previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria, disponga per sé di un alloggio ad uso di abitazione, per qualsiasi motivo, non abbia titolo per ottenere il rilascio della carta di soggiorno.

2. Il permesso di soggiorno per residenza elettiva può essere rilasciato al cittadino extracomunitario che dimostri, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, rispettivamente la sussistenza delle condizioni richieste dall'articolo 95, comma 2, e le condizioni previste alla lettera b) del comma 1, nonché l'assicurazione sanitaria prescritta.

3. Il permesso di soggiorno per residenza elettiva ha la durata di due anni ed è rinnovabile finché perdurano le condizioni in base alle quali era stato rilasciato inizialmente.

4, Il permesso di soggiorno per residenza elettiva consente l'iscrizione ai corsi di istruzione di ogni ordine e grado e non consente l'esercizio di alcun tipo di attività lavorativa, salvo che sia verificata l'indisponibilità di altri italiani e stranieri per un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato eventualmente offerto o per lo svolgimento di attività occasionali di lavoro autonomo.

5. Il permesso di soggiorno per residenza elettiva dopo due anni dal rilascio può essere convertito in un altro tipo di permesso di soggiorno per il quale il titolare possegga i requisiti previsti dalla presente legge.

 

CAPO XV

INGRESSO E SOGGIORNO PER MOTIVI DI TRANSITO

 

Art. 97

Visto di ingresso per transito.

1. Il cittadino extracomunitario che intenda attraversare il territorio dello Stato al fine di raggiungere un altro Stato ha l'obbligo di munirsi di un visto di transito.

2. Il visto di ingresso per transito può essere rilasciato previa presentazione di un valido titolo di viaggio e di un visto di ingresso per il Paese di ulteriore destinazione. Il visto ha la durata massima di cinque giorni e reca l'indicazione dei valichi di frontiera, di ingresso e di uscita dal territorio dello Stato.

3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che prevede la programmazione annuale dei visti di ingresso per breve periodo disciplina particolari visti di ingresso, che non consentano al cittadino extracomunitario di uscire dalla zona di transito aeroportuale in relazione agli orari dei voli di prosecuzione verso un Paese terzo e che abbiano durata inferiore alle ventiquattro ore.

4. Un visto di doppio transito può essere rilasciato ai cittadini dei Paesi per i quali non sia prevista l'esenzione dall'obbligo del visto qualora si tratti di persone regolarmente residenti in un Paese e che intendano raggiungere il Paese di origine per un breve periodo attraversando il territorio italiano. Il visto è rilasciato previa esibizione di una autorizzazione al soggiorno di lungo periodo nel Paese di residenza e di un titolo di viaggio di andata e ritorno verso il Paese di origine salvo che il viaggio avvenga con mezzo proprio. Il visto di doppio transito, della durata massima di cinque giorni, autorizza ad attraversare per due volte il territorio italiano.

5. Salvi i casi imprevedibili di cure urgenti ospedaliere o di disservizi, di qualsiasi tipo, dei mezzi di trasporto, i visti previsti dal presente articolo non consentono il rilascio di alcun tipo di permesso di soggiorno.

6. I visti previsti dal presente articolo non possono essere concessi in tutti i casi in cui, sulla base di elementi concreti ed attuali, anche attinenti al tenore di vita e all'itinerario del viaggio prospettato dal cittadino extracomunitario, si possa ritenere che l'attraversamento del territorio italiano dissimuli l'intento di compiere un'immigrazione illegale nella Repubblica.

 

Art. 98

Permesso di soggiorno per attesa di emigrazione verso altro Stato.

1. Al cittadino extracomunitario che per qualsiasi motivo non abbia titolo per ottenere il rinnovo della carta di soggiorno o di un altro tipo di permesso di soggiorno è rilasciato un permesso di soggiorno per attesa di emigrazione in altro Stato, qualora dimostri, con la documentazione prevista dal regolamento di attuazione della presente legge, di disporre di un alloggio adeguato e di avere la necessità di proseguire il suo soggiorno nel territorio dello Stato al solo fine di poter ottenere dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari di uno Stato straniero aventi sede in Italia il rilascio di un visto di ingresso in quello Stato.

2. Il permesso di soggiorno in attesa di emigrazione verso altro Stato ha la durata massima di sei mesi e può essere rinnovato qualora il cittadino extracomunitario dimostri la necessità di perfezionare le pratiche indicate al comma 1.

3. Il permesso di soggiorno non consente l'esercizio di alcun tipo di attività lavorativa, salvo che sia rilasciato a cittadino extracomunitario che aveva titolo per accedervi sulla base della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno dei quali era titolare in precedenza.

 

CAPO XVI

ALTRI MOTIVI DI SOGGIORNO

 

Art. 99

Visto di ingresso per motivi di giustizia.

1. Al cittadino extracomunitario e rilasciato un visto, di ingresso per motivi di giustizia qualora dimostri, con i modi e la documentazione indicati dal regolamento di attuazione della presente legge, di avere la necessità di soggiornare in Italia:

a) per compiere atti processuali per i quali la legge prevede ai fini dell'esercizio del diritto di difesa la sua presenza, esclusi gli atti di mero deposito, presentazione o notificazione che possono essere per legge compiuti a cura del difensore;

b) per essere sentito come testimone, o per prestare attività di perito o di consulente tecnico in procedimenti giudiziari;

c) per essere a disposizione dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad indagini da esse compiute.

2. Il visto di ingresso è rilasciato gratuitamente, ha la durata massima di tre mesi e può consentire più ingressi.

3. Nei casi in cui la presente legge preveda il ripristino dello stato di detenzione al momento dell'ingresso, la Rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi giudiziari provvede tempestivamente ad informarne, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, le competenti autorità giudiziarie, penitenziarie e di pubblica sicurezza.

4. Il visto menziona i particolari motivi di giustizia per soddisfare i quali è stato rilasciato.

 

Art. 100

Permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

1. Salvo che si tratti di persona che debba essere estradata verso l'estero o nei confronti della quale si debba procedere all'esecuzione di un provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato, il cittadino extracomunitario che, non avendo titolo per ottenere il rilascio o il rinnovo della carta di soggiorno o di un altro tipo di permesso di soggiorno, dimostri, con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, di avere la necessità di proseguire il suo soggiorno nel territorio dello Stato al fine di provvedere alla propria difesa o di essere a disposizione dell'autorità giudiziaria, può ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia nei casi previsti dal presente articolo.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato per uno dei motivi indicati dall'articolo 99, comma 1, ha la durata corrispondente al tempo indispensabile per compiere gli atti o le attività richieste.

3. Il permesso di soggiorno per motivi di giustizia è altresì rilasciato al cittadino extracomunitario che debba permanere nel territorio dello Stato:

a) in attesa della pubblicazione della sentenza definitiva nel procedimento penale pendente a suo carico, anche osservando misure cautelari coercitive, diverse dalla custodia cautelare in carcere. eventualmente disposte dal giudice;

b) in attesa della pubblicazione della decisione definitiva del giudice sul merito dei ricorsi giurisdizionali presentati contro i provvedimenti amministrativi e giudiziari in materia di ingresso, di soggiorno, espulsione dal territorio dello Stato, asilo, che non siano immediatamente esecutivi o la cui esecuzione sia stata sospesa.

4. Nei casi indicati al comma 3 il permesso di soggiorno per motivi di giustizia è rilasciato previa dimostrazione o comunicazione della cancelleria del giudice, come previsto dal regolamento di attuazione della presente legge, della pendenza del procedimento giurisdizionale, del provvedimento che dispone la misura cautelare coercitiva ovvero dell'istanza del ricorrente diretta alla fissazione della udienza sul merito del ricorso giurisdizionale in materia amministrativa. In tali casi il permesso ha la durata di sei mesi, è rinnovabile più volte finché permangono le esigenze indicate al comma 3 e, salvo che vi osti l'applicazione delle misure cautelari coercitive eventualmente disposte dal giudice, consente il proseguimento dell'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo regolarmente svolta in precedenza, l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e l'iscrizione temporanea nelle liste di collocamento, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

5. Il permesso di soggiorno per motivi di giustizia è altresì rilasciato al cittadino extracomunitario che abbia l'obbligo di permanere nel territorio dello Stato in esecuzione di provvedimenti giudiziari che gli applichino misure di sicurezza personali non detentive o misure alternative alla detenzione o misure di prevenzione di natura personale, esclusi in ogni caso i provvedimenti di espulsione. In tali casi il permesso di soggiorno è rilasciato previa comunicazione al Questore del provvedimento dell'autorità giudiziaria, effettuata a cura della cancelleria secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge. Il permesso di soggiorno rilasciato per i motivi di giustizia previsti dal presente comma ha durata commisurata a quella della misura applicata dal giudice e, salvi gli eventuali obblighi di dimora o le diverse disposizioni imposte dal giudice, consente l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o l'esercizio di attività di lavoro autonomo, anche al fine di agevolare la risocializzazione del condannato, osservando le modalità e le cautele previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

6. Salve le diverse decisioni dell'autorità giudiziaria, un permesso di soggiorno per motivi di giustizia è altresì rilasciato al cittadino extracomunitario respinto alla frontiera o espulso, nei casi in cui, secondo le disposizioni degli articoli 41, comma 7, lettera b) e dell'articolo 55, comma 8, lettere b) e c), il giudice abbia verificato l'impossibilità. per qualsiasi motivo, dell'effettiva esecuzione del respingimento alla frontiera o dell'espulsione immediata dal territorio dello Stato, nei quindici giorni successivi alla convalida della custodia provvisoriamente disposta nei confronti del cittadino extracomunitario. In tal caso il permesso di soggiorno è rilasciato per la durata e con le cautele previste dall'ordinanza del giudice e da questi tempestivamente comunicate al Questore secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

Art. 101

Permesso di soggiorno straordinario.

1. In deroga alle diverse disposizioni della presente legge, il Ministro dell'interno o, su sua delega espressa, il Questore, hanno la facoltà di rilasciare un permesso di soggiorno straordinario, di durata non superiore a tre mesi, al cittadino extracomunitario che, per qualsiasi motivo, non abbia titolo per ottenere il rilascio o il rinnovo di un altro tipo di permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.

2. Il permesso di soggiorno straordinario è rilasciato soltanto in occasione di circostanze eccezionali e imprevedibili e per motivi umanitari o per esigenze di tutela dell'ordine pubblico o della sicurezza dello Stato.

 

CAPO XVII

DISCIPLINA DELL'ACCESSO AL LAVORO E DEL TRATTAMENTO

DEI LAVORATORI CITTADINI EXTRACOMUNITARI

 

Art. 102

Accesso al lavoro subordinato.

1. Il cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato può instaurare rapporti di lavoro subordinato da svolgersi alle dipendenze di datori di lavoro, italiani o stranieri, regolarmente soggiornanti, nei casi e alle condizioni previsti dalla presente legge.

2. L'accesso al lavoro subordinato dei cittadini extracomunitari può avvenire secondo le modalità previste dalla presente legge, previo rilascio di nullaosta di avviamento di chi in Italia sia iscritto nelle liste di collocamento ovvero previa concessione di autorizzazione al lavoro rilasciata in favore di chi sia ancora residente all'estero ovvero di chi, risiedendo in Italia, non abbia titolo per ottenere l'iscrizione nelle liste di collocamento.

3. Secondo le modalità e alle condizioni stabilite dalla presente legge, l'accesso al lavoro subordinato dei cittadini extracomunitari che 8i trovano ancora nel Paese di origine e condizionato alla concessione di una autorizzazione al lavoro.

4. L'autorizzazione al lavoro e altresì richiesta per l'accesso al lavoro subordinato dei cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato che, pur potendo intraprendere attività lavorative in Italia sulla base della presente legge, non hanno titolo per l'iscrizione nelle liste di collocamento.

5. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, i quali, sulla base della presente legge, sono iscritti nelle liste di collocamento, hanno accesso al lavoro subordinato secondo le medesime condizioni previste per i cittadini italiani.

 

Art. 103

Iscrizione nelle liste di collocamento e avviamento al lavoro.

1. Salvo che si tratti di minore soggetto all'obbligo scolastico, ha facoltà di iscrizione nelle liste di collocamento, ordinarie e agricole, predisposte per i lavoratori italiani a livello circoscrizionale, il cittadino extracomunitario che sia titolare di uno dei seguenti documenti di soggiorno in corso di validità:

a) carta di soggiorno, a qualsiasi titolo rilasciata;

b) permesso di soggiorno per lavoro subordinato, salve le limitazioni previste dalla presente legge;

c) permesso di soggiorno per lavoro autonomo, purché siano trascorsi almeno due anni dopo il primo rilascio;

d) permesso di soggiorno per coesione familiare, salvo che sia rilasciata a genitore a carico;

e) permesso di soggiorno per asilo umanitario;

f) permesso di soggiorno per richiesta di asilo, nei casi previsti dall'articolo 142, comma 3;

g) permesso di soggiorno per motivi di giustizia, nei casi previsti dall'articolo 100, comma 4;

h) permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza italiana;

i) permesso di soggiorno per attesa adozione;

l) permesso di soggiorno per affidamento.

2. I cittadini extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento ordinario ed agricolo hanno diritto di concorrere alle diverse forme di avviamento al lavoro, alle stesse condizioni e con le medesime procedure e modalità previste per i cittadini italiani. tuttavia nei casi in cui per i lavoratori italiani è consentita l'assunzione diretta, il datore di lavoro che intenda assumere un cittadino extracomunitario iscritto nelle liste di collocamento, ha l'obbligo di presentare richiesta nominativa e il relativo nullaosta di avviamento è rilasciato prescindendo da accertamenti circa il Possesso di requisiti professionali o personali.

3. L'iscrizione nelle liste di collocamento, la conferma periodica dello stato di disoccupazione e il rilascio del nullaosta di avviamento sono condizionati all'esibizione del libretto di lavoro e della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità indicati al comma 1, nonché del passaporto o documento equivalente in corso di validità.

4. Il cittadino extracomunitario iscritto nelle liste di collocamento ha la facoltà di stipulare qualsiasi tipo di contratto di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, a tempo parziale o a tempo pieno, inclusi i contratti di formazione e lavoro e i rapporti di apprendistato. Si osservano le norme in vigore per i cittadini italiani, salvo che sia diversamente previsto dalle disposizioni della presente legge.

5. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina condizioni e modalità di accertamento della qualifica professionale acquisita all'estero.

6. Il possesso di eventuali titoli di studio o di attestati professionali può essere tenuto in considerazione soltanto se essi sono stati riconosciuti secondo le norme previste dalla presente legge, dal relativo regolamento di attuazione o da accordi internazionali.

7. Il cittadino extracomunitario in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo ha diritto di ottenere e di trasferire la propria iscrizione nella lista di collocamento in qualsiasi sezione circoscrizionale per l'impiego, senza alcun obbligo di trasferire la propria residenza o di modificare il documento di soggiorno di cui è titolare, secondo le norme in vigore per il cittadino italiano.

8. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i casi e i modi in cui i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno in corso di validità e iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni possono essere ammessi a partecipare al sistema di assunzioni obbligatorie previsto per gli invalidi civili italiani.

 

Art. 104

Autorizzazione al lavoro.

1. L'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato con cittadini extracomunitari che non abbiano titolo per ottenere l'iscrizione nelle liste di collocamento è condizionata al rilascio da parte degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio, in cui si svolgerà prevalentemente l'attività lavorativa, di una specifica autorizzazione al lavoro; essa è limitata ad una determinata mansione da svolgersi alle dipendenze di un determinato datore di lavoro, ed è concessa, salvo quanto prevede l'articolo 59, comma 16, previa verifica delle condizioni di lavoro offerte e dell'indisponibilità per il lavoro richiesto di altri lavoratori italiani o stranieri iscritti nelle liste di collocamento.

2. L'autorizzazione al lavoro può essere rilasciata soltanto in favore di un lavoratore che possegga uno dei seguenti requisiti:

a) cittadino extracomunitario residente all'estero, nei casi in cui gli è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, secondo le condizioni e le modalità previste dalle disposizioni della presente legge e secondo le condizioni e le modalità previste dalle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro subordinato;

b) cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia nei casi in cui la presente legge, non prevedendo la facoltà di iscrizione nelle liste di collocamento, consente espressamente l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato;

c) cittadino extracomunitario, residente in Italia o all'estero, nei casi di ingresso e soggiorno per particolari casi di lavoro subordinato indicati nell'articolo 66, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge o dagli accordi internazionali.

3. Salve le diverse disposizioni previste dalla presente legge, dal relativo regolamento di attuazione, da accordi internazionali ovvero dal decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro subordinato, per la presentazione agli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle domande di autorizzazione al lavoro in favore di cittadini extracomunitari regolarmente residenti in Italia, il datore di lavoro ha l'obbligo di osservare, in quanto applicabili, le medesime disposizioni previste dai commi 13, 14, 17, 19 e 20 dell'articolo 60.

4. L'esame della domanda di autorizzazione al lavoro relativa al cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia, con la verifica delle condizioni di lavoro offerte e con la verifica dell'indisponibilità di altri lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, nonché il rilascio o il diniego dell'autorizzazione richiesta, sono effettuati osservando, in quanto applicabili, le disposizioni previste dai commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 dell'articolo 60.

5. Il rilascio dell'autorizzazione al lavoro del cittadino extracomunitario residente è condizionato all'esibizione del tipo di permesso di soggiorno in corso di validità che consenta l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato.

6. L'autorizzazione al lavoro ha la durata pari alla durata del rapporto di lavoro al quale si riferisce o, se si tratta di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha la durata di un anno.

7. Il regolamento di attuazione della presente legge prevede la documentazione necessaria e le procedure relative al rilascio della autorizzazione al lavoro.

8. L'autorizzazione al lavoro è limitata alle mansioni a cui si riferisce.

9. In caso di licenziamento disposto prima della scadenza della autorizzazione al lavoro oppure in caso di dimissioni, il datore di lavoro ha l'obbligo di darne comunicazione, entro cinque giorni dall'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, al competente ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha rilasciato l'autorizzazione.

10. Nei casi di cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato inizialmente rilasciato sulla base di autorizzazione al lavoro concessa quando il cittadino extracomunitario si trovava ancora all'estero, l'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede all'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato o dimessosi. Tuttavia per un periodo di un anno a decorrere dalla del primo ingresso nel territorio dello Stato con visto per lavoro subordinato, il lavoratore extracomunitario iscritto nelle liste di collocamento ai sensi del presente comma può essere avviato al lavoro soltanto per le medesime mansioni che erano indicate nella prima autorizzazione al lavoro.

11. Gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale effettuano specifici controlli periodici sulla effettiva e regolare assunzione del lavoratore cittadino extracomunitario per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione al lavoro.

12. Il possesso dell'autorizzazione al lavoro consente al lavoratore cittadino extracomunitario di ottenere il rilascio del libretto di lavoro, recante espressa menzione della durata, del luogo, del datore di lavoro e delle mansioni autorizzate.

13. Ai lavoratori cittadini extracomunitari già soggiornanti in Italia, da adibirsi a servizi domestici, l'autorizzazione al lavoro può essere rilasciata anche per l'esercizio di più rapporti di lavoro che complessivamente assicurino un'occupazione a tempo pieno, e comunque non inferiori a ventiquattro ore settimanali, anche se effettuate presso più datori di lavoro.

 

Art. 105

Libretto di lavoro. Codice fiscale. Libretto di idoneità sanitaria.

1. Il Sindaco, su richiesta presentata dal cittadino extracomunitario interessato, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, rilascia il libretto di lavoro, osservando le disposizioni in vigore per i cittadini italiani, previa esibizione del passaporto o del documento equipollente in corso di validità, nonché della carta di soggiorno in corso di validità o del tipo di permesso di soggiorno che dà titolo per l'iscrizione nelle liste di collocamento ovvero dell'autorizzazione al lavoro rilasciata non oltre i sessanta giorni precedenti. Dell'avvenuto rilascio del libretto di lavoro il Sindaco, dà immediata notizia al competente ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Al cittadino extracomunitario che esibisca carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi, è, a richiesta, attribuito un numero di codice fiscale, secondo le disposizioni vigenti per i cittadini italiani.

3. Il cittadino extracomunitario ha l'obbligo di essere munito di libretto di idoneità sanitaria, nei casi e nei modi richiesti dalle disposizioni vigenti per i cittadini italiani.

