GRUPPO DI RIFLESSIONE

di organismi - associazioni di ispirazione religiosa

attivi nel campo delle migrazioni

 

 

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI

 

Lavoro stagionale

- Permesso stagionale della durata di sei mesi.

- Diritto di reingresso per l'anno successivo per i lavoratori che rispettino le norme sul soggiorno.

- Possibilita' di conversione in permesso per lavoro subordinato (di due anni) in presenza di un'offerta di lavoro a tempo indeterminato.

- Possibilita' per il Governo di utilizzare il rilascio di permessi di soggiorno per lavoro stagionale, anche al di fuori della programmazione annuale dei flussi, quale risposta a situazioni di emergenza.

- Avvio del circuito del lavoro stagionale a partire dai lavoratori stagionali di fatto gia' presenti in Italia.

 

Regolarizzazione

- Permesso per lavoro subordinato (due anni) per il cittadino extracomunitario gia' presente in Italia

a) che dimostri di svolgere o di aver svolto un'attivita' di lavoro subordinato a carattere continuativo,

ovvero

b) che dimostri di disporre di un'offerta di lavoro a tempo indeterminato.

- Possibilita' di regolarizzazione per i ricongiungimenti familiari "di fatto".

- Possibilita' per il Governo di concedere un permesso per lavoro stagionale (sei mesi) negli altri casi.

- Non punibilita' dei datori di lavoro che si autodenuncino.