GRUPPO DI RIFLESSIONE
di organismi - associazioni di ispirazione religiosa
attivi nel campo delle migrazioni
MISURE URGENTI IN MATERIA DI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI
Lavoro stagionale
- Permesso stagionale della durata di sei mesi.
- Diritto di reingresso per l'anno successivo per i lavoratori che rispettino le norme sul soggiorno.
- Possibilita' di conversione in permesso per lavoro subordinato (di due anni) in presenza di un'offerta di lavoro a tempo indeterminato.
- Possibilita' per il Governo di utilizzare il rilascio di permessi di soggiorno per lavoro stagionale, anche al di fuori della programmazione annuale dei flussi, quale risposta a situazioni di emergenza.
- Avvio del circuito del lavoro stagionale a partire dai lavoratori stagionali di fatto gia' presenti in Italia.
Regolarizzazione
- Permesso per lavoro subordinato (due anni) per il cittadino extracomunitario gia' presente in Italia
a) che dimostri di svolgere o di aver svolto un'attivita' di lavoro subordinato a carattere continuativo,
ovvero
b) che dimostri di disporre di un'offerta di lavoro a tempo indeterminato.
- Possibilita' di regolarizzazione per i ricongiungimenti familiari "di fatto".
- Possibilita' per il Governo di concedere un permesso per lavoro stagionale (sei mesi) negli altri casi.
- Non punibilita' dei datori di lavoro che si autodenuncino.