 

Art. 106

Accesso al pubblico impiego. Infermieri. Lettori e docenti.

1. I cittadini extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento possono accedere, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, a quei posti di lavoro nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli enti pubblici non economici a carattere nazionale o pluriregionale, delle Unità sociosanitarie locali, per i quali le disposizioni vigenti consentono l'assunzione previa chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento.

2. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia e titolari di permesso di soggiorno che consente l'esercizio di rapporti di lavoro subordinato hanno diritto di accedere ai profili professionali infermieristici nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. A tal fine possono essere stipulati dalle Unità sociosanitarie locali, dalle aziende ospedaliere e da enti e case di cura private convenzionate contratti biennali rinnovabili di diritto privato. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i criteri di valutazione dei titoli di studio e di verifica delle professionalità e della conoscenza della lingua italiana per l'effettivo esercizio della professione ai fini dell'accesso ai contratti infermieristici. L'infermiere cittadino extracomunitario così assunto riceve comunque un trattamento retributivo e previdenziale pari a quello previsto per i cittadini italiani che svolgono la medesima attività. Con decreto del Ministro della sanità sono stabiliti i contingenti di infermieri cittadini extracomunitari che possono essere assunti in ogni Regione in proporzione alle carenze di organico ivi esistenti. E' comunque consentita l'assunzione di infermieri professionali cittadini extracomunitari nelle strutture estranee al Servizio Sanitario nazionale, previo rilascio di autorizzazione al lavoro.

3. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i casi e i modi in cui le Università italiane provvedono all'assunzione di cittadini extracomunitari in qualità di lettori di lingua e di lingua e letteratura straniere, in osservanza degli accordi internazionali e rispettando l'autonomia degli Atenei.

4. Il regolamento di attuazione della presente legge, nel rispetto dell'autonomia universitaria, prevede i casi e i modi in cui le Università italiane possono far accedere alla docenza cittadini extracomunitari, per chiamata diretta o per concorso indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di reciprocità.

5. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità con le quali al cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in possesso dei relativi requisiti possono essere conferite, nell'ambito dei servizi degli uffici giudiziari, le funzioni di traduttore o interprete, di consulente tecnico, di curatore fallimentare o di arbitro.

 

Art. 107

Accesso al lavoro artistico e dello spettacolo.

1. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato hanno diritto di accedere al lavoro artistico e dello spettacolo quando siano titolari di uno dei seguenti documenti in corso di validità:

a) carta di soggiorno;

b) permesso di soggiorno per lavoro artistico;

c) permesso di soggiorno che dia titolo per l'iscrizione nelle liste di collocamento ordinarie;

d) permesso di soggiorno che, secondo le disposizioni della presente legge, consente l'esercizio di un rapporto di lavoro subordinato.

2. Il cittadino extracomunitario che ha titolo per ottenere l'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento ha diritto di essere iscritto nelle speciali liste di collocamento tenute dagli Uffici di collocamento dei lavoratori dello spettacolo, osservando le medesime procedure e modalità previste per i cittadini italiani.

3. Per i cittadini extracomunitari diversi da quelli indicati al comma 2 l'accesso al lavoro dello spettacolo è condizionato alla concessione di una speciale autorizzazione al lavoro, rilasciata, rinnovata e prorogata secondo le disposizioni del regolamento di attuazione della presente legge, previo accertamento dell'indisponibilità di altri italiani e stranieri iscritti nelle liste di collocamento dello spettacolo, salvo che si tratti di artisti di chiara fama o di artisti regolarmente entrati nel territorio dello Stato con un visto per lavoro artistico di breve periodo.

 

Art. 108

Trattamento del lavoratore subordinato extracomunitario. Sicurezza sociale.

1. I lavoratori cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato e i loro familiari ammessi al ricongiungimento godono di pari trattamento e di piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, nonché dei diritti relativi all'assistenza sanitaria e sociale, al mantenimento dell'identità culturale, all'istruzione e all'accesso all'abitazione, nell'ambito delle disposizioni della presente legge che ne disciplinano l'esercizio.

2. In particolare, fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dai contratti collettivi e dagli accordi collettivi di lavoro, la parità di trattamento si applica:

a) alla retribuzione in tutte le sue componenti;

b) alle condizioni di lavoro, alle ferie e ai permessi;

c) alle prestazioni contributive e fiscali, incluse le trattenute e gli obblighi contributivi e tributari;

d) agli assegni per il nucleo familiare, a condizione che il coniuge e i figli del cittadino extracomunitario siano regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato e conviventi con il lavoratore residente in Italia, salve più favorevoli condizioni previste da accordi bilaterali con gli Stati di origine;

e) all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

f) alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali;

g) alle assicurazioni per invalidità, per la vecchiaia, per i superstiti;

h) alle assicurazioni per la malattia e la maternità;

i) alle assicurazioni per l'invalidità pensionabile e per l'inabilità;

l) al trattamento di fine rapporto e ad ogni altra assicurazione e prestazione previdenziale obbligatoria;

m) ai licenziamento individuale e collettivo;

n) all'accesso alla formazione e alla riqualificazione professionale.

3. In caso di rimpatrio, anche se a seguito di espulsione o di estradizione, il lavoratore cittadino extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati. Sulla base di accordi bilaterali, le somme corrispondenti ai contributi versati per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti sono comunque liquidate al cittadino extracomunitario su sua richiesta presentata prima del rientro definitivo e secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge anche qualora non sussistano ancora i requisiti minimi previsti dalla legge per l'ottenimento della pensione.

4. Per la tutela di diritti derivanti dal rapporto di lavoro il cittadino extracomunitario può presentare ricorso innanzi al Pretore in funzione di giudice del lavoro, secondo le disposizioni previste per il cittadino italiano.

5. La perdita del posto di lavoro non costituisce di per sé motivo per revocare il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno del cittadino extracomunitario e dei suoi familiari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

6. La parità di trattamento si estende all'esercizio dei diritti sindacali e alla partecipazione agli organi rappresentativi dei lavoratori.

 

Art. 109

Promozione dell'inserimento lavorativo. Formazione professionale.

1. Il cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato e iscritto nelle liste di collocamento può partecipare a tutti i corsi di qualificazione e di riqualificazione programmati nel territorio dello Stato.

2. Le Regioni favoriscono la partecipazione dei lavoratori extracomunitari indicati al comma 1 a corsi di perfezionamento e di inserimento nel mercato del lavoro.

3. Il cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato e iscritto nelle liste di collocamento ha diritto di partecipare a tutte le forme di formazione professionale previste da norme dello Stato e delle Regioni a cui può accedere il cittadino italiano.

4. Le Regioni favoriscono le forme di associazionismo economico e di imprese tra cittadini extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento, con particolare riguardo per la commercializzazione di prodotti tipici dei Paesi di provenienza.

5. Allo scopo di favorire l'integrazione dei cittadini extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano uniformano i propri programmi regionali di sviluppo e i programmi pluriennali, nonché i piani annuali per le attività di formazione professionale all'atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro per le politiche comunitarie e per gli affari regionali, sulla base dei seguenti principi:

a) pervenire ad una conoscenza adeguata della lingua italiana;

b) acquisire, sviluppare o consolidare le capacità professionali;

c) sostenere l'inserimento nel sistema della formazione professionale;

d) favorire l'inserimento nel mondo del lavoro;

e) prevedere l'equiparazione della struttura dei corsi destinati ai cittadini extracomunitari e dei relativi titoli e diplomi eventualmente rilasciati, con quelli previsti per i cittadini italiani;

f) promuovere un programma di borse di studio per la formazione professionale, anche sotto forma di incentivi alla presenza;

g) prevedere la possibilità di "stages", tirocini o contratti di formazione professionale;

h) prevedere che i programmi di formazione professionale siano rivolti a tutti i cittadini extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento senza limiti di età;

i) coinvolgere gli enti locali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro nella programmazione e nell'effettuazione dei corsi;

l) prevedere strumenti di riqualificazione professionale specifici per i cittadini extracomunitari che hanno età superiore a quella massima prevista per la conclusione di contratti di formazione e di lavoro.

6. Qualora entro tre mesi dall'emanazione dell'atto di indirizzo e di coordinamento le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non includano nell'ambito dei propri strumenti di programmazione interventi finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 7, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e per gli affari regionali, invita le Regioni e le Province autonome a provvedere. Qualora, nei successivi due mesi, le Regioni o la Provincia autonoma non abbiano provveduto, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta i necessari provvedimenti sostitutivi.

7. Per l'attuazione dei principi indicati al comma 5, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con il metodo della programmazione e della pianificazione agli interventi adeguati ai fabbisogni formativi relativi ai mercati locali del lavoro.

8. La realizzazione degli interventi indicati al comma 7 può essere effettuata:

a) direttamente dalle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano;

b) mediante convenzione, nelle strutture di enti, in possesso di requisiti previsti dall'articolo 5, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che siano emanazione o delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o delle cooperative.

 

Art. 110

Accesso a particolari tipi di lavoro e relativo trattamento.

1. L'accesso al lavoro subordinato dei lavoratori frontalieri dei Paesi extracomunitari confinanti e disciplinato dalle disposizioni particolari contenute in accordi internazionali.

2. I cittadini extracomunitari ospiti per attività di addestramento presso imprese e istituzioni operanti in Italia devono essere muniti di speciali autorizzazioni al lavoro, disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge, e, al termine dell'addestramento, hanno l'obbligo di rientrare nel Paese di origine.

3. Nei casi, nei modi e con i limiti previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, i cittadini extracomunitari possono far parte degli equipaggi delle navi italiane armate nei porti italiani, limitatamente al personale di bassa forza e per non più della metà dell'equipaggio. I marittimi cittadini extracomunitari assunti sulle navi italiane godono del medesimo trattamento dei marittimi italiani.

4. L'accesso al lavoro e il trattamento dei cittadini extracomunitari occupati in istituzioni di diritto internazionale operanti in Italia sono disciplinati dalle norme di diritto internazionale.

5. Il trattamento dei cittadini extracomunitari ammessi nel territorio dello Stato a tempo determinato alle dipendenze di datori di lavoro italiani nell'ambito di gruppi di lavoratori per l'esercizio di predeterminate opere o servizi limitati nel tempo è disciplinato da accordi bilaterali con lo Stato di appartenenza. Al termine del rapporto di lavoro tali cittadini extracomunitari hanno l'obbligo di rientrare nel Paese di appartenenza.

6. Il trattamento dei cittadini extracomunitari che esercitino in Italia le particolari attività lavorative indicate al comma 2 dell'articolo 66, è disciplinato dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

Art. 111

Lavoro subordinato in condizioni illegali.

1. Il datore di lavoro che occupi alle sue dipendenze cittadini extracomunitari sprovvisti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero titolari di un tipo di permesso di soggiorno in corso di validità che, in base alle disposizioni della presente legge, non consenta l'esercizio di un rapporto di lavoro, ovvero titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno che consente l'esercizio di un lavoro subordinato, ma sprovvisti di nullaosta di avviamento al lavoro o di autorizzazione al lavoro conformi all'occupazione effettivamente svolta, è punito con una pena da tre a cinque anni di reclusione e con la multa da tre a dieci milioni di lire per ogni lavoratore illegalmente occupato.

2. Alla persona condannata per il reato indicato al comma 1 sono imputate le spese sostenute dal Ministero dell'interno per l'esecuzione del provvedimento di espulsione per ingresso o soggiorno illegale adottato nei confronti del cittadino extracomunitario indicato al comma 1.

3. Il datore di lavoro condannato per il reato previsto al comma 1 ha l'obbligo, ai sensi degli articoli 2116 e 2126 del codice civile, di corrispondere al lavoratore extracomunitario una somma di denaro pari ai contributi previdenziali ed assistenziali evasi nonché alla retribuzione che avrebbe dovuto essergli corrisposti se il rapporto di lavoro fosse stato legalmente instaurato.

4. Nei confronti della persona condannata per il reato indicato al comma 1 si procede al recupero delle imposte e dei contributi previdenziali ed assistenziali evasi nei confronti degli istituti di previdenza in relazione al rapporto di lavoro illegale.

5. Il datore di lavoro che, fuori dalle ipotesi indicate al comma 1, impieghi cittadini extracomunitari regolarmente assunti per un orario di lavoro superiore a quello previsto dal contratto di lavoro o con una retribuzione inferiore a quella dovuta o con omissione totale o parziale del versamento dei contributi previdenziali o assistenziali dovuti, ovvero impieghi i lavoratori in condizioni illegali, di altro tipo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da tre a dieci milioni di lire per ogni lavoratore.

6. Chiunque compia attività di intermediazione di movimenti illeciti o comunque clandestini di cittadini extracomunitari ai fini della loro occupazione in condizioni illegali è punito con la reclusione da tre a otto anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da dieci a venti milioni di lire.

7. Nei confronti delle persone responsabili dei reati indicati nei commi 1, 5 e 6 si procede di diritto all'accertamento ai fini delle imposte dirette e indirette, nonché ai controlli dei versamenti contributivi e assistenziali dovuti.

8. Nei casi indicati ai commi 1 e 6 è sempre consentito l'arresto, anche fuori dei casi di flagranza, e il giudizio direttissimo anche fuori dei limiti previsti dalle leggi ordinarie.

9. Ai reati indicati ai commi 1 e 6, si applicano le disposizioni previste dai commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 42 per i reati di agevolazione di immigrazione clandestina.

10. Nei confronti dei cittadini extracomunitari occupati nelle condizioni illegali indicate nel comma 1, i quali siano titolari di un tipo di permesso di soggiorno in corso di validità che, in base alle disposizioni della presente legge, non consenta l'instaurazione di un rapporto di lavoro, il Questore provvede all'immediata revoca del permesso di soggiorno.

 

Art. 112

Accesso al lavoro autonomo. Trattamento del lavoratore autonomo extracomunitario.

1. Il cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno in corso di validità ha diritto di esercitare nel territorio dello Stato ogni attività di lavoro autonomo.

2. Il cittadino extracomunitario ha altresì diritto di accedere a tutte le attività di lavoro autonomo e di esercitarle salvo che nei casi in cui sia consentito dalla presente legge subordinare l'accesso alla verifica della condizione di reciprocità quando sia titolare di uno dei seguenti tipi di permesso di soggiorno in corso di validità:

a) permesso di soggiorno per lavoro autonomo; tuttavia nei primi due anni successivi al primo rilascio di tale permesso è consentito l'accesso e l'esercizio della sola attività di lavoro autonomo per la quale fu inizialmente rilasciato;

b) permesso di soggiorno per lavoro subordinato dopo due anni dal primo rilascio;

c) permesso di soggiorno per coesione familiare, salvo che sia stato rilasciato a genitori a carico;

d) permesso di soggiorno di studio, limitatamente ai casi previsti dall'articolo 76, comma 5.

3. Anche nei casi in cui, sulla base delle disposizioni dei commi 1 e 2, è consentito il lavoro autonomo, il cittadino extracomunitario non può accedere ad attività che la legge espressamente vieta allo straniero o riserva al cittadino italiano, salvo che si tratti di cittadino extracomunitario in possesso di laurea o di diploma conseguiti in Italia.

4. In ogni caso il cittadino extracomunitario accede ad ogni singola attività secondo le medesime disposizioni in vigore per i cittadini italiani per l'accesso e per l'esercizio di essa, inclusi il completamento della pratica professionale, il superamento di esami di Stato, l'iscrizione in registri, albi, ordini e collegi professionali, il possesso di licenze, autorizzazioni, concessioni e abilitazioni professionali rilasciati dalla pubblica autorità.

5. Il presente articolo si applica all'accesso e all'esercizio delle libere professioni, delle attività artigianali, commerciali e imprenditoriali, nonché alla costituzione e alla partecipazione a società lucrative.

6. I cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno che dà titolo per l'iscrizione nelle liste di collocamento hanno comunque la facoltà di costituire società cooperative e di esserne soci, in conformità alle disposizioni Vigenti per i cittadini italiani, anche se cittadini di Paesi per i quali non sussiste la condizione di reciprocità.

7. I cittadini extracomunitari che hanno titolo all'iscrizione nelle liste di collocamento rientrano tra le persone svantaggiate, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381, sulle cooperative di solidarietà sociale.

8. Al cittadino extracomunitario che eserciti attività di lavoro autonomo è riservato il medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano.

 

CAPO XVIII

ACCESSO ALL'ISTRUZIONE

 

Art. 113

Diritto all'istruzione.

1. Il cittadino extracomunitario presente nel territorio dello Stato ha diritto di ricevere l'istruzione, accedendo ai corsi di studio, pubblici e privati, istituiti nel territorio dello Stato per i cittadini italiani e, nei casi previsti dalla presente legge, ai corsi specifici predisposti per i cittadini extracomunitari, osservando le condizioni richieste.

2. Nei casi e nei modi consentiti dalla presente legge il cittadino extracomunitario ha diritto di fruire di insegnamenti della lingua e della cultura del Paese di origine.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto più favorevoli, ai cittadini degli Stati membri della Unione europea, salvo che sia diversamente disposto dalla legge statale e regionale e dalle norme comunitarie.

 

Art. 114

Corsi di alfabetizzazione.

1. I cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciato per un periodo superiore a tre mesi hanno diritto di iscriversi e frequentare corsi di alfabetizzazione per adulti istituiti dal Ministero della pubblica istruzione nell'ambito delle scuole elementari o delle scuole medie.

2. Il regolamento di attuazione della presente legge prevede le modalità dell'iscrizione ai corsi, il valore dei titoli di studio ivi conseguiti, nonché i casi e i modi in cui, in accordo con le Regioni, tali corsi possono essere trasformati in corsi di lingua e cultura italiana nonché i casi di assunzione, con le relative modalità di retribuzione, di esperti anche di cittadinanza straniera regolarmente soggiornanti.

 

Art. 115

Iscrizione alla scuola dell'obbligo.

1. I cittadini extracomunitari presenti in Italia hanno il diritto e, se minori di quattordici anni, il dovere di ricevere l'istruzione obbligatoria secondo le medesime disposizioni previste per i cittadini italiani.

2. Il cittadino extracomunitario proveniente dall'estero, è iscritto alla classe della scuola dell'obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.

3. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità dell'iscrizione, della valutazione dei titoli di studio e della conoscenza delle materie del programma di studio da parte degli alunni cittadini extracomunitari che richiedono l'iscrizione nelle scuole dell'obbligo e agli esami di licenza elementare e di licenza media, nonché i casi in cui, qualora sussistano particolari difficoltà di inserimento, i consigli di classe possono disporre l'iscrizione dell'alunno a classi inferiori all'ultima frequentata all'estero.

4. In ogni caso per l'iscrizione nelle scuole dell'obbligo non è richiesto il possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità da parte dei minori cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato. I minori cittadini extracomunitari privi di carta o permesso di soggiorno sono iscritti e possono essere ammessi agli esami di licenza elementare o di licenza media nei casi e nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge.

5. Salve le diverse disposizioni della presente legge, l'alunno cittadino extracomunitario iscritto nelle scuole dell'obbligo in Italia riceve il medesimo trattamento previsto per gli alunni italiani.

6. Il Ministero della pubblica istruzione, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, promuove, attraverso specifiche ricerche, la conoscenza degli ordinamenti scolastici e dei programmi di studio adottati nei Paesi di origine degli alunni extracomunitari, nonché degli orientamenti pedagogici e metodologici ivi praticati.

7. Il Ministero della pubblica istruzione, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, predispone adeguate modalità di comunicazione degli istituti scolastici con le famiglie degli alunni extracomunitari, anche con l'ausilio di persone in funzione di mediatori culturali qualificati, nonché di illustrazione nelle lingue dei Paesi di origine delle norme di accesso degli alunni extracomunitari alle scuole dell'obbligo.

8. Le vaccinazioni degli alunni extracomunitari sono effettuate

o riconosciute secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

Art. 116

Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo. Insegnamento della lingua e della cultura di origine.

