Roma, 14 Ottobre 1994

On.Roberto Maroni

Ministro dell'Interno

e p.c. Prefetto E.Pastorelli

Commissario Straordinario

 

 

Egregio Signor Ministro,

desideriamo esprimere il nostro apprezzamento per la sensibilita' da Lei dimostrata a riguardo delle questioni affrontate nell'incontro con le associazioni di volontariato che ha avuto luogo, in data 7 Ottobre u.s., presso il Ministero dell'Interno.

A seguito di quell'incontro abbiamo preso parte, in data 13 Ottobre, ad una riunione coordinata dal Prefetto Dr.Pastorelli, nella quale e' stata esaminata in dettaglio la possibilita' di adottare provvedimenti, di natura legislativa o amministrativa, atti a risolvere almeno in parte le situazioni di grave disagio in cui molti immigrati oggi sono costretti a vivere.

L'attenzione con la quale le nostre proposte sono state prese in esame dal Dr.Pastorelli e dagli autorevoli rappresentanti delle diverse amministrazioni presenti alla riunione e' per noi sicuro motivo di soddisfazione.

Riteniamo di poter fornire un ulteriore contributo alla soluzione dei difficili problemi in esame, allegando, in forma sintetica, alcuni degli argomenti da noi sostenuti nella riunione del 13 Ottobre.

RingraziandoLa anticipatamente per la considerazione che vorra' dedicare alle nostre indicazioni, Le porgiamo

 

distinti saluti

Sergio Briguglio (Caritas Diocesana di Roma)

Claudio Cottadellucci (Comunita' di S.Egidio)

Dino Frisullo (Senza Confine)

Christopher Hein (Consiglio Italiano per i Rifugiati)

 

 

NOTA SUI PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI

 

1) E' necessario regolarizzare la posizione di coloro per i quali un datore di lavoro si dichiara disposto all'assunzione a tempo indeterminato.

- Si risolvono cosi' le situazioni di inserimento "di fatto" corrispondenti a rapporti di lavoro con datori di lavoro onesti, senza dover ricorrere ad una fittizia chiamata nominativa "dall'estero".

- Si viene incontro al datore di lavoro disposto a regolarizzare la posizione del lavoratore, evitando che incorra in sanzioni od oneri per eventuali rapporti di lavoro pregressi.

- Si parifica la posizione del lavoratore straniero, da un punto di vista previdenziale e fiscale, rispetto a quella del lavoratore italiano, con maggiori entrate per lo Stato ed eliminazione della concorrenza sleale nei confronti dei disoccupati italiani.

- Si favorisce la piena integrazione dell'immigrato.

2) E' opportuno regolarizzare coloro che dichiarano di svolgere attivita' lavorativa a tempo indeterminato.

- Si consente l'emersione delle situazioni di sfruttamento del lavoratore.

- Il rischio di incorrere in sanzioni induce i datori di lavoro "indecisi" a dichiarare la propria disponibilita' all'assunzione (usufruendo del meccanismo previsto al punto 1).

- Il rischio di incorrere in sanzioni penali (oltre che nella revoca del permesso di soggiorno), qualora la dichiarazione risulti mendace, dissuade l'immigrato dall'abusare di questo meccanismo.

3) La regolamentazione del lavoro stagionale deve tener conto, in fase di avvio, degli immigrati gia' presenti in Italia.

- Deve essere consentita l'emersione dall'irregolarita', con il rilascio di un permesso stagionale, a coloro che avendo completato la stagione lavorativa sono attualmente privi di occupazione (non si puo' quindi, per il lavoro stagionale, adottare lo stesso meccanismo del punto 1).

- Non e' accettabile che l'esistenza di accordi bilaterali sia conditio sine qua non per il rilascio di un permesso stagionale: molti degli immigrati che oggi svolgono lavori stagionali provengono da Paesi con cui e' impensabile che si definiscano accordi in tempi ragionevoli.

4) E' necessario dare all'immigrato stagionale che lascia nei tempi prefissati il territorio nazionale la certezza del reingresso, non un vago diritto di precedenza.

- In caso contrario nessun immigrato riterra' conveniente far ritorno nel proprio Paese: esiste il precedente del decreto-legge 200/1993 che non ha prodotto alcun risultato.

5) La regolamentazione del lavoro stagionale non puo' essere disgiunta dai provvedimenti di regolarizzazione dell'inserimento a carattere stanziale (punti 1 e 2).

- I potenziali immigrati stagionali costituiscono una frazione modesta del totale.

- Se l'unica via possibile di emersione dall'irregolarita' e' costituita dal permesso stagionale, vi si riverseranno impropriamente anche gli immigrati stabilmente inseriti nel mondo del lavoro. Alla scadenza del permesso questi rientreranno nell'irregolarita'.

 

Nell'ipotesi, infine, che non si voglia affrontare in modo eclatante il problema della regolarizzazione, si potrebbe prevedere:

a) rilascio, in via transitoria, di un permesso temporaneo di breve durata agli irregolari presenti;

b) diritto di reingresso come lavoratori stagionali per coloro che lascino regolarmente l'Italia alla scadenza del permesso temporaneo;

c) possibilita', in via transitoria, di conversione del permesso temporaneo in permesso per lavoro subordinato nei casi previsti sopra (punti 1 e 2).

- Si otterrebbe in tal modo una misura effettiva del fenomeno dell'irregolarita' (a).

- Si avvierebbe il circuito stagionale con i lavoratori realmente intenzionati a rientrare nel Paese d'origine (b).

- Si otterrebbe l'emersione delle situazioni di inserimento lavorativo stabile (c), senza incorrere in problemi circa la rilevanza giuridica della dichiarazione dello straniero irregolare (la dichiarazione di cui al punto 2 in questo caso e' effettuata dal titolare di un permesso temporaneo).