DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i cittadini stranieri extracomunitari presenti alla medesima data e a qualunque titolo sul territorio nazionale devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, i quali contestualmente rilasciano loro un permesso di soggiorno temporaneo della durata di due mesi.

2. Il permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 1 e' convertito, su richiesta del titolare, in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato della durata di due anni, rinnovabile ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, in presenza di una richiesta di autorizzazione al lavoro a tempo indeterminato avanzata per il titolare del permesso da un datore di lavoro italiano o regolarmente soggiornante in Italia. Ha altresi' diritto a detta conversione il cittadino extracomunitario, titolare di permesso di soggiorno temporaneo, che dichiara di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini italiani.

3. Il cittadino extracomunitario, titolare di permesso di soggiorno temporaneo rilasciato ai sensi del comma 1, che lascia regolarmente il territorio dello Stato prima della scadenza del permesso di soggiorno ha diritto ad ottenere dalla polizia di frontiera documentazione attestante la regolare uscita dal territorio dello Stato. Presentando tale documentazione alla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di stabile residenza ha diritto ad ottenere un visto di ingresso in Italia per lavori a carattere stagionale, valido per sei mesi a partire dal 1 giugno 1995.

4. In deroga alle disposizioni contenute nel decreto sulla programmazione dei flussi di ingresso per l'anno 1995, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, e' consentito l'ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari che ottengono un visto di ingresso per lavori a carattere stagionale, ai sensi del comma 3. Ai fini del provvedimento di respingimento alla frontiera, di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, tali cittadini non sono considerati sprovvisti di mezzi. Al cittadino extracomunitario che fa regolare ingresso in Italia munito di detto visto e' rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale, di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, della durata di sei mesi.

5. I datori di lavoro che denunciano i rapporti di lavoro irregolari di cui al comma 2 non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, nonche' per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri compiute in relazione all'occupazione di lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Gli stessi datori di lavoro non sono altresi' tenuti, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione, al versamento dei contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale e non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni contributive. Dette disposizioni si applicano a coloro che effettuano la denuncia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. I cittadini extracomunitari che regolarizzano la propria posizione relativamente al soggiorno ai sensi del comma 1 non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono fatti decadere i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni.

7. Copia della dichiarazione resa dal cittadino extracomunitario, di cui al comma 2, e' trasmessa nei tempi stabiliti a norma del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'istituto nazionale della previdenza sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi adempimenti. La falsa dichiarazione e' punita a norma dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15; alla condanna dello straniero per falsa dichiarazione consegue la revoca del permesso di soggiorno.