1. Per un positivo inserimento degli alunni cittadini extracomunitari nelle classi delle scuole dell'obbligo si osservano, ove possibile, i seguenti criteri:

a) distinzione tra gli alunni cittadini extracomunitari di più recente immigrazione e gli alunni cittadini extracomunitari da tempo residenti in Italia;

b) inserimento di più alunni immigrati dal medesimo Paese in una medesima classe, evitando un numero eccessivo che potrebbe favorirne l'isolamento;

c) ripartizione degli alunni cittadini extracomunitari che siano iscritti presso la medesima scuola in ragione di qualche unità per ogni classe;

d) accertamento del livello di conoscenza della lingua italiana ai fini della programmazione mirata dell'attività didattica per colmare situazioni di particolare difficoltà;

e) previsione di specifiche attività di sostegno linguistico o di sostegno dell'apprendimento degli alunni cittadini extracomunitari;

f) attuazione di attività di educazione interculturale in tutte le classi delle scuole dell'obbligo, ancorché prive di alunni cittadini extracomunitari.

2. L'attuazione concreta dei criteri indicati al comma 1 è compiuta mediante ordinanze o istruzioni amministrative del Ministero della pubblica istruzione emanate nei casi e nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge.

3. Nelle scuole in cui sono iscritti alunni cittadini extracomunitari la programmazione educativa deve comprendere apposite attività di sostegno e di integrazione finalizzate:

a) ad adattare l'insegnamento della lingua italiana e delle altre materie di studio alle loro specifiche esigenze;

b) a promuovere l'insegnamento della lingua e della cultura del Paese di origine, coordinandolo con l'insegnamento delle materie obbligatorie comprese nel piano di studi.

4. Per l'utilizzazione del personale docente nelle attività previste dal comma 3 non si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 9, primo periodo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e dell'articolo 24, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

5. Per l'insegnamento della lingua e della cultura del Paese di origine, ove queste non siano oggetto di insegnamento nella Provincia di residenza dell'alunno, si provvede nell'ambito di intese promosse dai Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione con la rappresentanza diplomatica in Italia dello Stato di cui è cittadino l'alunno cittadino extracomunitario.

6 Nell'ambito delle intese previste dal comma 5 può essere previsto che l'insegnamento della lingua e della cultura di origine sia affidato ad esperti, anche di cittadinanza straniera, i quali, in possesso dei necessari requisiti culturali, siano riconosciuti idonei da una commissione nominata dal Provveditore agli studi. Il trattamento degli insegnanti stranieri deve essere equiparato a quello riservato agli insegnanti italiani. E' consentito l'impiego di insegnanti stranieri che hanno lo status di rifugiato.

7. Il regolamento di attuazione della presente legge prevede uno schema tipo di contratto di collaborazione, ai fini previsti dal comma 6, la cui durata, per ogni anno scolastico, non può eccedere il periodo compreso tra l'inizio ed il termine delle lezioni, e prevede altresì i criteri per la determinazione del compenso da corrispondere per le attività previste dal contratto, nonché le modalità per la sua corresponsione.

8. I genitori degli alunni cittadini extracomunitari hanno diritto di partecipare alle assemblee e il diritto di elettorato attivo e passivo per gli organi collegiali della scuola, alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani, se sono titolari di carta o di permesso di soggiorno in corso di validità.

9. L'alunno cittadino extracomunitario iscritto nella scuola dell'obbligo gode del medesimo trattamento previsto per gli alunni italiani, salvo che sia diversamente previsto dalle disposizioni della presente legge.

 

Art. 117

Ammissione degli studenti cittadini extracomunitari alle scuole secondarie superiori.

1. E' consentita l'iscrizione ad istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, pubblici o legalmente riconosciuti, ai cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per studio o di permesso avente durata pari ad almeno un anno. Il possesso di tali requisiti è altresì richiesto per l'iscrizione ad anni successivi al primo e per l'ammissione agli esami.

2. In ogni caso l'ammissione è consentita a coloro che abbiano un'età non inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi nel territorio nazionale, a partire dai tredici anni, nonché all'accertamento di un'adeguata preparazione sul programma prescritto per la promozione o l'idoneità alla classe cui si riferisce l'ammissione stessa.

3. Ai fini di cui al comma 2 il consiglio di classe delibera circa l'accoglimento della domanda e può sottoporre l'aspirante ad un esperimento nelle materie o prove da stabilirsi in base ad una complessiva valutazione dei programmi svolti nella scuola di provenienza, quando la comparabilità dei piani di studio sia parziale; qualora non sussista invece alcuna comparabilità, il grado di preparazione dell'alunno è accertato mediante apposito esame di idoneità su tutte le discipline.

4. Le modalità dello svolgimento dell'esperimento e dell'esame di idoneità devono tener conto del grado di conoscenza della lingua italiana da parte del candidato. Qualora tale grado di conoscenza non assicuri al candidato un'adeguata possibilità di espressione, e consentita, ove necessario, la presenza di un interprete, nell'ambito delle intese con la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui è cittadino l'alunno.

5. Il carattere legale della scuola straniera all'estero è attestato dalla competente Rappresentanza diplomatica o consolare italiana.

6. Nel periodo che precede l'inizio delle lezioni sono organizzati, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, corsi intensivi di lingua italiana, anche per gruppi di alunni iscritti a classi o istituti diversi, nel limite massimo per ogni corso di dieci ore settimanali e per un periodo non superiore a due mesi per ogni anno scolastico. Ai corsi sono assegnati, sulla base della dichiarata disponibilità, docenti di italiano o di materie letterarie in servizio nell'istituto o scuola o, ove necessario, nel distretto scolastico o nella Provincia. Le relative prestazioni che costituiscono obbligo di servizio sono retribuite nella misura prevista per le ore eccedenti l'orario di insegnamento.

7. Nel primo anno di corso l'assegnazione alle classi è effettuata raggruppando, ove possibile, alunni dello stesso gruppo linguistico, i quali non devono superare il numero massimo indicato dal regolamento di attuazione della presente legge.

8. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia ed in possesso di un titolo di studio di licenza media rilasciato da scuole medie italiane.

9. Il regolamento di attuazione della presente legge prevede i casi, i modi e i termini secondo cui è consentita l'iscrizione di alunni provenienti dall'estero.

10. Il presente articolo si osserva, in quanto applicabile, per l'ammissione alle Accademie di belle arti, ai Conservatori o alle Accademie di musica, salve le diverse disposizioni specifiche previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

11. Gli alunni cittadini extracomunitari e i loro genitori titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità hanno diritto di partecipare alle assemblee e hanno diritto di elettorato attivo e passivo per gli organi collegiali della scuola alle medesime condizioni previste per gli alunni e i genitori italiani.

 

Art. 118

Accesso degli studenti cittadini extracomunitari ai corsi di laurea e di diploma universitario.

1. I cittadini extracomunitari possono essere ammessi all'iscrizione ai corsi di laurea e ai corsi di diploma universitari previsti presso le Università pubbliche o private italiane, osservando le disposizioni del presente articolo, fatte salve le disposizioni più favorevoli previste da accordi internazionali.

2. In ogni caso può ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione soltanto il cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità della durata di un anno o di permesso di soggiorno per studio.

3. Gli studenti indicati al comma 2 possono essere immatricolati e iscriversi ai corsi di un'Università italiana di loro scelta secondo i medesimi termini e modalità previsti per i cittadini italiani, qualora siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità italiano o rilasciato da scuole italiane all'estero;

b) titoli di studio secondari superiori rilasciati da scuole europee, di cui alla legge 3 gennaio 1960, n.102 e alla legge 19 maggio 1965, n. 577;

c) titolo di studio conseguito presso scuole medie superiori di frontiera a gestione pubblica e nelle quali l'insegnamento sia impartito in lingua italiana;

d) diploma di Baccelierato internazionale rilasciato dai collegi del Mondo unito e delle altre istituzioni scolastiche italiane e straniere che risultino aver ottenuto il riconoscimento dal Ministero della pubblica istruzione.

4. Gli studenti indicati al comma 2, che non siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati al comma 3, possono essere immatricolati nei corsi di laurea e di diploma universitario delle Università italiane, pubbliche o private, a condizione che soddisfino i seguenti requisiti:

a) possesso di un titolo finale di studi secondari di secondo grado che, nel Paese in cui è stato conseguito, consente l'iscrizione presso le locali università;

b) dimostrazione, con apposite prove, scritta e orale, di una conoscenza della lingua italiana corrispondente ad un livello di preparazione idoneo ad intraprendere con profitto il corso universitario prescelto.

5. Qualora sia eventualmente introdotto dagli organi accademici dei singoli Atenei un contingente limitato di posti disponibili per gli stranieri, l'iscrizione dei cittadini extracomunitari è consentita entro i limiti e alle condizioni previste per ogni anno di corso di laurea e per ogni diploma in relazione alla limitata ricettività delle attrezzature universitarie.

6. I cittadini extracomunitari indicati al comma 4 presentano apposita domanda di preiscrizione e sostengono le prove di conoscenza di lingua italiana in Italia o all'estero, osservando i termini e le modalità indicati nel regolamento di attuazione della presente legge.

7. In ogni caso il cittadino extracomunitario ammesso all'immatricolazione ai sensi del presente articolo, è soggetto alle prove di concorso o attitudinali eventualmente previste per l'iscrizione nei singoli corsi di laurea, anche in relazione al numero programmato di iscritti.

8. Al fine di favorire l'accesso dei cittadini extracomunitari ai corsi delle Università italiane, il Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle iniziative di diffusione all'estero della lingua e della cultura italiana, promuove e organizza, per il tramite degli istituti di cultura, corsi di lingua italiana. Tali corsi devono essere organizzati di preferenza nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito degli accordi di cooperazione tecnica, scientifica e culturale.

9. Le Università, nei sei mesi successivi all'inizio di ogni anno accademico, organizzano corsi, della durata minima di sei mesi, di lingua italiana e di orientamento sull'organizzazione del piano di studi, sui programmi e i metodi in uso presso l'Università e la facoltà in cui sono iscritti gli studenti cittadini extracomunitari iscritti ai sensi del comma 4. In tali casi la frequenza ai predetti corsi costituisce requisito per l'ammissione agli esami di profitto del primo anno di corso e per il primo rinnovo del permesso di soggiorno per studio.

10. Nell'ambito dei posti eventualmente limitati dagli organi accademici delle singole Università e previo il superamento della prova di conoscenza della lingua italiana indicata nel comma 4, i consigli di facoltà o delle scuole dirette a fini speciali possono consentire abbreviazioni di corso a quegli studenti cittadini extracomunitari che risultino in possesso di idonei requisiti, fatto salvo l'articolo 91, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

 

Art. 119

Università italiane per stranieri.

1. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità di iscrizione dei cittadini extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia o residenti all'estero, ai corsi di lingua e di cultura italiana e ai corsi di specializzazione per l'insegnamento della lingua e cultura italiana istituiti dalle Università italiane per stranieri, ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 204, secondo i rispettivi Statuti.

 

Art. 120

Accesso degli studenti cittadini extracomunitari ai servizi del diritto allo studio universitario.

1. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato e iscritti nei corsi di laurea possono fruire dei servizi e delle provvidenze previste dalle leggi dello Stato e della Regione secondo le stesse modalità e condizioni previste per gli studenti italiani.

2. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti e iscritti nei corsi di laurea, di diploma universitario e di scuole di specializzazione hanno diritto di essere elettori ed eleggibili per gli organi accademici alle medesime condizioni previste per gli studenti italiani.

 

Art. 121

Borse di studio.

1. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio, può concedere premi, borse e sussidi a cittadini extracomunitari che abbiano fatto regolare ingresso nel territorio dello Stato, muniti di visto di ingresso per studio, a scopo di studio, di perfezionamento o di specializzazione o di ricerche di carattere scientifico, nonché contributi ad enti italiani che autonomamente erogano premi, borse di studio e sussidi per tali casi e finalità.

2. Le borse di studio sono annuali e possono essere confermate negli anni successivi, sulla base dei requisiti di merito acquisiti dallo studente, in termini di profitto, nell'anno accademico al quale e' iscritto.

3. Le borse di studio previste dal presente articolo non possono essere cumulate con altre borse comunque godute, né erogate per l'iscrizione a più di un corso di laurea o di diploma. A tal fine lo studente cittadino extracomunitario deve produrre apposita dichiarazione disciplinata dal regolamento di attuazione della presente legge; nel caso di dichiarazioni mendaci il beneficio è revocato, salva l'applicazione delle norme penali.

4. Il Ministero degli affari esteri predispone altresì, a favore degli studenti extracomunitari provenienti dai Paesi in via di sviluppo che si obbligano a ritornare in Patria, borse di studio, forme di tutorato e altre opportune provvidenze finalizzate al loro' effettivo reinserimento nei rispettivi Paesi di origine. In ogni caso agli studenti cittadini extracomunitari che prima dell'ingresso avevano assunto l'obbligo di ritornare in Patria il permesso di soggiorno non può essere rinnovato oltre i trenta giorni successivi al superamento dell'esame di laurea o di fine corso.

5. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i requisiti per l'ottenimento, l'erogazione e la conferma dei diversi tipi di borse di studio e di provvidenze previste dal presente articolo, comprese quelle finalizzate alla frequenza di corsi propedeutici, con riferimento sia alla conoscenza della lingua italiana, sia al possesso delle nozioni culturali necessarie al corso di studio prescelto e determina le forme e le modalità di accertamento dei suddetti requisiti, anche tenendo conto di quanto previsto da accordi internazionali.

6. Alle borse di studio e ai benefici previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni sull'esenzione fiscale di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

7. Ai titolari delle borse di studio disciplinate dal presente articolo è concesso l'esonero totale delle tasse, soprattasse e contributi per l'iscrizione alle Università e agli istituti di istruzione superiore.

 

Art. 122

Ammissione dei cittadini extracomunitari ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione.

1. Gli studenti cittadini extracomunitari possono essere ammessi ai corsi di dottorato di ricerca alle condizioni previste dall'articolo 71, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382.

2. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i casi in cui ai dottorandi di ricerca può essere concessa la borsa di studio.

3. Ai fini dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca l'equipollenza del titolo universitario straniero è dichiarata, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, dal collegio dei docenti del dottorato.

4. Per l'ammissione dei cittadini extracomunitari alle Scuole dirette ai fini speciali, alle Scuole di specializzazione, ai corsi di perfezionamento e agli Istituti superiori di educazione fisica si osservano le disposizioni del regolamento di attuazione della presente legge.

5. L'ammissione di militari cittadini extracomunitari alla frequenza di corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari delle Forze armante italiane è disciplinato ogni anno con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, che assume a proprio carico, in tutto o in parte, le spese di frequenza e di mantenimento.

 

Art. 123

Riconoscimento dei titoli di studio secondari.

1. Il riconoscimento dei titoli di studio stranieri ottenuti presso scuole secondarie superiori è effettuato secondo le disposizioni del regolamento di attuazione della presente legge, anche nel rispetto dei criteri dettati dalla direttiva CEE n. 92/51 del 18 giugno 1992 in quanto applicabili.

 

Art. 124

Riconoscimento dei titoli accademici stranieri.

1. Il riconoscimento dei titoli accademici ottenuti presso Università e istituzioni di istruzione superiore straniere è effettuato, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione della presente legge, mediante la valutazione della carriera scolastica ed universitaria compiuta all'estero da parte di un'Agenzia nazionale istituita con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presso il Ministero stesso.

 

CAPO XIX

ACCESSO ALL'ALLOGGIO E ALLE PRESTAZIONI

SOCIO-ASSISTENZIALI

 

Art. 125

Principi generali.

1. La Repubblica italiana garantisce ai cittadini stranieri in Italia l'accesso alla disponibilità dell'alloggio e all'uso dei servizi sociali e sanitari secondo le norme della presente legge e delle leggi regionali .

2. Salvo che sia diversamente previsto dalle disposizioni della presente legge o di altre leggi statali o regionali o di norme delle leggi comunitarie, le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto più favorevoli, anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.

 

Art. 126

Strutture di accoglienza presso i valichi di frontiera.

1. Presso i valichi di frontiera ferroviari, portuali ed aeroportuali autorizzati all'ingresso dei cittadini extracomunitari sono istituite strutture di accoglienza con il compito di fornire agli stranieri che presentano domanda di asilo in Italia e ai cittadini extracomunitari che hanno fatto regolare ingresso nel territorio dello Stato, ogni informazione e assistenza utile ai fini del godimento dei diritti, dell'accesso ai servizi pubblici e dell'adempimento degli obblighi di legge.

2. In caso di necessità e urgenza le strutture di accoglienza provvedono altresì agli interventi di prima assistenza, quali la fornitura del vitto, il reperimento di un alloggio, l'offerta di assistenza legale. Per i predetti interventi si provvede mediante convenzioni con enti pubblici o con privati. Le prestazioni sanitarie eventualmente occorrenti sono assicurate dalle locali strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale ai fini dell'erogazione delle prestazioni stesse.

3. Nei casi e nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, le strutture di accoglienza ai valichi di frontiera forniscono informazione e assistenza per gli adempimenti di legge concernenti i cittadini extracomunitari respinti alla frontiera e ai cittadini extracomunitari che escono dal territorio dello Stato anche in seguito a provvedimenti di espulsione.

4. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina l'istituzione, il funzionamento e l'organizzazione delle strutture di accoglienza presso i valichi di frontiera autorizzati e i casi e i modi con cui le strutture si avvalgono anche di personale volontario.

 

Art. 127

Centri di servizi. Istituti di patronato.

1. Ogni Regione, direttamente o in collaborazione con i Comuni capoluogo di Provincia e con i Comuni di maggiore insediamento e con le associazioni ed organizzazioni di volontariato, realizza centri di servizi per gli immigrati, secondo quanto previsto dalle rispettive leggi regionali.

2. I centri di servizi sono strutture aperte al pubblico dotate di personale qualificato, anche volontario, e svolgono le seguenti attività:

a) forniscono informazioni e prestazioni di segretariato sociale al fine di promuovere il godimento dei diritti e il puntuale adempimento dei doveri previsti per gli stranieri dalle norme statali e regionali;

b) facilitano la fruizione da parte degli stranieri delle prestazioni erogate dai servizi territoriali, pubblici e privati;

c) promuovono attività volte alla valorizzazione e alla conoscenza della lingua e della cultura dei Paesi di origine, nonché alla conoscenza della lingua e della cultura italiana;

d) predispongono iniziative e corsi di formazione sulle diverse tematiche migratorie aperte agli immigrati e agli operatori delle strutture pubbliche e private;

e) diffondono e raccolgono dati e notizie utili concernenti l'immigrazione extracomunitaria;

f) predispongono iniziative formative per prevenire il fenomeno della dispersione scolastica degli alunni stranieri.

3. La Regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri di servizi e i relativi finanziamenti.

4. I centri di servizi sono di preferenza organizzati mediante apposite convenzioni con enti regolarmente costituiti secondo le vigenti disposizioni statali e regionali e già operanti nell'ambito della Regione.

5. I centri di servizi possono avvalersi della collaborazione delle diverse associazioni di immigrati stranieri regolarmente costituite e operanti.

6. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai cittadini extracomunitari che prestino attività lavorativa in Italia.

 

Art. 128

Centri di accoglienza.

1. Ogni Regione, in collaborazione con i Comuni di maggiore insediamento e con le associazioni o organizzazioni di volontariato, nonché, ove necessario, con il Dipartimento nazionale per l'immigrazione, predispone centri di accoglienza per i cittadini extracomunitari.

2. Per centri di accoglienza si intendono i seguenti tipi di strutture:

a) centri di prima accoglienza: strutture alloggiative collettive che gratuitamente provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari dei richiedenti asilo e della loro famiglia, anche in caso di esodi di massa, per il tempo strettamente necessario all'esame definitivo della domanda di asilo o all'eventuale rimpatrio;

b) case di accoglienza: strutture alloggiative collettive, con la presenza di operatori professionali ed eventualmente con la convivenza tra operatori ed ospiti cittadini extracomunitari, che, per un periodo limitato di tempo, provvedono al vitto e all'alloggio, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di formazione professionale, di apprendimento della lingua e della cultura italiana, di scambi culturali con la popolazione italiana;

c) comunità-alloggio: famiglie o comunità autogestite che, anche nell'ambito di normali edifici di abitazione e con la presenza, anche saltuaria, di operatori professionali, accolgono, per un periodo limitato di tempo, cittadini extracomunitari fino alla loro autonoma sistemazione.

3. Ogni Regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri di accoglienza, consente eventuali finanziamenti e prevede verifiche periodiche.

4. I centri di accoglienza sono preferenzialmente organizzati mediante apposite convenzioni con enti regolarmente costituiti secondo le vigenti disposizioni statali e regionali e già operanti nella Regione.

5. I centri di accoglienza possono avvalersi, in modo non prevalente, della collaborazione di cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti.

6. I centri di accoglienza devono essere finalizzati a responsabilizzare e a rendere autosufficiente il cittadino extracomunitario ospite nel più breve tempo possibile. Gli interventi di servizio sociale ivi programmati devono essere individualizzati sulla base della tipologia delle problematiche del cittadino extracomunitario ospite.

7. I centri di accoglienza possono ospitare soltanto cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

8. Ogni Regione ha l'obbligo di mantenere comunque in efficienza almeno un centro di prima accoglienza per l'eventualità di esodi di massa, ai sensi dell'articolo 151, comma 4.

 

Art. 129

Accesso all'abitazione.

1. La Repubblica consente l'accesso all'abitazione ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, secondo le condizioni previste dalla presente legge e dalle leggi regionali.

2. Il cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo, lavoro stagionale, coesione familiare, studio, richiesta di asilo umanitario, motivi giudiziari, attesa cittadinanza, equiparazione verso altro Stato, può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo le disposizioni delle leggi regionali, dai Comuni di maggiore insediamento o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione abitativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.

3. Le Regioni concedono contributi ai Comuni, consorzi dei Comuni, enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro proprietà o di cui abbiano la disponibilità legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo, lavoro stagionale, studio, coesione familiare. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano l'imposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo sull'alloggio all'ospitalità temporanea o alla locazione di cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti. L'assegnazione e il godimento dei contributi e degli alloggi così strutturati è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità previste dalla legge regionale.

4. In conformità dell'articolo 6, lettera 8) della Convenzione OIL n. 97 del 1949, ratificata e resa esecutiva con legge 2 agosto 1952, n. 1305, i lavoratori subordinati extracomunitari regolarmente soggiornanti hanno diritto ad accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani dalle norme statali e regionali. Hanno altresì accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, in condizioni di parità con i cittadini, gli stranieri extracomunitari che esercitino regolarmente un'attività non occasionale di lavoro autonomo.

5. I cittadini extracomunitari indicati nel comma 4 hanno diritto di accedere ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o dai Comuni per agevolare l'accesso alle locazioni abitative private.

6. I cittadini extracomunitari indicati nel comma 4 godono della parità di trattamento con i cittadini italiani circa l'accesso al credito agevolato in materia di edilizia e ad ogni altra agevolazione finalizzata all'acquisto, al recupero, alla costruzione o alla locazione della prima casa di abitazione.

 

Art. 130

Obblighi per chi dà alloggio od ospitalità agli stranieri.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, chiunque a qualsiasi titolo dà alloggio oppure ospita a titolo gratuito uno straniero, ha l'obbligo di comunicarne, entro otto giorni, le generalità al Questore della Provincia, indicando gli estremi del passaporto o documento equipollente e, ove ne sia titolare, della carta o del permesso di soggiorno in corso di validità.

2. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità della comunicazione indicata al comma 1.

3. In difetto di tale comunicazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila.

4. Restano salve le diverse disposizioni previste dalle norme generali vigenti in materia di cessione di fabbricato e di alloggi.

5. Chi presiede comunità civili o religiose, centri di accoglienza oppure case o istituti di cura o di istruzione o di pena ha l'obbligo, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, di comunicare entro otto giorni alla Questura competente i nomi degli stranieri che lasciano l'istituto o il centro o la comunità, con l'indicazione, ove possibile, della località verso la quale sono diretti.

 

Art. 131

Assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari.

1. Il cittadino extracomunitario residente nel territorio dello Stato ha l'obbligo dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie presso il Servizio sanitario nazionale ed e soggetto al relativo obbligo contributivo, alle medesime condizioni previste per il cittadino italiano, se rientra in una delle seguenti categorie di persone:

a) titolari di carta di soggiorno, a qualsiasi titolo rilasciata;

b) titolari di permesso di soggiorno per asilo umanitario;

c) titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo;

d) titolari di permesso di soggiorno in corso di validità, legalmente occupati in Italia o titolari di pensione e tenuti all'iscrizione a forme obbligatorie di assicurazioni sociali;

e) titolari di permesso di soggiorno in corso di validità, non occupati e regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;

f) titolari di permesso di soggiorno per coesione familiare;

g) titolari di permesso di soggiorno per attesa adozione;

h) titolari di permesso di soggiorno per affidamento.

2. L'assicurazione dà diritto, a parità di trattamento con il cittadino italiano, all'assistenza sanitaria erogata dal Servizio sanitario nazionale in Italia e presso i centri di altissima specializzazione all'estero ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 e successivi decreti attuativi.

3. L'assistenza spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello Stato.

4. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità, i termini e la documentazione previsti per la prima iscrizione e per il rinnovo dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale per ciascuna delle categorie di cittadini extracomunitari indicati nel comma 1 e per i familiari a carico.

5. Particolari modalità e tariffe di copertura assicurativa sono determinate, anche nell'ambito del decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro, per i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

 

Art. 132

Assistenza sanitaria agli studenti cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per studio.

1. I cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per studio in corso di validità che non siano già obbligatoriamente iscritti al Servizio sanitario nazionale ad altro titolo sono tenuti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie presso il Servizio sanitario nazionale qualora siano iscritti negli istituti di istruzione superiore o universitaria, pubblica e privata, di ogni ordine e grado.

2. L'assicurazione ha validità annuale con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico, salvo che si tratti di corsi aventi durata inferiore all'anno.

3. L'assicurazione è gratuita per gli studenti provenienti dai Paesi in via di sviluppo che siano titolari di borse di studio conferite dal Ministero degli affari esteri.

4. Negli altri casi i cittadini extracomunitari indicati al comma 1 sono soggetti, per ogni anno scolastico od accademico, al versamento, prima dell'iscrizione al corso di studi scolastici o universitari, di un contributo forfetario determinato annualmente, entro il 31 luglio dell'anno precedente, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del costo medio pro-capite dell'assistenza sanitaria erogata nell'anno precedente, individuato mediante un calcolo statistico-attuariale, analogo a quello praticato dalle assicurazioni private, riferito al rischio specifico della categoria degli studenti cittadini extracomunitari. Per i corsi aventi durata inferiore ad un anno la quota è suddivisa in dodicesimi.

5. I cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno per svolgere, in base ad accordi scientifici e culturali stipulati dal Governo italiano o ad accordi e convenzioni autorizzate dai Ministeri competenti, di concerto con il Ministero degli affari esteri, attività didattiche, scientifiche, di studio, di ricerca, nonché scambio di esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici, presso Università, istituti ed enti di ricerca e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici italiani, hanno l'obbligo dell'assicurazione contro le malattie presso il Servizio sanitario nazionale per tutto il periodo della loro permanenza in Italia connesso alle predette attività. Il contributo per l'assicurazione è pari ad una quota in dodicesimi del contributo forfetario previsto dal comma 4, commisurata al numero di mesi, o frazione di mese, di validità del permesso di soggiorno. Il contributo è versato, secondo le modalità indicate dal regolamento di attuazione della presente legge, entro dieci giorni dalla data d'ingresso in Italia, da parte dell'interessato ovvero dall'ente pubblico italiano al quale, in base alle disposizioni delle leggi o degli accordi internazionali, fa carico l'onere dell'assistenza sanitaria.

6. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità e i termini per il versamento del contributo e per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e per il suo eventuale rinnovo.

 

Art. 133

Altri casi di iscrizione volontaria a Servizio sanitario nazionale. Accordi internazionali.

1. Il cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato, che non rientri tra le persone soggette all'obbligo dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ai sensi della presente legge, ha l'obbligo di assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e maternità.

2. Il predetto obbligo può essere adempiuto:

a) mediante stipulazione di polizza assicurativa con istituto italiano o straniero valida sul territorio nazionale, che preveda la totale copertura almeno del rischio di malattie, cure mediche e delle spese per le prestazioni erogate in regime ospedaliero per il titolare e per ciascun familiare a carico regolarmente soggiornante in Italia, mediante il pagamento diretto alle Unità sociosanitarie locali o alle aziende ospedaliere o agli istituti o case di cura delle spese effettivamente sostenute;

b) mediante iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, estesa anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti in Italia.

3. Per l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale deve essere versato un contributo, determinato annualmente entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, nella misura del 7,5 per cento del reddito percepito in Italia ed all'estero. I redditi in valuta estera sono convertiti in lire italiane secondo il tasso di cambio vigente alla data del versamento.

4. Il contributo indicato nel comma 3 deve essere versato, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, in due rate semestrali o in un'unica soluzione entro sessanta giorni dalla data di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente e, per i cittadini extracomunitari già residenti in Italia, entro il 31 gennaio di ogni anno. Per il primo anno di iscrizione è dovuto un contributo per ogni mese, o frazione di mese, di iscrizione, pari ad un dodicesimo del contributo per l'intero anno.

5. Secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, il Sindaco procede all'iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente del cittadino extracomunitario soltanto previa esibizione di idonea documentazione che dimostri la stipulazione della polizza assicurativa o l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale dell'interessato o del familiare a carico del quale si trova.

6. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità, i termini e la documentazione previsti per la prima iscrizione e per il rinnovo della iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale effettuata nei casi previsti dal presente articolo.

7. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano al cittadino extracomunitario che usufruisca in Italia dell'assistenza sanitaria a carico di Enti e istituti esteri in base ad assicurazione contro le malattie stipulata secondo gli ordinamenti degli Stati di appartenenza.

8. Restano salve le disposizioni più favorevoli degli accordi internazionali e delle norme comunitarie che disciplinano l'assistenza sanitaria e l'assicurazione contro le malattie per i cittadini extracomunitari residenti o temporaneamente presenti in Italia.

9. I cittadini dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione europea di assistenza sociale e medica del 11 dicembre 1953, resa esecutiva con legge 7 febbraio 1968, n. 385 e i cittadini dei Paesi che hanno ratificato la Carta sociale europea del 18 ottobre 1961, resa esecutiva con legge 3 luglio 1965, n. 929 hanno diritto, se residenti in Italia e privi di risorse economiche sufficienti, alle prestazioni sanitarie a parità di condizioni con il cittadino italiano.

10. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità per l'erogazione dell'assistenza sanitaria dei cittadini extracomunitari assicurati con oneri a carico di istituzioni estere o sulla base degli accordi internazionali indicati nei commi 8 e 9.

 

Art. 134

Assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari non coperti da assicurazione.

1. Ai cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato e non coperti da assicurazione sociale o da iscrizione al Servizio sanitario nazionale sono assicurate le cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternità nelle strutture del Servizio sanitario nazionale e in quelle con esso convenzionate.

2. Le prestazioni previste nel comma 1 e specificate nel regolamento di attuazione della presente legge sono effettuate con oneri a carico del destinatario secondo tariffe determinate annualmente entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Nel caso di cure prestate a persone in stato di indigenza e in ogni altro caso in cui le spese delle cure urgenti ospedaliere indicate nel comma 1 rimangano insolute, le spese relative alle predette prestazioni sono rimborsate ai presidi sanitari che le hanno erogate da parte del Ministero dell'interno secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, qualora non sia possibile ottenerne il rimborso dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi di appartenenza.

4. Le Regioni assicurano gratuitamente ai cittadini extracomunitari indicati al comma 1 le prestazioni di prevenzione delle forme morbose di particolare interesse per la tutela della salute pubblica.

5. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i casi e i modi dell'accertamento dello stato di indigenza del cittadino extracomunitario presente nel territorio dello Stato. In ogni caso per l'individuazione dello stato di indigenza si fa riferimento alle condizioni ed ai limiti che la legge prevede per poter beneficiare della pensione sociale.

6. In deroga alle disposizioni del presente articolo si osservano le diverse norme contenute negli accordi internazionali che prevedono la concessione di cure mediche alle persone in soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato per brevi periodi.

7. In ogni caso la mancanza dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e la condizione di clandestinità non possono comportare il rifiuto di prestazioni ospedaliere e d'urgenza al cittadino extracomunitario.

 

Art. 135

Prestazioni socio-assistenziali pubbliche in favore di cittadini stranieri.

1. Le Regioni promuovono iniziative per agevolare i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nell'effettiva fruizione del diritto alle prestazioni sanitarie.

2. Le unità sociosanitarie locali inseriscono tra i destinatari delle campagne di prevenzione collettiva i cittadini extracomunitari regolarmente residenti, assicurando loro i servizi di analisi e monitoraggio clinico-sierologico delle patologie infettive e il loro trattamento, le indagini epidemiologiche su specifiche patologie infettive e l'educazione sanitaria a fini preventivi.

3. Il Ministero della sanità può emanare specifiche disposizioni relative alle vaccinazioni obbligatorie contro le malattie infettive da effettuarsi, secondo le medesime condizioni previste per i cittadini italiani, nei confronti dei cittadini extracomunitari. In ogni caso è esclusa la possibilità di autocertificare la vaccinazione effettuata in Paesi stranieri.

4. I cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato hanno comunque diritto a ricevere gratuitamente accertamenti diagnostici e assistenza medica e farmaceutica qualora siano affetti dal morbo di Hansen o da AIDS.

5. I cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata di almeno un anno hanno diritto di ricevere, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, in condizioni pari a quelle previste per i cittadini italiani, l'assegno previsto a favore degli invalidi civili di età minore ai diciotto anni e le provvidenze previste per i ciechi civili.

6. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato fruiscono, con il medesimo trattamento previsto, per il cittadino italiano, delle prestazioni erogate dai servizi sociali regionali, provinciali e comunali, inclusi gli interventi di assistenza speciale in caso di indigenza.

7. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i casi e i modi del trasporto nel Paese di origine delle salme dei cittadini extracomunitari deceduti nel territorio dello Stato, in conformità alle convenzioni internazionali in vigore.

8. Le Regioni, con legge, possono prevedere ulteriori e più favorevoli disposizioni in favore dei cittadini extracomunitari regolarmente residenti nel proprio territorio in materia di diritto alla salute e di prestazioni socio-assistenziali.

 

CAPO XX

PREVENZIONE DELLE PRESSIONI MIGRATORIE REINSERIMENTO IN PATRIA

 

Art. 136

Azioni nei Paesi di emigrazione.

1. Il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Dipartimento nazionale per l'immigrazione, e, ove possibile, sulla base di accordi bilaterali:

a) organizza campagne informative nei Paesi extracomunitari di più forte emigrazione sulle condizioni relative ad un regolare ingresso nel territorio dello Stato, con particolare riguardo al decreto annuale di programmazione dei flussi per motivi di lavoro, a tempo indeterminato e stagionale, nonché all'ingresso per motivi di studio e di ricongiungimento familiare;

b) favorisce iniziative di cooperazione e di collaborazione economica e culturale con i Paesi dai quali proviene il maggior numero di cittadini extracomunitari in Italia;

c) favorisce la conclusione di accordi bilaterali di sicurezza sociale, di riammissione e di prevenzione dei movimenti migratori illegali con i Paesi di più forte emigrazione verso l'Italia;

d) agevola la conclusione di accordi di collaborazione e di gemellaggio tra i Comuni e le Regioni italiane e le amministrazioni locali delle zone da cui provengono i più rilevanti flussi di lavoratori cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti sul loro territorio;

e) conclude intese di collaborazione e di scambio con gli organismi pubblici e privati dei Paesi di origine competenti in materia di emigrazione;

f) favorisce ogni opportuna iniziativa di cooperazione allo sviluppo, anche di organizzazioni non governative, indirizzate a porre rimedio alle cause strutturali che inducono all'emigrazione di cittadini extracomunitari dai luoghi di origine.

 

Art. 137

Programmi e iniziative di reinserimento dei lavoratori cittadini extracomunitari.

1. Il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, d'intesa con il Dipartimento nazionale per l'immigrazione:

a) contribuisce, secondo modalità concordate con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, mediante convenzioni con le Regioni interessate, al finanziamento di programmi di attività di formazione professionale, in Italia e in loco, finalizzati al reinserimento volontario dei lavoratori cittadini extracomunitari nei Paesi di origine;

b) approva domande di enti pubblici e privati che, anche in collaborazione con associazioni e cooperative regolarmente costituite di cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, richiedano di finanziare progetti pubblici integrati di reinserimento nei Paesi di origine.

2. I programmi e gli interventi indicati nel comma 1 devono avere per oggetto il rientro nei Paesi dai quali proviene il maggior numero di lavoratori cittadini extracomunitari soggiornanti in Italia e, al loro interno, le zone di maggiore emigrazione verso l'Italia.

3. In ogni caso i programmi e gli interventi indicati nel comma 1 possono essere adottati soltanto se sussistono le condizioni per un rientro stabile ed un reinserimento effettivo nel mercato del lavoro o nel mercato produttivo del Paese di origine.

4. I programmi e le iniziative di cui al comma 1 possono prevedere progetti di reinserimento professionale degli immigrati per l'esercizio di attività lavorative sia subordinate sia autonome.

5. Priorità è data alle iniziative predisposte da stranieri che abbiano studiato o lavorato in Italia.

6. Ove possibile, i programmi e le iniziative indicate nel comma 1 sono collegati alle iniziative di cooperazione allo sviluppo svolte nei Paesi stranieri in questione dal Governo italiano, anche nell'ambito di iniziative promosse da organizzazioni internazionali o da organizzazioni non governative.

7. Nell'effettuazione delle attività previste dal presente articolo la Repubblica e le organizzazioni non governative possono concludere apposite intese con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni.

8. Le Regioni prevedono ulteriori iniziative finalizzate al reinserimento in Patria dei cittadini extracomunitari provenienti dai Paesi in via di sviluppo e residenti regolarmente sul territorio regionale. A tal fine esse predispongono altresì campagne informative sulle opportunità di reinserimento nel Paese di origine.

 

TITOLO IV

DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ASILO

 

Art. 138

Principi generali.

1. In applicazione dell'articolo 10, comma 3, della Costituzione, ha diritto di asilo nel territorio dello Stato lo straniero al quale, secondo le condizioni previste dalla presente legge, risulti essere impedito, sulla base di elementi concreti ed attuali, l'effettivo esercizio nel proprio Paese delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

2. Il diritto di asilo nel territorio dello Stato può essere riconosciuto secondo una delle seguenti forme disciplinate dalla presente legge:

a) è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa esecutiva con legge 28 luglio 1954, n. 722, allo straniero il quale temendo, a ragione, di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese del quale è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi a causa del predetto timore; il medesimo status è riconosciuto allo straniero che tema, a ragione, di essere perseguitato per motivi di sesso o di appartenenza ad un determinato gruppo etnico;

b) è riconosciuto l'asilo umanitario allo straniero che, non avendo i requisiti per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, non può o non vuole ritornare nel Paese del quale è cittadino, o, se apolide, nel quale aveva la residenza abituale, per la necessità di salvare sé dal pericolo attuale di subire danni ingiusti alla propria vita, sicurezza, libertà personale o ad altre libertà democratiche, anche a causa di situazioni di guerra, di guerra civile, di aggressione esterna, di occupazione o di dominio straniero, di violenza generalizzata, di violazione sistematica dei diritti fondamentali della persona umana, di altri gravi e persistenti turbamenti dell'ordine pubblico.

3. Lo straniero può chiedere il riconoscimento del diritto d'asilo nell'una o nell'altra delle due forme in cui esso è previsto dal comma 2, presentando un'unica domanda secondo le modalità previste dalla presente legge.

4. Allo straniero che ha presentato domanda di asilo sono consentiti l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato fino alla decisione definitiva sulla propria domanda.

5. Le norme del presente titolo si applicano in deroga alle diverse disposizioni previste dalla presente legge in materia di ingresso, soggiorno e trattamento dello straniero.

 

Art. 139

Commissione nazionale per il diritto d'asilo.

1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo è competente a decidere sulle domande di asilo e sulle domande di cessazione dello status di rifugiato e dell'asilo umanitario e svolge le altre funzioni conferitele dalla presente legge.

2. La Commissione è nominata ogni cinque anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; è presieduta da un magistrato delle giurisdizioni superiori ed è composta da un Prefetto o da un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzione di vicepresidente, da due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata del Ministero dell'interno, di cui uno appartenente alla Direzione centrale della Polizia per l'immigrazione del Dipartimento della pubblica sicurezza, uno alla Direzione generale dei servizi civili, da due funzionari del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a Consigliere di legazione, di cui uno appartenente al Servizio centrale per l'immigrazione e uno alla Direzione generale degli affari politici, nonché da un rappresentante di organizzazioni non governative di tutela dei diritti dell'uomo o dello straniero e da un docente universitario o da un esperto, di riconosciuta competenza in materia di tutela dei diritti dell'uomo e dello straniero.

3. La Commissione può essere organizzata in più sezioni aventi ciascuna la medesima composizione prevista nel comma 2. Ogni sezione non può avere un carico di domande superiori al numero di seicento l'anno. Qualora il numero annuo di domande faccia superare tale numero si provvede alla istituzione di una nuova sezione.

4. E' istituito un Consiglio di presidenza della Commissione composto dai presidenti delle singole sezioni e da un rappresentante nominato, con funzioni consultive, dal rappresentante in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per rifugiati. Il Consiglio fissa i criteri e le direttive di massima per le attività delle sezioni, nonché l'area geografica di competenza e la distribuzione delle domande pervenute alla Commissione. Il Consiglio coadiuva il Presidente nell'esercizio delle funzioni consultive della Commissione.

5. Il Consiglio di presidenza ogni anno redige una relazione sulla tipologia delle domande esaminate, sulle modalità di esame e sulla tipologia delle decisioni. La relazione è inviata al Dipartimento nazionale per l'immigrazione e al Presidente del Consiglio dei ministri che provvede ad inviarne copia alle Camere.

6. Il regolamento di attuazione della presente legge istituisce presso il Dipartimento nazionale per l'immigrazione l'Ufficio di segreteria della Commissione e disciplina i modi in cui, nei casi di particolare complessità, la Commissione può richiedere la consulenza di esperti, enti o organizzazioni e può affidare l'incarico di traduttore a persone esterne competenti, nonché i casi e i modi in cui può avvalersi del centro elaborazione dati del Ministero dell'interno o può instaurare opportuni collegamenti con analoghi centri dei Paesi membri dell'Unione europea.

7. I membri della Commissione possono essere collocati in aspettativa retribuita per lo svolgimento dei lavori della Commissione, osservando le disposizioni previste dal regolamento di attuazione della presente legge e dal regolamento di organizzazione del Dipartimento nazionale per l'immigrazione al fine di garantire un celere ed efficiente svolgimento dei lavori della Commissione e delle sue sezioni.

8. Presso la segreteria della Commissione è istituito, secondo le norme del regolamento di attuazione della presente legge, un archivio delle decisioni della Commissione e un massimario dei provvedimenti giurisdizionali pronunciati, in Italia e all'estero, in materia di diritto di asilo; l'archivio delle decisioni e il massimario sono consultabili secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge in conformità dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

9. D'intesa con il Dipartimento nazionale per l'immigrazione il Consiglio di presidenza della Commissione predispone programmi e strumenti di aggiornamento e di formazione, anche di scambio con gli organismi analoghi dei Paesi stranieri, indirizzati ai componenti della Commissione.

10. L'organizzazione della Commissione è disciplinata nell'ambito del regolamento di organizzazione del Dipartimento nazionale per l'immigrazione.

 

Art. 140

Presentazione della domanda di asilo.

1. La domanda di asilo può essere presentata:

a) all'ufficio di Polizia di frontiera al momento dell'ingresso nel territorio dello Stato;

b) alla Prefettura della Provincia in cui il richiedente si trova;

c) al comandante di una nave o di un aeromobile italiano in navigazione.

2. La domanda di asilo può essere presentata mediante atto scritto, anche se redatto in lingua non italiana, ovvero mediante dichiarazione orale che deve essere verbalizzata dall'autorità che la riceve.

3. In ogni caso la domanda deve indicare tutti i motivi per i quali lo straniero è stato indotto all'espatrio o per i quali non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole ritornarvi o, se apolide, non può o non vuole ritornare nel Paese nel quale aveva la residenza abituale.

4. In ogni caso l'autorità che riceve la domanda di asilo deve redigere un verbale, secondo il modello allegato al regolamento di attuazione della presente legge, contenente i dati personali dello straniero, la sua situazione personale e familiare, le circostanze del viaggio verso l'Italia, nonché ogni altro elemento utile ad una completa ed obiettiva valutazione dei motivi posti a base della domanda.

5. Lo straniero ha il diritto di ricevere ogni assistenza per una corretta presentazione della domanda, ha il diritto di essere posto in condizione di scrivere liberamente nella propria lingua, di ottenere informazioni sullo svolgimento della procedura e di ricevere l'assistenza di un interprete imparziale. Lo straniero ha la facoltà di avvalersi della assistenza di un avvocato o procuratore legale di propria fiducia ovvero di un rappresentante di organizzazioni di difesa dei diritti dell'uomo e degli stranieri o di altra persona esperta o di propria fiducia.

6. Lo straniero ha diritto di produrre e di allegare alla domanda di asilo ogni documentazione utile a comprovare i motivi della domanda, i dati personali e familiari, la situazione del Paese e le circostanze del viaggio.

7. Lo straniero ha inoltre diritto di ricevere copia della domanda di asilo, del verbale previsto dal comma 4 e della documentazione da lui allegata, nonché una idonea ricevuta nelle forme previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

8. L'autorità indicata nel comma 1 di fronte alla quale è presentata la domanda di asilo, ha l'obbligo di riceverla salvo i casi in cui risulti manifesta una delle cause ostative previste dall'articolo 141.

9. Salva l'applicazione della custodia dello straniero respinto alla frontiera e il relativo procedimento giurisdizionale previsto dall'articolo 41, il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda di asilo, rilasciatane copia e ricevuta previste dai commi 7 e 8, invita lo straniero ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato e a recarsi entro otto giorni alla Prefettura competente per territorio, e invia copia della domanda; con l'allegata documentazione, alla Questura e alla Prefettura della Provincia.

10. Il comandante dell'aereo o della nave italiana che riceve la domanda di asilo, la invia tempestivamente all'ufficio di polizia di frontiera nel primo scalo nel territorio dello Stato, il cui dirigente procede ai sensi del comma 9.

11. L'ufficio della Prefettura che riceve la domanda, anche se si tratta di domanda presentata presso altra autorità, provvede, entro dieci giorni dal ricevimento, ad un primo colloquio con lo straniero, durante il quale, osservando le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 e del regolamento di attuazione della presente legge, raccoglie la domanda di asilo, rilascia le copie e la ricevuta previste dai commi 7 e 8, compila il verbale indicato nel comma 4, fissa non prima del ventesimo e non oltre il sessantesimo giorno successivo la data dell'audizione dell'interessato presso la Commissione nazionale per il diritto di asilo e rilascia attestazione del colloquio effettuato dallo straniero e della data dell'audizione fissata presso la Commissione nazionale.

12. L'ufficio della Prefettura, anche per il tramite della Questura competente, raccoglie i dati sull'identità dello straniero e procede ad ogni altro accertamento di polizia; entro sette giorni dal colloquio, trasmette, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo la domanda di asilo, il verbale e la documentazione prodotta, allegata o comunque acquisita d'ufficio.

13. Il Questore, previa esibizione della attestazione del colloquio effettuato presso l'ufficio della Prefettura, previo ritiro del passaporto o di altro documento di viaggio di cui era in possesso lo straniero, gli rilascia il permesso di soggiorno per richiesta di asilo e una copia autenticata del passaporto trattenuto.

14. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri che costituiscono un unico nucleo familiare si provvede a raccogliere un'unica domanda e a compilare un unico verbale, salvo che per ciascun figlio maggiore di età. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del gruppo familiare, facendo menzione delle circostanze della presentazione della domanda.

15. Nei casi in cui la domanda di asilo sia presentata da minori non accompagnati, l'autorità che raccoglie la domanda in Italia, ne da tempestiva comunicazione, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, al Tribunale per i minorenni competente per territorio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

16. La domanda di asilo può essere altresì presentata all'ufficio della Prefettura della Provincia in cui l'interessato si trova:

a) dallo straniero che sia entrato di fatto nel territorio dello Stato e che dimostri di aver fatto ingresso in Italia da non più di otto giorni;

b) dallo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo;

c) dallo straniero detenuto o internato in istituti penitenziari italiani;

d) dallo straniero che abbia ottenuto dal giudice la sospensione della custodia e dell'esecuzione dell'espulsione immediata disposta nei casi previsti dall'articolo 41, comma 7, lettera d) e dall'articolo 55, comma 8, lettera c).

17. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le particolari modalità necessarie per consentire la presentazione e la raccolta delle domande di asilo nei casi indicati nel comma 16.

 

Art. 141

Cause ostative alla presentazione della domanda di asilo.

1. La domanda di asilo è inammissibile qualora sussista una delle seguenti circostanze:

a) lo straniero sia già stato riconosciuto rifugiato in altro Stato, nel quale possa attualmente godere di effettiva protezione;

b) lo straniero provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, nel quale abbia trascorso un periodo superiore a tre mesi, durante il quale, tenuto conto delle specifiche circostanze del caso, avrebbe potuto richiedere asilo alle autorità di quello Stato in base alla legislazione vigente e alla prassi amministrativa ivi praticata; in tal caso tuttavia la domanda si può considerare inammissibile soltanto se risulti accertata la sussistenza del consenso dello Stato terzo alla riammissione dello straniero, al fine di consentirne l'accesso a una procedura equa di esame della domanda e di proteggerlo dal rischio di respingimento verso uno degli Stati in cui non sia protetto da persecuzione;

c) i motivi addotti esplicitamente a sostegno della domanda di asilo non siano in alcun modo collegati alle circostanze che, in base alla presente legge e alle convenzioni internazionali, consentono il riconoscimento dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario;

d) lo straniero abbia commesso un crimine di guerra, un crimine contro la pace o un crimine contro l'umanità;

e) lo straniero che, trovandosi nelle condizioni indicate dall'articolo 138, comma 2, lettera b), abbia chiesto o ottenuto assistenza da un altro Stato, salvo che intenda sottrarsi a violazioni dei propri diritti fondamentali subite nel Paese di prima accoglienza, ovvero nei cui confronti risulti un rifiuto di protezione o di assistenza da parte dello Stato terzo.

2. Competente a decidere in merito alla sussistenza delle cause ostative è la Commissione nazionale per il diritto d'asilo.

3. Nel caso di cause ostative relative alla domanda di asilo raccolta dall'ufficio di polizia di frontiera, anche se presentata al comandante della nave o dell'aeromobile italiano, si provvede al respingimento alla frontiera e al procedimento previsto dall'articolo 41. In tali casi competente a decidere in merito alla sussistenza delle cause ostative è il giudice competente per la convalida.

4. Nei casi, previsti dall'articolo 41, comma 7, lettera b) e dell'articolo 55, comma 8, lettera c), in cui lo straniero respinto alla frontiera o espulso sia autorizzato dal giudice a presentare domanda di asilo, le cause ostative si intendono insussistenti.

5. In deroga alle norme del presente articolo, si osservano gli accordi internazionali che dispongono diversamente.

 

Art. 142

Condizione giuridica dello straniero richiedente asilo. Permesso di soggiorno per richiesta asilo.

1. Lo straniero che ha presentato la domanda di asilo ha l'obbligo di collaborare con le autorità competenti per l'espletamento della procedura.

2. La Questura competente nel luogo in cui dimora il richiedente asilo rilascia e rinnova il permesso di soggiorno per richiesta di asilo della durata di tre mesi, rinnovabile.

3. Nei casi in cui la Commissione nazionale per il diritto di asilo non notifichi allo straniero la decisione sulla domanda di asilo entro trenta giorni dalla data dell'audizione e nei casi in cui sia pendente ricorso giurisdizionale contro i provvedimenti di diniego dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario, allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, avente la durata di sei mesi, rinnovabile fino alla decisione definitiva sul ricorso giurisdizionale presentato, previa esibizione dell'istanza del ricorrente diretta alla fissazione dell'udienza. Qualora sia pendente il suddetto ricorso giurisdizionale il permesso di soggiorno per richiesta di asilo consente l'iscrizione temporanea nelle liste ordinarie di collocamento e l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato.

4. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità previste dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione.

5. Ai richiedenti asilo privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità in Italia il Ministero dell'interno concede un contributo giornaliero di prima assistenza, il cui importo e determinato secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge. Il contributo è erogato fino alla data della notificazione della decisione della Commissione ed il suo importo è adeguato periodicamente al costo della vita e non può essere comunque erogato allo straniero che non abbia depositato il suo passaporto o documento di viaggio presso la Questura, salvo che il richiedente asilo dimostri che gli era oggettivamente impossibile disporne fin dall'inizio del viaggio.

6. Il richiedente asilo ha l'obbligo di comunicare al Questore competente ogni trasferimento della propria dimora.

7. Le disposizioni del presente Capo non precludono allo straniero la possibilità di rinunciare spontaneamente alla domanda di asilo presentata, con dichiarazione scritta e conseguente revoca del permesso di soggiorno per richiesta di asilo e restituzione del passaporto o del documento di viaggio custodito presso la Questura, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, nonché la possibilità di una sua spontanea uscita dal territorio dello Stato.

 

Art. 143

Esame della domanda di asilo.

1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

2. A tal fine la Commissione valuta:

a) la domanda di asilo, il verbale redatto nel primo colloquio e la documentazione prodotta, allegata o comunque acquisita d'ufficio dalla Prefettura;

b) le dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta dallo straniero di fronte alla Commissione;

c) ogni documentazione acquisita dalla Commissione o comunque prodotta dallo straniero.

3. La Commissione assume, prima della data fissata per l'audizione, ogni informazione sulla effettiva situazione socioeconomica in cui si trova attualmente il Paese da cui è espatriato lo straniero, con particolare riguardo all'effettivo riconoscimento dei diritti fondamentali della persona, alla situazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose e ai diversi partiti e movimenti politici. La Commissione provvede altresì ad acquisire ogni utile informazione sul viaggio effettuato dal richiedente asilo e sulla situazione sua e della sua famiglia prima dell'espatrio. A tali fini la Commissione può rivolgersi all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, alle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, ai Servizi di informazione e di sicurezza, alle organizzazioni e istituzioni internazionali operanti nell'ambito dei diritti umani e alle associazioni, anche internazionali, di tutela dei diritti umani.

4. L'audizione avviene in luogo non aperto al pubblico e di fronte a tutti i membri della competente sezione della Commissione.

5. Lo straniero è invitato ad esprimersi nella propria lingua e, se occorre, la Commissione nomina un interprete.

6. Durante l'audizione il richiedente può farsi assistere da una persona di sua fiducia.

7. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati dallo straniero e la documentazione acquisita dalla Commissione o prodotta dall'interessato.

8. Prima dell'inizio dell'audizione lo straniero può produrre documentazione che deve essere acquisita e valutata dalla Commissione.

9. L'esame del richiedente asilo avviene con domande dirette dei membri della Sezione e della persona che eventualmente assiste lo straniero. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 194 e 499 del codice di procedura penale.

10. Al termine dell'audizione, la Commissione rilascia allo straniero copia autenticata del verbale della audizione e della documentazione da lui prodotta alla Commissione.

11. Lo straniero che non si presenta per la audizione di fronte alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo si intende abbia rinunciato alla domanda di asilo presentata in Italia, salvo che abbia notificato alla sezione la richiesta di fissazione di una data o di un luogo diverso per l'audizione, a causa di gravi e comprovate ragioni di salute. La Commissione fissa una nuova data o un luogo diverso per l'audizione, in data non successiva ai trenta giorni dalla precedente.

12. Se la domanda di asilo riguarda un intero nucleo familiare la Commissione può procedere, salvo diversa richiesta degli interessati, all'audizione di un solo membro della famiglia, con preferenza per le persone adulte.

13. Al fine di procedere all'audizione la Commissione può recarsi presso il luogo in cui si trova lo straniero. In caso contrario lo straniero ha diritto di ottenere un titolo di viaggio gratuito di andata e ritorno.

14. Le disposizioni del presente articolo si osservano a pena di nullità della decisione della Commissione.

 

Art. 144

Decisione sulla domanda di asilo.

1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo si pronuncia sulla domanda di asilo adottando una delle seguenti decisioni:

a) dichiara inammissibile la domanda qualora sussista una delle cause ostative alla presentazione della domanda di asilo indicate dall'articolo 141;

b) riconosce lo status di rifugiato allo straniero che possegga i requisiti previsti dalla presente legge, salvo che sussista una delle circostanze previste all'articolo 1 lettere c) ed f) della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951;

c) riconosce l'asilo umanitario allo straniero che, non potendo ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, ne possegga i requisiti previsti dalla legge;

d) rigetta la domanda di asilo che risulti presentata da straniero che non possegga i requisiti e le condizioni previste dalla presente legge per il riconoscimento dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario.

2. La mancanza di riscontri oggettivi che confermino la veridicità di un fatto o di un atto o di una circostanza, incluse la propria identità e i propri dati anagrafici, affermati o negati dallo straniero nella domanda di asilo o nelle dichiarazioni da lui rese nel verbale, nel primo colloquio o nell'audizione ovvero nei documenti da questi prodotti, non può costituire di per sé prova della loro falsità, né può costituire il solo motivo per dichiarare inammissibile o per rigettare la domanda.

3. La Commissione decide sulla domanda di asilo con atto scritto e dettagliatamente motivato. Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero. Nella decisione sono indicate le modalità e i termini per la sua impugnazione.

4. La decisione sulla domanda di asilo presentata da un nucleo familiare produce i medesimi effetti per ciascuno dei suoi componenti.

5. La Commissione si pronuncia sulla domanda non oltre trenta giorni dalla data in cui è avvenuta l'audizione dell'interessato.

6. L'intero testo della decisione deve essere notificato a cura della Commissione in copia allo straniero, al Ministero dell'interno, alla Prefettura e alla Questura competente nel più breve termine e comunque non oltre trenta giorni dalla data in cui si è svolta l'audizione dello straniero. Al testo notificato allo straniero deve essere altresì allegata una traduzione in lingua a lui comprensibile.

 

Art. 145

Riconoscimento dello status di rifugiato. Carta di soggiorno e documento di viaggio.

1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo rilascia allo straniero al quale riconosce lo status di rifugiato un apposito certificato nelle forme definite dal regolamento di attuazione della presente legge, che deve essere notificato all'interessato in allegato alla copia della decisione della Commissione.

2. Allo straniero che esibisca il certificato di riconoscimento dello status di rifugiato e che restituisca il permesso di soggiorno per richiesta di asilo, il Questore della Provincia in cui dimora rilascia una carta di soggiorno avente la durata di cinque anni.

3. La carta di soggiorno del rifugiato reca la menzione del riconoscimento dello status di rifugiato e del trattamento di cui gode il titolare, ed è disciplinata dalle disposizioni della presente legge concernenti la carta di soggiorno rilasciata al cittadino extracomunitario, in quanto applicabili.

4. Su istanza dell'interessato la carta di soggiorno del rifugiato è automaticamente rinnovata alla scadenza previa esibizione del solo certificato di riconoscimento dello status di rifugiato.

5. La carta di soggiorno del rifugiato è revocata nei soli casi in cui sia eseguita l'espulsione del rifugiato dal territorio dello Stato per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato ovvero sia divenuta definitiva la decisione di cessazione dello status di rifugiato.

6. Al rifugiato il Questore rilascia, a richiesta e previa esibizione del certificato di riconoscimento dello status di rifugiato e della carta di soggiorno in corso di validità, un documento di viaggio della durata di due anni, rinnovabile fino alla scadenza della carta di soggiorno. Il regime del documento di viaggio per rifugiati è disciplinato dal regolamento di attuazione della presente legge in conformità delle convenzioni internazionali.

7. Il riconoscimento dello status di rifugiato in favore del nucleo familiare comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento dello status e di una carta di soggiorno, in favore di ciascuno dei suoi componenti.

 

Art. 146

Trattamento del rifugiato. Interventi assistenziali.

1. Il rifugiato ha diritto di soggiornare nel territorio dello Stato e di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di istruzione, di previdenza e di assistenza sociale, di assistenza sanitaria.

2. Il rifugiato ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per il cittadino italiano.

3. Il rifugiato può attuare il ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui la presente legge consente il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari aventi cittadinanza di Paesi extracomunitari.

4. Il rifugiato può avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

5. Per ogni altra materia il rifugiato riceve il medesimo trattamento previsto dalla presente legge per il cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno.

6. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina, in conformità delle norme internazionali, le forme di assistenza amministrativa riconosciute ai rifugiati a cura dello Stato e degli enti locali.

7. I diritti previsti nel comma 1 si estendono al coniuge, ai figli minori e al genitore a carico che convivano con il rifugiato regolarmente soggiornati nel territorio dello Stato.

8. La Repubblica promuove e favorisce con specifici interventi l'inserimento del rifugiato nella società italiana.

9. Gli interventi assistenziali a favore del rifugiato competono al Comune in cui egli risiede.

10. Il Dipartimento nazionale per l'immigrazione, anche in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con le Regioni e con gli enti locali e con associazioni o organizzazioni di volontariato, predispone, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, particolari programmi annuali di assistenza economica e di promozione dell'integrazione sociale e lavorativa dei rifugiati.

11. Il rifugiato titolare di carta di soggiorno in corso di validità può essere espulso dal territorio dello Stato soltanto nei casi e nei modi in cui, in base alla presente legge, è consentita l'espulsione del cittadino extracomunitario per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Tuttavia in tali casi, in conformità a quanto disposto dall'articolo 32, comma 3, della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, l'espulsione, a meno che vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale, è eseguibile non prima di quattro giorni dopo la consegna del decreto del Ministro dell'interno affinché il rifugiato abbia la possibilità di tentare di farsi ammettere regolarmente in un altro Stato. A tal fine il Questore dispone la custodia del rifugiato e avvia il procedimento previsto dall'articolo 55. In ogni caso il rifugiato non può essere inviato nello Stato di cui è cittadino o se apolide, nel quale risiedeva, né in qualsiasi altro Stato in cui non sia protetto dalla persecuzione o in cui rischi di essere inviato nello Stato di cui è cittadino o, se apolide, in cui risiedeva.

 

Art. 147

Riconoscimento dell'asilo umanitario.

1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo rilascia allo straniero a cui riconosce l'asilo umanitario un apposito certificato, disciplinato del regolamento di attuazione della presente legge, che deve essere notificato all'interessato in allegato alla copia della decisione della Commissione.

2. Allo straniero che esibisca il certificato di riconoscimento dell'asilo umanitario e che restituisca il permesso di soggiorno per richiesta di asilo, il Questore della Provincia in cui dimora rilascia un permesso di soggiorno per asilo umanitario avente la durata di un anno.

3. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo umanitario gode del trattamento previsto dalla presente legge per il cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

4. Il permesso di soggiorno per asilo umanitario è rinnovabile, previa esibizione del certificato di riconoscimento dell'asilo umanitario, fino a quando non sia divenuta definitiva la decisione di cessazione dell'asilo umanitario.

5. Allo straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo umanitario il Questore rilascia, a richiesta, un titolo di viaggio per stranieri di durata limitata alla durata del permesso di soggiorno. Il titolo di viaggio è rilasciato e rinnovato secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

6. Il riconoscimento dell'asilo umanitario in favore di un nucleo familiare comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento e di un permesso di soggiorno per asilo umanitario, in favore di ciascuno dei suoi componenti.

7. Qualora sia adottato nei suoi confronti un provvedimento di espulsione lo straniero cui è stato riconosciuto l'asilo umanitario non può comunque essere inviato nello Stato di cui è cittadino o, se apolide, nello Stato in cui risiedeva.

 

Art. 148

Diniego dell'asilo. Ricorsi giurisdizionali.

1. Se la Commissione nazionale per il diritto di asilo dichiara inammissibile o rigetta la domanda di asilo, lo straniero ha l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato alla data di scadenza del permesso di soggiorno per richiesta di asilo o, qualora il permesso sia in scadenza, entro quindici giorni dalla data della notificazione della decisione, salvo che gli sia concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo e salvi gli effetti dell'impugnazione.

2. Il Questore, previo ritiro dei permessi di soggiorno per richiesta di asilo, rilascia allo straniero un permesso di soggiorno per coesione familiare, per studio, per attesa emigrazione verso altro Stato o per motivi di giustizia, qualora egli dimostri nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, di possedere i relativi requisiti richiesti dalla presente legge. In tali casi il Questore riconsegna allo straniero il passaporto o il documento di viaggio che erano stati ritirati allo straniero al momento della presentazione della domanda di asilo.

3. L'espulsione per soggiorno illegale del cittadino extracomunitario che aveva presentato domanda di asilo può essere disposta soltanto successivamente al decorso dei termini indicati al comma 1.

4. Contro la decisione che dichiara inammissibile o che rigetta la domanda di asilo è ammessa la presentazione di un ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo in cui lo straniero ha domicilio eletto entro i termini indicati al comma 1. In ogni caso sono esclusi i ricorsi amministrativi.

5. La presentazione del ricorso ha l'effetto di sospendere l'esecuzione della decisione definitiva sul ricorso e di consentire il rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

6. Il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenze che devono essere depositate entro sessanta giorni dal deposito dei ricorsi di rispettiva competenza.

7. Il giudice amministrativo nei ricorsi indicati nel comma 4 ha giurisdizione esclusiva estesa al merito.

8. Il giudice, nella sentenza che annulla la decisione della Commissione dichiara se il ricorrente possiede i requisiti previsti dalla presente legge per ottenere il riconoscimento rispettivamente dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario.

9. La sentenza definitiva del giudice che dichiari l'esistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario sostituisce a tutti gli effetti l'analogo certificato rilasciato dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo.

10. La cancelleria del giudice, secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, notifica le sentenze definitive sui ricorsi indicati nel comma 4 al ricorrente, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, al Ministero dell'interno e alla Questura competente.

11. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.

12. L'attestazione consolare di non mendacia dell'autocertificazione redditi prodotti all'estero prevista dall'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 217, non è richiesta se lo straniero ha lo status di rifugiato o è titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo o per asilo umanitario.

 

Art. 149

Cessazione dello status di rifugiato. Procedura. Ricorsi giurisdizionali.

1. La cessazione dello status di rifugiato è pronunciata con decisione adottata dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, su richiesta della Questura o del Ministero dell'interno, qualora sussista una delle circostanze previste dall'articolo 1, lettera c) della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951.

2. Con la decisione che dichiara cessato lo status di rifugiato la Commissione revoca il certificato di riconoscimento dello stato di rifugiato e riconosce l'asilo umanitario se ne ricorrono i presupposti previsti dalla presente legge, ovvero dichiara che lo straniero ha cessato di godere del diritto d'asilo nel territorio dello Stato.

3. Allo straniero per il quale è dichiarato cessato lo status di rifugiato, il Questore revoca la carta di soggiorno e rilascia, a richiesta, un altro tipo di carta di soggiorno o un permesso di soggiorno per i quali possegga i relativi requisiti previsti dalla presente legge.

4. La richiesta di cessazione dello status di rifugiato deve essere scritta e motivata e deve essere notificata al rifugiato e all'ufficio della Prefettura competente, il quale procede ad un primo colloquio con l'interessato, lo informa sullo svolgimento della procedura e fissa un'audizione con la Commissione nazionale per il diritto di asilo avente ad oggetto le circostanze indicate nella richiesta.

5. Il rifugiato può comunque produrre ogni documentazione utile a comprovare la permanenza delle condizioni e dei presupposti previsti dalla presente legge per il riconoscimento dello status di rifugiato. Il verbale del primo colloquio e la documentazione prodotta è tempestivamente inviato alla Commissione dell'Ufficio di Prefettura.

6. In merito alla richiesta di cessazione dello status di rifugiato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 dell'articolo 142 per la domanda di asilo, nonché dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 143 per la decisione sulla domanda di asilo.

7. Non si fa luogo alla richiesta di cessazione indirizzata alla Commissione nazionale per il diritto di asilo e si considera di diritto verificata la cessazione dello status di rifugiato nel caso in cui lo straniero presenti alla Questura, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, una istanza scritta di restituzione del passaporto nazionale ivi depositato al momento della presentazione della domanda di asilo, allegandovi una dichiarazione espressa di rinunzia allo status di rifugiato. Tuttavia l'istanza di restituzione può essere rifiutata dal Questore, con atto scritto e motivato, in tutti i casi in cui, sulla base di elementi concreti ed attuali, si possa ritenere che la rinunzia allo status di rifugiato e la richiesta di restituzione del passaporto siano il frutto di violenze o minacce ingiuste, dirette o indirette, rivolte in Patria o all'estero, al rifugiato o ai propri familiari. A tal fine il Questore chiede un parere scritto al Consiglio di presidenza della Commissione nazionale per il diritto d'asilo e può acquisire ogni utile informazione, anche da organizzazioni internazionali o da associazioni di tutela dei diritti dell'uomo o dello straniero.

8. Il Questore procede alla revoca della carta di soggiorno del rifugiato dopo il quindicesimo giorno dalla data in cui lo straniero ha ricevuto la notificazione della decisione che ha dichiarato la cessazione dello status di rifugiato se non è stato notificato ricorso giurisdizionale contro la decisione.

9. Contro la decisione che dichiara la cessazione dello status di rifugiato è ammessa la presentazione di un ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo in cui il rifugiato ha il domicilio eletto; il ricorso deve essere notificato entro il termine indicato nel comma 8. In ogni caso sono esclusi ricorsi amministrativi.

10. Ai ricorsi giurisdizionali previsti nel comma 11, si applicano le disposizioni previste dai commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 148.

11. Se il giudice amministrativo conferma la decisione di cessazione dello status di rifugiato, il Questore procede alla revoca della carta di soggiorno e, su sua richiesta, rilascia allo straniero altro tipo di carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per coesione familiare, per studio, per lavoro subordinato, anche qualora sia iscritto nelle liste di collocamento, per lavoro autonomo o per altri motivi per i quali possegga i requisiti previsti dalla presente legge o, in mancanza, invita lo straniero a lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni, scaduti i quali si potrà procedere alla sua espulsione per soggiorno illegale.

12. Il Ministero dell'interno e le Regioni possono predisporre, anche in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, programmi di rientro in patria degli stranieri per i quali sia cessato lo status di rifugiato.

 

Art. 150

Cessazione dell'asilo umanitario. Procedura. Ricorsi giurisdizionali.

1. Periodicamente la Commissione nazionale per il diritto di asilo può dichiarare cessato l'asilo umanitario riconosciuto in favore dei cittadini di un determinato Stato qualora siano venuti meno i presupposti in relazione alla situazione generale.

2. Alla scadenza del permesso di soggiorno per asilo umanitario il Questore rilascia a richiesta dello straniero per il quale la Commissione abbia dichiarato cessato l'asilo umanitario, una carta di soggiorno o un permesso di soggiorno per i quali possegga i requisiti richiesti dalla presente legge o, in mancanza, invita lo straniero a lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni, scaduti i quali si potrà procedere alla sua espulsione per soggiorno illegale.

3. Il Ministero dell'interno può predisporre in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, programmi di rientro in patria degli stranieri per i quali è cessato l'asilo umanitario.

4. La decisione della Commissione che dichiara la cessazione dell'asilo umanitario è notificata ad ogni straniero interessato e al Ministero dell'interno.

5. Entro quindici giorni dalla data della notificazione della decisione di cessazione dell'asilo umanitario lo straniero può comunque presentare all'ufficio della Prefettura domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, che è esaminata secondo le disposizioni previste dal presente titolo per la domanda di asilo.

 

Art. 151

Disposizioni per i casi di esodi di massa.

1. Nei casi in cui si verifichi un afflusso di massa nel territorio dello Stato di stranieri costretti ad abbandonare il proprio Paese per uno dei motivi che consentono il riconoscimento dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario o per altri gravi motivi, il Governo della Repubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ha facoltà di dichiarare lo stato di emergenza disponendo, secondo i criteri indicati nel presente articolo e in osservanza delle Convenzioni internazionali, deroghe eccezionali e speciali alle disposizioni della presente legge e di altre leggi dello Stato al fine di adottare ogni misura idonea a far fronte alle straordinarie e urgenti necessità derivanti dall'afflusso di massa.

2. Il decreto indicato nel comma 1 può disporre una o più delle seguenti misure:

a) l'avviamento e l'alloggiamento degli stranieri in strutture di accoglienza temporanea, eventualmente disponendo l'obbligo di dimora all'interno di tali strutture;

b) la determinazione di gruppo dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario agli stranieri che appartengano ad una determinata nazionalità, appartenenza etnica, linguistica o religiosa o che provengano da determinate zone o che si trovino in altre circostanze eccezionali; la determinazione di gruppo può riferirsi agli stranieri che abbiano fatto ingresso nel territorio dello Stato in un determinato periodo di tempo ovvero a partire da una determinata data, senza limitazione di tempo per il futuro; in caso di determinazione di gruppo, la domanda di asilo può indicare soltanto le generalità, la nazionalità, il gruppo etnico, linguistico o religioso di appartenenza ovvero la zona di provenienza o altri elementi corrispondenti ai requisiti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

c) la concentrazione degli stranieri nelle zone più attigue ai luoghi in cui hanno luogo i fenomeni che abbiano indotto il fenomeno migratorio di emergenza;

d) una disciplina speciale o eccezionale della condizione giuridica delle persone accolte per le quali non si ritenga di disporre la determinazione di gruppo dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario;

e) i criteri e le modalità per il controllo degli ingressi degli stranieri nel territorio dello Stato;

f) l'assistenza sanitaria presso strutture e con modalità particolari, nonché ogni altra forma di assistenza sociale;

g) l'istruzione dei minori alloggiati presso le strutture di cui alla lettera a);

h) la nomina dei Prefetti o dei Sindaci delle località in cui maggiore è l'afflusso di stranieri, quali commissari straordinari o coordinatori degli interventi pubblici e privati;

i) l'utilizzo delle Forze armate per rafforzare la vigilanza delle frontiere e delle coste o per coadiuvare la predisposizione degli interventi straordinari di assistenza;

l) l'indicazione della copertura delle eventuali spese straordinarie dello Stato degli enti locali e delle associazioni di volontariato e delle modalità di erogazione dei fondi messi a disposizione, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato;

m) il rimpatrio, anche coattivo, degli stranieri nei Paesi in cui non siano più in essere i fenomeni che avevano indotto il flusso migratorio di massa ovvero il loro avviamento verso altri Stati in cui siano protetti dal rischio di essere inviati nei Paesi in cui i predetti fenomeni siano tuttora in atto;

n) particolari modalità di coordinamento e di collegamento delle azioni nazionali e locali dei pubblici poteri con quelle delle organizzazioni di volontariato e di assistenza.

3. Ove possibile il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e adottato, ed eventualmente integrato e modificato, dopo aver preso i necessari contatti con gli Stati membri dell'Unione europea, con il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione delle Comunità europee, con altri Stati confinanti, con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, nonché con le Giunte delle Regioni coinvolte e con il Consiglio di presidenza della Commissione nazionale per il diritto d'asilo.

4. Ogni Regione, in collegamento con il Dipartimento nazionale per l'immigrazione e con la Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, ha l'obbligo di mantenere costantemente apprestati per ogni evenienza appositi centri di raccolta e di accoglienza idonei per i casi di afflusso di massa, in collaborazione con la Croce rossa italiana, con le organizzazioni di volontariato e con i locali comandi territoriali dei Vigili del fuoco e delle Forze armate, sulla base di apposite intese concordate con il Commissario del Governo nella Regione, con le prefetture e con le amministrazioni comunali. A tal fine possono essere dati in uso, con apposite convenzioni, edifici strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato.

5. In ogni caso il decreto consente l'ingresso temporaneo degli stranieri di cui al comma 1 e ne dispone il temporaneo soggiorno senza alcuna discriminazione relativa alla razza, alla nazionalità. alle condizioni di salute o alla lingua, con particolare riguardo, in caso di eventi bellici, ai disertori, ai renitenti alla leva, agli obiettori di coscienza, ai minori non accompagnati in stato di bisogno, ai feriti, ai familiari di sfollati già accolti nel territorio dello Stato ed a coloro che, anche su segnalazione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, si trovino in situazione di imminente pericolo per la propria vita o sicurezza personale o sono vittima di violazioni dei diritti inviolabili della persona. Sono fatte salve le inderogabili esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato.

 

TITOLO V

PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE

 

Art. 152

Principi generali.

1. Lo Stato e le Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano iniziative a favore degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio italiano, al fine di consentire il superamento delle difficoltà inerenti alla condizione di immigrati, di agevolarne l'inserimento nella vita sociale, culturale e produttiva della Repubblica e di favorirne la conoscenza della lingua e della cultura italiana.

2. Lo Stato e le Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono e tutelano il mantenimento delle identità culturali dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

 

Art. 153

Programmazione annuale delle politiche migratorie.

1. Lo Stato, le Regioni e i Comuni, nelle materie di loro competenza, adottano programmi annuali delle proprie iniziative concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'attuazione dei diritti e dei doveri previsti dalla presente legge e per le attività di integrazione e di promozione di pari opportunità, ferme restando le condizioni di accesso ai servizi e al lavoro previste dalla presente legge e l'osservanza dei principi generali previsti dall'articolo 12.

2. Nell'ambito dei programmi indicati nel comma 1 sono individuate specifiche iniziative finalizzate ai seguenti obiettivi:

a) una corretta informazione dei cittadini italiani sulle cause dell'immigrazione straniera e sui problemi dei cittadini stranieri presenti in Italia;

b) uno sviluppo di iniziative di educazione interculturale ai sensi dell'articolo 162;

c) una prevenzione delle azioni di xenofobia e di razzismo, in osservanza dei criteri indicati dalla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale firmata a New York il 7 marzo 1966 e resa esecutiva con legge 13 ottobre 1975, n. 654;

d) una programmazione della formazione dei funzionari ai sensi dell'articolo 161;

e) una prevenzione e una repressione dell'agevolazione dell'immigrazione illegale prevista dall'articolo 42 dell'occupazione di stranieri in condizioni illegali prevista dall'articolo 111;

f) la conclusione degli accordi di riammissione indicati dall'articolo 57;

g) la conclusione di accordi bilaterali con i Paesi di più forte emigrazione verso l'Italia;

h) la promozione della formazione professionale e dell'inserimento lavorativo indicata nell'articolo 109 e l'offerta di occasioni dl alfabetizzazione ai sensi dell'articolo 114;

i) la promozione dell'inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo e dell'insegnamento della lingua e della cultura di origine, ai sensi dell'articolo 116;

l) la istituzione di borse di studio e di agevolazioni per il diritto allo studio degli studenti stranieri, ai sensi degli articoli 117, 118, 120 e 121;

m) la istituzione delle strutture di accoglienza presso i valichi di frontiera e dei centri di servizi previsti dagli articoli 126 e 127;

n) l'offerta di opportunità dl alloggio ai sensi degli articoli 128 e 129;

o) l'offerta di prestazioni socio-assistenziali ai sensi dell'articolo 135;

p) la prevenzione delle pressioni migratorie ai sensi dell'articolo 136;

q) il reinserimento in Patria dei lavoratori extracomunitari ai sensi dell'articolo 137;

r) l'assistenza ai richiedenti asilo e ai rifugiati ai sensi degli articoli 142 e 146;

s) l'agevolazione dell'associazionismo privato effettivamente operante in favore degli stranieri, ai sensi degli articoli 155 e 156.

3. Il programma delle iniziative dello Stato è predisposto dal Dipartimento nazionale per l'immigrazione straniera, sentiti la Commissione permanente, il Comitato scientifico, l'Osservatorio nazionale permanente sul fenomeno immigratorio e la Consulta nazionale previsti dalla presente legge.

 

Art. 154

Repressione degli atti di xenofobia e di razzismo.

1. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci a venti milioni di lire, salva l'applicazione delle norme penali:

a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata dl un pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica utilità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, a causa della sua sola condizione di straniero o di appartenente ad una particolare razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;

b) chiunque imponga particolari condizioni o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad un cittadino straniero a causa della sua sola condizione di straniero o di appartenente ad una particolare razza, religione, etnia o nazionalità;

c) chiunque illegittimamente imponga particolari condizioni o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sanitari e socio-assistenziali al cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza.

2. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità per l'accertamento e il pagamento della sanzione amministrativa.

3. In caso di recidiva ai responsabili di uno dei comportamenti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 3, comma 1 lettera b) della legge 13 ottobre 1975, n. 654, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993. n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205.

 

Art. 155

Iniziative dell'associazionismo privato in favore degli stranieri.

1. Le Regioni riconoscono e sostengono le attività e le funzioni di servizio sociale, culturale ed assistenziale svolte dalle associazioni e dalle organizzazioni di volontariato operanti con continuità e specificità a favore dei cittadini stranieri e dalle associazioni legalmente costituite dai cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia.

2. A tal fine le Regioni consentono la conclusione di convenzioni per la gestione di servizi, possono erogare specifiche sovvenzioni per attività e iniziative particolari e possono istituire appositi albi o elenchi di tali associazioni ed organizzazioni.

 

Art. 156

Associazionismo degli immigrati.

1. Lo Stato e le Regioni tutelano e favoriscono le associazioni costituite ai sensi della normativa vigente dai cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia che siano finalizzate alla assistenza reciproca, mantenimento ed espressione della loro identità culturale o alla tutela dei loro interessi riguardo a questioni di competenza della collettività statale o regionale.

2. Lo Stato e le Regioni istituiscono appositi albi delle associazioni di stranieri regolarmente costituite ed effettivamente operanti che svolgono attività continuative in favore degli immigrati.

3. Presso il Dipartimento nazionale per l'immigrazione è istituito e aggiornato un elenco nazionale delle associazioni indicate nel presente articolo.

4. L'elenco e l'albo nazionali sono ordinati secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

5. I Comuni nel cui territorio risieda regolarmente un numero rilevante di cittadini stranieri prevedono, nei rispettivi statuti, la costituzione di organi consultivi o l'attuazione di altre adeguate misure al fine dell'esame delle problematiche dei cittadini stranieri e della formulazione di pareri sui provvedimenti dell'amministrazione comunale che li riguardano direttamente. A tal fine gli organi consultivi prevedono la presenza di rappresentanti delle associazioni dei cittadini stranieri.

 

Art. 157

Scuole e istituti scolastici stranieri in Italia.

1. Lo Stato e le Regioni favoriscono le attività intraprese dalle scuole e dagli istituti scolastici stranieri che siano rivolte ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, anche al fine di effettuare corsi di insegnamento della lingua e della cultura di origine.

2. A tal fine il regolamento di attuazione della presente legge adotta le opportune disposizioni, anche a modifica e ad integrazione delle disposizioni della legge 30 ottobre 1940, n. 1636 e dei relativi provvedimenti di attuazione.

 

TITOLO VI

ORGANI PUBBLICI COMPETENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

 

Art. 158

Dipartimento nazionale per l'immigrazione. Uffici provinciali e sezioni consolari per l'immigrazione.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Dipartimento nazionale per l'immigrazione, di seguito denominato "Dipartimento", quale organo che fornisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, il supporto per lo svolgimento delle funzioni di direzione della politica generale del Governo in materia di immigrazione, di promozione e coordinamento dell'attività dei Ministri in materia di immigrazione e di condizione dello straniero, e di collegamento delle funzioni esercitate in tali materie dallo Stato con quelle esercitate dalle Regioni e dagli enti locali.

2. Oltre alle altre funzioni previste dalla presente legge, al Dipartimento sono attribuiti i seguenti compiti:

a) coordinamento amministrativo in materia di immigrazione: coordinamento delle azioni delle Amministrazioni centrali dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali; formazione dei pubblici funzionari sulle problematiche relative all'immigrazione; programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro e della limitazione del rilascio dei visti di ingresso per breve periodo; collegamenti con gli uffici provinciali per l'immigrazione e con gli uffici consolari;

b) effettuazione, anche in cooperazione con il Consiglio nazionale delle ricerche, di studi e ricerche; raccolta, elaborazione, pubblicazione e diffusione, anche in cooperazione con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di documentazione relativa alle norme regionali, statali, internazionali e straniere sulla condizione giuridica dello straniero, sulle problematiche degli immigrati, ai flussi migratori e alle politiche migratorie; la preparazione di strumenti informativi, di scambi e di collegamenti con centri studi italiani e stranieri;

c) elaborazione e coordinamento delle politiche di immigrazione a livello nazionale e comunitario, con riguardo ai settori previsti dall'articolo 100 C del Trattato istitutivo della Comunità europea e nei settori di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo K.1 del Trattato sull'Unione europea; vigilanza sui flussi e sull'andamento di movimenti migratori; rapporti di cooperazione in materia migratoria con i Paesi di emigrazione, con gli Stati membri dell'Unione europea, con l'Unione europea e con le organizzazioni internazionali; previsioni e interventi circa i fenomeni migratori di massa; accordi di riammissione; contrasto dell'immigrazione illegale e delle organizzazioni rivolte a tale scopo;

d) elaborazione e coordinamento delle politiche per l'immigrazione a livello nazionale, con particolare riguardo per le problematiche relative ai richiedenti asilo e ai rifugiati, alle donne, ai minori e ai lavoratori stranieri, alla famiglia, all'accesso all'alloggio e ai servizi socio-assistenziali, all'accesso all'istruzione; condizione degli studenti stranieri; associazionismo degli stranieri; iniziative e progetti di reinserimento in Patria; iniziative e attività per il mantenimento delle identità culturali; iniziative di formazione e di riqualificazione professionale; rimesse, previdenza e sicurezza sociale; educazione interculturale; difesa dei diritti fondamentali degli stranieri in Italia; prevenzione del razzismo e della xenofobia;

e) promozione e coordinamento delle iniziative delle Amministrazioni dello Stato necessarie per una uniforme, completa e corretta applicazione della presente legge e del suo relativo regolamento di attuazione;

f) predisposizione degli schemi dei provvedimenti che, in base alla presente legge, devono essere emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Dipartimento elabora e controlla le politiche migratorie anche con l'ausilio dell'Osservatorio permanente sul fenomeno migratorio di cui all'articolo 160.

4. Il Dipartimento, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, svolge attività di indirizzo e di coordinamento delle azioni compiute dalle Amministrazioni dello Stato avvalendosi della Commissione permanente per l'immigrazione istituita dall'articolo 160. A tal fine tutte le Amministrazioni centrali dello Stato inviano al Dipartimento gli schemi di decreti ministeriali, di ordinanze e di provvedimenti amministrativi generali in materia di immigrazione. Il Dipartimento entro quindici giorni dalla data del loro ricevimento può richiedere che sullo schema si pronunci la Commissione permanente per l'immigrazione e la Consulta nazionale dell'immigrazione. In tal caso l'amministrazione competente si conforma alle decisione della Commissione e tiene conto del parere espresso dalla Consulta.

5. Il Dipartimento, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, svolge attività di indirizzo e di coordinamento nei confronti delle Regioni e delle Province autonome, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, relativamente alle competenze regionali in materia di immigrazione.

6. Gli uffici del Ministero dell'Interno competenti in materia di cittadinanza e di apolidia, nonché gli uffici del Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili competenti in materia di stranieri, rifugiati, sfollati e richiedenti asilo operano in collegamento con il Dipartimento e con gli uffici provinciali per l'immigrazione.

7. Il Dipartimento, ai fini dell'elaborazione dei provvedimenti in materia di immigrazione da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e ai fini dell'elaborazione di provvedimenti generali previsti dalla presente legge da emanarsi con decreti ministeriali, indice conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra le competenti Amministrazioni dello Stato e tra le Amministrazioni dello Stato e quelle delle Regioni.

8. Presso ogni Prefettura è istituito un Ufficio provinciale per l'immigrazione collegato funzionalmente con il Dipartimento. L'ufficio provinciale per l'immigrazione svolge le seguenti funzioni:

a) assicura l'attuazione a livello periferico delle direttive impartite dal Dipartimento nazionale dell'immigrazione;

b) provvede all'elaborazione e al monitoraggio delle iniziative in materia migratoria attuate a livello locale, nonché alla raccolta dei dati locali sull'immigrazione;

c) coordina in generale le azioni in materia di immigrazione straniera di competenza delle Amministrazioni dello Stato a livello provinciale, anche promuovendo incontri tra i relativi responsabili e proponendo al competente Comitato metropolitano, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1992 e al competente comitato provinciale della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 17 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, l'adozione di provvedimenti che rimuovano eventuali carenze e disfunzioni;

d) assicura il collegamento costante delle azioni delle Amministrazioni periferiche dello Stato con quelle della Regione, per gli Uffici aventi sede nei capoluoghi regionali, della Provincia e delle amministrazioni dei comuni della provincia;

e) provvede alla raccolta e alla diffusione di materiale informativo preparato da enti pubblici e privati in materia di immigrazione;

f) mantiene costanti collegamenti con le associazioni e le organizzazioni di volontariato operanti in favore degli stranieri, nonché con le associazioni rappresentative degli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio della Provincia;

g) segnala al Dipartimento ogni esigenza di controllo del fenomeno migratorio e di coordinamento delle competenze amministrative, nonché ogni esigenza di chiarimento e di indirizzo;

h) fornisce ogni opportuna informazione in materia di immigrazione alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché alle associazioni e organizzazioni di volontariato operanti nella Provincia;

i) raccoglie e istruisce le domande di asilo presentate secondo le disposizioni degli articoli 140, 149 e 150;

l) raccoglie e istruisce le domande in materia di assistenza amministrativa e sociale presentate dai richiedenti asilo, dai rifugiati e dagli altri stranieri;

m) raccoglie le istanze in materia di cittadinanza e di apolidia che, in base alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 e relative norme di attuazione, devono essere inviate al Ministero dell'interno e da questo istruite, e al Presidente della Repubblica.

9. Presso il Dipartimento nazionale per l'immigrazione sono insediate la Commissione nazionale per il diritto di asilo, il difensore civico nazionale dei diritti dello straniero, la Commissione permanente per l'immigrazione, l'Osservatorio permanente per l'immigrazione e la Consulta nazionale dell'immigrazione istituiti rispettivamente dagli articoli 139, 159, 160 e 163.

10. Il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Dipartimento nazionale per l'immigrazione, con proprio decreto può istituire sezioni consolari per l'immigrazione per la gestione presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari di maggiore emigrazione verso l'Italia delle domande di visto di ingresso e della raccolta ed elaborazione delle domande di iscrizione delle liste istituite per i lavoratori extracomunitari ancora residenti all'estero. Tali sezioni possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, anche di personale appartenente ad organizzazioni internazionali qualificate in materia di immigrazione. I funzionari di tali sezioni possono operare, ove necessario, presso più rappresentanze italiane presenti in diversi Paesi.

11. Il Dipartimento nazionale e gli uffici provinciali per l'immigrazione sono collegati, anche per via telematica, oltre che con gli Uffici centrali delle competenti Amministrazioni dello Stato, con i posti di polizia di frontiera, con le Questure, con i Provveditorati agli Studi, con le Rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero. con gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché, ove possibile, con gli uffici competenti in materia di immigrazione straniera delle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali.

12. Con regolamento emanato in osservanza delle procedure e dei principi degli articoli 17, 21, 28, 29, 30 e 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento, il personale e la gestione delle spese del Dipartimento nazionale per l'immigrazione e degli Uffici provinciali per l'immigrazione.

13. Ogni anno il Dipartimento nazionale per l'immigrazione invia al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sull'attuazione della presente legge e sull'andamento dei flussi migratori. Il Presidente del Consiglio dei ministri invia la relazione alle Camere e a1 Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

14. Il Presidente del Consiglio dei ministri può incaricare un funzionario del Dipartimento nazionale per l'immigrazione di rappresentare l'Italia nel Comitato di coordinamento istituito dall'articolo K.4 del Trattato sull'Unione europea, limitatamente alla trattazione delle materia dei settori indicati ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo K.l del Trattato sull'Unione e delle materie previste dall'articolo 100 C del Trattato istitutivo della Comunità europea.

15. Il Dipartimento realizza utili forme di collaborazione e di scambio di informazioni con gli organismi degli Stati stranieri che svolgano analoghe funzioni.

 

Art. 159

Difensore civico dei diritti dello straniero.

1. Ogni Regione può istituire un difensore civico dei diritto dello straniero. Egli svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni statali, regionali. provinciali o comunali competenti in materia di immigrazione straniera. segnalando, anche di propria iniziativa, eventuali abusi, disfunzioni. carenze e ritardi di tali amministrazioni nei confronti degli stranieri presenti nella Regione.

2. La Regione disciplina la nomina, le competenze e i mezzi del difensore civico, nonché i suoi rapporti con il consiglio regionale, provinciale e comunale.

3. Le funzioni di difensore civico dei diritti dello straniero possono essere conferite al difensore civico già istituito in via ordinaria a livello regionale o locale.

4. E' istituito un difensore civico nazionale dei diritti dello straniero nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori a riposo, competente, in collegamento con il Dipartimento nazionale, a segnalare le disfunzioni indicate nel comma 1 alle amministrazioni dello Stato e a individuare le eventuali disfunzioni indicate dai difensori civici regionali.

5. Il difensore civico nazionale invia ogni anno al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione dettagliata sull'attività svolta e sugli eventuali abusi, disfunzioni e lacune riscontrati.

6. L'ufficio del difensore civico nazionale dei diritti dello straniero è collocato presso il Dipartimento nazionale per l'immigrazione ed è dotato del personale e dei mezzi previsti specificamente dal regolamento di organizzazione del Dipartimento.

 

Art. 160

Commissione permanente per l'immigrazione. Osservatorio permanente sul fenomeno immigratorio. Comitato scientifico.

1. E' istituito presso il Dipartimento nazionale per l'immigrazione la Commissione permanente per l'immigrazione, di seguito denominata "Commissione".

2. La Commissione è presieduta dal Capo del Dipartimento nazionale per l'immigrazione. La Commissione è costituita dai seguenti membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:

a) un rappresentante indicato da ciascuno dei seguenti Ministeri: affari esteri, interno, grazia e giustizia, lavoro e previdenza sociale, pubblica istruzione, università e ricerca scientifica e tecnologica, tesoro, industria e lavori pubblici nonché da un rappresentante del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali;

b) cinque rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

c) da un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti: ANCI, UPI, UNCEM.

d) da dieci esperti di provata competenza in ambito sociologico, giuridico, economico, educativo e culturale in materia di immigrazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. La Commissione svolge funzioni di studio, ricerca e monitoraggio del fenomeno immigratorio in Italia in relazione, ai dati della situazione e alla normativa statale e regionale, nonché alla normativa della Comunità europea e dell'Unione europea.

5. A tal fine è istituito un Osservatorio nazionale permanente sul fenomeno immigratorio in Italia, che provvede, anche in collegamento e cooperazione con gli Uffici provinciali per l'immigrazione e in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e con il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Istituto centrale di Statistica, l'Anagrafe Nazionale degli stranieri, alla raccolta ed elaborazione dei dati sull'andamento dei flussi migratori, alla valutazione sull'attendibilità dei dati, allo studio degli aspetti economici, statistici e sociologici del fenomeno migratorio, alla raccolta delle normative statali, regionali, locali, comunitarie e straniere, all'osservazione dell'andamento del mercato del lavoro.

6. La Commissione individua le risorse, i mezzi e le attrezzature idonei a razionalizzare il funzionamento dei pubblici servizi competenti in materia di immigrazione, e a rimuovere eventuali carenze e disfunzioni di tali attività delle pubbliche amministrazioni dello Stato.

7. La Commissione, anche su richiesta specifica presentata dal Capo del Dipartimento nazionale per l'immigrazione, formula al Governo proposte e pareri in materia di politica dell'immigrazione a livello nazionale e comunitario, nonché sui progetti di convenzioni internazionali, di azioni comuni dell'Unione europea e di decisioni del Comitato esecutivo istituito dal titolo VII della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, sugli schemi di disegni di legge, di decreti, di regolamenti e di provvedimenti amministrativi generali, limitatamente alle materie concernenti i cittadini stranieri presenti in Italia, l'asilo e l'immigrazione dai Paesi extracomunitari.

8. Nell'ambito della Commissione è costituito un Comitato scientifico avente il compito di indirizzare l'attività dell'Osservatorio nazionale per l'immigrazione, di esaminarne gli esiti e di individuare i provvedimenti opportuni per l'integrazione degli stranieri regolarmente residenti in Italia da proporre alla Commissione e al Dipartimento nazionale per l'immigrazione o da sottoporre al parere della Consulta nazionale. A tal fine il Comitato scientifico analizza le soluzioni indicate e applicate in Paesi stranieri, e nell'ambito, in particolare dell'Unione europea.

9. Il regolamento di organizzazione del Dipartimento. disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, dell'Osservatorio e del Comitato scientifico previsti dal presente articolo, e prevede i casi e i modi in cui l'Osservatorio può avvalersi di consulenze esterne qualificate.

 

Art. 161

Formazione dei pubblici funzionari.

1. Il Dipartimento nazionale per l'immigrazione, di intesa con le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato interessate, e in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, predispone corsi di formazione destinati ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato addetti agli uffici che hanno rapporti abituali con cittadini stranieri e agli uffici che comunque hanno competenze rilevanti in materia di immigrazione.

2. I corsi hanno per oggetto la conoscenza e l'applicazione delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione, i flussi migratori, le cause delle migrazioni, i problemi sociali, culturali, religiosi, lavorativi, economici e giuridici connessi con le migrazioni, nonché la situazione socio-politica ed economica e le caratteristiche culturali dei Paesi stranieri.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono analoghi corsi, d'intesa con gli Uffici provinciali per l'immigrazione, destinati ai funzionari degli uffici regionali, provinciali e comunali competenti, e indirizzati anche agli operatori professionali o volontari dei centri di servizio e dei centri di accoglienza, nonché ai membri delle associazioni e delle organizzazioni del volontariato. In tali casi i corsi sono integrati con nozioni concernenti l'accoglienza e la gestione dei servizi socio-assistenziali destinati ai cittadini stranieri.

4. I programmi formativi devono avere cadenza annuale, devono prevedere un costante aggiornamento e devono essere informati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti.

 

Art. 162

Educazione interculturale. Programmi di sperimentazione. Aggiornamento dei docenti.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, di intesa con il Dipartimento nazionale per l'immigrazione, su proposta di una commissione di esperti, provvede a definire:

a) un programma di sperimentazioni da attuare, secondo le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 per la realizzazione di innovazioni metodologico-didattiche o, rispettivamente, di ordinamenti e strutture, sulla base di progetti pilota finalizzati alla formazione degli alunni nella prospettiva di una società multiculturale;

b) un programma di attività di aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, per fornire ad esso strumenti di informazione e di intervento per l'inserimento scolastico degli allievi stranieri e per le esigenze di una società multiculturale. Per la sostituzione del personale impegnato nella frequenza dei corsi predetti non si procede all'assunzione di personale supplente. Il programma può dare priorità all'aggiornamento del personale impegnato nelle sperimentazioni indicate nella lettera a);

c) un programma di formazione adeguata dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado per le esigenze dell'insegnamento della lingua italiana come seconda lingua e per la valorizzazione delle lingue e delle culture di origine;

d) un programma che consenta ai docenti uno scambio di esperienze in relazione alle caratteristiche del fenomeno migratorio sul territorio in cui insegnano, secondo una tipologia ordinata per materie e per livello di studi.

2. La Commissione indicata nel comma 1 provvede altresì a proporre al Consiglio Nazionale per la pubblica istruzione e al Ministero della pubblica istruzione:

a) la revisione dei programmi di insegnamento, dei programmi di formazione dei docenti, dei criteri di adozione dei libri di testo, in direzione di un'educazione interculturale;

b) ogni opportuna iniziativa circa l'inserimento degli alunni stranieri nelle scuole di ogni ordine e grado;

c) criteri organizzativi per l'attuazione degli insegnamenti supplementari della lingua e della cultura di origine degli alunni stranieri;

d) criteri per la valutazione dei requisiti culturali di cui devono essere in possesso gli esperti stranieri previsti dall'articolo 116, comma 5, ai quali può essere affidato l'insegnamento della lingua e della cultura di origine e le modalità per la formazione delle commissioni provinciali che devono accertarne l'idoneità;

e) le modalità e i criteri organizzativi per l'attuazione delle attività di sostegno e di integrazione scolastica degli alunni stranieri previste dall'articolo 116, commi 3 e 4.

3. I provvedimenti proposti ai sensi dei commi 1 e 2 sono adottati con ordinanze del Ministro della pubblica istruzione.

4. Le attività e i programmi indicati nei commi 1 e 2 sono attuate, mediante apposite convenzioni, anche in collaborazione con le Università, gli enti regionali di formazione, le Regioni, i Comuni, enti pubblici o privati che abbiano effettivamente maturato una esperienza nell'ambito delle attività da svolgere.

5. La commissione indicata nel comma 1 è presieduta dal Ministro della pubblica istruzione ed è composta dal Dirigente del Servizio centrale di cui all'articolo 165, comma 5, con funzioni di vicepresidente, da un rappresentante nominato dal Capo del Dipartimento nazionale per l'immigrazione e da non più di otto esperti nominati dal Ministro della pubblica istruzione anche tra persone estranee all'Amministrazione, su proposta del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione e della Commissione permanente per l'immigrazione straniera prevista dall'articolo 160.

6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate la misura dei compensi spettanti agli esperti indicati nel comma 5 e le modalità per la loro corresponsione.

7. Alle attività di sperimentazione di aggiornamento e di formazione previste dal presente articolo sono destinati appositi fondi, previa integrazione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

8. La commissione indicata nel comma 1:

a) valuta periodicamente l'efficacia delle singole iniziative adottate e formula proposte di adeguamento;

b) provvede, anche d'intesa con organismi similari di altri Paesi, alla raccolta di dati e di notizie sugli ordinamenti scolastici, sui programmi di studio e sugli orientamenti pedagogici e metodologici dei Paesi di provenienza degli alunni stranieri;

c) si avvale della collaborazione dei gruppi di studio e dei comitati di coordinamento eventualmente costituiti presso i Provveditorati agli studi delle singole Province.

 

Art. 163

Consulta nazionale dell'immigrazione.

1. Al fine di promuovere, con la partecipazione dei diretti interessati, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini stranieri previsti dalla presente legge, è istituita, presso il Dipartimento nazionale per l'immigrazione straniera, una Consulta nazionale dell'immigrazione. di seguito denominata "Consulta".

2. La Consulta è costituita dai seguenti membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:

a) venti rappresentanti dei cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia, designati dalle associazioni più rappresentative effettivamente operanti in Italia, in ragione di almeno uno per ciascuna delle nazionalità aventi il maggior numero di soggiornanti nel territorio dello Stato;

b) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori;

c) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici;

d) sette rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni di volontariato effettivamente operanti in favore dei cittadini stranieri a livello nazionale;

e) tutti i membri della Commissione permanente per l'immigrazione istituita presso il Dipartimento nazionale per l'immigrazione ai sensi dell'articolo 160;

f) un membro della commissione istituita dall'articolo 162 presso il Ministero della pubblica istruzione ai fini dell'educazione interculturale;

g) il difensore civico nazionale dei diritti dei cittadini stranieri;

h) il presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo.

3. Limitatamente ai rappresentanti previsti alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 per ogni membro è nominato un supplente.

4. La Consulta è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il Capo del Dipartimento nazionale per l'immigrazione svolge le funzioni di vicepresidente.

5. I rappresentanti indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 durano in carica tre anni.

6. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina la procedura di nomina dei membri della Consulta. La Consulta si avvale di una segreteria composta da personale in servizio presso il Dipartimento nazionale per l'immigrazione.

7. La Consulta nazionale adotta a maggioranza assoluta un proprio regolamento interno, che può prevedere l'istituzione di un comitato esecutivo e di più sotto-comitati.

8. La Consulta esprime pareri e formula proposte su tutti i provvedimenti predisposti dalle Amministrazioni dello Stato in materia di immigrazione e in materia di condizione dei cittadini stranieri in Italia.

9. A tal fine il Dipartimento nazionale per l'immigrazione e i Ministeri competenti inviano alla Consulta gli schemi di disegni di legge, di decreti, di regolamenti e di provvedimenti amministrativi generali concernenti le materie indicate nel comma 8, salvo che vi ostino particolari motivi di urgenza o di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato. Ove le Amministrazioni si discostino dal parere espresso dalla Consulta ne danno esauriente motivazione.

 

Art. 164

Anagrafe degli stranieri in Italia.

1. E' istituita un'anagrafe nazionale degli stranieri in Italia nella quale sono trascritti e costantemente aggiornati gli estremi dei seguenti atti relativi ad ogni cittadino straniero:

a) domanda, concessione o diniego del visto di ingresso e di reingresso;

b) ingressi e uscite dal territorio dello Stato;

c) provvedimenti di respingimento alla frontiera;

d) provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato, adottati ed eseguiti;

e) sentenze penali definitive di condanna per reati;

f) ingresso e dimissione dagli istituti penitenziari;

g) domanda, rilascio, rinnovo, revoca, diniego del rilascio o del rinnovo, conversione, annullamento del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno;

h) stato civile e iscrizioni nelle liste anagrafiche della popolazione residente, nonché acquisto e perdita della cittadinanza italiana;

i) domanda di asilo;

l) riconoscimento, diniego e cessazione dello status di rifugiato e dell'asilo umanitario;

m) iscrizione e cancellazione nelle liste di collocamento;

n) concessione di autorizzazione al lavoro in Italia o all'estero;

o) domanda, rilascio o diniego della autorizzazione al reingresso in seguito ad espulsione;

p) stato e grado del giudizio in materia di provvedimento sull'ingresso, il soggiorno, l'espulsione e l'asilo;

q) provvedimenti adottati dal giudice ai sensi degli articoli 41 e 55.

2. Con apposito regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinato l'aggiornamento, l'ordinamento e l'accesso delle pubbliche Amministrazioni e degli interessati all'anagrafe nazionale degli stranieri e sono previste le garanzie necessarie a tutelare la riservatezza dei dati.

3. All'anagrafe nazionale degli stranieri in Italia sono collegati i sistemi informatici e telematici previsti dall'articolo 35, comma 19, e dall'articolo 59, comma 10, della presente legge, nonché il centro elaborazioni dati del Ministero dell'interno e l'Istituto centrale di Statistica.

 

Art. 165

Riordinamento delle Amministrazioni centrali dello Stato competenti in materia di immigrazione.

1. Con più regolamenti governativi emanati, su proposta dei competenti Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, si provvede al riordinamento delle Amministrazioni centrali dello Stato competenti in materia di immigrazione, sulla base dei criteri previsti dal presente articolo e secondo i principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e della legge 24 dicembre 1993, n. 357.

2. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituita una Direzione centrale per la polizia dell'immigrazione, competente per le funzioni attribuite dalla presente legge al Ministero dell'interno. La Direzione centrale per la Polizia dell'immigrazione svolge le funzioni dell'attuale Servizio stranieri, della Polizia di frontiera e un servizio unificato di controllo e vigilanza delle coste. Essa ha altresì funzioni di coordinamento operativo delle attività degli uffici stranieri delle Questure e degli uffici di polizia di frontiera, nonché delle azioni di investigazione e di contrasto dell'immigrazione illegale svolte, anche mediante l'istituzione di appositi servizi specializzati e raggruppamenti operativi integrati, dall'Arma dei Carabinieri, dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di Finanza e dagli Ispettorati del lavoro, anche in collegamento con i Servizi di informazione e di sicurezza e con gli altri uffici centrali e periferici previsti dalla presente legge.

3. Nell'ambito del Ministero degli affari esteri è istituito un Servizio centrale per l'immigrazione, il quale svolge le funzioni attribuite dalla presente legge al Ministero degli affari esteri. Al Servizio centrale per l'immigrazione sono trasferite le funzioni ed i relativi uffici facenti parte delle diverse Direzioni generali del Ministero, competenti in materia di accordi internazionali sull'ingresso degli stranieri, di rilascio dei visti di ingresso, di documenti di viaggio, di progetti di reinserimento in Patria, di accordi di ammissione. di applicazione di convenzioni internazionali, di borse di studio per stranieri all'estero, di riconoscimento dei titoli di studio, di assegnazione di lettori stranieri ad Università italiane, di istituti e corsi di formazione per i cittadini dei Paesi in via di sviluppo. Al Servizio fanno riferimento le Sezioni consolari per l'immigrazione istituite ai sensi dell'articolo 158, comma 10.

4. Nell'ambito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un Ufficio centrale per i lavoratori stranieri, collegato con gli Uffici consolari, con gli Uffici periferici unificati del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con le Commissioni per l'impiego, competente al coordinamento operativo delle attività volte a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, anche per gli stranieri all'estero, la tutela dei diritti dei lavoratori stranieri, la formazione e la riqualificazione professionale, la cura della previdenza sociale e dell'infortunistica dei lavoratori stranieri, nonché la costituzione e la partecipazione a società cooperative. L'ufficio svolge azioni di monitoraggio operativo del mercato del lavoro e di collegamento delle attività di compilazione delle liste dei lavoratori residenti all'estero e di rilascio delle autorizzazioni al lavoro ai cittadini extracomunitari in Italia e all'estero.

5. Nell'ambito del Ministero della pubblica istruzione e istituito il Servizio centrale per gli alunni e per le scuole stranieri e per l'educazione interculturale al quale sono attribuite, in collegamento con i Provveditorati agli Studi, le funzioni ed i relativi uffici facenti parti delle diverse Direzioni Generali, competenti in materia di educazione interculturale. formazione e aggiornamento dei docenti, rapporti culturali bilaterali, equipollenza dei titoli di studio, corsi di alfabetizzazione e di lingua italiana per stranieri, insegnamento della lingua e della cultura di origine, inserimento e sostegno degli alunni stranieri iscritti nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, istituzione. organizzazione e funzionamento delle scuole e degli istituti stranieri in Italia. Presso il Servizio opera la Commissione prevista dall'articolo 162 ai fini della programmazione dell'educazione interculturale, della formazione e dell'aggiornamento dei docenti e delle attività di sperimentazione didattica.

6. Nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è istituito un Servizio centrale per gli studenti stranieri al quale sono attribuite le funzioni e i corrispondenti uffici competenti in materia di diritto allo studio universitario, di borse di studio per universitari, di accesso da parte di studenti stranieri alle Università ed ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione, di accesso alle Università da parte di docenti, ricercatori e lettori stranieri. Presso il Servizio è istituita l'Agenzia nazionale prevista dall'articolo 124 ai fini del riconoscimento dei titoli accademici stranieri.

7. Presso il Ministero della sanità, nell'ambito del Dipartimento delle professioni sanitarie, è istituito l'Ufficio centrale per l'assistenza sanitaria dei cittadini stranieri a cui sono attribuite le funzioni e i corrispondenti uffici competenti in materia di assistenza sanitaria agli stranieri, di assistenza ospedaliera urgente, di utilizzazione di personale straniero nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, di copertura assicurativa obbligatoria.

8. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituito un Servizio centrale per i cittadini stranieri avente funzioni in materia di trattamento dei cittadini stranieri nell'ambito dei servizi dell'amministrazione della giustizia, degli istituti penitenziari, della giustizia minorile.

9. I dirigenti responsabili della Direzione dei Servizi e degli Uffici istituiti ai sensi dei commi da 2 a 8 sono di diritto membri della Commissione permanente per l'immigrazione istituita ai sensi dell'articolo 160 presso il Dipartimento nazionale per l'immigrazione.

10. La Direzione, i Servizi e gli Uffici istituiti ai sensi dei commi da 2 a 8 svolgono i loro compiti in collegamento con il Dipartimento nazionale per l'immigrazione e instaurano forme utili di collaborazione con gli organismi degli Stati membri dell'Unione europea aventi competenza in materia analoga.

11. Ove possibile, il Ministro competente, nella preparazione delle decisioni in materia di immigrazione del Comitato esecutivo previsto dal titolo VII della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 si avvale del competente Servizio, Direzione o Ufficio istituiti ai sensi dei commi da 2 a 8.

 

TITOLO VII

NORME FINALI

 

Art. 166

Autorizzazione alla ratifica ed esecuzione di convenzioni internazionali.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni internazionali:

a) Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977;

b) Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori emigranti e dei membri delle loro famiglie, adottata a New York il 18 dicembre 1990.

2. Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni indicate nel comma 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto prevedono le disposizioni delle medesime Convenzioni.

3. Il Governo della Repubblica provvede agli adempimenti necessari per estendere al capitolo C l'applicazione della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, gia ratificata e resa esecutiva limitatamente ai capitoli A e B, mediante la legge 8 marzo 1994, n.203.

 

Art. 167

Regolamento di attuazione.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta il regolamento per l'attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400.

2. Lo schema di regolamento e inviato alle Commissioni parlamentari competenti entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge, per averne un parere entro i successivi trenta giorni, trascorsi i quali il regolamento è sottoposto alla definitiva deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Il regolamento può disciplinare ulteriori materie concernenti la condizione giuridica dello straniero non previste dalla presente legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge. Il regolamento disciplina il procedimento per il riconoscimento dello status di apolide.

4. Il regolamento indica la esatta documentazione necessaria allo straniero per ogni richiesta di atto amministrativo prevista dalla presente legge, nonché i termini e le modalità per l'esecuzione delle disposizioni della presente legge.

5. Il regolamento prevede, altresì, i modelli delle domande e dei provvedimenti amministrativi concernenti lo straniero previsti dalla presente legge.

6. Entro i medesimi termini indicati nel comma 1 e con la medesima procedura prevista al comma 2 sono adottati gli altri regolamenti governativi previsti dalla presente legge.

 

Art. 168

Matrimonio dello straniero nella Repubblica.

1. Il testo dell'articolo 116 del codice civile è sostituito dal seguente:

"116 (Matrimonio dello straniero nella Repubblica.)

1. Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente articolo. 2. In ogni caso lo straniero è soggetto alle disposizioni degli articoli 85, 86, 87, 88 e 89. A tal fine lo straniero deve comunque dimostrare che nessuno degli impedimenti previsti dai predetti articoli si oppone al matrimonio, mediante la consegna all'ufficiale dello stato civile di uno dei seguenti documenti:

a) dichiarazione della competente autorità consolare del Paese di appartenenza, accreditata e avente sede nel territorio dello Stato;

b) dichiarazione o documentazione prodotta dalle autorità competenti del Paese di origine, tradotta, autenticata e legalizzata a cura delle autorità diplomatiche o consolari italiane colà accreditate;

c) altra documentazione eventualmente prevista da convenzioni bilaterali e multilaterali in vigore con il Paese di appartenenza dello straniero;

d) atto di notorietà di contenuto analogo a quello previsto dall'articolo 100, comma 2, nei casi in cui lo straniero non possa ottenere uno dei documenti indicati nelle lettere a), b) e c) perché non previsti dalla legge del Paese di appartenenza ovvero in ragione del suo status di rifugiato o di apolide, ovvero a causa di ragioni attinenti alla razza, alla lingua, alla religione, alla condizione sociale, alle opinioni politiche, all'appartenenza a gruppi etnici, politici o religiosi, ovvero a causa dell'impossibilità di ottenere i documenti richiesti nel Paese di appartenenza in ragione di eventi bellici o di gravi calamità.

3. Prima di procedere alla pubblicazione l'ufficiale dello stato civile ha l'obbligo di richiedere allo straniero di esibire la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno nel territorio dello Stato aventi data di scadenza successiva ai sei mesi dal compimento della pubblicazione.

4. L'ufficiale dello stato civile annota sulla domanda di pubblicazione gli estremi del documento di soggiorno di cui è titolare lo straniero ovvero la mancanza di tale documento.

5. L'ufficiale dello stato civile ha l'obbligo di dare immediata notizia, al pubblico ministero e al Questore, della pubblicazione matrimoniale relativa al cittadino extracomunitario sprovvisto dei documenti indicati nel comma 3".

2. Alla fine dell'articolo 10 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 è inserito il seguente comma:

"La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dallo straniero nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 116 del codice civile deve essere altresì immediatamente trasmessa al Questore delle Provincia in cui dimora lo straniero e al Ministero dell'interno".

 

Art. 169

Norme abrogate.

1. All'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- la legge 30 dicembre 1986, n. 943;

- il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge, con modificazioni, 28 febbraio 1990, n. 39, come successivamente modificato e integrato;

- gli articoli 144, 147, 148, 149, 151, 158, 163, 271 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

- gli articoli 261, 265, 265, 268, 269, 270 del regolamento di esecuzione del citato testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

- il decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50;

- il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656;

- la legge 4 aprile 1977, n. 126;

- la legge 4 aprile 1977, n. 127;

- la legge 4 aprile 1977, n. 128;

- la legge 16 marzo 1988, n. 81;

- il decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470;

- il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136;

- il decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 1990, n. 237;

- il decreto del Ministro degli affari esteri 9 settembre 1992;

- la legge 23 dicembre 1991, n. 423;

- l'articolo 2 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito con modificazioni, nella legge 24 settembre 1992, n. 390;

- i commi 6 e 7 dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n . 33;

- il decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1986;

- il decreto del Ministro dell'interno 21 dicembre 1992, n. 567;

- il decreto del Ministro del tesoro 26 luglio 1990, n. 244;

- l'articolo 14, commi 3 e 4 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

- gli articoli 147, comma 1, 170, 332, commi 1 e 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

- l'articolo 318 del codice della navigazione;

- gli articoli 12, ultimo comma, e 49 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

- gli articoli 28, 71, ultimo comma, e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

- la legge 3 dicembre 1970, n. 995;

- il decreto del Ministro della sanità 5 marzo 1991, n. 174;

- l'articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

- l' articolo 7 della legge 9 dicembre 1985, n. 705;

- il decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 14 agosto 1990, n. 294;

- l'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n .262;

- la legge 10 gennaio 1935, n. 112;

- l'articolo 9, ultimo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264;

- l'articolo 7 della legge 25 aprile 1938, n. 897;

- l'articolo 86 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

- l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.

2. Restano validi gli atti, i procedimenti iniziati e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle predette norme abrogate.

 

Art. 170

Modificazioni del codice penale e del codice di procedura penale.

1. Il testo dell'articolo 235 del codice penale è sostituito dal seguente:

" 235 (Espulsione dello straniero dal territorio dello Stato).

1. L'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato è ordinata dal giudice nei casi e nei modi espressamente previsti dalla legge.

2. All'espulsione dello straniero disposta dal giudice quale misura di sicurezza si applicano le disposizioni del presente codice, salvo che sia diversamente previsto dalle disposizioni della legge speciale sulla condizione giuridica dello straniero".

2. L'articolo 312 del codice penale è abrogato.

3. Alla fine dell'articolo 306 del codice di procedura penale è inserito il seguente comma:

"3. Nei casi in cui perdono efficacia le misure cautelari coercitive disposte nei confronti dello straniero il giudice adotta i provvedimenti di espulsione nei casi e nei modi previsti dalla legge".

4. Il testo del comma 6 dell'articolo 391 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"6. Quando non provvede a norma del comma 5 e quando non si tratti di straniero che debba essere espulso dal territorio dello Stato nei casi e nei modi previsti dalla legge, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato".

5. Il testo del comma 1 dell'articolo 532 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Con la sentenza di proscioglimento, il giudice ordina la liberazione dell'imputato in stato di custodia cautelare, dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali eventualmente disposte e, se l'imputato è uno straniero che debba essere comunque espulso dal territorio dello Stato, adotta i necessari provvedimenti secondo le condizioni e le modalità previste dalla legge".

6. Il testo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 686 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"c) i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza italiana e all'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato".

7. Il testo del terzo comma dell'articolo 43 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è sostituito dal seguente:

"Il direttore dell'istituto ha l'obbligo di informare anticipatamente della dimissione il magistrato di sorveglianza e l'autorità di pubblica sicurezza quando il soggetto deve essere sottoposto a misura di sicurezza e quando si tratti di straniero che debba essere espulso dal territorio dello Stato o che comunque sia sprovvisto di carta o di permesso di soggiorno validi. Si osservano le disposizioni della legge speciale sulla condizione giuridica dello straniero".

8. Alla fine dell'articolo 98 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente comma:

"5. In caso di liberazione di straniero che deve essere espulso dal territorio dello Stato, il giudice, con provvedimento di espulsione pronunciato in base alle disposizioni vigenti, ordina al direttore dell'istituto la dimissione dello straniero e la sua contestuale consegna alle forze di polizia competenti per l'accompagnamento immediato alla frontiera".

 

Art. 171

Disposizioni concernenti il personale.

1. Le dotazioni organiche degli organismi previsti dagli articoli 139, 158, 159, 160 e 163 della presente legge, delle Amministrazioni dello Stato riordinate ai sensi dell'articolo 165 e delle altre amministrazioni pubbliche interessate all'attuazione della presente legge sono determinate con regolamenti da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29.

 

Art. 172

Copertura finanziaria.

(...)

 

Art. 173

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1995.